| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare, l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n. 488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
 Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio  2005,  n.  80,  che all'art. 8, comma 3, stabilisce che la riforma  degli  incentivi  introdotta  dal  punto  1 e 2 dello stesso articolo,  non  si  applichi  a contratti di programma per i quali il Ministero  delle attivita' produttive, alla stessa data di entrata in vigore  del  decreto-legge,  abbia  presentato  a  questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione;
 Visto  il  decreto-legge  30 giugno  2005,  n. 115, che all'art. 10 dispone   una   modifica   dell'art.   8,   comma 3,   del  succitato decreto-legge  n.  35/2005,  sostituendo le parole «alla stessa data» con  le  parole «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il  31 luglio e per un importo di contributi   statali  non  superiore  a  200  milioni  di  euro,  che determinino  erogazioni  nell'anno  solare  2005  non  superiori a 40 milioni di euro»;
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;
 Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000) e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per  la  concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i contratti di programma;
 Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita' produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
 Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai fini della concessione delle agevolazioni;
 Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio 2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;
 Vista   la  propria  delibera  29 luglio  2005,  n.  109  (Gazzetta Ufficiale  n.  94/2006), con la quale si autorizza il Ministero delle attivita'  produttive  alla stipula del contratto di programma con il Consorzio  Tecnesud  per  la  realizzazione di un articolato piano di investimenti  di  un  polo  tecnologico  operante  nel  settore della tecnologia  dell'informazione  e  comunicazione,  nella produzione di supporti  informatici  e  strumentazioni  tecnologicamente  avanzate, nonche'  di  sistemi  di  logistica  integrata  da  realizzarsi nella regione  Calabria,  area  compresa nell'obiettivo 1, rientrante nella deroga  di  cui  all'art.  87.3.c)  del  trattato  C.E.  Sono ammessi investimenti  per  62.414.000  euro,  agevolazioni finanziarie pari a 37.304.752  euro  (di  cui  29.304.752  euro a carico dello Stato e i restanti  8.000.000  euro  a  carico  della regione Calabria) e nuova occupazione diretta pari a 340 U.L.A. Il termine per la realizzazione degli  investimenti  e'  fissato a quarantotto mesi dalla stipula del contratto;
 Vista la nota del 22 febbraio 2006, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la variazione di un  socio  consorziato  a seguito della cessione di ramo d'azienda da parte  della  societa' ISTET Informatica S.r.l. alla societa' One Sud S.r.l.;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1.  Gli  investimenti  gia'  previsti  in  capo  alla societa' ISET Informatica S.r.l. saranno realizzati dalla societa' One Sud S.r.l. a seguito della cessione di ramo d'azienda.
 2.  Rimane  invariato  quant'altro  stabilito  con  la sopra citata delibera.
 3.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.
 Roma, 22 marzo 2006
 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5 Economia e finanze, foglio n. 123
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