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| Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 22 marzo 2006 |  | Individuazione  di  nuove aree oggetto di estensione degli interventi di  promozione  industriale, legge n. 181/1989 e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 29/2006). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Visto  il  decreto-legge  1° aprile  1989,  n. 120, convertito, con modificazioni,  nella  legge  15 maggio  1989,  n.  181,  che con gli articoli  5 e 8 prevede e disciplina la realizzazione di un programma di  reindustrializzazione  delle  aree  interessate  al  processo  di ristrutturazione della siderurgia pubblica;
 Visto  l'art.  73  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289 (legge finanziaria  2003)  il  quale  stabilisce  che  le disposizioni della citata  legge n. 181/1989 possono essere estese in settori diversi da quello   siderurgico   e  in  aree  diverse  da  quelle  dell'attuale applicazione,  da  individuare  con  delibera  di questo Comitato, su proposta  del Ministro delle attivita' produttive, nonche' nelle aree industriali  ricomprese  nei  territori  per  i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e' stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza;
 Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 18 (Gazzetta Ufficiale n.  147/2003), con la quale il Ministro delle attivita' produttive e' stato  autorizzato  a  trasmettere  all'approvazione  della  U.E. uno schema di delibera nella quale sono stati definiti i criteri generali per  l'estensione,  a settori diversi da quello siderurgico e ad aree industriali   diverse  da  quelle  dell'attuale  applicazione,  degli interventi di promozione industriale di cui alla legge n. 181/1989;
 Vista   la  decisione  positiva  della  Commissione  europea  sulla compatibilita'  con  il  mercato  comune  del  regime di aiuti di cui all'art.   73  della  legge  n.  289/2002  comunicata  con  nota  del 18 settembre 2003, C(2003) 3365;
 Vista  le  proprie  delibere  23 dicembre  2003,  n.  129  e n. 130 (Gazzetta   Ufficiale   n.   98/2004),   con   le   quali   e'  stato rispettivamente  approvato  lo  schema di carattere generale cui alla sopra  citata  delibera  n.  18/2003 e, in sede di prima applicazione dell'art.  73,  legge  n.  289/2002, sono state individuate sei nuove aree  di crisi, ricomprese nell'ambito territoriale delle province di Caserta, L'Aquila, Nuoro, Caltanissetta, Latina e Palermo;
 Ritenuto  che  le  aree  di  Venezia-Marghera e di Cairo Montenotte (Savona)  presentino criticita' esplicite in riferimento alle realta' territoriali interessate;
 Ritenuto  che  tali  criticita'  siano il risultato di uno stato di emergenza  ambientale  o  di soluzioni previste per il superamento di tale stato che coinvolge una o piu' imprese e che ha gia' compromesso i livelli occupazionali complessivi;
 Ritenuto   inoltre,  a  fronte  della  grave  situazione  di  crisi economico  ed  occupazionale di alcune zone del territorio nazionale, interessate  dalle  decisioni  di  chiusura  e/o  riconversione degli impianti  ora adibiti alla produzione saccarifera, di dover procedere all'individuazione  di  ulteriori  nuove  aree  di  crisi  alle quali estendere  il  sistema agevolativo recato dalla normativa ex legge n. 181/1989;
 Considerato  che  la  specificita'  della  proposta di applicazione della  legge  n. 181/1989 per tutte le aree in questione deriva dalla comune  caratteristica  di  essere riferimento di ambiti territoriali piu'  ampi  di  quelli  che comprendono tali situazioni di crisi, nei quali  sussistono difficolta' a riassorbire, in assenza di intervento pubblico, l'occupazione espulsa dai settori in crisi;
 Vista   la   nota  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del 23 febbraio 2006 (prot. n. 46);
 Vista,  in  particolare,  la  relazione  tecnica  ivi  acclusa, che illustra  le  problematiche  delle  aree  interessate  alle  predette decisioni  di chiusura e/o riconversione, scaturite dalla riforma dei regolamenti  comunitari in materia di OCM del settore saccarifero, ed individua  in particolare i siti nei quali e' consentita l'estensione delle agevolazioni ex legge n. 181/1989;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1.  Sono  individuati, con riferimento alle risorse di cui all'art. 2,  i  comuni  interessati  dalla  crisi  del settore saccarifero che vengono  di  seguito  riportati,  senza ordine decrescente: Ostellato (Ferrara),   Porto   Viro   (Rovigo),   Russi  (Ravenna),  Castiglion Fiorentino  (Arezzo), Villasor (Cagliari), Bondeno (Ferrara), Venezia Marghera, (Venezia), Casei Gerola (Pavia).
 Per  i motivi individuati nelle premesse, sono altresi' individuati i comuni di Venezia-Marghera e di Cairo Montenotte (Savona).
 1.1.  Gli  interventi sono limitati alle aree depresse cosi' come definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e  riguardano  quelle  individuate  dalla Commissione delle Comunita' europee  come  assimilabili  agli  interventi  dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio  del  21 giugno 1999, al sostegno transitorio  a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia'  obiettivo  5b)  e  quelle  rientranti  nella fattispecie di cui all'art.  87.3.c) del Trattato sull'Unione europea, ferme restando le limitazioni  previste  dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
 1.2.  Alle  aree  dei comuni indicati al comma precedente vengono estesi  gli interventi ex legge n. 181/1989 e successive modifiche ed estensioni.
 1.3.  Analogamente  a  quanto  gia' disposto per la delimitazione delle  aree  individuate con la propria delibera n. 130/2003, le aree di  crisi  nelle  quali  possono  essere effettuati gli interventi di promozione   industriale  sono  individuate  nell'ambito  di  un'area ricompresa  nel raggio di 50 km rispetto al centro urbano interessato dalla crisi settoriale, purche' ricadente nelle rispettive regioni di appartenenza.
 2.   Per  l'attuazione  degli  interventi  nelle  aree  di  cui  al precedente  art.  1,  «Sviluppo  Italia  S.p.a.»,  sulla  base  delle direttive  emanate dal Ministro delle attivita' produttive, valutera' le  iniziative  agevolabili,  a  valere  sui  fondi  resi disponibili attraverso  la  rimodulazione  delle  somme  gia'  stanziate  per gli interventi  di  cui  alla  legge n. 181/1989 e successive estensioni, nonche' a valere sulle risorse finanziarie di provenienza comunitaria e  regionale  e su quelle stanziate dall'art. 11, comma 9 della legge n. 80/2005 e dall'art. 1, comma 30 della legge n. 266/2005 (LF 2006).
 3. Il Ministero delle attivita' produttive trasmettera' annualmente a   questo   Comitato,  entro  il  semestre  successivo  all'anno  di riferimento, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi.
 Roma, 22 marzo 2006
 
 Il Presidente
 Berlusconi Il segretario del CIPE
 Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006 Ufficio di controllo sui Ministeri economico finanziari registro n. 5
 Economia e finanze, foglio n. 125
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