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| Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |  | Approvazione  della  direttiva  per  la  trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita'. (Deliberazione n. 152/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 19 luglio 2006;
 Visti:
 la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del  26 giugno  2003  (di  seguito:  direttiva 2003/54/CE) relativa a norme  comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
 l'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 «Disposizioni urgenti  in  materia  di finanza regionale e locale», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;
 l'art.  56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  le relative sanzioni amministrative e penali»;
 il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
 il  titolo  I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo IV,  art.  73  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  «Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul valore aggiunto»;
 il  decreto  del  Ministro  delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 «Particolari   modalita'  di  applicazione  dell'imposta  sul  valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta»;
 il  punto  1  delle  disposizioni  finali  del  provvedimento del Comitato  interministeriale  dei  prezzi  19 dicembre  1990,  n.  45, recante  modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e  condizioni  di  fornitura per l'energia elettrica pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 1999, n. 200/99;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  16 marzo  2000,  n.  55/00 (di seguito: deliberazione n. 55/00);
 la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01;
 l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.  168/03,  come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente integrato e modificato;
 l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n.  5/04  come  successivamente  integrato  e  modificato (di seguito deliberazione n. 5/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  21 giugno  2005, n. 117/05 (di seguito: deliberazione n. 117/05);
 l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06;
 il  Documento  per la consultazione «Revisione della direttiva in materia  di  trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita»;
 Considerato che:
 l'art.  2,  comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede che   l'Autorita'   emani   direttive  concernenti  la  produzione  e l'erogazione  dei  servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti  esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
 l'art.  2,  comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello  svolgimento  dei  servizi  dalla  stessa  regolati  al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la  possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali;
 l'Autorita' ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni in  materia  di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita', che si applicano ai clienti del mercato vincolato;
 relativamente  all'applicazione della deliberazione n. 55/00 sono state  segnalate,  da  parte  di  clienti finali e di associazioni di consumatori e utenti, criticita' relative alla comprensibilita' della bolletta,  in  particolare  con  riguardo  alla  parte in cui vengono esposti  i  corrispettivi e i calcoli; tali criticita' sono dovute in parte  alla  complessita'  del  sistema  tariffario  e  in parte alle modalita' di esposizione adottate dagli esercenti;
 dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici,  per  effetto  della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva    2003/54/CE,   trasposta   nell'ordinamento   legislativo nazionale  all'art.  14,  comma 5-quater,  del decreto legislativo n. 79/1999,  come  integrato  dall'art.  1,  comma 30,  della  legge  n. 239/2004;  e  che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;
 la  bolletta  rappresenta il principale strumento di contatto tra il cliente finale e il fornitore di energia elettrica, attraverso cui il cliente puo' conoscere quali sono i suoi consumi e i corrispettivi che gli vengono addebitati per la fornitura di energia elettrica; nel mercato  liberalizzato  la  bolletta  deve  consentire  al cliente di verificare  la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche  sottoscritte,  nonche'  di confrontare le offerte che gli vengono proposte, al fine di una scelta consapevole del fornitore;
 con   la  deliberazione  n.  117/05  l'Autorita'  ha  avviato  un procedimento  per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la revisione  della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla deliberazione n. 55/00;
 il  15 febbraio  2006  l'Autorita' ha diffuso un Documento per la consultazione avente ad oggetto «Revisione della direttiva in materia di   trasparenza   dei  documenti  di  fatturazione  dei  consumi  di elettricita» (di seguito: documento di consultazione);
 nel  documento  di  consultazione sono state avanzate proposte di modifica   della  deliberazione  n.  55/00,  volte  a  migliorare  la comprensibilita'  e  la  trasparenza  della  bolletta,  prevedendo in particolare:
 l'estensione  della direttiva ai clienti del mercato libero che abbiano   conferito   mandato   per   la  stipula  dei  contratti  di distribuzione e dispacciamento;
 l'obbligo,  per  gli  esercenti,  di  riportare  in bolletta un quadro  sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, redatti secondo gli schemi proposti dall'Autorita';
 l'obbligo,  per  gli  esercenti,  di  indicare in ogni bolletta l'informazione  relativa  ai  consumi annui del cliente, calcolata in base  alle  due  ultime  letture  effettive  rilevate,  o  il consumo progressivo dell'anno in corso;
 l'obbligo,  per gli esercenti, di inserire in bolletta un campo per le comunicazioni dell'Autorita' e di indicare in maniera evidente i  recapiti  per  l'inoltro  di  reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;
 le finalita' generali dell'intervento, volto alla semplificazione e  al  miglioramento  della  leggibilita'  della  bolletta sono state condivise dalla gran parte dei soggetti interessati;
 le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti interessati, hanno riguardato in particolare:
 l'estensione  delle  regole  di  trasparenza  delle bollette ai clienti del mercato libero e l'ambito di applicazione di tali regole;
 l'inserimento   in   bolletta,  ai  fini  dell'esposizione  dei corrispettivi, di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio e i possibili  effetti di tali modalita' di esposizione dei corrispettivi sulla flessibilita' delle offerte contrattuali degli esercenti;
 l'inserimento  in  bolletta delle altre informazioni al cliente gia'  previste  dalla deliberazione n. 55/00 e di ulteriori contenuti informativi  concernenti  i  consumi  del  cliente e le comunicazioni dell'Autorita';
 Ritenuto che:
 sia   opportuna  la  revisione  della  direttiva  in  materia  di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla deliberazione n. 55/00;
 sia  opportuna  l'estensione  dell'ambito  di  applicazione della direttiva  ai  clienti  del  mercato  libero  dotati  di minor potere contrattuale;  a  tali clienti deve infatti essere garantita, tramite le  informazioni  contenute in bolletta, ed espresse in un linguaggio comune  a  tutti  gli  operatori,  la  possibilita'  di verificare la correttezza  dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore;
 non  sia  pertanto opportuno dare seguito alla proposta di alcuni soggetti   che   hanno   risposto   alla  consultazione  di  limitare l'applicazione della direttiva ai soli clienti domestici;
 i  clienti  del  mercato  libero  destinatari di tale particolare tutela  possano  essere individuati, in coerenza con quanto stabilito in  materia  di  codice  di  condotta  commerciale  per la vendita di energia  elettrica a clienti idonei finali, nei clienti alimentati in bassa tensione, qualora siano forniti da un unico venditore;
 sia  opportuno  prevedere  che  in  ogni  bolletta debbano essere inseriti   un   quadro   sintetico  e  un  quadro  di  dettaglio  dei corrispettivi,  conformi  agli  schemi predisposti dall'Autorita', in quanto  l'utilizzo  di  tali  quadri,  pur  uniformando  le regole di esposizione   e   la   terminologia   utilizzata,  e  rendendo  cosi' maggiormente  leggibile  la bolletta da parte dei clienti finali, non impedisce  la  formulazione  di  offerte  di  prezzo  differenziate e flessibili;
 sia  opportuno  prevedere  per  tutti  i  clienti un unico quadro sintetico,  nel  quale  siano  riportati  i dati identificativi della bolletta,  del  contratto e del punto di prelievo, le caratteristiche della  fornitura  e la sintesi degli importi che compongono il totale della bolletta;
 sia  opportuno  prevedere quadri di dettaglio differenziati per i clienti  domestici  e  non  domestici  e  un  quadro  di dettaglio da utilizzare  nel caso in cui il contratto sottoscritto dal cliente del mercato  libero  preveda  un  corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica;
 sia  opportuno  mantenere  l'obbligo  di  fornire  in bolletta le informazioni  sui pagamenti e sugli effetti del ritardo nei pagamenti e  le altre informazioni al cliente gia' previste dalla deliberazione n.  55/00  e  prevedere  l'obbligo  di  fornire le seguenti ulteriori informazioni:
 il  consumo medio annuo del cliente, sulla base delle letture o autoletture  effettuate  o  della miglior stima disponibile, anche al fine di agevolare la comparazione di eventuali offerte alternative da parte del cliente idoneo;
 il  recapito per l'inoltro all'esercente di reclami o richieste di informazioni, anche in forma scritta;
 sia  opportuno  prevedere  che  gli esercenti debbano predisporre misure   affinche',  su  richiesta  dell'Autorita',  in  relazione  a specifiche  circostanze,  sia  possibile l'inserimento in bolletta di comunicazioni destinate ai clienti finali;
 sia  opportuno  non  prevedere  l'obbligo  di fornire, almeno una volta all'anno, l'elenco delle componenti A, UC ed MCT, dovute per la copertura  dei  costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali  afferenti al sistema elettrico, e i corrispettivi fatturati al  cliente  per  il periodo di riferimento, disaggregati per singole componenti; sia invece opportuno prevedere che al fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, l'elenco di tali componenti, debbano essere utilizzate denominazioni univoche, stabilite dall'Autorita';
 nelle  more  del  recepimento  di  quanto  previsto  dall'art. 3, comma 6,  della direttiva n. 2003/54/CE, sia opportuno prevedere che, almeno  una  volta  all'anno,  debba  essere  riportata  in  bolletta l'informazione relativa al mix di fonti della produzione nazionale di energia  elettrica  dell'anno  precedente, suddivise per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile;
 Delibera:
 1.  Di  approvare  la direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione  dei  consumi  di  elettricita',  allegata alla presente deliberazione  di  cui  costituisce  parte  integrante  e sostanziale (allegato A).
 2. Di fissare al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della direttiva di cui all'allegato A della presente deliberazione.
 3. Di  abrogare,  a decorrere dal 1° gennaio 2007, la deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 16 marzo 2000, n. 55/00,  che  si  intende  sostituita  dall'allegato  A della presente deliberazione.
 4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  Internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 19 luglio 2006
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A DIRETTIVA  PER  LA  TRASPARENZA  DEI  DOCUMENTI  DI  FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI ELETTRICITA'
 Titolo I
 DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1.  Ai  fini  della  presente  direttiva si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica  approvato  con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente  integrato e modificato (di seguito: Testo integrato) e le seguenti definizioni:
 a) Autorita'  e'  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 b) clienti  sono  i clienti vincolati e i clienti idonei finali del mercato libero e del mercato vincolato;
 c) clienti  idonei  sono  i clienti che hanno acquisito diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti  salvi  i  profili  regolati,  ivi  compresa  la  scelta  della controparte contrattuale;
 d) clienti  del mercato libero sono i clienti idonei finali che hanno esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni  della  fornitura,  fatti  salvi  i  profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale;
 e) clienti  del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
 f) esercente   e'   il   soggetto   che  svolge  i  servizi  di distribuzione  e  di  vendita  o  anche  il  solo servizio di vendita dell'energia  elettrica  ai  clienti del mercato vincolato in un'area territoriale  o  che  svolge  il  servizio  di  vendita  dell'energia elettrica  ai  clienti  del  mercato  libero  fornendo il cliente per l'intero fabbisogno;
 g) esercente  multiservizio  e' l'esercente che eroga, oltre ai servizi di cui al punto f), anche altri servizi di pubblica utilita';
 h) bolletta  o  documento  di  fatturazione e' il documento che l'esercente  trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i  corrispettivi  relativi  ai  servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
 i) autolettura  e'  la  rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente   comunicazione   all'esercente  dei  dati  espressi  dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
 j) lettura   e'   la   rilevazione   dei   dati   espressi  dal totalizzatore   numerico   del  gruppo  di  misura  anche  attraverso dispositivi a distanza automatici;
 k) consumi  effettivi sono i consumi rilevati fra una lettura o autolettura e quella successiva;
 l) consumi   stimati   sono   i  consumi  determinati  su  base presuntiva,  di  norma  in  base  ai  consumi effettivi registrati in analoghi  periodi  dell'anno precedente o, se il cliente e' nuovo, in base all'utilizzo dichiarato, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate  e, nel caso di cliente vincolato domestico, al numero dei componenti la sua famiglia;
 m) corrispettivi  per l'uso delle reti sono i corrispettivi per i  servizi  di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui al Testo integrato.
 Art. 2.
 Ambito di applicazione
 2.1.  Gli  esercenti adottano per i clienti del mercato vincolato alimentati  in  bassa  e  media  tensione e per i clienti del mercato libero  alimentati  in  bassa  tensione  una  bolletta  conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva.
 2.2.  La  presente direttiva non si applica alla fatturazione nei confronti   dei  soggetti  che  utilizzano  l'energia  per  scopi  di illuminazione pubblica.
 2.3.  Gli  esercenti  che, oltre ai servizi di distribuzione e di vendita  dell'energia elettrica forniscono altri servizi, adeguano le bollette  alle  norme contenute nella presente direttiva per la parte concernente la fatturazione dei consumi di elettricita'.
 2.4.  Gli  esercenti possono riportare, integralmente o in parte, le  informazioni  ai clienti di cui ai titoli III e IV della presente direttiva,  su fogli diversi da quelli che documentano i consumi, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dai medesimi titoli.
 Titolo II
 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA
 E AI CORRISPETTIVI
 Art. 3.
 Tipologia di contratto e caratteristiche della fornitura
 3.1.   Nella  bolletta  dei  clienti  del  mercato  vincolato  e' riportata  la  tipologia di contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2.2  del  Testo  integrato  e la tariffa o l'opzione tariffaria applicata al cliente.
 3.2.  Nella  bolletta dei clienti del mercato libero e' riportata l'eventuale   denominazione   specifica   dell'offerta   contrattuale sottoscritta.
 3.3.  La  bolletta  riporta  la  tensione  di  alimentazione e la potenza  disponibile.  Qualora  l'opzione  tariffaria  applicata o il contratto  sottoscritto dal cliente prevedano un corrispettivo per la potenza impegnata, la bolletta riporta la potenza impegnata.
 3.4.  La bolletta riporta gli elementi identificativi del cliente e   del   punto   di   prelievo,   nonche'  del  codice  alfanumerico identificativo omogeneo del punto di prelievo secondo quanto previsto dall'allegato  A  alla  deliberazione  30 dicembre  2003, n. 168/03 e dall'allegato  A  alla  deliberazione  9 giugno  2006,  n.  111/06  e successive  modifiche  e  integrazioni, precisando che tale codice si utilizza in tutte le comunicazioni verso l'impresa distributrice e in particolare per le comunicazioni inerenti il cambio del venditore.
 Art. 4.
 Periodo di riferimento della fatturazione e consumi
 4.1. La bolletta evidenzia:
 a) il  periodo  cui si riferisce la fatturazione e i termini di scadenza del pagamento;
 b) le  letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data;
 c) i consumi fatturati.
 4.2.  Nelle  bollette  in  cui  sono  contabilizzati  consumi non rilevati  tramite  letture  o  autoletture,  l'informazione di cui al comma 4.1,  lettera  b)  e' sostituita dall'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime.
 4.3.  Qualora  la  bolletta  emessa  sulla  base di una lettura o autolettura  del  gruppo  di  misura faccia seguito a bollette emesse sulla   base  di  consumi  stimati,  vengono  posti  in  evidenza  in detrazione i consumi gia' contabilizzati nelle precedenti bollette.
 Art. 5.
 Unita' di misura
 5.1.   L'unita'   di   misura  con  cui  nella  bolletta  vengono contabilizzati  i  consumi  dell'energia elettrica e' il kWh. Qualora gli  esercenti  utilizzino  nella  bolletta come unita' di misura dei consumi  un altro riferimento convenzionale, la corrispondenza tra il riferimento  convenzionale  utilizzato  e  il  kWh viene riportata in evidenza nel Quadro sintetico di cui al successivo art. 7.
 5.2.   Gli   eventuali   prelievi   di   energia   reattiva  sono contabilizzati   in   kvarh.   La  potenza  impegnata  e  la  potenza disponibile vengono espresse in kW.
 Art. 6.
 Addebiti relativi ai corrispettivi e alle imposte
 6.1. I corrispettivi unitari fatturati al cliente per l'uso delle reti  vengono  indicati  in bolletta, comprensivi delle componenti A, UC,  MCT  dovute  per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
 6.2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma 6.1,  e' facolta' dell'esercente  fornire,  nella  parte  della bolletta riservata alle informazioni,  dettagli  sulle  componenti  A,  UC, MCT dovute per la copertura  dei  costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e dei corrispettivi fatturati al   cliente  per  il  periodo  di  riferimento,  quale  informazione aggiuntiva.
 6.3.  L'esercente  fornisce  al cliente, qualora questo ne faccia richiesta,  le  ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati per  singole componenti dell'opzione tariffaria adottata o del prezzo contrattualmente  concordato  e  ogni  informazione  utile  circa  la correttezza  di  tutti i corrispettivi fatturati. A tal fine, qualora vengano  indicati  al  cliente  riferimenti normativi o contrattuali, dovra'  esserne  descritto  anche  il contenuto. Le modalita' con cui l'esercente fornisce tali informazioni sono indicate in bolletta.
 6.4.  Al  fine di fornire, al cliente che ne faccia richiesta, le informazioni  relative  alle  componenti  A,  UC,  MCT, dovute per la copertura  dei  costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali   afferenti  al  sistema  elettrico,  queste  vengono  cosi' denominate:
 A2: smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile;
 A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
 A4:  finanziamento  dei  regimi tariffari speciali (ad esempio: alluminio  primario  «Ferrovie  dello  Stato S.p.a.», «Societa' Terni S.p.a.», comuni rivieraschi);
 A5: finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo;
 A6:  copertura  dei  costi  gia'  sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato;
 UC1  copertura  degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia per il mercato vincolato;
 UC3:  copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi   di   trasmissione   e   distribuzione  e  dei  meccanismi  di integrazione;
 UC4:  copertura  delle  integrazioni  tariffarie  alle  imprese elettriche minori (isole minori e altri);
 UC5:  copertura  degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive nelle reti;
 UC6:  remunerazione  dei  miglioramenti  della  continuita' del sevizio elettrico;
 MCT:  finanziamento  delle misure di compensazione territoriale per lo smantellamento delle centrali nucleari.
 6.5.  La  bolletta  riporta  l'indicazione separata delle singole imposte e delle relative aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro successivi aggiornamenti e modificazioni.
 Art. 7.
 Quadro sintetico e quadro di dettaglio
 7.1.  La  bolletta  riporta  un  quadro  sintetico e un quadro di dettaglio,  conformi  gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente  direttiva,  di  cui formano parte integrante e sostanziale. Gli  esercenti  utilizzano  le  denominazioni  previste  dai suddetti allegati  e  un  carattere di stampa leggibile. Le modalita' grafiche sono liberamente determinate dall'esercente.
 7.2. Il quadro sintetico (allegato 1) riporta:
 a) le  informazioni  di  cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva;
 b) il  totale  dovuto  per la fornitura di energia elettrica al netto delle imposte, il totale delle imposte e dell'I.V.A., il totale degli  eventuali  altri  oneri  e  delle relative imposte e il totale della bolletta.
 7.3.  Nel  caso  in  cui  venga emessa un'unica bolletta per piu' punti  di  prelievo  le  informazioni  di  cui al comma 7.2, punto a) devono  essere  riportate  nei quadri di dettaglio relativi a ciascun punto di prelievo.
 7.4. Il quadro di dettaglio per i clienti non domestici (allegato 2)  riporta  i  corrispettivi  fatturati  al  cliente  ai sensi della normativa  vigente  e  i  corrispettivi  previsti  dal  contratto  di fornitura, suddivisi nelle tre macro-voci:
 a) corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura;
 b) corrispettivi   per   acquisto,  vendita,  dispacciamento  e sbilanciamento;
 c) gli  oneri  diversi  dalla quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
 7.5.  Il quadro di dettaglio per i clienti domestici (allegato 3) riporta i corrispettivi fatturati al cliente ai sensi della normativa vigente,   i  corrispettivi  previsti  dal  contratto  di  fornitura, separando:
 a) i corrispettivi fissi;
 b) i corrispettivi di potenza;
 c) i corrispettivi di energia;
 d) gli  oneri  diversi  da  quelli  dovuti  per la fornitura di energia elettrica.
 7.6.  Qualora  il  contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero  preveda  un  corrispettivo  unico per la fornitura di energia elettrica,  che non consenta la scomposizione nelle macro-voci di cui al  comma 7.4,  lettere  a)  e  b),  la bolletta riporta il quadro di dettaglio  di  cui  all'allegato 4, specificando che il corrispettivo indicato  comprende  l'uso  delle  reti  e il servizio di misura, gli oneri  generali,  i  servizi  di acquisto e vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica.
 7.7.  Qualora  il  contratto sottoscritto dal cliente del mercato libero  preveda  sconti,  in  percentuale  o  in misura fissa, questi vengono  indicati  in  corrispondenza  del  corrispettivo  a  cui  si riferiscono.
 7.8.  Qualora  la  bolletta  emessa  sulla  base di una lettura o autolettura  del  gruppo  di  misura faccia seguito a bollette emesse sulla  base  di consumi stimati, viene posto in evidenza il ricalcolo effettuato per l'applicazione delle variazioni tariffarie o di prezzo per  effetto  di  eventuali  indicizzazioni  previste dal contratto e delle  imposte  e  la  restituzione  delle  somme gia' corrisposte in acconto  per  consumi  e  per  imposte.  Per  i  clienti  del mercato vincolato  le  variazioni  tariffarie  sono  applicate secondo quanto previsto  all'art. 5, comma 5.4 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99.
 7.9. Qualora sia prevista una differenziazione del prezzo del kWh per  scaglioni  di  consumo, la bolletta riporta la distribuzione dei consumi  del  cliente  per scaglioni di consumo ed i relativi prezzi. Qualora  sia  prevista  una  differenziazione  del prezzo del kWh per fasce  orarie,  la  bolletta riporta la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e i relativi prezzi.
 Art. 8.
 Rimborsi ed indennizzi automatici
 8.1.  Per  i  soli  clienti che ne hanno diritto, come di seguito specificato, la bolletta riporta:
 a) i  rimborsi  tariffari  dovuti  al mancato rispetto da parte dell'esercente del vincolo sui ricavi tariffari V1 ai sensi dell'art. 9 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni;
 b) gli indennizzi automatici per il mancato rispetto di livelli specifici  di qualita' commerciale, ai sensi dell'art. 67, comma 67.1 del  Testo  integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica   e   il   gas  in  materia  di  qualita'  dei  servizi  di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 come successivamente integrato e modificato;
 c) gli  indennizzi  automatici  ai clienti finali alimentati in media  tensione  con  elevato  numero annuo di interruzioni, ai sensi dell'art.  33  del  Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per  l'energia  elettrica e il gas in materia di qualita' dei servizi di  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, approvato con  deliberazione  30 gennaio  2004,  n.  4/04, come successivamente integrato e modificato.
 8.2.  La  bolletta  riporta  la  causale relativa agli indennizzi automatici di cui al comma precedente.
 Art. 9. Separazione  della  fatturazione  dei  consumi  dalla fatturazione di
 altri oneri
 9.1.  I  corrispettivi  diversi  da  quelli  previsti all'art. 7, comma 7.4,  lettere a) e b) e comma 7.5, lettere a), b) e c), dovuti, ad  esempio,  per interventi per verifica o spostamento dei gruppi di misura  o  per  altri  interventi effettuati a richiesta del cliente, sono  riportati  nella bolletta in maniera distinta. Al momento della richiesta  della  prestazione  o  all'effettuazione  dei  lavori,  il cliente   del  mercato  vincolato  puo'  domandare  all'esercente  la fatturazione  separata dei corrispettivi dovuti per i lavori. In caso di  fatturazione  congiunta  gli  esercenti  segnalano ai clienti del mercato  vincolato  la  possibilita'  di  provvedere al pagamento dei corrispettivi  dovuti  per  causali  diverse  dalla  fatturazione dei consumi  di  energia elettrica in maniera distinta, con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di pagamento.
 9.2. I corrispettivi dovuti per oneri di sollecito, per interessi moratori,  per  deposito  cauzionale  o  per adeguamento del medesimo deposito  cauzionale, sono riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi  relativi  ai  consumi. Le voci soggette ad imposta sul valore  aggiunto sono poste in evidenza. Per i corrispettivi dovuti a titolo  di interessi moratori la bolletta riporta il totale, il tasso di interesse e il periodo di tempo a cui questo si applica.
 9.3.  Gli esercenti multiservizio, che effettuano la fatturazione congiunta  di  piu' servizi, segnalano nella bolletta dei clienti del mercato  vincolato  la  possibilita'  di  provvedere al pagamento dei corrispettivi  relativi ai servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia  elettrica  in  maniera  distinta, con l'indicazione dei tempi e modalita' di pagamento.
 Art. 10.
 Clienti finali utenti del dispacciamento
 10.1.  Gli  esercenti  non sono tenuti all'applicazione di quanto previsto  all'art.  4,  comma 4.1, lettera b) e al successivo art. 15 nei  confronti  dei  clienti  che  abbiano  stipulato  i contratti di trasmissione  e  distribuzione  e  dispacciamento in prelievo, di cui all'Allegato  A  alla  deliberazione  30 dicembre  2003,  n. 168/03 e all'Allegato   A  alla  deliberazione  9 giugno  2006,  n.  111/06  e successive  modifiche e integrazioni, direttamente con i distributori e con Terna.
 Titolo III
 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA'
 DI PAGAMENTO E ALLA SOSPENSIONE
 DELLA FORNITURA
 Art. 11.
 Informazioni relative ai pagamenti
 11.1. La bolletta riporta:
 a) tutte   le   modalita'   di  pagamento  che  possono  essere utilizzate dal cliente;
 b) la  situazione  dei  pagamenti  delle  bollette  precedenti, indicando  l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal  cliente.  Sono  esclusi  dall'osservanza  di  questo obbligo gli esercenti che ricorrano ad una periodicita' di fatturazione inferiore al bimestre;
 c) il  tasso  di interesse di mora applicato dall'esercente, ai sensi  dell'art.  7  della  deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 1999,  n.  200/99  e  successivi aggiornamenti e modificazioni, o del contratto sottoscritto, nel caso in cui il pagamento avviene oltre il termine di scadenza prefissato. Sono riportati i giorni di ritardo ai quali si applica il tasso di interesse;
 d) il  termine  che  intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento  e  l'attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosita' del cliente.
 11.2.  Nella  bolletta  che  reca  un importo per cui puo' essere richiesta  la  rateizzazione  del  pagamento  ai  sensi dell'art. 13, comma 13.5  della  deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99  come  successivamente  integrata  e modificata o ai sensi del contratto   di   fornitura,   viene   segnalata   con  evidenza  tale possibilita'  e  vengono  fornite  indicazioni al cliente sui tempi e sulle modalita' con cui la rateizzazione puo' essere richiesta.
 Art. 12.
 Informazioni relative alla morosita' del cliente
 12.1.  Qualora,  ai  sensi  dell'art. 11, comma 11.1, lettera b), siano   segnalate   situazioni   di  morosita'  relative  a  bollette precedenti:
 a) la  bolletta  riporta le modalita' di comunicazione da parte del cliente all'esercente dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare l'attivazione delle procedure previste in caso di morosita';
 b) la  bolletta  informa il cliente circa le procedure previste dal  contratto  in  caso  di  morosita'  e  il  costo delle eventuali operazioni  di sospensione e di riattivazione della fornitura stessa. Per  i  clienti del mercato vincolato le medesime informazioni devono essere  riportate  nelle  lettere  di  sollecito  inviate  al cliente moroso,   ai   sensi   dell'art.  8,  comma 8.1  della  deliberazione dell'Autorita'  28 dicembre  1999,  n.  200/99  come  successivamente integrata e modificata.
 Titolo IV
 ALTRE INFORMAZIONI AL CLIENTE
 Art. 13.
 Comunicazioni dell'Autorita'
 13.1.  Gli  esercenti  adottano  misure  affinche',  su richiesta dell'Autorita',  in relazione a specifiche circostanze, sia possibile l'inserimento  in  bolletta  di  comunicazioni  destinate  ai clienti finali.
 13.2.  Il  testo  di  tali  comunicazioni  viene  reso  noto agli esercenti  tramite  il  sito  internet  dell'Autorita'  e deve essere riportato in tutte le bollette emesse a partire dal trentesimo giorno successivo fino a raggiungere tutti i clienti interessati.
 Art. 14. Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e opzioni tariffarie
 14.1.   La   bolletta   riporta   eventuali   aggiornamenti   dei corrispettivi  indicando  in  modo  completo  la  fonte  normativa  o contrattuale da cui derivano.
 14.2.  Per  facilitare la scelta delle opzioni tariffarie, almeno una  volta  all'anno,  l'esercente  segnala nella bolletta, a ciascun cliente del mercato vincolato, l'opzione tariffaria piu' conveniente, definita  sulla  base  delle  caratteristiche  di consumo del cliente relative   ai   dodici   mesi  precedenti,  se  diversa  dall'opzione tariffaria  gia'  applicata ai sensi dell'art. 4, comma 4.8 del Testo integrato e successivi aggiornamenti e modificazioni.
 Art. 15.
 Informazioni sui consumi del cliente
 15.1.  In  ogni bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo  del cliente, sulla base delle letture o autoletture effettuate o delle migliori stime disponibili. Nel caso di clienti nuovi vengono posti  in  evidenza  i consumi fatturati dall'inizio della fornitura, fino  a quando non si renda disponibile una lettura o autolettura che consenta  di  coprire  un  periodo  di  almeno  un  anno. Qualora sia prevista  una  differenziazione dei corrispettivi in fasce orarie, il consumo annuo e' suddiviso in fasce orarie.
 15.2.  Al  fine di promuovere l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente, l'esercente riporta, almeno una volta all'anno, in  una  bolletta  di  conguaglio,  una  indicazione  che consenta al cliente,  con  riferimento  a  dati  periodi di tempo, di valutare le variazioni  dei  consumi  medi giornalieri di energia elettrica. Tale indicazione  non  viene riportata per i clienti per i quali non siano disponibili  rilevazioni  a  seguito  di  lettura  o  autolettura per periodi comparabili. Per i clienti che hanno scelto l'applicazione di un  prezzo  o  di  un'opzione  che  prevede  una differenziazione dei corrispettivi  in  fasce  orarie,  i  consumi  medi  giornalieri sono suddivisi  nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione del prezzo o dell'opzione.
 Art. 16.
 Mix di fonti della produzione nazionale
 16.1. Gli esercenti riportano in bolletta, una volta all'anno, il mix  di  fonti  della  produzione  nazionale  di  energia  elettrica, suddivise  per tipologia di impianto e per tipologia di combustibile, con  riferimento  all'anno  precedente.  A  tal  fine  gli  esercenti utilizzano  la  tabella  relativa  alla  produzione  lorda di energia elettrica  per fonte pubblicata sul sito internet dell'Autorita' alla sezione «Dati statistici del settore elettrico».
 Art. 17.
 Servizio guasti e reclami
 17.1. La bolletta dei clienti del mercato vincolato riporta uno o piu'  recapiti  telefonici  per  la  chiamata del servizio guasti del distributore, a cui il cliente puo' rivolgersi in qualsiasi momento.
 17.2.  La  bolletta  riporta  in maniera evidente il recapito per l'inoltro  all'esercente,  anche  in  forma  scritta, di reclami o di richieste di informazioni.
 |  |  |  | Allegato 1 Quadro sintetico 1. Il Quadro sintetico riporta:
 a) i dati relativi alla bolletta:
 il   periodo  di  riferimento  della  fatturazione  (art.  4, comma 1, lettera a);
 i dati previsti dalla normativa fiscale vigente;
 b) i  dati  identificativi  del  cliente, della fornitura e del contratto:
 l'eventuale codice identificativo del cliente o del contratto o  del  punto  di  prelievo,  il  POD,  secondo quanto previsto dalla regolazione  vigente  in materia (art. 3, comma 3.4), l'indirizzo del punto di prelievo;
 le   caratteristiche   della   fornitura   (la   tensione  di alimentazione;  la  potenza disponibile; la potenza impegnata se sono previsti corrispettivi per la medesima) (art. 3, comma 3.3);
 la  tipologia  contrattuale,  la  tariffa/opzione tariffaria, l'eventuale   denominazione   specifica   dell'offerta   contrattuale sottoscritta dal cliente (art. 3, commi 3.1 e 3.2);
 c) i dati relativi alle letture e ai consumi (art. 4):
 le  letture o autoletture in base a cui sono stati rilevati i consumi  fatturati  e  la relativa data o l'indicazione che i consumi sono attribuiti sulla base di stime;
 i consumi fatturati nella bolletta, specificando se si tratta di consumi stimati;
 d) la sintesi degli importi dovuti per la fornitura:
 il  totale  fornitura  di  energia  elettrica, al netto delle imposte;
 il totale imposte;
 la base imponibile e l'Iva;
 il totale fornitura di energia elettrica e imposte;
 gli  oneri  diversi  da  quelli  dovuti  per  la fornitura di energia elettrica e Iva ad essi relativa;
 il totale bolletta;
 e) la  data entro cui deve essere effettuato il pagamento (art. 4, comma 4.1, lettera a);
 f) un rimando al quadro di dettaglio.
 2.  Qualora  la  bolletta  sia emessa sulla base di una lettura o autolettura,  ma  faccia  seguito a bollette emesse in base a consumi stimati vengono evidenziati in detrazione:
 con riferimento al punto c) i consumi gia' contabilizzati nelle precedenti bollette (art. 4, comma 4.3);
 con riferimento al punto d) gli eventuali acconti per consumi e per imposte gia' fatturati in precedenti bollette.
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere Allegato alle pagg. 20 - 21 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 3 
 ---->  Vedere Allegato alle pagg. 22 - 23 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 4 
 ---->  Vedere Allegato alle pagg. 24 - 25 della G.U.  <----
 |  |  |  |  |