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| Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 8 maggio 2006 |  | Assegnazione  delle  risorse  accantonate  e  vincolate  dal  decreto ministeriale  27 agosto  2004  per  gli  ospedali  classificati e gli istituti  zooprofilattici  sperimentali.  Programma  di  investimenti articolo 20 legge n. 67/1988. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67,  che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia  di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie  assistenziali  per  anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.030 miliardi di lire;
 Visto  l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che   ha   autorizzato,  per  il  potenziamento  delle  strutture  di radioterapia,  un'ulteriore  spesa  di lire 30 miliardi, a incremento del  programma  di  investimenti ex art. 20 legge 67/1988 da 30.000 a 30.030 miliardi di lire;
 Visto  l'art.  83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che  ha  elevato  il  fondo  di  cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988  di  4.000 miliardi di lire - portandolo a complessivi 34.030 miliardi  di  lire  -  per la prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita';
 Visto  l'art.  4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, modificato  dall'art.  63  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone  che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a  gestione diretta, gli ospedali classificati e l'Istituto superiore di  sanita'  possano  essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse  di  cui all'art. 20 della citata legge n. 67/88, a valere su una  apposita  quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', previo parere della Conferenza Stato-Regioni;
 Vista  la  delibera  CIPE n 65 del 2 agosto 2002 di riparto delle risorse   assegnate   dalla   citata  legge  388/2000,  pari  a  euro 1.239.684.455,44   (lire   2.400.363.820.535),   nella   quale  viene riservata  agli  enti  la  richiamata  quota  nella  misura  di  euro 137.797.840,44 destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,   agli   istituti   zooprofilattici   sperimentali,   ai policlinici   universitari   a   gestione   diretta,   agli  ospedali classificati  e  all'Istituto  superiore di sanita', da ripartire con successivo provvedimento;
 Vista  la  delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004 (Prosecuzione del  programma  nazionale di investimenti in sanita' legge n. 67/88 e legge  n.  388/2000)  che  ridetermina le risorse assegnate agli enti dalla citata delibera CIPE 65/2002 in euro 127.797.840,44;
 Visto   l'art.   3  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  che sostituisce  il  comma 2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n. 430/1997,    demandando    ad   apposita   deliberazione   del   CIPE l'individuazione   delle  tipologie  dei  provvedimenti  oggetto  del trasferimento   e   le  amministrazioni  rispettivamente  competenti, nonche'  delle  attribuzioni,  non  concernenti  compiti  di gestione tecnica,  amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato interministeriale per la programmazione economica;
 Visto  l'art.  4,  lettera b),  della  delibera CIPE del 6 agosto 1999,  recante  «Regolamento concernente il riordino delle competenze del  CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanita' la  funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia  sanitaria  suscettibili  di immediata realizzazione, di cui all'art.  20,  comma  5-bis,  della  legge  11 marzo  1988,  n. 67, e successive modificazioni;
 Visto  l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 144 del 1999, che prevede presso le Amministrazioni centrali e regionali la istituzione di  unita'  tecniche  di  supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
 Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, della legge n.  144  del  1999,  con  decreto  ministeriale  12 dicembre  2003  e successive  modifiche  e'  disciplinato  il  Nucleo  di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;
 Visto  l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le province autonome di  Trento  e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione  delle  procedure  per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita';
 Visto  l'art.  50,  comma 1,  lettera c)  della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  integrato  dall'art.  4-bis del decreto-legge del 28 dicembre  1998,  n.  450,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  39,  che  dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione  del  programma  di  investimenti,  nonche' la tabella F delle  leggi  finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n.  388,  28 dicembre  2001,  n.  448  e  27 dicembre  2002,  n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  il decreto ministeriale 27 agosto 2004 di riparto di parte delle  risorse  riservate  dalla  citata  delibera  CIPE 65/2002 come rideterminata  dalla delibera CIPE 63/2004 e che accantona per l'anno 2004  la  somma di euro 12.002.517,00 per gli ospedali classificati e la  somma  di  euro  4.950.000,00  per  gli  istituti zooprofilattici sperimentali  da  assegnare  con  successivo  atto da sottoporre alla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Viste le richieste pervenute dagli enti individuati nella tabella allegata,  che  costituisce  parte integrante del presente decreto, e che le stesse rivestono carattere di priorita';
 Acquisito  in  data  20 aprile 2006 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   assegnata,   a  valere  sulla  delibera  CIPE  65/2002  come modificata  dalla  delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, agli ospedali  classificati  indicati nella tabella allegata, che fa parte integrante  del presente decreto, la somma di euro 12.002.517,00, per le finalita' per ciascuno specificate.
 E'   assegnata,   a  valere  sulla  delibera  CIPE  65/2002  come modificata  dalla  delibera CIPE 63/2004 richiamate in premessa, agli istituti   zooprofilattici   sperimentali   indicati   nella  tabella allegata,  che  fa parte integrante del presente decreto, la somma di euro 4.950.000,00 per le finalita' per ciascuno specificate.
 |  |  |  | Art. 2. Gli  interventi  verranno  ammessi a finanziamento con successivo atto,  su  richiesta  degli  enti  interessati,  secondo le procedure previste  nell'Accordo  tra  Governo,  Regioni,  province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sancito  il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione  delle  procedure  per l'attivazione dei programmi di investimento  in  sanita',  previo parere del Nucleo di valutazione e verifica  degli  investimenti  pubblici  del  Ministero della salute, obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2003.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  organi  di controllo secondo  la  normativa  vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 maggio 2006
 Il Ministro della salute (ad interim): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 120
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 6 della G.U.  <----
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