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| Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 4 maggio 2006 |  | Concessione  del  trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155,  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, come modificato dall'articolo 13,  comma 2,  lettera b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,  n.  80  e  come  ulteriormente  modificato  dall'art.  7,  del decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella  legge  17 agosto  2005,  n.  168,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalle societa' ENEL POWER. (Decreto n. 38550). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Considerato  che,  con  l'apposito  accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 luglio 2005, alla  presenza  del  Sottosegretario  di Stato on. Viespoli, e' stata individuata  la  fattispecie,  per  la  quale  sussiste la condizione prevista  dal  sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante  la  concessione del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alla suddetta  fattispecie,  mediante  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Visti   gli   elenchi   dei   lavoratori   con  contratto  a  tempo indeterminato,  aventi  diritto al trattamento di mobilita' e facenti parte integrante del citato accordo;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  di  mobilita',  entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  coinvolti nella fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2,   lettera b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come   ulteriormente   modificato   dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la  concessione  del  trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  7 luglio  2005,  in  favore  di  un numero massimo di 48 ex dipendenti  della  societa'  ENEL  POWER  (Cagliari), con contratto a tempo  indeterminato,  i  cui  nominativi  sono  indicati nell'elenco allegato  al  sopraccitato  accordo,  licenziati  nel corso dell'anno 2004.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 795.156,48.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e' autorizzata,  la  concessione  del trattamento di mobilita', definita nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  7 luglio  2005,  in favore di un numero massimo  di  109  unita',  ex  dipendenti  della  societa' ENEL POWER (Cagliari),  con  contratto  a  tempo indeterminato, i cui nominativi sono   indicati   nell'elenco   allegato   al  sopraccitato  accordo, licenziati in date diverse nel corso dell'anno 2005.
 La  concessione  del  trattamento di mobilita' decorre, per ciascun lavoratore  interessato,  dalla  data  di  cessazione del rapporto di lavoro fino al 31 dicembre 2005.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 919.951,44.
 |  |  |  | Art. 3. La  concessione  del  trattamento  di  mobilita',  disposta con gli articoli dal   n.  1  al  n.  2,  e'  autorizzata  nei  limiti  delle disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  1, comma 155, della legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.715.107,92, e' posto a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  3  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 maggio 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 172
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