Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 luglio 2006 |
Autorizzazione per il v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» della pratica correttiva tradizionale prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999, allegato VI, punto D.2, concernente l'impiego di prodotti vitivinicoli derivanti da uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay non originari dalla relativa regione determinata. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il Titolo VI e l'Allegato VI, concernenti norme sui vini di qualita' prodotti in regioni determinate; Visto il regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 345 del 28 dicembre 2005, che modifica, tra l'altro, l'allegato VI, punto D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, con il quale e' stata prorogata al 31 dicembre 2007 la deroga per consentire ad un v.s.q.p.r.d. la tradizionale pratica correttiva, concernente l'impiego di uno o piu' prodotti vitivinicoli non originari dalla regione determinata di cui tale vino porta il nome, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dallo stesso disposto; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»; Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2000, con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»; Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2005 concernente disposizioni urgenti per la produzione dei v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani»; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2005 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della citata denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», in particolare gli articoli 3 e 5, recanti rispettivamente la delimitazione della zona di produzione delle uve e le disposizioni per la vinificazione; Vista la richiesta presentata in data 17 luglio 2006, dal Consorzio tutela del Vino Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, intesa ad ottenere l'autorizzazione prevista dal Reg. (CE) n. 1493/1999, allegato VI, punto D.2, cosi' come modificato dal citato Reg. (CE) n. 2165/2005, per continuare ad effettuare fino al 31 dicembre 2007 per il v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» la tradizionale pratica correttiva, concernente l'impiego di prodotti vitivinicoli derivanti da uve delle varieta' di vite Pinot bianco; Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay non originari dalla relativa regione determinata, al fine di consentire per la stessa DOC «Conegliano Valdobbiadene» di adeguamenti strutturali connessi alla pratica tradizionale in questione nei termini previsti dai citati articoli 3 e 5 del disciplinare di produzione, cosi' come modificato con il predetto decreto ministeriale 30 giugno 2005; Ritenuto opportuno accogliere la predetta richiesta, tenuto conto delle effettive esigenze dei numerosi produttori del v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» che hanno tradizionalmente effettuato la pratica correttiva in questione ed al fine di non pregiudicare il livello qualitativo e l'immagine dello stesso v.s.q.p.r.d. e, pertanto, di dover autorizzare per il citato v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene» la tradizionale pratica correttiva in questione, alle condizioni previste dal citato allegato VI, punto D.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed in deroga alle disposizioni previste dal relativo disciplinare di produzione, cosi' come modificato con il citato decreto ministeriale 30 giugno 2005; Decreta: Articolo unico 1. E' autorizzata fino al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'allegato VI, punto D.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 2165/2005, per il v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene», la tradizionale pratica concernente la correzione del prodotto base di tale vino con prodotti vitivinicoli derivanti da uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay non originari dalla zona di produzione delimitata dal relativo disciplinare, come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 giugno 2005, richiamato nelle premesse, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al predetto allegato VI, punto D.2 del regolamento n. 1493/1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2006 Il Ministro: De Castro |
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