Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223
Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e delle Autorita' di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta' di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro. (( 1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 3, 11, 41 e 117
della Costituzione:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
«Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 43, 49, 81, 82 e
86 del trattato istitutivo della Comunita' europea,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
n. C 325 del 24 dicembre 2002:
«Art. 43. - Nel quadro delle disposizioni che seguono,
le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
vengono vietate. Tale divieto si estende altresi' alle
restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o
filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro
stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La liberta' di stabilimento importa l'accesso alle
attivita' non salariate e al loro esercizio, nonche' la
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di
societa' ai sensi dell'art. 48, secondo comma, alle
condizioni definite dalla legislazione del paese di
stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte
salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.».
«Art. 49. - Nel quadro delle disposizioni seguenti, le
restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno
della Comunita' sono vietate nei confronti dei cittadini
degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunita'
che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, puo' estendere il beneficio
delle disposizioni del presente capo ai prestatori di
servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti
all'interno della Comunita'.».
«Art. 81. - Sono incompatibili con il mercato comune e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e
che abbiano per oggetto e per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti, condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno
svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del
presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono
essere dichiarate inapplicabili:
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra
imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o
categoria di pratiche concordate che contribuiscano a
migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o
a promuovere il progresso tecnico o economico, pur
riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile
che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che
non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare
la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di
cui trattasi.».
«Art. 82. - E' incompatibile con il mercato comune e
vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole
al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in
particolare:
nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi
d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione
non eque;
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
tecnico, a danno dei consumatori;
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri
contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
nel subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
dei contratti stessi.».
«Art. 86. - 1. Gli Stati membri non emanano ne'
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi,
alcuna misura contraria alle norme del presente trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
a 89 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei
limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
non deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunita'.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle
disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».



 
Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali: (( a) l'obbligatorieta' di tariffe )) fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; (( b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita' libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'. ))

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. (( Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».))

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.



Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 2233 del codice civile, cosi' come
modificato dalla presente legge.
«Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non e'
convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo
le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice.
In ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti
conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.».



 
Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, (( le attivita' commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande )) sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attivita' commerciali, (( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; ))
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, (( fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;))
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o (( quantitativo )) allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, (( tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.))

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1o gennaio 2007.



Riferimenti normativi:

- Per l'art. 117 della Costituzione si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.



 
Art. 4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di
produzione di pane

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei locali, (( nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' del prodotto finito.
2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di conservazione e di consumo. ))

3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.



Riferimenti normativi:

- La legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente «Nuove
norme sulla panificazione», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1956, n. 228.
- Si riporta la lettera b), del comma 2, dell'art. 22
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente,
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario:
«Art. 22 (Liberalizzazioni e semplificazioni
concernenti le funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - (Omissis...);
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e
le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3
della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine
di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 20 della legge
7 agosto 1990, n. 241;».
- Si riporta l'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n.
241, concernente « Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il
potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via diautotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.».
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dei commi 1, 2, 5 lettera c), e 7, dell'art.
22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
concernente «Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
19 del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della
attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
3-4. (Omissis).
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di
vicinato qualora il titolare:
a)-b) (omissis);
c) nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. (Omissis).
7. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».



 
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, (( previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio )) e secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, (( alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente )) di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco (( rientrante nelle categorie di cui al comma 1, )) purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile. (( 3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. ))
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola: «distribuzione,». (( 6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato. ))




Riferimenti normativi:

- Il testo del comma 1, lettere d), e) e f) dell'art. 4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente
«Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a)-c) (omissis);
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie
di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250
mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);».
- Si riporta l'art. 9-bis del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, concernente «Interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 settembre 2001, n. 218 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 novembre
2001, n. 405 (Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268):
«Art. 9-bis (Medicinali non soggetti a ricetta medica).
- 1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a
ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1° marzo
2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne
permetta la chiara individuazione da parte del consumatore;
il bollino sara' definito con decreto non regolamentare del
Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. E' ammesso il libero e diretto
accesso da parte dei cittadini ai medicinali di
automedicazione in farmacia.».
- Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, concernente «Disposizioni urgenti per il prezzo dei
farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e
di attivita' libero-professionale intramuraria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2005, n. 124 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 26 luglio 2005, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2005, n. 175), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il farmacista, al quale venga presentata
una ricetta medica che contenga la prescrizione di un
farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del
comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
obbligato sulla base della sua specifica competenza
professionale ad informare il paziente dell'eventuale
presenza in commercio di medicinali aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta
non risulti apposta dal medico l'indicazione della non
sostituibilita' del farmaco prescritto, il farmacista, su
richiesta del cliente, e' tenuto a fornire un medicinale
avente prezzo piu' basso di quello del medicinale
prescritto. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato
per unita' posologica o quantita' unitaria di principio
attivo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, compila e diffonde ai medici di medicina
generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e
agli ospedalieri, nonche' alle aziende sanitarie locali ed
alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti
dei quali trova applicazione il comma 1. Una o piu' copie
dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al
pubblico all'interno di ciascuna farmacia.
3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di
cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'art. 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' stabilito dai titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale
prezzo puo' essere modificato, in aumento, soltanto nel
mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza
obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di
automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita
al pubblico. Variazioni di prezzo in diminuzione sono
possibili in qualsiasi momento.
4. (Abrogato).
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve
essere riportata, anche con apposizione di etichetta
adesiva sulle confezioni gia' in commercio, la dicitura:
"Prezzo massimo di vendita euro ...".
6. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica ai farmaci
appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del
comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
esclusione di quelli richiamati al comma 4.
6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi
previsti dal presente art. e' soggetto alla sanzione
pecuniaria indicata nell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni
puo' essere disposta la chiusura temporanea della farmacia
per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
- Si riporta la lettera b) del comma 1, dell'art. 105
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 giugno 2006, n. 142 supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 105 (Dotazioni minime e fornitura dei
medicinali). - 1. Fatta eccezione per chi importa
medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie
prime farmacologicamente attive o gas medicinali o
medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94, o
medicinali di cui detiene l'AIC o la concessione di
vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione
all'ingrosso e' tenuto a detenere almeno:
a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla
farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di
un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai
sensi dell'art. 18; tale percentuale deve essere rispettata
anche nell'ambito dei soli medicinali generici. L'obbligo
di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il
90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio
sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del
rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro
grossista.».
- Si riporta l'art. 7, della legge 8 novembre 1991, n.
362, concernente «Norme di riordino del settore
farmaceutico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 novembre 1991, n. 269, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Titolarita' e gestione della farmacia). - 1.
La titolarita' dell'esercizio della farmacia privata e'
riservata a persone fisiche, in conformita' alle
disposizioni vigenti, a societa' di persone ed a societa'
cooperative a responsabilita' limitata.
2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto
esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della
societa' farmacisti iscritti all'albo in possesso del
requisito dell'idoneita' previsto dall'art. 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
3. La direzione della farmacia gestita dalla societa'
e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
condizioni previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge
2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'art. 11 della
presente legge, e' sostituito temporaneamente da un altro
socio.
4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo'
essere titolare dell'esercizio non piu' di quattro farmacie
ubicate nella provincia dove ha sede legale.
5.-7. (Abrogati).
8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
farmacia privata e' consentito dopo che siano decorsi tre
anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte
dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
e 10.
9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di
una partecipazione in una societa' di cui al comma 1,
qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo
del comma 2, l'avente causa deve cedere la quota di
partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto
medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa
ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 12 della legge
2 aprile 1968, n. 475.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza
di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia
privata viene assegnata secondo le procedure di cui
all'art. 4.
12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine
perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell'art. 13 del regolamento
approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le
farmacie private anche se di esse sia titolare una
societa'.
14. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17
della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad
imposta di registro delle societa' aventi come oggetto
l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si
applica in misura fissa.».
- Si riporta il comma 1, lettera a) dell'art. 8, della
legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Gestione societaria: incompatibilita). - 1. La
partecipazione alle societa' di cui all'art. 7, salvo il
caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e'
incompatibile:
a) con qualsiasi altra attivita' esplicata nel
settore della produzione, intermediazione e informazione
scientifica del farmaco;».
- Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente «Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2006, n. 142, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 100 (Autorizzazione alla distribuzione
all'ingrosso dei medicinali). - 1. La distribuzione
all'ingrosso di medicinali e' subordinata al possesso di
un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla
provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti,
individuate dalla legislazione delle regioni o delle
province autonome.
2. (Abrogato).
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta
se l'interessato e' in possesso dell'autorizzazione alla
produzione prevista dall'art. 50 a condizione che la
distribuzione all'ingrosso e' limitata ai medicinali,
comprese le materie prime farmacologicamente attive,
oggetto di tale autorizzazione.
4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare
l'attivita' di grossista di medicinali non dispensa
dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione
ottenuta in conformita' al titolo IV, e di rispettare le
condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attivita'
di produzione o di importazione e' esercitata a titolo di
attivita' collaterale.
5. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente
titolo l'attivita' di intermediazione del commercio
all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di
medicinali all'ingrosso.
6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed
eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con
decreto del Ministro della salute, possono essere forniti
direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni
stabilite dalle disposizioni regionali.».



 
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi

(( 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita', in conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' la funzionalita' e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attivita' in conformita' alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualita' degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attivita' dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarita' e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalita' di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di piu' licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. ))




Riferimenti normativi:

- Per i testi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
trattato istitutivo della Comunita' europea, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 325
del 24 dicembre 2002, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Per i testi degli articoli 3, 11, 41 e 117 della
Costituzione, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riportano gli articoli 16 e 32 della Costituzione:
«Art. 16. - Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via
generale per motivi di sanita' o di sicurezza. Nessuna
restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.».
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.».
- Si riporta l'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, concernente «Legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1992, n.
18.:
«Art. 4 (Competenze regionali). - (Omissis).
4. Presso le regioni e i comuni sono costituite
commissioni consultive che operano in riferimento
all'esercizio del servizio e all'applicazione dei
regolamenti. In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo
adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale
e alle associazioni degli utenti.»
- Si riporta l'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n.
21:
«Art. 10 (Sostituzione alla guida). - 1. I titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere
sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone
iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 e in possesso dei
requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilita' temporanea,
gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni
trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente
di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o
pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire
alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6
ed in possesso dei requisiti prescritti fino al
raggiungimento della maggiore eta'.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e'
regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato
secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A
tal fine l'assunzione del sostituto alla guida e'
equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori
assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione
del posto, di cui alla lettera b) del secondo
comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale
contratto deve essere stipulato sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore
o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo
nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto
con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in
base ad un contratto di gestione per un termine non
superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente possono avvalersi, nello
svolgimento del servizio, della collaborazione di
familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'art. 6,
conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del
codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in
atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla
presente legge.».
- Si riporta l'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.
21:
«Art. 6 (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea). - 1. Presso
le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli
o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel
ruolo il possesso del certificato di abilitazione
professionale previsto dall'ottavo e dal nono
comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
303, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 della
legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'art. 1 della legge
24 marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte
di apposita commissione regionale che accerta i requisiti
di idoneita' all'esercizio del servizio, con particolare
riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni
di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione
nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito
indispensabile per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per
prestare attivita' di conducente di veicoli o natanti
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di
sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione
per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in
qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio
di noleggio con conducente o di sostituto a tempo
determinato del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del
ruolo, risultino gia' titolari di licenza per l'esercizio
del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di
diritto nel ruolo.».
- Si riporta l'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della
legge 15 gennaio 1992, n. 21:
«Art. 7 (Figure giuridiche). - 1. I titolari di licenza
per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al
fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
a) (omissis);
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro,
intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero
in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle
norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed
in tutte le altre forme previste dalla legge;».



 
Art. 7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili
registrati

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.



Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente
«Regolamento recante norme per la semplificazione del
procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di
proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge
8 marzo 1999, n. 50)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2000, n. 285:
Art. 2 (Istituzione e attivazione dello sportello). -
1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i
documenti di circolazione e di proprieta' relativi alle
operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e
passaggio di proprieta'.
2. Lo sportello puo' essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della
motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che
gestiscono il P.R.A.;
c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le
imprese di consulenza automobilistica.
3. Lo sportello e' attivato mediante un unico
collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero
o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e
7.
4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di
aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle
persone fisiche.
5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
hanno la sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito
con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Gli
sportelli sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che
indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni
servizio reso.».
- I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento
ordinario, abrogati dalla presente legge recavano:
«390 (Autenticazione di atti di disposizione
autoveicoli: competenza dirigenti del comune o funzionari
MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche).».
«391 (Modalita' applicative)».



 
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto

1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta (( ai consumatori )) di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilita' civile auto. (( 3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto».))




Riferimenti normativi:

- Per gli articoli 81, 82, 86 del trattato istitutivo
della Comunita' europea si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1418 del codice civile:
«Art. 1418 (Cause di nullita' del contratto). - Il
contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della
causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.
1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti
dall'art. 1346.
Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi
stabiliti dalla legge.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, concernente «Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
«Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di
concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
le pratiche concordati tra imprese nonche' le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o
gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».
- Si riporta l'art. 131, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
assicurazioni private, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 131 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di
contratto). - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi,
nonche' un'adeguata informazione ai soggetti che devono
adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei
natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico,
presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota
informativa e le condizioni di contratto praticate nel
territorio della Repubblica.
2. La pubblicita' dei premi e' attuata mediante
preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di
vendita dell'impresa di assicurazione, nonche' mediante
siti internet che permettono di ricevere il medesimo
preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel
regolamento di attuazione.
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi
all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni
riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle
imprese per conto di cui opera. L'informazione e' affissa
nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella
documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione
dell'intermediario, nonche' lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a
carico delle imprese e degli intermediari.».



 
Art. 9. Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive (( e gestori del servizio di telefonia.». ))
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 23 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2003, n. 229, supplemento ordinario e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n.
326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274,
supplemento ordinario), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 23 (Lotta al carovita). - 1. Previ controlli
operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi
al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli
studi di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono
manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento
dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di
prodotti di consumo a prezzo conveniente, e' istituito un
apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e
20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare
le iniziative attivate dai comuni e dalle camere di
commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e
sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e
largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di
comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti
telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri
e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle
disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua
ripartizione sono stabilite con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con
quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-ter. Assicurare, avvalendosi dei comuni e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita'
ed all'efficienza della rete distributiva nonche'
dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di
produzione, trasformazione, commercializzazione e
distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione
di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei
consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle
imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di
servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
2-quater. Al fine di garantire l'informazione al
consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei
prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia,
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai
medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi
pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet
e la stipula di convenzioni gratuite con testate
giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del
servizio di telefonia.».
- Si riporta il comma 1, dell'art. 2 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, concernente «Disposizioni urgenti
per le attivita' produttive.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1996, n.
421 (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1996, n. 190), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione e
gestione del sistema informatico dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso). - 1. E' istituito il
Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e
telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al
quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha
il compito di:
a) realizzare un sistema di collegamento informatico
e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso;
b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in
modo da assicurare la trasparenza della formazione dei
prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
c) provvedere al collegamento con organismi
comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di
raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei
mercati internazionali.
c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni
pubbliche interessate,rilevazioni dei prezzi al dettaglio
dei prodotti agro-alimentari.
2. Al Consorzio devono partecipare le societa'
consortili a maggioranza di capitale pubblico che
usufruiscono, per la realizzazione dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste
dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli
organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie
per tutti i partecipanti.
4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita'
che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi
dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono
determinate in base alla quantita' di merce movimentata ed
alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione
sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle
quote di partecipazione possedute.
6. A gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
alle societa' consortili a partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la
realizzazione di un programma di investimenti finalizzato
al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le
agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le
iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite
massimo di lire 6 miliardi. Tali agevolazioni sono
riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale
pari all'80 per cento delle spese ammesse per la
realizzazione del predetto programma di investimenti. Con
decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
determinare le spese ammissibili e le modalita' di
erogazione del contributo.
7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al
comma 1, le societa' consortili che realizzano mercati
agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui
all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
possono eliminare dai programmi di investimento le spese
relative alle funzioni deferite al Consorzio
obbligatorio.».



 
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

(( 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita' contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta' di recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura. ))




Riferimenti normativi:

Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
concernente «testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.



 
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.))
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del (( regolamento di cui )) al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (( 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, )) non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.



Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 6 della legge 25 agosto 1991, n.
287, concernente «Aggiornamento della normativa
sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n.
206:
«Art. 6 (Commissioni). - 1. Nei comuni con popolazione
superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione
composta:
a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la
presiede;
b) da un funzionario delegato dal questore;
c) dal direttore dell'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un
funzionario dallo stesso delegato;
d) da due rappresentanti designati dalle
organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) da un rappresentante designato dall'azienda di
promozione turistica, ove esista;
f) da tre esperti nel settore della somministrazione
di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
g) da un rappresentante designato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
h) da un rappresentante designato dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal
consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per i comuni con popolazione non superiore a
diecimila abitanti e' istituita un'unica commissione per
ciascuna provincia, composta:
a) dal presidente della giunta provinciale o da un
suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal
presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che
la presiede;
b) dal sindaco del comune di volta in volta
interessato o da un suo delegato;
c) da un funzionario delegato dal prefetto;
d) da un funzionario delegato dal questore;
e) dal direttore dell'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un
funzionario dallo stesso delegato;
f) da due rappresentanti designati dalle
organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) da tre esperti nel settore della somministrazione
di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
h) da un rappresentante designato dalle aziende di
promozione turistica della provincia;
i) da un rappresentante designato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
l) da un rappresentante designato dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 e' nominata dal
presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione
Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in
carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza,
il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il
presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione
Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la
commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte
designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data
di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta
provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il
presidente della giunta regionale, procedono comunque alla
nomina delle commissioni.
6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del
presente articolo, previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini
del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole
qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla
richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la
commissione medesima si sia espressa in merito.».
- Si riportano gli articoli 4 e 7 della legge
3 febbraio 1989, n. 39, relativa a «Modifiche ed
integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
la disciplina della professione di mediatore», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33:
«Art. 4. - 1. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione
centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in
mediazione e per la definizione delle materie e delle
modalita' degli esami di cui all'art. 2.
2. La commissione centrale e' nominata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del commercio con
l'estero;
c) un rappresentante delle regioni, designato dalla
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e
giustizia;
e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle
organizzazioni piu' rappresentative, a livello nazionale,
del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
h) un rappresentante delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le
persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di
categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti
merceologici.
3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri
svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono
essere riconfermati.
4. La commissione nomina al suo interno un
vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate
da un funzionario del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Per ciascun componente effettivo della commissione
e' nominato un membro supplente con gli stessi criteri
stabiliti per la nomina dei membri effettivi.».
«Art. 7. - 1. Presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituita una
commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica
quattro armi. Essa e' composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli
industriali e uno dei commercianti, designati
rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e
scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore
rappresentativita';
c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in
mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei
membri supplenti per lo stesso numero e le medesime
categorie.
3. La commissione nomina al suo interno il presidente
ed un vicepresidente.
4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la
commissione e' integrata dalla giunta camerale con le
stesse modalita' previste per la costituzione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono
esercitate dal segretario generale della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un
funzionario da lui designato in servizio presso la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita'
giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in
modo discontinuo, la professione di mediatore.
7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono
a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale
21 febbraio 1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione
delle materie e delle modalita' degli esami prescritti per
l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1990, n.
249, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3,
lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in
prove scritte ed in una prova orale.
2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli
agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione
per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste
in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova
orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno
sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi
in ciascuna di esse. L'esame e' superato dai candidati che
abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella
prova orale.
3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli
agenti merceologici consta di una prova scritta e di una
prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano
ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette
decimi. L'esame e' superato dai candidati che abbiano
ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova
orale.
4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la
capacita' professionale dell'aspirante all'iscrizione nel
ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede
una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di
esame dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
5. La commissione giudicatrice e' presieduta dal
segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ed e' composta da altri quattro
membri, due dei quali docenti di scuola secondaria
superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di
esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della
commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989. Le
funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato
della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla
settima, designato dal segretario generale.
6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente
della camera di commercio puo' integrare la composizione
della commissione giudicatrice, su proposta della
commissione stessa, con la nomina di un esperto per
ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto
e' chiamato a fare parte della commissione per gli esami
relativi al ramo di mediazione di sua competenza.».
- Il testo degli articoli 4 e 8 della legge 3
maggio1985, n. 204, concernente «Disciplina dell'attivita'
di agente e rappresentante di commercio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, e' il seguente:
«Art. 4. - Presso ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituita una
commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica
quattro anni. Essa e' composta:
a) da un membro di giunta della camera di commercio;
b) da sette membri scelti fra gli agenti e
rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su
designazione delle organizzazioni sindacali di categoria
piu' rappresentative a livello nazionale;
c) da un rappresentante delle associazioni
provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato firmatarie degli accordi economici
collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o
comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto
sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie
stesse;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
La commissione cosi' costituita nomina al suo interno
il presidente ed un vicepresidente.
In caso di morte o di decadenza di un membro la
commissione viene integrata dalla giunta camerale con le
stesse modalita' della prima nomina.
Alla segreteria della commissione provinciale e'
addetto un funzionario in servizio presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
«Art. 8. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituita una commissione
centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni
delle commissioni provinciali.
La commissione centrale e' nominata con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dura in carica quattro anni; essa e' composta:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che la presiede;
b) da un rappresentante del Ministero del commercio
con l'estero;
c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o
da un suo delegato;
d) da sette membri scelti fra gli agenti e
rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo
professionale provinciale, su designazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu'
rappresentative a livello nazionale;
e) da un rappresentante delle organizzazioni
nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato
firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti
e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle piu'
rappresentative, scelto sulla base delle designazioni
effettuate dalle stesse organizzazioni.
Nel medesimo decreto e con le medesime modalita' si
provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.
Alla segreteria della commissione centrale e' addetto
il personale in servizio presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».



 
Art. 12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto
comunale e intercomunale

1. Fermi restando i principi di universalita', accessibilita' ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e' comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita' non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita' ai principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita' di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresi' essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali. ))
 
Art. 13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o partecipate )) dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti, (( in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali, )) nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti (( o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti. Le societa' che svolgono l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' od enti. ))
2. Le societa' (( di cui al comma 1 )) sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite. A tale fine possono cedere, (( nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, )) le attivita' non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori (( diciotto )) mesi. (( I contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. ))
4. I contratti conclusi, (( dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data. ))



Riferimenti normativi:

- Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si vedano i riferimenti normativi all'art. 10.
- Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, concernente
«Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione
di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994,
n. 474 (Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1994, n. 177). Il
comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n.
389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e
31 marzo 1994, n. 216, non convertiti in legge.



 
Art. 14. Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato

1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate. ))
3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. (( Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. ))
2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 puo' irrogare (( una sanzione )) amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria (( puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.».))



Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, concernente «Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
«Art. 15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito
dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita' ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
enti interessati il termine per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto
conto della gravita' e della durata dell'infrazione,
dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa
deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al
comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,
nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
cento del fatturato come individuato al comma 1,
determinando altresi' il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.
2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio povvedimento generale i
casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione
prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
regole di concorrenza, la sanzione amministrativa
pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle
fattispecie previste dal diritto comunitario.».



 
Art. 14-bis. Integrazione dei poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni

(( 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate e' parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, puo' approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorita' tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto. ))




Riferimenti normativi:

- Per la legge 10 ottobre 1990, n. 287, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 14.
- Gli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, concernente il «Codice delle
comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, supplemento ordinario,
fanno parte del Titolo II recante:
«Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico».



 
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato

1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del (( testo
unico di cui al ))
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: (( 31 dicembre 2006, relativamente al solo
servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 113, commi 15-bis e
15-ter, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, supplemento ordinario), come modificato dalla presente
legge:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al
31 dicembre 2007, senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla
cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale
misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle
affidate a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono
altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate
alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in
borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale
data a condizione che siano concessionarie esclusive del
servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale
interamente pubblico che entro la stessa data abbiano
provveduto a collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe
le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo
spirare del termine equivalente a quello della durata media
delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a
seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la
possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in
una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata
ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati
da parte del gestore.»
«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente
al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di
cui al comma 15-bis, puo' essere differito ad una data
successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.».



 
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita' interno.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58
(Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la
viabilita' e per la sicurezza pubblica):
«2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al
conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo
assegnati a ciascun ente territoriale interessato sulla
base del riparto stabilito con il decreto di cui al
comma 3.».
«3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle
regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004
presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese
sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione
alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto
di stabilita' interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 147 (cofinanziamento
UE) dell'art. 1, della citata legge 23 dicembre 2005, n.
266 come modificato dalla presente legge:
«147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle
spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 e'
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale
derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea,
ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le
spese in conto capitale relative agli interventi per il
trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale
della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita'
interno.».



 
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocita/alta capacita», per l'anno 2006, e' concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni». (( Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 32 (Limite ai pagamenti
per spese di investimento ANAS S.p.a.), dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'art. 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
n. 127, come modificato dalla presente legge:
«32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di
investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere
sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non
possono superare complessivamente l'ammontare di 2.913
milioni di euro.».



 
Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali

(( 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 34-septies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (Misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 34-septies (Disposizioni concernenti le autorita'
portuali). - 1. Alle autorita' portuali, istituite ai sensi
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 57, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 60 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
disposizioni attuative del presente articolo al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 60
milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per
l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo
spettacolo.

1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza):
«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
La tabella C della citata legge n. 266 del 2005, reca:
«Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163: «Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.



 
Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi

(( 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attivita' antincendi boschivi di competenza, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'.

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006. (( 3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non e' richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10. ))




Riferimenti normativi:

- La legge 25 febbraio 1987, n. 67: «Rinnovo della
legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria.» e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56.
- La legge 7 agosto 1990, n. 250: «Radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1990, n. 199.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992,
n. 64, supplemento ordinario recava:
«Art. 1 (Servizio nazionale della protezione civile).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni (Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153,
comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello
di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che
non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) (abrogato);
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) (abrogato).
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e
diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci
corredati da una relazione di certificazione da parte di
societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
euro per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura
media, indipendentemente dal numero delle testate. Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite
da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna
impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal
comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento della
media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis.
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».



 
Art. 21.
Spese di giustizia

(( 1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario. ))
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita' generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base 2.1.2.1 capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di (( spese )) di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, (( per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato )) e per i ricorsi (( di esecuzione della sentenza o di )) ottemperanza (( del giudicato )) il contributo dovuto e' di euro 250. (( L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. ))
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.». (( 4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti: «e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 607 (Rinvio
all'allegato 1) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005:
«607. In applicazione dell'art. 11, comma 3, lettera
i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100
euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
il valore dei processi di sfratto per morosita' si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si
determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250. L'onere relativo al pagamento dei
suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte
soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale
delle spese e anche se essa non si e' costituita in
giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con
il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto
alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della
citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Omesso o insufficiente pagamento del
contributo unificato). - 1. In caso di omesso o
insufficiente pagamento del contributo unificato si
applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII
del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo
sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti
dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui
all'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la
detrazione ivi prevista.».
- Si riporta il testo del comma 309 (Destinazione del
maggior gettito) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), come
modificata dalla presente legge:
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».



 
Art. 22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali

1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.



Riferimenti normativi:

- Il testo dei commi 5 e 6 (Limite all'incremento delle
spese della pubbliche amministrazioni) dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' il seguente:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
«6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle
spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio
superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di
Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo
di risorse proprie.».
- Si riporta il testo dell'art. 2425 del codice civile:
«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
17+ - 17-bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche
(18 - 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie
(20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + -
E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.».
- Si riporta il testo del comma 57 (Limite
all'incremento delle spese per enti pubblici non
territoriali) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004:
«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione
degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di
diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono
incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto
delle spese di personale, in misura non superiore
all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del
4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con
i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di
personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai
commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
applica la disciplina ivi prevista.».



 
Art. 22-bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale
intramuraria.

(( 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007».
3. L'esercizio straordinario dell'attivita' libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e' informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attivita' istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalita' di svolgimento dell'attivita' libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attivita' libero-professionale non puo' superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 15-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), come modificato dalla presente legge:
«Art. 15-quinquies (Caratteristiche del rapporto di
lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari). - 1. Il rapporto
di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della
posizione ricoperta e della competenza professionale
posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno
orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero
professionale individuale, al di fuori dell'impegno di
servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
dal direttore generale d'intesa con il collegio di
direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' a pagamento svolta in equipe, al di fuori
dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di
servizio, in strutture di altra azienda del Servizio
sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione dell'azienda con le
predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di
attivita' professionali, richieste a pagamento da terzi
all'azienda, quando le predette attivita' siano svolte al
di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione
dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti
dall'azienda stessa, sentite le equipe dei servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di
cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei
relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche'
al personale che presta la propria collaborazione sono
stabiliti dal direttore generale in conformita' alle
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo'
chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito
ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in
relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste
o al carattere occasionale o straordinario delle
prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente
fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita'
libero professionale intramuraria gia' svolta
individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori
dell'orario di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto
tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita'
libero professionale e al fine anche di concorrere alla
riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attivita'
libero professionale non puo' comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello
assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina
contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
attivita' istituzionale e attivita' libero professionale
nel rispetto dei seguenti principi: l'attivita'
istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero
professionale, che viene esercitata nella salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi
orari di attivita' necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attivita'
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e
conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
e i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attivita'
libero professionale e' soggetta a verifica da parte di
appositi organismi e sono individuate penalizzazioni,
consistenti anche nella sospensione del diritto
all'attivita' stessa, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma o di quelle
contrattuali.
4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2
non e' consentito l'uso del ricettario del Servizio
sanitario nazionale.
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o
complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per
struttura ai fini del presente decreto, si intende
l'articolazione organizzativa per la quale e' prevista,
dall'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis,
responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
6. Ai fini del presente decreto, si considerano
strutture complesse i dipartimenti e le unita' operative
individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo
e coordinamento previsto dall'art. 8-quater, comma 3. Fino
all'emanazione del predetto atto si considerano strutture
complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni
funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non
abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della
pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di
struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono
sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia'
previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di
verifica positiva, il dirigente e' confermato
nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette
anni. In caso di verifica non positiva o di non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al
dirigente e' conferito un incarico professionale non
comportante direzione di struttura in conformita' con le
previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di
organico di dirigente.
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo
di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e
per i comandi e i corsi di aggiornamento
tecnico-scientifico e professionale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al personale di cui all'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le
specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in
relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui
all'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle
disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Fermo restando, per l'attivita' libero
professionale in regime di ricovero, quanto disposto
dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi
idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle
attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita' e fino alla data,
certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del
completamento da parte dell'azienda sanitaria di
appartenenza degli interventi strutturali necessari ad
assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale
intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007,
l'utilizzazione del proprio studio professionale con le
modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per
l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello
studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le
regioni possono disciplinare in modo piu' restrittivo la
materia in relazione alle esigenze locali.».



 
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale

1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e' abrogato (( e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: «, nonche' alla loro conferma in ruolo». ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164 (Riordino della
disciplina del reclutamento dei professori universitari, a
norma dell'art. 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n.
230), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per la
fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro
tornate dei giudizi di idoneita' per la fascia dei
professori associati, la quota di incremento di cui
all'art. 4, comma 1, e' pari al cento per cento.
2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
per la fascia dei professori associati:
a) il quindici per cento della quota di incremento di
cui al comma 1 e' riservata ai professori incaricati
stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento,
nonche' ai ricercatori confermati che alla data fissata dal
bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei
corsi di studio universitari ai sensi dell'art. 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) una ulteriore quota dell'uno per cento e'
riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla
terza tornata dei giudizi di idoneita' per l'accesso al
ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
3. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della
quota riservata di un numero frazionario di idoneita',
quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore.
4. (Abrogato).
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge,
dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per
la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio
universitario nazionale), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Competenze). - 1. Il CUN formula pareri e
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di
riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita';
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi
universitari, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 96,
della citata legge n. 127 del 1997;
g) ogni altra materia che il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ritenga
di sottoporre al parere del CUN.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca richiede il parere del CUN sulla
individuazione degli obiettivi della programmazione
universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo
l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
3. Il termine per l'espressione del parere sui
regolamenti didattici di ateneo delle universita' e delle
universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei
corsi a distanza e' di quarantacinque giorni e decorre
dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori
previsti dal procedimento.
4. Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti
delle commissioni nelle procedure preordinate al
reclutamento dei professori ordinari e associati e dei
ricercatori. Il parere e' reso entro novanta giorni dalla
richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque,
decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita'
approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale
difformita' dal parere stesso.
5. In relazione a questioni di particolare complessita'
o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le
proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita
delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale
dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di
istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta
competenza a livello nazionale e internazionale.
6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da
specifiche norme.».



 
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri

1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al (( regolamento di cui al )) decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei punti 8 e 9 della tabella D
allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro
della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (Regolamento recante
determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni
giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria,
penale e stragiudiziali):

----> Vedere tabella da pag. 81 a pag. 83 della G.U. <----



 
Art. 25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni

1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al (( rispettivo )) Ufficio centrale di bilancio, puo' modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo' essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di (( legge )) finanziaria per il triennio medesimo.



Riferimenti normativi:

- La legge 23 dicembre 2005, n. 267: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e
bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, supplemento ordinario.



 
Art. 26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



Riferimenti normativi:

Per i commi 5 - 6 e 57 dell'art. 1 della legge n. 311
del 2004, si vedano i riferimenti normativi all'art. 22.



 
Art. 27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e
di rappresentanza.

1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei commi 9 (Contenimento delle
spese per incarichi di consulenza) e 10 (Contenimento delle
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di
rappresentanza) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, come modificati dalla presente legge:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004.».
«10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime
finalita'.».



 
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo della tabella B allegata al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 27 agosto 1998, e successive
modificazioni (Adeguamento delle diarie di missione
all'estero del personale statale, civile e militare, delle
universita' e della scuola):
Tabella B
Diarie nette per le missioni all'estero riferite a
ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle
Universita'.

----> Vedere tabella da pag. 85 a pag. 92 della G.U. <----

- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il
seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni (Indennita' al personale dell'amministrazione
dello Stato incaricato di missione all'estero), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.
- Si riporta il testo del comma 97 (Rideterminazione
per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di
pace) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle
missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000
milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.».



 
Art. 29.

Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi. (( e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. ))

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. (( 4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi. ))
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.



Riferimenti normativi:

- Il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), e' il seguente:
«Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai
fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione
del proprio personale.».
- Per il comma 2 dell'art. 1 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 28.
- Il testo del comma 58 (Riduzione del 10% delle
indennita' dei componenti di organi collegiali) dell'art. 1
della gia' citata legge n. 266 del 2005 e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si vedano i riferimenti normativi all'art. 4.



 
Art. 30.

Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti
locali

1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento degli affari regionali (( e del Ministero dell'interno, )) con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita' operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunita' montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.». (( 204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005». ))
 
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene nominato
un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere,
anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla
pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14,
comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
operano in collegamento con gli uffici di statistica
istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una
relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 del gia' citato
decreto n. 165 del 2001 e' il seguente:
«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».



 
Art. 32.

Contratti di collaborazione

1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (( il comma 6 e' sostituito )) dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai princpi di cui al comma 6.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). (Art. 7 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza
dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
testo unico di cui il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 si adeguano ai principi di cui al comma 6.».



 
Art. 33.

Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di eta', possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
per essi previsti.
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'art. 1
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
anno di eta'.».
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
decreto n. 165 del 2001 si vedano i riferimenti normativi
all'art. 28.
- Il testo del comma 6 dell'art. 19 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione
dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle
che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».



 
Art. 34.

Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicita' degli
incarichi di consulenza

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 24 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Trattamento economico) - (Art. 24 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
13 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art.
16 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e
successivamente modificato prima dall'art. 9 del decreto
legislativo n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6,
della legge n. 448 del 1998). - 1. La retribuzione del
personale con qualifica di dirigente e' determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo
che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 4,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
individuale e' stabilito il trattamento economico
fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per
le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e
perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dall'art. 3, comma 1, la retribuzione e'
determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'art. 3, indicano le somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibro del trattamento economico del
restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge
2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all'art. 3, comma 2, sono assegnati alle universita' e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e ricercatori universitari, con
particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato,
della diversificazione dell'offerta formativa. Le
universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9. (Abrogato).
- Si riporta il testo dell'art. 53 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi) (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358
del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi
dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998,
nonche' dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del
1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli
articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».



 
Art. 34-bis.

Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero
dell'interno

(( 1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con i decreti indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e con le modalita' stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266». ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 7-vicies quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies quater (Disposizioni in materia di carte
valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte valori di
cui all'art. 7-vicies ter da parte delle competenti
amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono
tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese
necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per
la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad
esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono
determinati annualmente con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare, in sede di prima attuazione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia'
stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello
stato di previsione del medesimo Ministero. Con i decreti
indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente
e con le modalita' stabilite dal presente comma, la quota
parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni,
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno quali proventi
specificamente destinati alla copertura dei costi del
servizio. Alle rassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle
carte valori ed i costi di attivazione, di produzione,
emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse
e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.a. di stipulare accordi o indire gare con
pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati,
anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte
valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di
natura privatistica.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.
puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e con
applicazione dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'art. 7-vicies ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».



 
Art. 34-ter.

Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili

(( 1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 23 (Limiti
all'acquisizione di immobili per le amministrazioni dello
Stato) dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n.
266 come modificato dalla presente legge:
«23. In considerazione dei criteri definitori degli
obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione
europea per la verifica degli adempimenti assunti in
relazione al patto di stabilita' e crescita, a decorrere
dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, con eccezione degli enti
territoriali e degli enti previdenziali destinatari delle
operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 possono annualmente acquisire immobili per un
importo non superiore alla spesa media per gli immobili
acquisiti nel precedente triennio.».



 
Art. 34-quater.

Controllo del costo del lavoro

(( 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica». ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 60 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro) (Art. 65 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1993). - 1.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante
allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica elabora, altresi', un
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra
contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste
dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e
le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita' alle procedure definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli
enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato per la
funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si
avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti
tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori
ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze,
funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e
nell'ambito di personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi
vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse
umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialita' e buon andamento, l'efficacia
dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento
alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e
l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'art. 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l'amministrazione interessata ha
l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro
quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli
esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono
obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».



 
Art. 34-quinquies.

Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112

(( 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999,
n. 133), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il
trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale,
cessa a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno
successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione
dell'art. 119 della Costituzione.
2. (Abrogato).».
- Il testo del comma 323 (Individuazione dell'aliquota
provvisoria) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del
2005 e' il seguente:
«323. Ai fini della determinazione dell'aliquota
provvisoria di cui all'art. 5, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006,
delle risorse individuate ai sensi dell'art. 6 dello stesso
decreto legislativo n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato
art. 6 e' abrogato.»



 
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al (( secondo comma )) sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel (( primo comma )) dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». ))
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al (( quinto comma )) si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
6. (( Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano )) alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della (( direttiva 77/388/CEE del Consiglio, )) del 17 maggio 1977. (( 6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola:
«quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto».
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilita' di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro. ))

7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Art. 10-quater. (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; ))

b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: «o la rivendita» sono soppresse;
c) (( (soppressa); ))
d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce di cui al numero 127-ter e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis, del presente articolo, sono ridotte della meta'. La disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per piu' del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. ))

11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, )) ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono (( inseriti )) i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.». (( 12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro. ))
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, (( primo comma, )) del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono (( controllati, )) anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, (( primo )) comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono (( amministrati )) da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al (( comma 13 )) ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando (( le seguenti percentuali: )) a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo (( 8-bis, primo comma, )) lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni (( del primo periodo )) non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati (( nell'articolo 8-bis, primo comma, )) lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo' richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica (( 29 settembre 1973, n. 600.».))
16. Le disposizioni del (( comma 15 )) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il (( comma 121 )) e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del (( comma 19 )) si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita' ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (( 22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita». ))

23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. (( 23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non puo' essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni». ))

24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: Art. 53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria (( e catastale previste dal testo unico di cui al )) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»;
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 e' (( aggiunto )) il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata (( dai direttori generali )) degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal (( comma 25, )) gli agenti della riscossione possono altresi' accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. (( 26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilita' amministrative delle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». ))

27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. (( I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. )) Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni (( mediante posta elettronica certificata, )) nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilita' solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste al (( comma 32 )) e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore. (( 34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. ))
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attivita' di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle societa' e alle persone fisiche esercenti le attivita' di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalita' di cui al presente comma e' considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del (( codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facolta' concesse agli operatori inadempienti. (( 35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe societa' estere.
35-ter. E' prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente: «121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 e' pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 74-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali
l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e diquelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
competente in relazione al luogo in cui si svolge la
manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972.
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo
si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento
o di spettacolo ivi svolte.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a
quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da
altri atti e documenti in suo possesso. Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata
anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o
l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo
comma sono desunte sulla base del valore normale dei
predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 14 del
presente decreto.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai
dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di
corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'art.
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2°
comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti. Per le
cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di
godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) (abrogata);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo
comma dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo.».
- L'art. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), abrogato
dalla presente legge, recava:
«Art. 15 (Applicazione dell'imposta sui corrispettivi
delle cessioni dei fabbricati)».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del gia' citato
decreto n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni
effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art.
19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto,
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono
essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli
stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi
dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante
residente nel territorio dello Stato nominato nella forme
previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il
rappresentato relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e'
comunicata all'altro contraente anteriormente
all'effettuazione dell'operazione. La nomina del
rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non
residente, che non si sia identificato direttamente ai
sensi dell'art. 35-ter, effettui nel territorio dello Stato
cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette
all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari
o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese,
arti o professioni. Le disposizioni che precedono si
applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliati, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, ne'
abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o
committenti, residenti nel territorio dello Stato, che
acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica
relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni
operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle
cessioni di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto
comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a
soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
- La direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio
1977: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla
cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale L 145 del 13 giugno 1977.
- Si riporta il testo dell'art. 30 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso
dell'eccedenza). - Se dalla dichiarazione annuale risulta
che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28,
aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di
cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della
dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
computando a tal fine anche le operazioni effettuate a
norma dell'art. 17, quinto e sesto comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui
agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti
risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso
puo' essere richiesto per un ammontare comunque non
superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che,
in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo
comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto
comma del presente articolo si intendono applicabili per i
rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa'
controllanti.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542
(Regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, dell'IRAP e dell'IVA) e' il seguente:
«3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati
dal secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la
richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi
inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo
corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di
riferimento, presentando all'ufficio competente, entro
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento, una dichiarazione contenente i dati richiesti
per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le societa'
controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa
alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze
detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche
riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione
prevista dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare.».
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei
tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter,
escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari
che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o
professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri
da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10) (soppresso);
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto
marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) (abrogato);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25) (soppresso);
26) (abrogato);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi
comprese le aziende municipalizzate, o private per
l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio
di impianti, comprese le discariche, destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica, previste all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di
assistenza sociale e da ONLUS;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e
veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e'
ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica,
aziendale o interaziendale e delle somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di
mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed
al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
all'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre
1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in
detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta
limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
per ciascun veicolo;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano
attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al
numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
dell'art. 19-bis.».
- Per il riferimento alla parte III della Tabella A del
gia' citato decreto n. 633 del 1972 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 36.
- Il testo dell'art. 19-bis2 del citato decreto n. 633
del 1972, e' il seguente:
«Art. 19-bis2 (Rettifica della detrazione). - 1. La
detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
ed ai servizi e' rettificata in aumento o in diminuzione
qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per
effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di
tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero
nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni
attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli
acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione
dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la
rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro
anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
beni ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi
relative alla trasformazione, al riattamento o alla
ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi
dell'art. 19, comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La
rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della differenza tra
l'ammontare della detrazione operata e quello
corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di
produzione del bene ammortizzabile non coincidono con
quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base
alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo
anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la
variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti
lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire, ne' quelli il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile
durante il periodo di rettifica, la rettifica della
detrazione va operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di rettifica,
considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
ma l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere
quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in
dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o
conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla
data in cui i beni sono stati acquistati dalla societa'
incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai
beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai
beni immateriali di cui all'art. 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati
sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati ovvero alle singole unita'
immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in
edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o
ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta
relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o
unita' immobiliari specificamente attribuibile alle
operazioni che non danno diritto alla detrazione
dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione
relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture
contabili obbligatorie.».
- Il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457 (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente:
«Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistemativo di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1986, n. 99, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Registrazione in termine fisso e registrazione
in caso d'uso). - 1. Sono soggetti a registrazione in
termine fisso gli atti indicati nella parte prima della
tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte
seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in
esse contemplate sono relative ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto
comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle
operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'art. 10,
numeri 8), 8-bis), 8-ter, non derivanti da contratti di
locazione finanziaria, e 27-quinquies), dello stesso
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 40 del gia' citato
decreto n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 40 (Atti relativi ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto). - 1. Per gli atti
relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si
applica in misura fissa. Si considerano soggette
all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del
successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai
sensi dell'art. 10, numeri 8, 8-bis, non derivanti da
contratti di locazione finanziaria, e 27-quinquies, dello
stesso decreto.
1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'art. 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non
soggetta all'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riporta il testo della Tariffa, parte prima, art.
5 del gia' citato decreto n. 131 del 1986, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5. - 1. Locazioni e affitti di beni immobili:

a) quando hanno per oggetto fondi rustici |0,50% ---------------------------------------------------------------------
a-bis) quando hanno per oggetto immobili | strumentali ancorche' assoggettati all'imposta sul | valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, numero| 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633 |1% ---------------------------------------------------------------------
b) in ogni altro caso |2% ---------------------------------------------------------------------
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e | surrogazioni relative |2% ---------------------------------------------------------------------
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo | determinato, cessioni e surrogazioni relative |0,50% ---------------------------------------------------------------------
4. Contratti di comodato di beni immobili |Euro 168,00.

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Oggetto e misura dell'imposta). - 1. Le
volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per
mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali
immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo
comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro
168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che
non importano trasferimento di beni immobili ne'
costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari,
di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di
fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo e di
conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in
dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di
fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda
registrati entro un anno dall'apertura della successione,
nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
all'art. 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite
nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a
trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico
sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto
disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
- Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente:
«Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
- 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c),
numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
46, commi 2 e 3.»
- Il testo dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi), e' il seguente:
«Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2,
lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e
l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente art. la societa' di gestione
non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei
soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della
presente disposizione, nell'individuazione del soggetto
controllante non si tiene conto delle partecipazioni
detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere
redatta e depositata al momento dell'apporto con le
modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del codice
civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in
deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.».
- Il testo degli articoli 106 e 107 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il
seguente:
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
- Il testo dell'art. 14 del gia' citato decreto n. 633
del 1972 e' il seguente:
«Art. 14 (Determinazione della base imponibile). - Ai
fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno
in cui e' stata effettuata l'operazione e, in mancanza,
secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo.
I residuati o sottoprodotti della lavorazione di
materie fornite dal committente sono computati secondo il
loro valore normale.
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o
servizi della stessa specie o similari in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata
effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu'
prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe
dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in
mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di
commercio piu' vicina, alle tariffe professionali e ai
listini di borsa.».
- Il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 164 del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 164. [121-bis] (Limiti di deduzione delle spese e
degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti
criteri:
a) (omissis);
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
da societa' semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Scritture contabili degli esercenti arti e
professioni). - Le persone fisiche che esercitano arti o
professioni e le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13,
devono annotare cronologicamente in un apposito registro le
somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione
nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a
titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della
parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle
inerenti alla produzione del reddito eventualmente
anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il
pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalita', il comune di residenza anagrafica
e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro
documento emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate
cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b)
e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o
professione delle quali si richiede la deduzione analitica
ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre
annotato, entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si
richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del
detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e
distinti per anno di acquisizione.
I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a
tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e
professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni
non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di
pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di
pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori
a 100 euro.
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
modelli dei registri di cui al comma precedente con
classificazione delle categorie di componenti positivi e
negativi rilevanti ai fini della determinazione del
reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere
prescritte particolari modalita' per la tenuta
meccanografica del registro.».
- Si riporta il testo dell'art. 73 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art.73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli).
1. Agli effetti del presente art. le societa' per azioni,
in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in
nome collettivo e in accomandita semplice, nonche' le
societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano,
salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare
complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e
dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma
degli importi che risultano applicando le seguenti
percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell'art. 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art.
8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per
cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo
non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la
particolare attivita' svolta, e' fatto obbligo di
costituirsi sotto forma di societa' di capitali; 2) ai
soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3)
alle societa' in amministrazione controllata o
straordinaria; 4) alle societa' ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle
societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle
societa' con un numero di soci non inferiore a 100.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'art. 76, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in
locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del
prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo
delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art. 5,
comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
societa' o l'ente non operativo non effettui operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non
inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi.
4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento
dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi
nonche' del reddito determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo'
richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive ai sensi dell'art. 37- bis, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
5.
6.
7.
8.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994.
10. (abrogato).»
- Si riporta il testo dell'art. 172 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 172 [123] (Fusione di societa). - 1. La fusione
tra piu' societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni
delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative
alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del rapporto di cambio delle azioni o quote o
dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio
di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono
imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione
dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori
fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci
della societa' incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
87.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
risultante dalla fusione o incorporante subentra negli
obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate
relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte
nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo
in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un
ammontare superiore al capitale complessivo delle societa'
partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione
dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
che anteriormente alla fusione sono state imputate al
capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono
trasferite nel capitale della societa' risultante dalla
fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito
in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
o da concambio che eccedono la ricostituzione e
l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve della
societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'
attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a
concorrenza del valore della partecipazione annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla
fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa'
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del
loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art.
2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le
cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i
contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui
perdita e' riportabile erano possedute dalla societa'
incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla societa' partecipante o
dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente
comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si
sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che
partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate
relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di
imposta e la data in cui ha effetto la fusione e'
determinato, secondo le disposizioni applicabili in
relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di
apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle
imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso
l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o
incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e'
chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di
versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti
che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di
efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti
trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
dalla fusione.».
- Il testo dell'art. 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi) e' il seguente:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate tra i soggetti ammessi al regime della
tassazione di gruppo di cui all'art. 117 del testo unico
delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui
all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano
effettuati a soggetti controllati direttamente o
indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno
Stato dell'Unione europea.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 497 (Base imponibile
dell'imposta di registro professioni tra persone fisiche)
dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dalla presente legge:
«497. In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, per le sole cessioni fra persone
fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita'
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto
della cessione e su richiesta della parte acquirente resa
al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e
5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal
corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno
comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per
cento.».
- Si riporta il testo del comma 498 (Esclusione da
accertamento), dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005, cosi' come modificato dalla presente legge:
«498. I contribuenti che si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai
controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non
trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in
parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute
sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia'
applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto
l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi
dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto perfinita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia
riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da
patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del gia' citato
decreto n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato
determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del
calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta
in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a
ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione
del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per le scritture private autenticate e
gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti
previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai
valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data.
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative
pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'art. 1,
comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato
decreto n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non
possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque
all'ispezione le scritture contabili rilevanti per
l'applicazione dell'art. 51, quarto comma, e chi non
ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi
dell'art. 63, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di
cui all'art. 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
Il testo del comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), e' il seguente:
«7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.»
Il testo dei commi 426 e 426-bis (Riscossione mediante
ruolo per il recupero delle somme dovute dal concessionario
per inadempimento. Definizione agevolata di irregolarita'
pregresse) dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e' il seguente:
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle
somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato
del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal
garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della
riforma organica del settore della riscossione, fermi
restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari
del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facolta' di sanare le responsabilita' amministrative
derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005
dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad essi
affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'ultimo periodo del presente comma, e comma e comunque
entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al
30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
del presente comma.»
«426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta'
prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute
nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi
restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli
consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine
previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.»
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19. - Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali
indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il
rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti
tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni
tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve
essere proposto e della commissione tributaria competente,
nonche' delle relative forme da osservare ai sensi
dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato
decreto n. 605 del 1973, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. - Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe
tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui
alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno omesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 o dall'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni,
l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di
trasformazione, concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente art. sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono
altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla
riscossione mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, lettere s), b), c) ed e), del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e
delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale,
sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di
carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni mediante posta elettronica certificata,
nonche' le specifiche tecniche del formato, sono definite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.»
Il testo dell'art. 74 del gia' citato decreto n. 917
del 1986 e' il seguente:
«Art. 74. (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e
le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita'
giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le
associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le
comunita' montane, le province e le regioni non sono
soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali.».
Il testo del comma 2 dell'art. 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30) e' il seguente:
«2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
in caso di appalto di opere o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».
Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374:
«Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle
direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n.
291, S.O.
- Il testo dell'art. 51 del gia' citato decreto n. 633
del 1972 e' il seguente:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed
alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a
norma del numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o
dell'art. 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art.
18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente
comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), e' il seguente:
«Art. 53. (Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti). - 1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di
pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
effettuati in base ad espressa disposizione di legge che
preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000), e' il seguente:
«Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di
base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.



 
Art. 36.

Recupero di base imponibile

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, e' (( soppressa la voce di cui al numero 123-bis. ))
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del (( testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del (( testo unico delle imposte sui redditi, di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,(( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del (( comma 3 )) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «utili provenienti». ))
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa puo' essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico (( di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, )) acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta. (( 6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2».
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. (( Il costo delle predette aree e' quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo. ))
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, )) dopo le parole: «del terzo» sono (( inserite )) le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono (( inserite )) le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del (( citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12 (( del presente articolo, )) formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalita' previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' (( abrogato. ))
21. Le disposizioni del (( comma 20 )) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica (( 22 dicembre )) 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;
b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 (( dicembre )) 1986, n. 917, il comma 4-bis e' (( abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
24. All'articolo 25, (( primo comma, )) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono (( inserite )) le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». (( 25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito.».
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtu' di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianita' maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, e' (( inserito )) il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) e' (( inserita )) la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la deducibilita' degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto (( dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive )) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. (( 34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta la Tabella A, Parte III, allegata al
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificata dalla presente legge:
«Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%:
1) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d.
01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile
morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o
surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate
o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici
e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi
di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d.
ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati;
radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur,
patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi;
midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori
destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri
cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi
nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8
della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di
radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino
e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti
(v.d. 11.09 ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico,
rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);
39) (soppresso);
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna
(v.d. ex 13.03);
44) (soppresso);
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o
fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso
(v.d. ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina),
greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»,
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini,
anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi
alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) (soppresso);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie
o di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce
(v.d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex
16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati;
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.03);
62) (soppresso);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) (soppresso);
65) estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di
cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o
estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura
inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate
(v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per
soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e
simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria
e della biscotteria, anche addizionati di cacao in
qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi)
preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex
20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di
piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate,
diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche
con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
75) (soppresso);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate' e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per
zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti
artificiali preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) (soppresso);
84) [sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex
22.07)];
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da
zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione
dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e
della distillazione degli alcoli; avanzi della
fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili
(v. d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre
preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per
cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v. d.
ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 29.24);
94) - 97) (soppressi);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v. d.
44.01);
99) - 102) (soppressi);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed
estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55
°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95
per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento
in volume, destinati alla trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) (soppresso);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107) - 109) (soppressi);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del
bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed
integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e
chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli
animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
115) - 118) (soppressi);
119) contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche'
prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
e bevande;
122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e
distribuzione di calore-energia per uso domestico,
derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti;
123-bis) (soppresso);
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto -
punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la
ricezione di programmi di contenuto pornografico;
124) (soppresso);
125) prestazioni di servizi mediante macchine
agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o
associate;
126) (soppresso);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato come
combustibile per usi domestici di cottura cibi e per
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista
dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
(CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite
reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per
usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua
calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad
essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase
della commercializzazione;
127-ter) (soppresso);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge
19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli
impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere,
degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per
la stipula di accordi in deroga previsti dall'art. 11,
comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia
e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni
provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a
norma dell'art. 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) (soppresso);
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 del
Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in
proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e
loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le
condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda
della presente tabella; fabbricati o porzioni di
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di
cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non
ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione,
ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e
deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1,
lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2,
e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3,
lettera g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di
gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla
lettera a) della tabella allegata al decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai
loro eredi o legatari.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 [44] (Utili da partecipazione). - 1. Salvi i
casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), gli utili
distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione dalle societa' o dagli enti indicati
nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione,
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo limitatamente al 40 per cento del loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
presumono prioritariamente distribuiti l'utile
dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di
imposta.
2. Le renumerazioni dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al
comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5
per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto nel caso in cui si
tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante
determina il reddito in base alle disposizioni di cui
all'art. 66, gli utili di cui al periodo precedente
concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento,
qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma
delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del
costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi
ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non
residenti, la disposizione del periodo precedente si
applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'art. 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in
Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli
stessi non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del
comma 1 dello stesso art. 167 e dell'art. 168 o se ivi
residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del
comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'art. 87. Le disposizioni di cui al periodo precedente
si applicano anche alle remunerazioni di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con
associanti residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II.».
- Si riporta il testo dell'art. 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 89 [56] (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli
utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'art. 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73,
comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito della societa' o
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si
applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'art.
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'art. 167, comma 4, o, se ivi
residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dell'art. 167, siano rispettate le condizioni
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87. Concorrono
in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero
ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art.
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni
di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel
periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto,
concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
- Si riporta il testo dell'art. 102, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 102 [67, commi da 1 a 3, da 5 a 9 e 10-bis]
(Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di
ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione
per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la
misura stessa puo' essere elevata fino a due volte per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di
beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti,
l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo
utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti, nonche' per quelli
acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli
costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e'
deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta
ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei
compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di determinati beni, del cui costo non si
tiene conto nella determinazione del limite percentuale
sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso
l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa
la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore alla meta' del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per
oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni
ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto
beni immobili. Per i beni di cui all'art. 164, comma 1,
lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore al periodo di ammodernamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta
durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
di ammortamento sono commisurate al costo originario dei
beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro
libro o registro secondo le modalita' di cui all'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, e dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695,
considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento
gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme
dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di
conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura
del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
Il testo della lettera b), del comma 1, dell'art. 164,
del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
«b) nella misura del 50 per cento relativamente alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
da societa' semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.».
- Si riporta il testo degli articoli 84, 115 e 116 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un
periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta
differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da
eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a) (abrogata);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori.».
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'art. 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali
predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1, il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'art. 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo art. 115, dalle
societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
non supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'art. 115 e quelle del primo e
terzo periodo del comma 3 dell'art. 8. Le plusvalenze di
cui all'art. 87 e gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e
3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
indicata, rispettivamente, nell'art. 58, comma 2, e
nell'art. 59.».
- Si riporta il testo dell'art. 33 della gia' citata
legge n. 388 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di imposta di
registro e altre imposte indirette e disposizioni
agevolative). - 1. All'art. 8 della tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti
dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in
termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...;
b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal 1° marzo 2001.
3. (Abrogato);
4. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, recante gli atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 7, primo comma, le parole: «ricevute ed
altri documenti relativi a conti correnti postali» sono
sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri
documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati,
emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici
della societa' Poste Italiane S.p.A.»;
b) ...;
c) ....
5. ....
6. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa
Italiana e' esonerata dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per tutte le attivita'
assistenziali, di protezione civile e di soccorso
sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresi'
autorizzati i collegamenti esercitati alla data del
31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con
impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. (Abrogato);
8. Il comma 10 dell'art. 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' abrogato.
9. (Abrogato);
10. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore,
gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalita' giuridica,
nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi
attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a
rimborsi di versamenti gia' effettuati.
11. ....
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis
all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le
parole: «entro un anno dall'acquisto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dall'acquisto».
13. ...»
- Si riporta il testo degli articoli 3, 19, 24, 93 e
101 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica
sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'art. 10, nonche' delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e
per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel
territorio dello Stato.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica
separatamente sui redditi elencati nell'art. 17, salvo
quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento
dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria;
c) (abrogata);
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo
familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime
condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque
denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544.
«Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il
trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un
importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva.
L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla
percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia'
assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli
anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero
rimborsando quelle spettanti.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
non vi e' stato reddito imponibile, l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato
reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile
in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita
dall'art. 13 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 17, anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori
dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti
del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a
titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha
generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili
per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 17, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianita' convenzionale; per i
periodiinferiori all'anno la riduzione e' rapportata a
mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore
inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e'
maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto,
aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.
L'ammontare netto delle indennita', alla cui formazione
concorrono contributi previdenziali posti a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa
detrazione di una somma pari alla percentuale di tali
indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il
diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo
previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennita'
equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle
altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta
sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. (Abrogato).
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionali al credito indicato nella
relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del
comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle
indennita' e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro.».
«Art. 24 [21] (Determinazione dell'imposta dovuta dai
non residenti). - 1. Nei confronti dei non residenti
l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi
tassati separatamente a norma dei precedenti articoli,
salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1
dell'art. 10.
3. Le detrazioni di cui all'art. 15 spettano soltanto
per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis)
e i) dello stesso articolo.».
«Art. 93 [60] (Opere, forniture e servizi di durata
ultrannuale). - 1. Le variazioni delle rimanenze finali
delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto
unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
sono assunte per il valore complessivo determinato a norma
delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin
dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il
disposto del comma 4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in
applicazione di disposizioni di legge o di clausole
contrattuali si tiene conto, finche' non siano state
definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50
per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
base ai corrispettivi liquidati.
3. (Abrogato).
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal
committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione
tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e'
limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito
dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le
imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i
corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le
opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere
autorizzate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad
applicare lo stesso metodo anche ai fini della
determinazione del reddito. La richiesta
dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica
avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha
effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui
e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che
il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel
presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
prospetto recante l'indicazione degli estremi del
contratto, delle generalita' e della residenza del
committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
a base per la valutazione e della collocazione di tali
elementi nei conti dell'impresa.
7. (Abrogato).».
«Art. 101 [66] (Minusvalenze patrimoniali,
sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei
beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli
articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi
criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze,
sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 86,
commi 1, lettere a) e b), e 2.
1-bis. Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
requisiti ivi previsti al comma 1, lettere b), c) e d),
l'applicazione del comma 1 del presente articolo e'
subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni
dell'art. 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o
esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente
comma, il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al
comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del gia' citato
decreto n. 600 del 1973, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25. (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
altri redditi). - I soggetti indicati nel primo
comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti
nel territorio dello Stato compensi comunque denominati,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, per
prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate
abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di
terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere, devono operare all'atto del pagamento una
ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti,
con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere
operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui
compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La
stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile
delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le
indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente
tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata
per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al
comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,
deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella
misura del 30 per cento, anche per le prestazioni
effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i
compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate
all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di
maggiori compensi.
I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta
del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte
imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del gia' citato
decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 [48] (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a
lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire
3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato
dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera
e-ter del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b)
ed f) del comma 1 dell'art. 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'art. 100 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) (soppressa);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e
g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse
da societa' che direttamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si
rende applicabile a condizione che le azioni offerte non
siano comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che
siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e
che il valore delle azioni assegnate non sia superiore
complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione
lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta
precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in
garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione
concorre a formare il reddito ed e' assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle
azioni assegnate e' superiore al predetto limite, la
differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente
concorre a formare il reddito.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle
tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al
1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici
mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore
di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 54 del gia'
citato decreto n. 917 del 1986, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 [16] (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 50, erogate in forma
di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione
individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da
quello esercitato a seguito di pensionamento o di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre
cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2
dell'art. 49;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo
comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all'art. 54,
comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
anni;
m) (abrogata);
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 15, comma 1, lettera c),
quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del
comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se
conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio
di imprese commerciali, sono tassati separatamente a
condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta al quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di
impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del
comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le
maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli
articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui
sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il
contribuente.».
«Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili
e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalita' estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la
differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o
l'indennita' percepiti e il costo non ammortizzato ovvero,
in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore
normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della
clientela o di elementi immateriali comunque riferibili
all'attivita' artistica o professionale.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E'
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di
imposta in cui sono state sostenute, delle spese di
acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non
sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni
di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore
alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli
immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla
rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di
beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui
maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla
ristruttura-zione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni
sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
cui sono sostenute e nei quattro successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati
in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una
somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura
sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali
immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli
immobili utilizzati.
3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4. [Non sono deducibili le quote di ammortamento, i
canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le
spese di impiego, custodia e manutenzione relativi agli
aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto,
ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli
indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di
cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore
diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.
Per i ciclomotori, nonche' per i motocicli, le autovetture
o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata
nel periodo precedente, la deduzione e' ammessa nella
misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo
o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma
associata o da parte di societa' semplici, a un solo
automezzo per ciascun associato o socio].
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
sono deducibili per un importo complessivamente non
superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi
percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono
integralmente deducibili se sostenute dal committente per
conto del professionista e da questi addebitate nella
fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei
limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza
anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di
oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se
utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte
o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi
e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
del 50 per cento del loro ammontare.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis),
anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'art. 17 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono
deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
95.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati
per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti
dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
7. ... .
8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2
dell'art. 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25
per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le
partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle
lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi
indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
di deduzione forfettaria delle spese.
8-bis. In deroga al principio della determinazione
analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
cooperazione dei volontari e dei cooperanti e' determinata
sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 165 del
gia' citato decreto n. 917 del 1986:
«10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero
concorra parzialmente alla formazione del reddito
complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura
corrispondente.».
- Si riporta il testo del comma 8-bis, dell'art. 51 del
gia' citato decreto n. 917 del 1986:
«8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.».
L'art. 188 del gia' citato decreto n. 917 del 1986,
abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 188. Campione d'Italia.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica.), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Disposizioni in favore di soggetti colpiti da
calamita). - 1. (abrogato);
2. L'esclusione dal concorso alla formazione del
reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, disposta dall'art. 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i
contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai
quali e' stata prevista la sospensione, deve intendersi nel
senso che opera anche per la quota dei contributi
assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori
dipendenti, per i quali e' stato concesso l'esonero dal
pagamento ai sensi dell'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'art. 1 si applicano anche alle spese sostenute nei
periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997,
limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli
eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e
Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unita'
immobiliari per le quali e' stata emanata in seguito al
sisma ordinanza di inagibilita' da parte dei comuni di
pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di
apposite certificazioni del Commissario delegato nominato,
con ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225.
4. Il termine previsto dall'art. 3-bis del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite
dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996",
e' prorogato al 31 dicembre 1998.».
- L'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28
(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento
dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale
del catasto), abrogato dalla presente legge, recava:
«Art. 11 (Deducibilita' di imposte e contributi non
pagati per differimento di termini).».
- L'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale), abrogato dalla presente legge,
recava:
«Art. 28 (Disposizioni interpretative).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 791, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46
(Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi
pubblici, nonche' di calamita' naturali.), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. Al comma 1-bis dell'art. 4 del
decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito con
modificazioni nella legge 30 maggio 1985, n. 211, sono
soppresse le seguenti parole: "nei confronti dei soggetti
che hanno subito ritenute fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto.".
2. ....
2-bis. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
- Per l'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si vedano i riferimenti
normativi all'art. 35.
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 14 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica.):
«4. Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o
amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o
confisca penale. I relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6 del gia'
citato decreto n. 917 del 1986:
«1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti
categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c)
redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro
autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.».



 
Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro

(( 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo' adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu' datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».
7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita' contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo della lettera e), del comma 1,
dell'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili):
«e) segnalare al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni
del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza alla azienda Unita' sanitaria locale
territorialmente competente e alla direzione provinciale
del lavoro;».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della
direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2003, n. 87:
«Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I
contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata
massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le
quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la
durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata
con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni
caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, attraverso prestazioni di lavoro
straordinario, per le unita' produttive che occupano piu'
di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a
informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo
di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la
Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del
lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al
predetto obbligo di comunicazione.».
«Art. 7 (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la
durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.».
«Art. 9 (Riposi settimanali). - 1. Il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all'art. 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attivita' di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di una squadra e l'inizio di quello della
squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
b) le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
prestato a bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
orari del trasporto ferroviario che assicurano la
continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire
previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo'
essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo'
essere attuato mediante turni per il personale interessato
a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare
ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
di forni a combustione o a energia elettrica per
l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita'
della combustione ed operazioni collegate, nonche'
attivita' industriali ad alto assorbimento di energia
elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano
ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano
materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non piu' di 3 mesi all'anno,
ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attivita' con
un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento
domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
interessi rilevanti della collettivita' ovvero sia di
pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e
macchinari ad alta intensita' di capitali o ad alta
tecnologia;
f) attivita' di cui all'art. 7 della legge
22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui
all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che
consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno
diverso dalla domenica, nonche' le deroghe previste dalla
legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno
individuate le attivita' aventi le caratteristiche di cui
al comma 3, che non siano gia' ricomprese nel decreto
ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
del 12 luglio 1935, nonche' quelle di cui al comma 2,
lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b)
e c). Con le stesse modalita' il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette
attivita'. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve
le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c)
l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni
dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30.):
«Art. 13 (Diffida). - 1. In caso di constatata
inosservanza delle norme in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il datore di
lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
sanabili, fissando il relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di
lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni
nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni
amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al
comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, e' esteso,
limitatamente alla materia della previdenza e
dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti
previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.».
- Si riporta il testo dell'art. 86 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 86 (Norme transitorie e finali). - 1. Le
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte
a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia
fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione
al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina
di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di
associazione in partecipazione resi senza una effettiva
partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il
lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi,
economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attivita', o in
mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente
posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno
che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti
utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o
documentazioni, che la prestazione rientra in una delle
tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto
ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con
particolare disciplina, o in un contratto nominato di
lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente
previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera a), della medesima legge e
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle
esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa
determinazione delle parti stipulanti o recesso
unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'art. 26-bis della legge
24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'art.
2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione prevista dal presente
decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186,
i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno
1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della
somministrazione di cui al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi
della normativa previgente opera una disciplina transitoria
e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa
della disciplina transitoria restano in vigore le norme di
legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si
intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi
anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di
lavoro di cui all'art. 27, comma 1, non trova applicazione
nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la
disciplina della somministrazione trova applicazione solo
per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato. La vigente disciplina in materia di contratti
di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente
nei confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni
amministrative di cui all'art. 19 si applicano anche nei
confronti della pubblica amministrazione.
10. All'art. 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ...;
b) .... .
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al
comma 10-bis e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'art. 19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'art. 8 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei
compiti della commissione regionale per l'impiego di cui
all'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si
intende riferita alle regioni a statuto speciale per le
quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento
delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34,
comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base
delle informazioni raccolte ai sensi dell'art. 17, a una
verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale degli effetti delle disposizioni in
esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi
ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare
la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del
presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla
contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
necessario alla adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge, come
modificato, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare). - 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n.
383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
2) al comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole: "rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
4) ... ;
5) ...;
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2002";
7) ...;
8) ...;
b) ...;
c) all'art. 3, comma 1, le parole: «di cui all'art. 1
e degli altri modelli di dichiarazione» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli
altri modelli di dichiarazione».
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il
comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione
amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a
ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non puo'
essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla
durata della prestazione lavorativa accertata.
4. Alla constatazione della violazione procedono gli
organi preposti ai controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro.
5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di
cui al comma 3, provvede la Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente. Nei confronti della
sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, come modificato, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare
il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse):
«Art. 29 (Retribuzione minima imponibile nel settore
edile). - 1. I datori di lavoro esercenti attivita' edile
anche se in economia operanti sul territorio nazionale,
individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2,
sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed
assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un
numero di ore settimanali non inferiore all'orario di
lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti
integrativi territoriali di attuazione, con esclusione
delle assenze per malattia, infortuni, scioperi,
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, con
intervento della cassa integrazione guadagni, di altri
eventi indennizzati e degli eventi per i quali il
trattamento economico e' assolto mediante accantonamento
presso le casse edili. Altri eventi potranno essere
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme
le disposizioni in materia di retribuzione imponibile
dettate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, in materia di minimali di
retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'art.
1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima
norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche
gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli
operai occupati con un orario di lavoro di quaranta ore
settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al
comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione
pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli
sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con
l'esonero previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio
1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai
singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al
comma 1.
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi
contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive
per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di
cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i
lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di
omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.
71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli
effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli
accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si
considerano parte della retribuzione.
4. Le disposizioni del presente articolo: a) trovano
applicazione alle societa' cooperative di produzione e
lavoro esercenti attivita' edile anche per i soci
lavoratori delle stesse; b) non operano per le imprese di
cui all'art. 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1991, n. 89.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al
31 dicembre 2006 il Governo procede a verificare gli
effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1,
al fine di valutare la possibilita' che con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sia confermata o rideterminata
per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui
al comma 2.
6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal
1° luglio 1995.».
- Si riporta il testo del comma 213-bis, dell'art. 1
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dalla presente legge:
«Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano
al personale delle Forze armate e di polizia, fermi
restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette
disposizioni non si applicano, inoltre, al personale
ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
n. 30), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Razionalizzazione e coordinamento della
attivita' ispettiva). - 1. Al fine di razionalizzare gli
interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul
territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed
avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca
dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i
datori di lavoro ispezionati, nonche' informazioni e
approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su
tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione
permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che
costituisce una sezione riservata della borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso
esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza
ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono definite le modalita' di attuazione e di
funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di
consentire il coordinamento con gli strumenti di
monitoraggio di cui all'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003.
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte
degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le
amministrazioni interessate provvedono a comunicare a
ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti
telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni,
immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu'
efficiente organizzazione dell'attivita' ispettiva in
ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro,
d'intesa con le Direzioni regionali dell'I.N.P.S. e
dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri
presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel
territorio di propria competenza gruppi di intervento
straordinario, secondo le direttive della Direzione
generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione
di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e
assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Direttori generali di I.N.P.S. e INAIL, e' adottato un
modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti
ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la
Direzione generale, ai sensi dell'art. 2, esercita
un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale
ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa
vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e
documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di
eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e
civili, da parte di altre amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 9
dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
«9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarieta' previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi
i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;».
- Si riporta il testo del comma 26, art. 2 della gia'
citata legge n. 335 del 1995:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Si riporta il testo del comma 410 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«410. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre entro il
31 dicembre 2006 e, per gli accordi governativi di settore
o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi
ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in
sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
imprese agricole e agro-alimentari interessate
dall'influenza aviaria. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2005. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
di seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe
successive. All'art. 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato
dall'art. 7-duodecies, comma 1, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291
(Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e
sociali):
«Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere
prorogato, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
programmi, che comprendono la formazione ove necessaria,
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo
per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure
di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni,» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, (( ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, puo' essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi sono (( comunicate )) all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono (( inserite )) le seguenti: «, nonche' le comunicazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, (( nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione». ))
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalita' ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al (( comma 4, )) relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal (( 1° gennaio 2005, )) ancorche' cessati, nonche' per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» (( sono inserite le seguenti: )) (dei dati, delle notizie e);
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e (( dell'articolo )) 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e' (( inserito )) il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» e' (( inserita )) la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonche', in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche' le modalita' per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma puo' essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume (( di affari )) inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis «per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese », ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: «16».
12. Al (( regolamento di cui al )) decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», (( ovunque ricorrano, )) e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis. (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), (( del presente decreto )) e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, (( con modificazioni, )) dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca e' comunicata con le stesse modalita' dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 e' versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale e' intervenuta la modifica. La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo».
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA (( determina la )) esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso (( nonche' l'eventuale )) effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA (( determina la possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». ))
c)(( (Soppressa). ))
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere (( dal 1° novembre 2006. ))
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e' attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla (( lettera f) del primo comma )) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali, nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati. (( 21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. ))
22. Fino alla realizzazione delle modalita' tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al (( comma 21, )) senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalita' delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione e' effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e' (( inserita )) la seguente: «b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono (( inserite )) le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente:
«e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto».
28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul (( quale )) non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul (( quale )) non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonche' l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al (( comma 29 )) si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono (( inserite )) le seguenti: «nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, (( e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, )) comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al (( comma 33. )) Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. (( 35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati. ))
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e (( di )) quelli relativi alla contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti (( dai commi 33 e 34 )) e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37. Le disposizioni (( di cui )) ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007. (( La prima trasmissione e' effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. ))
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) (( del comma 1 )) dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) e' abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le altre indennita' e somme e per le indennita' equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne' all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito e' inferiore a cento euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del (( comma 45 )) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e' sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 (( a 518, )) nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. (( Fino alla data di effettiva operativita' del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. ))
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (( e puo' essere versata )) con le modalita' del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unita' immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 23, 32, 36, 43 e
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, come modificati
dalla presente legge, nonche' il testo vigente dell'art.
36-bis del medesimo decreto:
«Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
1. Gli enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
del predetto testo unico e le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del
citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche
che esercitano arti e professioni, il curatore
fallimentare, il commissario liquidatore nonche' il
condominio quale sostituto di imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello
stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui
predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e'
tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
1-bis - 4. (Omissis)».
«Art. 32 (Poteri degli uffici). Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono - 1) - 3)
Omissis.
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti
di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) - 6) (omissis);
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini
dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
e prestatori di lavoro autonomo;
8-bis) - 8-ter) (Omissis).
Gli inviti e le richieste di cui al presente art.
devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per
l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici
giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell'operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero,
per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
le relative risposte, anche se negative, devono essere
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i
documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo
comma non operano nei confronti del contribuente che
depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i
documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque
contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
degli uffici per causa a lui non imputabile.».
«Art. 36 (Comunicazione di violazioni tributarie). - I
soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi
giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di
polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle
loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono
configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli
direttamente ovvero, ove previste,secondo le modalita'
stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro
della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza
competente in relazione al luogo di rilevazione degli
stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a
comprovarli.».
«Art. 36-bis. (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei
commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.».
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle
imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al
competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge
nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio non risultante dalla
dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno
successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non
risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai
fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo
a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le
persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se
la comunicazione e' stata omessa la notificazione e'
eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale
risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento). - 1. Gli accertamenti
basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo
d'imposta pari a dodici mesi e con le modalita' di cui al
presente articolo.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo
non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi
quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio
di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore
a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si
applicano, altresi', ai contribuenti che hanno iniziato o
cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si
trovano in un periodo di normale svolgimento
dell'attivita'.
5 - 12. Omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore:
«Art. 2 (Adeguamento alle risultanze degli studi di
settore). - 1. Per i periodi d'imposta in cui trova
applicazione lo studio di settore, ovvero le modifiche
conseguenti alla revisione del medesimo, non si applicano
sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che
indicano nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a quelli
derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
2. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,
l'adeguamento al volume di affari risultante dalla
applicazione degli studi di settore e' operato, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di
sanzioni e interessi, effettuando il versamento della
relativa imposta entro il termine del versamento a saldo
dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e riportati nella
dichiarazione annuale.
2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e'
effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in
cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero
le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a
condizione che sia versata, entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una
maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza
tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli
studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La
maggiorazione non e' dovuta se la predetta differenza non
e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
nelle scritture contabili.».
Per il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 35. Si riporta, di seguito
il testo dell'art. 6, nonche' dell'art. 8, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero
di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve
essere indicato nei seguenti atti:
a) - e) omissis
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione
nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano
l'attivita'; domande di iscrizione, variazione e
cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che
esercitano l'attivita'; domande di iscrizione e note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di godimento,
nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi,
galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi,
soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici
marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile -
sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel
Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di
atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o
quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro
aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente
di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti
dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
g) g-quater) (omissis)».
«Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe
tributaria puo' inviare questionari a qualsiasi soggetto,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e puo'
richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni
dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformita' a
modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze
allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di
identificazione necessari per l'attribuzione del numero di
codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle
domande di attribuzione di cui al precedente art. 4,
nonche' gli altri dati utili per una completa
individuazione del soggetto ovvero ai fini
dell'accertamento di tributi o contributi.
Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve
essere restituito entro quindici giorni dalla data di
ricevimento.
L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli
obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e
puo' richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che
hanno eseguito le comunicazioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662», come modificato
dalla presente legge, nonche' il testo vigente degli
articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo:
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'esercizio dei
poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti
trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si
applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni
a lire quaranta milioni. Si considera omessa la
trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La
sanzione e' ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i
quindici giorni.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. Fino a prova contraria, si presume che autori della
violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte
e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della
banca, societa' o ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 .
3. (Abrogato).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6. (Abrogato).
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.».
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti
crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale
o personale previste dalla legge o riconosciute
dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al
primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (24).
Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della
maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 22,
24 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzioni e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», nonche' il testo degli
articoli 35 e 57 del medesimo decreto, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di
beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento
della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di
diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di
quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma
dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'art. 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'art. 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
da societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri
enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di
azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e) soppressa;
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe
operazioni poste in essere da altri enti;
g) soppressa;
h) soppressa;
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le
cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti
della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d.
19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne'
zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella
legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
«Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle relative a marchi e insegne nonche' le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni
similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, comprese le operazioni
finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati prestiti i depositi di denaro presso
aziende e istituti di credito o presso amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono per ogni operazione di valore superiore a
lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad
esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e
delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
personale dipendente, nonche' delle operazioni di
divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle
attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza
scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali,
sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi,
rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico
interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti
pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2
sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri
1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle
lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai prestiti obbligazionari;
g) (soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai
passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre
attivita' elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso,
rilasciati per l'ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite
massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e
federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e
associazioni a carattere nazionale.».
«Art. 22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate).
- L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.».
«Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.».
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita).
- 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si
e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente
articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio
del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in
via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia
apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle
imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA
attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente
una copia della dichiarazione attestante la data di
consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica
e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia
delle entrate attestante l'avvenuta operazione e
contenente, in caso di inizio attivita', il numero di
partita IVA attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto
della dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali
l'attribuzione del numero di partita IVA determina la
possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.».
c) (soppressa).».
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi (299).
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) 6-bis) Omissis
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente
comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata
la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso
dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della
richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a
quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione,
l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per
uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei
commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono
essere integrati o modificati, mediante la notificazione di
nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Si riportano i testi vigenti dei commi 412 e 429
dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005):
«412. In esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai
contribuenti l'esito dell'attivita' di liquidazione,
effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore
imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'
versata mediante modello di pagamento, di cui all'art. 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita
comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di cui all'art. 20 del
predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della predetta comunicazione.».
«429. Le imprese che operano nel settore della grande
distribuzione possono trasmettere telematicamente
all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto
vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.».
- Si riportano i testi vigenti degli articoli 7, 8, 9,
14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003):
«Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante
autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i
soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad
annualita' per le quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le
disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si
perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione,
dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie
stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche
raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi
produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere
effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, nonche' dalle imprese di
allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. La definizione automatica da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene
mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita', sulla base di una specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che
tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione,
ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui
all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per la definizione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli
effetti dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una
somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
la definizione automatica si perfeziona con il versamento
entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al
contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri
soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli
importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'
oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
cui si applicano gli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo
precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed
entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 600 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa
si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di
impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la
definizione automatica non e' intervenuta, il recupero
della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per
cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
per la parte eccedente il dichiarato se superiore al
minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno
effettuato la definizione automatica secondo le modalita'
del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione
automatica da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la
somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la
definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare
rende definitivi anche i redditi prodotti in forma
associata. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere
dalla data del primo versamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del
codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro
autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33,
38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
agli artt. 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle
presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo
precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di
definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne'
soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del
presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
le classi omogenee delle categorie economiche, le
metodologie di calcolo per la individuazione degli importi
previsti al comma 1, nonche' i criteri per la
determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero
entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
secondo periodo, e le modalita' di versamento, secondo
quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la
disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite
dal Ministero dell'economia e delle finanze,» e le parole:
«entro il 30 novembre 2002», sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo sulla base delle dichiarazioni originarie
presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni integrative presentate.»
«Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi). - 1. Le dichiarazioni relative ai periodi
d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione
sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate secondo le disposizioni del presente articolo.
L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, del contributo straordinario
per l'Europa, di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono
integrare, secondo le disposizioni del presente articolo,
le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al
presente comma.
2. (abrogato).
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei
maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun
periodo di imposta relative ai tributi indicati nel
comma 1, nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e
contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare, entro la medesima data, in luogo di quella
omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione
gia' presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui
agli artt. 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 47, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in
detrazione; la disposizione opera a condizione che il
contribuente si avvalga della definizione di cui all'art.
9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere
indicati, a pena di nullita', maggiori importi dovuti
almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via
telematica direttamente ovvero avvalendosi degli
intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per il rimborso di
ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale
maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e
quello del minor credito spettante in base alla
dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati.
Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative
non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I
versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma
sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e
versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione
delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il
24 aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le
disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto
legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di
cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo, e
comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare
complessivo delle medesime somme senza indicazione dei
nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la
rateazione di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali
non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati
indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a
conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
con qualunque modalita', anche tramite soggetti non
residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per
cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei
commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il
perfezionamento della procedura prevista dal presente art.
comporta per ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai
sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori
imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto
risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del
100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del
50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
nonche', ove siano stati integrati i redditi di cui al
comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'art. 14,
comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in
caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione integrativa;
d) (abrogata).
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita'
oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza
rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli
imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta
sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
aumentate ai sensi del comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione
che, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se
considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4
puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai
commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle
somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei
maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli art. 15 e 16; in
caso di avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai
redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'art. 54,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per l'integrazione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
ai citati artt. 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli
effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione integrativa.
11. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa
familiare, che hanno presentato la dichiarazione
integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
da parte delle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata si perfeziona presentando,
entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i
relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa
da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi
dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno
integrato i redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei
redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo,
non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui
all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione
effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce
notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
definite le modalita' applicative del presente articolo.»
«Art. 9 - (Definizione automatica per gli anni
pregressi). - 1. I contribuenti, al fine di beneficiare
delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano
una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
dell'art. 8, concernente, a pena di nullita', tutti i
periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione
automatica per tutte le imposte di cui al comma 2,
lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul
valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
automatica i redditi soggetti a tassazione separata,
nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma
restando, per i predetti redditi, la possibilita' di
avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il
versamento per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, del contributo
straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi
restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione
originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o
sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000
euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6
per cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a
20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima
eccedenza e' pari al 4 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi
restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un
importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per
cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se
l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli
importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i
predetti importi di imposta superano 300.000 euro le
percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari
all'1 per cento; le somme da versare complessivamente ai
sensi della presente lettera sono ridotte nella misura
dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di
11.600.000 euro.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per
ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa'
semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di
reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni,
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui
all'art. 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi e' superiore a 180.000 euro.
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente
articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per
ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui al
citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli
indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 700 euro per ciascuna annualita'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria, indicano nella dichiarazione
integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare determinato, con le
modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione
della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in
ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e'
superiore a 180.000 euro.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la
rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite
stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche'
di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi
d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e' versato un
importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per
ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati
dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
imposte dovute ai sensi del presente articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La
dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento
di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza,
ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal
presente art. comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati
tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati
previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis
e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621, 2622 e
2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i
predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal
codice penale e dal codice civile, operano a condizione
che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5,
della presente legge si provveda alla regolarizzazione
contabile delle attivita', anche detenute all'estero,
secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione di cui alla
presente lettera non si applica in caso di esercizio
dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della
dichiarazione per la definizione automatica.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
cui all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste,
ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del
presente articolo, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli
organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di
esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
a controllare la congruita' delle somme versate ai fini
della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente art. non si applicano
qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli artt. 15 e 16
della presente legge; in caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento degli importi per la definizione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali
sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
quelli di cui ai citati artt. 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale
il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di
tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona
se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione originariamente presentata,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
definite le modalita' applicative del presente articolo.»
«Art. 9-bis - 1. Le sanzioni previste dall'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si
applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle
imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni
annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali
il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale
data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di
imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000
euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli
importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre
rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il
30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le
relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi,
le sanzioni di cui al comma 1, non sono dovute
limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del
16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano
pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui
al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate
scadute alla predetta data se i soggetti interessati
dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per
fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data
del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i
soggetti interessati sono tenuti a presentare una
dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente
ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute
dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del
versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella
di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3,
gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate
al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne
e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di
quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete altresi' per le somme a tale titolo pagate
anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il
versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto
doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del
31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi
gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare,
diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere
maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.».
«Art. 14 - (Regolarizzazione delle scritture
contabili). - 1. Le societa' di capitali e gli enti
equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone
fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai
redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni di cui all'art. 8, possono specificare in
apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le
variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano
gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite
indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai
predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite
non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma
dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il
predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto
dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su
richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai
sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono
procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle
scritture contabili apportando le conseguenti variazioni
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni. Le quantita' e i valori cosi'
evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relative ai periodi di imposta
successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i
quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
ai sensi dell'art. 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi'
procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla
eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli
effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di
componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
dei relativi Fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
procedere, nel rispetto dei principi civilistici di
redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al
comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle
iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni, di attivita' in precedenza omesse o
parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori
valori dei beni iscritti e' dovuta, entro il 16 aprile
2003, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti
valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo
precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le
modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8.
L'imposta sostitutiva del 6 per cento, non e' dovuta se i
soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal
comma 5 dell'art. 8. I maggiori valori iscritti ai sensi
del presente comma si considerano riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano
avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente
alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva e'
indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e
familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per
cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la
regolarizzazione, e' attribuito un credito d'imposta, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.»
«Art. 15 - (Definizione degli accertamenti, degli atti
di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle
sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi
verbali di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento
per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione
del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
artt. 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione,
nonche' i processi verbali di constatazione relativamente
ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere
definiti secondo le modalita' previste dal presente
articolo, senza applicazione di interessi, indennita' di
mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
b-bis). La definizione non e' ammessa per i soggetti nei
cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza
entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli
inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli
importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a
ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano
imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita
risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso possono essere
definiti mediante il pagamento del 10 per cento
dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione
di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento,
entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali
ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per
cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre
imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore
imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
stesso;
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta
applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista
dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
le sanzioni minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa
effettuazione di ritenute e il conseguente omesso
versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse
risultante dal verbale stesso.
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni
del presente articolo, le violazioni di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
articolo sono effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le
ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei
relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare complessivamente per la definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal
versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un
prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti
indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta
l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i
reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano
stati commessi per eseguire od occultare i citati reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. E'
altresi' esclusa, per le definizioni perfezionate,
l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica
in caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente
agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo
comma 1.».
«Art. 16. (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi
alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a
2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso
di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso
in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno
degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente art. si
scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo, sono sospese fino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. Per le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo, sono altresi' sospesi, sino al 1° giugno 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione,
controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
per la costituzione in giudizio.
7. (abrogato).
LE NOTE CONTINUANO NEL DOCUMENTO SUCCESSIVO
 

LE NOTE SEGUONO DAL DOCUMENTO PRECEDENTE
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al
31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed
il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici
giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui
all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo
comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente
della Commissione o il Presidente della sezione alla quale
e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine
per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il
reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art.
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del
presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e
degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
per gli importi individuati con il regolamento previsto
nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. In deroga all'art. 25, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la
cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre:
a) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, relativamente alle
dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
b) del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, relativamente alle
dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli
artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi
semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione
degli uffici delle entrate la sospensione prevista
dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
provveduto all'iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si
applica se il concessionario e' una banca che procede
all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di
crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli
uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati
dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
ai contributi e premi non versati e agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data
precedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere regolati dagli artt. 2752 e
2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia
delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono
svolte dal pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e
cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
a partire dalla data della sua entrata in vigore.
10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore
procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi
esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a
condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, per la presentazione, da parte del concessionario,
delle domande di rimborso o di discarico delle quote
iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario
le somme dallo stesso anticipate in adempimento
dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e
10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio
dello Stato.»
- Si riporta il testo vigente degli artt. 12, 50, 59 e
71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione
amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni
nell'organizzare autonomamente la propria attivita'
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicita', imparzialita',
trasparenza, semplificazione e partecipazione.
1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1
dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente
decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
sensi e nei limiti degli artt. 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le
eventuali responsabilita' penali, civili e contabili
previste dalle norme vigenti.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati, con misure informatiche, tecnologiche, e
procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
all'art. 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
interazione degli utenti con i servizi informatici da esse
erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel
rispetto della autonomia e della specificita' di ciascun
erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di
reti telematiche come strumento di interazione tra le
pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
informazioni, nonche' l'interoperabilita' dei sistemi e
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse
amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e
consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi
compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica
di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di
privati.»
«Art. 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il
riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti
dall'amministrazione cedente; e' fatto comunque salvo il
disposto dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto.».
«Art. 59 (Dati territoriali). - 1. Per dato
territoriale si intende qualunque informazione
geograficamente localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il
compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la
fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali in coerenza con le
disposizioni del presente decreto che disciplinano il
sistema pubblico di connettivita'.
3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse
generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e'
istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
la composizione e le modalita' per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole
tecniche per la definizione del contenuto del repertorio
nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di
prima costituzione e di successivo aggiornamento dello
stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio
dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi
per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche
amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di
presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
a carico delle amministrazioni direttamente interessate che
vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse
nazionale rientra la base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione
e la fruizione dei dati catastali conformemente alle
finalita' ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il
direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
unificata, definisce con proprio decreto entro la data del
30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che
disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le
regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
per via telematica da parte dei sistemi informatici di
altre amministrazioni.».
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. Le regole tecniche
previste nel presente codice sono dettate, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con le
amministrazioni di volta in volta indicate nel presente
codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica
con le regole tecniche sul sistema pubblico di
connettivita' e con le regole di cui al disciplinare
pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettivita'.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' alle discipline risultanti dal
processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell'Unione europea (57).
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del
presente codice restano in vigore fino all'adozione delle
regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, recante «Obbligo da parte di
determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul
valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale
mediante l'uso di speciali registratori di cassa»:
«Art. 1. Per le cessioni di beni effettuate in locali
aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e'
obbligatoria l'emissione della fattura, e per le
somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande
non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta
fiscale, e' stabilito l'obbligo di rilasciare apposito
scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali
registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee
bilance elettroniche munite di stampante.
La disposizione di cui al primo comma non si applica
per le cessioni di tabacchi e di altri beni
commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei
pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per
autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali
quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti
agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2, legge
9 febbraio 1963, n. 59, nonche' per le cessioni di beni
risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di
accompagnamento.
Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui
al primo comma puo' essere esteso ad altre categorie di
contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze,
tenuto conto delle particolari caratteristiche delle
singole categorie, puo' stabilire che lo scontrino fiscale
venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la
compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito
scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori
di cassa o di terminali elettronici o di bilance
elettroniche munite di stampante sostituisce quello
eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.
Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti
commi puo' esser altresi' stabilito l'obbligo di allegare
uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in
ciascun giorno nonche' scontrini riepilogativi periodici,
rispettivamente, al registro previsto dall'art. 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto.
Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate
le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali
elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante
e degli scontrini di cui al primo comma; le modalita' ed i
termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della
fattura, nonche' i dati da indicare negli scontrini
medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e
le modalita' di trascrizione e contabilizzazione di tali
dati negli stessi documenti; le modalita' per
l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione
dei registratori, dei terminali elettronici, e delle
bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la
allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli
adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso
di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali
elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti,
anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato
della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza
dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine
fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita,
alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere
identiche, anche nei congegni particolari, al modello
approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e
devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto
funzionamento.».
- Si riporta il testo degli artt. 17 e 28 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli artt. 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) soppressa;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Abrogato).».
«Art. 28. (Versamenti in favore di enti previdenziali).
- 1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal
presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche
all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e
l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e
all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse
previdenziali individuati con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale.
2. Con decreto emanato dalle stesse autorita'
ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 puo' essere
modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.»
Il Capo III del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, reca:
«Capo III - Disposizioni in materia di riscossione».
- Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis,
8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Redazione e sottoscrizione delle
dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le
dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su modelli
conformi a quelli approvati entro il 1° gennaio con
provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi
e del valore della produzione relative all'anno precedente
ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con
l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, per le dichiarazioni relative al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, e i modelli di
dichiarazione di cui agli artt. 34, comma 4, e 37, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. - 6. Omissis».
«Art. 2 (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - 1. Le persone fisiche e le societa' o le
associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta.
a) (abrogata);
b) (abrogata).
3. - 9. Omissis.».
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle
societa' che si sono avvalsi della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti di imposta di cui all'art. 4 e dai soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
soggetti tenuti alla presentazione del modello per la
comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli
studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle
entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al
primo periodo obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma
unificata, in relazione ad un numero di soggetti non
superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via
telematica del servizio telematico Internet ovvero di un
incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,51
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
il servizio telematico Entratel. Il compenso non
costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei
compensi sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e'
adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT
nell'anno precedente.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non
diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. - 13. Omissis.».
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute
alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le
disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari
e gli altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai
sensi di specifiche disposizioni normative, presentano
annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti,
redatta in conformita' ai modelli approvati con i
provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del
1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al
comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il
31 marzo di ciascun anno.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il
28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e
i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 11
della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
«Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il
rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione
entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale
data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura
della liquidazione stessa o al deposito del bilancio
finale, se prescritto in via telematica.
2. (Abrogato).
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo
d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono
presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto
periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal
curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica,
avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente
o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello,
rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e
della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
d'impresa, di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3
del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni
iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale,
deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o
liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle
societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta,
di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o
in accomandita semplice, il curatore o il commissario
liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle
dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo,
deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata
all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti
all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini
dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta
nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al
periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno
degli immobili di cui all'art. 183, comma 4, secondo
periodo, del testo unico il curatore o il commissario
liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve
presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi,
previo versamento nei modi ordinari del relativo importo,
determinato a norma dell'art. 25 del testo unico.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione,
l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.».
«Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione,
di fusione e di scissione). - 1. In caso di trasformazione
di una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche in societa' soggetta a tale imposta, o
viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve
essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'art.
3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio
compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del
settimo mese successivo a tale data in via telematica.
2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere
presentata dalla societa' risultante dalla fusione o
incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a tale data in via telematica.
3. In caso di scissione totale la societa' designata a
norma del comma 14 dell'art. 123-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare
la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della
societa' scissa, con le modalita' e i termini di cui al
comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata eseguita
l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del
codice civile, indipendentemente da eventuali effetti
retroattivi.
4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto
applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di
fusione di enti diversi dalle societa'.».
«Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di
determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente
presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il
1° febbraio e il 31 luglio in via telematica la
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita'
al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui
e' utilizzato con provvedimento amministrativo da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della
dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese
di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del
medesimo art. 3. La dichiarazione annuale e' presentata
anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle
rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis 2 del
medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
di specifiche disposizioni normative.
2. - 7. Omissis.».
«Art. 8-bis. (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. Fermi
restando gli obblighi previsti dall'art. 3 relativamente
alla dichiarazione unificata e dall'art. 8 relativamente
alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la
rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai
fini sanzionatori, il contribuente presenta in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi
all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato con
provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. La comunicazione e' presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili
(52).
2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i
contribuenti che per l'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
annuale di cui all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali,
nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire
50 milioni.
3. Gli enti o le societa' partecipanti che si sono
avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di
liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo
comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente
la comunicazione dei dati relativamente alla propria
attivita'.
4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle
operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A.,
l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare
delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e
l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento
effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta
esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle
liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni
di rettifica e di conguaglio.
4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per
la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti
commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei
cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si
riferisce la comunicazione nonche', in relazione al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita
IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per
ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e
l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto
delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle
operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da
indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche'
le modalita' per la presentazione, esclusivamente in via
telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente
comma puo' essere differito per esigenze di natura
esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari
tipologie di contribuenti, anche in considerazione della
dimensione dei dati da trasmettere.
5. I termini di presentazione della comunicazione che
scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.
6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli
elenchi, nonche' per l'invio degli stessi con dati
incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni
previste dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.».
- Si riporta il testo dell'art. 1283 del codice civile:
«Art. 1283 (Anatocismo). - In mancanza di usi contrari,
gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal
giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per
la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti
tributari, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
- 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone
fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art. 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il
16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione
stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, compresa quella unificata, e'
effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a
quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in
base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a
quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. - 3. Omissis.».
- Si riporta il testo degli artt. 13, 16 e 17 del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art.
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando
l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della
destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-
dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. - 6. Omissis.».
«Art. 16. (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via
telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il
risultato finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi
elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 luglio di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art.
14;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione nonche' le schede
relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione.
2. - 4. Omissis.».
«Art.17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di
ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il
relativo prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 luglio di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di
liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'art. 16.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della L. 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 - (Versamenti e dichiarazioni).
1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art.
3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine
il mese durante il quale il possesso si e' protratto per
almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno
degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione
tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune
per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro
il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta
calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve
essere versata dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere
effettuato anche tramite versamenti su conto corrente
postale con bollettini conformi al modello indicato con
circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso
nella facolta' del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere
corrisposta mediante versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il
comune di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
postale intestato al predetto concessionario, con
arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non
e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al
fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia,
per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli
prestampati per il versamento. La commissione spettante al
concessionario e' a carico del comune impositore ed e'
stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme
riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili
posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di
quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, su
apposito modulo, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il
possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui
possesso e' iniziato antecedentemente al 1° gennaio 1993
devono essere dichiarati entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel
caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento
dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata
dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati
nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di
proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere
presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
condomini.
5. 6. Omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 59 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali»:
«Art. 59 - (Potesta' regolamentare in materia di
imposta comunale sugli immobili).
Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni
possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni
considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla
quantita' e qualita' di lavoro effettivamente dedicato
all'attivita' agricola da parte dei soggetti di cui al
comma 2 dell'art. 58 e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri
comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti
enti, dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti
non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) considerare parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente
iscritte in catasto;
e) considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della
detrazione per queste previste, quelle concesse in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo
il grado di parentela;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta
pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi
di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della
riduzione alla meta' dell'imposta prevista nell'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 ;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti
i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
l) semplificare e razionalizzare il procedimento di
accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei
contribuenti e potenziare l'attivita' di controllo
sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo
formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con
conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione
della dichiarazione o denuncia, ed introduzione
dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente
al comune competente, entro un termine prestabilito dal
comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni
di soggettivita' passiva, con la sola individuazione
dell'unita' immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di
decidere le azioni di controllo;
3) determinazione di un termine di decadenza,
comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro
il quale deve essere notificato al contribuente, anche a
mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso,
parziale o tardivo versamento con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e
degli interessi;
4) previsione di una sanzione, comunque non
inferiore a lire 200.000 ne' superiore a lire 1.000.000 per
ciascuna unita' immobiliare, per la omessa comunicazione di
cui al numero 1);
5) potenziamento dell'attivita' di controllo
mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari
del Ministero delle finanze e con altre banche dati
rilevanti per la lotta all'evasione;
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
n) razionalizzare le modalita' di esecuzione dei
versamenti, sia in autotassazione che a seguito di
accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del
pagamento tramite il concessionario della riscossione, il
versamento sul conto corrente postale intestato alla
tesoreria del comune e quello direttamente presso la
tesoreria medesima, nonche' il pagamento tramite sistema
bancario;
o) stabilire differimenti di termini per i
versamenti, per situazioni particolari;
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli
uffici tributari del comune, ai sensi dell'art. 3,
comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono
essere attribuiti compensi incentivanti al personale
addetto.
2. Se sono adottate norme regolamentari nella materia
di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del
comune non operano, per gli anni di vigenza del
regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10,
commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 .
3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla
lettera l) del comma 1 puo' essere stabilita per anni
pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione
sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione
secondo criteri selettivi.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 38 e 53
del decreto-legge n. 331 del 1993, recante «Armonizzazione
delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie», nonche' il testo dell'art. 41 del
medesimo decreto, come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 - (Acquisti intracomunitari).
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli
acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio
dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di
cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento
sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello
Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da
terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) abrogata;
b) la introduzione nel territorio dello Stato da
parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti da altro Stato membro. La disposizione si
applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio
dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte
o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato
membro, anche se il cedente non e' soggetto d'imposta ed
anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo
superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni
destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si
considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano
percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia
effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per
oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3,
lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del
Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel
territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione
totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori
agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto che non
abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40,
comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a
quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli
acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di
gas mediante sistemi di gas naturale e di energia
elettrica, di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il
pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza.».
«Art. 41 - (Cessioni intracomunitarie non imponibili).
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati
o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente
o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo
conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della successiva
lettera c). La disposizione non si applica altresi' se
l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro
non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in
quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma
dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio
n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla
direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e'
ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta
nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque
anteriormente all'effettuazione della prima operazione non
imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a) abrogata;
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas
naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei
confronti di soggetti di altro Stato membro nonche' le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. 4. Omissis.».
«Art. 53 - (Disposizioni relative ai mezzi di trasporto
nuovi).
1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da
soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri
Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi
dell'art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti
Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro
conto, compete il rimborso, al momento della cessione,
dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o
pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso
non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che
sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta
nel territorio dello Stato.
1. 4. Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 67, 68, 103 e 109
del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1986, n. 917, come modificati dalla presente
legge, nonche' il testo vigente degli articoli 20 e 108 del
medesimo Testo unico. Per il testo degli articoli 19 e 102
sempre del TUIR si vedano i riferimenti normativi all'art.
36:
«Art. 20 - (Prestazioni pensionistiche).
1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del
comma 1 dell'art. 17 sono soggette ad imposta mediante
l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri
previsti al comma 1 dell'art. 19, assumendo il numero degli
anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e
l'importo imponibile della prestazione maturata, al netto
dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero
rimborsando quelle spettanti. Si applicano le disposizioni
previste dall'art. 19, comma 1-bis.
2. Se la prestazione e' non superiore a un terzo
dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso
alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica altresi' nei casi previsti
dall'art. 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonche' in caso di
riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo,
esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, e comunque quando
l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante
in forma periodica e' inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche
erogate in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta
con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo
periodo, per il loro intero importo.».
«Art. 67 - (Redditi diversi).
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) Omissis;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) n) Omissis.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
«Art. 68 - (Plusvalenze).
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui alla lettera b) dell'art. 67
acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
2. 9. Omissis.».
«Art. 103 - (Ammortamento dei beni immateriali).
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50
per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art.
102.».
«Art. 108 - (Spese relative a piu' esercizi).
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni
acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono
calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
si applica l'art. 88, comma 3.
2. 4. Omissis.».
«Art. 109 - (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa).
1. 3-quater. Omissis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative
a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni
di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la
somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione
finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai
relativi contratti imputati a conto economico sono
deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione
dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i
valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui
all'art. 108, comma 1, e dei fondi. In caso di
distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili
d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo
d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a
formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare
delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti
utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli
ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto
economico, al netto del fondo imposte differite correlato
agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili
di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito
ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte
differite ad essa corrispondenti. L'ammontare
dell'eccedenza e' ridotto degli ammortamenti, delle
plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore
relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonche'
delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio
distribuiti, che hanno concorso alla formazione del
reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i
ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando
imputati al conto economico concorrono a formare il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
risultano da elementi certi e precisi.
5. 9. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario», come
modificato dal presente articolo:
«Art. 10 - (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento).
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di
cui all'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre
1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei
contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con
le modalita' di cui al presente articolo.
2. 3. (abrogato).
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo
non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi
quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di
ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio
di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore
a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si
applicano, altresi', ai contribuenti che hanno iniziato o
cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si
trovano in un periodo di normale svolgimento
dell'attivita'.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti studi di settore, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al
comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
cui all'art. 2 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai
sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore, anche in
deroga al comma 10 del presente art. ed al comma 125
dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei
redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a
quello derivante dall'applicazione degli studi di settore;
in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
55, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume
d'affari risultante dall'applicazione degli studi di
settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
e interessi, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
11. Nell'art. 62-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli
acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale
investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
ad altri elementi significativi in relazione all'attivita'
esercitata».
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991,
n. 413», come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 - (Comunicazioni e notificazioni).
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della
segreteria della commissione tributaria consegnato alle
parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
a mezzo del servizio postale in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del
Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere
fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare,
uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per
ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione
tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la
notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile,
salvo quanto disposto dall'art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche
direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con
avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze
ed all'ente locale mediante consegna dell'atto
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente
locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del
messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione
finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
ricevuto.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78»:
«Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i
compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo
della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia
economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico,
delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse
proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
in regime concessorio, ad espletamento di funzioni
pubbliche inerenti la potesta' amministrativa
d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi
internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle
leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
di polizia economica e finanziaria in via esclusiva,
richiedendo la collaborazione di altri organismi per
l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando
quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per
quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di
contrasto dei traffici illeciti.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura
penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si
avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli
articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al
presente art. continuano ad applicarsi, per i fatti che
possono configurarsi come violazioni fiscali, le
disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
1929, n. 4.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il
concessionario notifica la cartella di pagamento, al
debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di
scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo
formale prevista dall'art. 36-ter del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute
in base agli accertamenti dell'ufficio.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procedera' ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche
l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso
esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il
sabato e' considerato giorno festivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante «Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art.
3, comma 134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n.
662.», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli
uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a
titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
1-bis. (Abrogato)
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente le modalita' di versamento mediante delega,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute,
a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal
sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle
sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59.», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 67 (Organi). - 1. Sono organi delle agenzie
fiscali:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato di gestione, composto di sei membri e
dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei
ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita
la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro
subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale
privata.
3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei
principali settori dell'agenzia designati dal direttore
dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti
della materia anche estranei all'amministrazione. I sei
componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del
demanio sono scelti tra esperti della materia anche
estranei all'amministrazione.
4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal
presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con
decreto del ministro delle finanze di concerto con il
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I revisori durano in carica tre anni e possono
essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del
codice civile, in quanto applicabile.
5. I componenti del comitato di gestione non possono
svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori
o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di
intervento dell'agenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali
sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di
concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
dell'agenzia.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge
23 febbraio 2004, n. 41 recante «Disposizioni in materia di
determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici
oggetto di cartolarizzazione.», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 - (Modalita' di determinazione del prezzo di
immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).
1. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle
ipotesi e con le modalita' previste dal secondo periodo del
comma 20 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la
volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001, e'
determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le
modalita' di cui al comma 2, sulla base dei valori di
mercato del mese di ottobre 2001.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di
vendita e' fissato applicando, al prezzo determinato ai
sensi del comma 7 dell'art. 3 del citato decreto-legge n.
351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento
calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di
eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data
della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di
mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e di altri
parametri di mercato. Qualora le offerte in opzione siano
inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un
intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla
valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di
abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati
in epoca immediatamente successiva alla data della
valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo
delle unita' immobiliari offerte in opzione sia
effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di
mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli
relativi al secondo semestre 2005.
3. Omissis.
4. Omissis.
4-bis. Omissis.
4-ter. Omissis.».
La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari».
I commi da 499 a 518 dell'art. 1 della citata legge n.
266 del 2005, abrogati dalla presente legge recavano:
«Comma 499. (Programmazione fiscale per imprenditori e
lavoratori autonomi»
«Comma 500. (Esclusione dalla programmazione fiscale)»
«Comma 501. (Proposta di programmazione)»
«Comma 502. (Perfezionamento della programmazione
fiscale)»
«Comma 503. (Accettazione della programmazione fiscale
da parte del contribuente)»
«Comma 504. (Effetti della programmazione fiscale ai
fini dell'accertamento delle imposte dirette, dell'irap e
dei contributi previdenziali)»
«Comma 505. (Effetti della programmazione fiscale ai
fini Iva)»
«Comma 506. (Esclusione da inibizione poteri
accertativi: accertamento parziale)»
«Comma 507. (Esclusione da inibizione poteri
accertativi: accertamento induttivo)»
«Comma 508. (Esclusione da inibizione poteri
accertativi)»
«Comma 509. (Cessazione effetti della Programmazione
fiscale in caso di variazione reddito nel triennio)»
«Comma 510. (Proposta di adeguamento per anni
pregressi)»
«Comma 511. (Imposta sostitutiva per anni pregressi)»
«Comma 512. (Iva per anni pregressi)»
«Comma 513. (Versamenti per anni pregressi)»
«Comma 514. (Rateizzazione, versamento e riscossione)»
«Comma 515. (Ulteriore azione accertatrice:
accertamento con adesione)»
«Comma 516. (Esclusione rilevanza perdite)»
«Comma 517. (Applicabilita' accertamento con adesione)»
«Comma 518. (Esclusione da adeguamento anni
pregressi).»
- Si riporta il testo del comma 519 della citata legge
n. 266 del 2005, come modificato dalla presente legge:
«519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1,
commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
La direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre
2003 e' pubblicata in GUCE n. L 7 del 13 gennaio 2004.
La direttiva 90/435/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225
del 20 agosto 1990.
 
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita' dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco (( disciplinato dal regolamento )) di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al (( comma 498, )) nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal (( regolamento di cui al )) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, (( il numero 3) )) della lettera b), con effetti dal 1o gennaio 2007, e' sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;».
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche (( disciplinate dal regolamento )) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2007,»;
b) al comma 531, le parole: «1o luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2007».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale:
«Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli
organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro
delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del
prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su
ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per
cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a
totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne
l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.».
Il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, reca
norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi
dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«498. E' istituita, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con provvedimento
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono
stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova
scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di
vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e
sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la
raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento
come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione
della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita'
dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali
sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come
prelievo a favore dell'UNIRE.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, avente ad oggetto il
riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288, cosi' come modificato dal presente
articolo:
«Art. 4 - (Aliquota).
1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore
ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
interazione diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le
scommesse con modalita' di interazione diretta tra i
singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per
ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per
quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
e' stabilita nella misura del 32 per cento.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, reca norme per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle
scommesse relative alle corse dei cavalli, nonche' per il
riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662.
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2003)), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre
2002, n. 305, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 22 - ( Misure di contrasto dell'uso illegale di
apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive).
1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di
prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per
favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento, come tali
idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate,
previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei
congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio
entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e
gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la
banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito.
2. ....
3. ....
4. ....
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati
nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e quelle dell'art. 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni. Resta ferma la disciplina dello
spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni «gioco
al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a
ruspe, pesca verticale di abilita», inseriti nell'elenco
istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968,
n. 337, di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1991 del
Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello
spettacolo, e successive modificazioni, che risultino gia'
installati al 31 dicembre 2002, nelle attivita' dello
spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del
1968.
6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento
di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che
possono essere installati presso pubblici esercizi o punti
di raccolta di altri giochi autorizzati nonche' le
prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono
definiti con decreti direttoriali del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con
il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri
direttivi per la determinazione del numero massimo di
apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente
svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli
stessi.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente
art. e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato per essere destinata alla copertura delle spese
connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in
materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative
all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e
sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli
articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole e forestali. L'assenso e' subordinato,
anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa
provincia, al riscontro, in particolare, della
disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei
all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni
altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle
diverse amministrazioni competenti, posti a distanza
adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta,
sono gia' in atto altre concessioni, tenuto conto della
possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto
alla densita' e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e'
consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, il cui il rilascio e' comunque subordinato alla
valutazione del non decremento della complessiva capacita'
di raccolta, definita in funzione di quella gia' riferibile
a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di
scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte
di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico
soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di
cui al comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati
alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle
discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione
regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni
occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato
da ogni amministrazione competente, anche statale,
attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque
strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore
agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di
cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente
attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonche' di
audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime
pratiche, individuate con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle
concessioni di cui al comma 8, nonche' di quelle
disciplinate dal regolamento di cui al decreto ministeriale
31 gennaio 2000, n. 29 del Ministro delle finanze, possono
partecipare anche le societa' di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del
riferimento alle quote del totalizzatore, previsto
dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si
applica alle scommesse multiple libere con piu' di due
eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore
presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e'
consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle
gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se
non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la
scommessa, la restituzione della somma scommessa entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione
della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore
decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede
il pagamento entro il termine indicato al periodo
precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento
per le scommesse previste dall'art. 33 del regolamento di
cui al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del
Ministro delle finanze, e successive modificazioni, su
avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per
quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto
possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono
oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente,
a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei
proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, e al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del
Ministro delle finanze, possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il
rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante
al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e
sportive e la misura della quota di prelievo residualmente
destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta
la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria
per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle
scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60
punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa,
nonche' un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle
scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26
punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della
misura percentuale del corrispettivo spettante ai
concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse.
Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento
l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato art. 4,
comma 1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n.
504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al
presente comma e' comunque garantito il mantenimento della
percentuale media complessiva destinata al CONI e
all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.
17. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133.».
- Si riporta il testo dell'art. 110, commi 6, 7 e 10,
del regio decreto 18-6-1931, n. 773, recante il testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dalla
presente legge:
«Art.110
Commi 1 - 5 (omissis)
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete
telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o
intrattenimento sono presenti insieme all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la
durata minima della partita e' di quattro secondi e che
distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di
valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le
vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare
a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b) (abrogato);
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
Commi 8 e 9 (omissis)
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per
un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal
questore nei confronti dei titolari della licenza di cui
all'art. 88.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 530 e 531,
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
modificato dalla presente legge:
«530. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalita'
definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato:
a) gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali
o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di
apparati per la connessione alla rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che garantiscano la sicurezza e
l'immodificabilita' della registrazione e della
trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I
requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla
convenzione di concessione per la conduzione operativa
della rete telematica di cui all'art. 14-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e'
fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme
giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari
della rete telematica un compenso, fino ad un importo
massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito
in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto
previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta
dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.».
«531. A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo
erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' fissato nella misura del 12 per cento
delle somme giocate.».



 
Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Immobili di proprieta' delle imprese). - 1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il
canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino
ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo,
dell'importo delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di
tale riduzione.»;
b) nell'art. 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili
locati non relativi all'impresa si applicano comunque le
disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo.».
1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del
comma 7 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per
natura, ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare
unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di
attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si
intendono destinati a struttura produttiva diversa, a
condizione che gli stessi vengano destinati allo
svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55
del citato testo unico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
del presente art. si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-bis. L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella
medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura
commerciale.»



 
Art. 39-bis.
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali

(( 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere»;
b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le ripartizionidella circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
d) al comma 6, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: «fondi medesimi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,».
3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 3, le parole: «per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici). - 1. E' attribuito ai
movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle
spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal
comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o
partiti politici in relazione alle spese sostenute per le
campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui
all'art. 48 della Costituzione, per l'elezione delle
Camere.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto
ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi
diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo
comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum,
effettuata ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e'
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un
limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5
miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'art. 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in
relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna
forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' comunque effettuato. Il versamento
della quota annua di rimborso, spettante sulla base del
presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da
erogare ai sensi del presente art. ed ogni altro credito,
presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici
possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui
svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini
della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle
spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della gia' citata
legge 3 giugno 1999, n. 157 come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Requisiti per partecipare al riparto delle
somme). - 1. La determinazione degli aventi diritto alla
ripartizione dei fondi di cui all'art. 1 della presente
legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad
eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso
art. 1, e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e dall'art. 6 della legge
23 febbraio 1995, n. 43.
2. All'art. 9, comma 3, primo periodo, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per
cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica.), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9. (Contributo per le spese elettorali). - 1.
(abrogato).
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base
regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni
in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota
spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i gruppi di
candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in
proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale.
Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di
candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto
nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per
cento dei voti validamente espressi in ambito regionale.
Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i
candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino
eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il
15 per cento dei voti validamente espressi.
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in
proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti
che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti
validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di
tale ultima condizione non e' necessario per l'accesso al
rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano
presentato proprie liste o candidature esclusivamente in
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela delle minoranze
linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali
partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per
ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra
pari al rimborso medio per deputato risultante dalla
ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:
«30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».



 
Art. 40.
Copertura finanziaria

(( 1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4, milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 40-bis.
Norma transitoria

(( 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ))
 
Art. 41.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
----> Vedere Elenco da pag. 184 a pag. 200 della G.U. <----
 
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