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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 4 maggio 2006 |  | Concessione  del  trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311, come modificato dall'articolo 13,  comma 2,  lettera b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,  n.  80  e  come  ulteriormente modificato dall'articolo 7, del decreto-legge  30 giugno  2005, n. 115, convertito, con modifcazioni, nella  legge  17 agosto  2005,  n.  168,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  delle  aziende  appaltatrici  dell'indotto della Centrale Termoelettrica del Sulcis. (Decreto n. 38551) |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato  dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
 Considerato  che,  con  1'apposito  accordo  intervenuto  presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 23 giugno 2005,  alla  presenza  del  sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' stata individuata la fattispecie, per la quale sussiste la condizione prevista  dal  sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge    14    marzo    2005,    n.   35,   convertito,   con modificazioni,nella  legge  14 maggio 2005, n.80 e come ulteriormente modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto,   mediante  la  concessione  della  proroga  del  trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', potra' essere agevolata la gestione  delle  problematiche  occupazionali  relative alla suddetta fattispecie,   mediante  il  graduale  e  progressivo  reimpiego  dei lavoratori interessati;
 Considerato  che  dal predetto accordo, relativo agli ex dipendenti delle aziende appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica del  SULCIS,  si  evince  che  il  numero delle unita' interessate e' ridotto  nella  misura  di  almeno  il  10%  rispetto  al  numero dei destinatari  dei  mede-simi  trattamenti  scaduti nel dicembre 2004 e autorizzati  con  decreto n. 34702 del 2 settembre 2004, del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro 5, foglio 309;
 Visti  gli  elenchi  nominativi  vidimati  dall'INPS,  relativi  ai lavoratori  aventi  diritto  alla proroga del trattamento speciale di disoccupazione  e  di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;
 Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga  del  trattamento  speciale di disoccupazione e di mobilita', entro  il  31  dicembre  2005, in favore dei lavoratori ex dipendenti delle aziende appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica del SULCIS;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e autorizzata la   concessione   della   proroga   del   trattamento   speciale  di disoccupazione  e  di  mobilita',  definita  nell'accordo intervenuto presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 giugno  2005,  in  favore  di  un  numero  massimo  di  trentotto  ex dipendenti  delle  imprese  appaltatrici  dell'indotto della centrale termoelettrica del SULCIS, di seguito indicati:
 a) quattro  unita'  che  erroneamente  non  erano  state inserite nell'elenco   dei   lavoratori   aventi   diritto  alla  proroga  del trattamento  di  mobilita'  nell'anno  2004,  per  il  periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 56.623,68.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%;
 b) due  unita',in pensione dal 1° aprile 2005, per il periodo dal l° gennaio 2005 al 3l marzo 2005.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 7077,96.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%;
 c) trentasei   unita',   nelle  quali  sono  compresi  i  quattro lavoratori  indicati  al punto a), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 509.613,12.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.
 |  |  |  | Art. 2. La concessione della proroga del trattamento di mobilita', disposta con   l'art.   1  e'  autorizzata  nei  limiti  delle  disponibilita' finanziarie  previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con   modificazioni,  nella  legge  17 agosto  2005,  n.  168  ed  il conseguente  onere  complessivo,  pari ad euro 573.314,76, e' posto a carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  2  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 maggio 2006
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 169
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