IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Brescia Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O., tra i quali quelli di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, al servizio politiche del lavoro della predetta direzione, Vista la lettera circolare 2 febbraio 1995 prot. 25157/70 del Ministero del lavoro inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993; Visto il precedente decreto direttoriale in materia del 16 giugno 2005 relativo al biennio 2004/2005, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Brescia; Considerata la sopravvenuta normativa che determina il principio del riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro per la determinazione dei trattamenti economici e normativi dei soci lavoratori e il progressivo aumento dei valori relativi ai salari convenzionali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1972; Considerate le indicazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e dalle associazioni del movimento cooperativo, tutte orientate, stante l'adeguamento sostanzioso apportato nell'anno 2005, verso un aggiornamento dell'importo delle tariffe di facchinaggio in considerazione esclusivamente degli indici ISTAT del costo della vita riservandosi di riconsiderare gli altri fattori, cosi' come sopra evidenziati, nel prossimo biennio; Decreta: Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, per il biennio 2006/2007, nella provincia di Brescia, vengono rideterminate con il seguente incremento: dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 di una percentuale pari al 3,2% (1,7% indice ISTAT 2005 piu' tasso di inflazione programmato per l'anno 2006: 1,5%): euro 15,48. Brescia, 20 luglio 2006 Il direttore provinciale: Vettori |