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| Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA |  | COMUNICATO |  | Regolamento  recante  norme per la ripartizione dell'incentivo di cui al  comma 1  dell'articolo 18  della  legge  n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. |  | 
 |  |  |  | Art. 1. Tutti  i  progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonche' di  impianti  tecnologici  complementari redatti dagli uffici tecnici dell'INAF e sue strutture decentrate, devono contenere tra le somme a disposizione  dell'amministrazione  una  quota  di incentivazione nel limite  massimo  dell'1,5%  del  totale  dei  lavori  a  base d'asta, stabilita  dal  presente  regolamento in base alle seguenti classi di importo:
 a) per  progetti  di  importo  fino  a euro 750.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,5%;
 b) per  progetti  di  importo  compreso tra euro 750.000 e euro 3.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,4%;
 c) per  progetti  di importo compreso tra euro 3.000.000 e euro 6.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,3%;
 d) per  progetti di importo superiore a euro 6.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,2%.
 |  |  |  | Art. 2. Per  i  progetti i cui importi sono indicati ai paragrafi b), c), d)  dell'art.  1  del  presente  regolamento  dovra' considerarsi una maggiorazione  delle percentuali fino al raggiungimento dell'aliquota massima  dell'1,5% qualora si ravvisi una delle cause di complessita' di seguito indicate:
 1)  multidisciplinarita'  del  progetto:  ipotesi  in  cui alla redazione  del  progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso e' costituito da piu' sottoprogetti specialistici (impianti, strutture, studi, prove);
 2)   soluzioni  tecnico-progettuali:  ipotesi  di  adozione  di soluzioni  progettuali  che  hanno  richiesto studi e/o articolazioni piu'  o  meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali  o  originali  sui  quali  sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
 3)  progettazione  per stralci: ipotesi di difficolta' connesse alla  redazione  di  stralci  funzionali, con particolare riferimento alla   complessita'   delle  calcolazioni  tecniche  e  computistiche occorrenti.
 |  |  |  | Art. 3. Qualora   la   struttura   tecnica  interna  dell'amministrazione partecipi soltanto parzialmente alle attivita' previste dall'art. 18, comma 1   della   legge   n.   109/1994  e  successive  modifiche  ed integrazioni,   in   quanto   alcune   di   queste  sono  affidate  a professionisti   esterni,  le  relative  quote  parti  dell'incentivo corrispondenti  alle  specifiche prestazioni non svolte costituiscono economie.
 |  |  |  | Art. 4. Il  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP),  come definito dall'art.  7  della  legge  n.  109/1994 in relazione ad ogni singola opera:
 propone l'ammontare della somma incentivante specifica;
 assegna    i    compiti    e    le    funzioni   al   personale tecnico-amministrativo dipendente;
 e  propone  la  ripartizione  per ciascun soggetto dell'importo «per opera» della quota incentivante.
 |  |  |  | Art. 5. Il   direttore/dirigente   della   struttura   cui  afferisce  il responsabile   del   procedimento   (RUP)   attesta   la   congruita' dell'ammontare  dell'incentivo  di  ciascuna  opera come proposto dal responsabile  stesso,  conferma  le  assegnazioni  ai  vari ruoli del personale  tecnico-amministrativo nonche' le ripartizioni «per opera» della quota incentivante.
 |  |  |  | Art. 6. La  ripartizione  dell'incentivo avverra' per ogni singolo lavoro pubblico  in  base  alle  percentuali  di seguito riportate, che sono riferite alle singole fasi del processo attuativo dell'intervento:
 a) attivita'  del responsabile unico del procedimento (comprese le attivita' di indirizzo, coordinamento, controllo, verifiche, invio di dati, ecc.): percentuale del 25%;
 b) redazione del progetto preliminare (da attribuire ai tecnici che  lo  hanno  redatto  e  che  ne assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati): percentuale del 10%;
 c) redazione  del progetto definitivo (da attribuire ai tecnici che  lo  hanno  redatto  e  che  ne assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati): percentuale del 22%;
 d) redazione  del  progetto esecutivo (da attribuire ai tecnici che  lo  hanno  redatto  e  che  ne assumono la responsabilita' della progettazione firmando i relativi elaborati): percentuale del 16%;
 e) attivita'  di coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione  e  redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (da  attribuire  ai tecnici che lo hanno redatto e che ne assumono la responsabilita' firmando i relativi elaborati): percentuale del 3%;
 f) direzione dei lavori, contabilita' (da attribuire al tecnico o  ai  tecnici  appositamente  incaricati  che  firmano  i  documenti contabili  ed  al  personale  che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo e di ispezione di cantiere): percentuale del 14%;
 g) collaudazione  tecnico-amministrativa, collaudazione statica dei  lavori  e  certificazione  regolare esecuzione (da attribuire al tecnico   o  ai  tecnici  che  firmano  i  documenti  previsti  dalle disposizioni normative): percentuale del 10%;
 |  |  |  | Art. 7. Le  predette  quote  si  applicano anche nel caso di redazione di perizie di variante e suppletive per il solo importo delle stesse.
 Le  quote  relative  alla  progettazione  non sono ripartite o se ripartite  sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della legge n. 109/1994.
 |  |  |  | Art. 8. Nel  caso  di  ricorso alla progettazione affidata all'esterno si eroga la sola quota di cui all'art. 6, paragrafi a) (responsabile del procedimento   e   responsabile  dei  lavori),  e,  se  del  caso, g) (collaudo).
 |  |  |  | Art. 9. Le  incentivazioni  ripartite come ai precedenti articoli saranno corrisposte  dalla  struttura  di  appartenenza  nei tempi di seguito riportati:
 incentivo   di   cui   all'art.  6,  paragrafo  b), c), d), e): all'aggiudicazione dei lavori;
 incentivi  di  cui  all'art. 6, paragrafi a) f), g): al termine dei lavori;
 |  |  |  | Art. 10. Le erogazioni delle incentivazioni ai soggetti interessati di cui al  presente  regolamento,  costituite  da  una  somma  non superiore all'1,5%  dell'importo  posto a base di gara, sono da considerarsi al lordo  degli  oneri  riflessi  (IRAP  e  contributi  assistenziali  e previdenziali).
 L'attivita'  professionale  che  da'  luogo  alla  corresponsione dell'incentivo  deve  essere  svolta  dal  personale  dipendente  nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.
 Gli   importi  occorrenti  ai  fini  della  corresponsione  degli incentivi  ai  dipendenti verranno prelevati direttamente sulla quota degli   stanziamenti   annuali   di   bilancio  per  lavori  pubblici (intendendo  per  lavori  pubblici  i progetti esecutivi di opere e/o lavori  edilizi,  nonche'  di  impianti tecnologici complementari) ai sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli 18,  comma 1,  e 16, comma 7,  della  legge  n.  109/2004;  per gli atti di pianificazione l'Amministrazione  provvedera'  ad  inserire, caso per caso, appositi stanziamenti di bilancio.
 |  |  |  | Art. 11. Sono  a  carico  dell'amministrazione gli oneri occorrenti per il pagamento    delle    polizze    assicurative   a   copertura   delle responsabilita'  dei  dipendenti incaricati della progettazione delle opere  di  cui all'art. 6, lettere b), c), d), e), ai sensi dell'art. 106  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
 |  |  |  | Art. 12. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi  approvati e/o in corso di esecuzione successivamente alla data di sua entrata in vigore.
 Per  la  copertura ditali incentivi si provvedera' attingendo dai quadri  economici  dei  singoli  progetti  e  pianificazioni o, per i lavori  in  corso  il  cui  quadro economico gia' non prevedesse tali incentivi, mediante l'integrazione dello stesso quadro.
 |  |  |  | Art. 13. Le  spese  necessarie  per  le  attivita'  oggetto  del  presente regolamento    rientrano   nell'ambito   delle   normali   spese   di funzionamento  degli  uffici,  sia per quanto riguarda il consumo dei materiali   e   spese   di   gestione,   sia   per   quanto  riguarda l'effettuazione  di  missioni  strettamente  utili  e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.
 Ricadono  tra  le  suddette  spese  anche  gli eventuali rilievi, sondaggi geologici, valutazioni geotecniche, prove tecnologiche fatte all'esterno   o  all'interno  per  supportare  la  progettazione,  la direzione dei lavori e il collaudo.
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