Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 22 marzo 2006 |
Individuazione di nuove aree oggetto di estensione degli interventi di promozione industriale, legge n. 181/1989 e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 29/2006). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che con gli articoli 5 e 8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di reindustrializzazione delle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica; Visto l'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) il quale stabilisce che le disposizioni della citata legge n. 181/1989 possono essere estese in settori diversi da quello siderurgico e in aree diverse da quelle dell'attuale applicazione, da individuare con delibera di questo Comitato, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e' stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza; Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 18 (Gazzetta Ufficiale n. 147/2003), con la quale il Ministro delle attivita' produttive e' stato autorizzato a trasmettere all'approvazione della U.E. uno schema di delibera nella quale sono stati definiti i criteri generali per l'estensione, a settori diversi da quello siderurgico e ad aree industriali diverse da quelle dell'attuale applicazione, degli interventi di promozione industriale di cui alla legge n. 181/1989; Vista la decisione positiva della Commissione europea sulla compatibilita' con il mercato comune del regime di aiuti di cui all'art. 73 della legge n. 289/2002 comunicata con nota del 18 settembre 2003, C(2003) 3365; Vista le proprie delibere 23 dicembre 2003, n. 129 e n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 98/2004), con le quali e' stato rispettivamente approvato lo schema di carattere generale cui alla sopra citata delibera n. 18/2003 e, in sede di prima applicazione dell'art. 73, legge n. 289/2002, sono state individuate sei nuove aree di crisi, ricomprese nell'ambito territoriale delle province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo; Ritenuto che le aree di Venezia-Marghera e di Cairo Montenotte (Savona) presentino criticita' esplicite in riferimento alle realta' territoriali interessate; Ritenuto che tali criticita' siano il risultato di uno stato di emergenza ambientale o di soluzioni previste per il superamento di tale stato che coinvolge una o piu' imprese e che ha gia' compromesso i livelli occupazionali complessivi; Ritenuto inoltre, a fronte della grave situazione di crisi economico ed occupazionale di alcune zone del territorio nazionale, interessate dalle decisioni di chiusura e/o riconversione degli impianti ora adibiti alla produzione saccarifera, di dover procedere all'individuazione di ulteriori nuove aree di crisi alle quali estendere il sistema agevolativo recato dalla normativa ex legge n. 181/1989; Considerato che la specificita' della proposta di applicazione della legge n. 181/1989 per tutte le aree in questione deriva dalla comune caratteristica di essere riferimento di ambiti territoriali piu' ampi di quelli che comprendono tali situazioni di crisi, nei quali sussistono difficolta' a riassorbire, in assenza di intervento pubblico, l'occupazione espulsa dai settori in crisi; Vista la nota del Ministro delle attivita' produttive del 23 febbraio 2006 (prot. n. 46); Vista, in particolare, la relazione tecnica ivi acclusa, che illustra le problematiche delle aree interessate alle predette decisioni di chiusura e/o riconversione, scaturite dalla riforma dei regolamenti comunitari in materia di OCM del settore saccarifero, ed individua in particolare i siti nei quali e' consentita l'estensione delle agevolazioni ex legge n. 181/1989; Su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Delibera: 1. Sono individuati, con riferimento alle risorse di cui all'art. 2, i comuni interessati dalla crisi del settore saccarifero che vengono di seguito riportati, senza ordine decrescente: Ostellato (Ferrara), Porto Viro (Rovigo), Russi (Ravenna), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Villasor (Cagliari), Bondeno (Ferrara), Venezia Marghera, (Venezia), Casei Gerola (Pavia). Per i motivi individuati nelle premesse, sono altresi' individuati i comuni di Venezia-Marghera e di Cairo Montenotte (Savona). 1.1. Gli interventi sono limitati alle aree depresse cosi' come definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come assimilabili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia' obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c) del Trattato sull'Unione europea, ferme restando le limitazioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 1.2. Alle aree dei comuni indicati al comma precedente vengono estesi gli interventi ex legge n. 181/1989 e successive modifiche ed estensioni. 1.3. Analogamente a quanto gia' disposto per la delimitazione delle aree individuate con la propria delibera n. 130/2003, le aree di crisi nelle quali possono essere effettuati gli interventi di promozione industriale sono individuate nell'ambito di un'area ricompresa nel raggio di 50 km rispetto al centro urbano interessato dalla crisi settoriale, purche' ricadente nelle rispettive regioni di appartenenza. 2. Per l'attuazione degli interventi nelle aree di cui al precedente art. 1, «Sviluppo Italia S.p.a.», sulla base delle direttive emanate dal Ministro delle attivita' produttive, valutera' le iniziative agevolabili, a valere sui fondi resi disponibili attraverso la rimodulazione delle somme gia' stanziate per gli interventi di cui alla legge n. 181/1989 e successive estensioni, nonche' a valere sulle risorse finanziarie di provenienza comunitaria e regionale e su quelle stanziate dall'art. 11, comma 9 della legge n. 80/2005 e dall'art. 1, comma 30 della legge n. 266/2005 (LF 2006). 3. Il Ministero delle attivita' produttive trasmettera' annualmente a questo Comitato, entro il semestre successivo all'anno di riferimento, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi. Roma, 22 marzo 2006
Il Presidente Berlusconi Il segretario del CIPE Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 125 |
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