Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 16 maggio 2006 |
Riparto a favore dell'I.S.S. e degli I.R.C.C.S. delle risorse residue, delibera CIPE 65/2002, come modificata dalla delibera CIPE 63/2004. Programma di investimenti articolo 20 legge n. 67/1988. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire; Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha autorizzato, per il potenziamento delle strutture di radioterapia, un'ulteriore spesa di lire 30 miliardi, a incremento del programma di investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988 da 30.000 a 30.030 miliardi di lire; Visto l'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha elevato il fondo di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 di 4.000 miliardi di lire - portandolo a complessivi 34.030 miliardi di lire - per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita'; Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 12 maggio 2006, recante «Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662» in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005; Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato dall'art. 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore di sanita' possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo parere della Conferenza Stato-Regioni; Vista la delibera CIPE n 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle risorse assegnate dalla citata legge n. 388/2000, pari a euro 1.239.684.455,44 (lire 2.400.363.820.535), nella quale viene riservata agli enti la richiamata quota nella misura di Euro 137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali, ai policlinici universitari a gestione diretta, agli ospedali classificati e all'Istituto superiore di sanita', da ripartire con successivo provvedimento; Vista la delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004 (Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita' legge n. 67/1988 e legge n. 388/2000) che ridetermina le risorse assegnate agli enti dalla citata delibera CIPE 65/2002 in euro 127.797.840,44: Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonche' delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica; Visto l'art. 4, lettera b), della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanita' la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 144 del 1999, che prevede presso le Amministrazioni centrali e regionali la istituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici; Considerato che, ai sensi del citato art.1, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con decreto ministeriale 12 dicembre 2003 e successive modifiche e' disciplinato il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute; Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004 di riparto di parte delle risorse riservate dalla citata delibera CIPE 65/2002 come rideterminata dalla delibera CIPE 63/2004 e che assegna euro 61.700.000,00 agli enti di cui al citato art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modifiche e integrazioni; Viste le richieste pervenute dagli enti individuati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che le stesse rivestono carattere di priorita'; Acquisito in data 20 aprile 2006 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. E' assegnata, a valere sulla delibera CIPE 65/2002 come modificata dalla delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, all'Istituto superiore di sanita' e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico specificati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 66.097.840,00, per le finalita' per ciascuno specificate. |
| Art. 2. 1. La procedura di ammissione a finanziamento degli interventi e' subordinata al parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2003. 2. Gli interventi verranno ammessi a finanziamento con successivo atto, su richiesta degli enti interessati secondo le modalita' previste dall'accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, citato in premessa. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2006 Il Ministro della salute (ad interim): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 121 |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 9 della G.U. <---- |
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