| IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito  effettuato  oltre  il  periodo  di giorni trenta, si rende applicabile  un  interesse  fissato  semestralmente  con  decreto del Ministro  delle  finanze  sulla  base  del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;
 Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2006;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze, attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita  delega  di  funzioni,  registrato alla Corte dei conti il 13 giugno  2006,  Ministeri  istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
 Sentita la Banca d'Italia;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Ai  sensi  dell'art.  79  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma  2,  della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per  il  pagamento  differito  effettuato  oltre il periodo di giorni trenta  e'  stabilito  nella  misura del 2,469 per cento annuo per il periodo 13 luglio 2006-12 gennaio 2007.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 agosto 2006
 Il vice Ministro: Visco
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