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| Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 250 |  | Norme   di   attuazione   dello   Statuto   speciale   della  Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  in materia di accademia di belle arti, istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche,  conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 Sentita  la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto  prevista  dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con  i  Ministri  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e delle  finanze,  e  per  le  riforme  e  l'innovazione nella pubblica amministrazione;
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 1.  Alle  accademie  di  belle arti, agli istituti superiori per le industrie  artistiche  (ISIA),  ai  conservatori  di  musica  e  agli istituti  musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia autonoma  di Trento si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre  1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7,  della  detta  legge,  con  l'osservanza  delle norme del presente decreto.
 2.  Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui  al  comma  1,  comprese  quelle  concernenti  gli  statuti  e  i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Trento, che le  esercita  previa  acquisizione,  ove  previsto,  del  parere  del Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.
 3.  Gli  atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori    in   Istituti   superiori   degli   studi   musicali, l'istituzione  di  nuove  istituzioni  di  alta formazione artistica, musicale  e coreutica nella provincia di Trento e l'autorizzazione ad enti  e  privati  con  sede  nella provincia di Trento a rilasciare i titoli  con  valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508  e  dai  regolamenti  attuativi  di cui al comma 1, sono adottati dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,  d'intesa  con  il  Ministero dell'universita' e della ricerca.
 4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2 la Provincia autonoma di Trento verifica   altresi'   l'adeguatezza  delle  risorse  finanziarie,  di docenza,  di  locali, di attrezzature e strumentazioni in conformita' ai  criteri  elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal Comitato  per  la  valutazione  del  sistema universitario, della cui collaborazione puo' avvalersi.
 5. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige la Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi fondamentali   della   legislazione   statale,   puo'  emanare  norme legislative,  per  quanto riguarda il finanziamento delle istituzioni di  cui  al  comma  1  e  l'edilizia  delle medesime istituzioni, ivi comprese  la  scelta  delle  aree  e  l'acquisizione,  anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
 6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al comma  1  sono  determinati  annualmente  con  decreto  del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  previa intesa con la Provincia, nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  tenendo  conto  dei  parametri  utilizzati per il finanziamento   degli   analoghi   istituti   operanti  nel  restante territorio nazionale.
 7.  Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative e l'indirizzo  internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica  le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  possono  conferire contratti  a  tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale   straniere   qualifiche   analoghe   a  quelle  considerate dall'ordinamento  nazionale. La facolta' di nomina di cui al presente comma e' esercitabile nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti.
 8.  Le  istituzioni  di  cui  al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione  scientifica  con  le  universita',  con  i  centri di ricerca  e  con  le  istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica  e  musicale anche degli altri Stati e in particolare degli Stati  membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e della  produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi di  collaborazione  possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di  studio  sia  presso  entrambe  le  istituzioni o universita', sia presso  una  di  esse,  nonche'  programmi  di  ricerca congiunti. Le medesime  istituzioni  riconoscono  la  validita'  dei  corsi seguiti ovvero  delle  parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le  istituzioni  o  universita'  estere,  nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
 9.  Gli  accordi  di  collaborazione definiti ai sensi del comma 8, sono  comunicati  al  Ministro dell'universita' e della ricerca entro trenta  giorni  dalla  loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro  non si opponga, per ragioni di legittimita', entro i trenta giorni successivi.
 10.  Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1, il  personale  dipendente,  ivi  compreso  quello  non insegnante, in servizio  presso il Conservatorio Statale di Musica di Trento, rimane alle dipendenze dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
 NAPOLITANO
 Prodi, Presidente del Consiglio dei
 Ministri
 Lanzillotta,   Ministro   per   gli
 affari  regionali  e  le  autonomie
 locali
 Mussi,  Ministro dell'universita' e
 della ricerca
 Padoa       Schioppa,      Ministro
 dell'economia e delle finanze
 Nicolais, Ministro per le riforme e
 l'innovazione     nella    pubblica
 amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Avvertenza:
 -  Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.    87,   comma quinto,   della   Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
 costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige)  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
 -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
 del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
 il seguente:
 "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate
 le  norme  di  attuazione del presente statuto, sentita una
 commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
 in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
 due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
 Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
 linguistico tedesco".
 Note all'art. 1:
 - La  legge  21 dicembre  1999,  n.  508 (Riforma delle
 Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
 dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
 superiori  per le industrie artistiche, dei Conservatori di
 musica  e degli Istituti musicali pareggiati) e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
 -  Lo  Statuto  speciale di autonomia del Trentino-Alto
 Adige  e'  citato  nelle  note  alle  premesse  (D.P.R.  n.
 670/72),  e  gli  articoli  16  e 17 dello Statuto medesimo
 riguardano  le  "Disposizioni  comuni  alla regione ed alle
 province".
 
 
 
 
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