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| Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla richiesta di riconoscimento della denominazione di   origine   controllata   dei  vini  «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti  Valdadige»  ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata   la   domanda  inoltrata  dal  Consorzio  tutela  vini «Valdadige  Terradeiforti»  con  nota  del  30 maggio 2005, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei  vini  «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione.
 Visti  i pareri favorevoli della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento.
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la predetta  istanza, tenutasi a Dolce' (Verona) il 2 dicembre 2005, con la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  ed aziende vitivinicole.
 Ha  espresso,  nella  riunione  del  22 giugno  2006, presente il funzionario   della   regione   Veneto,   parere  favorevole  al  suo accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizione contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  via XX Settembre  n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA  DEI  VINI  «VALDADIGE  TERRADEIFORTI»  O  «TERRADEIFORTI VALDADIGE».
 Art. 1.
 Denominazioni e vini
 La  denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o  «Terradeiforti Valdadige» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni  e  ai  requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti  tipologie:  Enantio,  Enantio riserva, Enantio  passito, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio, Chardonnay, Passito.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 I  vini  della  denominazione  di  origine controllata «Valdadige Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  devono essere ottenuti dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
 Enantio  (anche riserva e passito): Enantio minimo 85%; possono concorrere  le  uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, idonei alla  coltivazione  nelle  province  di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
 Casetta (anche riserva): Casetta minimo 85%; possono concorrere le  uve  provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca  nera, idonei alla coltivazione  nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
 Pinot  grigio:  Pinot  grigio minimo 85%; possono concorrere le uve  provenienti  da  altri  vitigni  a  bacca bianca, non aromatici, idonei  alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
 Chardonnay:  Chardonnay  minimo  85%; possono concorrere le uve provenienti  da  altri  vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nelle  province  di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%;
 Passito:  Chardonnay  minimo  60%;  possono  concorrere  le uve provenienti  da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nelle  province  di  Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 40%.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di origine   controllata   «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige»  devono  essere  prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente.
 Le  condizioni  ambientali  dei vigneti destinati alla produzione dei   vini   a   denominazione   di  origine  controllata  «Valdadige Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  devono  essere  quelle normali  della  zona  e  atte  a  conferire  alle  uve  le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.
 Sono    da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi   o insufficientemente soleggiati Densita' d'impianto.
 Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3500 in coltura specializzata. Per i  vitigni  Chardonnay  e  Pinot  grigio  la densita' minima non puo' essere inferiore a 4000 ceppi per ettaro. Forme di allevamento e sesti di impianto.
 I  sesti  di  impianto  e le forme di allevamento consentiti sono quelli  gia'  usati  nella  zona  e  quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.
 I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. Irrigazione, forzatura.
 E' vietata ogni pratica di forzatura.
 E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
 La  produzione  massima  di  uva  a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
 |                 |Titolo alcometrico minimo Tipologia                |Produzione ton/ha|naturale % vol --------------------------------------------------------------------- Enantio (anche riserva e |                 | passito)                 |10,0             |11,5 --------------------------------------------------------------------- Casetta (anche riserva)  |10,0             |11,5 --------------------------------------------------------------------- Pinot grigio             |12,0             |10,5 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay               |12,0             |10,5 --------------------------------------------------------------------- Passito                  |12,0             |11,0
 Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla  produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del 20%  i  limiti  medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui  trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno  diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione Zona di vinificazione.
 Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio  e  l'appassimento  delle  uve, devono essere effettuate all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
 E'  tuttavia  consentito  che  le  operazioni  di cui sopra siano effettuate  in  cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento. Arricchimento e colmature.
 E'  consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con  mosti  concentrati  oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo  concentrazione  a  freddo  o  altre tecnologie consentite, con esclusione delle tipologie «passito».
 E'  ammessa  la  colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento  obbligatorio,  con  vini  aventi  diritto alla stessa denominazione  d'origine,  di uguale colore e varieta' di vite, anche non  soggetti  a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento. Resa uva/vino e vino/ettaro.
 La   resa   massima   dell'uva   in  vino,  compreso  l'eventuale arricchimento,  e'  del  70%  per  tutte le tipologie, tranne che per quelle passite.
 Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%,  l'eccedenza  non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto   limite   decade   il  diritto  alla  denominazione  d'origine controllata per tutta la partita.
 Per  le  tipologie  «Enantio passito» e «Passito» la resa massima dell'uva in vino e' del 40%.
 Qualora  la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 45%,  anche  se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre  detto  limite  decade  il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Invecchiamento.
 I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di maturazione: Tipologia                 |Durata            |Decorrenza - Enantio                   |10 mesi           |1° novembre Enantio riserva           |24 mesi           |1° novembre Enantio passito           |10 mesi           |1° novembre Casetta                   |10 mesi           |1° novembre Casetta riserva           |24 mesi           |1° novembre Pinot grigio              | 4 mesi           |1° novembre Chardonnay                | 4 mesi           |1° novembre Passito                   |10 mesi           |1° novembre
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I   vini   di   cui   all'art.   1  devono  rispondere,  all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
 «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti Valdadige» Enantio anche nella tipologia riserva:
 colore:   rosso  rubino  intenso,  con  riflessi  granati  se invecchiato; profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;
 sapore: secco, pieno, armonico;
 titolo   alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,0%  vol (riserva 12,50% vol) acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l (riserva 25 g/l);
 «Valdadige  Terradeiforti»  o «Terradeiforti Valdadige» Enantio passito:
 colore:   rosso  rubino  intenso,  con  riflessi  granati  se invecchiato;
 profumo: ampio, intenso, con sentori di frutti maturi;
 sapore: da amabile a dolce, armonico, gradevole;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 30 g/l;
 «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige» Casetta anche nella tipologia riserva:
 colore:   rosso  rubino  intenso,  con  riflessi  granati  se invecchiato; profumo: caratteristico, leggermente speziato;
 sapore: secco, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol (riserva 12,5% vol);
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 21 g/l (riserva 24 g/l);
 «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige» Pinot grigio:
 colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
 profumo: gradevole, fruttato;
 sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
 «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Chardonnay:
 colore: giallo paglierino;
 profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
 sapore: secco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
 «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti Valdadige» Passito:
 colore: giallo dorato, con eventuali riflessi ambrati;
 profumo: fine, delicato, intenso;
 sapore: dolce, vellutato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol.
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 28 g/l.
 In  relazione  all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.
 E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e  forestali  -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche   dei  vini,  modificare  i  limiti  dell'acidita'  totale  e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione Qualificazioni.
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Annata.
 Nell'etichettatura   dei  vini  della  denominazione  di  origine controllata  «Valdadige  Terradeiforti»  o  «Terradeiforti Valdadige» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Vigna.
 La  menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
 Art. 8.
 Confezionamento Volumi nominali.
 I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume nominale fino a 9 litri. Tappatura e recipienti.
 Per  i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti»  o  «Terradeiforti  Valdadige»  in  versione riserva e passito, e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.
 Per  le  altre  tipologie  e'  consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.
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