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| Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA |  | COMUNICATO |  | Regolamento   sui   diritti  di  proprieta'  industriale  acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno. |  | 
 |  |  |  | Art. 1. Oggetto della disciplina
 1.  Il presente regolamento, in attuazione del disposto dell'art. 18  del  vigente regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (nel seguito INAF), in conformita' al decreto legislativo 10 febbraio  2005 n. 30 e alla legge n. 633/1941, disciplina tutte le invenzioni industriali, i modelli di utilita', e ogni altra soluzione inventiva  di  problemi  tecnici,  che  possono formare oggetto di un brevetto industriale, nonche' le opere d'ingegno, conseguite da uno o piu'  soggetti,  tra  quelli  individuati nel successivo comma 2, nel corso  dell'attivita'  svolta  all'interno  dell'INAF,  e  rientrante nell'ambito dell'attivita' istituzionale cui il suddetto personale e' adibito nello svolgimento delle proprie mansioni.
 2.  Il  presente  regolamento si applica al personale di ricerca, tecnologo,  tecnico  e amministrativo che presta la propria attivita' lavorativa presso l'INAF:
 a) con  contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale;
 b) con   contratto   di  lavoro  a  tempo  determinato  per  la realizzazione  di  particolari  progetti  a  tempo  pieno  o  a tempo parziale;
 c) attraverso  forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito  della  pubblica  amministrazione  ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attivita' dell'INAF;
 d) a seguito di procedure di trasferimento.
 3. Il  presente  regolamento  si  applica  altresi'  al personale associato,  ai  sensi  dell'art.  5  del  regolamento  del  personale dell'INAF,  e  ai  soggetti  titolari di assegni di ricerca, borse di studio e ogni altra forma di collaborazione affine alle precedenti.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 a) per «diritti di proprieta' sui beni immateriali» s'intendono brevetti e altri diritti di proprieta' industriale, know-how, diritti d'autore  ed  altri  diritti derivanti da attivita' di ricerca, cosi' come disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;
 b) per   «attivita'   di   ricerca»  si  intende  l'insieme  di operazioni   dirette  al  conseguimento  di  un  risultato  inventivo riconducibile  ad  un  programma  di ricerca ed attuate dal personale nell'esercizio  delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture  appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
 c) per  «altre  attivita»  si  intendono  tutte  le  operazioni dirette  al  conseguimento di un risultato inventivo realizzate al di fuori   dell'attivita'   di   ricerca   e   attuate   dal   personale nell'esercizio  delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e strutture  appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
 d) si considerano conseguite «durante l'esecuzione del rapporto di  impiego» le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'INAF.
 |  |  |  | Art. 3. Titolarita' dell'invenzione
 1.  Ai  sensi  dell'art.  65  del  decreto  legislativo n. 30 del 10 febbraio  2005,  nel caso in cui la ricerca non sia finanziata, in tutto  o  in  parte,  da  terzi il diritto esclusivo al brevetto o ad altro   titolo   di   protezione   relativo  all'invenzione  ottenuta appartiene  all'inventore  stesso, se rientrante nella nozione di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.
 2.  Nel  caso  in  cui  il brevetto o altro diritto di proprieta' industriale  siano  conseguiti  con il contributo di piu' inventori i diritti  da  essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in parti  uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli stessi.
 3. Nel  caso  in  cui l'invenzione sia conseguita dai soggetti di cui  all'art.  1,  comma 3,  e' riconosciuta a quest'ultimi, oltre al diritto  morale  di  inventore,  un'indennita'  stabilita all'interno della convenzione o del contratto di ricerca stipulato con l'INAF.
 |  |  |  | Art. 4. Facolta' dell'inventore
 1.  L'INAF  offre  al  personale  un  servizio  per  la  tutela e valorizzazione  della  proprieta'  su  beni immateriali attraverso le azioni dell'Ufficio di Innovazione Tecnologica (UIT).
 2.  Per  poter usufruire del servizio di cui al comma precedente, il   personale   di  cui  all'art.  1,  comma  2  che  ha  conseguito l'invenzione   deve   cedere  i  diritti  esclusivi  di  sfruttamento dell'invenzione  all'INAF  sottoscrivendo l'apposito Atto di cessione (allegato  A).  Per contro, l'INAF riconosce all'inventore il 50% dei proventi  o  dei  canoni derivanti da ogni operazione di sfruttamento del brevetto.
 3.  L'inventore  ha,  altresi',  facolta' di cedere in proprieta' all'INAF i diritti di proprieta' su beni immateriali contro pagamento di  un  corrispettivo  che  sara'  calcolato e versato solo se l'INAF beneficera' del relativo sfruttamento economico.
 4.  E'  altresi' facolta' dell'inventore non sottoscrivere l'atto di  cessione e depositare a proprio nome e a proprie spese domanda di brevetto.  In  tal  caso l'inventore e' tenuto a fornire all'Istituto piena  e  tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito, alle  eventuali  estensioni,  nonche'  a  tutti  i  contratti  da lui stipulati  che  abbiano  ad  oggetto  l'invenzione  o  altro  trovato brevettato,  nonche' di eventuali attivita' di sfruttamento economico diretto dell'invenzione.
 5.  Ai  fini  della  protezione e sfruttamento dell'invenzione da parte dell'INAF si applicano le disposizioni previste nella Procedura brevetti (allegato B) e nel successivo art. 6, comma 1.
 6.  Qualora  l'inventore  decida  di  vendere  a  terzi i diritti brevettuali,   l'INAF   puo'  esercitare  su  questi  un  diritto  di prelazione   entro   tre   mesi   dalla  data  di  ricevimento  della comunicazione da parte dell'inventore.
 |  |  |  | Art. 5. Obblighi di riservatezza e di comunicazione
 1.  E'  fatto  obbligo all'inventore (o agli inventori se piu' di uno)  di  agire  con  la massima trasparenza nell'esercizio della sua attivita'  di  ricerca  e  di  osservare, nell'interesse proprio e di quello  dell'INAF,  la  massima  riservatezza in ordine al progredire delle  ricerche  e ai risultati conseguiti. Tale obbligo e' esteso ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.
 2. L'inventore  deve,  in  particolare,  comunicare senza ritardo all'INAF  ogni  invenzione  a  suo  giudizio  suscettibile  di essere oggetto  di  brevetto  e  darne contestuale avviso al direttore della struttura  di  appartenenza,  che e' tenuto ad osservare in merito la massima riservatezza.
 |  |  |  | Art. 6. Diritti dell'INAF sui proventi
 1.   Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  4,  comma 4,  del  presente regolamento,  l'INAF  ha  diritto a percepire il 40% dei ricavi netti derivanti  dalle  azioni di sfruttamento del brevetto che l'inventore potra' intraprendere.
 2.  Almeno  il  5%,  della  percentuale  dei  proventi  spettanti dall'INAF,   deve   essere  corrisposto  alla  struttura  scientifica all'interno  della quale la ricerca e' stata effettuata e i risultati inventivi conseguiti.
 |  |  |  | Art. 7. Obblighi di sfruttamento e di riservatezza
 1.  Nell'ipotesi  di cui al precedente art. 4, comma 2, l'INAF e' tenuta  a sfruttare il brevetto attraverso gli strumenti contrattuali che riterra' piu' opportuni, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.
 |  |  |  | Art. 8. Mancata attuazione dell'invenzione
 1.  Qualora  l'inventore  o i suoi aventi causa, trascorsi cinque anni  dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento  industriale,  a  meno  che  cio'  non  derivi  da cause indipendenti  dalla  loro volonta', l'INAF acquisisce automaticamente un  diritto  gratuito,  non  esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo  il  diritto  spettante  all'inventore  di esserne riconosciuto autore.
 |  |  |  | Art. 9. Brevettazione e mantenimento del brevetto
 1.  L'INAF  puo' conferire a studi di consulenza sulla proprieta' industriale,  nazionali  o  esteri,  individuati  per  competenza  ed affidabilita',  l'incarico  di  deposito  del  brevetto  in  Italia e all'estero, con conferimento di rappresentanza.
 2.  La  richiesta  di  deposito  della  domanda  di brevetto e di eventuali  estensioni  territoriali  dello  stesso,  dovranno  essere sottoposte  all'UIT  che, dopo aver sentito i suoi organi di governo, emettera'  un  parere  in  base alla valutazione delle opportunita' e della convenienza economica.
 3.   Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  4,  comma 2,  del  presente regolamento incombono sull'INAF ogni genere di onere e spese inerenti l'ottenimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore.
 |  |  |  | Art. 10. Titolarita' del brevetto
 1. Nel caso di ricerche finanziate, anche solo in parte da terzi, la  titolarita'  dei  diritti  derivanti dall'invenzione brevettabile spetta  all'INAF. L'esercizio di tali diritti avverra' in conformita' dei contratti e delle norme applicabili al finanziamento.
 |  |  |  | Art. 11. Contratti di ricerca
 1.  Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di  contratti  di  ricerca con privati, o nell'ambito di programmi di ricerca  nazionali, comunitari o internazionali, si applicano ad essa le specifiche disposizioni normative e contrattuali.
 2. Il personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dovra' rispettare la   disciplina   prevista  dai  contratti,  di  cui  al  comma 1,  e sottoscrivere   una   dichiarazione  in  cui  riconosce  che  i  beni immateriali   derivanti   dall'attivita'  svolta  sono  di  esclusiva proprieta'  dell'INAF  e  in  cui  accetta  di  rispettare  tutti gli obblighi previsti nel contratto stipulato dall'Ente.
 |  |  |  | Art. 12. Normativa applicabile
 1.  I  diritti  di  proprieta'  sui beni immateriali dei soggetti indicati   nell'art.   1,   commi 2   e   3,  ottenuti  al  di  fuori dell'attivita'  di  ricerca, cosi' come definita nell'art. 2 comma 1, restano  sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina prevista  dall'art.  2584 e seguenti del codice civile e dall'art. 64 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.
 |  |  |  | Art. 13. Paternita' dell'opera
 1. I soggetti indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, hanno diritto ad essere  riconosciuti  autori  o  coautori  delle  opere  dell'ingegno derivanti   dall'attivita'   svolta  presso  l'INAF,  avvalendosi  di attrezzature  e  strutture appartenenti all'ente e/o di finanziamenti e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate.
 2.  Qualora  l'INAF  sostenga,  in  tutto o in parte, le spese di pubblicazione  ha  diritto esclusivo di sfruttamento economico, salvo quanto diversamente stabilito con l'autore e con terzi finanziatori.
 3.  In  ogni  caso  l'INAF  e'  titolare del diritto esclusivo di utilizzazione  economica  del programma per elaboratore o banca dati, creata dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
 |  |  |  | Art. 14. Disciplina contrattuale ed entrata in vigore
 1. Sono fatte salve, per il personale contrattualizzato, le norme del contratto collettivo di lavoro vigente.
 2.   Il  presente  regolamento  sara'  sottoposto,  a  norma  del combinato disposto dell'art. 18 del decreto legislativo n. 138/2003 e dell'art.  8  della legge n. 168/1989, all'approvazione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica ed entra  in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO
 Tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in...., via.... codice fiscale...., partita.... (di seguito, per brevita', «INAF») in persona  del suo rappresentante legale, prof..... e il.... nato a.... il....  e residente a.... via.... codice fiscale.... (di seguito, per brevita', «il titolare»)
 Premesso
 che  INAF  e'  ente  nazionale  di  ricerca  con  il  compito  di promuovere,  programmare,  coordinare  ed  effettuare ricerche sia di base  che  tecnologiche  nel  campo  della  astrofisica, della fisica cosmica  e  nei  campi  affini,  con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata;
 che  il  titolare nell'ambito di.... ha raggiunto e realizzato un «....»  (qui  di  seguito  «invenzione»)  suscettibile  di domanda di brevetto;
 che  il  decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 all'art. 65, comma 1,  dispone  che  «quando  il rapporto di lavoro intercorre con un'universita' o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali  finalita'  di  ricerca,  il  ricercatore  e'  titolare esclusivo  dei  diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e'  autore.  In  caso  di  piu' autori, dipendenti delle universita', delle  pubbliche  amministrazioni  predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni,  i  diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti   in  parti  uguali,  salvo  diversa  pattuizione.  L'inventore presenta   la   domanda   di   brevetto   e   ne   da'  comunicazione all'amministrazione»  ed al comma 3 che «in ogni caso, l'inventore ha diritto  a  non meno del cinquanta percento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione ...»;
 che   l'INAF  e'  istituzionalmente  impegnato  nello  sforzo  di trasferire  i  risultati  della  ricerca  nel  mondo produttivo delle piccole e medie imprese e della grande azienda;
 che  l'INAF ha approvato il regolamento sui diritti di proprieta' industriale   acquisibili   mediante   brevettazione  e  sui  diritti derivanti dalle opere di ingegno;
 che  e' intenzione delle parti disciplinare, secondo le modalita' nel  seguito  specificate  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal regolamento  suddetto,  la concessione da parte del titolare all'INAF dei  diritti  allo  stesso  derivanti per effetto della summenzionata legge 30/2005; tutto  cio'  premesso  e considerato, si stipula e si conviene quanto segue:
 Art. 1.
 Premesse
 1.1.  Le  premesse  formano  parte  integrante  e sostanziale del presente contratto.
 Art. 2.
 Oggetto del contratto
 2.1.  Il  titolare  cede  a  INAF,  che  accetta, ogni diritto di sfruttamento  economico  relativo  all'invenzione  ai sensi e per gli effetti  dell'art. 1472 del codice civile e della disciplina prevista dal  decreto  legislativo  n.  30/2005  alle  condizioni  nel seguito specificate.
 Art. 3.
 Obblighi delle parti
 3.1. L'INAF si impegna:
 a) ad  esaminare i requisiti di brevettabilita' dell'invenzione verificando  lo  stato  dell'arte  con  l'aiuto delle banche dati (in particolare  Delphion,  Espacenet,  US  Patent Office), redigendo una scheda   di  valutazione  discussa  con  gli  inventori  secondo  una procedura che assicuri il massimo impegno di riservatezza;
 b) a  proteggere,  avvalendosi  della  collaborazione  di studi professionali,  le  invenzioni  brevettabili,  elaborando la corretta strategia  di protezione, scrivendo e depositando domande di brevetto nazionali ed estere;
 c) a  sostenere  tutte  le  spese  e le tasse, in ogni tempo in Italia  o  all'estero,  in  relazione  alle  domande  di brevetto e/o brevetti   (di   seguito   definite   «il   brevetto»)   rivendicanti l'invenzione;
 d) ad  intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale del   brevetto,   ricercando   partner   industriali,  conducendo  le negoziazioni  per  la  concessione  di  licenze  o  la  cessione  del brevetto, avviando progetti congiunti con le imprese.
 3.2. Il titolare si impegna ed obbliga:
 a) a  riconoscere  che  l'INAF  ha  il  pieno ed incondizionato diritto,  irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto per  depositare  domande  di brevetto in Italia e all'estero relative all'invenzione  attraverso  le  modalita'  che  l'INAF  riterra' piu' opportune a suo insindacabile giudizio;
 b) a  riconoscere  che l'INAF ha il diritto pieno, irrevocabile ed  esclusivo  ad  agire  in  proprio  nome  e  conto per il migliore sfruttamento industriale e commerciale ed attuazione del brevetto, ed in  particolare  di stipulare ogni meglio visto accordo, ivi compresi accordi  costitutivi  di  diritti  anche  reali  di  godimento e/o di garanzia,   contratti   di   licenza  con  o  senza  esclusiva  anche ultranovennali,  per  attribuire  a  terzi diritti anche esclusivi di sfruttamento del brevetto;
 c) a  collaborare con INAF fornendo tutte le informazioni anche documentali  necessarie  al  fine  del  deposito di valide domande di brevetto in Italia ed all'estero relative all'invenzione.
 Art. 4.
 Violazione
 4.1.  Tutti  gli atti e/o contratti posti in essere dal titolare, in  violazione  degli  obblighi stabiliti a suo carico, si riterranno non efficaci ed inopponibili all'INAF perche' stipulati in violazione a  degli  obblighi assunti dal titolare nei confronti di INAF, quindi in  carenza  del  potere  di  disporre  del diritto di brevetto ormai ceduto a INAF, fermo restando quanto previsto infra, sub art. 9.
 Art. 5.
 Compensi
 5.1.  INAF  riconoscera'  al  titolare  il 50% dei proventi o dei canoni   di   sfruttamento   dell'invenzione  che  potra'  conseguire direttamente, o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento industriale  del  brevetto,  al  netto  delle  spese  di  deposito  e mantenimento   dello   stesso.   Detta   percentuale  del  50%  sara' commisurata  alla quota di proprieta' dei diritti sull'invenzione che il titolare stesso possiede.
 5.2. A tal fine l'INAF dara' notizia al titolare delle condizioni economiche  contenute  negli  accordi o contratti che avra' stipulato con  altri  soggetti  fornendogli  su  richiesta copia della relativa documentazione.
 Art. 6.
 Modalita' dei pagamenti
 6.1.  Il  pagamento  delle  somme  previste  dall'art. 5 avverra' immediatamente dopo la riscossione da parte di INAF del corrispettivo derivante  dallo  sfruttamento  dell'invenzione  e comunque non oltre centoventi giorni da tale pagamento.
 Art. 7.
 Penali
 7.1.  In  ogni  e ciascun caso di inadempimento del titolare agli obblighi   previsti  a  suo  carico  rispettivamente  dai  precedenti articoli 3.2  e  4  sara'  dovuta  dal  titolare medesimo a titolo di penale  una  somma di euro 2500,00 nei casi di cui sopra, fatto salvo ogni  altro  diritto  spettante  all'INAF  ai  sensi  di  legge  e di contratto,  nonche' il diritto al risarcimento del danno ulteriore ed il  diritto  di  richiedere l'esecuzione della prestazione dovuta dal titolare in deroga all'art. 1383 del codice civile.
 Art. 8.
 Disposizioni varie
 8.1.   L'inerzia   di   una   parte  nell'esercizio  dei  diritti riconosciuti   dal   presente   contratto   non   comporta   rinuncia all'esercizio ne' disposizione dei medesimi diritti ne' rinuncia alla facolta' di avvalersene in casi futuri.
 8.2.  Il  presente  contratto  non  potra'  in  alcun modo essere modificato  se  non  per  atto scritto con il consenso di entrambe le parti.
 Art. 9.
 Notifiche e comunicazioni
 9.1.  Tutte  le  notifiche  e comunicazioni previste dal presente contratto, salvo quanto specificamente previsto nello stesso, saranno effettuate   per   iscritto   e   saranno   spedite,   per   corriere internazionale,  posta  espresso,  telefax  o  altro  mezzo che possa dimostrarne  l'avvenuta  ricezione,  alle  parti  ai  loro rispettivi indirizzi come di seguito riportati:
 per  l'INAF: alla c.a. dott....., via...., per il titolare:.... via....  numero  telefax.... alla c.a..... o a quel diverso indirizzo che  sia  stato  previamente  comunicato  nelle  forme  di  cui sopra all'altra  parte.  Tutte  le  notifiche e comunicazioni conformi alla presente   disposizione  si  intenderanno  effettuate  alla  data  di ricezione.
 Art. 10.
 Legge applicabile
 10.1.  Il  presente  accordo  e'  retto,  regolato  e deve essere interpretato  secondo  le  leggi  e i regolamenti dell'INAF per tutto quanto  non  previsto  dal  presente  contratto e ove compatibili con esso.
 Art. 11.
 Controversie
 11.1.  Eventuali  controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione  del  presente contratto saranno risolte ricorrendo ad  un  collegio  arbitrale  composto  di tre membri nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Roma.
 Luogo, data
 INAF
 Il titolare
 A  mente  dell'art.  1341,  secondo  comma, del codice civile, le parti  specificamente  approvano  i  patti  di  cui  agli  articoli 2 (oggetto  del contratto), 3 (obblighi delle parti), 4 (violazione), 5 (compensi),    6 (modalita'    dei   pagamenti),   7   (penali),   11 (controversie) del presente contratto.
 Luogo, data
 INAF
 Il titolare
 PROCEDURA ESAME BREVETTI INAF
 Le  proposte  di  brevetto  sono  sottomesse  all'UIT per la loro valutazione e approvazione. Primo deposito.
 Le  richieste  di  brevetto  devono essere preparate compilando e seguendo  attentamente  le indicazioni contenute nel modulo Richiesta di esame.
 E'  importante  che  tale  documento sia redatto con estrema cura poiche'   su   questo   e'   impostato   l'esame  di  brevettabilita' dell'invenzione.
 Il  coordinatore  del  gruppo  degli  inventori  deve  inviare la documentazione  all'Ufficio  per l'Innovazione Tecnologica in formato elettronico all'indirizzo: segreteria@uit.inaf.it
 L'UIT delibera se brevettare (o proteggere in altro modo).
 Nel  caso  di valutazione positiva il presidente firma la domanda di deposito brevetto. Rinnovo di brevetto esistente.
 Le  domande  di  brevetto/i  sono rinnovati automaticamente per i primi tre anni a partire dalla data di deposito, a meno che non venga deciso  altrimenti  dal titolare del brevetto. Per il quarto e quinto anno l'UIT:
 comunica  la scadenza ai ricercatori e richiede motivazione per rinnovo basata anche sugli sviluppi dei rapporti con le imprese e sul grado di avanzamento della tecnologia;
 raccoglie   informazioni   sullo  stato  di  avanzamento  della tecnologia;
 decide  se  il brevetto deve essere mantenuto in vita e informa il direttore generale.
 Dal  quinto  anno in poi i brevetti sono rinnovati soltanto se e' attivo un rapporto con l'industria. Estensioni estere di domande di brevetto italiano.
 L'UIT:
 richiede   agli  inventori  un  parere  sull'estensione  estera motivato da considerazioni tecniche ed economiche;
 nuova ricerca in letteratura (brevettuale);
 esamina   lo   stato   di   avanzamento  della  tecnologia  con particolare riferimento ai documenti brevettuali;
 redige  un  rapporto  finale  sull'estensione  estera indicando tempi, costi, paesi d'estensione, rapporti con l'industria;
 decide  se  brevettare  all'estero.  In  tal caso il presidente firma la domanda di deposito all'estero.
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato alle pagg. 56 - 57 della G.U.  <---- |  |  |  |  |