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| Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 4 maggio 2006 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  come  modificato  dall'articolo  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'articolo   7,   del   decreto-legge   30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore  dei lavoratori dipendenti delle societa' cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli. (Decreto n. 38549). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
 Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
 Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
 Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni delle leggi 23 luglio 1991,  n.  223  e  5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3,  comma 137  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come  modificato  dall'art.  7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;
 Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 268;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.  .115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del Sottosegretario  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;
 Considerato  che  con  il  verbale  d'accordo,  intervenuto in data 8 marzo  2005,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali,  alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo  del  2 maggio  2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante gli  interventi  finora  effettuati  abbiano  conseguito apprezzabili miglioramenti  sul  versante  occupazionale, permangono, tuttavia, le difficolta'  produttive  ed  occupazionali  delle aziende del settore degli   appalti  ferroviari  e,  pertanto,  e'  stata  confermata  la necessita'  di  utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1,  comma 155,  della  legge  n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti  dalle  vigenti  normative,  in  favore  sia  dei soci delle cooperative  in  regime  602/70  sia  nel  caso  in  cui  siano stati raggiunti  i  limiti  temporali  previsti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91;
 Vista  la  nota  datata  4 luglio  2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto   dal   citato   decreto   interministeriale  n.  34704  del 2 settembre  2004,  risulta  essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte  dello  stanziamento  previsto  per  l'anno  2004 pari ad euro 26.017.821,00.
 Vista la nota integrativa al verbale di accordo del-l'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli preso atto   che,   a  valere  sullo  stanziamento  previsto  dall'art.  1, comma 137,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350, sono risultate eccedenti   le  somme  impegnate  e  finalizzate  all'attuazione  del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art.   7-duodecies   del   decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7, convertito,  con  modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 - ha precisato  che,  per  quanto  attiene  all'accordo dell'8 marzo 2005, potra'   essere  fatto  ricorso  alle  risorse  di  cui  all'art.  1, comma 155,   della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  solo  previa completa utilizzazione delle disponibilita' finanziarie residue relative all'anno 2004;
 Visti  i  decreti  direttoriali  n. 36903 dell'8 settembre 2005, n. 36904  del 9 settembre 2005, n. 36980 del 30 settembre 2005, n. 37296 del  7 novembre  2005,  n.  37647  del 20 dicembre 2005, n. 37757 del 16 gennaio   2006,   di   concessione  e/o  proroga  del  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  anche  per  contratto  di solidarieta'  e del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori dipendenti  dalle aziende del settore degli appalti ferroviari, con i quali   sono   state   completamente   utilizzate  le  disponibilita' finanziarie residue relative all'anno 2004;
 Vista  la  nota  del  24 gennaio  2006,  con  la quale il Consorzio nazionale cooperative pluriservizi ha inviato l'elenco delle societa' aderenti  al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  602/1970, per le quali non e' stato   possibile   utilizzare  le  predette  disponibilita'  residue relative  all'anno 2004 e per le quali, pertanto, si rende necessario autorizzare   la  concessione  e/o  la  proroga  del  trattamento  di integrazione   salariale   per  contratto  di  solidarieta'  fino  al 31 dicembre  2005,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 155,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Ritenuto,  pertanto,  di  poter  autorizzare  la concessione e/o la proroga  del  trattamento  di integrazione salariale per contratto di solidarieta'   in   favore   dei  soci  lavoratori  dipendenti  dalle cooperative aderenti al consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex  decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, indicate nel predetto   prospetto  fornito  dal  Consorzio  nazionale  cooperative pluriservizi;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata anche  senza  soluzione  di  continuita',  e  comunque  non  oltre il 31 dicembre  2005,  la  concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione   salariale  per  contratto  di  solidarieta',  definiti nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  8 marzo  2005,  in  favore di un numero massimo  di 335 soci lavoratori dipendenti dalle societa' cooperative aderenti  al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del  Presidente della Repubblica n. 602/70, individuate dal prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;
 Gli    interventi    sono    previsti   nel   limite   massimo   di euro 1.651.875,00.
 |  |  |  | Art. 2. La  misura  del  predetto  trattamento  e'  ridotta  del 30% per le societa'  indicate  ai  numeri  da  1  a  5  e  al  n. 7 del predetto prospetto.  Per  la  societa'  di  cui  al punto 6, non si applica la riduzione trattandosi di prima concessione.
 |  |  |  | Art. 3. Le  cooperative  di  cui  all'art.  1 sono tenute a versare, per il periodo  di utilizzo dei predetti trattamenti e comunque non oltre il 31 dicembre   2005,   la  contribuzione  addizionale  prevista  dalle disposizioni vigenti in materia.
 |  |  |  | Art. 4. Gli  interventi  disposti  dall'art. 1, sono autorizzati nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre  2004  n.  311,  ed  il  conseguente  onere complessivo,  pari  ad euro 1.651.875,00, e' posto a carico del Fondo per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  4,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 maggio 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 170
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