IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Cuneo Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, con particolare riferimento agli articoli 1, 34, 35 e 38; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, circa la composizione dei comitati provinciali INPS e art. 46 commi 1, 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternita' degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS; Considerato che, per il prossimo quadriennio, occorre provvedere alla ricostituzione del comitato provinciale INPS di Cuneo gia' nominato con decreto D.P.L. Cuneo n. 849 del 9 maggio 2002 e, per quanto riguarda le speciali commissioni operanti nell'ambito del citato comitato, con ulteriore decreto n. 850 del 9 maggio 2002; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989, il comitato provinciale INPS e' cosi' composto: 1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi; 4) il direttore della Direzione provinciale del lavoro a seguito del decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687; 5) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato; 6) il dirigente della sede provinciale dell'istituto; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 88/1989 i ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettera b) ed e), sono decisi da una speciale commissione del comitato che e' composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dell'art. 44 della legge n. 88/1989; Visto che l'art. 44, comma 3, della legge n. 88/1989 attribuisce i tre posti dei lavoratori autonomi nel comitato provinciale INPS ai rappresentanti dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti ed assegna quattro posti, a ciascuna delle suddette categorie, per le speciali commissioni dei ricorsi in materia di prestazioni ai lavoratori autonomi; Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentativita' a livello provinciale delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi sulla base dei seguenti elementi di valutazione, quali: a) importanza, diffusione e ampiezza delle diverse strutture organizzative esistenti nel territorio provinciale di competenza; b) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e dei lavoratori autonomi; c) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali e aziendali; d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; e) consistenza delle diverse attivita' produttive nella provincia; Acquisiti i dati concernenti la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate; Tenuto conto dei dati scaturiti dalla attivita' istituzionale propria della direzione provinciale del lavoro di Cuneo nelle materie di competenza; Visti i dati forniti dalla CCIAA di Cuneo nonche' quelli provenienti dalla provincia di Cuneo, limitatamente al settore osservatorio mercato del lavoro, in ordine all'indice di occupazione nei singoli settori produttivi; Ritenuto che la normativa citata, oltre ad affermare il principio della maggiore rappresentativita', accoglie anche il principio del pluralismo partecipativo della rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, attraverso la piu' ampia partecipazione degli stessi onde includere quelle organizzazioni rappresentative che siano maggiormente attive nella provincia competente; Esaminati, inoltre, per quanto concerne i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, i dati direttamente acquisiti dall'ufficio e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali interessate dai quali si evince che quelle maggiormente rappresentative, considerando i criteri sopra esposti, sono nell'ordine: CGIL, CISL, UIL, avendo queste: a) stipulato un numero congruo di contratti integrativi provinciale e aziendali; a tal fine si precisa che la quasi totalita' dei contratti integrativi a livello provinciale sono stati sottoscritti unicamente dalle predette organizzazioni sindacali; b) strutture organizzative ramificate e presenti in tutto il territorio provinciale; c) un numero totale di lavoratori e pensionati iscritti che risulta, dalla documentazione pervenuta, essere cosi' composto: CISL: 38.350, CGIL: 37.035, UIL: 11.230; Considerato che le competenze del comitato in questione concernono esclusivamente le gestioni previdenziali e assicurative a favore dei lavoratori appartenenti al settore privatistico; Considerato che, dalla documentazione pervenuta, sempre nel settore privatistico, la quasi totalita' dei lavoratori dipendenti aderiscono alle predette tre confederazioni mentre le restanti organizzazioni sindacali risultano avere una rappresentativita' limitata; Considerato, ancora, che l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti di azienda risulta essere la CIDA; Ritenuto pertanto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1 - 2 - 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge n. 88 del 9 marzo 1989 debba essere cosi' ripartita: a) per i lavoratori dipendenti quattro rappresentanti della CGIL, quattro rappresentanti della CISL, due rappresentanti della UIL e un rappresentante dei dirigenti d'azienda; b) per i datori di lavoro due rappresentanti dell'unione industriale e un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori; c) per i lavoratori autonomi un rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, un rappresentante degli esercenti attivita' commerciali e un rappresentante degli artigiani; Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; Visti i punti 4 - 5 - 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, cosi' come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88; Decreta: Per la durata di quattro anni, decorrenti dalla data di insediamento dell'organo collegiale (ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1999, n. 75), col presente decreto sono ricostituiti il comitato provinciale INPS di Cuneo e le speciali commissioni, previsti, rispettivamente, dagli articoli 44 e 46, comma 3 della legge n. 88/1989 citata in premessa. Il comitato provinciale INPS di Cuneo e' composto dai signori: A) In rappresentanza dei lavoratori: 1 - Calvo Giuseppe (CGIL); 2 - Cucchiara Antonino (CGIL); 3 - Candido Marinella (CGIL); 4 - Demarchi Roberto (CGIL); 5 - Ciliberto Marco (CISL); 6 - Caraglio Mario (CISL); 7 - Buosi Alessandro (CISL); 8 - Biarese Giuseppe (CISL); 9 - Musso Valter (UIL); 10 - Forlenza Francesco (UIL); 11 - Barazzuol Giancarlo (CIDA). B) In rappresentanza dei datori di lavoro: 1 - Bordone Giacomo - settore industria; 2 - Zanlungo Adolfo - settore industria; 3 - Bandiera Ettore - settore agricoltura. C) In rappresentanza dei lavoratori autonomi 1 - Ferrara Claudio - coltivatori diretti; 2 - Tampalini Diego - esercenti attivita' commerciali; 3 - Fonti Fabrizio - artigiani; D) Direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Cuneo o suo delegato ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989. E) Direttore pro-tempore della ragioneria provinciale dello Stato di Cuneo o suo delegato ai sensi dell'art. 44 della legge n. 88/1989. F) Direttore pro-tempore dell'INPS di Cuneo. In applicazione dell'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, accertato, altresi', il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione che consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalita', una ripartizione dei posti; Richieste, pertanto, alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi; Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate; Sono costituite, per una eguale durata di quattro anni, le speciali commissioni del comitato provinciale presso la sede INPS della provincia di Cuneo che sono presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al comitato stesso e sono costituite, rispettivamente, oltre che dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989, dai signori: Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni: 1) Bisotto Maria Teresa (coltivatori diretti); 2) Ferrero Renata (coltivatori diretti); 3) Giraudo Rosanna (coltivatori diretti); 4) Bernardi Jves (CIA). Commissione speciale artigiani: 1) Giordana Riccardo (rappresentante associazione artigiani); 2) Miolano Margherita (rappresentante associazione artigiani); 3) Trucco Michelangelo (rappresentante associazione artigiani); 4) Pirra Giacomo (rappresentante associazione artigiani). Commissione speciale esercenti attivita' commerciali: 1) Arduino Mauro (rappresentante ASCOM); 2) Gonella Maria Grazia (rappresentante ASCOM); 3) Isoardi Luigi (rappresentante ASCOM); 4) Faccia Piermarco (rappresentante associazione albergatori). Si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il membro piu' anziano di eta' del presente comitato provvedera' alla convocazione dello stesso comitato per la seduta di insediamento entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. L'INPS di Cuneo provvedera' all'esecuzione del presente provvedimento alle persone designate tutte domiciliate presso i rispettivi uffici, associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza. Cuneo, 20 luglio 2006 Il direttore provinciale: Ferraresi |