| 
| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 4 maggio 2006 |  | Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di   mobilita'   previsto  dall'articolo 1,  comma 410,  della  legge 23 dicembre  2005,  n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa'  appartenenti  alla filiera produttiva del tabacco. (Decreto n. 38553). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visto  il  verbale  di accordo stipulato, in data 1° marzo 2006, ai sensi  dell'art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, alla presenza    del    Sottosegretario   on.   Pasquale   Viespoli,   dei rappresentanti  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali, delle regioni Umbria, Campania, Veneto e Puglia, delle organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  FLAI  CGIL,  UILA  UIL  e FAI CISL, delle organizzazioni professionali Confagricoltura, Coldiretti e CIA, APTI, ANCA-Lega  FEDAGRI,  UNITAB,  ONT  e  UCS,  con  il  quale sono state concordate  le  misure  da  adottare per affrontare lo stato di crisi della  filiera  produttiva  del  tabacco  e  le  conseguenti  pesanti ricadute occupazionali da essa derivanti;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di poter concedere il trattamento straordinario   di   integrazione  salariale  ed  il  trattamento  di mobilita',   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalle  aziende appartenenti  alla  filiera  produttiva  individuata  nel  richiamato verbale  di  accordo  ministeriale  del  1° marzo  2006,  secondo  le modalita' e le condizioni concordate nel verbale medesimo;
 Decreta:
 Art. 1.
 I  provvedimenti  in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e concordati nel verbale di accordo in sede  ministeriale  in  data  1° marzo 2006, interessano il complesso della filiera produttiva del tabacco.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   della  filiera  produttiva  del  tabacco  le  imprese industriali con meno di quindici dipendenti, le imprese artigiane, le imprese industriali per il personale avventizio, le imprese agricole, le  strutture  associative  e  di  servizio  per il personale a tempo indeterminato e per gli avventizi, potranno fare ricorso:
 per   il   personale   a   tempo   indeterminato  al  trattamento straordinario  di integrazione salariale per i periodi di sospensione dal lavoro;
 per  il  personale  avventizio  al  trattamento  straordinario di integrazione salariale o all'indennita' di mobilita' per i periodi di mancata chiamata al lavoro.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  lavoratori interessati verra' erogata l'indennita' di mobilita' per   compensare   la   mancata  corresponsione  del  trattamento  di disoccupazione agricola.
 |  |  |  | Art. 4. Le  prestazioni  di CIGS e mobilita' possono essere autorizzate con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 5. Ai   fini   del   perfezionamento   dell'iter  di  concessione  del trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  le  imprese interessate dovranno inviare le istanze alla sede I.N.P.S. competente per territorio.
 |  |  |  | Art. 6. L'I.N.P.S.  e'  tenuto  ad  autorizzare  ed  erogare il trattamento straordinario   di   integrazione  salariale  ed  il  trattamento  di mobilita'  ai  lavoratori  interessati  e  ad  effettuare,  a livello centrale,  il  monitoraggio  delle  prestazioni  erogate  dalle  sedi periferiche competenti per territorio.
 |  |  |  | Art. 7. Gli interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di Euro 35.000.000.
 |  |  |  | Art. 8. L'onere complessivo, pari ad Euro 35.000.000, gravera' sul capitolo 7202  -  U.P.B.  3.2.3.1 - OCCUPAZIONE - sui fondi impegnati con D.D. 15 marzo  2006  in  corso  di registrazione per il corrente esercizio finanziario.
 |  |  |  | Art. 9. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati   dall'art.  8,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 10. Al  fine  di  programmare  gli  interventi specifici sul territorio nazionale,  sara' costituito un tavolo tecnico di coordinamento delle regioni  e  dell'I.N.P.S.  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole e forestali e  saranno  stipulati  presso le Regioni di competenza accordi-quadro tra le parti.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e  la  registrazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 maggio 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 174
 |  |  |  |  |