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| Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 4 maggio 2006 |  | Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di  mobilita',  previsto  dall'articolo 1,  comma 410, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalle societa'  appartenenti  alla  filiera  agro  alimentare colpita dalla crisi dell'influenza aviaria, ivi compresi i mangimifici. (Decreto n. 38552). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 febbraio 2006, ai sensi  dell'art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, alla presenza   del   Ministro,   on.   Roberto  Maroni,  tra  le  regioni Emilia-Romagna,  Lazio,  Puglia,  Umbria  e Veneto, le organizzazioni datoriali  nazionali  e  regionali  e le organizzazioni sindacali dei lavoratori,  con il quale sono state concordate le misure da adottare per  affrontare  lo  stato  di  crisi  della  filiera  avicola  e  le conseguenti  pesanti  ricadute occupazionali derivanti dall'influenza aviaria;
 Visto  l'accordo  raggiunto,  presso la sede della giunta regionale veneta,  in  data  29 novembre  2005,  contenente il programma per il rilancio della filiera avicola, che e' stato integralmente recepito e sottoscritto dal predetto verbale di accordo in sede ministeriale del 22 febbraio 2006;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere il trattamento straordinario   di   integrazione  salariale  ed  il  trattamento  di mobilita',   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende appartenenti  alla filiera produttiva agroalimentare interessata alla crisi,  ivi  compresi  i  mangimifici,  secondo  le  modalita'  e  le condizioni concordate nel medesimo verbale di accordo ministeriale.
 Decreta:
 Art. 1.
 I  provvedimenti  in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e concordati nel verbale di accordo in sede  ministeriale  in data 22 febbraio 2006 interessano il complesso della filiera agro alimentare, ivi compresi i mangimifici.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito  della  filiera  agro  alimentare  colpita  dalla crisi dell'influenza  aviaria,  le  imprese  industriali  con  meno  di  15 dipendenti,  le  imprese  artigiane,  le  imprese  industriali per il personale  avventizio,  le  imprese agricole per il personale a tempo indeterminato   e   per   gli  avventizi  potranno  fare  ricorso  al trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i periodi  di  sospensione  dal  lavoro ovvero per i periodi di mancata chiamata al lavoro.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  lavoratori  interessati  operanti  nell'ambito  della  predetta filiera agro alimentare, verra' erogata l'indennita' di mobilita' per compensare    la    mancata   corresponsione   del   trattamento   di disoccupazione agricola.
 |  |  |  | Art. 4. Le  prestazioni  di CIGS e mobilita' possono essere autorizzate con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per le regioni firmatarie dell'accordo ministeriale e per le regioni  Marche, Molise, Abruzzo, Campania, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,  Sicilia,  Toscana  e  Piemonte  che, entro il 15 marzo 2006, hanno  manifestato,  ai sensi dell'accordo governativo, l'esigenza di ricorrere ai predetti ammortizzatori sociali.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini del perfezionamento dell'iter di concessione ed erogazione del   trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale  e  di mobilita',  le imprese e i lavoratori interessati dovranno inviare le istanze alla sede INPS competente per territorio.
 |  |  |  | Art. 6. L'INPS   e'   tenuto  ad  autorizzare  ed  erogare  il  trattamento straordinario   di   integrazione  salariale  ed  il  trattamento  di mobilita'  ai  lavoratori  interessati  e  ad  effettuare,  a livello centrale,  il  monitoraggio  delle  prestazioni  erogate  dalle  sedi periferiche competenti per territorio.
 |  |  |  | Art. 7. Gli  interventi  sono  disposti  nel  limite massimo complessivo di spesa di euro 100.000.000,00.
 |  |  |  | Art. 8. L'onere  complessivo,  pari  ad  euro  100.000.000,00, gravera' sul capitolo  7202  -  U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con  D.D.  15 marzo  2006  in  corso di registrazione per il corrente esercizio finanziario.
 |  |  |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  8,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 10. Al  fine  di  programmare  gli  interventi specifici sul territorio nazionale  e'  costituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e dell'INPS.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 maggio 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 173
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