Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 4 maggio 2006 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti delle societa' cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli. (Decreto n. 38549). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 268; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. .115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli; Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficolta' produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore sia dei soci delle cooperative in regime 602/70 sia nel caso in cui siano stati raggiunti i limiti temporali previsti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91; Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00. Vista la nota integrativa al verbale di accordo del-l'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti le somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 - ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potra' essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilita' finanziarie residue relative all'anno 2004; Visti i decreti direttoriali n. 36903 dell'8 settembre 2005, n. 36904 del 9 settembre 2005, n. 36980 del 30 settembre 2005, n. 37296 del 7 novembre 2005, n. 37647 del 20 dicembre 2005, n. 37757 del 16 gennaio 2006, di concessione e/o proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per contratto di solidarieta' e del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore degli appalti ferroviari, con i quali sono state completamente utilizzate le disponibilita' finanziarie residue relative all'anno 2004; Vista la nota del 24 gennaio 2006, con la quale il Consorzio nazionale cooperative pluriservizi ha inviato l'elenco delle societa' aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, per le quali non e' stato possibile utilizzare le predette disponibilita' residue relative all'anno 2004 e per le quali, pertanto, si rende necessario autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, indicate nel predetto prospetto fornito dal Consorzio nazionale cooperative pluriservizi; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata anche senza soluzione di continuita', e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta', definiti nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 marzo 2005, in favore di un numero massimo di 335 soci lavoratori dipendenti dalle societa' cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/70, individuate dal prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento; Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 1.651.875,00. |
| Art. 2. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30% per le societa' indicate ai numeri da 1 a 5 e al n. 7 del predetto prospetto. Per la societa' di cui al punto 6, non si applica la riduzione trattandosi di prima concessione. |
| Art. 3. Le cooperative di cui all'art. 1 sono tenute a versare, per il periodo di utilizzo dei predetti trattamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia. |
| Art. 4. Gli interventi disposti dall'art. 1, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.651.875,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 5. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 maggio 2006
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 170 |
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