Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio tutela vini «Valdadige Terradeiforti» con nota del 30 maggio 2005, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione.
Visti i pareri favorevoli della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento.
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Dolce' (Verona) il 2 dicembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole.
Ha espresso, nella riunione del 22 giugno 2006, presente il funzionario della regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VALDADIGE TERRADEIFORTI» O «TERRADEIFORTI
VALDADIGE».
Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Enantio, Enantio riserva, Enantio passito, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio, Chardonnay, Passito.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (anche riserva e passito): Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
Pinot grigio: Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
Chardonnay: Chardonnay minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
Passito: Chardonnay minimo 60%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 40%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
Art. 4.
Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3500 in coltura specializzata. Per i vitigni Chardonnay e Pinot grigio la densita' minima non puo' essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro. Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
| |Titolo alcometrico minimo Tipologia |Produzione ton/ha|naturale % vol --------------------------------------------------------------------- Enantio (anche riserva e | | passito) |10,0 |11,5 --------------------------------------------------------------------- Casetta (anche riserva) |10,0 |11,5 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio |12,0 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay |12,0 |10,5 --------------------------------------------------------------------- Passito |12,0 |11,0
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 5.
Norme per la vinificazione Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento. Arricchimento e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite, con esclusione delle tipologie «passito».
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento. Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie, tranne che per quelle passite.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Per le tipologie «Enantio passito» e «Passito» la resa massima dell'uva in vino e' del 40%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 45%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione: Tipologia |Durata |Decorrenza - Enantio |10 mesi |1° novembre Enantio riserva |24 mesi |1° novembre Enantio passito |10 mesi |1° novembre Casetta |10 mesi |1° novembre Casetta riserva |24 mesi |1° novembre Pinot grigio | 4 mesi |1° novembre Chardonnay | 4 mesi |1° novembre Passito |10 mesi |1° novembre
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Enantio anche nella tipologia riserva:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato; profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol (riserva 12,50% vol) acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l);
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Enantio passito:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
profumo: ampio, intenso, con sentori di frutti maturi;
sapore: da amabile a dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 30 g/l;
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Casetta anche nella tipologia riserva:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato; profumo: caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (riserva 12,5% vol);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l);
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Passito:
colore: giallo dorato, con eventuali riflessi ambrati;
profumo: fine, delicato, intenso;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol.
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Annata.
Nell'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 8.
Confezionamento Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 9 litri. Tappatura e recipienti.
Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» in versione riserva e passito, e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
Per le altre tipologie e' consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.
 
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