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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 7 agosto 2006 |  | Modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
 Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983, con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata  dei  vini  «Biferno»  ed  e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
 Vista  la  domanda inoltrata dalla regione Molise con nota n. 15004 del  12  luglio 2005, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Biferno»;
 Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la predetta  istanza,  tenutasi a Campobasso il 23 febbraio 2006, con la partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
 Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine controllata dei vini «Biferno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2006;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario doversi procedere alla modificazione del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine controllata dei vini «Biferno»;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Biferno», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1983 e successive modifiche, e' sostituito per  intero  dal  testo  annesso  al  presente  decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia  2006, i vini a denominazione di origine controllata «Biferno»,  provenienti  da  vigneti  non ancora iscritti al relativo albo,  ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di  produzione,  sono  tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni  vitati,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10  febbraio  1992,  n.  164,  entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
 2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente comma, solo per l'annata   2006,   potranno  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio nell'albo  sopra  citato,  se  a  giudizio degli organi tecnici della regione  Molise,  le  denunce risultino sufficientemente attendibili, nel  caso  in  cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata  impossibilita'  tecnica,  gli  accertamenti  di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 3.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Biferno»  rosso  e «Biferno» rosato, in deroga a quanto previsto  all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a 3 anni  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente disciplinare   di   produzione   possono  essere  iscritti  a  titolo transitorio  nell'apposito  albo, i vigneti in cui sono presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle previste nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vigneti previsti per la produzione dei citati vini.
 4.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro base ampelografica   alle   disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'unito disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente ufficio dell'assessorato regionale ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo  vini  con la denominazione di origine controllata «Biferno», e'  tenuto,  a  norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 agosto 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE CONTROLLATA «BIFERNO»
 Art. 1.
 La denominazione di origine controllata «Biferno» e' riservata ai vini  «Biferno»  rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» bianco, «Biferno» rosso  riseva  e  «Biferno»  rosso  superiore,  che  rispondono  alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 I vini «Biferno» rosso, «Biferno» rosato, «Biferno» rosso riserva e  «Biferno»  rosso  superiore,  debbono  essere  ottenuti  dalle uve provenienti  dai  vigneti  aventi,  in  ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
 Montepulciano: 70%-80%;
 Aglianico: 15%-20%.
 Possono  inoltre  concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti  dai  vitigni  a  bacca  nera, non aromatici, idonei alla coltivazione  nella  regione Molise e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
 Il   vino   «Biferno»  bianco  deve  essere  ottenuto  dalle  uve provenienti  dai  vigneti  aventi,  in  ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Trebbiano Toscano dal 60% al 70%.
 Per la restante parte concorrono i vitigni a bacca bianca, idonei alla  coltivazione  nella regione Molise e presenti nei vigneti, fino ad  un  massimo  del  40%,  con  una  presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%.
 Art. 3.
 La  zona  di  produzione  delle  uve  comprende,  in provincia di Campobasso,  il  territorio  atto  alla  coltura  della  vite  per la produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1  dei comuni di: Acquaviva Collecroce,  Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino    del   Biferno,   Collotorto,   Ferrazzano,   Gambatesa, Guardialfiera,  Guglionesi, Larino, Limonano, Lucito, Lupara, Macchia Val  Fortore,  Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone   del   Sannio,  Montelongo,  Montemitro,  Montenero  di Bisaccia,   Montorio   dei  Frentani,  Palata,  Petacciato,  Petrella Tifernina,  Pietracatella,  Portocannone,  Rotello,  Santa  Croce  di Magliano,  San  Felice  del  Molise,  San Giacomo degli Chiavoni, San Giovanni  in  Caldo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e,  comunque,  atte  a  conferire  alle  uve  e  ai  vini derivati le specifiche  caratteristiche.  Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini  dell'iscrizione  all'albo, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno» rosso, «Biferno» rosso riserva, «Biferno»  rosso  superiore,  «Biferno» rosato, e di 600 metri s.l.m. per il «Biferno» bianco.
 I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura,  debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
 La  produzione  massima di uva ammessa per la produzione dei vini di  cui  all'art.  1  non  deve  essere superiore a 12 tonnellate per ettaro  di  vigneto  in  coltura  specializzata  per i vini «Biferno» rosso,  «Biferno»  rosso riserva, «Biferno» rosato e «Biferno» bianco ed a 11 tonnellate per il vino «Biferno» rosso superiore.
 A  detto  limite,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione  dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro  non  superi del 20% il limite medesimo. La regione Molise con proprio   provvedimento,   sentite  le  organizzazioni  di  categoria interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un  limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato  nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
 La  resa  massima  dell'uva  in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a denominazione di origine.
 Art. 5.
 Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, per la tipologia «Biferno» rosso riserva, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
 Tuttavia, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nella intera provincia di Campobasso.
 Le  uve  destinate  alla  vinificazione  debbono  assicurare alle tipologie  «Biferno» rosso e «Biferno» rosato un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  del  10,5%  vol, alla tipologia «Biferno» rosso   riserva  del  12,50%  vol,  alla  tipologia  «Biferno»  rosso superiore  dell'11,50%  vol e alla tipologia «Biferno» bianco del 10% vol.
 Art. 6.
 I  vini  di  cui  all'art.  1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Biferno» rosso:
 colore:  rubino  piu' o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;
 odore:  gradevole,  caratteristico,  con  profumo  etereo  se invecchiato;
 sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
 «Biferno» rosato:
 colore: rosa piu' o meno intenso;
 odore: fruttato, delicato;
 sapore: asciutto, armonico, fruttato;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
 «Biferno» bianco:
 colore:   paglierino,  piu'  o  meno  intenso,  con  riflessi verdognoli;
 odore: gradevole, delicato, leggermente aromatico;
 sapore: asciutto, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
 «Biferno» rosso superiore:
 colore:  rubino  piu'  o meno intenso con riflessi granati se invecchiato;
 odore:  gradevole, intenso caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;
 sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
 «Biferno» rosso riserva:
 colore: rubino piu' o meno intenso con riflessi granati;
 odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico, con profumo etereo;
 sapore:  robusto,  asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
 E'  facolta'  del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali modificare,   con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati  per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «extra»,  «vecchio»  e similari.  E'  tuttavia  consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, non aventi significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore.
 Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un  periodo  di  invecchiamento  di  almeno  3  anni  a  far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
 Per  il  vino  recante  la menzione «riserva» o la specificazione «superiore»,   e'   obbligatoria,   per  la  immissione  al  consumo, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 Art. 8.
 I  vini  «Biferno»  rosso  riserva  e  «Biferno»  rosso superiore possono  essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale compresi tra 0,75 e 3,00 litri con tappo raso bocca.
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