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| Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 16 maggio 2006 |  | Riparto  a  favore  dell'I.S.S.  e  degli  I.R.C.C.S.  delle  risorse residue,  delibera  CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004. Programma di investimenti articolo 20 legge n. 67/1988. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67,  che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia  di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie  assistenziali  per  anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;
 Visto  l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che   ha   autorizzato,  per  il  potenziamento  delle  strutture  di radioterapia,  un'ulteriore  spesa  di lire 30 miliardi, a incremento del programma di investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988 da 30.000 a 30.030 miliardi di lire;
 Visto  l'art.  83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che  ha  elevato  il  fondo  di  cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988  di  4.000 miliardi di lire - portandolo a complessivi 34.030 miliardi  di  lire  -  per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita';
 Visto  l'art.  50,  comma 1,  lettera c)  della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  integrato  dall'art.  4-bis  del  decreto-legge  del 28 dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  39,  che  dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione  del  programma  di  investimenti,  nonche' la tabella F delle  leggi  finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n.  388,  28 dicembre  2001,  n.  448  e  27 dicembre  2002,  n. 289, 24 dicembre  2003,  n.  350,  30 dicembre  2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 12 maggio 2006, recante «Ricognizione  delle  risorse  resesi  disponibili  a  seguito  della risoluzione   degli   accordi  di  programma  sottoscritti  ai  sensi dell'art.  5-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive  modificazioni e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.  662»  in  applicazione  dell'art.  1,  commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005;
 Visto  l'art.  4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato  dall'art.  63  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone  che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a  gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore di  sanita'  possano  essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una  apposita  quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo parere della Conferenza Stato-Regioni;
 Vista  la  delibera  CIPE n 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle risorse  assegnate  dalla  citata  legge  n.  388/2000,  pari  a euro 1.239.684.455,44   (lire   2.400.363.820.535),   nella   quale  viene riservata  agli  enti  la  richiamata  quota  nella  misura  di  Euro 137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,   agli   istituti   zooprofilattici   sperimentali,   ai policlinici   universitari   a   gestione   diretta,   agli  ospedali classificati  e  all'Istituto  superiore di sanita', da ripartire con successivo provvedimento;
 Vista  la  delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004 (Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita' legge n. 67/1988 e legge  n.  388/2000)  che  ridetermina le risorse assegnate agli enti dalla citata delibera CIPE 65/2002 in euro 127.797.840,44:
 Visto   l'art.  3  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  che sostituisce  il  comma 2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n. 430/1997,    demandando    ad   apposita   deliberazione   del   CIPE l'individuazione   delle  tipologie  dei  provvedimenti  oggetto  del trasferimento   e   le  amministrazioni  rispettivamente  competenti, nonche'  delle  attribuzioni,  non  concernenti  compiti  di gestione tecnica,  amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato interministeriale per la programmazione economica;
 Visto  l'art.  4,  lettera b),  della  delibera CIPE del 6 agosto 1999,  recante  «Regolamento concernente il riordino delle competenze del  CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanita' la  funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia  sanitaria  suscettibili  di immediata realizzazione, di cui all'art.  20,  comma 5-bis,  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67, e successive modificazioni;
 Visto  l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 144 del 1999, che prevede presso le Amministrazioni centrali e regionali la istituzione di  unita'  tecniche  di  supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
 Considerato  che, ai sensi del citato art.1, comma 1, della legge n.  144  del  1999,  con  decreto  ministeriale  12 dicembre  2003  e successive  modifiche  e'  disciplinato  il  Nucleo  di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;
 Visto  l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome di  Trento  e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione  delle  procedure  per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita';
 Visto  il decreto ministeriale 27 agosto 2004 di riparto di parte delle  risorse  riservate  dalla  citata  delibera  CIPE 65/2002 come rideterminata   dalla  delibera  CIPE  63/2004  e  che  assegna  euro 61.700.000,00  agli  enti  di  cui  al citato art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modifiche e integrazioni;
 Viste le richieste pervenute dagli enti individuati nella tabella allegata,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto, e che le stesse rivestono carattere di priorita';
 Acquisito  in  data  20 aprile 2006 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   assegnata,   a  valere  sulla  delibera  CIPE  65/2002  come modificata  dalla  delibera  CIPE  63/2004  richiamate  in  premessa, all'Istituto  superiore di sanita' e agli istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico  specificati nella tabella allegata, che fa parte   integrante   del   presente   decreto,   la   somma  di  euro 66.097.840,00, per le finalita' per ciascuno specificate.
 |  |  |  | Art. 2. 1. La procedura di ammissione a finanziamento degli interventi e' subordinata  al  parere  del  Nucleo  di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici  del  Ministero  della salute, obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2003.
 2. Gli interventi verranno ammessi a finanziamento con successivo atto,  su  richiesta  degli  enti  interessati  secondo  le modalita' previste  dall'accordo  tra  il  Governo,  le  Regioni,  le  province autonome  di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, citato in premessa.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  organi  di controllo secondo  la  normativa  vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 maggio 2006
 Il Ministro della salute (ad interim): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 121
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 9 della G.U.  <----
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