Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA |
COMUNICATO |
Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. |
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Art. 1. Tutti i progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonche' di impianti tecnologici complementari redatti dagli uffici tecnici dell'INAF e sue strutture decentrate, devono contenere tra le somme a disposizione dell'amministrazione una quota di incentivazione nel limite massimo dell'1,5% del totale dei lavori a base d'asta, stabilita dal presente regolamento in base alle seguenti classi di importo: a) per progetti di importo fino a euro 750.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,5%; b) per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro 3.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,4%; c) per progetti di importo compreso tra euro 3.000.000 e euro 6.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,3%; d) per progetti di importo superiore a euro 6.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,2%. |
| Art. 2. Per i progetti i cui importi sono indicati ai paragrafi b), c), d) dell'art. 1 del presente regolamento dovra' considerarsi una maggiorazione delle percentuali fino al raggiungimento dell'aliquota massima dell'1,5% qualora si ravvisi una delle cause di complessita' di seguito indicate: 1) multidisciplinarita' del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi, prove); 2) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni piu' o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni; 3) progettazione per stralci: ipotesi di difficolta' connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessita' delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti. |
| Art. 3. Qualora la struttura tecnica interna dell'amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attivita' previste dall'art. 18, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto alcune di queste sono affidate a professionisti esterni, le relative quote parti dell'incentivo corrispondenti alle specifiche prestazioni non svolte costituiscono economie. |
| Art. 4. Il responsabile unico del procedimento (RUP), come definito dall'art. 7 della legge n. 109/1994 in relazione ad ogni singola opera: propone l'ammontare della somma incentivante specifica; assegna i compiti e le funzioni al personale tecnico-amministrativo dipendente; e propone la ripartizione per ciascun soggetto dell'importo «per opera» della quota incentivante. |
| Art. 5. Il direttore/dirigente della struttura cui afferisce il responsabile del procedimento (RUP) attesta la congruita' dell'ammontare dell'incentivo di ciascuna opera come proposto dal responsabile stesso, conferma le assegnazioni ai vari ruoli del personale tecnico-amministrativo nonche' le ripartizioni «per opera» della quota incentivante. |
| Art. 6. La ripartizione dell'incentivo avverra' per ogni singolo lavoro pubblico in base alle percentuali di seguito riportate, che sono riferite alle singole fasi del processo attuativo dell'intervento: a) attivita' del responsabile unico del procedimento (comprese le attivita' di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, invio di dati, ecc.): percentuale del 25%; b) redazione del progetto preliminare (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati): percentuale del 10%; c) redazione del progetto definitivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati): percentuale del 22%; d) redazione del progetto esecutivo (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati): percentuale del 16%; e) attivita' di coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione e redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (da attribuire ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilita' firmando i relativi elaborati): percentuale del 3%; f) direzione dei lavori, contabilita' (da attribuire al tecnico o ai tecnici appositamente incaricati che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo e di ispezione di cantiere): percentuale del 14%; g) collaudazione tecnico-amministrativa, collaudazione statica dei lavori e certificazione regolare esecuzione (da attribuire al tecnico o ai tecnici che firmano i documenti previsti dalle disposizioni normative): percentuale del 10%; |
| Art. 7. Le predette quote si applicano anche nel caso di redazione di perizie di variante e suppletive per il solo importo delle stesse. Le quote relative alla progettazione non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della legge n. 109/1994. |
| Art. 8. Nel caso di ricorso alla progettazione affidata all'esterno si eroga la sola quota di cui all'art. 6, paragrafi a) (responsabile del procedimento e responsabile dei lavori), e, se del caso, g) (collaudo). |
| Art. 9. Le incentivazioni ripartite come ai precedenti articoli saranno corrisposte dalla struttura di appartenenza nei tempi di seguito riportati: incentivo di cui all'art. 6, paragrafo b), c), d), e): all'aggiudicazione dei lavori; incentivi di cui all'art. 6, paragrafi a) f), g): al termine dei lavori; |
| Art. 10. Le erogazioni delle incentivazioni ai soggetti interessati di cui al presente regolamento, costituite da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara, sono da considerarsi al lordo degli oneri riflessi (IRAP e contributi assistenziali e previdenziali). L'attivita' professionale che da' luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi. Gli importi occorrenti ai fini della corresponsione degli incentivi ai dipendenti verranno prelevati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali di bilancio per lavori pubblici (intendendo per lavori pubblici i progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonche' di impianti tecnologici complementari) ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, comma 1, e 16, comma 7, della legge n. 109/2004; per gli atti di pianificazione l'Amministrazione provvedera' ad inserire, caso per caso, appositi stanziamenti di bilancio. |
| Art. 11. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri occorrenti per il pagamento delle polizze assicurative a copertura delle responsabilita' dei dipendenti incaricati della progettazione delle opere di cui all'art. 6, lettere b), c), d), e), ai sensi dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 12. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi approvati e/o in corso di esecuzione successivamente alla data di sua entrata in vigore. Per la copertura ditali incentivi si provvedera' attingendo dai quadri economici dei singoli progetti e pianificazioni o, per i lavori in corso il cui quadro economico gia' non prevedesse tali incentivi, mediante l'integrazione dello stesso quadro. |
| Art. 13. Le spese necessarie per le attivita' oggetto del presente regolamento rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e spese di gestione, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso. Ricadono tra le suddette spese anche gli eventuali rilievi, sondaggi geologici, valutazioni geotecniche, prove tecnologiche fatte all'esterno o all'interno per supportare la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo. |
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