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| Gazzetta n. 187 del 12 agosto 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 14 luglio 2006 |  | Attuazione  del  regolamento  delle  attivita'  di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo  2004,  n.  40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal  gas  naturale;  modifiche,  integrazioni  e  rettifica di errori materiali. (Deliberazione n. 147/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 14 luglio 2006
 Visti:
 la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
 la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  18 marzo  2004,  n.  40/2004 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  20 settembre 2005, n. 192/2005 (di seguito: deliberazione n. 192/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 aprile 2006, n. 87/2006 (di seguito: deliberazione n. 87/06).
 Considerato che:
 con  la  deliberazione  n.  40/2004  l'Autorita'  ha  emanato  il regolamento  delle  attivita'  di  accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);
 al  fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione  del  regolamento,  la  deliberazione  n. 40/2004 ne ha previsto  l'attuazione  fissando  l'avvio degli accertamenti, per gli impianti  di  utenza  nuovi,  a  partire  dal  1°  ottobre  2004  con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;
 in  esito  alla  consultazione  avviata con il documento 1° marzo 2006  «Modifiche al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza  degli  impianti  di  utenza  a  gas  nuovi  (deliberazione 18 marzo   2004,   n.   40/04)»   l'Autorita'  ha  apportato  con  la deliberazione n. 87/2006 modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 40/04;
 a  seguito  del  riavvio  delle  attivita'  del  Gruppo di lavoro istituito  ai sensi della deliberazione n. 192/2006 si e' evidenziata la necessita' di:
 meglio definire le disposizioni della deliberazione n. 40/04 da applicarsi  da  parte dei soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale, prevedendo opportune semplificazioni tenuto conto delle dimensioni dei soggetti interessati;
 consentire l'utilizzo dell'Allegato E nel caso di riattivazione della  fornitura a seguito di sospensione per pronto intervento prima dell'avvio  dell'attuazione  del  Titolo  III  della deliberazione n. 40/04;
 correggere   alcuni   errori   materiali   introdotti   con  la deliberazione n. 87/06.
 Ritenuto che:
 sia   necessario   integrare   la   deliberazione  n.  40/04  con disposizioni  semplificate  per  i  soggetti  che  distribuiscono gas diversi  dal gas naturale, tenuto conto che gli stessi sono tenuti ad attuare  il  Titolo  II  della  medesima deliberazione a far data dal 1° ottobre 2006;
 sia   da   accogliere   la   richiesta   delle  associazioni  dei distributori   di   poter   utilizzare   l'Allegato  E  nel  caso  di riattivazione  della  fornitura  a  seguito di sospensione per pronto intervento, stante il fatto che non sussistono motivi ostativi in tal senso   ma  anzi  l'adozione  di  un  modello  standard  facilita  le operazioni  di  riattivazione della fornitura del gas assicurando nel contempo  che  siano  stati rimosse le cause della dispersione di gas che avevano originato la sospensione della fornitura;
 sia  necessario  provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione n. 40/04;
 Delibera:
 1.   Di  approvare  le  seguenti  modifiche  ed  integrazioni  alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 18 marzo 2004, n. 40/04:
 a)  all'art. 13, comma 1, lettera c), le parole «per richieste di attivazione  della  fornitura»  sono  sostituite  dalle  parole  «per richieste  di  attivazione  della  fornitura ad impianti di utenza ai quali si applica il Titolo II»;
 b)  all'art.  18, comma 4, le parole «la documentazione di cui al comma 16.4» sono sostituite dalle parole «la documentazione di cui al comma 16.2»;
 c)  all'art. 18, comma 4, lettera a), il punto (ii) e' sostituito dal seguente punto:
 «(ii)  si  impegna  a  non  utilizzare  l'impianto di utenza in oggetto  fino a che un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990,  ove  richiesto,  non gli abbia rilasciato una dichiarazione con cui attesta sotto la propria responsabilita' di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza  e  delle  apparecchiature  da esso alimentate richieste dalle leggi  e  norme  tecniche vigenti, sollevando il distributore da ogni responsabilita'  per  incidenti  a  persone  e  cose  derivanti dalla violazione di tale clausola»;
 d) all'art. 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
 «33.1  Fatto  salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 31.1  e  32.1,  i  Titoli  I  e  V  entrano  in  vigore dalla data di pubblicazione del presente regolamento.»;
 e) all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
 «33.3  Il  Titolo  III  entra  in vigore dal 1° aprile 2008, ad esclusione  del  comma 23.1  che  entra  in  vigore  dal 1° settembre 2006.»;
 f) all'art. 33 e' aggiunto il seguente comma:
 «33.7  Gli  esercenti  che  distribuiscono  gas diversi dal gas naturale  e che non hanno effettuato la separazione societaria tra le attivita'  di distribuzione e vendita attuano il presente regolamento con  esclusione  delle disposizioni di cui ai commi 11.2, 11.3, 11.9, 16.4, 16.7, lettere b) e c), 16.9, lettera a), 16.10 e 16.12.».
 2. Di  prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e sul sito internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affmche'  entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
 3. Di  pubblicare  sul sito internet dell'Autorita' ( deliberazione dell'Autorita'  n.  40/04  come  risultante  dalle  modificazioni  ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
 Milano, 14 luglio 2006
 Il presidente: Ortis
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