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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 27 luglio 2006 |  | Autorizzazione  per  il v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» della pratica  correttiva  tradizionale  prevista  dal  regolamento (CE) n. 1493/1999,  allegato VI, punto D.2, concernente l'impiego di prodotti vitivinicoli  derivanti  da  uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot  nero,  Pinot  grigio e Chardonnay non originari dalla relativa regione determinata. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  179  del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del  mercato  vitivinicolo,  in particolare il Titolo VI e l'Allegato VI,  concernenti  norme  sui  vini  di  qualita'  prodotti in regioni determinate;
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2165/2005  del  Consiglio  del 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  n.  L  345  del 28 dicembre 2005, che modifica, tra l'altro, l'allegato  VI,  punto  D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, con il quale e' stata prorogata al 31 dicembre 2007 la deroga  per  consentire  ad  un  v.s.q.p.r.d. la tradizionale pratica correttiva, concernente l'impiego di uno o piu' prodotti vitivinicoli non  originari  dalla  regione  determinata di cui tale vino porta il nome, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dallo stesso disposto;
 Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
 Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2000, con il quale e' stato approvato  il nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;
 Visto   il   decreto   ministeriale   10  giugno  2005  concernente disposizioni  urgenti  per la produzione dei v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani»;
 Visto  il decreto ministeriale 30 giugno 2005 con il quale e' stato modificato  il  disciplinare di produzione della citata denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», in particolare gli articoli 3  e  5, recanti rispettivamente la delimitazione della zona di produzione delle uve e le disposizioni per la vinificazione;
 Vista la richiesta presentata in data 17 luglio 2006, dal Consorzio tutela  del  Vino  Prosecco  di Conegliano e Valdobbiadene, intesa ad ottenere  l'autorizzazione  prevista  dal  Reg.  (CE)  n.  1493/1999, allegato VI, punto D.2, cosi' come modificato dal citato Reg. (CE) n. 2165/2005,  per continuare ad effettuare fino al 31 dicembre 2007 per il  v.s.q.p.r.d.  «Conegliano  Valdobbiadene» la tradizionale pratica correttiva,  concernente l'impiego di prodotti vitivinicoli derivanti da  uve delle varieta' di vite Pinot bianco; Pinot nero, Pinot grigio e  Chardonnay  non  originari  dalla relativa regione determinata, al fine  di  consentire  per la stessa DOC «Conegliano Valdobbiadene» di adeguamenti   strutturali   connessi  alla  pratica  tradizionale  in questione  nei  termini  previsti  dai  citati  articoli 3  e  5  del disciplinare  di  produzione,  cosi'  come modificato con il predetto decreto ministeriale 30 giugno 2005;
 Ritenuto  opportuno  accogliere la predetta richiesta, tenuto conto delle  effettive  esigenze  dei  numerosi produttori del v.s.q.p.r.d. «Conegliano  Valdobbiadene»  che hanno tradizionalmente effettuato la pratica  correttiva  in  questione  ed al fine di non pregiudicare il livello   qualitativo  e  l'immagine  dello  stesso  v.s.q.p.r.d.  e, pertanto, di dover autorizzare per il citato v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene»  la tradizionale pratica correttiva in questione, alle condizioni   previste   dal  citato  allegato  VI,  punto  D.2,  del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed in deroga alle disposizioni previste dal relativo disciplinare di produzione, cosi' come modificato con il citato decreto ministeriale 30 giugno 2005;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.  E' autorizzata fino al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'allegato VI,  punto  D.2,  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999,  cosi'  come modificato  con il regolamento (CE) n. 2165/2005, per il v.s.q.p.r.d. «Conegliano  Valdobbiadene»,  la  tradizionale pratica concernente la correzione  del  prodotto base di tale vino con prodotti vitivinicoli derivanti  da  uve  delle  varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot  grigio  e  Chardonnay  non  originari dalla zona di produzione delimitata  dal  relativo disciplinare, come da ultimo modificato con il  decreto  ministeriale  30 giugno 2005, richiamato nelle premesse, nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni  di  cui al predetto allegato VI, punto D.2 del regolamento n. 1493/1999.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 luglio 2006
 Il Ministro: De Castro
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