Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 maggio 2006
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' appartenenti alla filiera agro alimentare colpita dalla crisi dell'influenza aviaria, ivi compresi i mangimifici. (Decreto n. 38552).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Umbria e Veneto, le organizzazioni datoriali nazionali e regionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale sono state concordate le misure da adottare per affrontare lo stato di crisi della filiera avicola e le conseguenti pesanti ricadute occupazionali derivanti dall'influenza aviaria;
Visto l'accordo raggiunto, presso la sede della giunta regionale veneta, in data 29 novembre 2005, contenente il programma per il rilancio della filiera avicola, che e' stato integralmente recepito e sottoscritto dal predetto verbale di accordo in sede ministeriale del 22 febbraio 2006;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti alla filiera produttiva agroalimentare interessata alla crisi, ivi compresi i mangimifici, secondo le modalita' e le condizioni concordate nel medesimo verbale di accordo ministeriale.
Decreta:
Art. 1.
I provvedimenti in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e concordati nel verbale di accordo in sede ministeriale in data 22 febbraio 2006 interessano il complesso della filiera agro alimentare, ivi compresi i mangimifici.
 
Art. 2.
Nell'ambito della filiera agro alimentare colpita dalla crisi dell'influenza aviaria, le imprese industriali con meno di 15 dipendenti, le imprese artigiane, le imprese industriali per il personale avventizio, le imprese agricole per il personale a tempo indeterminato e per gli avventizi potranno fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i periodi di sospensione dal lavoro ovvero per i periodi di mancata chiamata al lavoro.
 
Art. 3.
Ai lavoratori interessati operanti nell'ambito della predetta filiera agro alimentare, verra' erogata l'indennita' di mobilita' per compensare la mancata corresponsione del trattamento di disoccupazione agricola.
 
Art. 4.
Le prestazioni di CIGS e mobilita' possono essere autorizzate con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per le regioni firmatarie dell'accordo ministeriale e per le regioni Marche, Molise, Abruzzo, Campania, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Toscana e Piemonte che, entro il 15 marzo 2006, hanno manifestato, ai sensi dell'accordo governativo, l'esigenza di ricorrere ai predetti ammortizzatori sociali.
 
Art. 5.
Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione ed erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', le imprese e i lavoratori interessati dovranno inviare le istanze alla sede INPS competente per territorio.
 
Art. 6.
L'INPS e' tenuto ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilita' ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.
 
Art. 7.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 100.000.000,00.
 
Art. 8.
L'onere complessivo, pari ad euro 100.000.000,00, gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. 15 marzo 2006 in corso di registrazione per il corrente esercizio finanziario.
 
Art. 9.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 8, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 10.
Al fine di programmare gli interventi specifici sul territorio nazionale e' costituito un tavolo tecnico di coordinamento composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e dell'INPS.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 173
 
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