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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 |  | Testo  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la legge di  conversione  4  agosto  2006,  n.  248, in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa  pubblica,  nonche'  interventi  in  materia  di  entrate  e di contrasto all'evasione fiscale.». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  italiana,  approvato con D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale saranno riportate tra i segni (( ... )).
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Finalita' e ambito di intervento
 
 1.   Le   norme  del  presente  titolo,  adottate  ai  sensi  degli articoli 3,  11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con  particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela   della   concorrenza,   dell'ordinamento   civile   e   della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il territorio   nazionale,  recano  misure  necessarie  ed  urgenti  per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo  della  Comunita' europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni    e    dei   pareri   della   Commissione   europea, dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e delle Autorita'  di  regolazione  e  vigilanza  di  settore,  in  relazione all'improcrastinabile  esigenza  di  rafforzare la liberta' di scelta del  cittadino  consumatore  e  la  promozione  di assetti di mercato maggiormente  concorrenziali,  anche  al fine di favorire il rilancio dell'economia  e  dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita' imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro. ((  1-bis.  Le  disposizioni  di cui al presente decreto si applicano alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 11, 41 e 117
 della Costituzione:
 «Art.  3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita'
 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
 di  sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni
 politiche, di condizioni personali e sociali.
 E'  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
 ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
 liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il
 pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
 partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
 politica, economica e sociale del Paese.».
 «Art.  11.  - L'Italia ripudia la guerra come strumento
 di  offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
 risoluzione delle controversie internazionali; consente, in
 condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
 di  sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
 pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
 organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
 «Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
 Non  puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale
 o  in  modo  da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
 alla dignita' umana.
 La  legge determina i programmi e i controlli opportuni
 perche'  l'attivita'  economica  pubblica  e  privata possa
 essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
 ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della Regione con
 altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.».
 - Si  riporta  il testo degli articoli 43, 49, 81, 82 e
 86   del   trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
 n. C 325 del 24 dicembre 2002:
 «Art.  43. - Nel quadro delle disposizioni che seguono,
 le  restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini
 di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
 vengono  vietate.  Tale  divieto  si  estende altresi' alle
 restrizioni  relative all'apertura di agenzie, succursali o
 filiali,  da  parte  dei  cittadini  di  uno  Stato  membro
 stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
 La  liberta'  di  stabilimento  importa  l'accesso alle
 attivita'  non  salariate  e  al loro esercizio, nonche' la
 costituzione  e  la gestione di imprese e in particolare di
 societa'   ai  sensi  dell'art.  48,  secondo  comma,  alle
 condizioni   definite   dalla  legislazione  del  paese  di
 stabilimento  nei  confronti  dei  propri  cittadini, fatte
 salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.».
 «Art.  49. - Nel quadro delle disposizioni seguenti, le
 restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno
 della  Comunita'  sono  vietate nei confronti dei cittadini
 degli  Stati  membri  stabiliti in un paese della Comunita'
 che non sia quello del destinatario della prestazione.
 Il  Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
 proposta  della  Commissione,  puo'  estendere il beneficio
 delle  disposizioni  del  presente  capo  ai  prestatori di
 servizi,   cittadini   di   un   paese  terzo  e  stabiliti
 all'interno della Comunita'.».
 «Art.  81. - Sono incompatibili con il mercato comune e
 vietati  tutti  gli accordi tra imprese, tutte le decisioni
 di  associazioni  di imprese e tutte le pratiche concordate
 che  possano  pregiudicare  il commercio tra Stati membri e
 che   abbiano  per  oggetto  e  per  effetto  di  impedire,
 restringere   o   falsare   il   gioco   della  concorrenza
 all'interno  del  mercato  comune  ed in particolare quelli
 consistenti nel:
 a) fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
 d'acquisto   o   di  vendita  ovvero  altre  condizioni  di
 transazione;
 b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi,
 lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
 c) ripartire    i    mercati    o    le    fonti   di
 approvvigionamento;
 d) applicare,  nei rapporti commerciali con gli altri
 contraenti,    condizioni    dissimili    per   prestazioni
 equivalenti,  cosi'  da  determinare  per questi ultimi uno
 svantaggio nella concorrenza;
 e) subordinare    la    conclusione    di   contratti
 all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
 prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
 gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
 dei contratti stessi.
 2.  Gli  accordi  o  decisioni,  vietati  in virtu' del
 presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
 3.  Tuttavia,  le  disposizioni del paragrafo 1 possono
 essere dichiarate inapplicabili:
 -  a  qualsiasi  accordo  o  categoria  di  accordi fra
 imprese,  a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di
 associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o
 categoria  di  pratiche  concordate  che  contribuiscano  a
 migliorare  la produzione o la distribuzione dei prodotti o
 a   promuovere   il  progresso  tecnico  o  economico,  pur
 riservando  agli  utilizzatori una congrua parte dell'utile
 che ne deriva, ed evitando di:
 a)  imporre  alle imprese interessate restrizioni che
 non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
 b) dare  a  tali imprese la possibilita' di eliminare
 la  concorrenza  per  una parte sostanziale dei prodotti di
 cui trattasi.».
 «Art.  82.  -  E' incompatibile con il mercato comune e
 vietato,  nella  misura in cui possa essere pregiudizievole
 al  commercio  tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da
 parte  di una o piu' imprese di una posizione dominante sul
 mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
 Tali    pratiche    abusive   possono   consistere   in
 particolare:
 nell'imporre  direttamente  od  indirettamente prezzi
 d'acquisto,  di  vendita od altre condizioni di transazione
 non eque;
 nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo
 tecnico, a danno dei consumatori;
 nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri
 contraenti    condizioni    dissimili    per    prestazioni
 equivalenti,  determinando  cosi'  per  questi  ultimi  uno
 svantaggio per la concorrenza;
 nel   subordinare   la   conclusione   di   contratti
 all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
 prestazioni  supplementari,  che, per loro natura o secondo
 gli  usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto
 dei contratti stessi.».
 «Art.  86.  -  1.  Gli  Stati  membri  non  emanano ne'
 mantengono,  nei  confronti delle imprese pubbliche e delle
 imprese  cui  riconoscono  diritti  speciali  o  esclusivi,
 alcuna  misura  contraria alle norme del presente trattato,
 specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81
 a 89 inclusi.
 2.  Le  imprese incaricate della gestione di servizi di
 interesse   economico   generale   o  aventi  carattere  di
 monopolio  fiscale  sono sottoposte alle norme del presente
 trattato,  e in particolare alle regole di concorrenza, nei
 limiti  in  cui  l'applicazione  di  tali  norme  non  osti
 all'adempimento,  in  linea  di  diritto  e di fatto, della
 specifica  missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
 non  deve  essere  compromesso  in  misura  contraria  agli
 interessi della Comunita'.
 3.   La   Commissione  vigila  sull'applicazione  delle
 disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra,
 agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni  urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
 
 1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a  quello  di  liberta'  di circolazione delle persone e dei servizi, nonche'  al  fine  di assicurare agli utenti un'effettiva facolta' di scelta  nell'esercizio  dei  propri  diritti  e di comparazione delle prestazioni  offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente   decreto   sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  e regolamentari  che  prevedono  con  riferimento alle attivita' libero professionali e intellettuali: ((    a) l'obbligatorieta'  di  tariffe  ))  fisse o minime ovvero il divieto  di  pattuire  compensi  parametrati  al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; ((    b)   il   divieto,  anche  parziale,  di  svolgere  pubblicita' informativa  circa  i  titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche  del  servizio  offerto,  nonche' il prezzo e i costi complessivi  delle  prestazioni  secondo  criteri  di  trasparenza  e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
 c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare  da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti,   fermo   restando  che  l'oggetto  sociale  relativo all'attivita'  libero-professionale  deve  essere  esclusivo,  che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che  la  specifica  prestazione  deve  essere resa da uno o piu' soci professionisti  previamente  indicati,  sotto  la  propria  personale responsabilita'. ))
 2.  Sono  fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni  reso  nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale o in rapporto  convenzionale  con  lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime  prefissate  in  via  generale  a  tutela degli utenti. (( Il giudice  provvede  alla  liquidazione  delle  spese di giudizio e dei compensi  professionali,  in  caso  di  liquidazione  giudiziale e di gratuito  patrocinio,  sulla  base della tariffa professionale. Nelle procedure  ad  evidenza  pubblica,  le  stazioni  appaltanti  possono utilizzare  le  tariffe,  ove  motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attivita' professionali.
 2-bis.  All'articolo 2233  del  codice  civile,  il terzo comma e' sostituito dal seguente:
 «Sono  nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli  avvocati  ed  i  praticanti  abilitati  con  i  loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».))
 3.   Le  disposizioni  deontologiche  e  pattizie  e  i  codici  di autodisciplina  che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate,  anche  con  l'adozione di misure a garanzia della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato  adeguamento,  a  decorrere  dalla  medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta l'art. 2233 del codice civile, cosi' come
 modificato dalla presente legge.
 «Art.  2233  (Compenso).  -  Il  compenso,  se  non  e'
 convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo
 le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice.
 In  ogni  caso  la  misura  del  compenso  deve  essere
 adeguata   all'importanza  dell'opera  e  al  decoro  della
 professione.
 Sono  nulli,  se  non redatti in forma scritta, i patti
 conclusi  tra  gli avvocati ed i praticanti abilitati con i
 loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Regole  di  tutela  della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
 
 1.  Ai  sensi  delle  disposizioni  dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e  dei  servizi  ed  al  fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo  condizioni  di  pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento  del  mercato,  nonche'  di  assicurare  ai consumatori finali  un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,    comma secondo,    lettere e)    ed m),    della Costituzione,  ((  le  attivita'  commerciali,  come  individuate dal decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti  e  bevande  ))  sono  svolte  senza  i  seguenti  limiti  e prescrizioni:
 a)   l'iscrizione   a  registri  abilitanti  ovvero  possesso  di requisiti  professionali  soggettivi  per  l'esercizio  di  attivita' commerciali,  (( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; ))
 b) il  rispetto  di  distanze  minime  obbligatorie tra attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
 c) le   limitazioni  quantitative  all'assortimento  merceologico offerto negli esercizi commerciali, (( fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;))
 d)  il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o  calcolate  sul  volume  delle  vendite  a livello territoriale sub regionale;
 e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
 f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine  temporale  o  ((  quantitativo )) allo svolgimento di vendite promozionali  di  prodotti,  effettuate  all'interno  degli  esercizi commerciali,  ((  tranne  che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
 f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il  consumo  immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di  vicinato,  utilizzando  i  locali  e  gli arredi dell'azienda con l'esclusione   del  servizio  assistito  di  somministrazione  e  con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.))
 2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono  abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina  del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
 4.  Le  regioni  e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1o gennaio 2007.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Per   l'art.  117  della  Costituzione  si  vedano  i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 - Il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,
 recante:  «Riforma della disciplina relativa al settore del
 commercio,  a  norma  dell'art.  4,  comma 4,  della  legge
 15 marzo   1997,  n.  59»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni   urgenti  per  la  liberalizzazione  dell'attivita'  di produzione di pane
 
 1.  Al  fine  di  favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate  la  legge  31 luglio  1956,  n.  1002, e la lettera b), del comma 2  dell'articolo 22  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 2.  L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai sensi   dell'articolo 19  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241.  La dichiarazione   deve   essere   corredata  dall'autorizzazione  della competente   Azienda   sanitaria   locale   in  merito  ai  requisiti igienico-sanitari  e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal  titolo  abilitativo  edilizio  e  dal permesso di agibilita' dei locali,  ((  nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita'  produttiva,  che assicura l'utilizzo di materie prime in   conformita'   alle   norme  vigenti,  l'osservanza  delle  norme igienico-sanitarie  e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' del prodotto finito.
 2-bis.  E'  comunque  consentita  ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il  consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con  l'esclusione  del  servizio  assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
 2-ter.  Entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole alimentari  e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi  dell'articolo 17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
 a) la  denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono  l'intero  ciclo  di  produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
 b) la  denominazione  di  «pane  fresco»  da  riservare  al  pane prodotto  secondo  un  processo  di  produzione  continuo,  privo  di interruzioni  finalizzate  al  congelamento, alla surgelazione o alla conservazione  prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della  panificazione  e  degli  impasti,  fatto  salvo  l'impiego  di tecniche   di  lavorazione  finalizzate  al  solo  rallentamento  del processo  di  lievitazione,  da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
 c)  l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello   stato   o  del  metodo  di  conservazione  utilizzato,  delle specifiche  modalita'  di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di conservazione e di consumo. ))
 3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
 4.   Le   violazioni   delle   prescrizioni   di  cui  al  presente articolo sono  punite  ai  sensi  dell'articolo 22,  commi 1,  2,  5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La  legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente «Nuove
 norme  sulla  panificazione»,  e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 10 settembre 1956, n. 228.
 - Si  riporta  la lettera b), del comma 2, dell'art. 22
 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente,
 «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
 Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
 capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  21 aprile  1998,  n.  92,  supplemento
 ordinario:
 «Art.    22    (Liberalizzazioni    e   semplificazioni
 concernenti   le   funzioni   delle  camere  di  commercio,
 industria, artigianato e agricoltura). - (Omissis...);
 b) l'esercizio  dei nuovi panifici, i trasferimenti e
 le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'art. 3
 della   legge   31 luglio   1956,   n.   1002;  l'eventuale
 provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine
 di  sessanta  giorni,  termine  che puo' essere ridotto con
 regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art.  20  della legge
 7 agosto 1990, n. 241;».
 - Si  riporta  l'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n.
 241,  concernente  « Nuove norme in materia di procedimento
 amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
 amministrativi»,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
 18 agosto 1990, n. 192:
 «Art.  19 (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
 atto    di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
 costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
 comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
 richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
 commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
 esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
 presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
 generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
 complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
 settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
 esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
 preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
 all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
 amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
 concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
 derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
 pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
 paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
 dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
 dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
 di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
 attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
 competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
 relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
 siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
 dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
 acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
 2.  L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
 iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
 della    dichiarazione    all'amministrazione   competente.
 Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
 da' comunicazione all'amministrazione competente.
 3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata
 carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
 nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
 comunicazione   di   cui   al   comma 2,   adotta  motivati
 provvedimenti  di  divieto di prosecuzione dell'attivita' e
 di  rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo che, ove cio' sia
 possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
 normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
 un  termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
 inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque salvo il
 potere    dell'amministrazione   competente   di   assumere
 determinazioni   in   via   diautotutela,  ai  sensi  degli
 articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
 prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
 il  termine  per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
 prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
 sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
 massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
 puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
 dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data
 comunicazione all'interessato.
 4.  Restano  ferme le disposizioni di legge vigenti che
 prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
 per  l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte
 dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
 di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi
 effetti.
 5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  dei
 commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
 giudice amministrativo.».
 - Si  riporta  l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
 400,   recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214, supplemento ordinario.
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 - Il testo dei commi 1, 2, 5 lettera c), e 7, dell'art.
 22   del   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,
 concernente  «Riforma  della disciplina relativa al settore
 del  commercio,  a  norma dell'art. 4, comma 4, della legge
 15 marzo  1997,  59»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 24 aprile   1998,  n.  95,  supplemento  ordinario,  e'  il
 seguente:
 «Art.  22  (Sanzioni  e revoca). - 1. Chiunque viola le
 disposizioni  di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
 19   del   presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione
 amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
 a lire 30.000.000.
 2.  In  caso  di  particolare gravita' o di recidiva il
 sindaco   puo'   inoltre   disporre  la  sospensione  della
 attivita'  di  vendita per un periodo non superiore a venti
 giorni.  La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
 la  stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
 e'   proceduto   al   pagamento   della  sanzione  mediante
 oblazione.
 3-4. (Omissis).
 5.  Il  sindaco  ordina  la chiusura di un esercizio di
 vicinato qualora il titolare:
 a)-b) (omissis);
 c) nel    caso    di   ulteriore   violazione   delle
 prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
 sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
 6. (Omissis).
 7.  Per  le  violazioni  di  cui  al  presente articolo
 l'autorita'  competente  e' il sindaco del comune nel quale
 hanno  avuto  luogo.  Alla  medesima autorita' pervengono i
 proventi  derivanti  dai pagamenti in misura ridotta ovvero
 da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
 
 1.   Gli  esercizi  commerciali  di  cui  all'articolo 4,  comma 1, lettere d), e)  e  f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono  effettuare  attivita'  di vendita al pubblico dei farmaci da banco   o   di   automedicazione,   di   cui  all'articolo 9-bis  del decreto-legge    18 settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, e di tutti i farmaci  o  prodotti  non  soggetti  a prescrizione medica, (( previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio )) e secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
 2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata nell'ambito   di   un  apposito  reparto,  ((  alla  presenza  e  con l'assistenza  personale  e  diretta  al  cliente  ))  di  uno  o piu' farmacisti  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al relativo  ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
 3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione  del  farmaco  ((  rientrante  nelle  categorie  di cui al comma 1,  )) purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al  consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del   decreto-legge   27 maggio   2005,   n.   87,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  26 luglio  2005,  n. 149, ed ogni altra norma incompatibile. ((  3-bis.  Nella  provincia  di  Bolzano  e'  fatta salva la vigente normativa  in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca   per   le   etichette  e  gli  stampati  illustrativi  delle specialita'  medicinali  e  dei  preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. ))
 4.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'articolo 105  del  decreto legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno  il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
 5.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono   soppresse   le   seguenti  parole:  «che  gestiscano  farmacie anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge»; al  comma 2  del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della  provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8   della   medesima  legge  e'  soppressa  la  parola: «distribuzione,». ((  6.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
 6-bis.  I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
 «9.   A  seguito  di  acquisto  a  titolo  di  successione  di  una partecipazione  in  una  societa'  di cui al comma 1, qualora vengano meno  i  requisiti  di  cui  al secondo periodo del comma 2, l'avente causa  cede  la  quota  di  partecipazione  nel  termine  di due anni dall'acquisto medesimo.
 10.  Il  termine  di  cui  al comma 9 si applica anche alla vendita della  farmacia  privata  da  parte  degli  aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
 6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente:
 «4-bis.  Ciascuna  delle  societa'  di  cui  al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.».
 7.  Il  comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il testo del comma 1, lettere d), e) e f) dell'art. 4
 del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernente
 «Riforma   della   disciplina   relativa   al  settore  del
 commercio,  a  norma  dell'art.  4,  comma 4,  della  legge
 15 marzo  1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 24 aprile   1998,  n.  95,  supplemento  ordinario,  e'  il
 seguente:
 «Art.  4  (Definizioni  e  ambito  di  applicazione del
 decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
 a)-c) (omissis);
 d) per  esercizi di vicinato quelli aventi superficie
 di   vendita   non  superiore  a  150  mq  nei  comuni  con
 popolazione  residente  inferiore a 10.000 abitanti e a 250
 mq  nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
 abitanti;
 e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
 superficie  superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
 1.500  mq  nei comuni con popolazione residente inferiore a
 10.000  abitanti  e  a  2.500 mq nei comuni con popolazione
 residente superiore a 10.000 abitanti;
 f) per  grandi  strutture  di  vendita  gli  esercizi
 aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);».
 - Si   riporta   l'art.   9-bis  del  decreto-legge  18
 settembre  2001, n. 347, concernente «Interventi urgenti in
 materia  di  spesa  sanitaria»,  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale  19 settembre 2001, n. 218 e convertito in legge,
 con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 16 novembre
 2001, n. 405 (Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2001, n. 268):
 «Art. 9-bis (Medicinali non soggetti a ricetta medica).
 -  1.  Le  confezioni esterne dei medicinali non soggette a
 ricetta  medica  immesse sul mercato a partire dal 1° marzo
 2002  devono  recare  un  bollino  di riconoscimento che ne
 permetta la chiara individuazione da parte del consumatore;
 il bollino sara' definito con decreto non regolamentare del
 Ministro  della  salute  da  emanare  entro sessanta giorni
 dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
 del  presente  decreto.  E'  ammesso  il  libero  e diretto
 accesso   da   parte   dei   cittadini   ai  medicinali  di
 automedicazione in farmacia.».
 - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2005,
 n.  87, concernente «Disposizioni urgenti per il prezzo dei
 farmaci  non  rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
 nonche' in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e
 di attivita' libero-professionale intramuraria», pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale   30 maggio  2005,  n.  124  e
 convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
 legge  26 luglio 2005, n. 149 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio
 2005, n. 175), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  1. - 1. Il farmacista, al quale venga presentata
 una  ricetta  medica  che  contenga  la  prescrizione di un
 farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del
 comma 10  dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
 come  modificato  dalla  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
 obbligato   sulla   base  della  sua  specifica  competenza
 professionale   ad  informare  il  paziente  dell'eventuale
 presenza   in   commercio   di   medicinali  aventi  uguale
 composizione    in    principi    attivi,   nonche'   forma
 farmaceutica,   via   di   somministrazione,  modalita'  di
 rilascio  e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta
 non  risulti  apposta  dal  medico  l'indicazione della non
 sostituibilita'  del  farmaco prescritto, il farmacista, su
 richiesta  del  cliente,  e' tenuto a fornire un medicinale
 avente   prezzo   piu'   basso  di  quello  del  medicinale
 prescritto.  Ai  fini  del confronto il prezzo e' calcolato
 per  unita'  posologica  o  quantita' unitaria di principio
 attivo.
 2.   Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 168,  della  legge
 30 dicembre  2004,  n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco,
 entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
 presente  decreto, compila e diffonde ai medici di medicina
 generale,  ai  pediatri  convenzionati,  agli specialisti e
 agli  ospedalieri, nonche' alle aziende sanitarie locali ed
 alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti
 dei  quali  trova applicazione il comma 1. Una o piu' copie
 dell'elenco  devono  essere  poste  in modo ben visibile al
 pubblico all'interno di ciascuna farmacia.
 3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di
 cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'art. 8 della
 legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge
 30 dicembre   2004,  n.  311,  e'  stabilito  dai  titolari
 dell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio.  Tale
 prezzo  puo'  essere  modificato,  in aumento, soltanto nel
 mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza
 obbligo  di  prescrizione  medica  (SOP) e per i farmaci di
 automedicazione,  costituisce  il prezzo massimo di vendita
 al  pubblico.  Variazioni  di  prezzo  in  diminuzione sono
 possibili in qualsiasi momento.
 4. (Abrogato).
 5.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
 vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
 sulle  confezioni  dei  medicinali  di  cui al comma 4 deve
 essere   riportata,  anche  con  apposizione  di  etichetta
 adesiva  sulle  confezioni  gia' in commercio, la dicitura:
 "Prezzo massimo di vendita euro ...".
 6.   Il   comma 2   dell'art.   1   del   decreto-legge
 20 settembre  1995,  n. 390, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica ai farmaci
 appartenenti   alla  classe  di  cui  alla  lettera c)  del
 comma 10  dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
 come  modificato  dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
 esclusione di quelli richiamati al comma 4.
 6-bis.  Il  farmacista  che non ottempera agli obblighi
 previsti  dal  presente  art.  e'  soggetto  alla  sanzione
 pecuniaria  indicata  nell'art.  8,  comma 3,  del  decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,   n.  539,  e  successive
 modificazioni.  In  caso  di  reiterazione delle violazioni
 puo'  essere disposta la chiusura temporanea della farmacia
 per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
 1988,  n.  574  (Norme di attuazione dello statuto speciale
 per  la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
 lingua  tedesca  e  della  lingua  ladina  nei rapporti dei
 cittadini   con   la   pubblica   amministrazione   e   nei
 procedimenti  giudiziari),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
 - Si  riporta  la lettera b) del comma 1, dell'art. 105
 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente
 «Attuazione   della   direttiva  2001/83/CE  (e  successive
 direttive  di  modifica)  relativa ad un codice comunitario
 concernente  i  medicinali  per  uso  umano,  nonche' della
 direttiva  2003/94/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 21 giugno   2006,   n.   142  supplemento  ordinario,  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.   105   (Dotazioni   minime   e   fornitura   dei
 medicinali).   -   1. Fatta   eccezione   per  chi  importa
 medicinali  e  per  chi distribuisce esclusivamente materie
 prime   farmacologicamente   attive   o  gas  medicinali  o
 medicinali   disciplinati   dagli   articoli 92   e  94,  o
 medicinali  di  cui  detiene  l'AIC  o  la  concessione  di
 vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione
 all'ingrosso e' tenuto a detenere almeno:
 a) i  medicinali  di cui alla tabella 2 allegata alla
 farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
 b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di
 un'AIC,  inclusi  i  medicinali  omeopatici  autorizzati ai
 sensi dell'art. 18; tale percentuale deve essere rispettata
 anche  nell'ambito  dei soli medicinali generici. L'obbligo
 di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il
 90  per cento delle specialita' in commercio non si applica
 ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio
 sanitario   nazionale,  fatta  salva  la  possibilita'  del
 rivenditore   al   dettaglio  di  rifornirsi  presso  altro
 grossista.».
 - Si  riporta l'art. 7, della legge 8 novembre 1991, n.
 362,   concernente   «Norme   di   riordino   del   settore
 farmaceutico»,    pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
 16 novembre  1991,  n.  269,  cosi'  come  modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  7  (Titolarita' e gestione della farmacia). - 1.
 La  titolarita'  dell'esercizio  della  farmacia privata e'
 riservata   a   persone   fisiche,   in   conformita'  alle
 disposizioni  vigenti,  a societa' di persone ed a societa'
 cooperative a responsabilita' limitata.
 2.  Le  societa'  di  cui al comma 1 hanno come oggetto
 esclusivo  la  gestione  di  una  farmacia. Sono soci della
 societa'  farmacisti  iscritti  all'albo  in  possesso  del
 requisito  dell'idoneita' previsto dall'art. 12 della legge
 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
 3.  La  direzione della farmacia gestita dalla societa'
 e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile.
 4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
 condizioni  previste  dal  comma 2 dell'art. 11 della legge
 2 aprile  1968,  n. 475, come sostituito dall'art. 11 della
 presente  legge,  e' sostituito temporaneamente da un altro
 socio.
 4-bis.  Ciascuna  delle societa' di cui al comma 1 puo'
 essere titolare dell'esercizio non piu' di quattro farmacie
 ubicate nella provincia dove ha sede legale.
 5.-7. (Abrogati).
 8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
 farmacia  privata  e' consentito dopo che siano decorsi tre
 anni    dal    rilascio    dell'autorizzazione   da   parte
 dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
 e 10.
 9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di
 una  partecipazione  in  una  societa'  di  cui al comma 1,
 qualora  vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo
 del  comma 2,  l'avente  causa  deve  cedere  la  quota  di
 partecipazione   nel  termine  di  due  anni  dall'acquisto
 medesimo.
 10.  Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
 vendita  della farmacia privata da parte degli aventi causa
 ai  sensi  del  dodicesimo  comma dell'art.  12 della legge
 2 aprile 1968, n. 475.
 11. Decorsi  i termini di cui al comma 9, in mancanza
 di  soci  o  di  aventi  causa,  la gestione della farmacia
 privata   viene  assegnata  secondo  le  procedure  di  cui
 all'art. 4.
 12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
 superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
 delle  condizioni  di cui al presente articolo, nel termine
 perentorio di sei mesi.
 13.   Il   primo  comma dell'art.  13  del  regolamento
 approvato  con  regio  decreto  3 marzo  1927, n. 478, come
 sostituito  dall'art.  1  del  decreto del Presidente della
 Repubblica  23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le
 farmacie   private  anche  se  di  esse  sia  titolare  una
 societa'.
 14.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'art. 17
 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad
 imposta  di  registro  delle  societa'  aventi come oggetto
 l'esercizio  di  una farmacia privata, costituite entro due
 anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 ed  al  relativo  conferimento  dell'azienda,  l'imposta si
 applica in misura fissa.».
 - Si  riporta il comma 1, lettera a) dell'art. 8, della
 legge  8 novembre  1991,  n.  362,  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Art. 8 (Gestione societaria: incompatibilita). - 1. La
 partecipazione  alle  societa'  di cui all'art. 7, salvo il
 caso   di  cui  ai  commi 9  e  10  di  tale  articolo,  e'
 incompatibile:
 a) con   qualsiasi   altra  attivita'  esplicata  nel
 settore  della  produzione,  intermediazione e informazione
 scientifica del farmaco;».
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  100  del  decreto
 legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente «Attuazione
 della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
 modifica)  relativa  ad un codice comunitario concernente i
 medicinali   per   uso   umano,   nonche'  della  direttiva
 2003/94/CE.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
 2006,  n. 142, supplemento ordinario, come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.    100    (Autorizzazione    alla   distribuzione
 all'ingrosso   dei   medicinali).  -  1.  La  distribuzione
 all'ingrosso  di  medicinali  e' subordinata al possesso di
 un'autorizzazione   rilasciata   dalla   regione   o  dalla
 provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti,
 individuate   dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle
 province autonome.
 2. (Abrogato).
 3.  L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta
 se  l'interessato  e'  in possesso dell'autorizzazione alla
 produzione  prevista  dall'art.  50  a  condizione  che  la
 distribuzione   all'ingrosso  e'  limitata  ai  medicinali,
 comprese   le   materie  prime  farmacologicamente  attive,
 oggetto di tale autorizzazione.
 4.   Il   possesso  dell'autorizzazione  ad  esercitare
 l'attivita'   di   grossista  di  medicinali  non  dispensa
 dall'obbligo  di possedere l'autorizzazione alla produzione
 ottenuta  in  conformita'  al titolo IV, e di rispettare le
 condizioni  stabilite al riguardo, anche quando l'attivita'
 di  produzione  o di importazione e' esercitata a titolo di
 attivita' collaterale.
 5.  E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente
 titolo   l'attivita'   di   intermediazione  del  commercio
 all'ingrosso  che  non  comporta  acquisto  o  cessione  di
 medicinali all'ingrosso.
 6.  Le  bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed
 eventualmente  di  altri gas medicinali da individuarsi con
 decreto  del  Ministro della salute, possono essere forniti
 direttamente  al  domicilio  dei  pazienti, alle condizioni
 stabilite dalle disposizioni regionali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
 
 ((  1.  Al  fine  di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento  dei  livelli  essenziali  di  offerta  del servizio taxi necessari  all'esercizio  del diritto degli utenti alla mobilita', in conformita'  al  principio  comunitario  di  libera  concorrenza ed a quello  di  liberta'  di  circolazione  delle  persone e dei servizi, nonche'   la  funzionalita'  e  l'efficienza  del  medesimo  servizio adeguati  ai  fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 49,  81,  82  e  86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e degli  articoli 3,  11,  16,  32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di  cui  all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
 a) disporre   turnazioni   integrative   in   aggiunta  a  quelle ordinarie,  individuando  idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo  svolgimento  del  servizio  nei  turni  dichiarati.  Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i  titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  all'articolo 6  della medesima  legge.  I sostituti alla guida devono espletare l'attivita' in  conformita'  alla  vigente  normativa ed il titolo di lavoro deve essere  trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
 b) bandire  concorsi  straordinari  in  conformita'  alla vigente programmazione  numerica,  ovvero  in  deroga  ove  la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello  di  offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei  requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992,  fissando,  in  caso  di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando,  in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi  di  valutazione  automatica o immediata, che assicurino la conclusione  della  procedura  in  tempi celeri. I proventi derivanti sono  ripartiti  in  misura  non  inferiore  all'80  per  cento tra i titolari  di  licenza  di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di  iniziative  volte  al controllo e al miglioramento della qualita' degli  autoservizi  pubblici  non  di  linea  e  alla  sicurezza  dei conducenti  e  dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
 c) prevedere  il  rilascio  ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti  dall'articolo 6  della  citata  legge n. 21 del 1992, e in prevalenza  ai  soggetti  di  cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),  della  medesima  legge,  di  titoli autorizzatori temporanei o stagionali,   non   cedibili,  per  fronteggiare  particolari  eventi straordinari  o  periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
 d) prevedere  in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della  citata  legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare veicoli  sostitutivi  ed  aggiuntivi  per  l'espletamento  di servizi diretti  a  specifiche  categorie di utenti. In tal caso, l'attivita' dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
 e) prevedere  in  via  sperimentale  forme innovative di servizio all'utenza,   con  obblighi  di  servizio  e  tariffe  differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del  servizio  di  taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
 f) prevedere la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
 g)  istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di   taxi   al   fine  di  favorire  la  regolarita'  e  l'efficienza dell'espletamento  del  servizio  e  di  orientare  costantemente  le modalita'  di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto  da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e di  trasporto  pubblico  e  da rappresentanti delle organizzazioni di categoria  maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
 2.  Sono  fatti  salvi  il conferimento di nuove licenze secondo la vigente  programmazione  numerica  e  il  divieto  di  cumulo di piu' licenze  al  medesimo  intestatario,  ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 -  Per  i  testi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del
 trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea, pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea n. C 325
 del  24 dicembre  2002,  si  vedano i riferimenti normativi
 all'art. 1.
 - Per  i  testi  degli  articoli 3,  11, 41 e 117 della
 Costituzione, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
 - Si riportano gli articoli 16 e 32 della Costituzione:
 «Art. 16. - Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare
 liberamente  in  qualsiasi  parte del territorio nazionale,
 salvo  le  limitazioni  che  la  legge  stabilisce  in  via
 generale  per  motivi  di  sanita'  o di sicurezza. Nessuna
 restrizione puo' essere determinata da ragioni politiche.
 Ogni cittadino e' libero di uscire dal territorio della
 Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.».
 «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
 fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della
 collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
 Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato
 trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La
 legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
 rispetto della persona umana.».
 - Si  riporta  l'art. 4, comma 4 della legge 15 gennaio
 1992,  n. 21, concernente «Legge quadro per il trasporto di
 persone  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea.»,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 gennaio 1992, n.
 18.:
 «Art. 4 (Competenze regionali). - (Omissis).
 4.  Presso  le  regioni  e  i  comuni  sono  costituite
 commissioni   consultive   che   operano   in   riferimento
 all'esercizio   del   servizio   e   all'applicazione   dei
 regolamenti.  In dette commissioni e' riconosciuto un ruolo
 adeguato   ai   rappresentanti   delle   organizzazioni  di
 categoria  maggiormente rappresentative a livello nazionale
 e alle associazioni degli utenti.»
 - Si  riporta l'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n.
 21:
 «Art.  10 (Sostituzione alla guida). - 1. I titolari di
 licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere
 sostituiti  temporaneamente  alla guida del taxi da persone
 iscritte  nel  ruolo  di  cui  all'art. 6 e in possesso dei
 requisiti prescritti:
 a) per   motivi  di  salute,  inabilita'  temporanea,
 gravidanza e puerperio;
 b) per chiamata alle armi;
 c) per  un  periodo  di  ferie non superiore a giorni
 trenta annui;
 d) per  sospensione o ritiro temporaneo della patente
 di guida;
 e) nel  caso  di  incarichi a tempo pieno sindacali o
 pubblici elettivi.
 2.  Gli  eredi  minori  del  titolare  di  licenza  per
 l'esercizio  del  servizio di taxi possono farsi sostituire
 alla  guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6
 ed   in   possesso   dei   requisiti   prescritti  fino  al
 raggiungimento della maggiore eta'.
 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e'
 regolato  con  un  contratto  di lavoro a tempo determinato
 secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A
 tal   fine   l'assunzione   del  sostituto  alla  guida  e'
 equiparata  a  quella  effettuata per sostituire lavoratori
 assenti  per i quali sussista il diritto alla conservazione
 del   posto,   di   cui   alla   lettera b)   del   secondo
 comma dell'art.  1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale
 contratto  deve  essere  stipulato sulla base del contratto
 collettivo  nazionale di lavoratori dello specifico settore
 o,   in  mancanza,  sulla  base  del  contratto  collettivo
 nazionale  di lavoratori di categorie similari. Il rapporto
 con  il  sostituto alla guida puo' essere regolato anche in
 base  ad  un  contratto  di  gestione  per  un  termine non
 superiore a sei mesi.
 4.  I  titolari di licenza per l'esercizio del servizio
 di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di
 noleggio    con   conducente   possono   avvalersi,   nello
 svolgimento   del   servizio,   della   collaborazione   di
 familiari, sempreche' iscritti nel ruolo di cui all'art. 6,
 conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  230-bis  del
 codice civile.
 5.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge  il regime delle sostituzioni alla guida in
 atto  deve  essere  uniformato  a  quello  stabilito  dalla
 presente legge.».
 - Si  riporta  l'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n.
 21:
 «Art.  6  (Ruolo  dei  conducenti  di veicoli o natanti
 adibiti  ad autoservizi pubblici non di linea). - 1. Presso
 le   camere   di   commercio,   industria,   artigianato  e
 agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli
 o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
 2.  E'  requisito  indispensabile  per l'iscrizione nel
 ruolo   il   possesso   del   certificato  di  abilitazione
 professionale    previsto    dall'ottavo    e    dal   nono
 comma dell'art.  80  del  testo  unico  delle  norme  sulla
 disciplina   della  circolazione  stradale,  approvato  con
 decreto  del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
 303,  come  sostituito  dall'art. 2 della legge 14 febbraio
 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 della
 legge  18 marzo  1988,  n.  111,  e dall'art. 1 della legge
 24 marzo 1988, n. 112.
 3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte
 di  apposita  commissione regionale che accerta i requisiti
 di  idoneita'  all'esercizio  del servizio, con particolare
 riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
 4.  Il  ruolo  e' istituito dalle regioni entro un anno
 dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
 lo  stesso  termine le regioni costituiscono le commissioni
 di  cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione
 nel ruolo.
 5.   L'iscrizione   nel   ruolo  costituisce  requisito
 indispensabile   per   il   rilascio   della   licenza  per
 l'esercizio  del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
 l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 6.  L'iscrizione  nel  ruolo e' altresi' necessaria per
 prestare  attivita'  di  conducente  di  veicoli  o natanti
 adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualita' di
 sostituto  del titolare della licenza o dell'autorizzazione
 per  un  tempo  definito  e/o  un viaggio determinato, o in
 qualita'  di  dipendente di impresa autorizzata al servizio
 di   noleggio   con  conducente  o  di  sostituto  a  tempo
 determinato del dipendente medesimo.
 7.  I  soggetti  che,  al  momento dell'istituzione del
 ruolo,  risultino  gia' titolari di licenza per l'esercizio
 del  servizio  di  taxi o di autorizzazione per l'esercizio
 del  servizio  di  noleggio con conducente sono iscritti di
 diritto nel ruolo.».
 - Si  riporta  l'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della
 legge 15 gennaio 1992, n. 21:
 «Art. 7 (Figure giuridiche). - 1. I titolari di licenza
 per  l'esercizio  del  servizio di taxi o di autorizzazione
 per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al
 fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
 a) (omissis);
 b) associarsi  in cooperative di produzione e lavoro,
 intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero
 in  cooperative  di  servizi,  operanti in conformita' alle
 norme vigenti sulla cooperazione;
 c) associarsi  in  consorzio tra imprese artigiane ed
 in tutte le altre forme previste dalla legge;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Misure  urgenti  in  materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati
 
 1.   L'autenticazione  della  sottoscrizione  degli  atti  e  delle dichiarazioni   aventi   ad  oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili registrati  e  rimorchi  o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi  puo'  essere  richiesta  anche  agli  uffici comunali ed ai titolari   degli   sportelli  telematici  dell'automobilista  di  cui all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente della  Repubblica  19 settembre  2000,  n.  358,  che  sono  tenuti a rilasciarla  gratuitamente,  tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
 2.  I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della
 Repubblica   19 settembre   2000,   n.   358,   concernente
 «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  del
 procedimento  relativo all'immatricolazione, ai passaggi di
 proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
 motoveicoli  e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge
 8 marzo  1999, n. 50)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 6 dicembre 2000, n. 285:
 Art.  2  (Istituzione e attivazione dello sportello). -
 1. E' istituito lo sportello telematico dell'automobilista.
 Lo  sportello  rilascia,  contestualmente alla richiesta, i
 documenti  di  circolazione  e  di proprieta' relativi alle
 operazioni   di   immatricolazione,   reimmatricolazione  e
 passaggio di proprieta'.
 2. Lo sportello puo' essere attivato:
 a) presso     gli     uffici     provinciali    della
 motorizzazione;
 b) presso  gli  uffici  provinciali  dell'A.C.I.  che
 gestiscono il P.R.A.;
 c) presso  le  delegazioni  dell'A.C.I.  e  presso le
 imprese di consulenza automobilistica.
 3.   Lo   sportello   e'  attivato  mediante  un  unico
 collegamento  con il centro elaborazione dati del Ministero
 o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento
 contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e
 7.
 4.  Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio
 della  carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93
 del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e di
 aggiornamento  relativo al trasferimento di residenza delle
 persone fisiche.
 5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove
 hanno  la  sede, apposito logo, il cui modello e' stabilito
 con  decreto  del Ministro entro sessanta giorni dalla data
 di   entrata   in  vigore  del  presente  regolamento.  Gli
 sportelli  sono altresi' tenuti ad affiggere le tabelle che
 indicano  l'ammontare  del corrispettivo richiesto per ogni
 servizio reso.».
 - I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
 2005,  n.  266,  (legge finanziaria 2006), pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  2005, n. 302, supplemento
 ordinario, abrogati dalla presente legge recavano:
 «390    (Autenticazione   di   atti   di   disposizione
 autoveicoli:  competenza  dirigenti del comune o funzionari
 MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche).».
 «391 (Modalita' applicative)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita' civile auto
 
 1. In conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole  sancite  dagli  articoli 81,  82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di  vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva  e  di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta  (( ai consumatori )) di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile auto.
 2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu' agenti  assicurativi  o  altro  distributore  di servizi assicurativi relativi  al ramo responsabilita' civile auto ad una o piu' compagnie assicurative  individuate,  o  che  impongono ai medesimi soggetti il prezzo  minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del  codice  civile.  Le  clausole  sottoscritte  prima della data di entrata  in  vigore  del  presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1o gennaio 2008.
 3.  Fatto  salvo  quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva  ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,  l'imposizione  di  un  mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto  di  prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione   relativamente   all'assicurazione   obbligatoria  per responsabilita' civile auto. ((  3-bis.  All'articolo 131  del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 «2-bis.  Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle  provvigioni  riconosciutegli  dall'impresa  o,  distintamente, dalle  imprese  per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali  in  cui  l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
 2-ter.  I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio  di  tariffa,  la  provvigione  dell'intermediario, nonche' lo sconto    complessivamente   riconosciuto   al   sottoscrittore   del contratto».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Per  gli  articoli 81, 82, 86 del trattato istitutivo
 della  Comunita'  europea si vedano i riferimenti normativi
 all'art. 1.
 - Si riporta il testo dell'art. 1418 del codice civile:
 «Art.  1418  (Cause  di  nullita'  del contratto). - Il
 contratto  e' nullo quando e' contrario a norme imperative,
 salvo che la legge disponga diversamente.
 Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
 requisiti   indicati  dall'art.  1325,  l'illiceita'  della
 causa,  l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.
 1345  e  la  mancanza  nell'oggetto dei requisiti stabiliti
 dall'art. 1346.
 Il   contratto  e'  altresi'  nullo  negli  altri  casi
 stabiliti dalla legge.».
 - Il  testo dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n.
 287,  concernente  «Norme per la tutela della concorrenza e
 del   mercato»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
 13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
 «Art.   2   (Intese   restrittive   della  liberta'  di
 concorrenza).  - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
 le    pratiche    concordati   tra   imprese   nonche'   le
 deliberazioni,  anche  se adottate ai sensi di disposizioni
 statutarie  o  regolamentari,  di consorzi, associazioni di
 imprese ed altri organismi similari.
 2.  Sono  vietate le intese tra imprese che abbiano per
 oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
 maniera  consistente il gioco della concorrenza all'interno
 del  mercato  nazionale o in una sua parte rilevante, anche
 attraverso attivita' consistenti nel:
 a) fissare  direttamente  o  indirettamente  i prezzi
 d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
 contrattuali;
 b) impedire  o limitare la produzione, gli sbocchi, o
 gli  accessi  al  mercato,  gli  investimenti,  lo sviluppo
 tecnico o il progresso tecnologico;
 c) ripartire    i    mercati    o    le    fonti   di
 approvvigionamento;
 d) applicare,  nei  rapporti  commerciali  con  altri
 contraenti,    condizioni    oggettivamente   diverse   per
 prestazioni  equivalenti,  cosi'  da  determinare  per essi
 ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
 e) subordinare    la    conclusione    di   contratti
 all'accettazione   da   parte  degli  altri  contraenti  di
 prestazioni  supplementari  che,  per loro natura o secondo
 gli   usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto  con
 l'oggetto dei contratti stessi.
 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.».
 - Si   riporta  l'art.  131,  del  decreto  legislativo
 7 settembre   2005,   n.   209,   recante   «Codice   delle
 assicurazioni  private, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 13 ottobre   2005,  n.  239,  supplemento  ordinario,  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  131 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di
 contratto).  -  1. Al fine di garantire la trasparenza e la
 concorrenzialita'  delle  offerte dei servizi assicurativi,
 nonche'  un'adeguata  informazione  ai  soggetti che devono
 adempiere  all'obbligo  di  assicurazione dei veicoli e dei
 natanti,  le  imprese  mettono a disposizione del pubblico,
 presso  ogni  punto di vendita e nei siti internet, la nota
 informativa  e  le  condizioni  di  contratto praticate nel
 territorio della Repubblica.
 2.   La  pubblicita'  dei  premi  e'  attuata  mediante
 preventivi  personalizzati  rilasciati presso ogni punto di
 vendita  dell'impresa  di  assicurazione,  nonche' mediante
 siti  internet  che  permettono  di  ricevere  il  medesimo
 preventivo  per  i  veicoli e per i natanti individuati nel
 regolamento di attuazione.
 2-bis.    Per    l'offerta    di   contratti   relativi
 all'assicurazione   r.c.   auto,  l'intermediario  rilascia
 preventiva  informazione  al  consumatore sulle provvigioni
 riconosciutegli   dall'impresa   o,   distintamente,  dalle
 imprese  per  conto di cui opera. L'informazione e' affissa
 nei  locali  in  cui  l'intermediario opera e risulta nella
 documentazione rilasciata al contraente.
 2-ter.  I  preventivi  e  le  polizze indicano, in modo
 evidenziato,   il   premio   di   tariffa,  la  provvigione
 dell'intermediario,   nonche'  lo  sconto  complessivamente
 riconosciuto al sottoscrittore del contratto.
 3.  L'ISVAP  determina, con regolamento, gli obblighi a
 carico delle imprese e degli intermediari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Prime  misure  per  il  sistema  informativo  sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
 
 1.  All'articolo 23  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
 «2-quater.  Al  fine  di garantire l'informazione al consumatore, potenziando  il  sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al   dettaglio   dei   prodotti   agro-alimentari   e   migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione   delle   regioni,   delle  province  e  dei  comuni  il collegamento   ai   sistemi   informativi  delle  strutture  ad  essi afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate  d'intesa dai medesimi Ministeri.
 2-quinquies.  I  dati  aggregati  raccolti sono resi pubblici anche mediante   la  pubblicazione  sul  sito  internet  e  la  stipula  di convenzioni  gratuite  con  testate giornalistiche ed emittenti radio televisive (( e gestori del servizio di telefonia.». ))
 2.  All'articolo 2,  comma 1,  del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
 «c-bis)  effettuare,  a  richiesta  delle amministrazioni pubbliche interessate,   rilevazioni  dei  prezzi  al  dettaglio  dei  prodotti agro-alimentari.».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  l'art. 23 del decreto-legge 30 settembre
 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo
 sviluppo  e  per  la  correzione  dell'andamento  dei conti
 pubblici,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 ottobre
 2003,  n. 229, supplemento ordinario e convertito in legge,
 con  modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n.
 326   (Gazzetta   Ufficiale   25 novembre   2003,  n.  274,
 supplemento  ordinario),  come  modificato  dalla  presente
 legge:
 «Art.  23  (Lotta  al  carovita).  - 1. Previ controlli
 operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi
 al  consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli
 studi  di  cui  all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
 1993,  n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono
 manifestate,  o  sono in atto, abnormi dinamiche di aumento
 dei prezzi.
 2.  Per  incentivare  la  realizzazione  di  offerte di
 prodotti  di  consumo a prezzo conveniente, e' istituito un
 apposito  fondo  pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e
 20  milioni  di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare
 le  iniziative  attivate  dai  comuni  e  dalle  camere  di
 commercio,   d'intesa  fra  loro,  mirate  a  promuovere  e
 sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e
 largo   consumo,   nonche'   l'attivazione   di   forme  di
 comunicazione   al  pubblico,  anche  attraverso  strumenti
 telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
 i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri
 e  di  quelli  meritevoli,  o  meno,  in ragione dei prezzi
 praticati.  Le procedure e le modalita' di erogazione delle
 disponibilita'   del   fondo  nonche'  quelle  per  la  sua
 ripartizione  sono  stabilite  con  decreto  di  natura non
 regolamentare,  adottato dal Ministro dell'economia e delle
 finanze   di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
 produttive  entro  quaranta giorni dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto.
 2-bis.  Agli  oneri indicati al comma 2 si provvede con
 quota  parte  delle entrate derivanti dal presente decreto.
 Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
 apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
 bilancio.
 2-ter.  Assicurare,  avvalendosi  dei  comuni  e  delle
 camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
 un  sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita'
 ed   all'efficienza   della   rete   distributiva   nonche'
 dell'intera  filiera  produttiva, comprensiva delle fasi di
 produzione,     trasformazione,    commercializzazione    e
 distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione
 di   appositi   osservatori,  ai  quali  partecipano  anche
 rappresentanti  degli enti locali, delle organizzazioni dei
 consumatori,  delle  associazioni  di  rappresentanza delle
 imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di
 servizi,  delle  imprese  del  commercio  e  dei lavoratori
 dipendenti,   coordinati   da   un  Osservatorio  nazionale
 costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
 2-quater.   Al  fine  di  garantire  l'informazione  al
 consumatore,  potenziando  il sistema della rilevazione dei
 prezzi   all'ingrosso   ed   al   dettaglio   dei  prodotti
 agro-alimentari  e migliorandone l'efficienza ed efficacia,
 il  Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
 politiche   agricole,  alimentari  e  forestali  mettono  a
 disposizione  delle regioni, delle province e dei comuni il
 collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
 afferenti,  secondo  le  modalita'  prefissate d'intesa dai
 medesimi Ministeri.
 2-quinquies.   I  dati  aggregati  raccolti  sono  resi
 pubblici  anche mediante la pubblicazione sul sito internet
 e   la   stipula   di   convenzioni  gratuite  con  testate
 giornalistiche  ed emittenti radio televisive e gestori del
 servizio di telefonia.».
 - Si  riporta il comma 1, dell'art. 2 del decreto-legge
 17  giugno  1996, n. 321, concernente «Disposizioni urgenti
 per  le  attivita'  produttive.», pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140 e convertito in legge, con
 modificazioni,  dall'art.  1, della legge 8 agosto 1996, n.
 421  (Gazzetta  Ufficiale  14 agosto  1996,  n.  190), come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione e
 gestione    del    sistema    informatico    dei    mercati
 agro-alimentari   all'ingrosso).   -  1.  E'  istituito  il
 Consorzio  obbligatorio  per  il collegamento informatico e
 telematico  dei  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso, al
 quale e' attribuita personalita' giuridica. Il Consorzio ha
 il compito di:
 a) realizzare  un sistema di collegamento informatico
 e  telematico  su tutto il territorio nazionale dei mercati
 agro-alimentari all'ingrosso;
 b) gestire  e  diffondere le informazioni raccolte in
 modo  da  assicurare  la  trasparenza  della formazione dei
 prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
 c) provvedere    al    collegamento   con   organismi
 comunitari   ed   extra-comunitari,   anche   al   fine  di
 raccogliere  e diffondere l'informazione sulle tendenze dei
 mercati internazionali.
 c-bis)  effettuare,  a  richiesta delle amministrazioni
 pubbliche  interessate,rilevazioni  dei prezzi al dettaglio
 dei prodotti agro-alimentari.
 2.   Al   Consorzio   devono  partecipare  le  societa'
 consortili   a   maggioranza   di   capitale  pubblico  che
 usufruiscono,    per    la    realizzazione   dei   mercati
 agro-alimentari  all'ingrosso,  delle agevolazioni previste
 dall'art.  11,  comma 16,  della legge 28 febbraio 1986, n.
 41,  e  tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati
 agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
 3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
 statuto  approvato con decreto del Ministro dell'industria,
 del  commercio  e  dell'artigianato. Le deliberazioni degli
 organi  del  Consorzio adottate in relazione agli scopi del
 presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatorie
 per tutti i partecipanti.
 4.  Il  Consorzio  puo', altresi', secondo le modalita'
 che  saranno  stabilite nello statuto erogare servizi a chi
 dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
 5.   Le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  sono
 determinate  in base alla quantita' di merce movimentata ed
 alle  merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione
 sono  ripartiti  tra  i  consorziati proporzionalmente alle
 quote di partecipazione possedute.
 6.  A  gravare  sulle  disponibilita'  del Fondo di cui
 all'art.  6  della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
 alle  societa' consortili a partecipazione maggioritaria di
 capitale  pubblico  che  realizzano mercati agro-alimentari
 all'ingrosso,   al   Consorzio   sono   concesse,   per  la
 realizzazione  di  un programma di investimenti finalizzato
 al  raggiungimento  dei  compiti  di  cui  al  comma 1,  le
 agevolazioni  di  cui  all'art.  11,  comma 16, della legge
 28 febbraio  1986,  n.  41,  nella  misura  prevista per le
 iniziative  ubicate  nei territori meridionali e nel limite
 massimo   di   lire  6  miliardi.  Tali  agevolazioni  sono
 riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale
 pari   all'80   per   cento  delle  spese  ammesse  per  la
 realizzazione  del  predetto programma di investimenti. Con
 decreto   di   natura   non   regolamentare   il   Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
 determinare   le   spese  ammissibili  e  le  modalita'  di
 erogazione del contributo.
 7.  Con  l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al
 comma 1,  le  societa'  consortili  che  realizzano mercati
 agro-alimentari  all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui
 all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
 possono  eliminare  dai  programmi di investimento le spese
 relative    alle    funzioni    deferite    al    Consorzio
 obbligatorio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
 
 ((  1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
 «Art.    118.    -   (Modifica   unilaterale   delle   condizioni contrattuali).  - 1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta'  di  modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni  di  contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto  di  quanto  previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
 2.  Qualunque  modifica  unilaterale  delle condizioni contrattuali deve  essere  comunicata  espressamente  al cliente secondo modalita' contenenti  in  modo  evidenziato  la  formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma  scritta  o  mediante  altro  supporto durevole preventivamente accettato  dal  cliente.  La  modifica  si  intende  approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In  tal  caso,  in  sede  di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
 3.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state osservate  le  prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
 4.  Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica  monetaria  riguardano  contestualmente sia i tassi debitori che  quelli creditori e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente».
 2.  In  ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta'  di  recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 Il  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,
 concernente  «testo unico delle leggi in materia bancaria e
 creditizia»,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
 
 1.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge  25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
 2.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente  dal  Ministero  dello  sviluppo economico e dalle (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.))
 3.  Della  commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del (( regolamento  di  cui  ))  al decreto del Ministro dell'industria, del commercio   e   dell'artigianato  ((  21 febbraio  1990,  n.  300,  e successive  modificazioni,  ))  non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
 4.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della  legge  3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente  dalle (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico.
 5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli usi commerciali  non  possono  far  parte  i  rappresentanti di categorie aventi   interesse   diretto   nella  specifica  materia  oggetto  di rilevazione.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  l'art.  6 della legge 25 agosto 1991, n.
 287,    concernente    «Aggiornamento    della    normativa
 sull'insediamento  e sull'attivita' dei pubblici esercizi»,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 3 settembre 1991, n.
 206:
 «Art.  6 (Commissioni). - 1. Nei comuni con popolazione
 superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione
 composta:
 a) dal   sindaco,  o  da  un  suo  delegato,  che  la
 presiede;
 b) da un funzionario delegato dal questore;
 c) dal     direttore     dell'ufficio     provinciale
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato o da un
 funzionario dallo stesso delegato;
 d) da     due    rappresentanti    designati    dalle
 organizzazioni  del  commercio,  del  turismo e dei servizi
 maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 e) da  un  rappresentante  designato  dall'azienda di
 promozione turistica, ove esista;
 f) da  tre esperti nel settore della somministrazione
 di  alimenti  e  di bevande, designati dalle organizzazioni
 nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
 g) da     un     rappresentante    designato    dalle
 organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  del  settore
 maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 h) da  un rappresentante designato dalle associazioni
 dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
 a livello nazionale.
 2.  La  commissione  di  cui al comma 1 e' nominata dal
 consiglio  comunale  entro  novanta  giorni  dalla  data di
 entrata in vigore della presente legge.
 3.  Per  i  comuni  con  popolazione  non  superiore  a
 diecimila  abitanti  e'  istituita un'unica commissione per
 ciascuna provincia, composta:
 a) dal  presidente  della  giunta provinciale o da un
 suo  delegato  ovvero,  per  la  regione Valle d'Aosta, dal
 presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che
 la presiede;
 b) dal   sindaco   del   comune  di  volta  in  volta
 interessato o da un suo delegato;
 c) da un funzionario delegato dal prefetto;
 d) da un funzionario delegato dal questore;
 e) dal     direttore     dell'ufficio     provinciale
 dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, o da un
 funzionario dallo stesso delegato;
 f) da     due    rappresentanti    designati    dalle
 organizzazioni  del  commercio,  del  turismo e dei servizi
 maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 g) da  tre esperti nel settore della somministrazione
 di  alimenti  e  di  bevande designati dalle organizzazioni
 nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
 h) da  un  rappresentante  designato dalle aziende di
 promozione turistica della provincia;
 i) da     un     rappresentante    designato    dalle
 organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  del  settore
 maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 l) da  un rappresentante designato dalle associazioni
 dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative
 a livello nazionale.
 4.  La  commissione  di  cui al comma 3 e' nominata dal
 presidente  della giunta provinciale ovvero, per la regione
 Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro
 novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
 presente legge.
 5.  Le  commissioni  di  cui  ai  commi 1 e 3 durano in
 carica  quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza,
 il  sindaco  per  la  commissione  di  cui  al comma 1 e il
 presidente  della giunta provinciale ovvero, per la regione
 Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la
 commissione  di  cui  al  comma 3, richiedono le prescritte
 designazioni;  qualora queste non siano pervenute alla data
 di  scadenza,  il  sindaco  e  il  presidente  della giunta
 provinciale  ovvero,  per  la  regione  Valle  d'Aosta,  il
 presidente  della giunta regionale, procedono comunque alla
 nomina delle commissioni.
 6.  Il  parere  della commissione di cui al comma 3 del
 presente  articolo,  previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini
 del  rilascio  dell'autorizzazione,  si  intende favorevole
 qualora   siano   trascorsi   quarantacinque  giorni  dalla
 richiesta  di  parere  da  parte  del sindaco, senza che la
 commissione medesima si sia espressa in merito.».
 - Si   riportano   gli   articoli 4  e  7  della  legge
 3 febbraio   1989,   n.   39,   relativa  a  «Modifiche  ed
 integrazioni  alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
 la  disciplina  della professione di mediatore», pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33:
 «Art.  4.  - 1. Presso il Ministero dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato  e' istituita la commissione
 centrale  per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in
 mediazione  e  per  la  definizione  delle  materie e delle
 modalita' degli esami di cui all'art. 2.
 2.  La commissione centrale e' nominata con decreto del
 Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
 ed e' composta da:
 a) un  rappresentante  del  Ministero dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
 b) un  rappresentante del Ministero del commercio con
 l'estero;
 c) un  rappresentante  delle regioni, designato dalla
 commissione  interregionale  di cui all'art. 13 della legge
 16 maggio 1970, n. 281;
 d) un   rappresentante  del  Ministero  di  grazia  e
 giustizia;
 e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
 delle foreste;
 f) un   rappresentante   del   Ministero  dei  lavori
 pubblici;
 g) tre   membri   designati   rispettivamente   dalle
 organizzazioni  piu'  rappresentative, a livello nazionale,
 del commercio, dell'agricoltura e dell'industria;
 h) un   rappresentante  delle  camere  di  commercio,
 industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione
 italiana  delle camere di commercio, industria, artigianato
 e agricoltura;
 i) sette  rappresentanti  dei mediatori scelti tra le
 persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di
 categoria,  per  i  mediatori  immobiliari e per gli agenti
 merceologici.
 3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri
 svolgono  il  loro  incarico  in  forma  gratuita e possono
 essere riconfermati.
 4.   La   commissione   nomina   al   suo   interno  un
 vicepresidente;  le  funzioni di segretario sono esercitate
 da   un   funzionario  del  Ministero  dell'industria,  del
 commercio e dell'artigianato.
 5.  Per  ciascun componente effettivo della commissione
 e'  nominato  un  membro  supplente  con gli stessi criteri
 stabiliti per la nomina dei membri effettivi.».
 «Art.  7.  -  1.  Presso  ciascuna camera di commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura  e'  istituita  una
 commissione  che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
 tenuta   del  medesimo.  La  commissione  e'  nominata  con
 deliberazione  della  giunta  camerale  e  dura  in  carica
 quattro armi. Essa e' composta:
 a) da un membro della giunta camerale;
 b) da  un rappresentante degli agricoltori, uno degli
 industriali    e    uno    dei    commercianti,   designati
 rispettivamente  dalle organizzazioni a livello nazionale e
 scelti  dalla  giunta  camerale  sulla  base della maggiore
 rappresentativita';
 c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in
 mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu'
 rappresentative a livello nazionale.
 2.  Con le stesse modalita' si provvede alla nomina dei
 membri  supplenti  per  lo  stesso  numero  e  le  medesime
 categorie.
 3.  La  commissione nomina al suo interno il presidente
 ed un vicepresidente.
 4.  In  caso  di  morte o di decadenza di un membro, la
 commissione  e'  integrata  dalla  giunta  camerale  con le
 stesse modalita' previste per la costituzione.
 5.  Le  funzioni  di  segretario della commissione sono
 esercitate   dal   segretario   generale  della  camera  di
 commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura o da un
 funzionario  da  lui designato in servizio presso la camera
 di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 6.  La commissione e' tenuta a denunciare all'autorita'
 giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in
 modo discontinuo, la professione di mediatore.
 7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono
 a  carico  del  bilancio  di  ciascuna camera di commercio,
 industria, artigianato e agricoltura.».
 - Il   testo   dell'art.  1  del  decreto  ministeriale
 21 febbraio  1990, n. 300 (Regolamento sulla determinazione
 delle  materie e delle modalita' degli esami prescritti per
 l'iscrizione  a ruolo degli agenti d'affari in mediazione),
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1990, n.
 249, e' il seguente:
 «Art.  1.  -  1.  L'esame  di  cui all'art. 2, comma 3,
 lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in
 prove scritte ed in una prova orale.
 2.  L'esame  per  l'iscrizione  nella  sezione  per gli
 agenti  immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione
 per  gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste
 in  due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova
 orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno
 sette  decimi  nelle prove scritte e non meno di sei decimi
 in  ciascuna di esse. L'esame e' superato dai candidati che
 abbiano  ottenuto  un voto non inferiore a sei decimi nella
 prova orale.
 3.  L'esame  per  l'iscrizione  nella  sezione  per gli
 agenti  merceologici  consta  di una prova scritta e di una
 prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano
 ottenuto  nella prova scritta un voto non inferiore a sette
 decimi.  L'esame  e'  superato  dai  candidati  che abbiano
 ottenuto  un  voto  non  inferiore a sei decimi nella prova
 orale.
 4.  All'esame  diretto  ad  accertare l'attitudine e la
 capacita'  professionale  dell'aspirante all'iscrizione nel
 ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede
 una  commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di
 esame  dal presidente della camera di commercio, industria,
 artigianato e agricoltura.
 5.   La  commissione  giudicatrice  e'  presieduta  dal
 segretario  generale  della camera di commercio, industria,
 artigianato  e  agricoltura ed e' composta da altri quattro
 membri,   due   dei  quali  docenti  di  scuola  secondaria
 superiore  nelle  materie  sulle  quali vertono le prove di
 esame  e due agenti scelti tra i componenti effettivi della
 commissione  di  cui  all'art. 7 della legge n. 39/1989. Le
 funzioni  di  segretario  sono disimpegnate da un impiegato
 della   camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
 agricoltura,  con  qualifica  funzionale non inferiore alla
 settima, designato dal segretario generale.
 6.  Per l'espletamento della prova orale, il presidente
 della  camera  di  commercio puo' integrare la composizione
 della   commissione   giudicatrice,   su   proposta   della
 commissione  stessa,  con  la  nomina  di  un  esperto  per
 ciascuno  degli  specifici rami di mediazione. Tale esperto
 e'  chiamato  a  fare parte della commissione per gli esami
 relativi al ramo di mediazione di sua competenza.».
 - Il   testo   degli  articoli 4  e  8  della  legge  3
 maggio1985,  n. 204, concernente «Disciplina dell'attivita'
 di  agente e rappresentante di commercio», pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, e' il seguente:
 «Art.   4.  -  Presso  ciascuna  camera  di  commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura  e'  istituita  una
 commissione  che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla
 tenuta   del  medesimo.  La  commissione  e'  nominata  con
 deliberazione  della  giunta  camerale  e  dura  in  carica
 quattro anni. Essa e' composta:
 a) da un membro di giunta della camera di commercio;
 b) da   sette   membri   scelti   fra  gli  agenti  e
 rappresentanti   di   commercio,   iscritti   al  ruolo  su
 designazione  delle  organizzazioni  sindacali di categoria
 piu' rappresentative a livello nazionale;
 c) da    un    rappresentante    delle   associazioni
 provinciali     dell'industria,     del     commercio     e
 dell'artigianato   firmatarie   degli   accordi   economici
 collettivi  degli  agenti  e  rappresentanti di commercio o
 comunque  piu'  rappresentative a livello nazionale, scelto
 sulla  base  delle  designazioni effettuate dalle categorie
 stesse;
 d) da  un rappresentante dell'ufficio provinciale del
 lavoro e della massima occupazione.
 La  commissione  cosi' costituita nomina al suo interno
 il presidente ed un vicepresidente.
 In  caso  di  morte  o  di  decadenza  di  un membro la
 commissione  viene  integrata  dalla giunta camerale con le
 stesse modalita' della prima nomina.
 Alla   segreteria   della  commissione  provinciale  e'
 addetto  un  funzionario  in  servizio  presso la camera di
 commercio, industria, artigianato e agricoltura.».
 «Art.  8.  -  Presso  il  Ministero dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato e' istituita una commissione
 centrale  per  decidere  sui  ricorsi  avverso le decisioni
 delle commissioni provinciali.
 La  commissione  centrale  e'  nominata con decreto del
 Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
 dura in carica quattro anni; essa e' composta:
 a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato che la presiede;
 b) da  un  rappresentante del Ministero del commercio
 con l'estero;
 c) dal  presidente  dell'Ente nazionale di assistenza
 per  gli  agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o
 da un suo delegato;
 d) da   sette   membri   scelti   fra  gli  agenti  e
 rappresentanti   di   commercio,   iscritti   ad  un  ruolo
 professionale    provinciale,    su    designazione   delle
 organizzazioni   sindacali   nazionali  di  categoria  piu'
 rappresentative a livello nazionale;
 e) da    un   rappresentante   delle   organizzazioni
 nazionali  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 firmatarie  degli accordi economici collettivi degli agenti
 e  rappresentanti  di  commercio, o comunque di quelle piu'
 rappresentative,   scelto  sulla  base  delle  designazioni
 effettuate dalle stesse organizzazioni.
 Nel  medesimo  decreto  e  con le medesime modalita' si
 provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.
 Alla  segreteria  della commissione centrale e' addetto
 il    personale    in    servizio   presso   il   Ministero
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Disposizioni  in  materia  di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
 
 1.  Fermi  restando  i principi di universalita', accessibilita' ed adeguatezza  dei  servizi  pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare  un  assetto  maggiormente  concorrenziale  delle connesse attivita' economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita', i comuni possono prevedere che il trasporto di  linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale,  sia  svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi  predeterminati,  anche  dai soggetti in possesso dei necessari requisiti  tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a  favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale  o  aeroportuale  e'  comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
 2.  A tutela del diritto alla salute, alla salubrita' ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una  adeguata  mobilita' urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita'  non  discriminatorie  tra  gli  operatori  economici ed in conformita'  ai  principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione,  l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei  centri  abitati  di  ciascuna  categoria  di  veicolo,  anche in relazione  alle  specifiche  modalita'  di  utilizzo  in  particolari contesti  urbani  e  di  traffico.  Per  ragioni  di  sicurezza della circolazione,  possono  altresi'  essere  previste zone di divieto di fermata,  anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate  senza  contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi  di  rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della normativa  vigente  in  tema di riservatezza del trattamento dei dati personali. ))
 |  |  |  | Art. 13. Norme  per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
 
 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del  mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', a  capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o partecipate ))   dalle  amministrazioni  pubbliche  regionali  e  locali  per  la produzione  di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti, ((  in  funzione  della  loro  attivita',  con esclusione dei servizi pubblici  locali, )) nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento   esternalizzato   di  funzioni  amministrative  di  loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti (( o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di  altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con  gara,  e  non  possono  partecipare ad altre societa' o enti. Le societa'  che  svolgono  l'attivita'  di  intermediazione finanziaria prevista  dal  testo  unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993,  n.  385,  sono  escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' od enti. ))
 2.  Le  societa'  ((  di  cui al comma 1 )) sono ad oggetto sociale esclusivo  e  non  possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
 3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle  precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite.  A  tale  fine  possono  cedere,  ((  nel  rispetto delle procedure  ad  evidenza  pubblica,  ))  le attivita' non consentite a terzi  ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare   sul  mercato,  secondo  le  procedure  del  decreto-legge 31 maggio  1994,  n.  332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  1994,  n.  474,  entro ulteriori (( diciotto )) mesi. (( I contratti  relativi  alle  attivita' non cedute o scorporate ai sensi del  periodo  precedente  perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. ))
 4.  I  contratti conclusi, (( dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono  nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3,  i  contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente   decreto,   ma  in  esito  a  procedure  di  aggiudicazione perfezionate prima della predetta data. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
 si vedano i riferimenti normativi all'art. 10.
 - Il  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, concernente
 «Norme  per  l'accelerazione delle procedure di dismissione
 di  partecipazioni  dello  Stato  e  degli enti pubblici in
 societa'   per   azioni»,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 1° giugno 1994, n. 126 e convertito in legge, con
 modificazioni,  dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 1994,
 n.  474  (Gazzetta  Ufficiale  30 luglio  1994, n. 177). Il
 comma 2  dello  stesso  art.  1  ha,  inoltre, disposto che
 restano  validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
 fatti  salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
 sorti  sulla  base  dei decreti-legge 27 settembre 1993, n.
 389,  29 novembre  1993,  n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e
 31 marzo 1994, n. 216, non convertiti in legge.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Integrazione  dei  poteri  dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
 
 1.  Al  capo  II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
 «Art.  14-bis.  -  (Misure  cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza dovuta   al   rischio  di  un  danno  grave  e  irreparabile  per  la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame  la  sussistenza  di  un'infrazione,  deliberare  l'adozione di misure cautelari.
 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate. ))
 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone  misure  cautelari,  puo'  infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. ((  Art.  14-ter.  -  (Impegni).  -  1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura  di  un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli  articoli 2  o  3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del  Trattato  CE,  le imprese possono presentare impegni tali da far venire  meno  i  profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita',  valutata  l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti  dall'ordinamento  comunitario,  renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. ))
 2.  L'Autorita'  in  caso  di  mancato  rispetto degli impegni resi obbligatori  ai  sensi  del  comma 1 puo' irrogare (( una sanzione )) amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
 3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
 a) si  modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
 b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
 c) la  decisione  si  fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
 2.  All'articolo 15  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
 «2-bis.  L'Autorita',  in  conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della    qualificata    collaborazione    prestata    dalle   imprese nell'accertamento  di  infrazioni  alle  regole  di  concorrenza,  la sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((  puo'  essere  non applicata ovvero    ridotta    nelle    fattispecie    previste   dal   diritto comunitario.».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 Il  testo  dell'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n.
 287,  concernente  «Norme per la tutela della concorrenza e
 del   mercato»,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
 13 ottobre 1990, n. 240, e' il seguente:
 «Art.  15  (Diffide  e  sanzioni).  -  1.  Se a seguito
 dell'istruttoria  di  cui  all'art.  14 l'Autorita' ravvisa
 infrazioni  agli  articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli
 enti   interessati  il  termine  per  l'eliminazione  delle
 infrazioni  stesse.  Nei  casi  di infrazioni gravi, tenuto
 conto   della  gravita'  e  della  durata  dell'infrazione,
 dispone    inoltre    l'applicazione    di   una   sanzione
 amministrativa   pecuniaria   fino  al  10  per  cento  del
 fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
 esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notificazione della
 diffida,  determinando  i  termini  entro i quali l'impresa
 deve procedere al pagamento della sanzione.
 2.  In  caso  di  inottemperanza alla diffida di cui al
 comma 1,  l'Autorita'  applica  la  sanzione amministrativa
 pecuniaria  fino  al  dieci per cento del fatturato ovvero,
 nei  casi  in cui sia stata applicata la sanzione di cui al
 comma 1,  di  importo  minimo non inferiore al doppio della
 sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
 cento   del   fatturato   come   individuato   al  comma 1,
 determinando   altresi'   il  termine  entro  il  quale  il
 pagamento  della  sanzione deve essere effettuato. Nei casi
 di  reiterata  inottemperanza  l'Autorita' puo' disporre la
 sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.
 2-bis.   L'Autorita',  in  conformita'  all'ordinamento
 comunitario,  definisce con proprio povvedimento generale i
 casi  in  cui,  in  virtu' della qualificata collaborazione
 prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
 regole   di   concorrenza,   la   sanzione   amministrativa
 pecuniaria  puo'  essere non applicata ovvero ridotta nelle
 fattispecie previste dal diritto comunitario.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14-bis. Integrazione   dei   poteri  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
 
 ((  1.   Ferme  restando  le  competenze  assegnate  dalla  normativa comunitaria  e  dalla  legge  10 ottobre  1990, n. 287, all'Autorita' garante  della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da   parte   delle  imprese  interessate  e'  parimenti  ammessa  nei procedimenti  di  competenza  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni   in   cui  occorra  promuovere  la  concorrenza  nella fornitura  delle  reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse  e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche  di  cui  al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, salva  la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice  per  i  mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
 2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  qualora  ritenga  gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente  indicati,  puo' approvarli con l'effetto di renderli obbligatori  per  l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorita'   tiene   conto   dell'attuazione  dell'impegno  da  essa approvato  ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Per  la  legge  10 ottobre  1990, n. 287, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 14.
 - Gli  articoli 17  e  seguenti del decreto legislativo
 1° agosto  2003,  n.  259,  concernente  il  «Codice  delle
 comunicazioni   elettroniche»,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, supplemento ordinario,
 fanno parte del Titolo II recante:
 «Reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica ad uso
 pubblico».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
 
 1.  All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del (( testo
 unico  di  cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
 267,  le  parole:  «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle
 seguenti:   ((  31 dicembre  2006,  relativamente  al  solo
 servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 113, commi 15-bis e
 15-ter,  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
 enti  locali,  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
 227, supplemento ordinario), come modificato dalla presente
 legge:
 «15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
 singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
 transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
 previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
 con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
 comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
 relativamente   al   solo   servizio  idrico  integrato  al
 31 dicembre    2007,    senza    necessita'   di   apposita
 deliberazione   dell'ente  affidante.  Sono  escluse  dalla
 cessazione  le  concessioni  affidate a societa' a capitale
 misto  pubblico  privato  nelle  quali il socio privato sia
 stato  scelto  mediante  procedure ad evidenza pubblica che
 abbiano  dato  garanzia  di  rispetto delle norme interne e
 comunitarie  in  materia  di  concorrenza,  nonche'  quelle
 affidate  a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico a
 condizione  che  gli  enti  pubblici  titolari del capitale
 sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo analogo a
 quello  esercitato  sui  propri  servizi  e che la societa'
 realizzi  la  parte piu' importante della propria attivita'
 con  l'ente  o  gli  enti pubblici che la controllano. Sono
 altresi'  escluse  dalla cessazione le concessioni affidate
 alla  data  del  1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in
 borsa  e  a  quelle da esse direttamente partecipate a tale
 data  a  condizione  che siano concessionarie esclusive del
 servizio,  nonche'  a  societa'  originariamente a capitale
 interamente  pubblico  che  entro  la  stessa  data abbiano
 provveduto  a  collocare  sul  mercato  quote  di  capitale
 attraverso  procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe
 le  ipotesi  indicate, le concessioni cessano comunque allo
 spirare del termine equivalente a quello della durata media
 delle   concessioni  aggiudicate  nello  stesso  settore  a
 seguito   di  procedure  di  evidenza  pubblica,  salva  la
 possibilita'  di determinare caso per caso la cessazione in
 una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata
 ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati
 da parte del gestore.»
 «15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente
 al  solo  servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di
 cui  al  comma 15-bis,  puo'  essere  differito ad una data
 successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
 Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
 a) nel  caso  in  cui, almeno dodici mesi prima dello
 scadere  del  suddetto termine si dia luogo, mediante una o
 piu'  fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova societa'
 capace  di servire un bacino di utenza complessivamente non
 inferiore  a due volte quello originariamente servito dalla
 societa'  maggiore;  in  questa ipotesi il differimento non
 puo' comunque essere superiore ad un anno;
 b) nel  caso  in  cui,  entro  il termine di cui alla
 lettera a),  un'impresa affidataria, anche a seguito di una
 o   piu'   fusioni,  si  trovi  ad  operare  in  un  ambito
 corrispondente  almeno  all'intero  territorio  provinciale
 ovvero  a  quello  ottimale,  laddove  previsto dalle norme
 vigenti;   in  questa  ipotesi  il  differimento  non  puo'
 comunque essere superiore a due anni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
 
 1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  21 febbraio  2005,  n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22 aprile  2005,  n.  58,  a  decorrere dall'anno  2006  l'importo di 60 milioni di euro annui e' corrisposto ai  servizi  di  trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del  1° marzo  2006,  emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza  dover  procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
 2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita' interno.».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del
 decreto-legge  21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito, con
 modificazioni,   dalla   legge   22 aprile   2005,   n.  58
 (Interventi  urgenti  per  la tutela dell'ambiente e per la
 viabilita' e per la sicurezza pubblica):
 «2.  Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio
 del  contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del
 trasporto  pubblico  locale, e' autorizzata la spesa di 260
 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2005; al
 conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro
 annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
 comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione
 dei   trasferimenti   erariali   attribuiti  dal  Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria   generale   dello   Stato  a  qualsiasi  titolo
 assegnati  a  ciascun  ente  territoriale interessato sulla
 base  del  riparto  stabilito  con  il  decreto  di  cui al
 comma 3.».
 «3.  Le  risorse  di cui al comma 2 sono assegnate alle
 regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
 delle  finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
 all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza
 del  personale  in  servizio alla data del 30 novembre 2004
 presso  le  aziende  di trasporto pubblico locale. Le spese
 sostenute  dagli  enti  territoriali  per la corresponsione
 alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto
 di stabilita' interno.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed autonomie locali):
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
 competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
 e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
 Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
 Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 147 (cofinanziamento
 UE)  dell'art.  1,  della citata legge 23 dicembre 2005, n.
 266 come modificato dalla presente legge:
 «147.  Limitatamente  all'anno  2006 il complesso delle
 spese  in  conto  capitale  di  cui  ai  commi 139 e 141 e'
 calcolato  anche  al  netto  delle  spese in conto capitale
 derivanti  da  interventi cofinanziati dall'Unione europea,
 ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Le
 spese  in  conto  capitale  relative agli interventi per il
 trasporto  su ferro ricadenti nel territorio della Capitale
 della  Repubblica  sono  escluse  dal  patto  di stabilita'
 interno.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. ANAS e Ferrovie S.p.A.
 
 1.  Per  la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocita/alta  capacita»,  per l'anno 2006, e' concesso un contributo in  conto  impianti  nel  limite  massimo  di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa' del gruppo.
 2.  All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come  modificato  dall'articolo 3  del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le  parole:  «1.913  milioni»  sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».  ((  Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si riporta il testo del comma 32 (Limite ai pagamenti
 per  spese  di investimento ANAS S.p.a.), dell'art. 1 della
 citata  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, come modificato
 dall'art.   3   del  decreto-legge  6 marzo  2006,  n.  68,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
 n. 127, come modificato dalla presente legge:
 «32.   Per   l'anno  2006  i  pagamenti  per  spese  di
 investimento  di  ANAS  Spa,  ivi  compresi quelli a valere
 sulle  risorse  derivanti  dall'accensione  dei  mutui, non
 possono  superare  complessivamente  l'ammontare  di  2.913
 milioni di euro.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17-bis. Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali
 
 ((  1.  All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui per  ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nei  limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007»;
 b) al  comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  34-septies  del
 decreto-legge   10 gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2006,  n. 80 (Misure
 urgenti  in materia di organizzazione e funzionamento della
 pubblica  amministrazione),  come modificato dalla presente
 legge:
 «Art. 34-septies (Disposizioni concernenti le autorita'
 portuali). - 1. Alle autorita' portuali, istituite ai sensi
 della   legge   28 gennaio   1994,   n.  84,  e  successive
 modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le
 disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma 57,  della legge
 30 dicembre  2004, n. 311, nei limiti di 60 milioni di euro
 per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007.
 2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti,   da   adottare   d'intesa   con   il   Ministro
 dell'economia   e   delle   finanze,   sono   stabilite  le
 disposizioni  attuative  del  presente  articolo al fine di
 assicurare  il  rispetto  del  limite  di  spesa  di cui al
 comma 1.
 3.  All'onere  derivante dal comma 1, determinato in 60
 milioni  di  euro  per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per
 l'anno  2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
 2006-2008,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 conto  capitale  «Fondo speciale» dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2006,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
 delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Integrazione  del  Fondo  nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale  per  le  politiche  sociali  e  del  Fondo  unico  per  lo spettacolo.
 
 1.  La  dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19  della  legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
 2.  La dotazione del Fondo (( nazionale )) per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come  determinata  dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  integrata  di  300  milioni  di  euro annui per il triennio 2006-2008.
 3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile  1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre  2005,  n.  266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio
 1998,  n.  230  (Nuove  norme  in  materia  di obiezione di
 coscienza):
 «Art.  19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
 dalla  presente legge e' istituito presso la Presidenza del
 Consiglio  dei  ministri il Fondo nazionale per il servizio
 civile degli obiettori di coscienza.
 2.  Tutte  le  spese  recate  dalla presente legge sono
 finanziate  nell'ambito  e  nei limiti delle disponibilita'
 del Fondo.
 3.  La  dotazione  del Fondo e' determinata in lire 120
 miliardi a decorrere dal 1998.
 4.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente
 legge,  pari  a  lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
 provvede  mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di spesa
 recata  dalla  legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
 modificazioni   e   integrazioni,  iscritta,  ai  fini  del
 bilancio  triennale  1998-2000,  all'unita' previsionale di
 base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
 stato  di  previsione del Ministero della difesa per l'anno
 1998,    e   corrispondenti   proiezioni   per   gli   anni
 successivi.».
 La tabella C della citata legge n. 266 del 2005, reca:
 «Tabella  C      Stanziamenti  autorizzati  in  relazione a
 disposizioni  di  legge  la  cui  quantificazione  annua e'
 demandata alla legge finanziaria.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 20 della
 legge   8 novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
 realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
 sociali):
 «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
 complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
 determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
 all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
 comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
 della presente legge.».
 - La  legge  30 aprile  1985, n. 163: «Nuova disciplina
 degli  interventi dello Stato a favore dello spettacolo» e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18-bis. Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
 
 ((  1.  Per  le  esigenze  operative  del Corpo forestale dello Stato connesse   alle  attivita'  antincendi  boschivi  di  competenza,  e' autorizzata  la  spesa  di  4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
 2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo parzialmente  utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto  a  3.550.000  euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per l'anno  2007,  quanto  a  3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello  relativo  al  Ministero  degli  affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e   forestali;   per   l'anno   2008,   quanto   a   5.650.000   euro l'accantonamento   relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri,  a 1.550.000   euro   quello   relativo  al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 19. Fondi  per  le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'.
 
 1.  Al  fine  di  promuovere  e realizzare interventi per la tutela della  famiglia,  in  tutte  le sue componenti e le sue problematiche generazionali,  nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e' istituito   un   fondo  denominato  «Fondo  per  le  politiche  della famiglia»,  al  quale  e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 2.  Al  fine  di  promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per  l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per  le  politiche  giovanili»,  al  quale e' assegnata la somma di 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 3.  Al  fine  di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito  un  fondo  denominato  «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di  dieci  milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 |  |  |  | Art. 20. Presidenza del Consiglio dei Ministri
 
 1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
 3.  La  dotazione  relativa  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla  tabella  C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006. ((  3-bis.  All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto  1990,  n.  250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi  contributi»  sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».
 3-ter.  Il  requisito  della  rappresentanza  parlamentare indicato nell'alinea  dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive  modificazioni,  non  e' richiesto per le imprese editrici  di  quotidiani  o periodici che risultano essere giornali o organi  di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005  abbiano  gia'  maturato  il  diritto  ai  contributi  di cui al medesimo comma 10. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La  legge  25 febbraio  1987,  n.  67: «Rinnovo della
 legge  5 agosto  1981,  n.  416,  recante  disciplina delle
 imprese   editrici   e   provvidenze  per  l'editoria.»  e'
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56.
 - La legge 7 agosto 1990, n. 250: «Radiofoniche, per la
 dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,
 comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
 ai  benefici  di  cui  all'art.  11 della legge stessa.» e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1990, n. 199.
 - Il testo dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n.
 225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della protezione
 civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992,
 n. 64, supplemento ordinario recava:
 «Art. 1 (Servizio nazionale della protezione civile).».
 - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
 1990,  n.  250, e successive modificazioni (Provvidenze per
 l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
 radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
 di  cui  all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
 n.  67,  per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
 legge stessa), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
 quotidiani  o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
 legge  25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
 di  cui  al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
 concessi  ulteriori  contributi  integrativi  pari a quelli
 risultanti  dai  predetti commi degli articoli 9 e 11 della
 citata  legge  n.  67 del 1987, sempre che tutte le entrate
 pubblicitarie  non  raggiungano  il  40 per cento dei costi
 complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
 gli ammortamenti risultanti a bilancio.
 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
 al  comma 8  e  al  comma 11  del presente articolo, il cui
 ammontare  non  puo'  comunque superare il 50 per cento dei
 costi  complessivi,  compresi  gli ammortamenti, risultanti
 dal    bilancio   dell'impresa   stessa,   sono   concessi,
 limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
 giornali  quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
 dalle   lettere a)   e b)   per   le  cooperative  editrici
 costituite  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 153,
 comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
 seguenti requisiti:
 a) siano  costituite  come cooperative giornalistiche
 da almeno tre anni;
 b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
 c) abbiano  acquisito,  nell'anno precedente a quello
 di  riferimento  dei  contributi, entrate pubblicitarie che
 non   superino  il  30  per  cento  dei  costi  complessivi
 dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
 d) abbiano  adottato  con norma statutaria il divieto
 di  distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
 dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
 e) la  testata  edita  abbia  diffusione  formalmente
 certificata  pari  ad almeno il 25 per cento della tiratura
 complessiva  per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
 cento  per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
 intende  per  diffusione  l'insieme  delle  vendite e degli
 abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
 cento  della  diffusione  complessiva e' concentrata in una
 sola regione;
 f) (abrogato);
 g) abbiano  sottoposto l'intero bilancio di esercizio
 cui  si riferiscono i contributi alla certificazione di una
 societa'  di  revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
 apposito previsto dalla CONSOB;
 h) (abrogato).
 2-bis.  I contributi previsti dalla presente legge e in
 misura,  comunque,  non superiore al 50 per cento dei costi
 complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
 bilancio  dell'impresa  stessa,  sono  concessi  anche alle
 imprese  editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
 del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
 morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
 di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
 presente articolo.
 2-ter.  I contributi previsti dalla presente legge, con
 esclusione  di  quelli  previsti dal comma 11, e in misura,
 comunque,   non   superiore  al  50  per  cento  dei  costi
 complessivi,  compresi  gli  ammortamenti,  risultanti  dal
 bilancio  dell'impresa  stessa,  sono concessi alle imprese
 editrici,   comunque   costituite,   che  editino  giornali
 quotidiani  in  lingua  francese, ladina, slovena e tedesca
 nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
 e   Trentino-Alto   Adige,  a  condizione  che  le  imprese
 beneficiarie   non  editino  altri  giornali  quotidiani  e
 possiedano      i      requisiti      di      cui      alle
 lettere b), c), d), e), f)  e g)  del  comma 2 del presente
 articolo.  A  decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di
 cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al
 50   per   cento   dei   costi  complessivi,  compresi  gli
 ammortamenti,  risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,
 sono  concessi  ai  giornali  quotidiani  italiani  editi e
 diffusi  all'estero  a  condizione  che le imprese editrici
 beneficiarie   possiedano   i   requisiti   di   cui   alle
 lettere b), c), d)  e g) del comma 2 del presente articolo.
 Tali   imprese  devono  allegare  alla  domanda  i  bilanci
 corredati  da  una  relazione di certificazione da parte di
 societa'  abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
 ha sede l'impresa.
 2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
 quotidiani  per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
 si  applicano  anche  ai  periodici  editi  da  cooperative
 giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
 legge  5 agosto 1981, n. 416, con il limite di 310.000 euro
 e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e
 per  il  contributo  variabile  di  cui al comma 10; a tali
 periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
 3.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1991,  alle  imprese
 editrici   di   periodici   che   risultino  esercitate  da
 cooperative,  fondazioni  o enti morali, ovvero da societa'
 la   maggioranza  del  capitale  sociale  delle  quali  sia
 detenuta  da  cooperative, fondazioni o enti morali che non
 abbiano  scopo  di  lucro, sono corrisposte annualmente 0,2
 euro  per  copia  stampata fino a 40 mila copie di tiratura
 media,  indipendentemente  dal  numero  delle  testate.  Le
 imprese  di  cui al presente comma devono essere costituite
 da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
 cinque  anni.  I  contributi  di cui al presente comma sono
 corrisposti a condizione che le imprese editrici:
 a) non   abbiano   acquisito,   nell'anno  precedente
 introiti  pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
 cento  dei  costi,  compresi gli ammortamenti, dell'impresa
 per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
 b) editino   periodici  a  contenuto  prevalentemente
 informativo;
 c) abbiano   pubblicato   nei  due  anni  antecedenti
 l'entrata  in  vigore  della  presente legge e nell'anno di
 riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
 per  ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
 3-bis.  Qualora  le  societa'  di  cui al comma 3 siano
 costituite  da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
 quali  possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
 e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
 detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
 4.  La  commissione  di  cui  all'art.  54  della legge
 5 agosto  1981,  n. 416, come modificato dall'art. 11 della
 legge    30 aprile    1983,    n.   137,   esprime   parere
 sull'accertamento  della  tiratura  e sull'accertamento dei
 requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
 5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
 ai  commi 2  e  3  devono  trasmettere  alla Presidenza del
 Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
 l'editoria,   lo   statuto   della   societa'  che  escluda
 esplicitamente  la  distribuzione  degli  utili  fino  allo
 scioglimento  della societa' stessa. Le disposizioni di cui
 all'art.  2  della  presente  legge si applicano anche alle
 imprese  editrici  di  giornali  quotidiani e periodici che
 gia'  abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
 di  cui  agli  articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
 1987.  Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
 le   imprese  editrici  che  siano  collegate  con  imprese
 editrici  di  altri  giornali quotidiani o periodici ovvero
 con  imprese  che  raccolgono  pubblicita'  per  la testata
 stessa  o  per  altri  giornali quotidiani o periodici. Non
 possono   percepire   i   suddetti  contributi  le  imprese
 editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
 contrattuali   con  l'impresa  editoriale  stessa,  il  cui
 importo  ecceda  il  10  per  cento  dei  costi complessivi
 dell'impresa  editrice,  compresi  gli ammortamenti, ovvero
 nel   caso   in   cui  tra  i  soci  e  gli  amministratori
 dell'impresa  editoriale  figurino  persone  fisiche  nella
 medesima condizione contrattuale.
 6.  Ove  nei  dieci  anni dalla riscossione dell'ultimo
 contributo  la  societa' proceda ad operazioni di riduzione
 del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
 fusione  o  comunque  operi  il  conferimento di azienda in
 societa'  il  cui statuto non contempli l'esclusione di cui
 al  comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
 Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
 aumentati  degli  interessi  calcolati  al tasso doppio del
 tasso  di  riferimento  di  cui all'art. 20 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976,  n. 902, e
 successive  modificazioni,  a  partire  dalla  data di ogni
 riscossione,  e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
 periodo  la  societa'  sia  posta  in  liquidazione, dovra'
 versare  in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
 parimenti  calcolata  nei  limiti del risultato netto della
 liquidazione,   prima   di   qualunque   distribuzione   od
 assegnazione.  Una  somma parimenti calcolata dovra' essere
 versata   dalla  societa'  quando,  nei  dieci  anni  dalla
 riscossione  dell'ultimo  contributo, dai bilanci annuali o
 da    altra    documentazione   idonea,   risulti   violata
 l'esclusione della distribuzione degli utili.
 7.  I  contributi  di cui al comma 8 sono corrisposti a
 condizione   che  gli  introiti  pubblicitari  di  ciascuna
 impresa  editoriale,  acquisiti  nell'anno  precedente, non
 superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
 risultanti  dal  bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
 ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
 il  35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
 di  cui  al  comma 8,  lettera b),  sono ridotti del 50 per
 cento.
 8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
 sono determinati nella seguente misura:
 a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 30
 per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
 degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
 comunque  non  superiore  a  lire  2  miliardi per ciascuna
 impresa;
 b) contributi variabili nelle seguenti misure:
 1)  lire  500  milioni  all'anno da 10.000 a 30.000
 copie  di  tiratura  media  giornaliera  e lire 300 milioni
 all'anno,  ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
 dalle 30.000 alle 150.000 copie;
 2)  lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
 tiratura  media  giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
 alle 250.000 copie;
 3)  lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
 tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
 9.  L'ammontare  totale  dei  contributi  previsti  dal
 comma 8  non  puo'  comunque superare il 60 per cento della
 media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
 10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
 in  vigore  al  31 dicembre  1997  a  favore  delle imprese
 editrici  di quotidiani o periodici a quella data organi di
 movimenti  politici  i  quali  organi siano in possesso dei
 requisiti  per  l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
 favore  delle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici
 pubblicati  per  la  prima  volta  in  data  successiva  al
 31 dicembre  1997  e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
 partiti  o  movimenti  ammessi al finanziamento pubblico, a
 decorrere  dal  1° gennaio  1998  alle  imprese editrici di
 quotidiani  o periodici che, oltre che attraverso esplicita
 menzione  riportata  in  testata, risultino essere organi o
 giornali  di  forze politiche che abbiano il proprio gruppo
 parlamentare  in  una delle Camere o nel Parlamento europeo
 avendo  almeno  un rappresentante in un ramo del Parlamento
 italiano,  nell'anno  di  riferimento  dei  contributi  nei
 limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
 e' corrisposto:
 a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40
 per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci
 degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e
 comunque  non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
 i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
 b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i
 parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
 ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo
 rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
 mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque
 corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel
 caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
 11.   A   decorrere  dall'anno  1991,  ove  le  entrate
 pubblicitarie  siano  inferiori  al  30 per cento dei costi
 d'esercizio   annuali,   compresi  gli  ammortamenti,  sono
 concessi,   per   ogni   esercizio,   ulteriori  contributi
 integrativi  pari  al  50  per  cento di quanto determinato
 dalle lettere a) e b) del comma 10.
 11-bis.
 11-ter.  A  decorrere  dall'anno 1991 sono abrogati gli
 ultimi  due  periodi  del  comma 5.  Dal  medesimo  anno  i
 contributi  previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
 che  non  fruiscono  dei  contributi  previsti dal predetto
 comma imprese   collegate   con  l'impresa  richiedente,  o
 controllate  da  essa,  o  che  la controllano, o che siano
 controllate  dalle  stesse imprese, o dagli stessi soggetti
 che la controllano.
 12.  La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
 non  puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
 determinati dai medesimi commi 10 e 11.
 13.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
 all'art.  4  sono  concessi a condizione che le imprese non
 fruiscano,  ne'  direttamente ne' indirettamente, di quelli
 di  cui  ai  commi 2,  5,  6,  7 e 8, ed a condizione che i
 contributi  di  cui  ai commi stessi non siano percepiti da
 imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
 siano  controllate  dalle  stesse  imprese  o  dagli stessi
 soggetti che le controllano.
 14.  I  contributi  di  cui  ai  commi 10 e 11 e di cui
 all'art.   4   sono  corrisposti  alternativamente  per  un
 quotidiano  o  un  periodico  o  una  impresa  radiofonica,
 qualora siano espressione dello stesso partito politico.
 15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
 eccezione  di  quelle  previste  dal comma 3, sono comunque
 soggette  agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
 legge  5 agosto  1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
 legge  30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
 dei  ricavi  delle  vendite.  Sono  soggette  agli obblighi
 medesimi,  a  prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
 vendite,  anche  le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
 legge 25 febbraio 1987, n. 67.
 15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
 ogni  anno  e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
 sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
 pari  al  50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
 10  e  11  spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
 del  contributo  residuo  verra'  effettuata entro tre mesi
 dalla  presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
 della     necessaria     certificazione    nonche'    della
 documentazione  richiesta  all'editore dalle norme vigenti.
 La  certificazione,  eseguita  a  cura  di  una societa' di
 revisione,  e'  limitata  alla verifica ed al riscontro dei
 soli  costi  a  cui  si fa riferimento per il conteggio del
 contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Spese di giustizia
 
 ((  1.  Per  il  pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso  all'anticipazione  da parte degli uffici postali, tranne che per  gli  atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche  e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario. ))
 2.  Al  pagamento  delle  spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita' generale dello Stato.
 3.  Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come  integrato  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma 607,  della legge 23 dicembre  2005,  n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base 2.1.2.1  capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia,  e'  ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni  di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
 4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  ((  spese  ))  di giustizia di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 «6-bis.  Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali  e  al  Consiglio  di Stato il contributo dovuto e' di euro 500;   per   i  ricorsi  previsti  dall'articolo 21-bis  della  legge 6 dicembre  1971,  n.  1034,  per  quelli  previsti dall'articolo 25, comma 5,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, (( per i ricorsi aventi ad  oggetto  il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di  ingresso  nel  territorio  dello  Stato  )) e per i ricorsi (( di esecuzione della sentenza o di )) ottemperanza (( del giudicato )) il contributo  dovuto  e'  di euro 250. (( L'onere relativo al pagamento dei   suddetti   contributi  e'  dovuto  in  ogni  caso  dalla  parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche  se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza   si  determina  con  il  passaggio  in  giudicato  della sentenza.  Non  e'  dovuto  alcun  contributo  per i ricorsi previsti dall'articolo 25  della  citata  legge  n.  241  del  1990 avverso il diniego  di  accesso  alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  195,  di  attuazione  della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. ))
 6-ter.   Il   maggior  gettito  derivante  dall'applicazione  delle disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis  e'  versato al bilancio dello Stato,  per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze,  per  le  spese  riguardanti  il funzionamento  del  Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.». ((  4-bis.  All'onere  derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto  dal  comma 4,  valutato  per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2007, si provvede, per l'anno 2006,  mediante  utilizzo  di parte delle maggiori entrate recate dal presente  decreto,  e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))
 5.  All'articolo 16  del  citato  testo unico di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
 «1-bis.  In  caso  di  omesso  o  parziale pagamento del contributo unificato,  si  applica  la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.».
 6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti: «e  allo  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze  per  le  spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il   testo   del   comma 607   (Rinvio
 all'allegato  1) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
 del 2005:
 «607.  In  applicazione  dell'art. 11, comma 3, lettera
 i-quater),  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, le misure
 correttive  degli effetti finanziari di leggi di spesa sono
 indicate nell'allegato 1 alla presente legge.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo
 unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
 materia  di  spese  di  giustizia),  come  modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  13  (Importi).  -  1. Il contributo unificato e'
 dovuto nei seguenti importi:
 a) euro  30  per  i  processi  di valore fino a 1.100
 euro;
 b) euro  70 per i processi di valore superiore a euro
 1.100  e  fino  a euro 5.200 e per i processi di volontaria
 giurisdizione,  nonche'  per  i processi speciali di cui al
 libro  IV,  titolo  II,  capo  VI,  del codice di procedura
 civile;
 c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
 5.200  e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
 valore  indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
 di pace;
 d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
 26.000  e  fino  a  euro  52.000  e per i processi civili e
 amministrativi di valore indeterminabile;
 e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
 52.000 e fino a euro 260.000;
 f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
 260.000 e fino a euro 520.000;
 g) euro  1.110  per  i processi di valore superiore a
 euro 520.000.
 2.   Per   i  processi  di  esecuzione  immobiliare  il
 contributo  dovuto  e'  pari  a  euro  200.  Per  gli altri
 processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto della
 meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
 contributo dovuto e' pari a euro 120.
 3.  Il  contributo e' ridotto alla meta' per i processi
 speciali  previsti  nel  libro  IV, titolo I, del codice di
 procedura  civile,  compreso  il  giudizio di opposizione a
 decreto   ingiuntivo   e   di   opposizione  alla  sentenza
 dichiarativa  di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
 il   valore  dei  processi  di  sfratto  per  morosita'  si
 determina  in  base  all'importo dei canoni non corrisposti
 alla  data  di  notifica  dell'atto  di  citazione  per  la
 convalida  e  quello  dei  processi  di finita locazione si
 determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
 4.  Per  i  processi in materia di locazione, comodato,
 occupazione  senza  titolo  e  di  impugnazione di delibere
 condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
 5.  Per  la procedura fallimentare, che e' la procedura
 dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
 contributo dovuto e' pari a euro 672.
 6.  Se  manca  la  dichiarazione di cui all'art. 14, il
 processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
 g).
 6-bis.  Per  i  ricorsi  proposti  davanti ai Tribunali
 amministrativi   regionali  e  al  Consiglio  di  Stato  il
 contributo  dovuto  e'  di euro 500; per i ricorsi previsti
 dall'art.  21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
 quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
 cittadinanza,  di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
 territorio  dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della
 sentenza  o  di  ottemperanza  del  giudicato il contributo
 dovuto  e'  di  euro 250. L'onere relativo al pagamento dei
 suddetti  contributi  e'  dovuto  in  ogni caso dalla parte
 soccombente,  anche  nel  caso  di compensazione giudiziale
 delle  spese  e  anche  se  essa  non  si  e' costituita in
 giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con
 il  passaggio  in  giudicato  della sentenza. Non e' dovuto
 alcun  contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della
 citata  legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso
 alle  informazioni  di cui al decreto legislativo 19 agosto
 2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva 2003/4/CE
 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
 6-ter.  Il  maggior gettito derivante dall'applicazione
 delle  disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis e' versato al
 bilancio  dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
 le  spese  riguardanti  il  funzionamento  del Consiglio di
 Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 del gia' citato
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002,
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.   16   (Omesso   o  insufficiente  pagamento  del
 contributo   unificato).   -   1.   In  caso  di  omesso  o
 insufficiente   pagamento   del   contributo  unificato  si
 applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII
 del  presente  testo  unico e nell'importo iscritto a ruolo
 sono  calcolati  gli interessi al saggio legale, decorrenti
 dal  deposito  dell'atto  cui  si  collega  il  pagamento o
 l'integrazione del contributo.
 1-bis.  In  caso  di  omesso  o  parziale pagamento del
 contributo   unificato,  si  applica  la  sanzione  di  cui
 all'art.  71 del testo unico delle disposizioni concernenti
 l'imposta  di  registro  di  cui  al decreto del Presidente
 della   Repubblica  26 aprile  1986,  n.  131,  esclusa  la
 detrazione ivi prevista.».
 - Si  riporta  il testo del comma 309 (Destinazione del
 maggior  gettito) dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
 e  pluriennale  dello  Stato (legge finanziaria 2005), come
 modificata dalla presente legge:
 «309.  Il  maggior  gettito derivante dall'applicazione
 delle  disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
 al  bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
 di   previsione   del  Ministero  della  giustizia  per  il
 pagamento  di  debiti  pregressi  nonche' per l'adeguamento
 delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
 stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
 finanze  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento del
 Consiglio   di   Stato   e   dei  Tribunali  amministrativi
 regionali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
 
 1.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1,  commi 5  e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti zooprofilattici sperimentali, (( degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette )) e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle disponibilita'  non  impegnate  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita'  esclusivamente  civilistica,  i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e  8),  del  codice  civile,  previsti  nei  rispettivi  budget 2006, concernenti  i  beni  di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi,  sono  ridotti  del  10  per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  cui  al  presente  comma sono versate da ciascun ente, entro  il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
 2.  Per  le  medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per  il  triennio  2007-2009,  le  previsioni  non  potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto  previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004,  n.  311.  Le  somme  corrispondenti alla riduzione dei costi e delle   spese  per  effetto  del  presente  comma sono  appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun  anno,  all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al  capo  X,  capitolo  2961.  E'  fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli   amministratori   non  abbiano  espressamente  dichiarato  nella relazione  sulla  gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il testo dei commi 5 e 6 (Limite all'incremento delle
 spese  della  pubbliche  amministrazioni) dell'art. 1 della
 citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' il seguente:
 «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
 obiettivi  di  finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
 europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
 economico-finanziaria    e    nelle    relative   note   di
 aggiornamento,   per   il   triennio   2005-2007  la  spesa
 complessiva  delle  amministrazioni  pubbliche inserite nel
 conto  economico  consolidato,  individuate per l'anno 2005
 nell'elenco  1  allegato alla presente legge e per gli anni
 successivi  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT)
 con   proprio   provvedimento   pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  non  oltre  il  31 luglio di ogni anno, non puo'
 superare   il   limite   del  2  per  cento  rispetto  alle
 corrispondenti  previsioni  aggiornate del precedente anno,
 come    risultanti    dalla    Relazione   previsionale   e
 programmatica.».
 «6.  Le  disposizioni del comma 5 non si applicano alle
 spese  per  gli  organi  costituzionali,  per  il Consiglio
 superiore  della  Magistratura, per interessi sui titoli di
 Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
 soggettivi  e per trasferimenti all'Unione europea a titolo
 di risorse proprie.».
 - Si riporta il testo dell'art. 2425 del codice civile:
 «Art.  2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
 economico  deve  essere  redatto in conformita' al seguente
 schema:
 A) Valore della produzione:
 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 2)  variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
 di lavorazione, semilavorati e finiti;
 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
 4)   incrementi   di  immobilizzazioni  per  lavori
 interni;
 5)   altri   ricavi   e   proventi,   con  separata
 indicazione dei contributi in conto esercizio.
 Totale.
 B) Costi della produzione:
 6)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
 merci;
 7) per servizi;
 8) per godimento di beni di terzi;
 9) per il personale:
 a) salari e stipendi;
 b) oneri sociali;
 c) trattamento di fine rapporto;
 d) trattamento di quiescenza e simili;
 e) altri costi;
 10) ammortamenti e svalutazioni:
 a) ammortamento       delle      immobilizzazioni
 immateriali;
 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 d) svalutazioni  dei crediti compresi nell'attivo
 circolante e delle disponibilita' liquide;
 11)  variazioni  delle  rimanenze di materie prime,
 sussidiarie, di consumo e merci;
 12) accantonamenti per rischi;
 13) altri accantonamenti;
 14) oneri diversi di gestione.
 Totale.
 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
 C) Proventi e oneri finanziari:
 15)   proventi   da  partecipazioni,  con  separata
 indicazione  di  quelli  relativi  ad imprese controllate e
 collegate;
 16) altri proventi finanziari:
 a) da  crediti  iscritti  nelle immobilizzazioni,
 con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
 collegate e di quelli da controllanti;
 b) da  titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
 non costituiscono partecipazioni;
 c) da  titoli iscritti nell'attivo circolante che
 non costituiscono partecipazioni;
 d) proventi  diversi dai precedenti, con separata
 indicazione  di quelli da imprese controllate e collegate e
 di quelli da controllanti;
 17)  interessi e altri oneri finanziari, con separata
 indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
 e verso controllanti;
 17-bis)  utili  e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
 17+ - 17-bis).
 D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
 18) rivalutazioni:
 a) di partecipazioni;
 b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
 costituiscono partecipazioni;
 c) di  titoli  iscritti all'attivo circolante che
 non costituiscono partecipazioni;
 19) svalutazioni:
 a) di partecipazioni;
 b) di   immobilizzazioni   finanziarie   che  non
 costituiscono partecipazioni;
 c) di  titoli iscritti nell'attivo circolante che
 non  costituiscono  partecipazioni. Totale delle rettifiche
 (18 - 19).
 E) Proventi e oneri straordinari:
 20)   proventi,   con  separata  indicazione  delle
 plusvalenze   da   alienazioni   i   cui  ricavi  non  sono
 iscrivibili al n. 5);
 21)   oneri,   con   separata   indicazione   delle
 minusvalenze  da  alienazioni,  i cui effetti contabili non
 sono  iscrivibili  al  n.  14),  e delle imposte relative a
 esercizi  precedenti.  Totale  delle  partite straordinarie
 (20-21).
 Risultato  prima  delle  imposte (A - B + - C + - D + -
 E);
 22)  imposte  sul reddito dell'esercizio, correnti,
 differite e anticipate;
 23) utile (perdite) dell'esercizio.».
 - Si    riporta   il   testo   del   comma 57   (Limite
 all'incremento   delle   spese   per   enti   pubblici  non
 territoriali)  dell'art.  1  della gia' citata legge n. 311
 del 2004:
 «57.  Per  il  triennio  2005-2007,  gli  enti indicati
 nell'elenco  1  allegato  alla presente legge, ad eccezione
 degli  enti  di  previdenza  di  cui al decreto legislativo
 30 giugno  1994,  n.  509, e successive modificazioni, e al
 decreto  legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
 modificazioni,  delle  altre  associazioni  e fondazioni di
 diritto  privato e degli enti del sistema camerale, possono
 incrementare  per  l'anno  2005  le proprie spese, al netto
 delle   spese   di   personale,  in  misura  non  superiore
 all'ammontare  delle  spese dell'anno 2003 incrementato del
 4,5  per  cento.  Per  gli  anni  2006 e 2007 si applica la
 percentuale   di   incremento   del   2   per   cento  alle
 corrispondenti  spese determinate per l'anno precedente con
 i  criteri  stabiliti  dal  presente comma. Per le spese di
 personale  si  applica  la specifica disciplina di settore.
 Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
 agli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  di  cui ai
 commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3,
 commi 1  e  2,  della  legge  24 dicembre  2003, n. 350, si
 applica la disciplina ivi prevista.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22-bis. Riduzione   della  spesa  per  incarichi  di  funzione  dirigenziale. Disposizioni    in    materia   di   attivita'   libero-professionale intramuraria.
 
 ((  1.  La  spesa  complessiva  derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
 2.  Al  comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, le parole: «fino  al  31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data,  certificata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma, del completamento  da  parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi    strutturali   necessari   ad   assicurare   l'esercizio dell'attivita'  libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007».
 3.  L'esercizio  straordinario  dell'attivita' libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e'  informato  ai  principi  organizzativi  fissati  da  ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  sulla  base  dei  principi  previsti  nell'atto di indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27 marzo  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
 4.  Al  fine  di  garantire  il  corretto  equilibrio tra attivita' istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in riferimento  all'obiettivo  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  sono affidati  alle  regioni  i  controlli  sulle modalita' di svolgimento dell'attivita'  libero-professionale  della  dirigenza  del  Servizio sanitario  nazionale  e  l'adozione  di  misure  dirette ad attivare, previo   congruo  termine  per  provvedere  da  parte  delle  aziende risultate  inadempienti,  interventi  sostitutivi  anche  sotto forma della  nomina  di  un  commissario  ad acta. In ogni caso l'attivita' libero-professionale   non  puo'  superare,  sul  piano  quantitativo nell'arco  dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  15-quinquies  del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
 modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
 sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
 n. 421), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  15-quinquies  (Caratteristiche  del  rapporto di
 lavoro  esclusivo dei dirigenti sanitari). - 1. Il rapporto
 di  lavoro  esclusivo  dei  dirigenti  sanitari comporta la
 totale  disponibilita'  nello  svolgimento  delle  funzioni
 dirigenziali  attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della
 posizione   ricoperta   e  della  competenza  professionale
 posseduta  e  della disciplina di appartenenza, con impegno
 orario contrattualmente definito.
 2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio
 dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie:
 a) il   diritto  all'esercizio  di  attivita'  libero
 professionale  individuale,  al  di  fuori  dell'impegno di
 servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
 dal   direttore   generale  d'intesa  con  il  collegio  di
 direzione;  salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 b) la  possibilita'  di partecipazione ai proventi di
 attivita'  a  pagamento  svolta  in  equipe,  al  di  fuori
 dell'impegno   di  servizio,  all'interno  delle  strutture
 aziendali;
 c) la  possibilita'  di partecipazione ai proventi di
 attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
 individualmente  o  in  equipe, al di fuori dell'impegno di
 servizio,  in  strutture  di  altra  azienda  del  Servizio
 sanitario  nazionale  o  di  altra  struttura sanitaria non
 accreditata,   previa   convenzione   dell'azienda  con  le
 predette aziende e strutture;
 d) la  possibilita'  di partecipazione ai proventi di
 attivita'  professionali,  richieste  a  pagamento da terzi
 all'azienda,  quando  le predette attivita' siano svolte al
 di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione
 dei   tempi   di   attesa,  secondo  programmi  predisposti
 dall'azienda   stessa,   sentite   le  equipe  dei  servizi
 interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di
 cui  al  presente  comma e i criteri per l'attribuzione dei
 relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche'
 al  personale  che  presta  la  propria collaborazione sono
 stabiliti   dal  direttore  generale  in  conformita'  alle
 previsioni  dei  contratti  collettivi nazionali di lavoro.
 L'azienda   disciplina  i  casi  in  cui  l'assistito  puo'
 chiedere  all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
 sia  resa  direttamente dal dirigente scelto dall'assistito
 ed   erogata   al  domicilio  dell'assistito  medesimo,  in
 relazione  alle particolari prestazioni sanitarie richieste
 o   al   carattere   occasionale   o   straordinario  delle
 prestazioni  stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente
 fra  il  medico e l'assistito con riferimento all'attivita'
 libero     professionale     intramuraria    gia'    svolta
 individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori
 dell'orario di lavoro.
 3.  Per  assicurare un corretto ed equilibrato rapporto
 tra  attivita'  istituzionale  e  corrispondente  attivita'
 libero  professionale  e  al  fine anche di concorrere alla
 riduzione  progressiva  delle  liste di attesa, l'attivita'
 libero  professionale  non  puo'  comportare,  per  ciascun
 dipendente,  un  volume  di  prestazioni superiore a quello
 assicurato  per  i  compiti  istituzionali.  La  disciplina
 contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra
 attivita'  istituzionale  e  attivita' libero professionale
 nel    rispetto    dei   seguenti   principi:   l'attivita'
 istituzionale   e'  prevalente  rispetto  a  quella  libero
 professionale,  che  viene  esercitata  nella  salvaguardia
 delle  esigenze  del servizio e della prevalenza dei volumi
 orari  di  attivita' necessari per i compiti istituzionali;
 devono  essere  comunque  rispettati  i  piani di attivita'
 previsti  dalla  programmazione  regionale  e  aziendale  e
 conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali
 e  i  tempi di attesa concordati con le equipe; l'attivita'
 libero  professionale  e'  soggetta  a verifica da parte di
 appositi   organismi  e  sono  individuate  penalizzazioni,
 consistenti    anche    nella   sospensione   del   diritto
 all'attivita'   stessa,   in   caso   di  violazione  delle
 disposizioni   di   cui   al  presente  comma o  di  quelle
 contrattuali.
 4.  Nello  svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2
 non   e'  consentito  l'uso  del  ricettario  del  Servizio
 sanitario nazionale.
 5.  Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o
 complessa,  implicano  il rapporto di lavoro esclusivo. Per
 struttura   ai   fini  del  presente  decreto,  si  intende
 l'articolazione  organizzativa  per  la  quale e' prevista,
 dall'atto   aziendale   di  cui  all'art.  3,  comma 1-bis,
 responsabilita'  di  gestione  di risorse umane, tecniche o
 finanziarie.
 6.   Ai  fini  del  presente  decreto,  si  considerano
 strutture  complesse  i  dipartimenti e le unita' operative
 individuate  secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo
 e  coordinamento previsto dall'art. 8-quater, comma 3. Fino
 all'emanazione  del  predetto atto si considerano strutture
 complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
 normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.
 7.   I  dirigenti  sanitari  appartenenti  a  posizioni
 funzionali  apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non
 abbiano  optato per il rapporto quinquennale ai sensi della
 pregressa  normativa, conservano l'incarico di direzione di
 struttura  complessa  alla  quale  sono preposti. Essi sono
 sottoposti   a   verifica   entro   il   31 dicembre  1999,
 conservando  fino a tale data il trattamento tabellare gia'
 previsto  per  il  secondo livello dirigenziale. In caso di
 verifica    positiva,    il    dirigente    e'   confermato
 nell'incarico,  con rapporto esclusivo, per ulteriori sette
 anni.   In   caso   di  verifica  non  positiva  o  di  non
 accettazione   dell'incarico  con  rapporto  esclusivo,  al
 dirigente   e'  conferito  un  incarico  professionale  non
 comportante  direzione  di  struttura in conformita' con le
 previsioni  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro;
 contestualmente   viene  reso  indisponibile  un  posto  di
 organico di dirigente.
 8.  Il  rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo
 di  preferenza  per  gli incarichi didattici e di ricerca e
 per    i    comandi    e    i    corsi   di   aggiornamento
 tecnico-scientifico e professionale.
 9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 anche  al  personale  di  cui  all'art. 102 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382, con le
 specificazioni  e  gli  adattamenti che saranno previsti in
 relazione   ai  modelli  gestionali  e  funzionali  di  cui
 all'art.  6  della  legge  30 novembre  1998, n. 419, dalle
 disposizioni di attuazione della delega stessa.
 10.    Fermo    restando,    per   l'attivita'   libero
 professionale   in  regime  di  ricovero,  quanto  disposto
 dall'art.  72,  comma 11,  della legge 23 dicembre 1998, n.
 448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi
 idonei  alle  necessita'  connesse  allo  svolgimento delle
 attivita'  libero-professionali  in  regime  ambulatoriale,
 limitatamente  alle  medesime  attivita'  e fino alla data,
 certificata  dalla  regione o dalla provincia autonoma, del
 completamento    da   parte   dell'azienda   sanitaria   di
 appartenenza  degli  interventi  strutturali  necessari  ad
 assicurare  l'esercizio dell'attivita' libero-professionale
 intramuraria   e   comunque   entro   il   31 luglio  2007,
 l'utilizzazione  del  proprio  studio  professionale con le
 modalita'  previste  dall'atto di indirizzo e coordinamento
 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 27 marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
 generale  n.  121,  del  26 maggio 2000, fermo restando per
 l'azienda  sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello
 studio  nel  caso  di  possibile conflitto di interessi. Le
 regioni  possono  disciplinare  in modo piu' restrittivo la
 materia in relazione alle esigenze locali.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale
 
 1.  Al  fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di  parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure  preordinate  al  reclutamento  di  professori universitari ordinari,  associati e dei ricercatori, nonche' alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  164,  e'  abrogato  ((  e  nell'articolo 2,  comma 4, della legge 16 gennaio  2006,  n.  18,  sono soppresse le parole: «, nonche' alla loro conferma in ruolo». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
 legislativo   6 aprile   2006,   n.   164  (Riordino  della
 disciplina  del reclutamento dei professori universitari, a
 norma  dell'art. 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n.
 230), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  14  (Disposizioni  transitorie  e  finali). - 1.
 Nelle  prime  due  tornate  dei giudizi di idoneita' per la
 fascia  dei  professori  ordinari  e  nelle  prime  quattro
 tornate   dei  giudizi  di  idoneita'  per  la  fascia  dei
 professori   associati,  la  quota  di  incremento  di  cui
 all'art. 4, comma 1, e' pari al cento per cento.
 2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
 per la fascia dei professori associati:
 a) il quindici per cento della quota di incremento di
 cui  al  comma 1  e'  riservata  ai  professori  incaricati
 stabilizzati,  agli  assistenti  del  ruolo ad esaurimento,
 nonche' ai ricercatori confermati che alla data fissata dal
 bando  abbiano  svolto  almeno tre anni di insegnamento nei
 corsi  di  studio  universitari ai sensi dell'art. 12 della
 legge 19 novembre 1990, n. 341;
 b) una   ulteriore   quota   dell'uno  per  cento  e'
 riservata ai tecnici laureati gia' ammessi con riserva alla
 terza  tornata  dei  giudizi  di idoneita' per l'accesso al
 ruolo  dei  professori  associati,  bandita  ai  sensi  del
 decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
 3.  Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al
 comma 2  dia  luogo  alla attribuzione ai destinatari della
 quota  riservata  di  un  numero  frazionario di idoneita',
 quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore.
 4. (Abrogato).
 5.   Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 25,  della  legge,
 dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente decreto
 legislativo  non devono derivare nuovi e maggiori oneri per
 la finanza pubblica.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
 16 gennaio    2006,   n.   18   (Riordino   del   Consiglio
 universitario  nazionale),  come  modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  2  (Competenze).  -  1.  Il CUN formula pareri e
 proposte  al  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
 della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
 a) obiettivi della programmazione universitaria;
 b) criteri   per  la  utilizzazione  della  quota  di
 riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
 universita';
 c) criteri  generali  per  l'ordinamento  degli studi
 universitari,  ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge
 15 maggio 1997, n. 127;
 d) regolamenti didattici di ateneo;
 e) settori scientifico-disciplinari;
 f) decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 96,
 della citata legge n. 127 del 1997;
 g) ogni     altra    materia    che    il    Ministro
 dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca ritenga
 di sottoporre al parere del CUN.
 2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
 della   ricerca   richiede   il   parere   del   CUN  sulla
 individuazione   degli   obiettivi   della   programmazione
 universitaria   di   cui   al   comma 1,  lettera a),  dopo
 l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
 3.   Il   termine  per  l'espressione  del  parere  sui
 regolamenti  didattici  di ateneo delle universita' e delle
 universita' telematiche che richiedono l'accreditamento dei
 corsi  a  distanza  e'  di  quarantacinque giorni e decorre
 dalla  data di comunicazione degli altri pareri obbligatori
 previsti dal procedimento.
 4.  Il CUN esprime il parere di legittimita' sugli atti
 delle    commissioni   nelle   procedure   preordinate   al
 reclutamento  dei  professori  ordinari  e  associati e dei
 ricercatori.  Il  parere e' reso entro novanta giorni dalla
 richiesta.  Una  volta  espresso  il  parere  o,  comunque,
 decorso il termine di cui al secondo periodo, l'universita'
 approva  o  non  approva  gli  atti,  motivando l'eventuale
 difformita' dal parere stesso.
 5. In relazione a questioni di particolare complessita'
 o  rilevanza  il  CUN,  al  fine di formulare i pareri e le
 proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita
 delibera, puo' acquisire il parere dell'Accademia nazionale
 dei  Lincei,  del  Consiglio  nazionale delle ricerche o di
 istituzioni   culturali   e  scientifiche  di  riconosciuta
 competenza a livello nazionale e internazionale.
 6.  Restano  ferme  le  competenze attribuite al CUN da
 specifiche norme.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
 
 1.  Per  qualsivoglia  arbitrato,  anche  se  disciplinato da leggi speciali,  la  misura  del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto  9  della  tabella  D  allegata  al (( regolamento di cui al )) decreto  del  Ministro  della  giustizia  8 aprile  2004,  n. 127, si applica  inderogabilmente  a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali,  anche  se  non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura  del  compenso  spettante  all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il testo dei punti 8 e 9 della tabella D
 allegata  al  regolamento  di  cui  al decreto del Ministro
 della  giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (Regolamento recante
 determinazione   degli   onorari,   dei   diritti  e  delle
 indennita'  spettanti  agli  avvocati  per  le  prestazioni
 giudiziali,  in materia civile, amministrativa, tributaria,
 penale e stragiudiziali):
 
 ---->   Vedere tabella da pag. 81 a pag. 83 della G.U.  <----
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni 
 1.  Negli  stati  di  previsione  della spesa delle Amministrazioni centrali,  approvati  con  la  legge  23 dicembre  2005, n. 267, sono accantonate   e   rese   indisponibili  alla  gestione  le  quote  di stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato  al  presente  decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni  da  apportare  alle  previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
 2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle  scritture  contabili  registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
 3.  Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento  di  cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti  Commissioni  parlamentari, alla Corte dei conti, ed al (( rispettivo  ))  Ufficio  centrale  di  bilancio,  puo' modificare gli accantonamenti  di  cui  al  comma 2,  fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
 4.  Su  richiesta  delle Amministrazioni puo' essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate  nell'elenco  di  cui  al  comma 1,  in  sede di (( legge )) finanziaria per il triennio medesimo.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La  legge  23 dicembre  2005,  n.  267:  «Bilancio di
 previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2006  e
 bilancio   pluriennale   per   il  triennio  2006-2008»  e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
 302, supplemento ordinario.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. Controlli  e  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  della  regola sul contenimento  delle  spese  da  parte  degli  enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.
 
 1.  In  caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1,  comma 57,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte  degli  enti  individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti  statali  a  qualsiasi titolo operati a favore di detti enti  sono  ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai  conti  consuntivi  relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti  interessati  che  non ricevono contributi a carico del bilancio dello  Stato  sono  tenuti  a  versare all'entrata del bilancio dello Stato,   con   imputazione   al  capo  X,  capitolo  2961,  entro  il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari  alle  eccedenze  risultanti  dai  predetti conti consuntivi. Le amministrazioni  vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il  31 luglio  degli  anni  2006,  2007  e  2008, comunicazione delle predette  eccedenze  di  spesa  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 Per  i  commi 5 - 6 e 57 dell'art. 1 della legge n. 311
 del 2004, si vedano i riferimenti normativi all'art. 22.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Riduzione  del  limite  di  spesa  annua  per  studi  e  incarichi di consulenza,  per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza.
 
 1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  le  parole:  «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il testo dei commi 9 (Contenimento delle
 spese per incarichi di consulenza) e 10 (Contenimento delle
 spese  per relazioni pubbliche, convegni, mostre e spese di
 rappresentanza)  dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
 del 2005, come modificati dalla presente legge:
 «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
 legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
 incarichi  di  consulenza  conferiti  a  soggetti  estranei
 all'amministrazione,      sostenuta     dalle     pubbliche
 amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
 modificazioni,  esclusi le universita', gli enti di ricerca
 e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
 potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
 nell'anno 2004.».
 «10.   A   decorrere   dall'anno   2006   le  pubbliche
 amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
 modificazioni,  non  possono effettuare spese per relazioni
 pubbliche,    convegni,    mostre,    pubblicita'    e   di
 rappresentanza,  per un ammontare superiore al 40 per cento
 della  spesa  sostenuta  nell'anno  2004  per  le  medesime
 finalita'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 28. Diarie per missioni all'estero
 
 1.  Le  diarie  per  le  missioni  all'estero di cui alla tabella B allegata  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione   economica  in  data  27 agosto  1998,  e  successive modificazioni,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del 31 agosto  1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale  appartenente  alle  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 2.  L'articolo  3  del  regio  decreto  3 giugno  1926,  n.  941, e successive modificazioni e' abrogato.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1  e 2 non si applicano al personale  civile  e militare impegnato nelle missioni internazionali di  pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  della  tabella  B allegata al
 decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
 programmazione   economica  27 agosto  1998,  e  successive
 modificazioni   (Adeguamento   delle   diarie  di  missione
 all'estero  del personale statale, civile e militare, delle
 universita' e della scuola):
 Tabella B
 Diarie  nette  per  le  missioni  all'estero riferite a
 ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle
 Universita'.
 
 ---->   Vedere tabella da pag. 85 a pag. 92 della G.U.  <----
 
 - Il   testo   del  comma 2  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo    30 marzo   2001,   n.   165   e   successive
 modificazioni  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
 alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)  e' il
 seguente:
 «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
 amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
 montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
 - Il  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
 modificazioni (Indennita' al personale dell'amministrazione
 dello   Stato   incaricato   di  missione  all'estero),  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.
 - Si  riporta  il  testo del comma 97 (Rideterminazione
 per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di
 pace) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
 «97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
 ad   eventuali  esigenze  connesse  con  la  proroga  delle
 missioni  internazionali  di  pace  e'  stabilito  in 1.000
 milioni  di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
 provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
 relative  all'utilizzo  del  Fondo,  delle quali viene data
 formale    comunicazione    alle   competenti   Commissioni
 parlamentari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. 
 Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
 
 1.  Fermo  restando  il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni,   per  organi  collegiali  e  altri  organismi,  anche monocratici,    comunque    denominati,   operanti   nelle   predette amministrazioni,  e'  ridotta  del trenta per cento rispetto a quella sostenuta   nell'anno  2005.  Ai  suddetti  fini  le  amministrazioni adottano  con  immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le necessarie misure di adeguamento  ai  nuovi  limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella  prevista  dall'articolo 1,  comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Per  realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al   comma 1,  per  le  amministrazioni  statali  si  procede,  entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  al  riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento  delle  strutture,  con  regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli  organismi  previsti  dalla  legge  o  da  regolamento  e,  per i restanti,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del  Ministro  competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
 a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
 b) razionalizzazione   delle   competenze   delle  strutture  che svolgono funzioni omogenee;
 c) limitazione  del  numero  delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
 d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
 e) riduzione   dei   compensi   spettanti   ai  componenti  degli organismi. ((    e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni,   con  la  previsione  che  alla  scadenza  l'organismo  e'  da intendersi automaticamente soppresso;
 e-ter)   previsione  di  una  relazione  di  fine  mandato  sugli obiettivi     realizzati     dagli     organismi,    da    presentare all'amministrazione  competente  e  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza  del  termine  di  durata  degli  organismi  individuati dai provvedimenti   previsti   dai   commi 2   e   3,   di  concerto  con l'amministrazione  di  settore  competente,  la  perdurante  utilita' dell'organismo  proponendo  le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. ))
 3.  Le  amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo  stesso  termine  e  sulla  base  degli  stessi  criteri di cui al comma 2,  con  atti  di  natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti,  da  sottoporre  alla  verifica  degli organi interni di controllo  e  all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni  assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. ((  4.  Gli  organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2  e  3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi. ))
 5.  Scaduti  i  termini  di  cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti  e'  fatto  divieto alle amministrazioni   di   corrispondere  compensi  ai  componenti  degli organismi di cui al comma 1.
 6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non  trovano  diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni  di  principio  ai  fini del coordinamento della finanza pubblica.
 7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il   testo  del  comma 1  dell'art.  18  della  legge
 28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
 finanziaria 2002), e' il seguente:
 «Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai
 fini   del   contenimento   della   spesa   e  di  maggiore
 funzionalita'  dei  servizi  e  delle  procedure,  e' fatto
 divieto  alle  pubbliche  amministrazioni,  escluse  quelle
 delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
 montane,  di  istituire  comitati, commissioni, consigli ed
 altri  organismi  collegiali,  ad  eccezione  di  quelli di
 carattere    tecnico    e   ad   elevata   specializzazione
 indispensabili    per   la   realizzazione   di   obiettivi
 istituzionali  non  perseguibili attraverso l'utilizzazione
 del proprio personale.».
 - Per  il  comma 2  dell'art. 1 del gia' citato decreto
 legislativo  n.  165  del  2001  si  vedano  i  riferimenti
 normativi all'art. 28.
 - Il  testo  del  comma 58  (Riduzione  del  10%  delle
 indennita' dei componenti di organi collegiali) dell'art. 1
 della gia' citata legge n. 266 del 2005 e' il seguente:
 «58.   Le   somme   riguardanti  indennita',  compensi,
 gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
 corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
 e   controllo,   consigli   di   amministrazione  e  organi
 collegiali  comunque  denominati,  presenti nelle pubbliche
 amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
 modificazioni,  e  negli enti da queste ultime controllati,
 sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
 importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
 - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
 n. 400, si vedano i riferimenti normativi all'art. 4.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. 
 Verifica  delle  economie in materia di personale per regioni ed enti
 locali
 
 1.  Il  comma 204  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dai seguenti:
 «204.  Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198,  in  caso  di  mancato  conseguimento  degli  obiettivi di risparmio  di  spesa  ivi  previsti, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni  di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e  della  verifica  degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo  tra  Governo,  regioni  ed autonomie locali da concludere in sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito  un  tavolo  tecnico  con rappresentanti del sistema delle autonomie  designati  dai  relativi  enti esponenziali, del Ministero dell'economia  e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della   funzione   pubblica,   della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri-Dipartimento  degli  affari  regionali  ((  e  del Ministero dell'interno, )) con l'obiettivo di:
 a) acquisire,  per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze,  la  documentazione  da  parte  degli enti destinatari della norma,  certificata  dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
 b) fissare   specifici   criteri  e  modalita'  operative,  anche campionarie  per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e  per  le  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  a 50.000 abitanti,   per   il   monitoraggio   e  la  verifica  dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
 c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative di  cui  alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
 d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale  della  spesa  di  personale per gli enti destinatari del comma 198.
 204-bis.  Le  risultanze  delle  operazioni  di verifica del tavolo tecnico  di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte  dei  conti,  anche  ai  fini  del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204  da  parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.». ((  204-ter.  Ai  fini  dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente  agli  enti  locali in condizione di avanzo di bilancio negli  ultimi  tre  esercizi,  sono  escluse  dal computo le spese di personale  riferite  a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in  forma  di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005». ))
 |  |  |  | Art. 31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno
 
 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  le  parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle   seguenti:  «ad  un  organo  monocratico  o  composto  da  tre componenti.  In  caso  di  previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
 2.  Il  contingente  di  personale  addetto  agli  uffici  preposti all'attivita'   di  valutazione  e  controllo  strategico,  ai  sensi dell'articolo 14,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  non  puo'  superare  il numero massimo di unita' pari al 10 per cento  di  quello  complessivamente  assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
 legislativo    30 luglio   1999,   n.   286   (Riordino   e
 potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
 valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
 dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a
 norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  6  (La valutazione e il controllo strategico). -
 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
 verificare,   in  funzione  dell'esercizio  dei  poteri  di
 indirizzo  da  parte  dei  competenti  organi,  l'effettiva
 attuazione  delle scelte contenute nelle direttive ed altri
 atti  di  indirizzo  politico.  L'attivita' stessa consiste
 nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
 degli  eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
 norme,   gli   obiettivi  operativi  prescelti,  le  scelte
 operative  effettuate  e  le  risorse  umane, finanziarie e
 materiali  assegnate,  nonche'  nella identificazione degli
 eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
 per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
 2.  Gli  uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
 valutazione  e  controllo  strategico  riferiscono  in  via
 riservata   agli  organi  di  indirizzo  politico,  con  le
 relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
 effettuate.  Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
 politico   anche  per  la  valutazione  dei  dirigenti  che
 rispondono   direttamente   all'organo   medesimo   per  il
 conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
 3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
 ai  commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
 nell'ambito  delle  strutture  di cui all'art. 14, comma 2,
 del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
 e  dotato  di  adeguata  autonomia  operativa. La direzione
 dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo
 monocratico  o  composto  da  tre  componenti.  In  caso di
 previsione  di  un organo con tre componenti viene nominato
 un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere,
 anche  per  la  direzione  stessa, ad esperti estranei alla
 pubblica  amministrazione,  ai  sensi del predetto art. 14,
 comma 2,  del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
 operano  in  collegamento  con  gli  uffici  di  statistica
 istituiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo 6 settembre
 1989,   n.   322.  Essi  redigono  almeno  annualmente  una
 relazione  sui  risultati  delle  analisi  effettuate,  con
 proposte   di   miglioramento   della  funzionalita'  delle
 amministrazioni.  Possono  svolgere, anche su richiesta del
 Ministro,   analisi  su  politiche  e  programmi  specifici
 dell'amministrazione  di appartenenza e fornire indicazioni
 e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
 nell'amministrazione.».
 - Il  testo  del  comma 2  dell'art. 14 del gia' citato
 decreto n. 165 del 2001 e' il seguente:
 «2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
 Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
 aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
 l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
 adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
 23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
 limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
 pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
 comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
 determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
 esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
 specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
 e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
 le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
 anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
 contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
 uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
 ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
 nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
 disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
 15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
 provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
 Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
 dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
 comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
 aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
 contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
 specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
 accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
 responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
 disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
 agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
 Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
 sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
 la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
 prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
 del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
 norme  del  regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
 norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
 gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
 Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 32. 
 Contratti di collaborazione
 
 1.  Ai  fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza  pubblica,  all'articolo 7  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (( il comma 6 e' sostituito )) dai seguenti:
 «6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte con personale in servizio,  le  amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi individuali,  con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o  coordinata  e  continuativa,  ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
 a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite   dall'ordinamento  all'amministrazione  conferente  e  ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 b) l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente   accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 c) la  prestazione  deve  essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 d) devono   essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 6-bis.   Le   amministrazioni   pubbliche  disciplinano  e  rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del (( testo unico  di  cui  al  )) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai princpi di cui al comma 6.».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del citato decreto
 legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  7  (Gestione  delle  risorse umane). (Art. 7 del
 decreto  legislativo  n. 29 del 1993, come sostituito prima
 dall'art.  5  del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi
 modificato  dall'art.  3 del decreto legislativo n. 387 del
 1998).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono
 parita'   e  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
 l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
 2.   Le   amministrazioni   pubbliche  garantiscono  la
 liberta'  di insegnamento e l'autonomia professionale nello
 svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
 ricerca.
 3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano criteri
 certi  di  priorita' nell'impiego flessibile del personale,
 purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
 lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
 personale,  sociale  e familiare e dei dipendenti impegnati
 in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
 1991, n. 266.
 4.  Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
 l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso  quello con
 qualifiche  dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
 dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
 sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
 amministrazione.
 5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non possono erogare
 trattamenti  economici accessori che non corrispondano alle
 prestazioni effettivamente rese.
 6.   Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
 personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
 conferire  incarichi  individuali,  con contratti di lavoro
 autonomo,    di   natura   occasionale   o   coordinata   e
 continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza
 dei seguenti presupposti:
 a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
 alle       competenze      attribuite      dall'ordinamento
 all'amministrazione  conferente  e  ad obiettivi e progetti
 specifici e determinati;
 b) l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
 accertato   l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare  le
 risorse umane disponibili al suo interno;
 c) la  prestazione deve essere di natura temporanea e
 altamente qualificata;
 d) devono  essere preventivamente determinati durata,
 luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
 rendono  pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
 comparative   per   il   conferimento  degli  incarichi  di
 collaborazione.
 6-ter.  I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
 testo  unico  di cui il decreto legislativo 18 agosto 2000,
 n. 267 si adeguano ai principi di cui al comma 6.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 33. 
 Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
 
 1.  Il  secondo,  terzo,  quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 503, sono soppressi.
 2.   I   dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche   di  cui all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  con  esclusione  degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia,  del  personale  delle  forze  armate  e  delle forze di polizia   ad  ordinamento  militare  e  ad  ordinamento  civile,  del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali  alla  data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta  e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al  settantesimo  anno  di  eta',  possono permanere in servizio alle stesse  condizioni  giuridiche  ed  economiche,  anche  ai  fini  del trattamento   pensionistico,  previste  dalla  normativa  vigente  al momento dell'accoglimento della richiesta.
 3.  I  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici   risultanti   anche   dall'applicazione   dell'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  503,  si applicano   anche   ai   fini   dell'attribuzione   degli   incarichi dirigenziali  di  cui  all'articolo 19,  comma 6,  del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
 legislativo   30 dicembre   1992,  n.  503  (Norme  per  il
 riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
 privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art.  3  della  legge
 23 ottobre  1992,  n.  421), come modificato dalla presente
 legge:
 «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
 in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
 pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
 effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
 23 ottobre  1992,  n.  421,  per  un  periodo massimo di un
 biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
 per essi previsti.
 1-bis.  Per le categorie di personale di cui all'art. 1
 della  legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
 comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
 anno di eta'.».
 - Per  il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
 decreto  n.  165 del 2001 si vedano i riferimenti normativi
 all'art. 28.
 - Il  testo  del  comma 6  dell'art. 19 del gia' citato
 decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
 «6.  Gli  incarichi  di  cui  ai commi da 1 a 5 possono
 essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
 limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
 dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
 all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
 quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
 determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
 durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
 gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
 4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
 funzione  dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di
 tre   anni,   e,   per  gli  altri  incarichi  di  funzione
 dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono
 conferiti   a   persone   di   particolare   e   comprovata
 qualificazione  professionale, che abbiano svolto attivita'
 in  organismi  ed  enti  pubblici  o privati ovvero aziende
 pubbliche  o private con esperienza acquisita per almeno un
 quinquennio   in   funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
 conseguito  una particolare specializzazione professionale,
 culturale   e   scientifica   desumibile  dalla  formazione
 universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
 scientifiche  o  da concrete esperienze di lavoro maturate,
 anche  presso  amministrazioni statali, ivi comprese quelle
 che  conferiscono  gli  incarichi,  in posizioni funzionali
 previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
 settori  della  ricerca, della docenza universitaria, delle
 magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
 Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
 una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
 professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
 rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
 specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
 durata   dell'incarico,   i   dipendenti   delle  pubbliche
 amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
 assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34. 
 Criteri  per  i  trattamenti  accessori  massimi  e pubblicita' degli
 incarichi di consulenza
 
 1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia   e   delle   finanze  sono  stabiliti  i  criteri  per l'individuazione  dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.».
 2.  All'articolo 53,  comma 14,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: «Le amministrazioni  rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle proprie banche  dati  accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».
 3.  All'articolo 53,  comma 16,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  «dati  raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24 del gia' citato
 decreto  legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
 presente legge:
 «Art. 24 (Trattamento economico) - (Art. 24 del decreto
 legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
 13  del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art.
 16   del   decreto   legislativo   n.   80   del   1998,  e
 successivamente  modificato  prima  dall'art. 9 del decreto
 legislativo  n.  387  del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6,
 della  legge  n.  448  del  1998). - 1. La retribuzione del
 personale  con  qualifica  di  dirigente e' determinata dai
 contratti  collettivi  per le aree dirigenziali, prevedendo
 che  il trattamento economico accessorio sia correlato alle
 funzioni  attribuite  e  alle  connesse responsabilita'. La
 graduazione  delle  funzioni  e responsabilita' ai fini del
 trattamento  accessorio  e' definita, ai sensi dell'art. 4,
 con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato
 e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
 altre  amministrazioni  o  enti,  ferma  restando  comunque
 l'osservanza  dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
 finanziarie   fissate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica.
 2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
 generale  ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
 individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
 fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
 economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
 le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
 trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
 responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
 risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
 gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con il Ministro
 dell'economia  e delle finanze sono stabiliti i criteri per
 l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
 principi  di  contenimento  della  spesa e di uniformita' e
 perequazione.
 3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei
 commi 1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i compiti
 attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
 presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
 conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
 dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
 designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
 corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
 confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
 economico accessorio della dirigenza.
 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
 indicato   dall'art.   3,   comma 1,   la  retribuzione  e'
 determinata  ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
 integrazioni della relativa disciplina.
 5.   Il   bilancio   triennale   e  le  relative  leggi
 finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai
 miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
 all'art.  3,  indicano  le  somme  da destinare, in caso di
 perequazione,  al riequilibro del trattamento economico del
 restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
 contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
 collettivi   nazionali   per   i   dirigenti  del  comparto
 ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
 economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
 determinatesi  a  partire  dal febbraio  1993,  e secondo i
 criteri   indicati   nell'art.   1,  comma 2,  della  legge
 2 ottobre 1997, n. 334.
 6.  I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
 legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
 all'art.  3,  comma 2, sono assegnati alle universita' e da
 queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
 didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
 particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
 didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
 della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
 universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
 fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
 il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
 universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
 appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori
 universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
 dei   progetti   e  dei  programmi  dell'Unione  europea  e
 internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
 all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
 come assegno aggiuntivo pensionabile.
 7.  I  compensi  spettanti  in base a norme speciali ai
 dirigenti  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o equiparati sono
 assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
 commi precedenti.
 8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento
 economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
 ai   sensi  del  comma 7  confluiscono  in  appositi  fondi
 istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
 altri compensi previsti dal presente articolo.
 9. (Abrogato).
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  53 del gia' citato
 decreto  legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.   53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
 incarichi) (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
 come  modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358
 del  1993,  convertito  dalla  legge  n.  448 del 1993, poi
 dall'art.  1  del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito
 con  modificazioni  dalla legge n. 437 del 1995, e, infine,
 dall'art.  26  del  decreto  legislativo  n.  80  del 1998,
 nonche'  dall'art.  16  del  decreto legislativo n. 387 del
 1998).  - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
 disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
 e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
 Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
 deroga  prevista  dall'art.  23-bis  del  presente decreto,
 nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale,
 dall'art.  6,  comma 2,  del  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
 commi 57  e  seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 Restano   ferme   altresi'  le  disposizioni  di  cui  agli
 articoli 267,  comma 1,  273,  274,  508  nonche'  676  del
 decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, all'art. 9,
 commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
 4,  comma 7,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
 altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della
 relativa disciplina.
 2.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
 ai  dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
 di   ufficio,   che  non  siano  espressamente  previsti  o
 disciplinati  da  legge  o altre fonti normative, o che non
 siano espressamente autorizzati.
 3.   Ai   fini   previsti  dal  comma 2,  con  appositi
 regolamenti,  da  emanarsi  ai sensi dell'art. 17, comma 2,
 della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sono individuati gli
 incarichi   consentiti   e  quelli  vietati  ai  magistrati
 ordinari,  amministrativi,  contabili  e  militari, nonche'
 agli  avvocati  e  procuratori dello Stato, sentiti, per le
 diverse magistrature, i rispettivi istituti.
 4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
 siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
 nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
 fonti normative.
 5.  In  ogni caso, il conferimento operato direttamente
 dall'amministrazione,        nonche'       l'autorizzazione
 all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
 amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
 ovvero   da   societa'  o  persone  fisiche,  che  svolgono
 attivita'   d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
 rispettivi  organi  competenti  secondo criteri oggettivi e
 predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
 professionalita',     tali    da    escludere    casi    di
 incompatibilita',    sia   di   diritto   che   di   fatto,
 nell'interesse    del   buon   andamento   della   pubblica
 amministrazione.
 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
 ai   dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
 all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3,
 con  esclusione  dei  dipendenti  con  rapporto di lavoro a
 tempo  parziale con prestazione lavorativa non superiore al
 cinquanta  per  cento  di quella a tempo pieno, dei docenti
 universitari  a  tempo  definito e delle altre categorie di
 dipendenti  pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
 speciali  lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
 Gli  incarichi  retribuiti,  di cui ai commi seguenti, sono
 tutti  gli  incarichi,  anche occasionali, non compresi nei
 compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
 qualsiasi  forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i compensi
 derivanti:
 a) dalla    collaborazione   a   giornali,   riviste,
 enciclopedie e simili;
 b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
 o   inventore   di   opere  dell'ingegno  e  di  invenzioni
 industriali;
 c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 d) da  incarichi  per  i quali e' corrisposto solo il
 rimborso delle spese documentate;
 e) da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei  quali il
 dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
 o fuori ruolo;
 f) da   incarichi   conferiti   dalle  organizzazioni
 sindacali  a  dipendenti  presso  le stesse distaccati o in
 aspettativa non retribuita;
 f-bis)   da   attivita'   di  formazione  diretta  ai
 dipendenti della pubblica amministrazione.
 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
 retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti o previamente
 autorizzati   dall'amministrazione   di  appartenenza.  Con
 riferimento  ai  professori universitari a tempo pieno, gli
 statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
 e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
 previsti  dal presente decreto. In caso di inosservanza del
 divieto,  salve  le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
 responsabilita'  disciplinare,  il  compenso  dovuto per le
 prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere versato, a
 cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
 dell'entrata    del    bilancio   dell'amministrazione   di
 appartenenza   del   dipendente  per  essere  destinato  ad
 incremento   del   fondo   di   produttivita'  o  di  fondi
 equivalenti.
 8.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
 incarichi  retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
 pubbliche      senza      la      previa     autorizzazione
 dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
 Salve  le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
 incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
 ogni   caso  infrazione  disciplinare  per  il  funzionario
 responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
 nullo  di  diritto.  In  tal  caso  l'importo previsto come
 corrispettivo   dell'incarico,   ove   gravi  su  fondi  in
 disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
 trasferito    all'amministrazione   di   appartenenza   del
 dipendente  ad  incremento  del fondo di produttivita' o di
 fondi equivalenti.
 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
 possono   conferire   incarichi   retribuiti  a  dipendenti
 pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
 dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
 In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
 dell'art.  6,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
 79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio
 1997,  n.  140, e successive modificazioni ed integrazioni.
 All'accertamento  delle  violazioni e all'irrogazione delle
 sanzioni  provvede  il Ministero delle finanze, avvalendosi
 della  Guardia  di  finanza,  secondo le disposizioni della
 legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
 ed  integrazioni.  Le  somme  riscosse  sono acquisite alle
 entrate del Ministero delle finanze.
 10.  L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
 essere  richiesta  all'amministrazione  di appartenenza del
 dipendente  dai  soggetti pubblici o privati, che intendono
 conferire  l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
 dipendente  interessato.  L'amministrazione di appartenenza
 deve  pronunciarsi  sulla richiesta di autorizzazione entro
 trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
 Per  il  personale  che presta comunque servizio presso
 amministrazioni    pubbliche    diverse    da   quelle   di
 appartenenza,  l'autorizzazione  e'  subordinata all'intesa
 tra  le  due  amministrazioni.  In  tal caso il termine per
 provvedere  e'  per l'amministrazione di appartenenza di 45
 giorni  e  si  prescinde  dall'intesa  se l'amministrazione
 presso  la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non si
 pronunzia  entro  10 giorni dalla ricezione della richiesta
 di  intesa  da  parte dell'amministrazione di appartenenza.
 Decorso  il  termine  per  provvedere, l'autorizzazione, se
 richiesta  per  incarichi  da conferirsi da amministrazioni
 pubbliche,  si  intende  accordata;  in ogni altro caso, si
 intende definitivamente negata.
 11.  Entro  il  30 aprile  di  ciascun anno, i soggetti
 pubblici  o  privati  che  erogano  compensi  a  dipendenti
 pubblici  per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
 dare  comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
 dipendenti    stessi   dei   compensi   erogati   nell'anno
 precedente.
 12.   Entro   il   30 giugno   di   ciascun   anno,  le
 amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono o autorizzano
 incarichi  retribuiti  ai  propri  dipendenti sono tenute a
 comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
 magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
 degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai  dipendenti
 stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
 dell'incarico  e  del  compenso  lordo previsto o presunto.
 L'elenco  e' accompagnato da una relazione nella quale sono
 indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
 sono   stati   conferiti  o  autorizzati,  le  ragioni  del
 conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
 dipendenti   cui  gli  incarichi  sono  stati  conferiti  o
 autorizzati  e  la  rispondenza dei medesimi ai principi di
 buon  andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
 si  intendono  adottare  per  il  contenimento della spesa.
 Nello   stesso   termine  e  con  le  stesse  modalita'  le
 amministrazioni   che,   nell'anno  precedente,  non  hanno
 conferito  o  autorizzato  incarichi  ai propri dipendenti,
 anche  se  comandati  o fuori ruolo, dichiarano di non aver
 conferito o autorizzato incarichi.
 13.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui al comma 12 le
 amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
 Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o
 su  apposito  supporto  magnetico,  per ciascuno dei propri
 dipendenti  e  distintamente  per ogni incarico conferito o
 autorizzato,  i  compensi, relativi all'anno precedente, da
 esse   erogati   o   della  cui  erogazione  abbiano  avuto
 comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
 14.  Al  fine  della  verifica  dell'applicazione delle
 norme  di  cui  all'art.  1,  commi 123  e 127, della legge
 23 dicembre  1996,  n.  662,  e  successive modificazioni e
 integrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a
 comunicare  al Dipartimento della funzione pubblica, in via
 telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
 ciascun  anno,  i  compensi percepiti dai propri dipendenti
 anche  per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
 sono  altresi'  tenute a comunicare semestralmente l'elenco
 dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
 affidati  incarichi  di consulenza, con l'indicazione della
 ragione   dell'incarico   e   dell'ammontare  dei  compensi
 corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
 inserimento   nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
 pubblico   per  via  telematica,  gli  elenchi  dei  propri
 consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata e il compenso
 dell'incarico.
 15.  Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
 cui  ai  commi da  11  a  14  non  possono  conferire nuovi
 incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
 comma 9  che  omettono  le comunicazioni di cui al comma 11
 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
 16.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, entro il
 31 dicembre  di  ciascun  anno, riferisce al Parlamento sui
 dati  raccolti,  adotta le relative misure di pubblicita' e
 trasparenza  e  formula  proposte per il contenimento della
 spesa  per  gli  incarichi  e  per la razionalizzazione dei
 criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-bis. 
 Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero
 dell'interno
 
 ((  1.   All'articolo 7-vicies  quater,  comma 2,  del  decreto-legge 31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo  2005,  n.  43,  sono  aggiunti  i  seguenti periodi: «Con i decreti  indicati nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente e con  le  modalita'  stabilite  dal  presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unita' previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno  quali  proventi specificamente destinati alla copertura dei  costi  del  servizio.  Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7-vicies quater del
 decreto-legge   31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   31 marzo   2005,   n.   43
 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
 beni  e  le  attivita'  culturali,  per il completamento di
 grandi  opere  strategiche,  per  la mobilita' dei pubblici
 dipendenti,  e  per semplificare gli adempimenti relativi a
 imposte  di  bollo  e  tasse  di concessione, nonche' altre
 misure urgenti), come modificato dalla presente legge:
 «Art. 7-vicies quater (Disposizioni in materia di carte
 valori).  -  1. All'atto del rilascio delle carte valori di
 cui   all'art.  7-vicies  ter  da  parte  delle  competenti
 amministrazioni  pubbliche,  i  soggetti  richiedenti  sono
 tenuti  a  corrispondere  un importo pari almeno alle spese
 necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per
 la  manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad
 esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono
 determinati    annualmente   con   decreti   del   Ministro
 dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
 dell'interno,  da  adottare,  in  sede di prima attuazione,
 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
 legge di conversione del presente decreto.
 2.  Le  somme percepite dalle amministrazioni pubbliche
 in  applicazione  del  comma 1 sono versate all'entrata del
 bilancio   dello   Stato  e  riassegnate  con  decreti  del
 Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
 Ministero  dell'interno,  anche in aggiunta alle somme gia'
 stanziate,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base
 3.1.5.17  -  servizi  del  Poligrafico  dello Stato - dello
 stato  di  previsione del medesimo Ministero. Con i decreti
 indicati  nel comma 1 e' determinata, altresi', annualmente
 e  con  le modalita' stabilite dal presente comma, la quota
 parte  da  riassegnare,  anche  per le esigenze dei comuni,
 alle  competenti unita' previsionali di base dello stato di
 previsione   del   Ministero  dell'interno  quali  proventi
 specificamente  destinati  alla  copertura  dei  costi  del
 servizio.   Alle   rassegnazioni   previste   dal  presente
 comma non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 46,
 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 3.  Al  fine  di  contenere  i prezzi di cessione delle
 carte  valori  ed  i  costi  di attivazione, di produzione,
 emissione  e  manutenzione dei centri gestione delle stesse
 e'  in  facolta'  dell'Istituto  poligrafico  e Zecca dello
 Stato  S.p.a.  di  stipulare  accordi  o  indire  gare  con
 pubbliche  amministrazioni  ed  anche con soggetti privati,
 anche  allo  scopo  di estendere l'operativita' delle carte
 valori  alla  fruizione  di servizi, ivi compresi quelli di
 natura privatistica.
 4.  L'Istituto  poligrafico  e Zecca dello Stato S.p.a.
 puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
 dello  Stato,  ai sensi del titolo I del testo unico di cui
 al   regio   decreto   30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  con
 applicazione  dell'art. 417-bis, commi primo e secondo, del
 codice di procedura civile.
 5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
 6.   Dall'attuazione   dell'art.  7-vicies  ter  e  del
 presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
 oneri a carico della finanza pubblica.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-ter. 
 Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili
 
 ((  1.  All'articolo 1,  comma 23,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266,  dopo  le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e   degli   enti   previdenziali  destinatari  delle  operazioni  di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si    riporta   il   testo   del   comma 23   (Limiti
 all'acquisizione  di  immobili per le amministrazioni dello
 Stato)  dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n.
 266 come modificato dalla presente legge:
 «23.  In  considerazione  dei  criteri definitori degli
 obiettivi di manovra strutturale adottati dalla Commissione
 europea  per  la  verifica  degli  adempimenti  assunti  in
 relazione  al  patto  di stabilita' e crescita, a decorrere
 dall'anno 2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
 e   successive  modificazioni,  con  eccezione  degli  enti
 territoriali  e  degli enti previdenziali destinatari delle
 operazioni  di  dismissione  disciplinate dal decreto-legge
 25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto
 previsto  dall'art.  1,  comma 57,  della legge 30 dicembre
 2004,  n. 311 possono annualmente acquisire immobili per un
 importo  non  superiore  alla  spesa media per gli immobili
 acquisiti nel precedente triennio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-quater. 
 Controllo del costo del lavoro
 
 ((  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al   comma 2   e'   aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le comunicazioni  previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione delle province   d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti montani (UNCEM), per via telematica». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  60 del gia' citato
 decreto  legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  60 (Controllo del costo del lavoro) (Art. 65 del
 decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  come  sostituito
 dall'art. 32 del decreto legislativo n. 546 del 1993). - 1.
 Il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
 programmazione  economica,  d'intesa  con la Presidenza del
 Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
 pubblica,   definisce   un  modello  di  rilevazione  della
 consistenza  del  personale, in servizio e in quiescenza, e
 delle  relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
 e  le  entrate  derivanti dalle contribuzioni, anche per la
 loro  evidenziazione  a preventivo e a consuntivo, mediante
 allegati  ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio
 e  della  programmazione  economica  elabora,  altresi', un
 conto   annuale   che   evidenzi   anche  il  rapporto  tra
 contribuzioni   e  prestazioni  previdenziali  relative  al
 personale delle amministrazioni statali.
 2.  Le  amministrazioni  pubbliche presentano, entro il
 mese  di maggio  di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
 tramite  del  Dipartimento  della ragioneria generale dello
 Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il conto
 annuale  delle  spese  sostenute per il personale, rilevate
 secondo   il  modello  di  cui  al  comma 1.  Il  conto  e'
 accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni
 pubbliche   espongono   i   risultati  della  gestione  del
 personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
 amministrazione,    sono   stabiliti   dalle   leggi,   dai
 regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione. La mancata
 presentazione   del   conto   e  della  relativa  relazione
 determina,  per  l'anno successivo a quello cui il conto si
 riferisce,  l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
 comma 11,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
 modificazioni  ed  integrazioni.  Le comunicazioni previste
 dal  presente  comma sono  trasmesse,  a cura del Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione  delle
 province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale dei
 comuni  italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,
 comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
 3.  Gli  enti  pubblici  economici  e  le  aziende  che
 producono  servizi  di pubblica utilita' nonche' gli enti e
 le  aziende  di  cui  all'art.  70,  comma 4, sono tenuti a
 comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri -
 Dipartimento  della  funzione  pubblica  e al Ministero del
 tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il
 costo   annuo   del   personale   comunque  utilizzato,  in
 conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero  del
 tesoro,   d'intesa   con  il  predetto  Dipartimento  della
 funzione pubblica.
 4.   La   Corte  dei  conti  riferisce  annualmente  al
 Parlamento   sulla   gestione   delle  risorse  finanziarie
 destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
 tutti  i  dati  e  delle informazioni disponibili presso le
 amministrazioni  pubbliche. Con apposite relazioni in corso
 d'anno,   anche   a  richiesta  del  Parlamento,  la  Corte
 riferisce  altresi' in ordine a specifiche materie, settori
 ed interventi.
 5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
 programmazione  economica,  anche su espressa richiesta del
 Ministro   per   la   funzione   pubblica,  dispone  visite
 ispettive,  a  cura  dei  servizi  ispettivi di finanza del
 Dipartimento   della   ragioneria   generale  dello  Stato,
 coordinate   anche  con  altri  analoghi  servizi,  per  la
 valutazione  e  la  verifica  delle  spese, con particolare
 riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
 decentrati,   denunciando   alla   Corte   dei   conti   le
 irregolarita'  riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
 presso  le  amministrazioni  pubbliche,  nonche' presso gli
 enti  e  le  aziende  di  cui  al  comma 3.  Ai  fini dello
 svolgimento  integrato delle verifiche ispettive, i servizi
 ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento  della ragioneria
 generale   dello   Stato   esercitano  presso  le  predette
 amministrazioni,  enti  e  aziende  sia  le funzioni di cui
 all'art.  3,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  20 febbraio  1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
 lettera b)  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
 28 aprile  1998,  n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27,
 comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
 6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
 di  cui  al  comma 5  puo' partecipare l'ispettorato per la
 funzione  pubblica,  che  opera alle dirette dipendenze del
 Ministro  per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si
 avvale  di un numero complessivo di dieci funzionari scelti
 tra  ispettori  di finanza, in posizione di comando o fuori
 ruolo,   del   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
 funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
 di  comando  o  fuori  ruolo, del Ministero dell'interno, e
 nell'ambito   di   personale   di   altre   amministrazioni
 pubbliche,  in  posizione  di comando o fuori ruolo, per il
 quale   si  applicano  l'art.  17,  comma 14,  della  legge
 15 maggio  1997,  n.  127,  e l'art. 56, settimo comma, del
 testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica    10 gennaio   1957,   n.   3,   e   successive
 modificazioni.   L'ispettorato   svolge  compiti  ispettivi
 vigilando  sulla  razionale  organizzazione delle pubbliche
 amministrazioni,  l'ottimale  utilizzazione  delle  risorse
 umane,   la   conformita'   dell'azione  amministrativa  ai
 principi  di  imparzialita'  e  buon andamento, l'efficacia
 dell'attivita'  amministrativa, con particolare riferimento
 alle  riforme volte alla semplificazione delle procedure, e
 l'osservanza  delle  disposizioni vigenti sul controllo dei
 costi,  dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
 carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive
 connesse,  in  particolare,  al corretto conferimento degli
 incarichi  e  ai  rapporti  di collaborazione, svolte anche
 d'intesa  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
 l'ispettorato   si   avvale   dei   dati  comunicati  dalle
 amministrazioni  al Dipartimento della funzione pubblica ai
 sensi  dell'art.  53.  L'ispettorato,  inoltre,  al fine di
 corrispondere  a  segnalazioni  da  parte  di  cittadini  o
 pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
 inadempienze  delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
 comma 2,   puo'   richiedere  chiarimenti  e  riscontri  in
 relazione   ai   quali   l'amministrazione  interessata  ha
 l'obbligo  di  rispondere,  anche per via telematica, entro
 quindici  giorni.  A  conclusione  degli  accertamenti, gli
 esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono
 obbligo  di  valutazione, ai fini dell'individuazione delle
 responsabilita'  e delle eventuali sanzioni disciplinari di
 cui   all'art.  55,  per  l'amministrazione  medesima.  Gli
 ispettori,  nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
 autonomia  funzionale  ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
 le  condizioni,  di  denunciare alla procura generale della
 Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-quinquies. 
 Proroga  dei  trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
 1998, n. 112
 
 ((  1.  All'articolo  6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006» sono   sostituite  dalle  seguenti:  «1°  gennaio  del  secondo  anno successivo    all'adozione    dei    provvedimenti    di   attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si applica quanto  previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
 legislativo   18 febbraio   2000,   n.   56,  e  successive
 modificazioni   (Disposizioni  in  materia  di  federalismo
 fiscale,  a  norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999,
 n. 133), come modificato dalla presente legge:
 «Art.   6   (Rideterminazione  delle  aliquote  per  il
 finanziamento   delle   funzioni   conferite).   -   1.  Il
 trasferimento   dal  bilancio  dello  Stato  delle  risorse
 individuate  dai  decreti  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
 delle  funzioni  nel settore del trasporto pubblico locale,
 cessa   a   decorrere   dal  1° gennaio  del  secondo  anno
 successivo  all'adozione  dei  provvedimenti  di attuazione
 dell'art. 119 della Costituzione.
 2. (Abrogato).».
 - Il  testo del comma 323 (Individuazione dell'aliquota
 provvisoria) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del
 2005 e' il seguente:
 «323.   Ai   fini  della  determinazione  dell'aliquota
 provvisoria  di cui all'art. 5, comma 3, del citato decreto
 legislativo  n. 56 del 2000 si tiene conto, dall'anno 2006,
 delle risorse individuate ai sensi dell'art. 6 dello stesso
 decreto  legislativo  n. 56 del 2000. Il comma 2 del citato
 art. 6 e' abrogato.»
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
 
 1.   All'articolo 74-quater   del   decreto  del  Presidente  della Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano   accessorie  alle  attivita'  di  intrattenimento  o  di spettacolo ivi svolte.».
 2.  Nel  terzo  comma dell'articolo 54  del  decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Per  le  cessioni  aventi  ad  oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende  integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o  l'inesattezza delle indicazioni di cui al (( secondo comma )) sono desunte  sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.».
 3.   Nel  ((  primo  comma  ))  dell'articolo 39  del  decreto  del Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  alla lettera d),  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni  aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento  di  diritti  reali  di godimento sui medesimi beni, la prova  di  cui  al  precedente  periodo  s'intende integrata anche se l'infedelta'  dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale  dei  predetti  beni,  determinato  ai sensi dell'articolo 9, comma 3,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». ))
 4.  L'articolo  15  del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' abrogato.
 5.  All'articolo 17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «Le  disposizioni  di  cui al (( quinto comma )) si applicano anche alle  prestazioni  di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili  ovvero  nei  confronti  dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
 6.  ((  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 5 si applicano )) alle prestazioni  effettuate  successivamente  alla data di autorizzazione della  misura ai sensi dell'articolo 27 della (( direttiva 77/388/CEE del Consiglio, )) del 17 maggio 1977. ((  6-bis.  All'articolo 30,  secondo  comma, lettera a), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, dopo la parola:
 «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto».
 6-ter.   Per   i   soggetti  subappaltatori  ai  quali  si  applica l'articolo 17,   sesto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, resta ferma la possibilita' di effettuare  la  compensazione  infrannuale  ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica  14 ottobre  1999,  n.  542,  e  successive modificazioni. Qualora   il  volume  di  affari  registrato  dai  predetti  soggetti nell'anno  precedente  sia  costituito  per  almeno l'80 per cento da prestazioni  rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di  cui  all'articolo 34,  comma 1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro. ))
 7.   Al   decreto   legislativo   10 marzo   2000,   n.   74,  dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
 «Art.  10-ter.  (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione   annuale,   entro   il   termine   per  il  versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
 Art.  10-quater.  (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui  all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque  non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».
 8.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: ((    a) all'articolo 10, primo comma:
 1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
 «8)   le   locazioni   e   gli  affitti,  relative  cessioni, risoluzioni  e  proroghe,  di  terreni  e  aziende  agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti  urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, e di  fabbricati,  comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili  destinati  durevolmente  al  servizio degli immobili locati e affittati,  escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro  caratteristiche  non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza  radicali  trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati  alle  lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel   relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente  manifestato l'opzione per l'imposizione;
 8-bis)  le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro  quattro  anni  dalla  data  di ultimazione della costruzione o dell'intervento,  dalle  imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle imprese  che  vi  hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 8-ter)  le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
 a)  quelle  effettuate,  entro  quattro  anni dalla data di ultimazione   della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle  imprese costruttrici  degli  stessi  o  dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli   interventi  di  cui all'articolo 31,  primo  comma,  lettere c),  d)  ed  e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 b)  quelle  effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi   d'imposta  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente attivita'  che  conferiscono  il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
 c)  quelle  effettuate  nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
 d)  quelle  per  le  quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»; ))
 b)  all'articolo 19-bis1,  comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: «o la rivendita» sono soppresse;
 c) (( (soppressa); ))
 d) nell'allegata Tabella A, parte III, ((la voce di cui al numero 127-ter e' soppressa.».
 9.  In  sede  di  prima  applicazione  delle disposizioni di cui al comma 8,  in  relazione  al  mutato regime disposto dall'articolo 10, primo  comma,  numeri  8)  e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  non si effettua la rettifica della  detrazione  dell'imposta  prevista  dall'articolo 19-bis2  del citato  decreto  n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da  quelli  strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche non sono suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli  stessi  e  per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese  appaltatrici,  gli  interventi di cui all'articolo 31, primo comma,  lettere  c),  d)  ed  e),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente  ai  fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine  dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o  dell'intervento  scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa  utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni,  la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel  primo  atto  stipulato  successivamente  alla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto non viene esercitata  l'opzione  per  la imposizione prevista dall'articolo 10, primo  comma,  numeri  8)  e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 10.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  all'articolo  5,  comma 2,  le  parole: «operazioni esenti ai sensi  dell'articolo 10,  numeri  8),  8-bis)», sono sostituite dalle seguenti:  «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
 b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis.  Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta sul  valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
 c)  nella  Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
 «a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento».
 10-bis.  Al  testo  unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 10,   comma 1,   dopo   le   parole:   «a   norma dell'articolo 2»  sono  aggiunte  le seguenti: «, anche se relative a immobili  strumentali,  ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  all'articolo 10,  primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
 b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
 «1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di  proprieta'  di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo   comma,  numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul  valore  aggiunto,  o  costituzione  o  trasferimenti  di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento».
 10-ter.  Per  le  volture  catastali  e  le trascrizioni relative a cessioni  di  beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma,  numero  8-ter),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37  del  testo  unico  delle disposizioni in materia di intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto  legislativo 24 febbraio    1998,   n.   58,   e   successive   modificazioni,   e dall'articolo 14-bis  della  legge  25 gennaio  1994,  n.  86, ovvero imprese  di  locazione  finanziaria,  ovvero  banche  e  intermediari finanziari  di  cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto   legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  limitatamente all'acquisto  ed  al  riscatto  dei  beni  da concedere o concessi in locazione   finanziaria,  le  aliquote  delle  imposte  ipotecaria  e catastale,  come  modificate dal comma 10-bis, del presente articolo, sono   ridotte  della  meta'.  La  disposizione  di  cui  al  periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
 10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per  la  locazione  di  fabbricati  si applicano, se meno favorevoli, anche  per  l'affitto  di  aziende  il  cui  valore  complessivo  sia costituito,  per  piu'  del  50  per  cento,  dal  valore  normale di fabbricati,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di  cui  all'articolo 5  della  Tariffa, parte prima, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive  modificazioni,  per i contratti di locazione o di affitto assoggettati  ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  sulla  base  delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare  per  la  registrazione  una apposita dichiarazione, nella quale  puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili  strumentali  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della  Tariffa,  parte  prima,  del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione  per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero  8),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,   da   emanare  entro  il 15 settembre  2006,  sono  stabiliti  le  modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta.
 10-sexies.  Le  somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di  cui  all'articolo 5  della  Tariffa, parte prima, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti  di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul  valore  aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui  all'articolo 5  comma 1,  lettera  a-bis),  della Tariffa, parte prima,  del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel  caso di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale. ))
 11.  Al  fine  di  contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri  del  Ministero  dei  trasporti, sono individuati i veicoli che,  a  prescindere  dalla  categoria  di omologazione, risultano da adattamenti  che  non  ne  impediscono  l'utilizzo  per  il trasporto privato  di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime  proprio  degli  autoveicoli  di  cui  al comma 1, lettera b), dell'articolo 164  del  testo  unico delle imposte sui redditi, (( di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  ))  ai  fini  delle  imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1  del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
 12.  All'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n. 600, dopo il secondo comma sono (( inseriti )) i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno  o  piu'  conti  correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente,  le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e dai  quali  sono  effettuati  i  prelevamenti  per il pagamento delle spese.
 I  compensi  in  denaro  per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi  esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero  altre  modalita'  di  pagamento  bancario  o  postale nonche' mediante  sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.». ((  12-bis.    Il   limite   di   100   euro   di   cui   al   quarto comma dell'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto  dal  comma 12 del presente articolo,  si  applica  a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto e sino  al  30 giugno  2007  il  limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio  2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro. ))
 13.  Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi, (( di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
 «5-bis.   Salvo  prova  contraria,  si  considera  esistente  nel territorio  dello  Stato  la sede dell'amministrazione di societa' ed enti,   che   detengono   partecipazioni   di   controllo,  ai  sensi dell'articolo 2359,  ((  primo  comma,  ))  del  codice  civile,  nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
 a) sono   ((  controllati,  ))  anche  indirettamente,  ai  sensi dell'articolo 2359, (( primo )) comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 b) sono  (( amministrati )) da un consiglio di amministrazione, o altro  organo  equivalente  di  gestione,  composto  in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
 5-ter.  Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui  al  comma 5-bis,  rileva  la  situazione  esistente alla data di chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di gestione del soggetto estero controllato.  Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche   dei  voti  spettanti  ai  familiari  di  cui  all'articolo 5, comma 5.».
 14. La disposizione di cui al (( comma 13 )) ha effetto a decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 15.  All'articolo 30  della  legge  23 dicembre  1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in accomandita   per   azioni,   a  responsabilita'  limitata,  in  nome collettivo  e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello  Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare  complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e  dei  proventi,  esclusi  quelli straordinari, risultanti dal conto economico,  ove prescritto, e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando (( le seguenti percentuali: )) a) il 2 per cento al  valore  dei  beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del  testo  unico  delle imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono  immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b)   il   6  per  cento  al  valore  delle  immobilizzazioni costituite  da  beni  immobili  e  da  beni indicati nell'articolo (( 8-bis,  primo  comma, )) lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in  locazione  finanziaria; c)  il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni,  anche in locazione finanziaria. Le disposizioni (( del  primo  periodo )) non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto obbligo di costituirsi sotto  forma  di  societa' di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel  primo  periodo  di  imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata  o  straordinaria;  4) alle societa' ed enti i cui titoli sono  negoziati  in  mercati regolamentati italiani; 5) alle societa' esercenti  pubblici  servizi  di  trasporto;  6) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100.»;
 b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.   Fermo   l'ordinario   potere   di   accertamento,  ai  fini dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi  indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di  imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti   dall'applicazione,   ai   valori   dei   beni   posseduti nell'esercizio,  delle  seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da  beni indicati (( nell'articolo 8-bis, primo comma, )) lettera a), del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per  cento  sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in  locazione  finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere  computate  soltanto  in  diminuzione  della  parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
 c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4.  Per  le  societa'  e  gli enti non operativi, l'eccedenza di credito   risultante   dalla   dichiarazione   presentata   ai   fini dell'imposta  sul valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo' costituire  oggetto  di  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora  per  tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente non  operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  non  inferiore  all'importo  che risulta dalla applicazione  delle  percentuali  di  cui  al comma 1, l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
 d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 «4-bis.   In   presenza  di  oggettive  situazioni  di  carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli  incrementi  di  rimanenze  e  dei proventi nonche' del reddito determinati   ai  sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non  hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto di cui al comma 4, la societa' interessata puo' richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai  sensi  dell'articolo 37-bis,  comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica (( 29 settembre 1973, n. 600.».))
 16. Le disposizioni del (( comma 15 )) si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
 17.  All'articolo 172,  comma 7,  del testo unico delle imposte sui redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  caso  di  retrodatazione  degli effetti fiscali della fusione ai sensi  del  comma 9,  le  limitazioni del presente comma si applicano anche  al  risultato  negativo,  determinabile  applicando  le regole ordinarie,  che  si  sarebbe  generato  in  modo  autonomo in capo ai soggetti  che  partecipano  alla  fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.».
 18.  Le  disposizioni  del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione   e  fusione  deliberate  dalle  assemblee  delle  societa' partecipanti   dalla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente decreto-legge.   Per  le  operazioni  deliberate  anteriormente  alla predetta  data  resta  ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  37-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 19.  Nell'articolo 1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il (( comma 121 )) e' inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui  al  comma 121  spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.».
 20. La disposizione del (( comma 19 )) si applica in relazione alle spese  sostenute  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
 21.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 497:
 1)  dopo  il  primo periodo, e' inserito il seguente: «Le parti hanno  comunque  l'obbligo  di  indicare  nell'atto  il corrispettivo pattuito»;
 2)  nel  secondo  periodo,  le  parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
 b) al  comma 498,  in  fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Se viene  occultato,  anche  in  parte,  il  corrispettivo  pattuito, le imposte  sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la  sanzione  amministrativa  dal  cinquanta al cento per cento della differenza  tra  l'imposta  dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo   dichiarato,   detratto   l'importo   della   sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
 22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA,  le  parti  hanno  l'obbligo  di  rendere apposita dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta' recante l'indicazione analitica delle  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo.  Con le medesime modalita'  ciascuna  delle  parti ha l'obbligo di dichiarare se si e' avvalsa  di  un  mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare  l'ammontare  della  spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalita' di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero  di  partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento  di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. ((  22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
 «b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti  di  intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita'  immobiliare  da  adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita». ))
 23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture   private   autenticate  a  decorrere  dal  secondo  giorno successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. ((  23-bis.   Per   i   trasferimenti  immobiliari  soggetti  ad  IVA finanziati  mediante  mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle  disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  terzo  comma,  ultimo periodo,  il  valore  normale non puo' essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
 23-ter.   All'articolo 52   del   testo  unico  delle  disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
 «5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi 4  e  5  non  si  applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da   quelle  disciplinate  dall'articolo 1,  comma 497,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni». ))
 24.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo  l'articolo 53  e'  inserito  il  seguente:  Art.  53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di  cui  agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, possono  essere  esercitati  anche  ai fini dell'imposta di registro, nonche'  delle  imposte  ipotecaria (( e catastale previste dal testo unico di cui al )) decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.»;
 b) all'articolo 74,   dopo  il  comma 1  e'  ((  aggiunto  ))  il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis,  si  applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
 25.  I  dipendenti  della Riscossione s.p.a. o delle societa' dalla stessa   partecipate   ai   sensi   dell'articolo 3,   comma 7,   del decreto-legge    30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n.  248,  di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante  ruolo  e  previa autorizzazione rilasciata (( dai direttori generali )) degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di  cui  l'Agenzia  delle  entrate  dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
 26.  Ai medesimi fini previsti dal (( comma 25, )) gli agenti della riscossione  possono  altresi'  accedere  a  tutti  i  restanti  dati rilevanti,  presentando  apposita richiesta, anche in via telematica, ai  soggetti  pubblici  o  privati  che li detengono, con facolta' di prendere  visione  e  di  estrarre  copia  degli  atti  riguardanti i predetti  dati,  nonche'  di  ottenere,  in carta libera, le relative certificazioni. ((  26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate  individua  in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
 26-ter.  Ai  fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge   30 dicembre   2004,  n.  311,  sono  considerati  efficaci  i versamenti  effettuati,  a  titolo  di prima e seconda rata, entro il 10 luglio  2006,  se  comprensivi  degli  interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.
 26-quater.  Le  disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso  che  la  sanatoria  ivi  prevista  non  produce  effetti sulle responsabilita'  amministrative  delle  societa'  concessionarie  del servizio  nazionale  della  riscossione  o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
 a) ai  provvedimenti  sanzionatori  e  di  diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del 30 giugno   2005,  non  era  pendente  un  ricorso  amministrativo  o giurisdizionale;
 b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai dipendenti,  se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
 26-quinquies.  All'articolo 19,  comma 1,  del  decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  dopo  la  lettera e),  sono inserite le seguenti:
 «e-bis)   l'iscrizione   di   ipoteca   sugli   immobili  di  cui all'articolo 77   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 e-ter)  il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». ))
 27.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 «Le  imprese,  gli  intermediari  e tutti gli altri operatori del settore  delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione  di  qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei   confronti   dei   danneggiati,  comunicano  in  via  telematica all'anagrafe  tributaria,  anche  in  deroga a contrarie disposizioni legislative,  l'ammontare  delle somme liquidate, il codice fiscale o la  partita  IVA  del  beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono  state  valutate  ai  fini  della  quantificazione  della  somma liquidata.  La  presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. (( I dati acquisiti ai sensi    del    presente   comma sono   utilizzati   prioritariamente nell'attivita'  di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le  cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della  somma  liquidata.  ))  Il contenuto, le modalita' ed i termini delle  trasmissioni  ((  mediante  posta  elettronica certificata, )) nonche'  le  specifiche  tecniche  del  formato,  sono  definite  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
 28.  L'appaltatore  risponde  in solido con il subappaltatore della effettuazione  e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie   professionali   dei   dipendenti   a   cui  e'  tenuto  il subappaltatore.
 29.   La  responsabilita'  solidale  viene  meno  se  l'appaltatore verifica,  acquisendo  la relativa documentazione prima del pagamento del  corrispettivo,  che  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con  le  prestazioni  di  lavoro  dipendente  concernenti l'opera, la fornitura  o  il  servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal  subappaltatore.  L'appaltatore  puo' sospendere il pagamento del corrispettivo  fino  all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
 30.  Gli  importi  dovuti per la responsabilita' solidale di cui al comma 28   non  possono  eccedere  complessivamente  l'ammontare  del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
 31.  Gli  atti  che  devono  essere  notificati entro un termine di decadenza  al  subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche  al  responsabile  in  solido. La competenza degli uffici degli enti  impositori  e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
 32.  Il  committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore  previa  esibizione  da  parte  di quest'ultimo della documentazione  attestante  che  gli  adempimenti  di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
 33.  L'inosservanza  delle  modalita'  di  pagamento previste al (( comma 32  )) e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro  200.000  se  gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni  di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il   servizio   affidati   non   sono  stati  correttamente  eseguiti dall'appaltatore  e  dagli  eventuali  subappaltatori.  Ai fini della presente  sanzione  si  applicano  le  disposizioni  previste  per la violazione  commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga  la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore. ((  34.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  da  emanare  entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, che  stabilisca  la  documentazione  attestante  l'assolvimento degli adempimenti  di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e  subappalto  di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano  i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso, dai  soggetti  di  cui  agli  articoli 73  e 74 del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917.  Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per  la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. ))
 35.  L'Agenzia  delle  dogane,  nelle  attivita'  di  prevenzione e contrasto  delle  violazioni  tributarie  connesse alla dichiarazione fraudolenta   del  valore  in  dogana  e  degli  altri  elementi  che determinano  l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre  1990,  n. 374, ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi  ai  costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento  di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione,  l'introduzione  in  deposito  doganale  o  IVA ed il transito.  Per le finalita' di cui al presente comma, la richiesta di informazioni  e  di  documenti puo' essere rivolta dall'Agenzia delle dogane,  agli importatori, agli esportatori, alle societa' di servizi aeroportuali,  alle  compagnie  di  navigazione, alle societa' e alle persone  fisiche  esercenti le attivita' di movimentazione, deposito, trasporto  e  rappresentanza  in  dogana  delle  merci. La raccolta e l'elaborazione  dei dati per le finalita' di cui al presente comma e' considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del  (( codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al ))   decreto   legislativo   30 giugno  2003,  n.  196.  In  caso  di inottemperanza   agli   inviti  a  comparire  ed  alle  richieste  di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  un minimo  di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di  sospensione  e  revoca  delle  autorizzazioni  e  delle  facolta' concesse agli operatori inadempienti. ((  35-bis.  Al  fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le  societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  copia  dei contratti di acquisizione    delle    prestazioni   professionali   degli   atleti professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad acquisire  analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per  le  operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche residenti  in  Italia  anche  indirettamente  con  analoghe  societa' estere.
 35-ter.   E'  prorogata  per  l'anno  2006,  nella  misura  e  alle condizioni  ivi  previste,  l'agevolazione  tributaria  in materia di recupero  del  patrimonio  edilizio  relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
 35-quater.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, dopo  il  comma 121-bis  e'  inserito  il  seguente: «121-ter. Per il periodo  dal  1° ottobre  2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121  e'  pari  al  36  per  cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il testo dell'art. 74-quater del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633
 (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
 aggiunto), come modificato dalla presente legge:
 «Art.   74-quater   (Disposizioni   per   le  attivita'
 spettacolistiche).  - 1. Le prestazioni di servizi indicate
 nella  tabella  C  allegata al presente decreto, incluse le
 operazioni  ad  esse  accessorie, salvo quanto stabilito al
 comma 5,  si  considerano  effettuate nel momento in cui ha
 inizio  l'esecuzione  delle  manifestazioni,  ad  eccezione
 delle  operazioni  eseguite  in  abbonamento  per  le quali
 l'imposta    e'   dovuta   all'atto   del   pagamento   del
 corrispettivo.
 2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
 assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
 con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
 apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
 automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
 legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
 integrazioni.
 3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
 per  tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
 svolge  la  manifestazione  spettacolistica.  Dal titolo di
 accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
 spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
 il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
 attivita'  di  spettacolo  e diquelle ad esso accessorie. I
 titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
 elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
 Ministero  delle  finanze con proprio decreto stabilisce le
 caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
 l'emissione dei titoli di accesso.
 4.  Per  le attivita' di cui alla tabella C organizzate
 in   modo   saltuario  od  occasionale,  deve  essere  data
 preventiva  comunicazione  delle manifestazioni programmate
 al  concessionario  di  cui  all'art.  17  del  decreto del
 Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,
 competente  in  relazione  al  luogo  in  cui  si svolge la
 manifestazione.
 5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
 nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
 tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
 precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
 superiore  a cinquanta milioni di lire, determinano la base
 imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
 complessivo   dei   corrispettivi   riscossi,   con  totale
 indetraibilita'  dell'imposta  assolta  sugli acquisti, con
 esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
 associazioni  pro-loco  e  le  associazioni  senza scopo di
 lucro  che  optano per l'applicazione delle disposizioni di
 cui  alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
 contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
 disciplinati  con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
 facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
 ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
 della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 442; l'opzione ha
 effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
 vincolante per un quinquennio.
 6.  Per  le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
 per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
 l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  alla  legge
 16 dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
 al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
 n.  640,  il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
 decreto  coopera,  ai  sensi  dell'art.  52, con gli uffici
 delle  entrate  anche  attraverso  il controllo contestuale
 delle  modalita'  di  svolgimento delle manifestazioni, ivi
 compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
 d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
 al   fine   di   acquisire   e   reperire   elementi  utili
 all'accertamento  dell'imposta  ed  alla  repressione delle
 violazioni  procedendo di propria iniziativa o su richiesta
 dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
 operazioni  di  accesso,  ispezione  e  verifica secondo le
 norme  e  con  le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
 agli   uffici   stessi   i  relativi  processi  verbali  di
 constatazione.   Si   rendono   applicabili   le  norme  di
 coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
 facolta'  di  cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
 del  concessionario  di  cui  all'art.  17  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, con
 rapporto  professionale  esclusivo, previamente individuato
 in  base  al  possesso  di  una  adeguata  qualificazione e
 inserito  in  apposito elenco comunicato al Ministero delle
 finanze.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministero delle
 finanze  sono  stabilite  le modalita' per la fornitura dei
 dati  tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
 il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali il
 concessionario  di  cui  al predetto art. 17 del decreto n.
 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
 le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18, 22 e 37 dello
 stesso decreto n. 640 del 1972.
 6-bis.  Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
 consumazioni  obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo
 si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento
 o di spettacolo ivi svolte.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  54 del decreto del
 Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
 (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
 aggiunto),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
 1972, n. 292, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  54  (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
 dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
 della  dichiarazione  annuale  presentata  dal contribuente
 quando  ritiene  che  ne  risulti  una  imposta inferiore a
 quella   dovuta   ovvero   una   eccedenza   detraibile   o
 rimborsabile superiore a quella spettante.
 L'infedelta'  della dichiarazione, qualora non emerga o
 direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
 elementi   di   calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
 articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
 deve   essere  accertata  mediante  il  confronto  tra  gli
 elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
 registri  di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il
 controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
 registrazioni   sulla   scorta   delle   fatture  ed  altri
 documenti,  delle risultanze di altre scritture contabili e
 degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
 articoli 51  e  51-bis.  Le omissioni e le false o inesatte
 indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
 risultanze,  dati  e  notizie  a norma dell'art. 53 o anche
 sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
 gravi, precise e concordanti.
 L'ufficio   puo'   tuttavia  procedere  alla  rettifica
 indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
 del   contribuente   qualora   l'esistenza   di  operazioni
 imponibili  per ammontare superiore a quello indicato nella
 dichiarazione,  o  l'inesattezza delle indicazioni relative
 alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
 in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in via presuntiva, da
 verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
 dell'art.  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
 altri  contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad ispezioni
 eseguite  nei  confronti  di altri contribuenti, nonche' da
 altri  atti  e  documenti  in suo possesso. Per le cessioni
 aventi  ad  oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
 prova  di  cui  al  precedente  periodo s'intende integrata
 anche   se   l'esistenza   delle  operazioni  imponibili  o
 l'inesattezza   delle   indicazioni   di   cui  al  secondo
 comma sono  desunte  sulla  base  del  valore  normale  dei
 predetti  beni,  determinato  ai  sensi  dell'art.  14  del
 presente decreto.
 Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice
 nei  termini  stabiliti  dall'art.  57, i competenti uffici
 dell'Agenzia   delle   entrate,   qualora   dagli  accessi,
 ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
 dalla  Direzione  centrale  accertamento,  da una Direzione
 regionale  ovvero  da  un  ufficio  della  medesima Agenzia
 ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
 da  pubbliche  amministrazioni  ed enti pubblici oppure dai
 dati   in   possesso  dell'anagrafe  tributaria,  risultino
 elementi   che   consentono  di  stabilire  l'esistenza  di
 corrispettivi  o  di  imposta  in  tutto  o  in  parte  non
 dichiarati  o  di  detrazioni  in  tutto  o  in  parte  non
 spettanti,  puo'  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli
 elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
 il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
 imposta  non  versata,  escluse  le ipotesi di cui all'art.
 54-bis,  anche  avvalendosi  delle  procedure  previste dal
 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
 Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
 notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
 avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
 alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
 dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
 alla casa.
 Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono annullati
 dall'ufficio  che  li  ha  emessi  se, dalla documentazione
 prodotta  dal  contribuente, risultano infondati in tutto o
 in parte.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  39 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
 imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  39  (Redditi  determinati in base alle scritture
 contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
 l'ufficio procede alla rettifica:
 a) se  gli  elementi indicati nella dichiarazione non
 corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
 e  delle  perdite  e  dell'eventuale prospetto di cui al 2°
 comma dell'art. 3;
 b) se   non   sono  state  esattamente  applicate  le
 disposizioni  del titolo V del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
 c) se  l'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza
 degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
 allegati  risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
 questionari  di  cui  ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
 atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
 n.  3)  dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
 soggetti   previste  negli  articoli 6  e  7,  dai  verbali
 relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di altri
 contribuenti  o  da  altri  atti  e  documenti  in possesso
 dell'ufficio;
 d) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
 degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
 allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
 dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
 controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
 registrazioni  contabili sulla scorta delle fatture e degli
 altri  atti  e  documenti  relativi all'impresa nonche' dei
 dati   e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi
 previsti   dall'art.   32.  L'esistenza  di  attivita'  non
 dichiarate  o  la  inesistenza  di passivita' dichiarate e'
 desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
 purche'  queste  siano gravi, precise e concordanti. Per le
 cessioni   aventi   ad  oggetto  beni  immobili  ovvero  la
 costituzione   o  il  trasferimento  di  diritti  reali  di
 godimento  sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
 periodo  s'intende  integrata  anche  se  l'infedelta'  dei
 relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
 dei  predetti  beni,  determinato  ai  sensi  dell'art.  9,
 comma 3,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
 al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
 1986, n. 917.
 In   deroga   alle  disposizioni  del  comma precedente
 l'ufficio  delle  imposte  determina  il  reddito d'impresa
 sulla  base  dei  dati  e delle notizie comunque raccolti o
 venuti  a  sua  conoscenza,  con facolta' di prescindere in
 tutto  o  in  parte  dalle  risultanze del bilancio e dalle
 scritture  contabili  in  quanto  esistenti  e di avvalersi
 anche  di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui alla
 lettera d) del precedente comma:
 a) quando  il reddito d'impresa non e' stato indicato
 nella dichiarazione;
 b) (abrogata);
 c) quando  dal  verbale di ispezione redatto ai sensi
 dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
 comunque  sottratto  all'ispezione  una  o  piu'  scritture
 contabili   prescritte   dall'art.  14,  ovvero  quando  le
 scritture  medesime non sono disponibili per causa di forza
 maggiore;
 d) quando   le   omissioni  e  le  false  o  inesatte
 indicazioni  accertate ai sensi del precedente comma ovvero
 le   irregolarita'   formali   delle   scritture  contabili
 risultanti  dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi' gravi,
 numerose  e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel loro
 complesso  le  scritture stesse per mancanza delle garanzie
 proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
 ausiliarie  di  magazzino  non si considerano irregolari se
 gli  errori  e  le omissioni sono contenuti entro i normali
 limiti  di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
 nello  scarico  e dei costi specifici imputati nelle schede
 di   lavorazione   ai  sensi  della  lettera d)  del  primo
 comma dell'art. 14 del presente decreto;
 d-bis)  quando  il  contribuente  non ha dato seguito
 agli  inviti  disposti  dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
 primo  comma,  numeri  3)  e  4),  del  presente  decreto o
 dell'art.  51,  secondo  comma, numeri 3) e 4), del decreto
 del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
 applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
 quelli  derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
 riferimento   alle   scritture   contabili  rispettivamente
 indicate  negli  articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
 soggetti  indicati  nel  quarto comma dell'art. 18, che non
 hanno  provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui ai
 precedenti  commi  dello stesso articolo, e' determinato in
 ogni   caso   ai   sensi  del  secondo  comma del  presente
 articolo.».
 - L'art.  15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
 n.  85  (Misure  urgenti  per  il risanamento della finanza
 pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), abrogato
 dalla presente legge, recava:
 «Art.  15  (Applicazione dell'imposta sui corrispettivi
 delle cessioni dei fabbricati)».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del gia' citato
 decreto  n.  633  del  1972, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
 soggetti   che   effettuano   le  cessioni  di  beni  e  le
 prestazioni  di servizi imponibili, i quali devono versarla
 all'erario,   cumulativamente   per   tutte  le  operazioni
 effettuate  e  al netto della detrazione prevista nell'art.
 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
 Gli  obblighi  e i diritti derivanti dalla applicazione
 delle  norme  in  materia  di  imposta sul valore aggiunto,
 relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
 Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono
 essere  adempiuti  o  esercitati,  nei modi ordinari, dagli
 stessi  soggetti  direttamente,  se  identificati  ai sensi
 dell'art.  35-ter,  ovvero  tramite  un loro rappresentante
 residente  nel  territorio dello Stato nominato nella forme
 previste  dall'art.  1, comma 4, del decreto del Presidente
 della    Repubblica    10 novembre   1997,   n.   441.   Il
 rappresentante   fiscale   risponde   in   solido   con  il
 rappresentato   relativamente   agli   obblighi   derivanti
 dall'applicazione  delle  norme  in  materia di imposta sul
 valore  aggiunto.  La  nomina del rappresentante fiscale e'
 comunicata      all'altro      contraente     anteriormente
 all'effettuazione    dell'operazione.    La    nomina   del
 rappresentante  e'  obbligatoria  qualora  il  soggetto non
 residente,  che  non  si  sia  identificato direttamente ai
 sensi dell'art. 35-ter, effettui nel territorio dello Stato
 cessioni   di   beni  o  prestazioni  di  servizi  soggette
 all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari
 o  committenti  che non agiscono nell'esercizio di imprese,
 arti  o  professioni.  Le  disposizioni  che  precedono  si
 applicano   anche  alle  operazioni,  imponibili  ai  sensi
 dell'art.   7,  quarto  comma,  lettera f),  effettuate  da
 soggetti    domiciliati,    residenti    o    con   stabili
 organizzazioni  operanti  nei territori esclusi a norma del
 primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
 Gli  obblighi  relativi  alle  cessioni  di beni e alle
 prestazioni  di  servizi  effettuate  nel  territorio dello
 Stato   da   soggetti  non  residenti,  che  non  si  siano
 identificati  direttamente  ai  sensi dell'art. 35-ter, ne'
 abbiano  nominato  un  rappresentante  fiscale ai sensi del
 comma precedente,   sono   adempiuti   dai   cessionari   o
 committenti,  residenti  nel  territorio  dello  Stato, che
 acquistano  i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
 imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica
 relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
 7,   quarto   comma,  lettera f),  effettuate  da  soggetti
 domiciliati   o  residenti  o  con  stabili  organizzazioni
 operanti  nei  territori  esclusi  a norma del primo comma,
 lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle
 cessioni  di  cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
 ed  alle  prestazioni  di servizi di cui all'art. 7, quarto
 comma,   lettera d),  rese  da  soggetti  non  residenti  a
 soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
 ivi  residenti  che  non  abbiano  stabilito  il  domicilio
 all'estero  ovvero  a  stabili  organizzazioni in Italia di
 soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
 dai  cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
 nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
 Le  disposizioni  del  secondo e del terzo comma non si
 applicano  per  le operazioni effettuate da o nei confronti
 di  stabili  organizzazioni in Italia di soggetti residenti
 all'estero.
 In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
 oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
 per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
 semilavorati  di  purezza pari o superiore a 325 millesimi,
 al  pagamento  dell'imposta  e'  tenuto  il cessionario, se
 soggetto  passivo  d'imposta nel territorio dello Stato. La
 fattura,  emessa  dal cedente senza addebito d'imposta, con
 l'osservanza  delle  disposizioni di cui agli articoli 21 e
 seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
 comma,   deve   essere   integrata   dal   cessionario  con
 l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
 essere  annotata  nel registro di cui agli articoli 23 o 24
 entro  il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
 ma  comunque  entro  quindici  giorni dal ricevimento e con
 riferimento  al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
 della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
 all'art. 25.
 Le  disposizioni  di  cui  al quinto comma si applicano
 anche  alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
 di   manodopera,   rese   nel  settore  edile  da  soggetti
 subappaltatori  nei  confronti  delle  imprese che svolgono
 l'attivita'  di  costruzione o ristrutturazione di immobili
 ovvero  nei  confronti  dell'appaltatore principale o di un
 altro subappaltatore.».
 - La  direttiva  77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio
 1977:   Sesta   direttiva  77/388/CEE  del  Consiglio,  del
 17 maggio   1977,   in   materia  di  armonizzazione  delle
 legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla
 cifra  di  affari  -  Sistema  comune di imposta sul valore
 aggiunto:  base  imponibile  uniforme  e'  pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale L 145 del 13 giugno 1977.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del gia' citato
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.   30   (Versamento   di   conguaglio  e  rimborso
 dell'eccedenza).  -  Se dalla dichiarazione annuale risulta
 che  l'ammontare  detraibile  di cui al n. 3) dell'art. 28,
 aumentato  delle  somme versate mensilmente, e' superiore a
 quello  dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di
 cui  al  n.  1)  dello  stesso articolo, il contribuente ha
 diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione
 nell'anno  successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
 ipotesi  di  cui  ai commi successivi e comunque in caso di
 cessazione di attivita'.
 Il  contribuente  puo'  chiedere in tutto o in parte il
 rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
 a  lire  cinque milioni, all'atto della presentazione della
 dichiarazione:
 a) quando  esercita  esclusivamente o prevalentemente
 attivita'  che  comportano  l'effettuazione  di  operazioni
 soggette   ad  imposta  con  aliquote  inferiori  a  quelle
 dell'imposta  relativa  agli  acquisti e alle importazioni,
 computando  a  tal  fine  anche  le operazioni effettuate a
 norma dell'art. 17, quinto e sesto comma;
 b) quando  effettua  operazioni non imponibili di cui
 agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
 effettuate;
 c) limitatamente  all'imposta relativa all'acquisto o
 all'importazione  di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
 servizi per studi e ricerche;
 d) quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non
 soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
 e) quando  si  trova  nelle  condizioni  previste dal
 secondo comma dell'art. 17.
 Il  contribuente  anche  fuori  dei  casi  previsti nel
 precedente    terzo   comma puo'   chiedere   il   rimborso
 dell'eccedenza  detraibile,  risultante dalla dichiarazione
 annuale,  se  dalle  dichiarazioni  dei due anni precedenti
 risultano  eccedenze  detraibili;  in  tal caso il rimborso
 puo'   essere  richiesto  per  un  ammontare  comunque  non
 superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
 Con  decreto  del  Ministro delle finanze da pubblicare
 nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
 indicare  nella  dichiarazione o in apposito allegato, che,
 in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
 verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
 Agli  effetti  della  norma  di cui all'art. 73, ultimo
 comma,   le   disposizioni  del  secondo,  terzo  e  quarto
 comma del  presente articolo si intendono applicabili per i
 rimborsi    richiesti   dagli   enti   e   dalle   societa'
 controllanti.».
 - Il  testo  del  comma 3  dell'art.  8 del decreto del
 Presidente   della   Repubblica  14 ottobre  1999,  n.  542
 (Regolamento   recante   modificazioni   alle  disposizioni
 relative   alla   presentazione   delle  dichiarazioni  dei
 redditi, dell'IRAP e dell'IVA) e' il seguente:
 «3.  I  contribuenti in possesso dei requisiti indicati
 dal   secondo   comma dell'art.   38-bis  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la
 richiesta   di  rimborsi  di  imposta  relativi  a  periodi
 inferiori  all'anno, possono, in alternativa, effettuare la
 compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
 9 luglio    1997,   n.   241,   per   l'ammontare   massimo
 corrispondente  all'eccedenza  detraibile  del trimestre di
 riferimento,   presentando  all'ufficio  competente,  entro
 l'ultimo   giorno  del  mese  successivo  al  trimestre  di
 riferimento,  una dichiarazione contenente i dati richiesti
 per  l'istanza  di  cui  al comma 2. Gli enti e le societa'
 controllanti  che  si  avvalgono  delle disposizioni di cui
 all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa
 alla  richiesta  di  rimborso  infrannuale  delle eccedenze
 detraibili    risultanti   dalle   annotazioni   periodiche
 riepilogative   di   gruppo,  effettuare  la  compensazione
 prevista  dal citato art. 17 del decreto legislativo n. 241
 del 1997.».
 - Il   testo  del  comma 1  dell'art.  34  della  legge
 23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
 finanziaria 2001), e' il seguente:
 «Art.  34  (Disposizioni  in materia di compensazione e
 versamenti  diretti).  - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
 il  limite  massimo dei crediti di imposta e dei contributi
 compensabili  ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
 9 luglio  1997,  n.  241,  ovvero  rimborsabili ai soggetti
 intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
 per ciascun anno solare.».
 - Il  decreto  legislativo  10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
 disciplina  dei  reati  in materia di imposte sui redditi e
 sul  valore  aggiunto,  a  norma  dell'art.  9  della legge
 25 giugno  1999,  n.  205)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del gia' citato
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
 esenti dall'imposta:
 1)   le   prestazioni   di   servizi  concernenti  la
 concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
 stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di
 finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura
 finanziaria,   l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre
 garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
 concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
 compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,
 conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
 o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
 crediti;  la  gestione di fondi comuni di investimento e di
 fondi  pensione  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
 1993,  n.  124,  le  dilazioni  di  pagamento e le gestioni
 similari e il servizio bancoposta;
 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
 e di vitalizio;
 3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi
 corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i
 biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le
 operazioni di copertura dei rischi di cambio;
 4)  le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
 altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
 sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
 titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le
 opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
 a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
 titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
 valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a
 termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
 relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
 su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
 scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
 funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
 indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
 valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
 comunque regolate;
 5)   le  operazioni  relative  alla  riscossione  dei
 tributi,  comprese quelle relative ai versamenti di imposte
 effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
 specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
 credito;
 6)  le  operazioni  relative all'esercizio del lotto,
 delle  lotterie  nazionali,  dei  giochi  di abilita' e dei
 concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
 indicati  nel  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
 ratificato  con  legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
 modificazioni,  nonche'  quelle  relative all'esercizio dei
 totalizzatori  e  delle  scommesse  di  cui  al regolamento
 approvato  con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
 le  foreste  16 novembre  1955,  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale  n.  273  del  26 novembre  1955,  e  alla  legge
 24 marzo  1942,  n.  315,  e  successive modificazioni, ivi
 comprese   le   operazioni  relative  alla  raccolta  delle
 giocate;
 7)   le   operazioni   relative  all'esercizio  delle
 scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
 competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
 numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
 del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
 operazioni di sorte locali autorizzate;
 8)  le  locazioni  e  gli affitti, relative cessioni,
 risoluzioni  e  proroghe, di terreni e aziende agricole, di
 aree  diverse  da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
 per  le  quali  gli  strumenti urbanistici non prevedono la
 destinazione  edificatoria,  e  di  fabbricati, comprese le
 pertinenze,  le  scorte e in genere i beni mobili destinati
 durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
 escluse  le  locazioni di fabbricati strumentali che per le
 loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diversa
 utilizzazione  senza radicali trasformazioni effettuate nei
 confronti  dei  soggetti  indicati alle lettere b) e c) del
 numero  8-ter)  ovvero  per  le  quali nel relativo atto il
 locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
 l'imposizione;
 8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati o di porzioni di
 fabbricato  diversi  da  quelli  di  cui  al  numero 8-ter,
 escluse  quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di
 ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle
 imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle imprese che vi
 hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese appaltatrici, gli
 interventi  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
 ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 8-ter)  le  cessioni  di  fabbricati o di porzioni di
 fabbricato  strumentali che per le loro caratteristiche non
 sono  suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali
 trasformazioni, escluse:
 a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data
 di  ultimazione  della costruzione o dell'intervento, dalle
 imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle imprese che vi
 hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese appaltatrici, gli
 interventi  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
 ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 b) quelle  effettuate  nei  confronti di cessionari
 soggetti  passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
 prevalente  attivita'  che  conferiscono  il  diritto  alla
 detrazione  d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
 per cento;
 c) quelle  effettuate  nei  confronti di cessionari
 che   non   agiscono  nell'esercizio  di  impresa,  arti  o
 professioni;
 d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
 abbia     espressamente     manifestato    l'opzione    per
 l'imposizione;
 9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione  e
 intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
 da  1  a  7,  nonche' quelle relative all'oro e alle valute
 estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
 effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
 Banca  d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
 dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
 10) (soppresso);
 11)  le  cessioni  di  oro  da investimento, compreso
 quello  rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche non
 allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
 di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
 investimento  o  che trasformano oro in oro da investimento
 ovvero  commerciano  oro  da  investimento, i quali abbiano
 optato,  con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
 del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
 anche  in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
 dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
 lettere  c-quater)  e  c-quinquies),  del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
 modificazioni,   riferite   all'oro   da  investimento;  le
 intermediazioni  relative alle precedenti operazioni. Se il
 cedente  ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
 opzione  puo' essere esercitata per le relative prestazioni
 di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
 a) l'oro  in forma di lingotti o placchette di peso
 accettato  dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
 grammo,  di  purezza  pari  o  superiore  a  995 millesimi,
 rappresentato o meno da titoli;
 b) le  monete  d'oro  di purezza pari o superiore a
 900  millesimi,  coniate  dopo  il  1800, che hanno o hanno
 avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
 vendute  a  un  prezzo  che non supera dell'80 per cento il
 valore  sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse contenuto,
 incluse  nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione delle
 Comunita'  europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  C, sulla base
 delle  comunicazioni  rese  dal  Ministero  del tesoro, del
 bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
 monete  aventi  le  medesime  caratteristiche, anche se non
 comprese nel suddetto elenco;
 12)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
 enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni
 aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
 educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
 ONLUS;
 13)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
 delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o
 catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 14)   prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
 effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
 trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
 marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
 urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
 tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
 chilometri;
 15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti
 con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese
 autorizzate e da ONLUS;
 16) le prestazioni relative ai servizi postali;
 17) (abrogato);
 18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e
 riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
 professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
 dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
 approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e
 successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto
 del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
 delle finanze;
 19)  le  prestazioni  di ricovero e cura rese da enti
 ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate
 nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
 giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione di
 medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le
 prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
 20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della
 gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
 formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
 riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
 riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
 comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
 alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
 fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
 dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
 relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
 insegnanti a titolo personale;
 21)    le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
 orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,
 delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
 e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
 n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
 medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
 accessorie;
 22)   le   prestazioni   proprie  delle  biblioteche,
 discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
 gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,
 giardini botanici e zoologici e simili;
 23)  le  prestazioni  previdenziali e assistenziali a
 favore del personale dipendente;
 24)  le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
 plasma sanguigno;
 25) (soppresso);
 26) (abrogato);
 27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di pompe
 funebri;
 27-bis)  i  canoni  dovuti  da imprese pubbliche, ivi
 comprese   le   aziende   municipalizzate,  o  private  per
 l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
 di   impianti,   comprese  le  discariche,  destinati  allo
 smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
 urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
 domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
 favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di
 tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
 psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
 disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
 pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
 assistenza  pubblica,  previste  all'art.  41  della  legge
 23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di
 assistenza sociale e da ONLUS;
 27-quater)    le    prestazioni    delle    compagnie
 barracellari  di  cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
 n. 382;
 27-quinquies)  le cessioni che hanno per oggetto beni
 acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione
 totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
 19-bis1 e 19-bis2;
 27-sexies)  le  importazioni  nei  porti,  effettuate
 dalle  imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
 allo  stato  naturale o dopo operazioni di conservazione ai
 fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
 consegna.».
 - Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del gia' citato
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
 per   alcuni   beni   e  servizi).  -  1.  In  deroga  alle
 disposizioni di cui all'art. 19:
 a) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
 importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
 lettera e)   dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
 cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
 alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
 16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
 riparazione   relative   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in
 detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
 dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
 utilizzati    come   strumentali   nell'attivita'   propria
 dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
 arti e professioni;
 b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
 importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
 tabella  B  e  delle  navi ed imbarcazioni da diporto e dei
 relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
 servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
 impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
 beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
 formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
 in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
 c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
 importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
 ed  autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
 decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, non compresi
 nell'allegata  tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
 non  formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
 dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
 di  servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
 di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative
 ai  beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
 gli agenti o rappresentanti di commercio;
 d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
 di  carburanti  e  lubrificanti  destinati ad autovetture e
 veicoli,  aeromobili,  navi  e  imbarcazioni  da diporto e'
 ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
 relativa  all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
 mediante  contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
 simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
 e) salvo  che  formino oggetto dell'attivita' propria
 dell'impresa,   non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
 relativa  a  prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
 alimenti  e  bevande, con esclusione delle somministrazioni
 effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali
 dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  scolastica,
 aziendale   o   interaziendale   e  delle  somministrazioni
 commesse  da  imprese che forniscono servizi sostitutivi di
 mense  aziendali,  a prestazioni di trasporto di persone ed
 al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
 all'art.  54,  lettere a)  e c),  del  decreto  legislativo
 30 aprile 1992, n. 285;
 f) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
 all'acquisto  o  all'importazione  di alimenti e bevande ad
 eccezione  di  quelli  che  formano  oggetto dell'attivita'
 propria   dell'impresa   o  di  somministrazione  in  mense
 scolastiche,   aziendali   o   interaziendali   o  mediante
 distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
 g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
 alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
 16,  nonche'  alle  spese  di  gestione, di apparecchiature
 terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
 comunicazioni   soggette   alla   tassa  sulle  concessioni
 governative  di  cui  all'art. 21 della tariffa allegata al
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 641,  come  sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre
 1995,  del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  n.  303  del  30 dicembre  1995,  e'  ammessa in
 detrazione  nella  misura  del  50  per  cento; la predetta
 limitazione  non  si applica agli impianti di telefonia dei
 veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
 imprese  di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
 per ciascun veicolo;
 h) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
 alle  spese  di rappresentanza, come definite ai fini delle
 imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
 di   beni   di   costo   unitario   non  superiore  a  lire
 cinquantamila;
 i) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
 all'acquisto  di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
 destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
 alla  manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
 che  per  le  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o
 principale  dell'attivita'  esercitata  la  costruzione dei
 predetti   fabbricati   o   delle   predette  porzioni.  La
 disposizione  non  si applica per i soggetti che esercitano
 attivita'  che  danno  luogo ad operazioni esenti di cui al
 numero  8)  dell'art.  10 che comportano la riduzione della
 percentuale  di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
 dell'art. 19-bis.».
 - Per il riferimento alla parte III della Tabella A del
 gia' citato decreto n. 633 del 1972 si vedano i riferimenti
 normativi all'art. 36.
 - Il  testo dell'art. 19-bis2 del citato decreto n. 633
 del 1972, e' il seguente:
 «Art.  19-bis2  (Rettifica  della  detrazione). - 1. La
 detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
 ed  ai  servizi  e' rettificata in aumento o in diminuzione
 qualora  i  beni  ed i servizi medesimi sono utilizzati per
 effettuare  operazioni che danno diritto alla detrazione in
 misura  diversa  da quella inizialmente operata. Ai fini di
 tale  rettifica  si  tiene conto esclusivamente della prima
 utilizzazione dei beni e dei servizi.
 2.  Per  i  beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
 comma 1  e' eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si
 verifica  nell'anno  della  loro entrata in funzione ovvero
 nei quattro anni successivi ed e' calcolata con riferimento
 a  tanti  quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti
 al compimento del quinquennio.
 3.  Se  mutamenti  nel  regime fiscale delle operazioni
 attive,   nel   regime  di  detrazione  dell'imposta  sugli
 acquisti   o   nell'attivita'   comportano   la  detrazione
 dell'imposta  in  misura diversa da quella gia' operata, la
 rettifica  e'  eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi
 non  ancora  ceduti  o  non ancora utilizzati e, per i beni
 ammortizzabili,  e'  eseguita se non sono trascorsi quattro
 anni da quello della loro entrata in funzione.
 4.  La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di
 beni  ammortizzabili,  nonche'  alle prestazioni di servizi
 relative   alla   trasformazione,  al  riattamento  o  alla
 ristrutturazione   dei   beni   stessi,  operata  ai  sensi
 dell'art.  19,  comma 5, e' altresi', soggetta a rettifica,
 in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro
 entrata   in   funzione,   in   caso  di  variazione  della
 percentuale  di  detrazione  superiore  a  dieci  punti. La
 rettifica  si  effettua  aumentando  o diminuendo l'imposta
 annuale  in  ragione  di  un  quinto  della  differenza tra
 l'ammontare    della    detrazione    operata    e   quello
 corrispondente  alla percentuale di detrazione dell'anno di
 competenza.   Se  l'anno  o  gli  anni  di  acquisto  o  di
 produzione  del  bene  ammortizzabile  non  coincidono  con
 quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica e'
 eseguita,  per  tutta  l'imposta  relativa al bene, in base
 alla  percentuale  di detrazione definitiva di quest'ultimo
 anno  anche  se  lo  scostamento  non  e' superiore a dieci
 punti.  La  rettifica  puo'  essere  eseguita  anche  se la
 variazione della percentuale di detrazione non e' superiore
 a  dieci  punti a condizione che il soggetto passivo adotti
 lo  stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne
 dia  comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale
 inizia ad avvalersi di detta facolta'.
 5.  Ai  fini  del  presente articolo non si considerano
 ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un
 milione   di  lire,  ne'  quelli  il  cui  coefficiente  di
 ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito e'
 superiore al venticinque per cento.
 6.  In  caso  di  cessione  di  un  bene ammortizzabile
 durante   il  periodo  di  rettifica,  la  rettifica  della
 detrazione  va  operata  in  unica  soluzione  per gli anni
 mancanti   al   compimento   del   periodo   di  rettifica,
 considerando  a  tal fine la percentuale di detrazione pari
 al  cento  per cento se la cessione e' soggetta ad imposta,
 ma  l'ammontare  dell'imposta  detraibile non puo' eccedere
 quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
 7.   Se   i   beni  ammortizzabili  sono  acquisiti  in
 dipendenza   di   fusione,  di  scissione,  di  cessione  o
 conferimento  di  aziende,  compresi  i complessi aziendali
 relativi  a  singoli  rami dell'impresa, le disposizioni di
 cui  ai  commi precedenti si applicano con riferimento alla
 data  in  cui  i  beni sono stati acquistati dalla societa'
 incorporata  o  dalle  societa'  partecipanti alla fusione,
 dalla  societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente.
 I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai
 cessionari  o  conferitari  i  dati rilevanti ai fini delle
 rettifiche.
 8.  Le  disposizioni  del presente articolo relative ai
 beni  ammortizzabili  devono  intendersi  riferite anche ai
 beni  immateriali  di cui all'art. 68 del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del
 presente  articolo  i  fabbricati  o porzioni di fabbricati
 sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo
 di  rettifica  e'  stabilito  in  dieci anni, decorrenti da
 quello  di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
 sull'acquisto  di  aree fabbricabili l'obbligo di rettifica
 decennale  decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati
 insistenti  sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta
 relativa   ai   fabbricati   ovvero   alle  singole  unita'
 immobiliari,  soggette  a  rettifica, che siano compresi in
 edifici  o  complessi  di  edifici  acquistati, costruiti o
 ristrutturati  unitariamente, deve essere determinata sulla
 base  di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o
 dal  metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
 proporzionalita'   fra   l'onere  complessivo  dell'imposta
 relativa    ai    costi    di   acquisto,   costruzione   o
 ristrutturazione,  e  la  parte  di  costo dei fabbricati o
 unita'   immobiliari   specificamente   attribuibile   alle
 operazioni   che   non   danno   diritto   alla  detrazione
 dell'imposta.
 9.   Le   rettifiche   delle   detrazioni   di  cui  ai
 commi precedenti   sono   effettuate   nella  dichiarazione
 relativa  all'anno  in  cui si verificano gli eventi che le
 determinano,  sulla  base  delle risultanze delle scritture
 contabili obbligatorie.».
 - Il  testo  dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e' il seguente:
 «Art.   31   (Definizione   degli  interventi).  -  Gli
 interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio esistente
 sono cosi' definiti:
 a) interventi  di  manutenzione ordinaria, quelli che
 riguardano   le   opere   di  riparazione,  rinnovamento  e
 sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
 necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza gli
 impianti tecnologici esistenti;
 b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
 e  le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
 anche  strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
 integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
 che  non  alterino  i  volumi  e le superfici delle singole
 unita'   immobiliari   e  non  comportino  modifiche  delle
 destinazioni di uso;
 c) interventi    di   restauro   e   di   risanamento
 conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
 edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita' mediante un
 insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
 elementi  tipologici,  formali e strutturali dell'organismo
 stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
 compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
 il  ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi costitutivi
 dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori e
 degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
 l'eliminazione   degli   elementi   estranei  all'organismo
 edilizio;
 d) interventi  di  ristrutturazione  edilizia, quelli
 rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
 insieme  sistemativo  di  opere  che  possono portare ad un
 organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
 precedente.  Tali interventi comprendono il ripristino o la
 sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
 la  eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di nuovi
 elementi ed impianti;
 e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
 rivolti      a      sostituire      l'esistente     tessuto
 urbanistico-edilizio  con altro diverso mediante un insieme
 sistematico    di   interventi   edilizi   anche   con   la
 modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e della
 rete stradale.
 Le  definizioni  del presente articolo prevalgono sulle
 disposizioni  degli  strumenti  urbanistici  generali e dei
 regolamenti  edilizi.  Restano  ferme  le disposizioni e le
 competenze  previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
 dalla   legge   29 giugno   1939,  n.  1497,  e  successive
 modificazioni ed integrazioni.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   26 aprile  1986,  n.  131
 (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 concernenti   l'imposta   di   registro),   pubblicato  nel
 Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 aprile
 1986, n. 99, come modificato dalla presente legge:
 «Art. 5 (Registrazione in termine fisso e registrazione
 in  caso  d'uso).  -  1.  Sono  soggetti a registrazione in
 termine  fisso  gli  atti  indicati nella parte prima della
 tariffa  e  in  caso  d'uso  quelli  indicati  nella  parte
 seconda.
 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
 registrazione  in  caso  d'uso  se tutte le disposizioni in
 esse  contemplate  sono  relative  ad  operazioni  soggette
 all'imposta  sul  valore  aggiunto. Si considerano soggette
 all'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  le cessioni e le
 prestazioni  per  le  quali l'imposta non e' dovuta a norma
 dell'art.  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 26 ottobre   1972,  n.  633,  e  quelle  di  cui  al  sesto
 comma dell'art.  21 dello stesso decreto ad eccezione delle
 operazioni  esenti  e  imponibili  ai  sensi  dell'art. 10,
 numeri  8),  8-bis),  8-ter,  non derivanti da contratti di
 locazione   finanziaria,   e  27-quinquies),  dello  stesso
 decreto.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  40 del gia' citato
 decreto  n.  131  del  1986, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.   40 (Atti   relativi   ad   operazioni  soggette
 all'imposta  sul  valore  aggiunto).  -  1.  Per  gli  atti
 relativi  a  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di servizi
 soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta si
 applica   in   misura   fissa.   Si   considerano  soggette
 all'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  le cessioni e le
 prestazioni  per  le  quali l'imposta non e' dovuta a norma
 dell'art.  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del
 successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai
 sensi  dell'art.  10,  numeri  8,  8-bis,  non derivanti da
 contratti  di  locazione finanziaria, e 27-quinquies, dello
 stesso decreto.
 1-bis.   Sono  soggette  all'imposta  proporzionale  di
 registro  le  locazioni  di immobili strumentali, ancorche'
 assoggettate   all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
 all'art.  10,  primo  comma,  numero  8),  del  decreto del
 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 2. Per  le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
 l'imposta  si  applica  sulla  cessione  o  prestazione non
 soggetta all'imposta sul valore aggiunto.».
 - Si  riporta il testo della Tariffa, parte prima, art.
 5  del gia' citato decreto n. 131 del 1986, come modificato
 dalla presente legge:
 «Art. 5. - 1. Locazioni e affitti di beni immobili:
 
 a) quando hanno per oggetto fondi rustici         |0,50% ---------------------------------------------------------------------
 a-bis) quando hanno per oggetto immobili          | strumentali ancorche' assoggettati all'imposta sul      | valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, numero| 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26      | ottobre 1972, n. 633                                    |1% ---------------------------------------------------------------------
 b) in ogni altro caso                             |2% ---------------------------------------------------------------------
 2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e        | surrogazioni relative                                   |2% ---------------------------------------------------------------------
 3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo           | determinato, cessioni e surrogazioni relative           |0,50% ---------------------------------------------------------------------
 4. Contratti di comodato di beni immobili           |Euro 168,00.
 
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo   31 ottobre   1990,   n.   347,  e  successive
 modificazioni   (Approvazione   del   testo   unico   delle
 disposizioni    concernenti   le   imposte   ipotecaria   e
 catastale), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  10  (Oggetto  e  misura  dell'imposta).  - 1. Le
 volture  catastali  sono  soggette  all'imposta  del 10 per
 mille  sul  valore  dei  beni  immobili o dei diritti reali
 immobiliari  determinato  a  norma  dell'art.  2,  anche se
 relative  a  immobili  strumentali,  ancorche' assoggettati
 all'imposta  sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, primo
 comma,  numero  8-ter,  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 2.  L'imposta  e'  dovuta  nella  misura  fissa di euro
 168,00  per  le  volture eseguite in dipendenza di atti che
 non   importano   trasferimento   di   beni   immobili  ne'
 costituzione  o trasferimento di diritti reali immobiliari,
 di  atti  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
 fusioni  e  di scissioni di societa' di qualunque tipo e di
 conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
 singoli   rami   dell'impresa,   per   quelle  eseguite  in
 dipendenza  di  atti  di  regolarizzazione  di  societa' di
 fatto,   derivanti   da  comunione  ereditaria  di  azienda
 registrati  entro  un anno dall'apertura della successione,
 nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
 all'art.   1,  comma 1,  quarto  e  quinto  periodo,  della
 tariffa,   parte  prima,  allegata  al  testo  unico  delle
 disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, approvato
 con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
 n. 131.
 3.  Non  sono  soggette  ad imposta le volture eseguite
 nell'interesse   dello   Stato   ne'   quelle   relative  a
 trasferimenti   di   cui   all'art.   3   del  testo  unico
 sull'imposta  sulle  successioni e donazioni, approvato con
 decreto  legislativo  31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto
 disposto nel comma 3 dello stesso articolo.».
 - Il   testo   dell'art.  37  del  decreto  legislativo
 24 febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni (Testo
 unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
 finanziaria,  ai  sensi  degli  articoli 8 e 21 della legge
 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente:
 «Art.  37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
 -  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
 regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
 determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
 comuni di investimento con riguardo:
 a) all'oggetto dell'investimento;
 b) alle  categorie  di  investitori  cui e' destinata
 l'offerta delle quote;
 c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
 chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
 emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
 minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
 d) all'eventuale durata minima e massima;
 d-bis)  alle condizioni e alle modalita' con le quali
 devono  essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
 beni,  sia  in fase costitutiva che in fase successiva alla
 costituzione  del  fondo,  nel  caso di fondi che investano
 esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
 reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
 2. Il   regolamento  previsto  dal  comma 1  stabilisce
 inoltre:
 a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
 fondo chiuso;
 b) le   cautele   da   osservare,   con   particolare
 riferimento  all'intervento  di  esperti indipendenti nella
 valutazione  dei  beni, nel caso di cessioni o conferimenti
 di  beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
 di  gestione  o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
 essa  appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
 rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
 di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
 b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
 prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio
 stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
 qualita'  e all'esperienza professionale degli investitori;
 nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
 dovra'  comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
 prestiti  sino  a  un  valore di almeno il 60 per cento del
 valore  degli  immobili,  dei  diritti  reali immobiliari e
 delle  partecipazioni  in societa' immobiliari e del 20 per
 cento  per  gli  altri  beni  nonche'  che possano svolgere
 operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
 c) le   scritture   contabili,   il  rendiconto  e  i
 prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del
 risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
 imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'
 del rendiconto e dei prospetti periodici;
 d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
 risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in
 un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi
 delle quote dei fondi;
 e) i   requisiti   e   i   compensi   degli   esperti
 indipendenti  indicati  nell'art.  6, comma 1), lettera c),
 numero 5).
 2-bis.  Con  il  regolamento previsto dal comma 1, sono
 altresi'  individuate le materie sulle quali i partecipanti
 dei  fondi  chiusi  si riuniscono in assemblea per adottare
 deliberazioni  vincolanti  per  la societa' di gestione del
 risparmio.   L'assemblea   delibera   in  ogni  caso  sulla
 sostituzione  della  societa'  di  gestione  del risparmio,
 sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
 e  sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
 e'   convocata   dal  consiglio  di  amministrazione  della
 societa'  di  gestione del risparmio anche su richiesta dei
 partecipanti  che  rappresentino almeno il 10 per cento del
 valore  delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
 approvate  con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
 quota    degli   intervenuti   all'assemblea.   Il   quorum
 deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
 per  cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
 deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
 d'Italia  per  l'approvazione.  Esse si intendono approvate
 quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
 dalla   trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti  si
 applica,   per   quanto  non  disciplinato  dalla  presente
 disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
 46, commi 2 e 3.»
 - Il  testo  dell'art.  14-bis  della  legge 25 gennaio
 1994,  n.  86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di
 investimento immobiliare chiusi), e' il seguente:
 «Art.  14-bis  (Fondi  istituiti  con  apporto  di beni
 immobili).  -  1.  In  alternativa alle modalita' operative
 indicate  negli  articoli 12,  13  e 14, le quote del fondo
 possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua
 costituzione,  con  apporto  di  beni immobili o di diritti
 reali  su  immobili,  qualora  l'apporto sia costituito per
 oltre   il  51  per  cento  da  beni  e  diritti  apportati
 esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
 da  regioni,  da  enti  locali  e loro consorzi, nonche' da
 societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
 stessi  soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
 natura    si    applicano    l'art.    12,    commi 1,   2,
 lettere a), d), e), l), m), o), p), r),   s-bis),  e  6,  e
 l'art.  14,  commi 7  e 8. Si applicano altresi', in quanto
 compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
 2.  Ai  fini  del presente art. la societa' di gestione
 non  deve  essere  controllata, ai sensi dell'art. 2359 del
 codice   civile,  neanche  indirettamente,  da  alcuno  dei
 soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della
 presente  disposizione,  nell'individuazione  del  soggetto
 controllante   non  si  tiene  conto  delle  partecipazioni
 detenute    dal    Ministero    del   tesoro.   La   misura
 dell'investimento  minimo  obbligatorio  nel  fondo  di cui
 all'art.  13,  comma 8,  e'  determinata  dal  Ministro del
 tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
 del fondo.
 3.  Il  regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
 per  i  soggetti  che effettuano conferimenti in natura, di
 integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
 al  5  per  cento  del  valore del fondo. Detto obbligo non
 sussiste  qualora  partecipino al fondo, esclusivamente con
 apporti  in  denaro,  anche  soggetti diversi da quelli che
 hanno  effettuato  apporti in natura ai sensi del comma 1 e
 sempreche'  il relativo apporto in denaro non sia inferiore
 al  10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La liquidita'
 derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
 per   l'acquisto   di   beni   immobili   o  diritti  reali
 immobiliari;  fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
 e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
 integrare   i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e  diritti
 apportati  ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
 comportino  un  investimento  non superiore al 30 per cento
 dell'apporto complessivo in denaro.
 4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
 sono  sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
 8  anche  al momento dell'apporto; la relazione deve essere
 redatta   e  depositata  al  momento  dell'apporto  con  le
 modalita'  e  le  forme  indicate nell'art. 2343 del codice
 civile  e  deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
 commi 1 e 4 dell'art. 8.
 5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
 da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
 di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
 6.  Con  modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
 pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
 sensi  del  comma 1.  A  tal  fine, le quote sono tenute in
 deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
 deve  essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
 comma 4   e,  ove  esistente,  dal  certificato  attestante
 l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
 dei  diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
 comma 12.  L'offerta  al  pubblico  deve  concludersi entro
 diciotto  mesi  dalla  data dell'ultimo apporto in natura e
 comportare   collocamento   di  quote  per  un  numero  non
 inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
 investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
 del   fondo   prevede   le   modalita'  di  esecuzione  del
 collocamento,    il   termine   per   il   versamento   dei
 corrispettivi  da  parte  degli  acquirenti delle quote, le
 modalita'  con  cui  la  societa'  di gestione procede alla
 consegna   delle   quote   agli   acquirenti,  riconosce  i
 corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
 medesimi le quote non collocate.
 7.  Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
 sensi  del  comma 6  sono tenuti a fornire alla societa' di
 gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
 esito  dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
 forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
 8.  Entro  sei  mesi  dalla  consegna  delle quote agli
 acquirenti,  la  societa'  di gestione richiede alla CONSOB
 l'ammissione  dei relativi certificati alla negoziazione in
 un  mercato  regolamentato,  salvo  il caso in cui le quote
 siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
 ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
 9.  Qualora,  decorso il termine di diciotto mesi dalla
 data  dell'ultimo  apporto  in natura, risulti collocato un
 numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
 societa'  di  gestione  dichiara  il mancato raggiungimento
 dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
 prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
 la  liquidazione  del  fondo,  che  viene  effettuata da un
 commissario  nominato  dal  Ministro  del tesoro e operante
 secondo  le  direttive  impartite dal Ministro medesimo, il
 quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
 reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
 10.  Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
 non  danno  luogo  a  redditi  imponibili  ovvero a perdite
 deducibili  per  l'apportante  al  momento dell'apporto. Le
 quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
 oggetto  di  apporto  mantengono, ai fini delle imposte sui
 redditi,   il   medesimo  valore  fiscalmente  riconosciuto
 anteriormente all'apporto.
 11.  Per  l'insieme  degli  apporti di cui al comma 1 e
 delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
 e'  dovuto  in  luogo  delle ordinarie imposte di registro,
 ipotecaria    e    catastale    e   dell'imposta   comunale
 sull'incremento   di   valore  degli  immobili,  un'imposta
 sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
 del  registro  a  seguito  di denuncia del primo apporto in
 natura  e  che  deve  essere  presentata  dalla societa' di
 gestione  entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
 e' stato effettuato.
 12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
 apportati  a  norma  del  comma 1  di  importo  complessivo
 superiore  a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
 di  cui  al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
 conferenza  di  servizi  di  cui  all'art.  14  della legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
 dell'art.  2,  comma 12,  della  legge 24 dicembre 1993, n.
 537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di
 servizi  sostituiscono  a  tutti gli effetti i concerti, le
 intese,  i  nulla  osta  e gli assensi comunque denominati.
 Qualora    nelle    conferenze   non   si   pervenga   alle
 determinazioni   conclusive   entro  novanta  giorni  dalla
 convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
 conseguenza   della  mancata  partecipazione  ovvero  della
 mancata  comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
 delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente
 convocati,  le relative determinazioni sono assunte ad ogni
 effetto  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, previa
 deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri;  il  suddetto
 termine  puo'  essere prorogato una sola volta per non piu'
 di   sessanta   giorni.   I   termini  stabiliti  da  altre
 disposizioni  di  legge  e  regolamentari per la formazione
 degli  atti  facenti  capo  alle amministrazioni e soggetti
 chiamati  a  determinarsi  nelle conferenze di servizi, ove
 non   risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui  al
 precedente  periodo, possono essere ridotti con decreto del
 Presidente  del Consiglio dei ministri per poter consentire
 di  assumere  le determinazioni delle conferenze di servizi
 nel  rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
 Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
 conferenza  nel  procedimento  di approvazione del progetto
 non  sono  opponibili  alla societa' di gestione, al fondo,
 ne'  ai  soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
 anche solo in parte, i relativi diritti.
 13.   Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli
 speciali  che prevedono diritti di conversione in quote dei
 fondi  istituiti  ai  sensi  del comma 1. Le modalita' e le
 condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
 stesso  Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
 comma 6,  per  le  quote di propria pertinenza, il Ministro
 del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali che prevedano
 diritti  di  conversione  in  quote  dei fondi istituiti ai
 sensi  del  comma 1.  Le  modalita' e le condizioni di tali
 emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
 14.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
 speciali  emessi  ai  sensi  del  comma 13 o dalla cessione
 delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
 apporti  dello  Stato  o  di  enti  previdenziali pubblici,
 nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
 quote, affluiscono agli enti titolari.
 15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
 a  concorrenza  del  valore dei beni conferiti, ad emettere
 prestiti  obbligazionari  convertibili  in  quote dei fondi
 istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
 all'art.  35  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724. In
 alternativa  alla  procedura  prevista  al  comma 6, per le
 quote  di  propria pertinenza, gli enti locali territoriali
 possono  emettere  titoli speciali che prevedano diritti di
 conversione  in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
 sensi  del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
 della predetta legge n. 724 del 1994.
 16.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli
 emessi  ai  sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
 nonche'  dai  proventi distribuiti dai fondi sono destinate
 al   finanziamento  degli  investimenti  secondo  le  norme
 previste  dal  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
 nonche' alla riduzione del debito complessivo.
 17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
 beni  e  dei  diritti  da conferire ai sensi del comma 1 da
 parte  degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista dal
 regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni
 immobili  di  pertinenza  del fondo stesso, gli enti locali
 territoriali   conferenti   dovranno   effettuare  anche  i
 conferimenti  in  denaro  necessari nel rispetto dei limiti
 previsti  al  comma 1.  A tal fine gli enti conferenti sono
 autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
 convertibili   in   quote  del  fondo  fino  a  concorrenza
 dell'ammontare  sottoscritto  in denaro. Le quote del fondo
 spettanti  agli  enti  locali  territoriali  a  seguito dei
 conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
 banca depositaria fino alla conversione.».
 - Il  testo degli articoli 106 e 107 del testo unico di
 cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
 unico  delle  leggi in materia bancaria e creditizia) e' il
 seguente:
 «Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
 confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
 partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
 qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
 di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
 finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
 2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
 possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
 fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
 delle seguenti condizioni:
 a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
 accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
 limitata o di societa' cooperativa;
 b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
 c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
 volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
 societa' per azioni;
 d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
 e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
 articoli 108 e 109.
 4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
 la Banca d'Italia e l'UIC:
 a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
 nel   comma 1,   nonche'   in   quali  circostanze  ricorra
 l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
 consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
 pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
 b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
 determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
 previsto  dal  comma 3,  vincolare  la  scelta  della forma
 giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
 giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
 5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
 e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
 alla CONSOB.
 6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
 l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
 intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
 se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
 degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
 altre autorita'.
 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
 direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
 comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
 stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
 societa' ed enti di qualsiasi natura.».
 «Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
 la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
 all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
 indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
 individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
 iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
 d'Italia.
 2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
 deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
 nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
 l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
 nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
 amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
 d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
 provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
 intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
 riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
 d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
 assicurarne il regolare esercizio.
 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
 modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
 periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
 4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
 facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
 ritenuti necessari.
 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
 il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
 di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
 presente decreto.
 5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
 essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
 6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
 servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
 obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
 patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
 nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
 97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
 commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
 comma 1   che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
 finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 47.».
 - Il  testo dell'art. 14 del gia' citato decreto n. 633
 del 1972 e' il seguente:
 «Art.  14  (Determinazione della base imponibile). - Ai
 fini   della   determinazione   della   base  imponibile  i
 corrispettivi  dovuti  e  le spese e gli oneri sostenuti in
 valuta  estera  sono computati secondo il cambio del giorno
 in  cui  e'  stata  effettuata l'operazione e, in mancanza,
 secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo.
 I   residuati  o  sottoprodotti  della  lavorazione  di
 materie  fornite  dal committente sono computati secondo il
 loro valore normale.
 Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il
 prezzo  o  corrispettivo  mediamente  praticato  per beni o
 servizi  della  stessa  specie  o similari in condizioni di
 libera    concorrenza    e    al    medesimo    stadio   di
 commercializzazione,  nel tempo e nel luogo in cui e' stata
 effettuata  l'operazione  o  nel  tempo  e  nel  luogo piu'
 prossimi.
 Per   la   determinazione  del  valore  normale  si  fa
 riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe
 dell'impresa  che  ha  fornito  i  beni  o  i servizi e, in
 mancanza,  alle  mercuriali  e  ai  listini della camera di
 commercio  piu'  vicina,  alle  tariffe  professionali e ai
 listini di borsa.».
 - Il  testo  del comma 1, lettera b), dell'art. 164 del
 Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917  (Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
 redditi),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
 1986, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:
 «Art. 164. [121-bis] (Limiti di deduzione delle spese e
 degli  altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
 trasporto  a  motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
 arti  e  professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
 negativi  relativi  ai mezzi di trasporto a motore indicati
 nel   presente   articolo,   utilizzati  nell'esercizio  di
 imprese,  arti  e professioni, ai fini della determinazione
 dei  relativi  redditi  sono  deducibili secondo i seguenti
 criteri:
 a) (omissis);
 b) nella  misura  del 50 per cento relativamente alle
 autovetture  ed  autocaravan,  di  cui  alle citate lettere
 dell'art.  54  del  citato  decreto  legislativo n. 285 del
 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
 da   quello  indicato  alla  lettera a),  numero  1).  Tale
 percentuale  e'  elevata  all'80  per  cento  per i veicoli
 utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
 rappresentanza  di commercio. Nel caso di esercizio di arti
 e  professioni  in  forma  individuale, la deducibilita' e'
 ammessa,   nella   suddetta   misura   del  50  per  cento,
 limitatamente  ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
 da  societa'  semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
 la  deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
 ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
 costo  di  acquisizione  che  eccede lire 35 milioni per le
 autovetture  e  gli  autocaravan,  lire  8  milioni  per  i
 motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
 dei  canoni  proporzionalmente  corrispondente  al costo di
 detti  veicoli  che  eccede  i  limiti  indicati, se i beni
 medesimi   sono   utilizzati   in   locazione  finanziaria;
 dell'ammontare  dei  costi  di  locazione e di noleggio che
 eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
 lire  1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
 ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
 svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
 art.  5,  i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
 associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
 dei  contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
 vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
 anche  conto  delle  variazioni  dell'indice  dei prezzi al
 consumo   per   le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati
 verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
 delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
 del  commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
 milioni  di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
 di   lire  per  gli  autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o
 rappresentanti di commercio.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
 imposte  sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  19  (Scritture  contabili degli esercenti arti e
 professioni).  -  Le  persone fisiche che esercitano arti o
 professioni  e  le  societa'  o  associazioni fra artisti e
 professionisti,  di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13,
 devono annotare cronologicamente in un apposito registro le
 somme  percepite  sotto  qualsiasi  forma  e  denominazione
 nell'esercizio  dell'arte  o  della  professione,  anche  a
 titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
 riscossione:
 a) il  relativo  importo,  al  lordo e al netto della
 parte  che  costituisce rimborso di spese diverse da quelle
 inerenti   alla   produzione   del   reddito  eventualmente
 anticipate  per  conto  del  soggetto  che ha effettuato il
 pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
 b) le  generalita', il comune di residenza anagrafica
 e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
 c) gli  estremi della fattura, parcella, nota o altro
 documento emesso.
 Nello    stesso   registro   devono   essere   annotate
 cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b)
 e c),   le   spese   inerenti   all'esercizio  dell'arte  o
 professione  delle quali si richiede la deduzione analitica
 ai  sensi  dell'art.  50  del  decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre
 annotato,  entro  il termine stabilito per la presentazione
 della  dichiarazione,  il  valore  dei  beni per i quali si
 richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del
 detto   articolo,   raggruppati  in  categorie  omogenee  e
 distinti per anno di acquisizione.
 I  soggetti  di  cui  al  primo  comma sono obbligati a
 tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali
 affluiscono,    obbligatoriamente,    le   somme   riscosse
 nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i
 prelevamenti per il pagamento delle spese.
 I   compensi  in  denaro  per  l'esercizio  di  arti  e
 professioni  sono  riscossi esclusivamente mediante assegni
 non  trasferibili  o  bonifici  ovvero  altre  modalita' di
 pagamento  bancario  o  postale nonche' mediante sistemi di
 pagamento  elettronico, salvo per importi unitari inferiori
 a 100 euro.
 Con  decreti  del Ministro delle finanze, da pubblicare
 nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
 modelli   dei  registri  di  cui  al  comma precedente  con
 classificazione  delle  categorie  di componenti positivi e
 negativi   rilevanti   ai  fini  della  determinazione  del
 reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
 dai  modelli  di dichiarazione dei redditi e possono essere
 prescritte    particolari    modalita'    per   la   tenuta
 meccanografica del registro.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  73 del gia' citato
 decreto  n.  917  del  1986, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.73   (Soggetti   passivi).   -  1.  Sono  soggetti
 all'imposta sul reddito delle societa':
 a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
 azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
 cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
 nel territorio dello Stato;
 b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
 societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
 per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
 commerciali;
 c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
 societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
 hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
 attivita' commerciali;
 d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
 personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
 Stato.
 2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
 lettere b)  e c)  del  comma 1,  si comprendono, oltre alle
 persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
 consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
 altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
 presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
 autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
 del   comma 1   sono   comprese  anche  le  societa'  e  le
 associazioni indicate nell'art. 5.
 3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
 residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
 del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
 dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
 dello Stato.
 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
 e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
 allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
 scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
 principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
 direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
 dall'atto costitutivo o dallo statuto.
 5.  In  mancanza  dell'atto costitutivo o dello statuto
 nelle   predette   forme,  l'oggetto  principale  dell'ente
 residente    e'    determinato    in   base   all'attivita'
 effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
 disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
 residenti.
 5-bis.  Salvo  prova  contraria, si considera esistente
 nel  territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
 societa'   ed   enti,   che   detengono  partecipazioni  di
 controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
 civile,  nei  soggetti  di  cui  alle  lettere a)  e b) del
 comma 1, se, in alternativa:
 a) sono  controllati,  anche indirettamente, ai sensi
 dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
 residenti nel territorio dello Stato;
 b) sono    amministrati    da    un    consiglio   di
 amministrazione,  o  altro  organo equivalente di gestione,
 composto   in   prevalenza  di  consiglieri  residenti  nel
 territorio dello Stato.
 5-ter.  Ai  fini  della  verifica della sussistenza del
 controllo  di  cui  al  comma 5-bis,  rileva  la situazione
 esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
 gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
 per  le  persone  fisiche  si  tiene  conto  anche dei voti
 spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  della  legge
 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
 finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli).
 1.  Agli  effetti del presente art. le societa' per azioni,
 in  accomandita  per azioni, a responsabilita' limitata, in
 nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  nonche' le
 societa' e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
 organizzazione  nel territorio dello Stato, si considerano,
 salvo   prova   contraria,  non  operativi  se  l'ammontare
 complessivo  dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e
 dei  proventi,  esclusi quelli straordinari, risultanti dal
 conto  economico,  ove  prescritto, e' inferiore alla somma
 degli   importi   che   risultano  applicando  le  seguenti
 percentuali: a)  il 2 per cento al valore dei beni indicati
 nell'art.  85,  comma 1,  lettera c), del testo unico delle
 imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono
 immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato  del  valore  dei
 crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
 costituite  da  beni  immobili e da beni indicati nell'art.
 8-bis,  primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
 modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per
 cento  al  valore  delle  altre  immobilizzazioni, anche in
 locazione  finanziaria.  Le  disposizioni del primo periodo
 non   si  applicano:  1)  ai  soggetti  ai  quali,  per  la
 particolare   attivita'   svolta,   e'   fatto  obbligo  di
 costituirsi  sotto  forma  di  societa'  di capitali; 2) ai
 soggetti  che  si  trovano nel primo periodo di imposta; 3)
 alle    societa'    in    amministrazione   controllata   o
 straordinaria;  4)  alle societa' ed enti i cui titoli sono
 negoziati   in  mercati  regolamentati  italiani;  5)  alle
 societa'  esercenti  pubblici servizi di trasporto; 6) alle
 societa' con un numero di soci non inferiore a 100.
 2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
 proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
 vanno  assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
 e  dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
 beni  si  applica l'art. 76, comma 1, del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917; per i beni in
 locazione   finanziaria   si   assume  il  costo  sostenuto
 dall'impresa    concedente,    ovvero,   in   mancanza   di
 documentazione,  la  somma  dei  canoni  di locazione e del
 prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
 3.  Fermo  l'ordinario  potere di accertamento, ai fini
 dell'imposta  personale  sul  reddito per le societa' e per
 gli  enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
 il  reddito  del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
 all'ammontare   della   somma   degli   importi   derivanti
 dall'applicazione,    ai    valori   dei   beni   posseduti
 nell'esercizio,  delle  seguenti percentuali: a) l'1,50 per
 cento  sul  valore  dei  beni indicati nella lettera a) del
 comma 1; b)   il   4,75   per   cento   sul   valore  delle
 immobilizzazioni  costituite  da  beni  immobili  e da beni
 indicati  nell'art.  8-bis,  primo  comma,  lettera a), del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633,   e   successive  modificazioni,  anche  in  locazione
 finanziaria; c)  il  12  per  cento  sul valore complessivo
 delle    altre    immobilizzazioni   anche   in   locazione
 finanziaria.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti possono
 essere  computate  soltanto  in  diminuzione della parte di
 reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
 4.   Per   le   societa'  e  gli  enti  non  operativi,
 l'eccedenza   di  credito  risultante  dalla  dichiarazione
 presentata  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
 ammessa   al   rimborso  ne'  puo'  costituire  oggetto  di
 compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
 9 luglio  1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art. 5,
 comma 4-ter,   del  decreto-legge  14 marzo  1988,  n.  70,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
 n.  154.  Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la
 societa'  o  l'ente  non  operativo non effettui operazioni
 rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto non
 inferiore  all'importo che risulta dalla applicazione delle
 percentuali  di  cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
 e'  ulteriormente  riportabile a scomputo dell'IVA a debito
 relativa ai periodi di imposta successivi.
 4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere
 straordinario  che  hanno reso impossibile il conseguimento
 dei  ricavi,  degli  incrementi di rimanenze e dei proventi
 nonche'  del  reddito  determinati  ai  sensi  del presente
 articolo,  ovvero  non  hanno  consentito  di effettuare le
 operazioni   rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
 aggiunto  di  cui  al comma 4, la societa' interessata puo'
 richiedere  la  disapplicazione delle relative disposizioni
 antielusive  ai  sensi  dell'art.  37-  bis,  comma 8,  del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n. 600.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
 decorrere  dal  periodo  di imposta in corso al 31 dicembre
 1994.
 10. (abrogato).»
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 172 del gia' citato
 decreto  n.  917  del  1986, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  172  [123] (Fusione di societa). - 1. La fusione
 tra    piu'   societa'   non   costituisce   realizzo   ne'
 distribuzione  delle  plusvalenze  e  minusvalenze dei beni
 delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative
 alle rimanenze e il valore di avviamento.
 2.  Nella  determinazione  del  reddito  della societa'
 risultante  dalla fusione o incorporante non si tiene conto
 dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
 del   rapporto   di   cambio   delle   azioni   o  quote  o
 dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
 societa'   fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori  valori
 iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
 del  disavanzo  derivante dall'annullamento o dal concambio
 di   una   partecipazione,   con  riferimento  ad  elementi
 patrimoniali  della  societa'  incorporata o fusa, non sono
 imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
 risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
 valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
 ai  fini  delle  imposte  sui redditi, facendo risultare da
 apposito  prospetto  di riconciliazione della dichiarazione
 dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
 fiscalmente riconosciuti.
 3.   Il  cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
 costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
 di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
 della    societa'   incorporata   o   fusa,   fatta   salva
 l'applicazione,   in  caso  di  conguaglio,  dell'art.  47,
 comma 7  e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
 87.
 4.  Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
 risultante  dalla  fusione  o  incorporante  subentra negli
 obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
 relativi  alle  imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
 nei commi 5 e 7.
 5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta, iscritte
 nell'ultimo  bilancio  delle  societa'  fuse  o incorporate
 concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
 dalla  fusione  o incorporante se e nella misura in cui non
 siano  state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
 utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
 disposizione  non  si applica per le riserve tassabili solo
 in  caso  di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
 vi  sia  avanzo  di  fusione  o  aumento di capitale per un
 ammontare  superiore al capitale complessivo delle societa'
 partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
 di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
 concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
 dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
 dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
 che  anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate al
 capitale  delle  societa'  fuse  o incorporate si intendono
 trasferite  nel  capitale  della  societa' risultante dalla
 fusione  o  incorporante e concorrono a formarne il reddito
 in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
 6.  All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
 o   da   concambio   che   eccedono   la  ricostituzione  e
 l'attribuzione  delle  riserve di cui al comma 5 si applica
 il  regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve della
 societa'   incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle  gia'
 attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma 5 che hanno
 proporzionalmente   concorso   alla   sua   formazione.  Si
 considerano  non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
 annullamento  il  capitale  e le riserve di capitale fino a
 concorrenza del valore della partecipazione annullata.
 7.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano alla
 fusione,  compresa la societa' incorporante, possono essere
 portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
 risultante  dalla  fusione  o incorporante per la parte del
 loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
 patrimonio  netto  quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
 inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'art.
 2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei
 conferimenti  e  versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
 mesi  anteriori  alla  data  cui si riferisce la situazione
 stessa,  e sempre che dal conto economico della societa' le
 cui   perdite   sono  riportabili,  relativo  all'esercizio
 precedente  a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
 risulti  un  ammontare  di ricavi e proventi dell'attivita'
 caratteristica,  e un ammontare delle spese per prestazioni
 di   lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
 all'art.  2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
 di  quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
 anteriori.  Tra  i predetti versamenti non si comprendono i
 contributi  erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
 enti  pubblici.  Se le azioni o quote della societa' la cui
 perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'
 incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
 la  perdita  non  e' comunque ammessa in diminuzione fino a
 concorrenza  dell'ammontare  complessivo della svalutazione
 di   tali   azioni   o   quote  effettuata  ai  fini  della
 determinazione  del  reddito  dalla societa' partecipante o
 dall'impresa  che  le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
 quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
 In  caso  di  retrodatazione  degli  effetti  fiscali della
 fusione  ai  sensi del comma 9, le limitazioni del presente
 comma si    applicano    anche   al   risultato   negativo,
 determinabile   applicando  le  regole  ordinarie,  che  si
 sarebbe  generato  in modo autonomo in capo ai soggetti che
 partecipano  alla  fusione  in  relazione  al  periodo  che
 intercorre  tra  l'inizio  del  periodo d'imposta e la data
 antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.
 8.   Il  reddito  delle  societa'  fuse  o  incorporate
 relativo  al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di
 imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'
 determinato,   secondo   le   disposizioni  applicabili  in
 relazione  al  tipo di societa', in base alle risultanze di
 apposito conto economico.
 9.  L'atto  di fusione puo' stabilire che ai fini delle
 imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
 una  data  non  anteriore  a  quella  in  cui  si e' chiuso
 l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
 incorporate  o  a  quella,  se  piu' prossima, in cui si e'
 chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
 10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
 versamento,  inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
 ed  alle  ritenute  operate su redditi altrui, dei soggetti
 che  si  estinguono  per effetto delle operazioni medesime,
 sono  adempiuti  dagli  stessi  soggetti  fino alla data di
 efficacia   della  fusione  ai  sensi  dell'art.  2504-bis,
 comma 2,  del codice civile; successivamente a tale data, i
 predetti   obblighi   si  intendono  a  tutti  gli  effetti
 trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
 dalla fusione.».
 - Il  testo dell'art. 37-bis del decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 (Disposizioni
 comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
 redditi) e' il seguente:
 «Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1. Sono
 inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
 fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
 ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
 previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
 riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
 2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
 tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
 di  cui  al  comma 1,  applicando le imposte determinate in
 base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
 per      effetto     del     comportamento     inopponibile
 all'amministrazione.
 3.  Le  disposizioni  dei  commi 1  e  2 si applicano a
 condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
 comma 2,   siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
 operazioni:
 a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni
 volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
 voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
 utili;
 b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
 oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
 c) cessioni di crediti;
 d) cessioni di eccedenze d'imposta;
 e) operazioni   di   cui   al   decreto   legislativo
 30 dicembre   1992,   n.   544,  recante  disposizioni  per
 l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
 fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti  d'attivo e
 scambi di azioni;
 f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le
 valutazioni  e  le  classificazioni  di bilancio, aventi ad
 oggetto  i  beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
 lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 f-bis)  cessioni  di  beni  e  prestazioni di servizi
 effettuate   tra   i   soggetti  ammessi  al  regime  della
 tassazione  di  gruppo  di cui all'art. 117 del testo unico
 delle imposte sui redditi;
 f-ter)   pagamenti  di  interessi  e  canoni  di  cui
 all'art.   26-quater,   qualora   detti   pagamenti   siano
 effettuati    a   soggetti   controllati   direttamente   o
 indirettamente  da uno o piu' soggetti non residenti in uno
 Stato dell'Unione europea.
 4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di
 nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
 lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
 iscritto  entro  sessanta  giorni  dalla  data di ricezione
 della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
 per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
 5.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  42,
 l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
 motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
 giustificazioni  fornite dal contribuente e le imposte o le
 maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto di
 quanto previsto al comma 2.
 6.  Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate in
 applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
 iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
 decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, concernente
 il  pagamento  dei  tributi  e delle sanzioni pecuniarie in
 pendenza  di  giudizio,  unitamente  ai relativi interessi,
 dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
 7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
 disposizioni  dei  commi precedenti  possono  richiedere il
 rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
 disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
 detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
 in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
 definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
 istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
 limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
 riscossi a seguito di tali procedure.
 8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
 comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
 crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
 ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
 disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
 particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
 verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
 istanza al direttore regionale delle entrate competente per
 territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
 indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
 disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
 emanare   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
 l'applicazione del presente comma.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 497 (Base imponibile
 dell'imposta  di  registro professioni tra persone fisiche)
 dell'art.  1  della  citata legge 23 dicembre 2005, n. 266,
 come modificato dalla presente legge:
 «497.  In deroga alla disciplina di cui all'art. 43 del
 testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di
 registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 26 aprile  1986,  n.  131, per le sole cessioni fra persone
 fisiche   che  non  agiscano  nell'esercizio  di  attivita'
 commerciali,  artistiche o professionali, aventi ad oggetto
 immobili  ad  uso abitativo e relative pertinenze, all'atto
 della  cessione  e su richiesta della parte acquirente resa
 al  notaio,  la  base  imponibile  ai fini delle imposte di
 registro,  ipotecarie  e catastali e' costituita dal valore
 dell'immobile  determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e
 5,  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica  n.  131  del 1986, indipendentemente dal
 corrispettivo  pattuito  indicato nell'atto. Le parti hanno
 comunque  l'obbligo  di indicare nell'atto il corrispettivo
 pattuito.  Gli  onorari  notarili  sono  ridotti del 30 per
 cento.».
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 498 (Esclusione da
 accertamento),  dell'art.  1 della gia' citata legge n. 266
 del 2005, cosi' come modificato dalla presente legge:
 «498.   I   contribuenti   che   si   avvalgono   delle
 disposizioni  di  cui  ai  commi 496 e 497 sono esclusi dai
 controlli  di  cui  al  comma 495  e nei loro confronti non
 trovano   applicazione   le   disposizioni   di   cui  agli
 articoli 38,  terzo comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, e 52, comma 1, del
 citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  131  del 1986. Se viene occultato, anche in
 parte,  il  corrispettivo  pattuito, le imposte sono dovute
 sull'intero   importo  di  quest'ultimo  e  si  applica  la
 sanzione  amministrativa  dal  cinquanta al cento per cento
 della   differenza  tra  l'imposta  dovuta  e  quella  gia'
 applicata  in  base  al  corrispettivo dichiarato, detratto
 l'importo  della  sanzione  eventualmente irrogata ai sensi
 dell'art.  71  del  medesimo  decreto  del Presidente della
 Repubblica n. 131 del 1986.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15 del gia' citato
 decreto  n.  917  del  1986, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  15  (Detrazioni  per  oneri).  - 1. Dall'imposta
 lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
 seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
 deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
 concorrono a formare il reddito complessivo:
 a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
 nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
 indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
 dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
 ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
 di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
 agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
 dichiarati;
 b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
 nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
 indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
 dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
 ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
 di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
 da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
 immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un
 anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
 milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
 essere  effettuato  nell'anno  precedente o successivo alla
 data  della  stipulazione  del  contratto  di mutuo. Non si
 tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
 l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
 nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
 capitale  da  rimborsare,  maggiorata  delle  spese e degli
 oneri  correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
 locata,  la  detrazione  spetta  a condizione che entro tre
 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
 di  intimazione di licenza o di sfratto perfinita locazione
 e  che  entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
 adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
 si  intende  quella  nella  quale  il contribuente o i suoi
 familiari  dimorano  abitualmente. La detrazione spetta non
 oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
 la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
 dipendenti  da  trasferimenti  per motivi di lavoro. Non si
 tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
 ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a
 condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
 caso   l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di
 ristrutturazione   edilizia,   comprovata   dalla  relativa
 concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione
 spetta  a  decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
 e'  adibita  a  dimora  abituale, e comunque entro due anni
 dall'acquisto.  In  caso di contitolarita' del contratto di
 mutuo  o  di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
 di   lire   e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli
 interessi,   oneri   accessori  e  quote  di  rivalutazione
 sostenuti.   La  detrazione  spetta,  nello  stesso  limite
 complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
 alle  somme  corrisposte  dagli  assegnatari  di alloggi di
 cooperative  e  dagli  acquirenti  di unita' immobiliari di
 nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa
 costruttrice  a titolo di rimborso degli interessi passivi,
 oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
 ipotecari  contratti  dalla stessa e ancora indivisi. Se il
 mutuo  e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
 puo'  fruire  della  detrazione  unicamente  per la propria
 quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
 dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
 le quote;
 b-bis)   dal  1° gennaio  2007  i  compensi  comunque
 denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
 in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
 adibire   ad  abitazione  principale  per  un  importo  non
 superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
 c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
 250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
 spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
 indicate  nell'art.  10, comma 1, lettera b), e dalle spese
 chirurgiche,  per  prestazioni specialistiche e per protesi
 dentarie  e  sanitarie  in  genere.  Le spese riguardanti i
 mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla deambulazione,
 alla  locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
 informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza e le
 possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
 della   legge   5 febbraio   1992,   n.  104,  si  assumono
 integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
 soggetti  indicati  nel  precedente  periodo, con ridotte o
 impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si comprendono i
 motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
 articoli 53,  comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
 lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
 1992,  n.  285,  anche  se  prodotti in serie e adattati in
 funzione   delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle
 capacita'  motorie.  Tra i veicoli adattati alla guida sono
 compresi  anche  quelli  dotati  di solo cambio automatico,
 purche'  prescritto  dalla commissione medica locale di cui
 all'art.  119  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
 285.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei non
 vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e  gli autoveicoli
 rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
 del  Ministro  delle  finanze. Tra i mezzi necessari per la
 locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi gli autoveicoli
 rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
 del  Ministro  delle finanze. La detrazione spetta una sola
 volta  in  un  periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
 dal   Pubblico  registro  automobilistico  risulti  che  il
 suddetto  veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
 con  riferimento  a un solo veicolo, nei limiti della spesa
 di  lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
 che  il  suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
 nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
 da  cui  va  detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
 consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
 detrazione  in  quattro  quote  annuali  costanti e di pari
 importo.  La  medesima  ripartizione  della  detrazione  in
 quattro  quote  annuali  di pari importo e' consentita, con
 riferimento  alle altre spese di cui alla presente lettera,
 nel  caso  in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
 il  limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
 a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
 effetto  di  contributi  o  premi  di  assicurazione da lui
 versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
 che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
 redditi   che   concorrono   a  formarlo.  Si  considerano,
 altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
 rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
 essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
 reddito,   salvo   che   il   datore  di  lavoro  ne  abbia
 riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
 c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
 750.000,  limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
 Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
 tipologie  di  animali per le quali spetta la detraibilita'
 delle predette spese;
 c-ter)   le   spese   sostenute   per  i  servizi  di
 interpretariato  dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti, ai
 sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
 d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
 morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
 di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
 milioni di lire per ciascuna di esse;
 e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
 secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
 quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
 statali;
 f) i  premi  per  assicurazioni aventi per oggetto il
 rischio  di morte o di invalidita' permanente non inferiore
 al  5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
 autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
 quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
 di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
 non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
 Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
 vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
 stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
 contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
 Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
 assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
 anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
 datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
 ritenuta;
 g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
 manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
 sensi  della  legge  1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
 del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
 nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
 delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
 risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
 competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
 culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
 congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
 del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
 non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
 senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
 i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
 degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
 diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
 mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
 di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
 ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
 ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
 violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
 detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
 inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
 dichiarazione dei redditi;
 h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
 Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
 enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
 appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
 culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
 legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
 o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
 documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
 che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
 effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
 la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
 indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
 nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
 1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
 l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
 esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
 delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
 eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
 manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
 anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
 studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
 le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
 culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
 competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
 i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
 culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
 spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
 culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
 affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
 associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
 delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
 nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
 erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
 imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
 Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
 termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
 dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
 territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
 essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
 fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
 l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
 ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
 centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
 Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
 erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
 entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
 normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
 convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
 lettera h);
 i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
 superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
 dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
 fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
 scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
 spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
 strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
 strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
 settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
 tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
 dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
 totalita', all'entrata dello Stato;
 i-bis)  le erogazioni liberali in denaro, per importo
 non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
 organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
 delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
 fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nei
 Paesi    non   appartenenti   all'Organizzazione   per   la
 cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (OCSE)  nonche' i
 contributi  associativi,  per  importo  non  superiore  a 2
 milioni  e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
 mutuo  soccorso  che  operano esclusivamente nei settori di
 cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
 di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
 impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
 decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
 consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
 erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
 ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
 pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
 a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
 di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
 decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
 dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  un
 importo   complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta  non
 superiore   a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e
 associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
 versamento  di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
 ufficio  postale  ovvero  secondo altre modalita' stabilite
 con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
 adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto 1988, n. 400;
 i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
 importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
 associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
 previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge. Si applica
 l'ultimo periodo della lettera i-bis).
 1-bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
 dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
 100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante
 versamento bancario o postale.
 1-ter.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
 fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
 concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
 cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
 di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
 nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
 di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
 territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
 Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
 territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
 dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 1° gennaio
 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
 immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
 decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
 modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
 detrazione di cui al presente comma.
 1-quater.  Dall'imposta  lorda  si detrae, nella misura
 forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
 vedenti per il mantenimento dei cani guida.
 2.  Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
 comma 1  la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
 nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
 trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
 gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
 stabilito.  Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera c)  del
 medesimo  comma 1  sostenuti  nell'interesse  delle persone
 indicate  nell'art.  12 che non si trovino nelle condizioni
 previste  dal  comma 3  del  medesimo  articolo, affette da
 patologie    che    danno   diritto   all'esenzione   dalla
 partecipazione  alla  spesa sanitaria, la detrazione spetta
 per  la  parte  che non trova capienza nell'imposta da esse
 dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
 tali   patologie,   ed   entro  il  limite  annuo  di  lire
 12.000.000.
 3.  Per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),
 h-bis),  i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
 societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
 singoli   soci   nella   stessa  proporzione  prevista  nel
 menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  52 del gia' citato
 decreto  n.  131  del  1986, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  52  (Rettifica del valore degli immobili e delle
 aziende). - 1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti
 di  cui  ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale
 superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
 provvede   con   lo  stesso  atto  alla  rettifica  e  alla
 liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
 sanzioni.
 2.  L'avviso  di  rettifica  e  di  liquidazione  della
 maggiore  imposta  deve  contenere l'indicazione del valore
 attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
 degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato
 determinato,  l'indicazione  delle aliquote applicate e del
 calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta
 in caso di presentazione del ricorso.
 2-bis.   La   motivazione  dell'atto  deve  indicare  i
 presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
 determinato.  Se  la motivazione fa riferimento ad un altro
 atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
 deve  essere  allegato  all'atto  che lo richiama salvo che
 quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto essenziale.
 L'accertamento   e'   nullo   se   non  sono  osservate  le
 disposizioni di cui al presente comma.
 3.  L'avviso  e'  notificato  nei modi stabiliti per le
 notificazioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi dagli
 ufficiali  giudiziari,  da messi speciali autorizzati dagli
 uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
 4.  Non  sono  sottoposti  a  rettifica  il valore o il
 corrispettivo  degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con
 attribuzione   di   rendita,   dichiarato   in  misura  non
 inferiore,  per  i  terreni,  a  sessanta  volte il reddito
 dominicale  risultante  in  catasto  e, per i fabbricati, a
 ottanta  volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
 con  i  coefficienti  stabiliti per le imposte sul reddito,
 ne'  i  valori  o corrispettivi della nuda proprieta' e dei
 diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati
 in misura non inferiore a quella determinata su tale base a
 norma  degli  articoli 47  e 48. Ai fini della disposizione
 del  presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti
 per  le  imposte  sui  redditi  hanno  effetto per gli atti
 pubblici  formati,  per  le scritture private autenticate e
 gli  atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto
 giorno  successivo  a  quello  di pubblicazione dei decreti
 previsti  dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente
 della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
 scritture   private   non  autenticate  presentate  per  la
 registrazione  da  tale  data. La disposizione del presente
 comma non  si  applica  per  i  terreni  per  i  quali  gli
 strumenti    urbanistici    prevedono    la    destinazione
 edificatoria.
 5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
 essere  modificati,  in  caso  di  sensibili divergenze dai
 valori  di  mercato, con decreto del Ministro delle finanze
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le modifiche hanno
 effetto  per  gli  atti  pubblici formati, per le scritture
 private  autenticate  e  gli  atti  giudiziari pubblicati o
 emanati  dal  decimo  quinto  giorno successivo a quello di
 pubblicazione  del decreto nonche' per le scritture private
 non  autenticate  presentate  per  la registrazione da tale
 data.
 5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
 relativamente   alle   cessioni   di  immobili  e  relative
 pertinenze  diverse  da  quelle  disciplinate  dall'art. 1,
 comma 497,   della   legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  e
 successive modificazioni.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del gia' citato
 decreto  n.  131  del  1986, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  74  (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non
 possedere,   rifiuta   di   esibire   o   sottrae  comunque
 all'ispezione   le   scritture   contabili   rilevanti  per
 l'applicazione  dell'art.  51,  quarto  comma,  e  chi  non
 ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi
 dell'art.  63,  e' punito con la sanzione amministrativa da
 lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
 1-bis.  Per le violazioni conseguenti alle richieste di
 cui all'art. 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al
 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
 Il  testo  del  comma 7  dell'art.  3 del decreto-legge
 30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  2 dicembre  2005, n. 248 (Misure di contrasto
 all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti  in materia
 tributaria e finanziaria), e' il seguente:
 «7.  La  Riscossione  S.p.a.,  previa formulazione di
 apposita  proposta diretta alle societa' concessionarie del
 servizio  nazionale  della riscossione, puo' acquistare una
 quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
 tali  societa'  ovvero  il  ramo d'azienda delle banche che
 hanno   operato   la  gestione  diretta  dell'attivita'  di
 riscossione,  a  condizione  che  il  cedente, a sua volta,
 acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
 stessa  Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
 prezzi  di  acquisto  determina le percentuali del capitale
 sociale  della  Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
 cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
 delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
 previste  nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
 51  per  cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
 azioni   della   Riscossione  S.p.a.  cosi'  trasferite  ai
 predetti  soci privati possono essere alienate a terzi, con
 diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.»
 Il  testo dei commi 426 e 426-bis (Riscossione mediante
 ruolo per il recupero delle somme dovute dal concessionario
 per  inadempimento.  Definizione agevolata di irregolarita'
 pregresse) dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2004,
 n. 311 e' il seguente:
 «426.  E' effettuato mediante ruolo il recupero delle
 somme  dovute,  per  inadempimento, dal soggetto incaricato
 del  servizio  di  intermediazione  all'incasso  ovvero dal
 garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
 ai  sensi  dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
 1999,  n.  46,  e successive modificazioni. In attesa della
 riforma  organica  del  settore  della  riscossione,  fermi
 restando  i casi di responsabilita' penale, i concessionari
 del  servizio  nazionale  della riscossione ed i commissari
 governativi  delegati provvisoriamente alla riscossione, di
 cui  al  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
 facolta'   di   sanare  le  responsabilita'  amministrative
 derivanti  dall'attivita'  svolta  fino  al  30 giugno 2005
 dietro  versamento  della  somma  di  3  euro  per  ciascun
 abitante   residente  negli  ambiti  territoriali  ad  essi
 affidati  in  concessione  alla  data  del 1° gennaio 2004.
 L'importo  dovuto  e' versato in tre rate, la prima pari al
 40  per  cento  del  totale,  da versare entro dieci giorni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
 all'ultimo  periodo  del presente comma, e comma e comunque
 entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari al
 30  per  cento del totale, da versare rispettivamente entro
 il  30 giugno  2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
 stabilite  le  modalita' di applicazione delle disposizioni
 del presente comma.»
 «426-bis.  Per  effetto  dell'esercizio  della facolta'
 prevista   dal   comma 426,   le   irregolarita'   compiute
 nell'esercizio    dell'attivita'    di    riscossione   non
 determinano  il  diniego  del  diritto  al  rimborso  o del
 discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
 delle   definizioni   automatiche  delle  stesse  e,  fermi
 restando   gli   effetti  delle  predette  definizioni,  le
 comunicazioni   di   inesigibilita'   relative   ai   ruoli
 consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
 il  30 settembre  2006;  per  tali comunicazioni il termine
 previsto  dall'art.  19,  comma 3,  del decreto legislativo
 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.»
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
 legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni sul
 processo  tributario  in attuazione della delega al Governo
 contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre 1991, n.
 413), come modificato dalla presente legge:
 «Art. 19. - Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
 1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
 a) l'avviso di accertamento del tributo;
 b) l'avviso di liquidazione del tributo;
 c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 d) il ruolo e la cartella di pagamento;
 e) l'avviso di mora;
 e-bis)  l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
 all'art.  77  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 e-ter)  il  fermo  di  beni  mobili registrati di cui
 all'art.  86  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 f) gli   atti   relativi  alle  operazioni  catastali
 indicate nell'art. 2, comma 3;
 g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
 tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
 non dovuti;
 h) il  diniego  o  la  revoca  di  agevolazioni  o il
 rigetto  di  domande  di  definizione agevolata di rapporti
 tributari;
 i) ogni  altro  atto per il quale la legge ne preveda
 l'autonoma    impugnabilita'   davanti   alle   commissioni
 tributarie.
 2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
 l'indicazione  del  termine  entro il quale il ricorso deve
 essere  proposto e della commissione tributaria competente,
 nonche'   delle   relative  forme  da  osservare  ai  sensi
 dell'art. 20.
 3.  Gli  atti  diversi  da  quelli  indicati  non  sono
 impugnabili  autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
 impugnabili  puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
 mancata  notificazione  di  atti autonomamente impugnabili,
 adottati  precedentemente  all'atto notificato, ne consente
 l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.»
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
 decreto  n.  605  del  1973,  cosi'  come  modificato dalla
 presente legge:
 «Art. 7. - Comunicazioni all'anagrafe tributaria.
 Gli  uffici  pubblici  devono  comunicare  all'anagrafe
 tributaria  i dati e le notizie contenuti negli atti di cui
 alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
 A  partire  dal  1° luglio 1989 le camere di commercio,
 industria,  artigianato  ed  agricoltura  devono comunicare
 mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
 contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
 cancellazione  di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
 relative  a  singole  unita' locali. Le comunicazioni delle
 iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni  negli albi degli
 artigiani   saranno   omesse  dalle  camere  di  commercio,
 industria,  artigianato  ed agricoltura che provvedono alla
 iscrizione  d'ufficio  dei suddetti dati nei registri delle
 ditte.
 Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
 preposti  alla  tenuta  di  albi,  registri ed elenchi, che
 verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
 devono  comunicare  alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
 variazioni e cancellazioni.
 Le   comunicazioni  di  cui  ai  commi precedenti,  con
 esclusione  di quelle effettuate dalle camere di commercio,
 industria,   artigianato   ed  agricoltura,  devono  essere
 eseguite  entro  il 30 giugno di ciascun anno relativamente
 agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
 cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
 Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
 comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati  e le notizie
 riguardanti  i  contratti  di  cui  alla lettera g-ter) del
 primo  comma dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione  delle
 attivita'    economiche,    con   particolare   riferimento
 all'applicazione  dei tributi erariali e locali nel settore
 immobiliare,  gli  stessi soggetti devono comunicare i dati
 catastali   identificativi   dell'immobile  presso  cui  e'
 attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
 Le   banche,   la  societa'  Poste  italiane  Spa,  gli
 intermediari  finanziari,  le  imprese di investimento, gli
 organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio, le
 societa'  di  gestione  del  risparmio,  nonche' ogni altro
 operatore  finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto dal
 secondo  comma dell'art.  6  per  i soggetti non residenti,
 sono  tenuti  a  rilevare  e  a  tenere  in evidenza i dati
 identificativi,   compreso   il  codice  fiscale,  di  ogni
 soggetto  che  intrattenga  con  loro  qualsiasi rapporto o
 effettui,  per  conto  proprio ovvero per conto o a nome di
 terzi,   qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  ad
 esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
 corrente  postale per un importo unitario inferiore a 1.500
 euro;  l'esistenza  dei  rapporti,  nonche' la natura degli
 stessi   sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,  ed
 archiviate  in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
 anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.
 Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
 preposti  alla  tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
 alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
 trasmette  la lista degli esercenti attivita' professionale
 devono  comunicare  all'anagrafe tributaria medesima i dati
 necessari  per  il  completamento  o  l'aggiornamento della
 lista,  entro  sei  mesi  dalla  data  di ricevimento della
 stessa.
 I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi dalle
 persone  fisiche,  che  non  siano  tenuti  a presentare la
 dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
 1972,  n.  633  o  dall'art.  36 del decreto del Presidente
 della   Repubblica   29 settembre   1973,  n.  600,  devono
 comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro trenta giorni,
 l'avvenuta   estinzione   e   le   avvenute  operazioni  di
 trasformazione, concentrazione o fusione.
 Gli  amministratori  di condominio negli edifici devono
 comunicare  annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
 dei  beni  e  servizi  acquistati  dal  condominio e i dati
 identificativi  dei  relativi  fornitori.  Con  decreto del
 Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  il contenuto, le
 modalita' e i termini delle comunicazioni.
 Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti commi devono
 indicare  il  numero  di codice fiscale dei soggetti cui le
 comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
 sottoscritte  dal  legale  rappresentante dell'ente o dalla
 persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
 dell'ente  stesso.  Per  le  amministrazioni dello Stato la
 comunicazione   e'   sottoscritta  dalla  persona  preposta
 all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
 Le  comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
 dal  settimo  all'ottavo  del  presente art. sono trasmesse
 esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
 delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
 formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
 Direttore  dell'Agenzia  delle entrate. Le rilevazioni e le
 evidenziazioni,  nonche'  le  comunicazioni di cui al sesto
 comma sono  utilizzate  ai  fini  delle  richieste  e delle
 risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
 numero  7),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
 all'art.  51,  secondo  comma,  numero  7), del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
 successive  modificazioni.  Le informazioni comunicate sono
 altresi'   utilizzabili  per  le  attivita'  connesse  alla
 riscossione  mediante  ruolo,  nonche'  dai soggetti di cui
 all'art.   4,   comma 2,   lettere s), b), c)   ed e),  del
 regolamento  di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
 bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
 269,   ai   fini   dell'espletamento   degli   accertamenti
 finalizzati  alla  ricerca e all'acquisizione della prova e
 delle  fonti  di prova nel corso di un procedimento penale,
 sia  in  fase  di  indagini  preliminari,  sia  nelle  fasi
 processuali   successive,   ovvero  degli  accertamenti  di
 carattere  patrimoniale  per  le  finalita'  di prevenzione
 previste   da   specifiche  disposizioni  di  legge  e  per
 l'applicazione delle misure di prevenzione.
 Ai   fini   dei   controlli   sulle  dichiarazioni  dei
 contribuenti,  il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
 richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
 organismi  ed  imprese,  anche  limitatamente a particolari
 categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
 tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
 deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
 delle comunicazioni.
 Le   imprese,   gli  intermediari  e  tutti  gli  altri
 operatori  del  settore delle assicurazioni che erogano, in
 ragione  dei  contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
 somme  di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti dei
 danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
 tributaria,   anche  in  deroga  a  contrarie  disposizioni
 legislative,  l'ammontare  delle somme liquidate, il codice
 fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
 cui   prestazioni   sono   state  valutate  ai  fini  della
 quantificazione   della   somma   liquidata.   La  presente
 disposizione  si applica con riferimento alle somme erogate
 a  decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
 del   presente   comma sono   utilizzati   prioritariamente
 nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
 soggetti  le  cui  prestazioni  sono state valutate ai fini
 della quantificazione della somma liquidata.
 Il   contenuto,   le   modalita'  ed  i  termini  delle
 trasmissioni   mediante   posta   elettronica  certificata,
 nonche'  le  specifiche tecniche del formato, sono definite
 con   provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia  delle
 entrate.»
 Il  testo  dell'art.  74 del gia' citato decreto n. 917
 del 1986 e' il seguente:
 «Art.  74.  (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e
 le   amministrazioni   dello   Stato,  compresi  quelli  ad
 ordinamento  autonomo,  anche  se  dotati  di  personalita'
 giuridica,  i  comuni,  i  consorzi  tra  enti  locali,  le
 associazioni  e  gli enti gestori di demanio collettivo, le
 comunita'  montane,  le  province  e  le  regioni  non sono
 soggetti all'imposta.
 2.    Non    costituiscono   esercizio   dell'attivita'
 commerciale:
 a) l'esercizio  di  funzioni statali da parte di enti
 pubblici;
 b) l'esercizio     di     attivita'    previdenziali,
 assistenziali   e  sanitarie  da  parte  di  enti  pubblici
 istituiti  esclusivamente  a  tal fine, comprese le aziende
 sanitarie locali.».
 Il   testo   del   comma 2  dell'art.  29  del  decreto
 legislativo   10 settembre   2003,  n.  276,  e  successive
 modificazioni  (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
 occupazione  e  mercato  del  lavoro,  di  cui  alla  legge
 14 febbraio 2003, n. 30) e' il seguente:
 «2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi
 nazionali  di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
 prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
 in  caso  di  appalto  di opere o di servizi il committente
 imprenditore  o datore di lavoro e' obbligato in solido con
 l'appaltatore,  entro il limite di un anno dalla cessazione
 dell'appalto,  a  corrispondere ai lavoratori i trattamenti
 retributivi e i contributi previdenziali dovuti.».
 Il   decreto   legislativo  8 novembre  1990,  n.  374:
 «Riordinamento  degli  istituti  doganali e revisione delle
 procedure  di  accertamento e controllo in attuazione delle
 direttive  n.  79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
 del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
 libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
 del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
 tema  di procedure di esportazione delle merci comunitarie»
 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n.
 291, S.O.
 -  Il testo dell'art. 51 del gia' citato decreto n. 633
 del 1972 e' il seguente:
 «Art.   51   (Attribuzioni   e   poteri   degli  uffici
 dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
 dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le
 dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai
 contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
 provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
 imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
 degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione
 delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
 altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono
 alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
 e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
 per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
 dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti
 che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
 base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
 delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
 operativa degli uffici stessi.
 Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
 1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
 verifiche ai sensi dell'art. 52;
 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
 professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
 o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
 scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
 di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
 chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
 confronti   anche   relativamente   ai   rapporti  ed  alle
 operazioni,  i  cui  dati,  notizie e documenti siano stati
 acquisiti  a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
 rilevati  a  norma  dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
 63,  primo  comma,  o  acquisiti  ai  sensi  dell'art.  18,
 comma 3,  lettera b),  del  decreto  legislativo 26 ottobre
 1995,  n.  504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed
 alle  operazioni  acquisiti  e  rilevati  rispettivamente a
 norma  del  numero  7)  e  dell'art.  52,  ultimo  comma, o
 dell'art.  63,  primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art.
 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
 1995,  n.  504,  sono posti a base delle rettifiche e degli
 accertamenti   previsti   dagli  articoli 54  e  55  se  il
 contribuente  non  dimostra  che  ne  ha tenuto conto nelle
 dichiarazioni  o  che  non  si  riferiscono  ad  operazioni
 imponibili;  sia  le operazioni imponibili sia gli acquisti
 si   considerano   effettuati  all'aliquota  in  prevalenza
 rispettivamente  applicata  o  che  avrebbe  dovuto  essere
 applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
 essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
 professioni,  con invito a restituirli compilati e firmati,
 questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
 specifico  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, anche nei
 confronti di loro clienti e fornitori;
 4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad  esibire  o
 trasmettere,   anche  in  copia  fotostatica,  documenti  e
 fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
 prestazioni   di   servizi   ricevute  ed  a  fornire  ogni
 informazione relativa alle operazioni stesse;
 5)  richiedere  agli  organi  e  alle Amministrazioni
 dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
 societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
 che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
 per  conto  di  terzi  la  comunicazione, anche in deroga a
 contrarie    disposizioni    legislative,    statutarie   o
 regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
 indicati  singolarmente  o  per categorie. Alle societa' ed
 enti  di  assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
 gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
 e   notizie   attinenti   esclusivamente  alla  durata  del
 contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
 individuazione  del  soggetto  tenuto  a corrisponderlo. Le
 informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
 seconda  della  richiesta, cumulativamente o specificamente
 per  ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
 si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica  e agli
 ispettorati  del  lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
 loro  commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
 alle  banche,  alla  societa'  Poste  italiane  Spa, per le
 attivita'   finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
 finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
 investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
 gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
 6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
 documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
 registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
 altri pubblici ufficiali;
 6-bis)    richiedere,   previa   autorizzazione   del
 direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
 entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
 il   Corpo   della   guardia  di  finanza,  del  comandante
 regionale,   ai   soggetti   sottoposti   ad  accertamento,
 ispezione  o  verifica  il  rilascio  di  una dichiarazione
 contenente  l'indicazione  della natura, del numero e degli
 estremi  identificativi  dei  rapporti  intrattenuti con le
 banche,  la  societa'  Poste italiane Spa, gli intermediari
 finanziari,  le  imprese  di investimento, gli organismi di
 investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
 gestione  del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
 o  stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
 anni  dalla  data  della richiesta. Il richiedente e coloro
 che  vengono  in possesso dei dati raccolti devono assumere
 direttamente  le  cautele  necessarie alla riservatezza dei
 dati acquisiti;
 7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore
 centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
 direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
 della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
 banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
 finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari,
 alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di
 investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
 gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
 notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
 intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
 servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
 prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
 legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
 sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
 unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
 finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
 1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
 specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
 comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
 esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
 strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
 inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
 indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
 ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
 destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
 interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
 titolare dell'ufficio procedente.
 Gli   inviti  e  le  richieste  di  cui  al  precedente
 comma devono  essere  fatti  a  mezzo  di  raccomandata con
 avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
 non  inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
 al  n.  7),  non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
 essere  prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
 dell'operatore  finanziario,  per  giustificati motivi, dal
 competente  direttore  centrale  o  direttore regionale per
 l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
 di  finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano le
 disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
 modificazioni.
 Le  richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero 7),
 nonche'  le  relative  risposte,  anche  se  negative, sono
 effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
 provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
 stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
 trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
 dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
 indicati nel citato numero 7).
 Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo
 comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
 ai  commi terzo  e  quarto  dell'art.  32  del  decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
 successive modificazioni.».
 Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 giugno
 2003,  n.  196  (Codice  in  materia di protezione dei dati
 personali), e' il seguente:
 «Art.    53. (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
 trattamenti).   -   1. Al  trattamento  di  dati  personali
 effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di
 pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati
 a  confluirvi  in  base  alla  legge,  ovvero  da organi di
 pubblica  sicurezza o altri soggetti pubblici per finalita'
 di   tutela   dell'ordine   e   della  sicurezza  pubblica,
 prevenzione,   accertamento   o   repressione   dei  reati,
 effettuati  in  base  ad espressa disposizione di legge che
 preveda  specificamente il trattamento, non si applicano le
 seguenti disposizioni del codice:
 a) articoli 9,  10,  12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
 commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
 b) articoli da 145 a 151.
 2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
 individuati,   nell'allegato   C)  al  presente  codice,  i
 trattamenti  non  occasionali  di cui al comma 1 effettuati
 con strumenti elettronici, e i relativi titolari.».
 Il   testo   del   comma 1   dell'art.  7  della  legge
 23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato. (Legge
 finanziaria 2000), e' il seguente:
 «Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore
 aggiunto,  di  altre imposte indirette e per l'emersione di
 base  imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
 favorevoli  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
 ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
 soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
 10 per cento:
 a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
 di  anziani  ed  inabili  adulti,  di  soggetti  affetti da
 disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati
 di  AIDS,  degli handicappati psicofisici, dei minori anche
 coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
 b) le  prestazioni  aventi  per oggetto interventi di
 recupero  del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
 comma,  lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
 n.  457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
 abitativa  privata.  Con decreto del Ministro delle finanze
 sono   individuati  i  beni  che  costituiscono  una  parte
 significativa   del   valore   delle  forniture  effettuate
 nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
 ai  quali  l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
 del   valore   complessivo   della   prestazione   relativa
 all'intervento   di  recupero,  al  netto  del  valore  dei
 predetti beni.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 36. 
 Recupero di base imponibile
 
 1.  Nella  Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  concernente  i beni e servizi  soggetti  all'aliquota  del 10 per cento, e' (( soppressa la voce di cui al numero 123-bis. ))
 2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  del  ((  testo  unico  delle disposizioni  concernenti l'imposta di registro, di cui al )) decreto del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del (( testo unico  delle imposte sui redditi, di cui al )) decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n. 504, un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile  a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale  adottato  dal  comune,  indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 3.  All'articolo 47,  comma 4,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,((  di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole:  «gli  utili  relativi alla partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».
 4.  Le  disposizioni del (( comma 3 )) si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto. ((  4-bis.  All'articolo 89,  comma 3,  del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, le parole: «utili  relativi  alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli  e  agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),  corrisposti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «utili provenienti». ))
 5.  All'articolo 102,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917, le parole: «La misura stessa puo' essere elevata  fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in  cui  i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;»  sono  sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni  di  cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa puo'  essere  elevata  fino  a  due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio  in  cui  i  beni  sono  entrati in funzione e nei due successivi;».
 6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente  decreto  anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b),  del  citato  testo  unico  ((  di  cui  al  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986, )) acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta. ((  6-bis.  Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  dopo  il  primo  periodo e' inserito il seguente:  «Per  i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la  deducibilita'  dei  canoni  di locazione finanziaria e' ammessa a condizione  che  la durata del contratto non sia inferiore al periodo di  ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2».
 6-ter.  La  disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai  canoni  relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
 7.  Ai  fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo  dei  fabbricati  strumentali  deve essere assunto al netto del costo  delle  aree  occupate  dalla  costruzione  e  di quelle che ne costituiscono   pertinenza.  ((  Il  costo  delle  predette  aree  e' quantificato  in misura pari al valore risultante da apposita perizia di  stima,  redatta  da  soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli  architetti,  dei  geometri  e  dei  periti industriali edili e comunque   non  inferiore  al  20  per  cento  e,  per  i  fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo. ))
 8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto  anche  per  le  quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
 9.  All'articolo 115,  comma 3,  del  testo unico delle imposte sui redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  perdite  fiscali  dei  soci  relative  agli  esercizi  anteriori all'inizio  della  tassazione  per  trasparenza  non  possono  essere utilizzate   per   compensare   i  redditi  imputati  dalle  societa' partecipate.».
 10.  All'articolo 116, comma 2, del (( citato testo unico di cui al decreto  n.  917  del  1986,  ))  dopo le parole: «del terzo» sono (( inserite )) le seguenti: «e del quarto».
 11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 9  e 10 hanno effetto dal periodo  d'imposta  dei  soci in corso alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  con  riferimento ai redditi delle societa' partecipate  relativi  a  periodi  di  imposta chiusi a partire dalla predetta data.
 12.  All'articolo 84  del testo unico delle imposte sui redditi, (( di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2:
 1)  dopo  le  parole  «primi  tre  periodi  d'imposta»  sono (( inserite )) le seguenti «dalla data di costituzione»;
 2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva»;
 b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
 13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti  di cui all'articolo 84, comma 2, del (( citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, )) come modificato dal comma 12 (( del  presente  articolo, )) formatesi in esercizi precedenti a quello in  corso  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora  utilizzate  alla  medesima  data, possono essere computate in diminuzione  del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione,  con  le  modalita'  previste  al  comma 1  del  medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
 14.  Le  disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti  le  cui  partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((  15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  abrogato,  ad  eccezione  che  per i trasferimenti di immobili in piani   urbanistici  particolareggiati,  diretti  all'attuazione  dei programmi  prevalentemente  di  edilizia  residenziale  convenzionata pubblica,   comunque   denominati,   realizzati  in  accordo  con  le amministrazioni  comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei  canoni  di  locazione.  Il periodo precedente ha effetto per gli atti  pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
 16.  All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di  cui  al  ))  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
 b) al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui  all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono  a  formare  il  reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».
 17.  Le  disposizioni  del  comma 16  si  applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
 18.  All'articolo 101,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
 19.  Le  disposizioni  del  comma 18  si  applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
 20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi (( di cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 e' (( abrogato. ))
 21. Le disposizioni del (( comma 20 )) si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
 22.  Nel  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto  del  Presidente  della Repubblica (( 22 dicembre )) 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 3,  il  comma 1  e'  sostituito dal seguente: «1. L'imposta  si  applica  sul reddito complessivo del soggetto, formato per  i  residenti  da  tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili   indicati   nell'articolo 10,   nonche'  delle  deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;
 b) nell'articolo 24, comma 3, e' soppresso l'ultimo periodo.
 23.  Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di  cui  al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 (( dicembre ))  1986, n. 917, il comma 4-bis e' (( abrogato. La disciplina di cui al  predetto  comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme  corrisposte  in  relazione  a rapporti di lavoro cessati prima della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nonche' con riferimento  alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
 24.  All'articolo 25, (( primo comma, )) primo periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:  «o nell'interesse di terzi» sono (( inserite )) le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». ((  25.  All'articolo 51,  comma 2-bis  del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  aggiunti  i seguenti periodi: «La disposizione  di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma 2  si  rende applicabile  a  condizione  che  le azioni offerte non siano comunque cedute  ne'  costituite  in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  data  dell'assegnazione  e  che  il  valore delle azioni assegnate  non  sia  superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla  retribuzione  lorda  annua  del  dipendente relativa al periodo d'imposta  precedente.  Qualora  le  azioni  siano  cedute  o date in garanzia  prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito  ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene  la  cessione  ovvero  la  costituzione della garanzia. Se il valore  delle  azioni  assegnate  e' superiore al predetto limite, la differenza  tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare   corrisposto   dal  dipendente  concorre  a  formare  il reddito.».
 25-bis.  Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche   ai   fini   contributivi   con   esclusivo  riferimento  alle assegnazioni   effettuate   in  virtu'  di  piani  di  incentivazione deliberati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente  decreto  e  con  esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle  prestazioni,  alle anzianita' maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
 26.  La  disposizione  di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui  assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 27.  L'articolo  8 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  8.  (Determinazione  del  reddito  complessivo).  -  1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che  concorrono  a  formarlo.  Non  concorrono  a  formare il reddito complessivo  dei  percipienti  i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
 2.  Le  perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice   di  cui  all'articolo 5,  nonche'  quelle  delle  societa' semplici  e  delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio  di  arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della  societa'  in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale  sociale  la  presente  disposizione  si  applica  nei  soli confronti dei soci accomandatari.
 3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio di imprese commerciali e quelle  derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e  in accomandita semplice nonche' quelle derivanti dall'esercizio di arti  e  professioni, anche esercitate attraverso societa' semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi   redditi  conseguiti  nei  periodi  di  imposta  e  per  la differenza  nei  successivi,  ma  non  oltre  il quinto, per l'intero importo  che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2  dell'articolo 84  e,  limitatamente  alle  societa'  in nome collettivo  ed  in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84».
 28.  Le  disposizioni  del  comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite  realizzati  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 29.  Nel  testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'articolo 54:
 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 «1-bis.  Concorrono  a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
 a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
 b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
 c) i   beni   vengono  destinati  al  consumo  personale  o familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a finalita' estranee all'arte o professione.
 1-ter.  Si  considerano  plusvalenza  o minusvalenza la differenza, positiva  o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e il  costo  non  ammortizzato  ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza   tra   il   valore  normale  del  bene  e  il  costo  non ammortizzato.
 1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a  seguito  di  cessione  della  clientela  o di elementi immateriali comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale»;
 2)  nel  comma 5,  dopo  il primo periodo, e' (( inserito )) il seguente:   «Le  predette  spese  sono  integralmente  deducibili  se sostenute  dal  committente  per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura»;
 b) nell'articolo 17,  comma 1,  dopo  la lettera g-bis) e' (( inserita )) la seguente:
 «g-ter)  corrispettivi  di  cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
 30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni  di  cui  al  comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle  imposte  sui  redditi  ((  di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche  ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
 31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, (( di cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.
 32.  Nei  periodi  di  imposta  in  cui  i termini di versamento di contributi  deducibili  dal  reddito  o che non concorrono a formarlo sono  sospesi  in  conseguenza di calamita' pubbliche, resta ferma la deducibilita'  degli  stessi,  se  prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel  periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi  sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non e' stata gia' effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamita' pubbliche.
 33.  Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449;  l'articolo 11  della  legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133; l'articolo 3, comma 2-bis,  del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
 34.  In  deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella  determinazione  dell'acconto  dovuto  ((  dai  soggetti di cui all'articolo 73  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle societa'  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive )) per il  periodo  di  imposta  in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  si  assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che  si  sarebbe  determinata  applicando le disposizioni del presente  decreto;  eventuali  conguagli  sono  versati  insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. ((  34-bis.  In  deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la  disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  si  interpreta nel senso che i proventi illeciti   ivi  indicati,  qualora  non  siano  classificabili  nelle categorie  di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  la  Tabella  A,  Parte  III, allegata al
 citato  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
 1972, n. 633, come modificata dalla presente legge:
 «Parte III
 Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%:
 1)  cavalli,  asini,  muli  e  bardotti,  vivi  (v.d.
 01.01);
 2)  animali  vivi  della  specie bovina, compresi gli
 animali  del  genere  bufalo,  suina, ovina e caprina (v.d.
 01.02; 01.03; 01.04);
 3)  carni  e  parti  commestibili degli animali della
 specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
 bufalo),  suina,  ovina  e  caprina,  fresche, refrigerate,
 congelate  o  surgelate,  salate  o  in  salamoia, secche o
 affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
 4) frattaglie commestibili degli animali della specie
 equina,   asinina,  mulesca,  bovina  (compreso  il  genere
 bufalo),  suina,  ovina  e  caprina,  fresche, refrigerate,
 congelate  o  surgelate,  salate  o  in  salamoia, secche o
 affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
 5)  volatili  da  cortile  vivi;  volatili da cortile
 morti   commestibili,  freschi,  refrigerati,  congelati  o
 surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
 6)  carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
 5,  fresche,  refrigerate,  salate  o in salamoia, secche o
 affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
 7)   conigli  domestici,  piccioni,  lepri,  pernici,
 fagiani,    rane    ed   altri   animali   vivi   destinati
 all'alimentazione  umana;  loro  carni, parti e frattaglie,
 fresche,  refrigerate,  salate  o  in  salamoia,  secche  o
 affumicate;  api  e  bachi  da  seta; pesci freschi (vivi o
 morti),  refrigerati,  congelati o surgelati, non destinati
 all'alimentazione  (v.d.  ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
 03.01);
 8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate
 o  surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici
 e fagiani (v.d. ex 02.04);
 9)  grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
 refrigerato,  salato  o  in  salamoia,  secco,  affumicato,
 congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
 10)  lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
 ne'  fuso,  fresco,  refrigerato,  congelato  o  surgelato,
 salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
 10-bis)  pesci  freschi  (vivi o morti), refrigerati,
 congelati   o   surgelati,   destinati   all'alimentazione;
 semplicemente  salati  o  in  salamoia, secchi o affumicati
 (v.d.  ex  03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
 testacei  (anche  separati  dal  loro  guscio  o dalla loro
 conchiglia),  freschi,  refrigerati, congelati o surgelati,
 secchi,  salati  o  in salamoia, esclusi astici, aragoste e
 ostriche;  crostacei  non sgusciati, semplicemente cotti in
 acqua  o  al  vapore,  esclusi  astici  e aragoste (v.d. ex
 03.03);
 11)  yogurt,  kephir,  latte  fresco, latte cagliato,
 siero  di  latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi
 di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
 12)  latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d.
 ex 04.02);
 13)  crema di latte fresca, conservata, concentrata o
 non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
 14)  uova di volatili in guscio, fresche o conservate
 (v.d. ex 04.05);
 15)  uova  di  volatili e giallo di uova, essiccati o
 altrimenti  conservati,  zuccherati o non, destinati ad uso
 alimentare (v.d. 04.05);
 16) miele naturale (v.d. 04.06);
 17)  budella, vesciche e stomaci di animali, interi o
 in    pezzi,    esclusi    quelli   di   pesci,   destinati
 all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
 acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
 all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
 19)  prodotti  di  origine  animale, non nominati ne'
 compresi  altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
 simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
 20)  bulbi,  tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
 allo  stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
 altre  piante  e radici vive, comprese le talee e le marze,
 fiori   e  boccioli  di  fiori  recisi,  per  mazzi  o  per
 ornamenti,  freschi,  fogliami, foglie, rami ed altre parti
 di  piante,  erbe,  muschi  e  licheni,  per  mazzi  o  per
 ornamenti,  freschi  (v.d.  ex  06.01  -  06.02. ex 06.03 -
 06.04);
 21)  ortaggi  e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
 macinati  o  polverizzati,  ma  non  altrimenti  preparati;
 radici  di  manioca,  d'arrow-root  e di salep, topinambur,
 patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
 di  amido  o  di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi;
 midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
 22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
 23)  scorze  di  agrumi e di meloni, fresche, escluse
 quelle  congelate,  presentate  immerse  nell'acqua salata,
 solforata   o   addizionata   di  altre  sostanze  atte  ad
 assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
 (v.d. ex 08.13);
 24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03);
 25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
 26)   orzo   destinato   alla  semina;  avena,  grano
 saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
 destinati  ad  usi  diversi  da  quello zootecnico (v.d. ex
 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
 27)  farine  di  avena  e  di  altri  cereali  minori
 destinate  ad  usi  diversi  da  quello zootecnico (v.d. ex
 11.01);
 28)  semole  e  semolini  di  orzo,  avena e di altri
 cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
 di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
 29)  riso,  avena,  altri  cereali minori, spezzati o
 schiacciati,  destinati ad usi diversi da quello zootecnico
 (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
 30)  farine  dei  legumi  da granella secchi compresi
 nella  v.d.  07.05  o  delle frutta comprese nel capitolo 8
 della  Tariffa  Doganale;  farine  e  semolini di sago e di
 radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino
 e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
 31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
 32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
 33)  glutine  e  farina  di glutine, anche torrefatti
 (v.d. 11.09 ex 23.03);
 34)  semi  di  lino  e di ricino; altri semi e frutti
 oleosi  non  destinati  alla  disoleazione,  esclusi quelli
 frantumati (v.d. ex 12.01);
 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
 esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
 37)  barbabietole  da  zucchero,  anche  tagliate  in
 fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
 38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
 38-bis)  piante  allo  stato vegetativo, di basilico,
 rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);
 39) (soppresso);
 40)  radici  di  cicoria, fresche o disseccate, anche
 tagliate,   non   torrefatte;  carrube  fresche  o  secche;
 noccioli   di   frutta   e   prodotti   vegetali  impiegati
 principalmente  nell'alimentazione  umana, non nominati ne'
 compresi altrove (v.d. ex 12.08);
 41)   paglia   e  lolla  di  cereali,  gregge,  anche
 trinciate (v.d. 12.09);
 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
 da  foraggio;  fieno,  erba  medica,  lupinella, trifoglio,
 cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
 da foraggio (v.d. 12.10);
 43)  succhi  ed  estratti  vegetali di luppolo; manna
 (v.d. ex 13.03);
 44) (soppresso);
 45) alghe (v.d. ex 14.05);
 46)  strutto  ed  altri  grassi di maiale, pressati o
 fusi,  grasso  di  oca e di altri volatili, pressato o fuso
 (v.d. ex 15.01);
 47)  sevi  (delle  specie  bovina,  ovina e caprina),
 greggi   o  fusi,  compresi  i  sevi  detti  «primo  sugo»,
 destinati  all'alimentazione  umana  od  animale  (v.d.  ex
 15.02);
 48)  stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
 oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
 preparati,  destinati  all'alimentazione  umana  od animale
 (v.d. ex 15.03);
 49)  grassi  ed  oli  di pesci e di mammiferi marini,
 anche   raffinati,  destinati  all'alimentazione  umana  od
 animale (v.d. ex 15.04);
 50)  altri  grassi  ed  oli  animali  destinati  alla
 nutrizione  degli  animali;  oli  vegetali greggi destinati
 alla  alimentazione  umana  od  animale (v.d. ex 15.06 - ex
 15.07);
 51)  oli  e  grassi animali o vegetali parzialmente o
 totalmente  idrogenati  e  oli  e grassi animali o vegetali
 solidificati  o induriti mediante qualsiasi altro processo,
 anche    raffinati,    ma    non    preparati,    destinati
 all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
 52)   imitazioni   dello   strutto   e  altri  grassi
 alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
 53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
 54) (soppresso);
 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie
 o di sangue (v.d. 16.01);
 56)  altre  preparazioni  e  conserve  di  carni o di
 frattaglie  ad  esclusione  di quelle di fegato di oca o di
 anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
 57)  estratti  e  sughi di carne ed estratti di pesce
 (v.d. 16.03);
 58)  preparazioni  e  conserve  di  pesci, escluso il
 caviale   e   i  suoi  succedanei;  crostacei  e  molluschi
 (compresi   i   testacei),   esclusi  astici,  aragoste  ed
 ostriche,  preparati  o  conservati  (v.d.  ex  16.04  - ex
 16.05);
 59)  zuccheri  di  barbabietola e di canna allo stato
 solido,  esclusi  quelli  aromatizzati  o colorati (v.d. ex
 17.01);
 60)  altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
 aromatizzati   o   colorati;   sciroppi   di  zuccheri  non
 aromatizzati  ne'  colorati;  succedanei  del  miele, anche
 misti  con  miele naturale; zuccheri e melassi caramellati;
 destinati  all'alimentazione  umana  od  animale  (v.d.  ex
 17.02);
 61)  melassi  destinati  all'alimentazione  umana  od
 animale,  esclusi  quelli  aromatizzati o colorati (v.d. ex
 17.03);
 62) (soppresso);
 63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
 64) (soppresso);
 65)    estratti    di    malto;    preparazioni   per
 l'alimentazione  dei  fanciulli,  per  usi  dietetici  o di
 cucina,  a  base  di  farine,  semolini,  amidi,  fecole  o
 estratti  di  malto,  anche  addizionate di cacao in misura
 inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);
 66)  tapioca,  compresa  quella  di  fecola di patate
 (v.d. 19.04);
 67)   prodotti   a  base  di  cereali;  ottenuti  per
 soffiatura  o  tostatura:  «puffed-rice»,  «corn-flakes»  e
 simili (v.d. 19.05);
 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria
 e   della   biscotteria,  anche  addizionati  di  cacao  in
 qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
 69)  ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
 conservati  nell'aceto  o  nell'acido  acetico, con o senza
 sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
 70)  ortaggi  e piante mangerecce (esclusi i tartufi)
 preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex
 20.02);
 71)  frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d.
 20.03);
 72)  frutta,  scorze  di  frutta,  piante  e parti di
 piante,   cotte  negli  zuccheri  o  candite  (sgocciolate,
 diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
 73)  puree  e  paste di frutta, gelatine, marmellate,
 ottenute  mediante  cottura, anche con aggiunta di zuccheri
 (v.d. 20.05);
 74)  frutta  altrimenti preparate o conservate, anche
 con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
 75) (soppresso);
 76)  cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
 del  caffe'  e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
 di  te',  di  mate'  e di camomilla; preparazioni a base di
 questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
 77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
 78)  salse;  condimenti  composti;  preparazioni  per
 zuppe,  minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
 preparazioni   alimentari   composte   omogeneizzate  (v.d.
 21.04-21.05);
 79)   lieviti  naturali,  e  vivi  o  morti,  lieviti
 artificiali preparati (v.d. 21.06);
 80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
 altrove  (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
 natura;
 81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
 82) birra (v.d. 22.03);
 83) (soppresso);
 84)  [sidro,  sidro  di  pere  e  idromele  (v.d.  ex
 22.07)];
 85)  aceto  di vino; aceti commestibili non di vino e
 loro succedanei (v. d. 22.10);
 86)  farine  e  polveri  di carne e di frattaglie, di
 pesci,    di    crostacei,   di   molluschi,   non   adatte
 all'alimentazione  umana  e  destinate  esclusivamente alla
 nutrizione     degli     animali;     ciccioli    destinati
 all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
 87)  polpe  di  barbabietole,  cascami  di  canne  da
 zucchero  esaurite  ed  altri  cascami  della fabbricazione
 dello  zucchero;  avanzi  della fabbricazione della birra e
 della    distillazione    degli    alcoli;   avanzi   della
 fabbricazione  degli amidi ed altri avanzi e residui simili
 (v. d. ex 23.03);
 88)   panelli,   sansa  di  olive  ed  altri  residui
 dell'estrazione  dell'olio  di  oliva,  escluse le morchie;
 panelli  ed  altri  residui  della  disoleazione  di semi e
 frutti oleosi (v.d. 23.04);
 89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
 90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
 utilizzati  per  la  nutrizione degli animali, non nominati
 ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
 91)    foraggi    melassati   o   zuccherati;   altre
 preparazioni    del    genere    di    quelle    utilizzate
 nell'alimentazione  degli animali, esclusi gli alimenti per
 cani  o  gatti condizionati per la vendita al minuto (v. d.
 ex 23.07);
 92)  tabacchi  greggi  o  non  lavorati;  cascami  di
 tabacco (v. d. 24.01);
 93)  lecitine  destinate  all'alimentazione  umana od
 animale (v. d. ex 29.24);
 94) - 97) (soppressi);
 98)  legna  da  ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
 fascine;  cascami  di  legno,  compresa  la segatura (v. d.
 44.01);
 99) - 102) (soppressi);
 103)  energia  elettrica  per  uso domestico; energia
 elettrica  e  gas per uso di imprese estrattive, agricole e
 manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
 e  simili;  energia  elettrica  per  il funzionamento degli
 impianti  irrigui,  di sollevamento e di scolo delle acque,
 utilizzati  dai  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione;
 energia  elettrica  fornita  ai  clienti  grossisti  di cui
 all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
 n.  79;  gas,  gas  metano  e  gas  petroliferi liquefatti,
 destinati  ad  essere  immessi direttamente nelle tubazioni
 delle  reti  di  distribuzione  per  essere successivamente
 erogati,  ovvero  destinati ad imprese che li impiegano per
 la produzione di energia elettrica;
 104)   oli   minerali  greggi,  oli  combustibili  ed
 estratti  aromatici  impiegati per generare, direttamente o
 indirettamente,   energia  elettrica,  purche'  la  potenza
 installata  non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi,
 oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli  combustibili
 fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
 lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
 45  per  cento  in  peso  di  prodotti  petrolici, da usare
 direttamente  come  combustibili nelle caldaie e nei forni;
 oli  combustibili impiegati per produrre direttamente forza
 motrice  con  motori  fissi  in  stabilimenti  industriali,
 agricolo-industriali,  laboratori, cantieri di costruzione;
 oli  combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
 trasformazione  in gas da immettere nelle reti cittadine di
 distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
 distillazione  primaria  del  petrolio  naturale  greggio o
 dalle  lavorazioni  degli  stabilimenti che trasformano gli
 oli  minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
 punto  di  infiammabilita'  (in vaso chiuso) inferiore a 55
 °C,  nei  quali  il distillato a 225 °C sia inferiore al 95
 per  cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento
 in   volume,   destinati  alla  trasformazione  in  gas  da
 immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
 105) (soppresso);
 106)  prodotti  petroliferi per uso agricolo e per la
 pesca in acque interne;
 107) - 109) (soppressi);
 110) prodotti fitosanitari;
 111)   seme   per  la  fecondazione  artificiale  del
 bestiame;
 112)   principi   attivi   per   la  preparazione  ed
 integratori per mangimi;
 113)     prodotti     di     origine    minerale    e
 chimico-industriale  ed  additivi  per  la nutrizione degli
 animali;
 114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
 compresi  i  prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
 articoli di   medicazione   di   cui   le  farmacie  devono
 obbligatoriamente   essere  dotate  secondo  la  farmacopea
 ufficiale;
 115) - 118) (soppressi);
 119)   contratti   di   scrittura  connessi  con  gli
 spettacoli teatrali;
 120)  prestazioni  rese  ai  clienti alloggiati nelle
 strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
 1983,   n.   217,   e   successive  modificazioni,  nonche'
 prestazioni  di maggiore comfort alberghiero rese a persone
 ricoverate in istituti sanitari;
 121)   somministrazioni   di   alimenti   e  bevande;
 prestazioni  di  servizi dipendenti da contratti di appalto
 aventi  ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
 e bevande;
 122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e
 distribuzione   di   calore-energia   per   uso  domestico,
 derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 123)  spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
 opere   liriche,   balletto,   prosa,   operetta,  commedia
 musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
 circensi  e  dello  spettacolo  viaggiante,  spettacoli  di
 burattini e marionette ovunque tenuti;
 123-bis) (soppresso);
 123-ter)  canoni  di abbonamento alle radiodiffusioni
 circolari  trasmesse  in  forma  codificata,  nonche'  alla
 diffusione   radiotelevisiva   con   accesso   condizionato
 effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
 satellite  ivi  comprese le trasmissioni televisive punto -
 punto,  con  esclusione  dei  corrispettivi  dovuti  per la
 ricezione di programmi di contenuto pornografico;
 124) (soppresso);
 125)   prestazioni   di   servizi  mediante  macchine
 agricole  o  aeromobili  rese  a imprese agricole singole o
 associate;
 126) (soppresso);
 127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
 cui  alla  legge  23 giugno  1927,  n.  1110,  e  al  regio
 decreto-legge  7 settembre  1938, n. 1696, convertito nella
 legge 5 gennaio 1939, n. 8;
 127-bis)  somministrazione  di  gas metano usato come
 combustibile  per  usi  domestici  di  cottura  cibi  e per
 produzione  di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista
 dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
 (CIP)  n.  37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite
 reti  di  distribuzione,  di gas di petrolio liquefatti per
 usi  domestici  di  cottura  cibi e per produzione di acqua
 calda;  gas  di petroli liquefatti contenuti o destinati ad
 essere  immessi  in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase
 della commercializzazione;
 127-ter) (soppresso);
 127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
 teleriscaldamento  realizzate  in  conformita' alla vigente
 normativa in materia di risparmio energetico;
 127-quinquies)  opere  di  urbanizzazione  primaria e
 secondaria  elencate  nell'art.  4 della legge 29 settembre
 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
 1971,  n.  865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
 ed  altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
 produzione  e  reti  di  distribuzione  calore-energia e di
 energia  elettrica  da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
 impianti  di  depurazione  destinati  ad essere collegati a
 reti  fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
 di  adduzione;  edifici  di  cui  all'art.  1  della  legge
 19 luglio  1961,  n.  659,  assimilati ai fabbricati di cui
 all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
 modificazioni;
 127-sexies)    beni,    escluse   materie   prime   e
 semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli
 impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
 127-septies)  prestazioni  di  servizi  dipendenti da
 contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere,
 degli   impianti   e   degli   edifici  di  cui  al  numero
 127-quinquies);
 127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per
 la  stipula  di  accordi  in  deroga previsti dall'art. 11,
 comma 2,   del   decreto-legge   11 luglio  1992,  n.  333,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
 n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia
 e  dei  conduttori per il tramite delle loro organizzazioni
 provinciali;
 127-novies)  prestazioni  di trasporto di persone e dei
 rispettivi  bagagli  al  seguito,  escluse  quelle esenti a
 norma dell'art. 10, numero 14), del presente decreto;
 127-decies) (soppresso);
 127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
 criteri  di  cui  al decreto ministeriale 2 agosto 1969 del
 Ministro  dei  lavori  pubblici  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale  n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in
 proprieta'  o in godimento a soci da cooperative edilizie e
 loro  consorzi,  ancorche'  non  ultimate, purche' permanga
 l'originaria   destinazione,   qualora   non  ricorrano  le
 condizioni  richiamate  nel  numero 21) della parte seconda
 della   presente   tabella;   fabbricati   o   porzioni  di
 fabbricato,  diversi  dalle predette case di abitazione, di
 cui  all'art.  13  della  legge  2 luglio  1949,  n. 408, e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ancorche' non
 ultimati,   purche'   permanga  l'originaria  destinazione,
 ceduti da imprese costruttrici;
 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
 la    realizzazione    di    interventi   di   manutenzione
 straordinaria  di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
 della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
 residenziale pubblica;
 127-terdecies)   beni,   escluse  le  materie  prime  e
 semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
 di  recupero  di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
 n.  457,  esclusi  quelli  di  cui alle lettere a) e b) del
 primo comma dello stesso articolo;
 127-quaterdecies)  prestazioni di servizi dipendenti da
 contratti  di  appalto relativi alla costruzione di case di
 abitazione   di   cui   al   numero  127-undecies)  e  alla
 realizzazione  degli interventi di recupero di cui all'art.
 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
 alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
 127-quinquiesdecies)    fabbricati    o   porzioni   di
 fabbricati  sui  quali  sono  stati  eseguiti interventi di
 recupero  di  cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
 457,  esclusi  quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
 comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
 effettuato gli interventi;
 127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e
 deposito   temporaneo,   previste   dall'art.  6,  comma 1,
 lettere d), l)  e m),  del  decreto  legislativo 5 febbraio
 1997,  n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2,
 e   di   rifiuti  speciali  di  cui  all'art.  7,  comma 3,
 lettera g),  del  medesimo  decreto, nonche' prestazioni di
 gestione di impianti di fognatura e depurazione;
 127-septiesdecies)  oggetti d'arte, di antiquariato, da
 collezione,   importati;   oggetti   d'arte   di  cui  alla
 lettera a)   della   tabella   allegata   al  decreto-legge
 23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai
 loro eredi o legatari.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 47 del citato decreto
 del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  47 [44]  (Utili da partecipazione). - 1. Salvi i
 casi  di  cui  all'art.  3,  comma 3, lettera a), gli utili
 distribuiti   in   qualsiasi   forma   e   sotto  qualsiasi
 denominazione   dalle   societa'   o  dagli  enti  indicati
 nell'art.   73,  anche  in  occasione  della  liquidazione,
 concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
 complessivo   limitatamente   al  40  per  cento  del  loro
 ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
 presumono      prioritariamente     distribuiti     l'utile
 dell'esercizio  e  le riserve diverse da quelle del comma 5
 per  la  quota  di  esse  non accantonata in sospensione di
 imposta.
 2.  Le renumerazioni dei contratti di cui all'art. 109,
 comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
 imponibile  complessivo  nella stessa percentuale di cui al
 comma 1,  qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5
 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
 contabile  risultante  dall'ultimo bilancio approvato prima
 della  data  di  stipula  del  contratto nel caso in cui si
 tratti  di  societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
 regolamentati  o  di  altre partecipazioni; se l'associante
 determina  il  reddito  in  base  alle  disposizioni di cui
 all'art.  66,  gli  utili  di  cui  al  periodo  precedente
 concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
 complessivo  dell'associato  nella misura del 40 per cento,
 qualora  l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma
 delle  rimanenze  finali di cui agli articoli 92 e 93 e del
 costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
 criteri   di   cui  all'art.  110  al  netto  dei  relativi
 ammortamenti.  Per i contratti stipulati con associanti non
 residenti,   la  disposizione  del  periodo  precedente  si
 applica  nel  rispetto  delle condizioni indicate nell'art.
 44,   comma 2,   lettera a),   ultimo   periodo;  ove  tali
 condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
 alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
 3.  Nel  caso  di  distribuzione di utili in natura, il
 valore  imponibile  e'  determinato  in relazione al valore
 normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
 del comma 2 dell'art. 109.
 4.  Nonostante  quanto  previsto  dai commi precedenti,
 concorrono   integralmente   alla  formazione  del  reddito
 imponibile  gli  utili provenienti da societa' residenti in
 Paesi  o  territori a regime fiscale privilegiato di cui al
 decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
 ai  sensi dell'art. 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli
 stessi  non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del
 comma 1  dello  stesso  art.  167  e dell'art. 168 o se ivi
 residenti    sia    avvenuta   dimostrazione,   a   seguito
 dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita' del
 comma 5,  lettera b),  dello  stesso art. 167, del rispetto
 delle  condizioni  indicate  nella  lettera c)  del comma 1
 dell'art.  87. Le disposizioni di cui al periodo precedente
 si  applicano anche alle remunerazioni di cui all'art. 109,
 comma 9,  lettera b),  relative  a  contratti stipulati con
 associanti residenti nei predetti Paesi o territori.
 5.  Non  costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
 dai  soci  delle  societa' soggette all'imposta sul reddito
 delle  societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
 fondi  costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
 o   quote,   con   interessi   di  conguaglio  versati  dai
 sottoscrittori  di  nuove  azioni  o  quote, con versamenti
 fatti  dai  soci  a fondo perduto o in conto capitale e con
 saldi   di   rivalutazione  monetaria  esenti  da  imposta;
 tuttavia  le  somme  o  il valore normale dei beni ricevuti
 riducono  il  costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
 quote possedute.
 6.  In  caso  di  aumento del capitale sociale mediante
 passaggio  di  riserve  o  altri fondi a capitale le azioni
 gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
 nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
 utili  per  i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura in cui
 l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a capitale di
 riserve  o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
 riduzione    del    capitale   esuberante   successivamente
 deliberata   e'  considerata  distribuzione  di  utili;  la
 riduzione  si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
 complessivo  di  capitale derivante dai passaggi a capitale
 di  riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
 a  partire  dal meno recente, ferme restando le norme delle
 leggi  in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
 diversamente.
 7.  Le  somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
 soci  in  caso  di recesso, di esclusione, di riscatto e di
 riduzione  del  capitale esuberante o di liquidazione anche
 concorsuale  delle societa' ed enti costituiscono utile per
 la  parte  che  eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
 sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
 8.  Le  disposizioni  del presente articolo valgono, in
 quanto  applicabili,  anche  per  gli utili derivanti dalla
 partecipazione  in  enti,  diversi dalle societa', soggetti
 all'imposta di cui al titolo II.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  89 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
 (Approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi),
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  89  [56]  (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli
 utili  derivanti dalla partecipazione in societa' semplici,
 in  nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
 territorio   dello   Stato  si  applicano  le  disposizioni
 dell'art. 5.
 2.  Gli  utili  distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
 qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
 comma 7,  dalle  societa'  ed  enti  di  cui  all'art.  73,
 comma 1,  lettere a), b)  e c), non concorrono a formare il
 reddito  dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti in quanto
 esclusi  dalla  formazione  del  reddito  della  societa' o
 dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
 La   stessa   esclusione   si  applica  alla  remunerazione
 corrisposta relativamente ai contratti di cui all'art. 109,
 comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
 eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
 o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
 3.  Verificandosi  la condizione dell'art. 44, comma 2,
 lettera a),  ultimo  periodo,  l'esclusione  del comma 2 si
 applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'art.
 73,  comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
 contratti   di   cui  all'art.  109,  comma 9,  lettera b),
 stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti
 negli  Stati  o  territori a regime fiscale privilegiato di
 cui  al  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
 adottato  ai  sensi  dell'art.  167,  comma 4,  o,  se  ivi
 residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio
 dell'interpello   secondo   le   modalita'   del   comma 5,
 lettera b),  dell'art.  167, siano rispettate le condizioni
 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87. Concorrono
 in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero
 ammontare  gli  utili relativi ai contratti di cui all'art.
 109,  comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni
 di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
 e 47, ove compatibili.
 5.  Se  la  misura  non e' determinata per iscritto gli
 interessi si computano al saggio legale.
 6.  Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
 a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
 di  rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
 reddito   del  cessionario  per  l'ammontare  maturato  nel
 periodo  di  durata del contratto. La differenza positiva o
 negativa  tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
 al  netto  degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
 dell'operazione   nel  periodo  di  durata  del  contratto,
 concorre  a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
 nell'esercizio.
 7.   Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
 operazioni  bancarie regolate in conto corrente, compresi i
 conti  correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
 aziende  e  istituti  di  credito,  si considerano maturati
 anche  gli  interessi  compensati  a  norma  di  legge o di
 contratto.».
 - Si riporta il testo dell'art. 102, del citato decreto
 del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  102  [67,  commi da  1  a  3, da 5 a 9 e 10-bis]
 (Ammortamento  dei  beni  materiali).  -  1.  Le  quote di
 ammortamento  del  costo dei beni materiali strumentali per
 l'esercizio   dell'impresa   sono   deducibili   a  partire
 dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
 2.  La  deduzione  e' ammessa in misura non superiore a
 quella  risultante  dall'applicazione al costo dei beni dei
 coefficienti    stabiliti    con   decreto   del   Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale,  ridotti  alla  meta'  per il primo esercizio. I
 coefficienti  sono stabiliti per categorie di beni omogenei
 in  base  al  normale  periodo di deperimento e consumo nei
 vari settori produttivi.
 3.  La  misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
 superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
 beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione
 per  i  beni  di  cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la
 misura  stessa  puo'  essere  elevata  fino a due volte per
 ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
 entrati  in  funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di
 beni   gia'   utilizzati   da   parte  di  altri  soggetti,
 l'ammortamento  anticipato  puo'  essere eseguito dal nuovo
 utilizzatore  soltanto  nell'esercizio  in  cui i beni sono
 entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia
 e  delle  finanze,  la  indicata misura massima puo' essere
 variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
 quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
 in particolari processi produttivi.
 4.   In   caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora
 completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
 costo residuo e' ammesso in deduzione.
 5.  Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
 516,46  euro  e'  consentita  la  deduzione integrale delle
 spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
 sostenute.
 6.    Le    spese    di    manutenzione,   riparazione,
 ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
 risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
 quali  si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
 cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i beni materiali
 ammortizzabili  quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
 registro  dei  beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
 costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
 esercizio,  sul  costo  complessivo quale risulta alla fine
 dell'esercizio;  per  i  beni  ceduti,  nonche'  per quelli
 acquisiti   nel   corso   dell'esercizio,  compresi  quelli
 costruiti   o  fatti  costruire,  la  deduzione  spetta  in
 proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
 il  cessionario,  al  costo di acquisizione. L'eccedenza e'
 deducibile   per   quote   costanti   nei  cinque  esercizi
 successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
 stabiliti,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
 finanze,  diversi  criteri  e modalita' di deduzione. Resta
 ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
 compensi  periodici  dovuti contrattualmente a terzi per la
 manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
 tiene  conto  nella  determinazione  del limite percentuale
 sopra indicato.
 7.   Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria
 l'impresa   concedente  che  imputa  a  conto  economico  i
 relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
 ciascun  esercizio  nella  misura  risultante  dal relativo
 piano   di   ammortamento  finanziario  e  non  e'  ammesso
 l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
 contabilizzazione,  per  l'impresa utilizzatrice e' ammessa
 la  deduzione  dei  canoni di locazione a condizione che la
 durata  del  contratto  non  sia  inferiore  alla meta' del
 periodo  di  ammortamento  corrispondente  al  coefficiente
 stabilito  a  norma del comma 2, in relazione all'attivita'
 esercitata  dall'impresa  stessa,  se  il  contratto ha per
 oggetto  beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni
 ed  un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto
 beni  immobili.  Per  i  beni di cui all'art. 164, comma 1,
 lettera b),   la  deducibilita'  dei  canoni  di  locazione
 finanziaria  e'  ammessa  a  condizione  che  la durata del
 contratto  non  sia  inferiore al periodo di ammodernamento
 corrispondente   al  coefficiente  stabilito  a  norma  del
 comma 2.  Con  lo  stesso  decreto previsto dal comma 3, il
 Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  provvede  ad
 aumentare  o diminuire, nel limite della meta', la predetta
 durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
 canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
 la  misura  massima  dell'ammortamento  di  cui  al secondo
 periodo del medesimo comma 3.
 8.  Per  le  aziende  date in affitto o in usufrutto le
 quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione
 del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
 di  ammortamento  sono  commisurate al costo originario dei
 beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
 deducibili   fino   a  concorrenza  del  costo  non  ancora
 ammortizzato   ovvero,  se  il  concedente  non  ha  tenuto
 regolarmente  il  registro  dei beni ammortizzabili o altro
 libro  o  registro  secondo le modalita' di cui all'art. 13
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre
 2001,  n.  435,  e  dell'art.  2,  comma 1, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1996,  n.  695,
 considerando  gia'  dedotte,  per  il 50 per cento del loro
 ammontare,  le  quote  relative  al periodo di ammortamento
 gia'  decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
 si  applicano  nei  casi di deroga convenzionale alle norme
 dell'art.  2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di
 conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
 9.  Le  quote  di  ammortamento,  i canoni di locazione
 anche  finanziaria  o  di  noleggio e le spese di impiego e
 manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
 servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
 soggette  alla  tassa  sulle concessioni governative di cui
 all'art.   21   della   tariffa  allegata  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
 sostituita  dal  decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del
 Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n.  303  del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura
 del  50  per  cento.  La  percentuale  di cui al precedente
 periodo  e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
 ad  impianti  di  telefonia  dei  veicoli utilizzati per il
 trasporto  di merci da parte delle imprese di autotrasporto
 limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
 Il  testo della lettera b), del comma 1, dell'art. 164,
 del   citato   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
 «b)  nella misura del 50 per cento relativamente alle
 autovetture  ed  autocaravan,  di  cui  alle citate lettere
 dell'art.  54  del  citato  decreto  legislativo n. 285 del
 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
 da   quello  indicato  alla  lettera a),  numero  1).  Tale
 percentuale  e'  elevata  all'80  per  cento  per i veicoli
 utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
 rappresentanza  di commercio. Nel caso di esercizio di arti
 e  professioni  in  forma  individuale, la deducibilita' e'
 ammessa,   nella   suddetta   misura   del  50  per  cento,
 limitatamente  ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
 da  societa'  semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
 la  deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
 ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
 costo  di  acquisizione  che  eccede lire 35 milioni per le
 autovetture  e  gli  autocaravan,  lire  8  milioni  per  i
 motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
 dei  canoni  proporzionalmente  corrispondente  al costo di
 detti  veicoli  che  eccede  i  limiti  indicati, se i beni
 medesimi   sono   utilizzati   in   locazione  finanziaria;
 dell'ammontare  dei  costi  di  locazione e di noleggio che
 eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
 lire  1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
 ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
 svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
 art.  5,  i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
 associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
 dei  contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
 vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
 anche  conto  delle  variazioni  dell'indice  dei prezzi al
 consumo   per   le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati
 verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
 delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
 del  commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
 milioni  di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
 di   lire  per  gli  autoveicoli  utilizzati  da  agenti  o
 rappresentanti di commercio.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 84, 115 e 116 del
 citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
 1986, come modificato dalla presente legge:
 «Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un
 periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
 per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
 diminuzione  del  reddito dei periodi d'imposta successivi,
 ma  non  oltre  il  quinto,  per l'intero importo che trova
 capienza  nel  reddito  imponibile  di ciascuno di essi. La
 perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti  dall'imposta
 diversi da quelli di cui all'art. 87, per la parte del loro
 ammontare  che  eccede i componenti negativi non dedotti ai
 sensi   degli   articoli 96  e  109,  commi 5  e  6.  Detta
 differenza  potra' tuttavia essere computata in diminuzione
 del  reddito  complessivo  in  misura  tale  che  l'imposta
 corrispondente  al reddito imponibile risulti compensata da
 eventuali  crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
 di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
 all'art. 80.
 2.   Le   perdite  realizzate  nei  primi  tre  periodi
 d'imposta  dalla  data  di  costituzione  possono,  con  le
 modalita'   previste   al   comma 1,  essere  computate  in
 diminuzione  del  reddito complessivo dei periodi d'imposta
 successivi  senza alcun limite di tempo a condizione che si
 riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
 3.  Le  disposizioni  del  comma 1 non si applicano nel
 caso  in  cui  la  maggioranza  delle partecipazioni aventi
 diritto  di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
 riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
 terzi,   anche   a  titolo  temporaneo  e,  inoltre,  venga
 modificata  l'attivita'  principale in fatto esercitata nei
 periodi  d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
 La  modifica  dell'attivita' assume rilevanza se interviene
 nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
 od  acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
 limitazione non si applica qualora:
 a) (abrogata);
 b) le  partecipazioni  siano  relative a societa' che
 nel  biennio  precedente  a  quello  di trasferimento hanno
 avuto  un  numero  di  dipendenti  mai inferiore alle dieci
 unita'   e  per  le  quali  dal  conto  economico  relativo
 all'esercizio   precedente   a   quello   di  trasferimento
 risultino  un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
 caratteristica,  e un ammontare delle spese per prestazioni
 di   lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
 all'art.  2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
 di  quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
 anteriori.».
 «Art.  115 (Opzione  per  la trasparenza fiscale). - 1.
 Esercitando   l'opzione  di  cui  al  comma 4,  il  reddito
 imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma 1,
 lettera a),    al    cui   capitale   sociale   partecipano
 esclusivamente   soggetti  di  cui  allo  stesso  art.  73,
 comma 1,  lettera a),  ciascuno  con  una  percentuale  del
 diritto   di  voto  esercitabile  nell'assemblea  generale,
 richiamata   dall'art.   2346   del  codice  civile,  e  di
 partecipazione  agli  utili non inferiore al 10 per cento e
 non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
 indipendentemente         dall'effettiva        percezione,
 proporzionalmente  alla  sua  quota  di partecipazione agli
 utili.  Ai  soli  fini  dell'ammissione al regime di cui al
 presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
 utili  di  cui  al periodo precedente non si considerano le
 azioni  prive  del  predetto  diritto di voto e la quota di
 utili  delle  azioni  di  cui all'art. 2350, secondo comma,
 primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
 di  partecipazione  al  capitale  delle  azioni medesime. I
 requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono sussistere a
 partire  dal  primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della
 partecipata  in  cui  si  esercita  l'opzione  e  permanere
 ininterrottamente  sino  al termine del periodo di opzione.
 L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
 a) i  soci  partecipanti  fruiscano  della  riduzione
 dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
 b) la  societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
 agli articoli 117 e 130.
 2.  Nel  caso  in  cui i soci con i requisiti di cui al
 comma 1  non  siano  residenti  nel  territorio dello Stato
 l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
 vi   sia   obbligo  di  ritenuta  alla  fonte  sugli  utili
 distribuiti.
 3.   L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
 d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
 chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
 ritenute  operate  a  titolo  d'acconto sui redditi di tale
 societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
 versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
 secondo  la  percentuale  di  partecipazione  agli utili di
 ciascuno.  Le  perdite  fiscali  della societa' partecipata
 relative  a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione sono
 imputate  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di
 partecipazione  ed  entro il limite della propria quota del
 patrimonio  netto  contabile della societa' partecipata. Le
 perdite  fiscali  dei soci relative agli esercizi anteriori
 all'inizio  della  tassazione  per  trasparenza non possono
 essere  utilizzate  per compensare i redditi imputati dalle
 societa' partecipate.
 4.  L'opzione  e' irrevocabile per tre esercizi sociali
 della  societa'  partecipata  e  deve  essere esercitata da
 tutte   le   societa'   e   comunicata  all'Amministrazione
 finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
 predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
 5.  L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma 4 non
 modifica  il  regime  fiscale  in  capo  ai  soci di quanto
 distribuito  dalla societa' partecipata utilizzando riserve
 costituite  con  utili  di precedenti esercizi o riserve di
 cui  all'art.  47,  comma 5.  Ai fini dell'applicazione del
 presente    comma,   durante   i   periodi   di   validita'
 dell'opzione,   salva   una   diversa   esplicita  volonta'
 assembleare,  si  considerano  prioritariamente distribuiti
 gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
 coperture   di  perdite,  si  considerano  prioritariamente
 utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
 6.  Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
 dell'opzione,  l'efficacia  della  stessa cessa dall'inizio
 dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
 Gli  effetti  dell'opzione  non  vengono  meno  nel caso di
 mutamento    della   compagine   sociale   della   societa'
 partecipata   mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con  i
 requisiti di cui al comma 1 o 2.
 7.  Nel  primo  esercizio di efficacia dell'opzione gli
 obblighi   di   acconto   permangono  anche  in  capo  alla
 partecipata.   Per  la  determinazione  degli  obblighi  di
 acconto  della  partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
 venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica quanto
 previsto  dall'art.  124,  comma 2.  Nel  caso  di  mancato
 rinnovo   dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto  si
 determinano  senza considerare gli effetti dell'opzione sia
 per la societa' partecipata, sia per i soci.
 8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
 con   ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli
 interessi   conseguenti   all'obbligo  di  imputazione  del
 reddito.
 9.  Le  disposizioni  applicative  della presente norma
 sono  stabilite  dallo  stesso  decreto ministeriale di cui
 all'art. 129.
 10.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 si applicano le
 disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 11.  Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
 di  imputazione  rettificando  i  valori patrimoniali della
 societa'   partecipata   secondo   le   modalita'  previste
 dall'art.   128,  fino  a  concorrenza  delle  svalutazioni
 determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
 accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
 rivalutazioni  assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
 medesimo  nel  periodo  d'imposta  antecedente a quello dal
 quale  ha  effetto  l'opzione  di cui al comma 4 e nei nove
 precedenti.
 12.  Per  le  partecipazioni  in  societa' indicate nel
 comma 1,  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
 rispettivamente,  dei  redditi  e delle perdite imputati ai
 soci  ed  e'  altresi'  diminuito,  fino  a concorrenza dei
 redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
 «Art.  116  (Opzione  per  la trasparenza fiscale delle
 societa'  a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
 cui  all'art.  115  puo'  essere  esercitata  con le stesse
 modalita'  ed  alle  stesse  condizioni,  ad  esclusione di
 quelle  indicate  nel  comma 1 del medesimo art. 115, dalle
 societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi
 non  supera  le  soglie  previste  per l'applicazione degli
 studi  di  settore  e  con  una  compagine sociale composta
 esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
 2.  Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
 periodo  del  comma 3  dell'art.  115  e quelle del primo e
 terzo  periodo  del  comma 3 dell'art. 8. Le plusvalenze di
 cui  all'art.  87 e gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e
 3,  concorrono a formare il reddito imponibile nella misura
 indicata,   rispettivamente,   nell'art.   58,  comma 2,  e
 nell'art. 59.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 33 della gia' citata
 legge  n.  388  del  2000,  come  modificato dalla presente
 legge:
 «Art.   33  (Disposizioni  in  materia  di  imposta  di
 registro   e   altre   imposte   indirette  e  disposizioni
 agevolative).  -  1.  All'art.  8  della  tariffa, parte I,
 allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti
 l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti
 dell'autorita'  giudiziaria  soggetti  a  registrazione  in
 termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) ...;
 b) nella  nota  II)  le parole: «Gli atti di cui alla
 lettera b)»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Gli atti di
 cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
 dal 1° marzo 2001.
 3. (Abrogato);
 4.  Alla  tabella di cui all'allegato B del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642, e
 successive  modificazioni,  recante  gli  atti, documenti e
 registri  esenti  dall'imposta  di  bollo sono apportate le
 seguenti modificazioni:
 a) all'art.  7,  primo comma, le parole: «ricevute ed
 altri  documenti  relativi  a  conti correnti postali» sono
 sostituite  dalle  seguenti:  «ricevute, quietanze ed altri
 documenti  recanti  addebitamenti o accreditamenti formati,
 emessi  ovvero  ricevuti  dalle banche nonche' dagli uffici
 della societa' Poste Italiane S.p.A.»;
 b) ...;
 c) ....
 5. ....
 6.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2001  la Croce Rossa
 Italiana  e'  esonerata  dal  pagamento  del  canone  radio
 complessivamente    dovuto    per    tutte   le   attivita'
 assistenziali,   di   protezione   civile   e  di  soccorso
 sanitario.  Per  la  Croce  Rossa  Italiana  sono  altresi'
 autorizzati   i   collegamenti  esercitati  alla  data  del
 31 dicembre  2000,  che  non  risultino  incompatibili  con
 impianti  di  telecomunicazione  esistenti  appartenenti ad
 organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
 7. (Abrogato);
 8.  Il  comma 10  dell'art.  9  della legge 23 dicembre
 1999, n. 488, e' abrogato.
 9. (Abrogato);
 10.  Sono  esenti  dall'imposta  di  cui all'art. 3 del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 643,  con  effetto  dalla data della sua entrata in vigore,
 gli  immobili  appartenenti agli enti rappresentativi delle
 confessioni   religiose   aventi   personalita'  giuridica,
 nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi
 attuative  delle  intese  stipulate  dallo  Stato  ai sensi
 dell'art.  8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a
 rimborsi di versamenti gia' effettuati.
 11. ....
 12.  Alla  lettera a)  del  comma 1  della  nota II-bis
 all'art.  1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
 delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 26 aprile  1986,  n.  131,  e  successive modificazioni, le
 parole: «entro un anno dall'acquisto» sono sostituite dalle
 seguenti: «entro diciotto mesi dall'acquisto».
 13. ...»
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 3, 19, 24, 93 e
 101 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
 n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  3 (Base  imponibile).  - 1. L'imposta si applica
 sul   reddito  complessivo  del  soggetto,  formato  per  i
 residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
 deducibili  indicati  nell'art. 10, nonche' delle deduzioni
 effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e
 per  i  non  residenti  soltanto  da  quelli  prodotti  nel
 territorio dello Stato.
 2.   In   deroga   al   comma 1  l'imposta  si  applica
 separatamente  sui  redditi  elencati  nell'art.  17, salvo
 quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
 a) i  redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a
 ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
 sostitutiva;
 b) gli  assegni  periodici  destinati al mantenimento
 dei   figli   spettanti   al   coniuge  in  conseguenza  di
 separazione   legale   ed   effettiva  o  di  annullamento,
 scioglimento   o   cessazione   degli  effetti  civili  del
 matrimonio,  nella misura in cui risultano da provvedimenti
 dell'autorita' giudiziaria;
 c) (abrogata);
 d) gli  assegni  familiari  e l'assegno per il nucleo
 familiare,  nonche',  con gli stessi limiti e alle medesime
 condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque
 denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
 d-bis)   la  maggiorazione  sociale  dei  trattamenti
 pensionistici  prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre
 1988, n. 544.
 «Art.  19  (Indennita'  di  fine  rapporto).  -  1.  Il
 trattamento  di  fine  rapporto  costituisce reddito per un
 importo  che  si determina riducendo il suo ammontare delle
 rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad  imposta sostitutiva.
 L'imposta  e'  applicata  con  l'aliquota  determinata  con
 riferimento  all'anno  in  cui  e' maturato il diritto alla
 percezione,    corrispondente   all'importo   che   risulta
 dividendo  il suo ammontare aumentato delle somme destinate
 alle  forme  pensionistiche  di  cui al decreto legislativo
 21 aprile  1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia'
 assoggettate  ad  imposta  sostitutiva, per il numero degli
 anni  e  frazione di anno preso a base di commisurazione, e
 moltiplicando   il   risultato   per   dodici.  Gli  uffici
 finanziari  provvedono  a  riliquidare  l'imposta  in  base
 all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
 a  quello  in  cui  e' maturato il diritto alla percezione,
 iscrivendo  a  ruolo  le  maggiori  imposte  dovute  ovvero
 rimborsando quelle spettanti.
 1-bis.  Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1
 non  vi  e'  stato  reddito imponibile, l'aliquota media si
 calcola  con  riferimento  agli  anni  in  cui  vi e' stato
 reddito  imponibile;  se non vi e' stato reddito imponibile
 in  alcuno  di  tali  anni, si applica l'aliquota stabilita
 dall'art. 13 per il primo scaglione di reddito.
 1-ter.  Qualora  il  trattamento  di  fine rapporto sia
 relativo  a  rapporti  di  lavoro  a  tempo determinato, di
 durata  effettiva  non  superiore  a  due  anni,  l'imposta
 determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo
 pari  a  lire  120  mila  per  ciascun  anno; per i periodi
 inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
 il  rapporto  si  svolge  per  un numero di ore inferiore a
 quello   ordinario   previsto   dai   contratti  collettivi
 nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta.
 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
 del  comma 1 dell'art. 17, anche se commisurate alla durata
 del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
 diversi  dal  datore di lavoro, sono imponibili per il loro
 ammontare  complessivo, al netto dei contributi obbligatori
 dovuti  per  legge, con l'aliquota determinata agli effetti
 del  comma 1.  Tali  indennita'  e  somme, se corrisposte a
 titolo  definitivo  e  in  relazione  ad un presupposto non
 connesso  alla  cessazione  del  rapporto  di lavoro che ha
 generato  il  trattamento di fine rapporto, sono imponibili
 per  il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
 i criteri di cui al comma 1.
 2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
 commisurate  alla  durata dei rapporti di lavoro dipendente
 di  cui  alla  lettera a),  del comma 1, dell'art. 17, sono
 imponibili  per  un  importo  che si determina riducendo il
 loro  ammontare  netto  di  una somma pari a L. 600.000 per
 ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
 dei    periodi   di   anzianita'   convenzionale;   per   i
 periodiinferiori  all'anno  la  riduzione  e'  rapportata a
 mese.  Se  il  rapporto  si  svolge  per  un  numero di ore
 inferiore   a   quello  ordinario  previsto  dai  contratti
 collettivi    nazionali    di    lavoro,    la   somma   e'
 proporzionalmente   ridotta.  L'imposta  e'  applicata  con
 l'aliquota  determinata  con riferimento all'anno in cui e'
 maturato   il   diritto   alla  percezione,  corrispondente
 all'importo  che  risulta dividendo il suo ammontare netto,
 aumentato  delle  somme destinate alle forme pensionistiche
 di  cui  al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per
 il  numero  degli  anni  e frazione di anno preso a base di
 commisurazione,  e  moltiplicando  il risultato per dodici.
 L'ammontare  netto  delle  indennita',  alla cui formazione
 concorrono  contributi  previdenziali  posti  a  carico dei
 lavoratori  dipendenti  e  assimilati,  e' computato previa
 detrazione  di  una  somma  pari  alla  percentuale di tali
 indennita'   corrispondente  al  rapporto,  alla  data  del
 collocamento  a  riposo  o  alla data in cui e' maturato il
 diritto  alla  percezione,  fra  l'aliquota  del contributo
 previdenziale  posto  a  carico dei lavoratori dipendenti e
 assimilati  e  l'aliquota complessiva del contributo stesso
 versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
 entrata  in  vigore  della  legge 29 maggio 1982, n. 297 il
 trattamento  di  fine  rapporto risulta calcolato in misura
 superiore  ad  una  mensilita' della retribuzione annua per
 ogni  anno  preso  a  base di commisurazione, ai fini della
 determinazione  dell'aliquota  ai  sensi del comma 1 non si
 tiene conto dell'eccedenza.
 4.   Salvo   conguaglio   all'atto  della  liquidazione
 definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
 trattamento    di   fine   rapporto   e   alle   indennita'
 equipollenti,  nonche'  sulle  anticipazioni  relative alle
 altre   indennita'   e   somme,   si   applica   l'aliquota
 determinata,  rispettivamente,  a  norma  dei  commi 1, 2 e
 2-bis,  considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
 anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
 netto  delle  rivalutazioni  gia'  assoggettate  ad imposta
 sostitutiva.  Non si considerano anticipazioni le somme e i
 valori  destinati  alle  forme  pensionistiche  di  cui  al
 decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
 4-bis. (Abrogato).
 5.  Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
 e  nell'ipotesi  di  cui  al comma 3 dell'art. 7 l'imposta,
 determinata  a norma del presente articolo, e' dovuta dagli
 aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
 ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
 successioni   proporzionali   al   credito  indicato  nella
 relativa    dichiarazione    e'    ammessa   in   deduzione
 dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
 6.   Con   decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono
 stabiliti  i  criteri  e  le modalita' per lo scambio delle
 informazioni   occorrenti  ai  fini  dell'applicazione  del
 comma 2  tra  i  soggetti  tenuti alla corresponsione delle
 indennita'   e   delle  altre  somme  in  dipendenza  della
 cessazione del medesimo rapporto di lavoro.».
 «Art.  24  [21] (Determinazione dell'imposta dovuta dai
 non  residenti).  -  1.  Nei  confronti  dei  non residenti
 l'imposta  si applica sul reddito complessivo e sui redditi
 tassati  separatamente  a  norma  dei  precedenti articoli,
 salvo il disposto dei commi 2 e 3.
 2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli
 oneri  di  cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1
 dell'art. 10.
 3.  Le  detrazioni di cui all'art. 15 spettano soltanto
 per  gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis)
 e i) dello stesso articolo.».
 «Art.  93  [60]   (Opere, forniture e servizi di durata
 ultrannuale).  -  1. Le  variazioni  delle rimanenze finali
 delle  opere,  forniture  e  servizi  pattuiti come oggetto
 unitario  e  con  tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
 alle  esistenze  iniziali,  concorrono a formare il reddito
 dell'esercizio.   A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
 costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
 sono  assunte per il valore complessivo determinato a norma
 delle  disposizioni  che  seguono per la parte eseguita fin
 dall'inizio   dell'esecuzione   del   contratto,  salvo  il
 disposto del comma 4.
 2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
 pattuiti.   Delle  maggiorazioni  di  prezzo  richieste  in
 applicazione   di  disposizioni  di  legge  o  di  clausole
 contrattuali  si  tiene  conto,  finche'  non  siano  state
 definitivamente  stabilite,  in  misura non inferiore al 50
 per  cento.  Per  la  parte  di  opere, forniture e servizi
 coperta  da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
 base ai corrispettivi liquidati.
 3. (Abrogato).
 4.  I  corrispettivi  liquidati a titolo definitivo dal
 committente  si  comprendono  tra i ricavi e la valutazione
 tra  le  rimanenze,  in  caso  di liquidazione parziale, e'
 limitata  alla  parte non ancora liquidata. Ogni successiva
 variazione   dei   corrispettivi  e'  imputata  al  reddito
 dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
 5.  In  deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le
 imprese  che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
 e  servizi,  valutando  le rimanenze al costo e imputando i
 corrispettivi  all'esercizio  nel  quale sono consegnate le
 opere  o  ultimati i servizi e le forniture, possono essere
 autorizzate  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  ad
 applicare   lo   stesso   metodo   anche   ai   fini  della
 determinazione      del      reddito.      La     richiesta
 dell'autorizzazione  e' presentata all'ufficio dell'Agenzia
 delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica
 avviso   contrario  entro  tre  mesi.  L'autorizzazione  ha
 effetto  a partire dall'esercizio in corso alla data in cui
 e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che
 il  contribuente  adotti  il  metodo contabile previsto nel
 presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.
 6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
 distintamente  per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
 prospetto   recante   l'indicazione   degli   estremi   del
 contratto,   delle   generalita'   e  della  residenza  del
 committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
 a  base  per  la  valutazione  e della collocazione di tali
 elementi nei conti dell'impresa.
 7. (Abrogato).».
 «Art.    101    [66]     (Minusvalenze    patrimoniali,
 sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei
 beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli
 articoli 85,  comma 1,  e  87,  determinate  con gli stessi
 criteri  stabiliti per la determinazione delle plusvalenze,
 sono  deducibili  se sono realizzate ai sensi dell'art. 86,
 commi 1, lettere a) e b), e 2.
 1-bis.  Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
 requisiti  ivi  previsti  al  comma 1, lettere b), c) e d),
 l'applicazione   del   comma 1  del  presente  articolo  e'
 subordinata  all'ininterrotto possesso dal primo giorno del
 dodicesimo  mese  precedente quello dell'avvenuta cessione,
 considerando  cedute  per prime le azioni o quote acquisite
 in data piu' recente.
 2.  Per  la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
 comma 1,    lettere c), d)    ed e),    che   costituiscono
 immobilizzazioni  finanziarie  si applicano le disposizioni
 dell'art.  94;  tuttavia,  per  i titoli di cui alla citata
 lettera e)  negoziati  nei mercati regolamentati italiani o
 esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura non
 eccedente   la   differenza   tra   il  valore  fiscalmente
 riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
 aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
 3.  Per  le  immobilizzazioni finanziarie costituite da
 partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
 in  bilancio  a  norma  dell'art.  2426,  n. 4), del codice
 civile  o  di  leggi  speciali,  non e' deducibile, anche a
 titolo  di  ammortamento,  la  parte  del costo di acquisto
 eccedente   il   valore  corrispondente  alla  frazione  di
 patrimonio    netto    risultante    dall'ultimo   bilancio
 dell'impresa partecipata.
 4.  Si  considerano  sopravvenienze  passive il mancato
 conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
 a   formare   il   reddito   in   precedenti  esercizi,  il
 sostenimento  di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
 o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
 precedenti  esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza di
 attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
 diverse da quelle di cui all'art. 87.
 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
 costo  non  ammortizzato  di  essi, e le perdite su crediti
 sono  deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
 in  ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
 assoggettato  a procedure concorsuali. Ai fini del presente
 comma,  il  debitore  si considera assoggettato a procedura
 concorsuale  dalla  data  della  sentenza  dichiarativa del
 fallimento  o  del provvedimento che ordina la liquidazione
 coatta  amministrativa  o  del  decreto  di ammissione alla
 procedura  di  concordato  preventivo  o  del  decreto  che
 dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
 grandi imprese in crisi.
 6.  Per  le  perdite  derivanti dalla partecipazione in
 societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice si
 applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
 7.  I  versamenti  in  denaro o in natura fatti a fondo
 perduto  o  in  conto  capitale  alle  societa' indicate al
 comma 6  dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
 crediti  non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il relativo
 ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 del gia' citato
 decreto  n.  600  del  1973, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art. 25. (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
 altri   redditi).   - I   soggetti   indicati   nel   primo
 comma dell'art.  23, che corrispondono a soggetti residenti
 nel  territorio  dello  Stato compensi comunque denominati,
 anche   sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili,  per
 prestazioni  di  lavoro  autonomo, ancorche' non esercitate
 abitualmente  ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di
 terzi  o  per  l'assunzione di obblighi di fare, non fare o
 permettere,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una
 ritenuta  del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta
 sul  reddito  delle persone fisiche dovuta dai percipienti,
 con  l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere
 operata  dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui
 compensi  percepiti  dall'amministratore  di condominio. La
 stessa  ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile
 delle  somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
 delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49
 del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917.  La  ritenuta  e'  elevata  al 20 per cento per le
 indennita'   di   cui  alle  lettere c)  e d)  del  comma 1
 dell'art.   16   dello   stesso  testo  unico,  concernente
 tassazione  separata.  La  ritenuta non deve essere operata
 per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
 Salvo  quanto  disposto  nell'ultimo comma del presente
 articolo,  se  i  compensi  e  le  altre  somme  di  cui al
 comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,
 deve  essere  operata una ritenuta a titolo d'imposta nella
 misura   del   30  per  cento,  anche  per  le  prestazioni
 effettuate  nell'esercizio  di  imprese.  Ne sono esclusi i
 compensi  per  prestazioni  di  lavoro  autonomo effettuate
 all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in
 Italia di soggetti non residenti.
 Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano
 ai  compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
 dai  soggetti  indicati  nella  lettera c) dell'art. 2, del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  598,  per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
 abitualmente  e  sempreche'  non  costituiscano  acconto di
 maggiori compensi.
 I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del
 testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
 del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
 corrisposti  a  non residenti sono soggetti ad una ritenuta
 del  trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta sulla parte
 imponibile  del  loro  ammontare. E' operata, altresi', una
 ritenuta   del   trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta
 sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
 l'uso  o la concessione in uso di attrezzature industriali,
 commerciali  o  scientifiche  che si trovano nel territorio
 dello  Stato.  Ne  sono  esclusi  i  compensi corrisposti a
 stabili   organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di
 soggetti non residenti.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  51 del gia' citato
 decreto  n.  917  del  1986, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  51  [48]   (Determinazione del reddito di lavoro
 dipendente).   - 1. Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
 costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
 qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
 sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
 rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
 d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
 dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
 del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
 riferiscono.
 2. Non concorrono a formare il reddito:
 a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
 dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
 disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
 versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
 casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
 conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
 regolamento   aziendale   per   un  importo  non  superiore
 complessivamente  a  lire  7.000.000 fino all'anno 2002 e a
 lire  6.000.000  per  l'anno  2003,  diminuite  negli  anni
 successivi  in  ragione  di  lire 500.000 annue fino a lire
 3.500.000.  Fermi  restando  i suddetti limiti, a decorrere
 dal  1° gennaio  2003  il  suddetto  importo e' determinato
 dalla   differenza  tra  lire  6.500.000  e  l'importo  dei
 contributi  versati,  entro  i valori fissati dalla lettera
 e-ter  del  comma 1  dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
 Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
 dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 502, e successive modificazioni ;
 b) le  erogazioni  liberali  concesse in occasione di
 festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
 dipendenti  non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a lire
 500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
 occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
 dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
 dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
 ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
 danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
 ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
 1992, n. 172;
 c) le  somministrazioni  di vitto da parte del datore
 di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
 dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
 all'importo  complessivo  giornaliero  di  lire  10.240, le
 prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
 addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
 carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
 dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
 d) le  prestazioni di servizi di trasporto collettivo
 alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
 affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
 pubblici;
 e) i  compensi  reversibili  di  cui  alle lettere b)
 ed f) del comma 1 dell'art. 50;
 f) l'utilizzazione  delle  opere e dei servizi di cui
 al  comma 1  dell'art.  100  da  parte dei dipendenti e dei
 soggetti indicati nell'art. 12;
 f-bis)  le  somme  erogate  dal datore di lavoro alla
 generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
 frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
 dei  familiari  indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
 studio a favore dei medesimi familiari;
 g) il  valore  delle  azioni offerte alla generalita'
 dei    dipendenti    per    un    importo   non   superiore
 complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
 condizione   che  non  siano  riacquistate  dalla  societa'
 emittente  o  dal  datore di lavoro o comunque cedute prima
 che  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla percezione;
 qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
 l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
 momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
 periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
 g-bis) (soppressa);
 h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
 all'art.  10  e  alle  condizioni  ivi previste, nonche' le
 erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
 contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
 fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso art. 10,
 comma 1,  lettera b).  Gli  importi delle predette somme ed
 erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
 i) le  mance  percepite dagli impiegati tecnici delle
 case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
 riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
 dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
 percepito nel periodo d'imposta;
 i-bis)    le    quote   di   retribuzione   derivanti
 dall'esercizio,  da parte del lavoratore, della facolta' di
 rinuncia  all'accredito contributivo presso l'assicurazione
 generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
 della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
 scadenza  utile  per  il  pensionamento di anzianita', dopo
 aver   maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la  vigente
 normativa.
 2-bis.  Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere g) e
 g-bis)  del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
 emesse   dall'impresa   con   la   quale   il  contribuente
 intrattiene  il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse
 da  societa' che direttamente o indirettamente, controllano
 la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
 dalla   stessa   societa'   che   controlla  l'impresa.  La
 disposizione  di  cui  alla  lettera g-bis)  del comma 2 si
 rende  applicabile  a  condizione che le azioni offerte non
 siano  comunque cedute ne' costituite in garanzia prima che
 siano  trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e
 che  il  valore  delle  azioni  assegnate non sia superiore
 complessivamente  nel  periodo  d'imposta alla retribuzione
 lorda  annua  del  dipendente relativa al periodo d'imposta
 precedente.  Qualora  le  azioni  siano  cedute  o  date in
 garanzia  prima  del predetto termine, l'importo che non ha
 concorso  a formare il reddito al momento dell'assegnazione
 concorre   a  formare  il  reddito  ed  e'  assoggettato  a
 tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
 ovvero  la  costituzione della garanzia. Se il valore delle
 azioni  assegnate  e'  superiore  al  predetto  limite,  la
 differenza   tra   il   valore   delle  azioni  al  momento
 dell'assegnazione  e l'ammontare corrisposto dal dipendente
 concorre a formare il reddito.
 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
 cui  al  comma 1,  compresi  quelli  dei  beni ceduti e dei
 servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
 indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
 si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
 del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
 nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
 prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
 in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
 azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
 il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
 se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
 d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
 superiore  al citato limite, lo stesso concorre interamente
 a formare il reddito.
 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
 a) per   gli   autoveicoli   indicati  nell'art.  54,
 comma 1,   lettere a), c)  e m),  del  decreto  legislativo
 30 aprile  1992,  n.  285,  i  motocicli  e  i  ciclomotori
 concessi  in  uso  promiscuo,  si  assume  il  30 per cento
 dell'importo     corrispondente    ad    una    percorrenza
 convenzionale  di  15  mila chilometri calcolato sulla base
 del   costo  chilometrico  di  esercizio  desumibile  dalle
 tabelle  nazionali  che  l'Automobile  club  d'Italia  deve
 elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
 al  Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
 entro  il  31  dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta
 successivo,   al   netto   degli   ammontari  eventualmente
 trattenuti al dipendente;
 b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
 per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
 calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
 di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
 tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
 applica   per   i   prestiti   stipulati  anteriormente  al
 1° gennaio  1997,  per quelli di durata inferiore ai dodici
 mesi  concessi,  a seguito di accordi aziendali, dal datore
 di  lavoro  ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
 cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
 dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
 ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
 danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
 ai  sensi  del  decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419,
 convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
 n. 172;
 c) per  i  fabbricati concessi in locazione, in uso o
 in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
 catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
 inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
 carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
 godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
 in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
 stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
 differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
 nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
 canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
 in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
 mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
 fabbricato;
 c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto ferroviario di
 persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
 ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
 corrispondente         all'introito        medio        per
 passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
 trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
 infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
 convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
 al  comma 3,  di  2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
 delle  infrastrutture  e  dei trasporti e' emanato entro il
 31 dicembre  di  ogni  anno  ed  ha  effetto dal periodo di
 imposta  successivo  a  quello in corso alla data della sua
 emanazione.
 5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o le
 missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
 il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
 elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
 netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
 rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
 vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
 limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
 terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
 di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
 spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
 comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
 spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
 viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
 anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
 dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
 missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
 30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
 Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
 nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
 spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
 vettore, concorrono a formare il reddito.
 6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
 spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
 all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
 sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
 carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
 volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
 nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n. 1229,
 concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
 cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
 finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
 previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
 lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
 disposizione.
 7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di prima
 sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
 formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
 ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
 lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
 territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
 territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
 le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
 trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
 disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
 per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
 dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
 di  trasporto  delle  cose,  nonche'  le  spese e gli oneri
 sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
 recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
 dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
 rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
 documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
 in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
 indennita'.
 8.  Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
 per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
 misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
 all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
 legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
 maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a  formare il
 reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
 cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
 comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
 all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
 riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
 predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
 l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
 8-bis.  In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
 il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
 continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
 dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
 Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
 determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
 definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
 e  della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
 decreto-legge  31 luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
 9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
 presente  articolo non  concorrono  a formare il reddito di
 lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
 del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
 percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
 consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
 periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
 per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
 rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
 1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
 ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
 Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
 effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
 derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
 - Si  riporta  il testo degli articoli 17 e 54 del gia'
 citato  decreto  n.  917  del  1986,  come modificato dalla
 presente legge:
 «Art. 17 [16]  (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
 applica separatamente sui seguenti redditi:
 a) trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
 del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
 denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
 dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
 e g)  del  comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui
 all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme
 percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
 dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
 le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
 quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
 ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
 e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
 sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
 procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
 dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
 risoluzione del rapporto di lavoro;
 a-bis)  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui alla
 lettera  h-bis)  del comma 1 dell'art. 50, erogate in forma
 di  capitale,  ad  esclusione  del riscatto della posizione
 individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del
 decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, diverso da
 quello   esercitato   a   seguito  di  pensionamento  o  di
 cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre
 cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
 b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
 dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
 effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
 atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
 dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
 e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2
 dell'art. 49;
 c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei
 rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di
 cui  al  comma 2 dell'art. 53, se il diritto all'indennita'
 risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del
 rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori
 comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
 anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
 esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
 giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 c-bis)  l'indennita'  di mobilita' di cui all'art. 7,
 comma 5,  della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
 di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1-bis  del
 decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
 corrisposti anticipatamente;
 d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di
 agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
 e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
 notarili;
 f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
 termine   dell'attivita'  sportiva  ai  sensi  del  settimo
 comma dell'art.  4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
 rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
 g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
 realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
 possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
 dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
 commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
 g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
 dell'art.  67  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
 oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
 edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
 momento della cessione;
 g-ter)    corrispettivi    di    cui   all'art.   54,
 comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
 h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti
 al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di
 immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
 abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
 spettanti al precedente titolare;
 i) indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,
 anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
 perdita di redditi relativi a piu' anni;
 l) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
 valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
 indicate  nell'art.  5  nei  casi  di recesso, esclusione e
 riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
 socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
 liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
 il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
 societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
 la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
 socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
 anni;
 m) (abrogata);
 n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
 dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
 titoli  di  cui  alle  lettere a), b), f)  e g) del comma 1
 dell'art.  44,  quando  non  sono  soggetti a ritenuta alla
 fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
 periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
 cinque anni;
 n-bis)  somme  conseguite  a  titolo  di  rimborso di
 imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
 quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
 precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
 spese  rimborsate  di cui all'art. 15, comma 1, lettera c),
 quinto e sesto periodo.
 2.  I  redditi  indicati  alle  lettere  da g) a n) del
 comma 1   sono   esclusi   dalla   tassazione  separata  se
 conseguiti  da societa' in nome collettivo o in accomandita
 semplice;  se  conseguiti da persone fisiche nell'esercizio
 di   imprese  commerciali,  sono  tassati  separatamente  a
 condizione  che  ne sia fatta richiesta nella dichiarazione
 dei  redditi  relativa  al  periodo  di  imposta  al  quale
 sarebbero   imputabili   come  componenti  del  reddito  di
 impresa.
 3.  Per  i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
 comma 1  e  per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
 non  conseguiti  nell'esercizio  di  imprese commerciali il
 contribuente  ha facolta' di non avvalersi della tassazione
 separata    facendolo    constare    espressamente    nella
 dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
 cui  e'  avvenuta  o  ha  avuto inizio la percezione. Per i
 redditi  indicati  alle  lettere a), b), c)  e  c-bis)  del
 comma 1  gli  uffici  provvedono  a  iscrivere  a  ruolo le
 maggiori  imposte  dovute  con le modalita' stabilite negli
 articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
 alla  formazione  del  reddito complessivo dell'anno in cui
 sono  percepiti,  se  cio'  risulta  piu' favorevole per il
 contribuente.».
 «Art.   54   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
 autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
 e   professioni   e'   costituito   dalla   differenza  tra
 l'ammontare  dei  compensi  in denaro o in natura percepiti
 nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
 agli  utili,  e  quello  delle  spese sostenute nel periodo
 stesso  nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
 quanto  stabilito  nei  successivi  commi.  I compensi sono
 computati   al   netto   dei   contributi  previdenziali  e
 assistenziali  stabiliti  dalla legge a carico del soggetto
 che li corrisponde.
 1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
 le  minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili
 e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
 a) sono   realizzate   mediante   cessione  a  titolo
 oneroso;
 b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
 forma  assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
 beni;
 c) i  beni  vengono  destinati al consumo personale o
 familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a
 finalita' estranee all'arte o professione.
 1-ter.  Si  considerano  plusvalenza  o minusvalenza la
 differenza,  positiva  o  negativa,  tra il corrispettivo o
 l'indennita'  percepiti e il costo non ammortizzato ovvero,
 in  assenza  di  corrispettivo, la differenza tra il valore
 normale del bene e il costo non ammortizzato.
 1-quater.   Concorrono   a   formare   il   reddito   i
 corrispettivi   percepiti   a  seguito  di  cessione  della
 clientela  o  di  elementi  immateriali comunque riferibili
 all'attivita' artistica o professionale.
 2.  Per  i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
 professione,  esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di
 antiquariato  o  da  collezione  di  cui  al  comma 5, sono
 ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di ammortamento non
 superiori  a  quelle  risultanti dall'applicazione al costo
 dei  beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
 omogenei,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  E'
 tuttavia  consentita la deduzione integrale, nel periodo di
 imposta  in  cui  sono  state  sostenute,  delle  spese  di
 acquisizione  di beni strumentali il cui costo unitario non
 sia  superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni
 di  locazione  finanziaria  di  beni  mobili  e'  ammessa a
 condizione  che  la  durata del contratto non sia inferiore
 alla  meta'  del  periodo di ammortamento corrispondente al
 coefficiente   stabilito  nel  predetto  decreto.  Per  gli
 immobili    strumentali   per   l'esercizio   dell'arte   o
 professione  utilizzati  in  base  a contratto di locazione
 finanziaria  e'  ammesso  in deduzione un importo pari alla
 rendita  catastale.  I  canoni  di locazione finanziaria di
 beni  mobili  sono deducibili nel periodo di imposta in cui
 maturano.   Le   spese  relative  all'ammodernamento,  alla
 ristruttura-zione  e  alla  manutenzione  straordinaria  di
 immobili  utilizzati  nell'esercizio  di arti e professioni
 sono  deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
 cui sono sostenute e nei quattro successivi.
 3.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
 diversi   da   quelli   indicati   nel   comma 4,   adibiti
 promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e
 all'uso   personale   o  familiare  del  contribuente  sono
 ammortizzabili,  o  deducibili  se il costo unitario non e'
 superiore  a  1  milione  di  lire, nella misura del 50 per
 cento;  nella  stessa  misura  sono  deducibili i canoni di
 locazione  anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le spese
 relativi   all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli  immobili
 utilizzati  promiscuamente  e' deducibile una somma pari al
 50  per  cento della rendita catastale, anche se utilizzati
 in  base  a  contratto di locazione finanziaria, ovvero una
 somma  pari  al  50  per  cento  del canone di locazione, a
 condizione  che  il  contribuente non disponga nel medesimo
 comune    di    altro   immobile   adibito   esclusivamente
 all'esercizio  dell'arte o professione. Nella stessa misura
 sono  deducibili  le  spese  per  i servizi relativi a tali
 immobili   nonche'   quelle   relative  all'ammodernamento,
 ristrutturazione   e   manutenzione   straordinaria   degli
 immobili utilizzati.
 3-bis.  Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
 finanziaria   o  di  noleggio  e  le  spese  di  impiego  e
 manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
 servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
 soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa
 al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
 n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
 4.  [Non  sono  deducibili  le quote di ammortamento, i
 canoni  di  locazione  anche finanziaria o di noleggio e le
 spese  di  impiego,  custodia  e manutenzione relativi agli
 aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto,
 ai  motocicli  con  motore  di  cilindrata  superiore a 350
 centimetri   cubici   e  alle  autovetture  ed  autoveicoli
 indicati  nell'art.  54,  comma 1, lettere a), c) e m), del
 decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, con motore di
 cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore
 diesel  di  cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.
 Per  i ciclomotori, nonche' per i motocicli, le autovetture
 o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata
 nel  periodo  precedente,  la  deduzione  e'  ammessa nella
 misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo
 o,  nel  caso di esercizio dell'arte o professione in forma
 associata  o  da  parte  di  societa'  semplici,  a un solo
 automezzo per ciascun associato o socio].
 5.  Le  spese  relative  a  prestazioni alberghiere e a
 somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
 sono   deducibili   per  un  importo  complessivamente  non
 superiore  al  2  per  cento  dell'ammontare  dei  compensi
 percepiti  nel  periodo  di imposta. Le predette spese sono
 integralmente  deducibili  se sostenute dal committente per
 conto  del  professionista  e  da  questi  addebitate nella
 fattura.  Le  spese  di  rappresentanza sono deducibili nei
 limiti  dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo
 di  imposta.  Sono  comprese  nelle spese di rappresentanza
 anche  quelle  sostenute per l'acquisto o l'importazione di
 oggetti  di arte, di antiquariato o da collezione, anche se
 utilizzati  come beni strumentali per l'esercizio dell'arte
 o  professione,  nonche'  quelle sostenute per l'acquisto o
 l'importazione  di beni destinati ad essere ceduti a titolo
 gratuito;  le spese di partecipazione a convegni, congressi
 e  simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
 quelle  di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
 del 50 per cento del loro ammontare.
 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
 comprendono,  salvo  il  disposto  di  cui al comma 6-bis),
 anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)
 del  comma 1  dell'art. 17 maturate nel periodo di imposta.
 Le  spese  di  vitto  e alloggio sostenute per le trasferte
 effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai lavoratori
 dipendenti   degli   esercenti   arti  e  professioni  sono
 deducibili  nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art.
 95.
 6-bis.  Non  sono  ammesse  deduzioni per i compensi al
 coniuge,  ai  figli, affidati o affiliati, minori di eta' o
 permanentemente  inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti
 dell'artista  o  professionista ovvero dei soci o associati
 per  il  lavoro  prestato  o  l'opera  svolta nei confronti
 dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o
 associazione.  I  compensi  non  ammessi  in  deduzione non
 concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   dei
 percipienti.
 7. ... .
 8.  I  redditi  indicati  alla  lettera b)  del comma 2
 dell'art. 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
 denaro  o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche
 sotto  forma  di  partecipazione agli utili, ridotto del 25
 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le
 partecipazioni  agli  utili  e  le  indennita'  di cui alle
 lettere c), d),  ed e)  costituiscono  reddito per l'intero
 ammontare  percepito  nel  periodo  di  imposta.  I redditi
 indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
 dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
 nel  periodo  di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
 di deduzione forfettaria delle spese.
 8-bis.  In  deroga  al  principio  della determinazione
 analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di
 cooperazione  dei volontari e dei cooperanti e' determinata
 sulla  base  dei compensi convenzionali fissati annualmente
 con  decreto  del Ministero degli affari esteri di concerto
 con  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali,
 indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del
 contratto   purche'   stipulato   da   organizzazione   non
 governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 della
 legge 26 febbraio 1987, n. 49.».
 - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
 2000,  n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
 diritti del contribuente):
 «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
 1.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  1,  comma 2,  le
 disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
 Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
 si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
 successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
 delle disposizioni che le prevedono.
 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
 prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
 scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
 dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
 provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
 3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
 accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
 - Si  riporta  il testo del comma 10, dell'art. 165 del
 gia' citato decreto n. 917 del 1986:
 «10.  Nel  caso  in  cui il reddito prodotto all'estero
 concorra   parzialmente   alla   formazione   del   reddito
 complessivo,  anche  l'imposta  estera va ridotta in misura
 corrispondente.».
 - Si riporta il testo del comma 8-bis, dell'art. 51 del
 gia' citato decreto n. 917 del 1986:
 «8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
 il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
 continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
 dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
 Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
 determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
 definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
 e  della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
 decreto-legge  31 luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.».
 L'art.  188  del  gia'  citato decreto n. 917 del 1986,
 abrogato dalla presente legge, recava:
 «Art. 188.  Campione d'Italia.»
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  della  legge
 27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
 della  finanza  pubblica.),  come modificato dalla presente
 legge:
 «Art. 13 (Disposizioni in favore di soggetti colpiti da
 calamita). - 1. (abrogato);
 2.   L'esclusione  dal  concorso  alla  formazione  del
 reddito  imponibile  ai fini dell'imposta sul reddito delle
 persone  fisiche,  disposta  dall'art.  3, comma 2-bis, del
 decreto-legge  30 dicembre  1985,  n.  791, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i
 contributi  assistenziali e previdenziali, relativamente ai
 quali e' stata prevista la sospensione, deve intendersi nel
 senso   che   opera  anche  per  la  quota  dei  contributi
 assistenziali  e  previdenziali  a  carico  dei  lavoratori
 dipendenti,  per  i  quali  e' stato concesso l'esonero dal
 pagamento   ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1-septies,  del
 decreto-legge   3 aprile  1985,  n.  114,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1,  2,  3  e 4
 dell'art.  1  si  applicano  anche alle spese sostenute nei
 periodi   di  imposta  relativi  agli  anni  1996  e  1997,
 limitatamente  agli  interventi  effettuati in seguito agli
 eventi  sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e
 Calabria  nell'anno  1996  per  il  ripristino delle unita'
 immobiliari  per  le  quali  e' stata emanata in seguito al
 sisma  ordinanza  di  inagibilita'  da  parte dei comuni di
 pertinenza,  ovvero  che  risultino inagibili sulla base di
 apposite  certificazioni del Commissario delegato nominato,
 con  ordinanza  del  Ministro  per  il  coordinamento della
 protezione   civile,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
 24 febbraio 1992, n. 225.
 4.    Il   termine   previsto   dall'art.   3-bis   del
 decreto-legge  12 novembre  1996,  n.  576, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  31 dicembre  1996,  n.  677,
 recante  "Interventi  urgenti  a  favore delle zone colpite
 dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996",
 e' prorogato al 31 dicembre 1998.».
 -  L'art.  11  della  legge  18 febbraio  1999,  n.  28
 (Disposizioni   in  materia  tributaria,  di  funzionamento
 dell'Amministrazione  finanziaria  e  di revisione generale
 del catasto), abrogato dalla presente legge, recava:
 «Art.  11 (Deducibilita'  di  imposte  e contributi non
 pagati per differimento di termini).».
 -   L'art.  28  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133
 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
 e  federalismo  fiscale),  abrogato  dalla  presente legge,
 recava:
 «Art. 28 (Disposizioni interpretative).».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
 30 dicembre   1985,   n.  791,  convertito  in  legge,  con
 modificazioni,   dalla   legge   28 febbraio  1986,  n.  46
 (Provvedimenti  urgenti  in  materia  di  opere  e  servizi
 pubblici,  nonche' di calamita' naturali.), come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.   3.   -   1.  Al  comma 1-bis  dell'art.  4  del
 decreto-legge   3 aprile   1985,  n.  114,  convertito  con
 modificazioni  nella  legge  30 maggio  1985,  n. 211, sono
 soppresse  le  seguenti parole: "nei confronti dei soggetti
 che  hanno  subito  ritenute  fino  alla data di entrata in
 vigore del presente decreto.".
 2. ....
 2-bis. (Abrogato).».
 - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
 2000,  n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
 diritti del contribuente):
 «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
 1.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  1,  comma 2,  le
 disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
 Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
 si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
 successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
 delle disposizioni che le prevedono.
 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
 prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
 scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
 dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
 provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
 3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
 accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
 -  Per  l'art.  73  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si vedano i riferimenti
 normativi all'art. 35.
 - Si  riporta  il testo del comma 4, dell'art. 14 della
 legge  24 dicembre  1993,  n. 537 (Interventi correttivi di
 finanza pubblica.):
 «4.  Nelle  categorie  di  reddito  di  cui all'art. 6,
 comma 1,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
 in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
 o  attivita'  qualificabili  come illecito civile, penale o
 amministrativo   se  non  gia'  sottoposti  a  sequestro  o
 confisca   penale.  I  relativi  redditi  sono  determinati
 secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.».
 - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6 del gia'
 citato decreto n. 917 del 1986:
 «1.  I singoli redditi sono classificati nelle seguenti
 categorie: a)  redditi fondiari; b) redditi di capitale; c)
 redditi   di   lavoro   dipendente; d)  redditi  di  lavoro
 autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 36-bis. Misure  urgenti  per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro
 
 ((  1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori  nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il   fenomeno   del  lavoro  sommerso  ed  irregolare  ed  in  attesa dell'adozione  di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,  ferme  restando  le  attribuzioni  del  coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del   decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive modificazioni,  nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla  legislazione  vigente  in  materia  di  salute e sicurezza, il personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale,   anche   su   segnalazione  dell'Istituto  nazionale  della previdenza    sociale    (INPS)   e   dell'Istituto   nazionale   per l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  puo' adottare  il  provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri   edili   qualora   riscontri  l'impiego  di  personale  non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura  pari  o  superiore  al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente  occupati  nel  cantiere  ovvero  in  caso  di reiterate violazioni  della  disciplina  in materia di superamento dei tempi di lavoro,  di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7  e  9  del  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.  I  competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero  delle  infrastrutture  dell'adozione  del provvedimento di sospensione  al  fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento  interdittivo  alla  contrattazione  con  le  pubbliche amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a gare pubbliche di durata pari  alla  citata  sospensione  nonche'  per  un eventuale ulteriore periodo   di  tempo  non  inferiore  al  doppio  della  durata  della sospensione,  e  comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del   presente  decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale predispongono le attivita'   necessarie  per  l'integrazione  dei  rispettivi  archivi informativi  e  per  il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive  in  materia  di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
 2.  E'  condizione  per  la  revoca  del provvedimento da parte del personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale di cui al comma 1:
 a) la   regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
 b) l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari condizioni di lavoro  nelle  ipotesi  di  reiterate  violazioni  alla disciplina in materia  di  superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive  modificazioni.  E'  comunque  fatta  salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
 3.  Nell'ambito  dei  cantieri  edili  i  datori  di lavoro debbono munire,  a  decorrere  dal  1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata  di  fotografia, contenente  le  generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad esporre detta tessera di riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai lavoratori autonomi   che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'  nei cantieri,  i  quali  sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi  in  cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel cantiere piu' datori  di  lavoro  o  lavoratori  autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
 4.  I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti possono assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma 3 mediante annotazione, su apposito  registro  di  cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo di lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita' lavorative   si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati  a prescindere  dalla  tipologia  dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi  quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
 5.  La  violazione  delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione,   in   capo  al  datore  di  lavoro,  della  sanzione amministrativa  da  euro  100  ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore  munito  della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che  non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da  euro  50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa  la  procedura  di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
 6.   L'articolo   86,   comma 10-bis,   del   decreto   legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
 «10-bis.  Nei  casi  di  instaurazione  di  rapporti  di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di  cui  all'articolo 9-bis,  comma 2,  del  decreto-legge 1° ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive modificazioni, il giorno antecedente a quello    di    instaurazione   dei   relativi   rapporti,   mediante documentazione avente data certa».
 7.  All'articolo 3  del  decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla  normativa  in  vigore,  l'impiego di lavoratori non risultanti dalle  scritture  o  da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun  lavoratore,  maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento  dei  contributi  e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui  al  periodo  precedente  non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente   dalla   durata   della   prestazione   lavorativa accertata.»;
 b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5.  Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.  Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di  diffida  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».
 8.   Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo 29  del  decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n.  341,  trovano  applicazione  esclusivamente  nei confronti  dei  datori  di  lavoro  del settore edile in possesso dei requisiti   per  il  rilascio  della  certificazione  di  regolarita' contributiva   anche   da   parte  delle  Casse  edili.  Le  predette agevolazioni  non  trovano  applicazione  nei confronti dei datori di lavoro  che  abbiano  riportato  condanne passate in giudicato per la violazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza e salute nei luoghi  di  lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
 9.  Al  comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Le predette disposizioni  non  si  applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro   del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
 10.  All'articolo 10,  comma 1,  del  decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.  124,  dopo  le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella  pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
 11.  Il  termine  di  prescrizione  di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione  per  l'anno  1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2,  comma 26,  della  predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.
 12.  Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  le  risorse destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456  milioni  di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate da 63 milioni  di  euro  a  87  milioni  di  euro le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo della lettera e), del comma 1,
 dell'art.  5 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
 (Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
 prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
 cantieri temporanei o mobili):
 «e)  segnalare  al  committente o al responsabile dei
 lavori,  previa  contestazione  scritta  alle  imprese e ai
 lavoratori   autonomi  interessati,  le  inosservanze  alle
 disposizioni  degli  articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni
 del  piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei
 lavori,  l'allontanamento  delle  imprese  o dei lavoratori
 autonomi  dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
 caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
 adotti  alcun  provvedimento  in  merito alla segnalazione,
 senza  fornire  idonea  motivazione,  il  coordinatore  per
 l'esecuzione      provvede     a     dare     comunicazione
 dell'inadempienza  alla  azienda  Unita'  sanitaria  locale
 territorialmente  competente  e  alla direzione provinciale
 del lavoro;».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 4,  7 e 9 del
 decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della
 direttiva    93/104/CE   e   della   direttiva   2000/34/CE
 concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
 di  lavoro),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
 2003, n. 87:
 «Art.  4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I
 contratti  collettivi  di  lavoro  stabiliscono  la  durata
 massima settimanale dell'orario di lavoro.
 2.  La  durata  media dell'orario di lavoro non puo' in
 ogni  caso  superare,  per ogni periodo di sette giorni, le
 quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
 3.  Ai  fini  della  disposizione di cui al comma 2, la
 durata  media  dell'orario  di lavoro deve essere calcolata
 con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
 4.  I  contratti  collettivi  di lavoro possono in ogni
 caso  elevare  il  limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
 ovvero  fino  a  dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
 tecniche   o   inerenti   all'organizzazione   del  lavoro,
 specificate negli stessi contratti collettivi.
 5.  In  caso  di  superamento  delle  48  ore di lavoro
 settimanale,     attraverso     prestazioni    di    lavoro
 straordinario,  per  le unita' produttive che occupano piu'
 di  dieci  dipendenti  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto a
 informare,  entro  trenta giorni dalla scadenza del periodo
 di  riferimento  di  cui  ai  precedenti  commi 3  e  4, la
 Direzione  provinciale  del  lavoro - Settore ispezione del
 lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
 lavoro  possono  stabilire  le  modalita'  per adempiere al
 predetto obbligo di comunicazione.».
 «Art.  7  (Riposo  giornaliero). - 1. Ferma restando la
 durata  normale  dell'orario  settimanale, il lavoratore ha
 diritto   a   undici   ore   di   riposo  consecutivo  ogni
 ventiquattro  ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
 in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
 da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.».
 «Art.  9  (Riposi  settimanali).  - 1. Il lavoratore ha
 diritto  ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
 ventiquattro  ore consecutive, di regola in coincidenza con
 la  domenica,  da cumulare con le ore di riposo giornaliero
 di cui all'art. 7.
 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
 a) le  attivita'  di lavoro a turni ogni volta che il
 lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
 del  servizio  di  una  squadra  e l'inizio di quello della
 squadra  successiva,  di  periodi  di  riposo giornaliero o
 settimanale;
 b) le  attivita'  caratterizzate da periodi di lavoro
 frazionati durante la giornata;
 c) per  il  personale  che  lavora  nel  settore  dei
 trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
 prestato  a  bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
 orari   del   trasporto   ferroviario   che  assicurano  la
 continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
 d) i    contratti    collettivi   possono   stabilire
 previsioni  diverse, nel rispetto delle condizioni previste
 dall'art. 17, comma 4.
 3.  Il  riposo  di  ventiquattro  ore  consecutive puo'
 essere  fissato  in un giorno diverso dalla domenica e puo'
 essere  attuato mediante turni per il personale interessato
 a  modelli  tecnico-organizzativi di turnazione particolare
 ovvero   addetto   alle   attivita'   aventi   le  seguenti
 caratteristiche:
 a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
 di   forni   a   combustione  o  a  energia  elettrica  per
 l'esercizio  di  processi  caratterizzati dalla continuita'
 della   combustione   ed   operazioni   collegate,  nonche'
 attivita'  industriali  ad  alto  assorbimento  di  energia
 elettrica ed operazioni collegate;
 b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
 tutto  o  in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
 tecniche;
 c) industrie  stagionali  per  le  quali  si  abbiano
 ragioni  di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  o  al
 prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
 loro  utilizzazione,  comprese  le  industrie  che trattano
 materie  prime  di  facile deperimento ed il cui periodo di
 lavorazione  si  svolge  in  non  piu'  di 3 mesi all'anno,
 ovvero   quando  nella  stessa  azienda  e  con  lo  stesso
 personale  si  compiano alcune delle suddette attivita' con
 un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
 d) i   servizi  ed  attivita'  il  cui  funzionamento
 domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
 interessi  rilevanti  della  collettivita'  ovvero  sia  di
 pubblica utilita';
 e) attivita'  che  richiedano l'impiego di impianti e
 macchinari  ad  alta  intensita'  di  capitali  o  ad  alta
 tecnologia;
 f) attivita'   di   cui   all'art.   7   della  legge
 22 febbraio 1934, n. 370;
 g) attivita'  indicate  agli articoli 11, 12 e 13 del
 decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  e  di  cui
 all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
 4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  speciali  che
 consentono  la  fruizione  del riposo settimanale in giorno
 diverso  dalla  domenica, nonche' le deroghe previste dalla
 legge 22 febbraio 1934, n. 370.
 5.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
 politiche  sociali  ovvero,  per i pubblici dipendenti, con
 decreto  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
 con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
 adottato  sentite  le organizzazioni sindacali nazionali di
 categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
 organizzazioni  nazionali  dei  datori  di  lavoro, saranno
 individuate  le  attivita' aventi le caratteristiche di cui
 al  comma 3,  che  non  siano  gia'  ricomprese nel decreto
 ministeriale  22 giugno  1935,  e  successive  modifiche  e
 integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 161
 del  12 luglio  1935,  nonche'  quelle  di  cui al comma 2,
 lettera d),  salve  le eccezioni di cui alle lettere a), b)
 e c).  Con  le  stesse  modalita'  il Ministro del lavoro e
 delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
 Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
 Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, provvede
 all'aggiornamento   e   alla  integrazione  delle  predette
 attivita'.  Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve
 le    eccezioni    di   cui   alle   lettere a), b),   e c)
 l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni
 dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
 legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
 funzioni  ispettive  in  materia di previdenza sociale e di
 lavoro,  a  norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
 n. 30.):
 «Art.   13  (Diffida).  -  1.  In  caso  di  constatata
 inosservanza   delle   norme   in   materia   di  lavoro  e
 legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
 rilevi    inadempimenti   dai   quali   derivino   sanzioni
 amministrative,  questi  provvede  a diffidare il datore di
 lavoro  alla  regolarizzazione  delle inosservanze comunque
 sanabili, fissando il relativo termine.
 2.  In  caso di ottemperanza alla diffida, il datore di
 lavoro  e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni
 nella  misura  pari  al  minimo previsto dalla legge ovvero
 nella  misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
 misura  fissa.  Il  pagamento  dell'importo  delle sanzioni
 amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
 3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
 all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
 scadenza  del  termine  per  la  regolarizzazione di cui al
 comma 1.
 4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e
 con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2  e  3,  e' esteso,
 limitatamente    alla    materia    della    previdenza   e
 dell'assistenza  sociale,  anche  agli ispettori degli enti
 previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  86  del  decreto
 legislativo  10 settembre  2003,  n.  276 (Attuazione delle
 deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
 cui  alla  legge  14 febbraio 2003, n. 30), come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.   86 (Norme   transitorie  e  finali).  -  1.  Le
 collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
 della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte
 a  un  progetto  o a una fase di esso, mantengono efficacia
 fino  alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
 dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
 Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
 di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
 stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
 stabiliti  nell'ambito  di accordi sindacali di transizione
 al  nuovo  regime  di cui al presente decreto, stipulati in
 sede  aziendale  con  le  istanze  aziendali  dei sindacati
 comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
 2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina
 di  legge  e  contratto  collettivo, in caso di rapporti di
 associazione  in  partecipazione  resi  senza una effettiva
 partecipazione  e  adeguate  erogazioni  a  chi  lavora, il
 lavoratore   ha   diritto   ai   trattamenti  contributivi,
 economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti
 collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
 corrispondente  del  medesimo  settore  di  attivita', o in
 mancanza  di  contratto  collettivo,  in una corrispondente
 posizione  secondo  il contratto di settore analogo, a meno
 che  il  datore  di  lavoro,  o  committente,  o altrimenti
 utilizzatore   non  comprovi,  con  idonee  attestazioni  o
 documentazioni,  che  la  prestazione  rientra in una delle
 tipologie  di  lavoro  disciplinate  nel  presente  decreto
 ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con
 particolare  disciplina,  o  in  un  contratto  nominato di
 lavoro   autonomo,   o  in  altro  contratto  espressamente
 previsto nell'ordinamento.
 3.   In   relazione   agli   effetti   derivanti  dalla
 abrogazione  delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
 11  della  legge  24 giugno  1997,  n. 196, le clausole dei
 contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
 dell'art.  1,  comma 2,  lettera a), della medesima legge e
 vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
 decreto,  mantengono,  in  via  transitoria e salve diverse
 intese,  la  loro  efficacia fino alla data di scadenza dei
 contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro, con esclusivo
 riferimento  alla determinazione per via contrattuale delle
 esigenze   di   carattere   temporaneo  che  consentono  la
 somministrazione  di  lavoro  a  termine.  Le  clausole dei
 contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
 dell'art.  1,  comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
 vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
 decreto,  mantengono  la  loro  efficacia  fino  a  diversa
 determinazione    delle    parti   stipulanti   o   recesso
 unilaterale.
 4.  Le  disposizioni di cui all'art. 26-bis della legge
 24 giugno  1997,  n.  196,  e  di cui al n. 5-ter dell'art.
 2751-bis  del  codice  civile  si  intendono  riferiti alla
 disciplina  della  somministrazione  prevista  dal presente
 decreto.
 5.  Ferma  restando  la  disciplina di cui all'art. 17,
 comma 1,   della   legge   28 gennaio  1994,  n.  84,  come
 sostituito  dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186,
 i riferimenti che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno
 1997,  n.  196, si intendono riferiti alla disciplina della
 somministrazione di cui al presente decreto.
 6.     Per    le    societa'    di    somministrazione,
 intermediazione,   ricerca   e   selezione  del  personale,
 ricollocamento  professionale  gia'  autorizzate  ai  sensi
 della normativa previgente opera una disciplina transitoria
 e  di  raccordo  definita con apposito decreto del Ministro
 del  lavoro  e  delle politiche sociali entro trenta giorni
 dalla  entrata  in  vigore  del presente decreto. In attesa
 della  disciplina transitoria restano in vigore le norme di
 legge  e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
 del presente decreto legislativo.
 7.   L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  al  comma 4
 dell'art.  4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000 si
 intende  riferito  a  tutte le imprese di somministrazione,
 sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
 8.  Il  Ministro  per  la  funzione pubblica convoca le
 organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative dei
 dipendenti  delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
 profili  di  armonizzazione  conseguenti  alla  entrata  in
 vigore  del  presente  decreto  legislativo  entro sei mesi
 anche   ai   fini   della   eventuale   predisposizione  di
 provvedimenti legislativi in materia.
 9.  La  previsione della trasformazione del rapporto di
 lavoro  di cui all'art. 27, comma 1, non trova applicazione
 nei   confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  cui  la
 disciplina  della  somministrazione trova applicazione solo
 per  quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
 determinato.  La vigente disciplina in materia di contratti
 di   formazione  e  lavoro,  fatto  salvo  quanto  previsto
 dall'art.  59,  comma 3,  trova applicazione esclusivamente
 nei  confronti  della pubblica amministrazione. Le sanzioni
 amministrative  di  cui  all'art. 19 si applicano anche nei
 confronti della pubblica amministrazione.
 10.   All'art.  3,  comma 8,  del  decreto  legislativo
 14 agosto   1996,   n.  494,  sono  apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a) ...;
 b) .... .
 10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
 nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
 comunicazione   di   cui   all'art.   9-bis,  comma 2,  del
 decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996,  n. 608, e
 successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
 instaurazione     dei     relativi    rapporti,    mediante
 documentazione avente data certa.
 10-ter.   La   violazione  degli  obblighi  di  cui  al
 comma 10-bis  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
 pecuniaria di cui all'art. 19, comma 3.
 11.  L'abrogazione  ad  opera  dell'art.  8 del decreto
 legislativo  19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei
 compiti  della  commissione  regionale per l'impiego di cui
 all'art.  5  della  legge  28 febbraio  1987, n. 56, non si
 intende  riferita  alle  regioni  a statuto speciale per le
 quali  non  sia  effettivamente  avvenuto  il trasferimento
 delle  funzioni  in  materia di lavoro ai sensi del decreto
 legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
 12.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 13, 14, 34,
 comma 2,  di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
 II,  Titolo  VIII  hanno  carattere  sperimentale.  Decorsi
 diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
 del  lavoro  e  delle politiche sociali procede, sulla base
 delle  informazioni  raccolte  ai sensi dell'art. 17, a una
 verifica  con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
 prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
 sul  piano  nazionale  degli  effetti delle disposizioni in
 esso  contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi
 ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
 13.  Entro  i  cinque giorni successivi alla entrata in
 vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
 politiche  sociali  convoca  le  associazioni dei datori di
 lavoro  e  dei  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
 rappresentative  sul  piano nazionale al fine di verificare
 la   possibilita'   di   affidare  a  uno  o  piu'  accordi
 interconfederali  la  gestione  della  messa  a  regime del
 presente   decreto,   anche   con   riferimento  al  regime
 transitorio  e  alla  attuazione  dei rinvii contenuti alla
 contrattazione collettiva.
 14.  L'INPS  provvede  al  monitoraggio  degli  effetti
 derivanti  dalle misure del presente decreto, comunicando i
 risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
 della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
 11-ter,  comma 7,  della  legge  5 agosto  1978,  n. 468, e
 successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
 assumere  ai  sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater
 della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
 necessario   alla   adozione   dei  predetti  provvedimenti
 correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
 previsioni  a  legislazione  vigente  si  provvede mediante
 corrispondente  rideterminazione, da effettuare con decreto
 del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di
 concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
 degli  interventi  posti a carico del Fondo di cui all'art.
 1,  comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148,
 convertito,  con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993,
 n. 236.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
 22 febbraio   2002,   n.  12,  convertito  in  legge,  come
 modificato, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni
 urgenti  per il completamento delle operazioni di emersione
 di  attivita'  detenute all'estero e di lavoro irregolare),
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  3  (Modifiche  alle  disposizioni  in materia di
 lavoro  irregolare).  -  1.  Alla legge 18 ottobre 2001, n.
 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
 modificazioni:
 a) all'art. 1:
 1)  al  comma 1,  le  parole: "30 giugno 2002" sono
 sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
 2)  al  comma 2, dopo le parole: "Per il periodo di
 imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello";
 3)   al  comma 2,  lettera a),  primo  periodo,  le
 parole:  "rispetto  a  quello relativo al periodo d'imposta
 precedente"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "rispetto a
 quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente";
 4) ... ;
 5) ...;
 6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
 ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti: "30 novembre
 2002";
 7) ...;
 8) ...;
 b) ...;
 c) all'art. 3, comma 1, le parole: «di cui all'art. 1
 e  degli  altri  modelli  di dichiarazione» sono sostituite
 dalle  seguenti:  «di  cui  agli articoli 1 e 1-bis e degli
 altri modelli di dichiarazione».
 2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
 di  emersione  prima  della data di entrata in vigore della
 legge  di  conversione  del  presente  decreto  resta ferma
 l'applicazione  del  regime  di  incentivo  fiscale  per il
 periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in vigore
 della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
 per  i  medesimi  soggetti  si applicano le disposizioni di
 maggiore  favore  recate  dai  commi 2-bis,  2-ter  e 4-bis
 dell'art.  1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il
 comma 1, lettera a), del presente articolo.
 3.  Ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni gia'
 previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori
 non  risultanti  dalle  scritture o da altra documentazione
 obbligatoria   e'   altresi'   punito   con   la   sanzione
 amministrativa  da  Euro  1.500  a  Euro 12.000 per ciascun
 lavoratore, maggiorata di Euro 150 per ciascuna giornata di
 lavoro  effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
 all'omesso  versamento  dei  contributi  e premi riferiti a
 ciascun  lavoratore  di  cui al periodo precedente non puo'
 essere  inferiore  a  Euro  3.000,  indipendentemente dalla
 durata della prestazione lavorativa accertata.
 4.  Alla  constatazione  della violazione procedono gli
 organi   preposti   ai   controlli   in   materia  fiscale,
 contributiva e del lavoro.
 5.  Alla  irrogazione  della sanzione amministrativa di
 cui  al  comma 3,  provvede  la  Direzione  provinciale del
 lavoro  territorialmente  competente.  Nei  confronti della
 sanzione  non  e'  ammessa  la  procedura di diffida di cui
 all'art.  13  del  decreto  legislativo  23 aprile 2004, n.
 124.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 29 del decreto-legge
 23 giugno  1995, n. 244, convertito, come modificato, dalla
 legge  8 agosto  1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare
 il   completamento   degli   interventi   pubblici   e   la
 realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse):
 «Art.  29 (Retribuzione  minima  imponibile nel settore
 edile).  -  1. I datori di lavoro esercenti attivita' edile
 anche  se  in  economia  operanti sul territorio nazionale,
 individuati  dai  codici  ISTAT  1991, dal 45.1 al 45.45.2,
 sono  tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed
 assistenziale  su  di  una  retribuzione  commisurata ad un
 numero  di  ore  settimanali  non  inferiore  all'orario di
 lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali
 stipulati     dalle     organizzazioni    sindacali    piu'
 rappresentative  su base nazionale e dai relativi contratti
 integrativi  territoriali  di  attuazione,  con  esclusione
 delle    assenze   per   malattia,   infortuni,   scioperi,
 sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa,  con
 intervento  della  cassa  integrazione  guadagni,  di altri
 eventi   indennizzati   e  degli  eventi  per  i  quali  il
 trattamento  economico  e'  assolto mediante accantonamento
 presso   le  casse  edili.  Altri  eventi  potranno  essere
 individuati  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
 previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
 sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme
 le  disposizioni  in  materia  di  retribuzione  imponibile
 dettate  dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
 successive   modificazioni,   in  materia  di  minimali  di
 retribuzione  ai fini contributivi e quelle di cui all'art.
 1,  comma 1,  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
 n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima
 norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del
 decreto-legge   29 marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  1° giugno 1991, n. 166, anche
 gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
 2.  Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed
 assistenziali  diverse  da  quelle  di pertinenza del fondo
 pensioni   lavoratori   dipendenti,   dovute   all'Istituto
 nazionale  della  previdenza  sociale  e all'INAIL, per gli
 operai  occupati  con  un  orario di lavoro di quaranta ore
 settimanali,  a  carico  dei  datori  di  lavoro  di cui al
 comma 1,  si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione
 pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli
 sgravi  degli  oneri  sociali  per  il  Mezzogiorno  e  con
 l'esonero  previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge
 22 marzo  1993,  n.  71,  convertito  dalla legge 20 maggio
 1993,  n.  151,  sino  a  concorrenza  di  quanto dovuto ai
 singoli  fondi  e gestioni. Si applicano le disposizioni di
 cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge
 9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,
 dalla   legge   7 dicembre   1989,  n.  389,  e  successive
 modificazioni  ed  integrazioni,  comprese quelle di cui al
 comma 1.
 3.  Ai  datori  di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi
 contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive
 per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di
 cui  al  comma 2,  non  possono  essere  riconosciuti per i
 lavoratori  non  denunciati alle casse edili. Per i casi di
 omessa  denuncia  o  di omesso versamento a dette casse, si
 applicano  le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, del
 decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389, come
 modificato  dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.
 71,  convertito  dalla  legge  20 maggio 1993, n. 151. Agli
 effetti   dell'applicazione   di   quest'ultima  norma  gli
 accantonamenti  e  le  contribuzioni  alle  casse  edili si
 considerano parte della retribuzione.
 4.  Le  disposizioni  del presente articolo: a) trovano
 applicazione  alle  societa'  cooperative  di  produzione e
 lavoro   esercenti   attivita'   edile  anche  per  i  soci
 lavoratori  delle  stesse; b) non operano per le imprese di
 cui  all'art.  2-bis  del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.
 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 marzo
 1991, n. 89.
 5.  Entro  il  31 marzo  di  ciascun  anno  e  sino  al
 31 dicembre  2006  il  Governo  procede  a  verificare  gli
 effetti  determinati  dalle disposizioni di cui al comma 1,
 al  fine  di  valutare  la possibilita' che con decreto del
 Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
 con   i   Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica,  sia  confermata o rideterminata
 per  l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui
 al comma 2.
 6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal
 1° luglio 1995.».
 - Si  riporta  il  testo del comma 213-bis, dell'art. 1
 della   citata   legge   23 dicembre  2005,  n.  266,  come
 modificato dalla presente legge:
 «Le  disposizioni  di cui al comma 213 non si applicano
 al  personale  delle  Forze  armate  e  di  polizia,  fermi
 restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette
 disposizioni   non  si  applicano,  inoltre,  al  personale
 ispettivo  del  lavoro  del  Ministero  del  lavoro e della
 previdenza    sociale,    dell'Istituto   nazionale   della
 previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per
 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
 funzioni  ispettive  in  materia di previdenza sociale e di
 lavoro,  a  norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003,
 n. 30), come modificato dalla presente legge:
 «Art.   10  (Razionalizzazione  e  coordinamento  della
 attivita'  ispettiva).  -  1. Al fine di razionalizzare gli
 interventi  ispettivi  di tutti gli organi di vigilanza sul
 territorio,  e'  istituita,  senza  oneri aggiuntivi per il
 bilancio  dello  Stato,  nell'ambito  delle  strutture  del
 Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali  ed
 avvalendosi  delle  risorse del Ministero stesso, una banca
 dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i
 datori   di  lavoro  ispezionati,  nonche'  informazioni  e
 approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su
 tutte  le  materie oggetto di aggiornamento e di formazione
 permanente  del  personale  ispettivo. Alla banca dati, che
 costituisce  una  sezione  riservata  della  borsa continua
 nazionale  del  lavoro  di  cui  all'art.  15  del  decreto
 legislativo   10 settembre  2003,  n.  276,  hanno  accesso
 esclusivamente  le amministrazioni che effettuano vigilanza
 ai  sensi  del presente decreto. Con successivo decreto del
 Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi
 entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  sentito il Ministro per l'innovazione e
 le  tecnologie,  previo  parere  del  Centro  nazionale per
 l'informatica nella pubblica amministrazione, previa intesa
 con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
 le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
 vengono   definite   le   modalita'   di  attuazione  e  di
 funzionamento  della  predetta banca dati, anche al fine di
 consentire   il   coordinamento   con   gli   strumenti  di
 monitoraggio   di   cui  all'art.  17  del  citato  decreto
 legislativo n. 276 del 2003.
 2.  Per  evitare  duplicazione  di  interventi da parte
 degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia
 di   lavoro,   previdenza   ed   assistenza   sociale,   le
 amministrazioni   interessate  provvedono  a  comunicare  a
 ciascuna  delle  altre  amministrazioni, mediante strumenti
 telematici,  i  datori  di  lavoro sottoposti ad ispezioni,
 immediatamente dopo le ispezioni stesse.
 3.  Allo  scopo  di  procedere  ad  una migliore e piu'
 efficiente   organizzazione   dell'attivita'  ispettiva  in
 ambito   regionale,  le  Direzioni  regionali  del  lavoro,
 d'intesa   con   le  Direzioni  regionali  dell'I.N.P.S.  e
 dell'INAIL  e  con  il  Comando  del nucleo dei Carabinieri
 presso  l'ispettorato  del  lavoro,  possono costituire nel
 territorio  di  propria  competenza  gruppi  di  intervento
 straordinario,   secondo   le   direttive  della  Direzione
 generale,  per contrastare specifici fenomeni di violazione
 di  norme  poste  a  tutela del lavoro e della previdenza e
 assistenza obbligatoria.
 4.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
 politiche  sociali,  da adottarsi entro sei mesi dalla data
 di  entrata in vigore del presente decreto, di concerto con
 il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i
 Direttori  generali  di  I.N.P.S.  e  INAIL, e' adottato un
 modello  unificato di verbale di rilevazione degli illeciti
 ad  uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
 previdenza  e  assistenza obbligatoria nei cui confronti la
 Direzione   generale,   ai   sensi  dell'art.  2,  esercita
 un'attivita' di direzione e coordinamento.
 5.  I  verbali  di  accertamento  redatti dal personale
 ispettivo  sono  fonti  di  prova  ai sensi della normativa
 vigente  relativamente  agli  elementi di fatto acquisiti e
 documentati  e  possono essere utilizzati per l'adozione di
 eventuali   provvedimenti  sanzionatori,  amministrativi  e
 civili, da parte di altre amministrazioni interessate.».
 - Si  riporta  il  testo  della  lettera a) del comma 9
 dell'art.  3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
 sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
 «9.  Le  contribuzioni  di  previdenza  e di assistenza
 sociale  obbligatoria  si  prescrivono e non possono essere
 versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
 a) dieci  anni per le contribuzioni di pertinenza del
 Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
 pensionistiche  obbligatorie,  compreso  il  contributo  di
 solidarieta'   previsto   dall'art.   9-bis,  comma 2,  del
 decreto-legge   29 marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  1° giugno  1991,  n.  166, ed
 esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
 devoluta  alle  gestioni  pensionistiche.  A  decorrere dal
 1° gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi
 i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;».
 - Si  riporta  il testo del comma 26, art. 2 della gia'
 citata legge n. 335 del 1995:
 «26.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  sono tenuti
 all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
 presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
 la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
 professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
 lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
 unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
 successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
 titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
 continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
 del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
 domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
 426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
 borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 7, dell'art. 1 del
 decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   19 luglio   1993,  n.  236
 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
 «7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
 istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
 sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
 risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
 comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
 comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
 cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
 lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
 contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
 per essere riassegnati al predetto Fondo.».
 - Si  riporta  il testo del comma 410 dell'art. 1 della
 legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
 legge finanziaria 2006):
 «410.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori
 sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di
 euro  a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
 1,  comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
 n.  236, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro
 e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  disporre  entro il
 31 dicembre  2006 e, per gli accordi governativi di settore
 o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
 normativa,    concessioni,   anche   senza   soluzione   di
 continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
 straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
 nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
 occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi
 ed  aree  territoriali,  ovvero  miranti  al  reimpiego  di
 lavoratori   coinvolti   in  detti  programmi  definiti  in
 specifici  accordi in sede governativa intervenuti entro il
 30 giugno  2006 che recepiscono le intese gia' stipulate in
 sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle
 imprese     agricole    e    agro-alimentari    interessate
 dall'influenza    aviaria.    Nell'ambito   delle   risorse
 finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
 ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre
 2004,  n.  311,  e successive modificazioni, possono essere
 prorogati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
 politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
 dell'economia  e delle finanze, qualora i piani di gestione
 delle  eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
 governativa  abbiano  comportato una riduzione nella misura
 almeno  del  10  per  cento  del numero dei destinatari dei
 trattamenti  scaduti  il  31 dicembre  2005.  La misura dei
 trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per
 cento  nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso
 di  seconda  proroga,  del  40  per  cento  per le proroghe
 successive.  All'art.  3,  comma 137, quarto periodo, della
 legge  24 dicembre  2003, n. 350, come da ultimo modificato
 dall'art.    7-duodecies,    comma 1,   del   decreto-legge
 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  31 marzo  2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005»
 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 1  dell'art. 1 del
 decreto-legge  5 ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   3 dicembre  2004,  n.  291
 (Interventi  urgenti  in  materia di politiche del lavoro e
 sociali):
 «Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro
 a  carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1,
 comma 7,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
 n.  236,  nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera
 azienda,  di  un  settore  di  attivita',  di  uno  o  piu'
 stabilimenti  o parte di essi, il trattamento straordinario
 di  integrazione  salariale per crisi aziendale puo' essere
 prorogato,   sulla   base  di  specifici  accordi  in  sede
 governativa,  per un periodo fino a dodici mesi nel caso di
 programmi,  che  comprendono  la formazione ove necessaria,
 finalizzati  alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il
 Ministero  del lavoro e delle politiche sociali accerti nei
 primi  dodici  mesi il concreto avvio del piano di gestione
 delle  eccedenze  occupazionali.  A tale finalita' il Fondo
 per  l'occupazione  e'  integrato di 63 milioni di euro per
 l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
 corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti iscritti, ai
 fini   del   bilancio   triennale   2004-2006,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
 speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
 parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
 dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 37.
 
 Disposizioni  in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario
 1.  All'articolo 23,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600, dopo le parole: «le persone
 fisiche   che  esercitano  arti  o  professioni,»  sono  inserite  le
 seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
 2.  Con  effetto  dal  periodo d'imposta per il quale il termine di
 presentazione  della dichiarazione scade successivamente alla data di
 entrata  in  vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge
 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 b) nel  comma 3-bis  le  parole  «ai commi 2 e 3» sono sostituite
 dalle seguenti: «al comma 1»;
 c) al  comma 4  le  parole  «dei  commi 1, 2 e 3» sono sostituite
 dalle seguenti: «del comma 1».
 3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine
 di  presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
 di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'adeguamento  alle
 risultanze  degli  studi  di settore, (( ai sensi dell'articolo 2 del
 regolamento  di  cui  ))  al  decreto del Presidente della Repubblica
 31 maggio  1999,  n.  195,  puo'  essere effettuato entro il predetto
 termine, alle condizioni e con le modalita' ivi previste.
 4.  All'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al  sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le
 seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonche' la natura degli stessi
 sono  ((  comunicate  ))  all'anagrafe  tributaria,  ed archiviate in
 apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari,
 compreso il codice fiscale»;
 b) all'undicesimo  comma,  terzo  periodo,  dopo  le  parole: «Le
 rilevazioni  e le evidenziazioni» sono (( inserite )) le seguenti: «,
 nonche'  le  comunicazioni»  ed  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
 periodo:  «Le  informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili per
 le attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo, (( nonche' dai
 soggetti  di  cui  all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e),
 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro del tesoro, del
 bilancio  e  della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai
 fini  dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e
 all'acquisizione  della  prova e delle fonti di prova nel corso di un
 procedimento  penale,  sia in fase di indagini preliminari, sia nelle
 fasi  processuali  successive, ovvero degli accertamenti di carattere
 patrimoniale  per  le finalita' di prevenzione previste da specifiche
 disposizioni   di   legge   e  per  l'applicazione  delle  misure  di
 prevenzione». ))
 5.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
 emanare  ai  sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite
 le   specifiche   tecniche,   le   modalita'  ed  i  termini  per  la
 comunicazione delle informazioni di cui al (( comma 4, )) relative ai
 rapporti  posti  in  essere  a  decorrere  dal (( 1° gennaio 2005, ))
 ancorche'   cessati,  nonche'  per  l'aggiornamento  periodico  delle
 medesime informazioni.
 6.  All'articolo 10  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n.
 471, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al comma 1:
 1. dopo  le  parole:  «Se viene omessa la trasmissione» (( sono
 inserite le seguenti: )) (dei dati, delle notizie e);
 2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai
 sensi  dell'articolo 32,  primo  comma,  numero  7,  del  decreto del
 Presidente   della   Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  e  ((
 dell'articolo  ))  51,  secondo  comma,  numero  7,  del  decreto del
 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
 b) dopo il comma 1 e' (( inserito )) il seguente:
 «1-bis.  La  sanzione  prevista  al  comma 1 si applica nel caso di
 violazione  degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7,
 sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
 1973, n. 605.».
 7.  All'articolo 8,  primo  comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica  29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione
 del soggetto» e' (( inserita )) la seguente: «ovvero».
 8.  In  attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione
 informatica,  all'articolo 8-bis  del  ((  regolamento  di  cui al ))
 decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 «4-bis.   Entro   sessanta  giorni  dal  termine  previsto  per  la
 presentazione  della  comunicazione  di  cui  ai precedenti commi, il
 contribuente  presenta  l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono
 state  emesse  fatture  nell'anno  cui  si riferisce la comunicazione
 nonche',  in  relazione  al  medesimo  periodo, l'elenco dei soggetti
 titolari  di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai
 fini  dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun
 soggetto  sono  indicati  il  codice  fiscale e l'importo complessivo
 delle   operazioni  effettuate,  al  netto  delle  relative  note  di
 variazione,  con  la  evidenziazione  dell'imponibile,  dell'imposta,
 nonche'  dell'importo  delle  operazioni  non  imponibili e di quelle
 esenti.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
 da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
 a) sono  individuati gli elementi informativi da indicare negli
 elenchi  previsti  dal  presente  comma,  nonche' le modalita' per la
 presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
 b) il  termine  di cui al primo periodo del presente comma puo'
 essere  differito  per  esigenze  di  natura  esclusivamente tecnica,
 ovvero  relativamente  a particolari tipologie di contribuenti, anche
 in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
 b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 «6.  Per  l'omissione  della  comunicazione ovvero degli elenchi,
 nonche' per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri,
 si  applicano  le  disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
 9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto  l'elenco  dei soggetti nei cui confronti sono
 state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
 10.  Al  ((  regolamento  di cui al )) decreto del Presidente della
 Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a) all'articolo   1,  comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «15
 febbraio»  sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre, dopo
 le  parole  «non  coincidente  con  l'anno  solare,» sono inserite le
 seguenti:   «relativamente   ai   soggetti   di  cui  all'articolo 2,
 comma 2,»;
 b) all'articolo 2:
 1. al  comma 1  le  parole:  «tra  il 1° maggio ed il 31 luglio
 ovvero  in  via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle
 seguenti:  «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica
 entro il 31 luglio»;
 2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono sostituite
 dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo 3  in  via telematica, entro
 l'ultimo  giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del
 periodo d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
 c) all'articolo 3:
 1. al comma 1 il terzo periodo e' soppresso;
 2.  al  comma  2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con
 esclusione  delle  persone  fisiche che hanno realizzato nel medesimo
 periodo un volume (( di affari )) inferiore o uguale ad euro 10.000»;
 in  fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei
 parametri»;
 3. al   comma 7   le   parole:  «entro  cinque  mesi»,  ovunque
 ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
 d) all'articolo 4:
 1. al  comma 3-bis  le  parole:  «entro  il  30 settembre» sono
 sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
 2. al  comma 4-bis  le  parole:  «entro  il  31  ottobre»  sono
 sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
 3. al  comma 6-quater  le  parole:  «entro  il  15  marzo» sono
 sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
 e) all'articolo 5:
 1. al  comma 1  le  parole: «, per il tramite di una banca o un
 ufficio  postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese
 successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
 2. al  comma 4  le  parole:  «del decimo» sono sostituite dalle
 seguenti: «del settimo»;
 f) all'articolo 5-bis  «per  il tramite di una banca o un ufficio
 postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del decimo mese », ovunque
 ricorrano, sono soppresse;
 g) all'articolo 8,  comma 1,  le  parole:  «ovvero,  in  caso  di
 presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno»
 sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
 11.  All'articolo 17,  comma 1,  del  ((  regolamento  di cui al ))
 decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il
 numero «20», ovunque ricorra, e' sostituito dal seguente: «16».
 12.  Al  ((  regolamento  di  cui  al )) decreto del Ministro delle
 finanze   31 maggio   1999,   n.  164,  sono  apportate  le  seguenti
 modificazioni:
 a) all'articolo 13,  comma 1,  lettera b)  le parole: «15 giugno»
 sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
 b) all'articolo 16,  comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
 c) all'articolo 17,  comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20
 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».
 13.  All'articolo 10,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
 1992,  n. 504, le parole: «30 giugno», (( ovunque ricorrano, )) e «20
 dicembre»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  «16
 giugno» e «16 dicembre».
 14.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da  10 a 13 decorrono dal
 1° maggio 2007.
 15.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
 «Art.   32-bis.   (Contribuenti   minimi  in  franchigia).  -  1. I
 contribuenti   persone   fisiche   esercenti  attivita'  commerciali,
 agricole  e  professionali  che,  nell'anno  solare precedente, hanno
 realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
 un  volume  di  affari  non  superiore  a  7.000  euro,  e  non hanno
 effettuato  o  prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione,
 sono  esonerati  dal  versamento  dell'imposta  e  da tutti gli altri
 obblighi  previsti  dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi
 di  numerazione  e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
 bollette  doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei
 corrispettivi.
 2.  I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a
 titolo  di  rivalsa  e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta
 assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
 3.  Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che
 si  avvalgono  di  regimi speciali di determinazione dell'imposta e i
 soggetti non residenti.
 4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non  si  applicano ai
 soggetti  che  in  via  esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
 fabbricati  o  porzioni  di fabbricato, di terreni edificabili di cui
 all'articolo 10,  n.  8),  ((  del  presente decreto )) e di mezzi di
 trasporto  nuovi  di  cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge
 30 agosto  1993,  n.  331, convertito, (( con modificazioni, )) dalla
 legge 29 ottobre 1993, n. 427.
 5.  A  seguito  della  prima  comunicazione  dei dati, prevista dal
 decreto  direttoriale  di  cui  al comma 15, l'ufficio attribuisce un
 numero speciale di partita IVA.
 6.  I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti
 o  professioni,  ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne
 fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
 inizio attivita' di cui all'articolo 35.
 7.  I  soggetti  che  rientrano  nel  regime  di  cui  al  presente
 articolo possono  optare  per  l'applicazione  dell'imposta  nei modi
 ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
 la  prima  dichiarazione  annuale  da presentare successivamente alla
 scelta  operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
 normale,  l'opzione  resta valida per ciascun anno successivo, fino a
 quando  permane  la  concreta  applicazione  della scelta operata. La
 revoca  e'  comunicata  con  le  stesse  modalita' dell'opzione ed ha
 effetto dall'anno in corso.
 8.  L'applicazione  del  regime di franchigia comporta la rettifica
 della  detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica
 si  applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime
 ordinario  dell'imposta.  In relazione al mutato regime fiscale delle
 stesse,   l'imposta   dovuta  per  effetto  della  rettifica  di  cui
 all'articolo 19-bis2  e' versata in tre rate annuali da corrispondere
 entro  il  termine  previsto  per il versamento del saldo a decorrere
 dall'anno  nel  quale  e'  intervenuta  la modifica. La prima rata e'
 versata  entro  il  27 dicembre  2006.  Il debito puo' essere estinto
 anche  mediante  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto
 legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
 crediti   risultanti   dalle   liquidazioni  periodiche.  Il  mancato
 versamento    di    ogni   singola   rata   comporta   l'applicazione
 dell'articolo 13  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
 costituisce titolo per la riscossione coattiva.
 9.  Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta e' applicata
 nei  modi  ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa
 alle  operazioni  indicate  nell'ultimo  comma dell'articolo 6 per le
 quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'.
 10.    Ferme    restando    le   ipotesi   di   rimborso   previste
 dall'articolo 30,   l'eccedenza   detraibile   emergente  dall'ultima
 dichiarazione  annuale  IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1
 e'  utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
 legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
 11.  I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari
 e   per   le   altre  operazioni  per  le  quali  risultano  debitori
 dell'imposta,  integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e
 della  relativa  imposta,  che  versano  entro  il giorno 16 del mese
 successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
 12.  I  soggetti  ai  quali  si applica il regime fiscale di cui al
 presente   articolo trasmettono   telematicamente  all'Agenzia  delle
 entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
 13.  I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere
 negli  adempimenti  tributari  dall'ufficio locale dell'Agenzia delle
 entrate  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale. In tal caso
 devono  munirsi  di  una  apparecchiatura  informatica,  corredata di
 accessori  idonei,  da  utilizzare  per la connessione con il sistema
 informativo dell'Agenzia delle entrate.
 14.  Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia
 ed  il contribuente e' assoggettato alla disciplina di determinazione
 dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
 a) a  decorrere  dall'anno  solare  successivo  a quello in cui
 risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
 b) a  decorrere  dallo  stesso  anno  solare  in  cui il volume
 d'affari  dichiarato  dal  contribuente  o  rettificato  dall'ufficio
 supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite
 stesso;  in tal caso sara' dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi
 delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo
 il  diritto  alla  detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al
 medesimo periodo.
 15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
 stabilite  le modalita' da osservare in occasione dell'opzione per il
 regime  ordinario,  i  termini  e  le procedure di applicazione delle
 disposizioni del presente articolo».
 16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993,
 n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
 n.  427,  dopo  le  parole  «Stato membro», sono aggiunte le seguenti
 «nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il
 regime  di  franchigia  di  cui  all'articolo 32-bis  del decreto del
 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
 17.  Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire
 dal  periodo  di  imposta  successivo  a quello in corso alla data di
 entrata in vigore del presente decreto.
 18.  All'articolo 35  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 26 ottobre  1972,  n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i
 seguenti commi:
 «15-bis.  L'attribuzione  del numero di partita IVA (( determina la
 ))  esecuzione  di  riscontri  automatizzati per la individuazione di
 elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio dello stesso (( nonche'
 l'eventuale  ))  effettuazione  di  accessi  nel  luogo  di esercizio
 dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
 15-ter.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
 sono individuate:
 a) specifiche   informazioni   da   richiedere  all'atto  della
 dichiarazione di inizio di attivita';
 b) tipologie  di  contribuenti  per  i  quali  l'attribuzione del
 numero  di partita IVA (( determina la possibilita' di effettuare gli
 acquisti  di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
 331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
 427,  e  successive  modificazioni,  a  condizione che sia rilasciata
 polizza  fideiussoria  o  fideiussione  bancaria per la durata di tre
 anni  dalla  data  del rilascio e per un importo rapportato al volume
 d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». ))
 c)(( (Soppressa). ))
 19.  Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste
 di  attribuzione  del numero di partita IVA effettuate a decorrere ((
 dal 1° novembre 2006. ))
 20.  L'Agenzia  delle  entrate  e la Guardia di finanza programmano
 specifici  controlli  mirati,  relativi  ai  contribuenti ai quali e'
 attribuito  il  numero  di  partita  IVA, anche in data antecedente a
 quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
 21.  In  attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 50 del
 decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto
 legislativo  4 aprile  2006,  n.  159,  ed  al  fine  di  ridurre gli
 adempimenti  dei  contribuenti,  le  camere  di commercio, industria,
 artigianato  ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza
 oneri  per  lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le
 notizie   contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
 cancellazione,   di  cui  alla  ((  lettera f)  del  primo  comma  ))
 dell'articolo 6   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unita' locali,
 nonche' i dati dei bilanci di esercizio depositati.
 ((  21-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
 emanare,  ai  sensi  dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
 digitale,  di  cui  al  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, e
 successive  modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo
 economico,  sentita  l'Agenzia  delle  entrate,  entro il 31 dicembre
 2006,  sono  stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico
 elaborabile  per  la  presentazione  dei bilanci di esercizio e degli
 altri  atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque
 non  successiva  al  31 marzo  2007,  a decorrere dalla quale diventa
 obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione. ))
 22.  Fino  alla  realizzazione delle modalita' tecniche di deposito
 degli   atti   in  formato  elettronico  elaborabile,  le  camere  di
 commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura  forniranno  le
 informazioni  di cui al (( comma 21, )) senza oneri per lo Stato, nel
 formato elettronico disponibile.
 23.  Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del
 Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  stabiliti i termini e le
 modalita'  delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche del
 formato  dei  dati.  La  prima  trasmissione  e'  effettuata entro il
 31 ottobre 2006.
 24.  All'articolo 43  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600,  dopo  il  secondo comma e' inserito il
 seguente:  «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
 sensi  dell'articolo 331  del  codice di procedura penale per uno dei
 reati  previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, i
 termini  di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al
 periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
 25.  All'articolo 57  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  il  secondo  comma e'  inserito il
 seguente:  «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
 sensi  dell'articolo 331  del  codice di procedura penale per uno dei
 reati  previsti  dal  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, i
 termini  di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al
 periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione».
 26.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 24  e  25  si applicano a
 decorrere  dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in
 vigore  del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al
 primo  e  secondo  comma dell'articolo 43  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600 e dell'articolo 57 del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 27.  All'articolo 60  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo  la  lettera  b)  del  primo  comma e'  (( inserita )) la
 seguente:   «b-bis)  se  il  consegnatario  non  e'  il  destinatario
 dell'atto  o  dell'avviso,  il  messo  consegna  o  deposita la copia
 dell'atto  da  notificare  in busta che provvede a sigillare e su cui
 trascrive  il  numero  cronologico  della notificazione, dandone atto
 nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
 Sulla  busta  non  sono  apposti  segni o indicazioni dai quali possa
 desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere
 una  ricevuta  e  il  messo  da'  notizia dell'avvenuta notificazione
 dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
 b) nella  lettera  e)  del primo comma, dopo le parole: «l'avviso
 del  deposito  prescritto  dall'articolo 140  del codice di procedura
 civile»  sono  ((  inserite  ))  le  seguenti:  «,  in busta chiusa e
 sigillata,»;
 c) dopo la lettera e) del primo comma e' inserita la seguente:
 «e-bis)  e'  facolta'  del  contribuente  che non ha la residenza
 nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o
 che  non  abbia  costituito  un rappresentante fiscale, comunicare al
 competente  ufficio  locale,  con  le  modalita'  di  cui alla stessa
 lettera d),  l'indirizzo  estero  per la notificazione degli avvisi e
 degli  altri  atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso di consegna
 dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la notificazione degli
 avvisi  o  degli  atti  e'  eseguita  mediante  spedizione a mezzo di
 lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
 d) il  secondo  comma e'  sostituito dal seguente: «L'elezione di
 domicilio  non  risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal
 trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
 comunicazioni  previste  alla  lettera  d) ed alla lettera e-bis) del
 comma precedente»;
 e) al  terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo
 a  quello  dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle
 seguenti:  «dal  trentesimo  giorno successivo a quello dell'avvenuta
 variazione anagrafica»;
 f) dopo  il  terzo  comma e'  aggiunto  il  seguente:  «Qualunque
 notificazione  a  mezzo del servizio postale si considera fatta nella
 data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
 decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto».
 28.  Nell'articolo 16  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
 546, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) al  comma 1,  dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
 inserite  le  seguenti:  «,  sul (( quale )) non sono apposti segni o
 indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso»;
 b) al  comma 3,  dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
 inserite  le  seguenti:  «,  sul (( quale )) non sono apposti segni o
 indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,».
 29.  Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e
 b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con
 la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  258 euro a 2065 euro la
 mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  nell'esercizio  dei
 poteri  di  cui  all'articolo 2,  comma 4,  del  decreto  legislativo
 19 marzo  2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete
 o  non  veritiere,  nonche'  l'inottemperanza  all'invito a comparire
 fatto sulla base dei medesimi poteri.
 30.  Per  la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al
 ((  comma  29  ))  si  applicano  le  disposizioni  di cui alla legge
 24 novembre 1981, n. 689.
 31.  All'articolo 36  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 29 settembre   1973,   n.   600,   le   parole  «nonche'  gli  organi
 giurisdizionali   civili  e  amministrativi»  sono  sostituite  dalle
 seguenti:   «nonche'   gli   organi   giurisdizionali,  requirenti  e
 giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione,
 gli organi di polizia giudiziaria».
 32.  All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  sono apportate le seguenti
 modificazioni:
 a) al  numero  4),  dopo  le parole: «nei loro confronti» sono ((
 inserite )) le seguenti: «nonche' nei confronti di altri contribuenti
 con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
 b) al  numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori
 e  prestatori  di  lavoro  autonomo,  nominativamente  indicati» sono
 sostituite  dalle  seguenti:  «, rilevanti ai fini dell'accertamento,
 nei  confronti  di  loro  clienti,  fornitori  e prestatori di lavoro
 autonomo».
 33.  I  soggetti  di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, compresi quelli indicati
 all'articolo 1,  comma 429,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311,
 trasmettono  telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente
 per  ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi
 giornalieri  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di
 cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.
 34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
 definite  le  modalita'  tecniche  e  i  termini  per la trasmissione
 telematica  delle  informazioni,  nel quadro delle regole tecniche di
 cui    agli    articoli 12,    comma 5,    ((   e   71   del   codice
 dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
 2005, n. 82, )) comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, i cui
 obblighi  sono  sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al ((
 comma  33.  ))  Resta  comunque  fermo  l'obbligo  di emissione della
 fattura su richiesta del cliente.
 ((  35.  Ai  contribuenti  che optano per l'adattamento tecnico degli
 apparecchi  misuratori  di  cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio
 1983,  n.  18,  finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal
 comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta
 di  100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
 del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a
 seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della
 relativa  prestazione,  indipendentemente  dal  numero dai misuratori
 adattati. ))
 36.   Salva   l'applicazione   delle  disposizioni  concernenti  le
 violazioni degli obblighi di registrazione e (( di )) quelli relativi
 alla  contabilita', il mancato adempimento degli obblighi previsti ((
 dai  commi 33  e  34  ))  e' punito con la sanzione amministrativa da
 1.000 a 4.000 euro.
 37. Le disposizioni (( di cui )) ai commi 33, 34 e 35 decorrono dal
 1° gennaio  2007.  ((  La  prima trasmissione e' effettuata, entro il
 mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti. ))
 38.  All'articolo 67,  comma 1,  lettera b),  del testo unico delle
 imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  29 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate le seguenti
 modificazioni:
 a) le parole «o donazione» sono soppresse;
 b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione
 a  titolo  oneroso  di  immobili  ricevuti per donazione, il predetto
 periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da parte del
 donante».
 39.  Nell'articolo 68,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui
 redditi,  ((  di  cui  ))  al decreto del Presidente della Repubblica
 29 dicembre  1986,  n.  917,  dopo  il  primo periodo, e' aggiunto il
 seguente:  «Per gli immobili di cui alla lettera b) (( del comma 1 ))
 dell'articolo 67  acquisiti  per  donazione  si assume come prezzo di
 acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
 40.  La  lettera a)  dell'articolo 25,  comma 1,  del  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituita
 dalla   seguente:   «a)   del  terzo  anno  successivo  a  quello  di
 presentazione  della  dichiarazione,  ovvero a quello di scadenza del
 versamento  dell'unica  o ultima rata se il termine per il versamento
 delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre
 dell'anno  in  cui  la  dichiarazione e' presentata, per le somme che
 risultano  dovute  a  seguito dell'attivita' di liquidazione prevista
 dall'articolo 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600,  nonche'  del  quarto anno successivo a
 quello  di  presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta
 per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del
 ((  testo  unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
 22 dicembre 1986, n. 917;».
 41.  Nel  comma 1  degli  articoli 19  e  20  del testo unico delle
 imposte  sui  redditi,  ((  di cui al )) decreto del Presidente della
 Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o
 rimborsando  le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
 terzo  anno  successivo a quello di presentazione della dichiarazione
 del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a
 ruolo   le   maggiori   imposte   dovute  ovvero  rimborsando  quelle
 spettanti».
 42.  All'articolo 2  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n.
 462:
 a) al  comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno
 successivo  a  quello  di  presentazione  della  dichiarazione»  sono
 soppresse;
 b) e' abrogato il comma 1-bis.
 43.  Per  le indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 19 del
 testo  unico  delle  imposte sui redditi, (( di cui al )) decreto del
 Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le
 altre  indennita'  e  somme  e  per  le  indennita'  equipollenti ivi
 indicate,  e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20
 del  medesimo  decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e
 fino  al  31 dicembre  2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed
 alla  comunicazione  di  cui  all'articolo 1,  comma 412, della legge
 30 dicembre  2004,  n.  311,  ne'  all'effettuazione  di rimborsi, se
 l'imposta  rispettivamente  a debito o a credito e' inferiore a cento
 euro.
 44.  La  notifica  delle  cartelle  di  pagamento  conseguenti alle
 iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della
 legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, e'
 eseguita,  a  pena  di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il
 medesimo  termine e' eseguita la notifica delle cartelle di pagamento
 relativa   alle   dichiarazioni   di  cui  all'articolo 36,  comma 2,
 lettere a)  e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei
 confronti  dei  contribuenti  che  hanno  presentato  dichiarazioni o
 effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge
 n. 289 del 2002.
 45.  All'articolo 103,  comma 1,  del testo unico delle imposte sui
 redditi,  ((  di  cui  al  )) decreto del Presidente della Repubblica
 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel  primo  periodo,  le  parole  «a  un terzo del costo» sono
 sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
 b) nel  secondo  periodo,  le  parole  «un decimo del costo» sono
 sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
 46. Le disposizioni del (( comma 45 )) si applicano a decorrere dal
 periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
 presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
 sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
 ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
 applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in
 vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
 47.  All'articolo 109,  comma 4,  del testo unico delle imposte sui
 redditi,  ((  di  cui  ))  al decreto del Presidente della Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917,  il  secondo periodo della lettera b) e'
 sostituito  dal  seguente:  «Gli  ammortamenti  dei  beni materiali e
 immateriali,  le  altre  rettifiche di valore, gli accantonamenti, le
 spese  relative  a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i
 canoni  di  locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e
 la   somma   degli  ammortamenti  dei  beni  acquisiti  in  locazione
 finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che  derivano dai relativi
 contratti  imputati  a  conto  economico  sono  deducibili  se  in un
 apposito  prospetto  della  dichiarazione  dei redditi e' indicato il
 loro  importo  complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle
 spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
 48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
 studi  e  ricerche  di  sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di
 imposta  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
 decreto.
 49.  A  partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita
 IVA  sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalita'
 di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di
 cui  all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
 n.   241,   e  delle  entrate  spettanti  agli  enti  ed  alle  casse
 previdenziali  di  cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto
 legislativo n. 241 del 1997.
 50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono
 in  nessun  caso  interessi  ai  sensi  dell'articolo 1283 del codice
 civile.
 51.  Sono  abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
 499  (( a 518, )) nonche' del comma 519, secondo periodo, della legge
 23 dicembre 2005, n. 266.
 52.  Alla  lettera b)  del  comma 1  dell'articolo 67  del  decreto
 legislativo  30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di»
 sono soppresse.
 53.   A   decorrere  dall'anno  2007,  e'  soppresso  l'obbligo  di
 presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli
 immobili   (ICI),   di  cui  all'articolo 10,  comma 4,  del  decreto
 legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  ovvero della comunicazione
 prevista  dall'articolo 59,  comma 1,  lettera l), n. 1), del decreto
 legislativo  15 dicembre  1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti
 attualmente  previsti  in  materia di riduzione dell'imposta. (( Fino
 alla  data  di  effettiva  operativita' del sistema di circolazione e
 fruizione  dei  dati  catastali,  da  accertare con provvedimento del
 direttore  dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di
 presentazione   della   dichiarazione   ai   fini  dell'ICI,  di  cui
 all'articolo 10,  comma 4,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
 n.   504,   ovvero  della  comunicazione  prevista  dall'articolo 59,
 comma 1,  lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
 n. 446. ))
 54.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 59,
 comma 7-bis,  del  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, come
 modificato   dal  decreto  legislativo  4 aprile  2006,  n.  159,  la
 circolazione  e  la  fruizione  della base dei dati catastali gestita
 dall'Agenzia   del   territorio   deve  essere  assicurata  entro  il
 31 dicembre  2006.  Relativamente  alle  regioni,  alle province e ai
 comuni  i  costi  a loro carico per la circolazione e fruizione della
 base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
 55. L'imposta comunale sugli immobili puo' essere liquidata in sede
 di  dichiarazione  ai fini delle imposte sui redditi (( e puo' essere
 versata  ))  con  le  modalita'  del Capo III del decreto legislativo
 9 luglio  1997,  n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
 delle  entrate,  da  emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di
 entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  conferenza
 Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definiti  i  termini e le
 modalita'  per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
 comma.
 56.  Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004,
 n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n.
 104,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte
 in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo
 un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione
 dell'Agenzia  del  territorio,  i  coefficienti  di  abbattimento  da
 applicare  dovranno  essere quelli pubblicati in epoca immediatamente
 successiva  alla  data della valutazione stessa, al fine di garantire
 che  il  prezzo  delle  unita'  immobiliari  offerte  in  opzione sia
 effettivamente  corrispondente  in termini reali ai valori di mercato
 del  mese  di ottobre  2001.  I  coefficienti  di  abbattimento  sono
 calcolati  e  pubblicati  fino  a quelli relativi al secondo semestre
 2005.».
 57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione
 dei  decreti  legislativi  di recepimento della direttiva 2003/123/CE
 del  Consiglio  del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva
 90/435/CEE,  concernente  il  regime  fiscale comune applicabile alle
 societa' madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di
 euro  per  ciascuno  degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per
 l'anno  2008,  ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
 provvede,  per  l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
 all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,
 che,  a  tal  fine,  sono  versate  nell'anno  stesso all'entrata del
 bilancio   dello   Stato,   per   gli  anni  2007  e  2008,  mediante
 corrispondente  riduzione  della  predetta autorizzazione di spesa di
 cui  alla  legge  16 aprile  1987,  n. 183, e per gli anni successivi
 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
 decreto.
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il testo degli articoli 23, 32, 36, 43 e
 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
 1973,  n.  600,  recante  disposizioni comuni in materia di
 accertamento  delle  imposte  sui  redditi, come modificati
 dalla  presente  legge,  nonche' il testo vigente dell'art.
 36-bis del medesimo decreto:
 «Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
 1.  Gli  enti e le societa' indicati nell'art. 87, comma 1,
 del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n. 917, le societa' e associazioni indicate nell'articolo 5
 del   predetto   testo  unico  e  le  persone  fisiche  che
 esercitano  imprese  commerciali, ai sensi dell'art. 51 del
 citato  testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche
 che    esercitano   arti   e   professioni,   il   curatore
 fallimentare,   il   commissario   liquidatore  nonche'  il
 condominio    quale   sostituto   di   imposta,   i   quali
 corrispondono  somme  e  valori  di  cui  all'art. 48 dello
 stesso  testo  unico, devono operare all'atto del pagamento
 una  ritenuta  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
 delle  persone  fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo
 di  rivalsa.  Nel  caso  in  cui la ritenuta da operare sui
 predetti  valori  non  trovi capienza, in tutto o in parte,
 sui  contestuali  pagamenti  in  denaro,  il  sostituito e'
 tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo corrispondente
 all'ammontare della ritenuta.
 1-bis - 4. (Omissis)».
 «Art.  32  (Poteri degli uffici). Per l'adempimento dei
 loro  compiti  gli  uffici  delle imposte possono - 1) - 3)
 Omissis.
 4)  inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
 e   notizie   di  carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
 dell'accertamento  nei loro confronti nonche' nei confronti
 di  altri  contribuenti  con  i  quali abbiano intrattenuto
 rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
 5) - 6) (omissis);
 7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore
 centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
 direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
 della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
 banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
 finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari,
 alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di
 investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
 gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
 notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
 intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
 servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
 prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
 legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
 sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
 unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
 finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
 1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
 specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
 comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
 esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
 strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
 inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
 indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
 ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
 destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
 interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
 titolare dell'ufficio procedente;
 8)  richiedere  ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
 notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
 determinato    periodo   d'imposta,   rilevanti   ai   fini
 dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
 e prestatori di lavoro autonomo;
 8-bis) - 8-ter) (Omissis).
 Gli  inviti  e  le  richieste  di  cui al presente art.
 devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
 di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
 l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici
 giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
 Il  termine  puo'  essere prorogato per un periodo di venti
 giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
 giustificati  motivi,  dal  competente direttore centrale o
 direttore  regionale  per  l'Agenzia delle entrate, ovvero,
 per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza, dal comandante
 regionale.
 Le  richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
 le  relative  risposte,  anche  se  negative, devono essere
 effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
 provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
 stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
 trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
 dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
 indicati nel citato numero 7).
 Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti, i
 documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
 trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
 essere  presi  in considerazione a favore del contribuente,
 ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e
 contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il
 contribuente contestualmente alla richiesta.
 Le   cause  di  inutilizzabilita'  previste  dal  terzo
 comma non   operano  nei  confronti  del  contribuente  che
 depositi  in allegato all'atto introduttivo del giudizio di
 primo  grado  in  sede  contenziosa  le  notizie, i dati, i
 documenti,  i  libri  e  i  registri,  dichiarando comunque
 contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste
 degli uffici per causa a lui non imputabile.».
 «Art.  36 (Comunicazione di violazioni tributarie). - I
 soggetti  pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere
 attivita'  ispettive  o  di  vigilanza  nonche'  gli organi
 giurisdizionali,  requirenti e giudicanti, penali, civili e
 amministrativi  e,  previa  autorizzazione,  gli  organi di
 polizia  giudiziaria  che,  a  causa o nell'esercizio delle
 loro  funzioni,  vengono  a conoscenza di fatti che possono
 configurarsi  come violazioni tributarie devono comunicarli
 direttamente  ovvero,  ove  previste,secondo  le  modalita'
 stabilite  da  leggi  o  norme  regolamentari per l'inoltro
 della  denuncia penale, al comando della Guardia di finanza
 competente  in  relazione  al  luogo  di  rilevazione degli
 stessi,   fornendo   l'eventuale   documentazione   atta  a
 comprovarli.».
 «Art.    36-bis. (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
 contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
 dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
 automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
 l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
 relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
 imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
 rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
 dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
 2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
 desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
 possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
 finanziaria provvede a:
 a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
 commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
 imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
 b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
 contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
 contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
 dichiarazioni;
 c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
 superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
 spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
 dichiarazioni;
 d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
 superiore a quella prevista dalla legge;
 e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura
 superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
 spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla
 dichiarazione;
 f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
 la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
 contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
 saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
 sostituto d'imposta.
 2-bis.  Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
 puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della
 dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva
 effettuazione  dei versamenti delle imposte, dei contributi
 e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
 ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
 d'imposta.
 3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
 risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
 dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
 ai  sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
 imposta,   l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato  al
 contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
 reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
 degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
 comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
 rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
 erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
 fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
 finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
 della comunicazione.
 4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
 prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
 effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
 d'imposta.»
 «Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
 accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
 cui e' stata presentata la dichiarazione.
 Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o
 di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
 disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
 essere  notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto anno
 successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
 essere presentata.
 In  caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
 ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per
 uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo
 2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
 raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
 stata commessa la violazione.
 Fino   alla   scadenza   del   termine   stabilito  nei
 commi precedenti  l'accertamento  puo'  essere  integrato o
 modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
 avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
 elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente
 indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
 fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
 dell'ufficio delle imposte.».
 «Art.  60 (Notificazioni).  -  La  notificazione  degli
 avvisi  e  degli  altri  atti  che  per legge devono essere
 notificati  al  contribuente  e'  eseguita secondo le norme
 stabilite  dagli  articoli 137  e  seguenti  del  codice di
 procedura civile, con le seguenti modifiche:
 a) la  notificazione  e'  eseguita dai messi comunali
 ovvero  dai  messi  speciali autorizzati dall'ufficio delle
 imposte;
 b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
 l'atto  o  l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
 consegnatario non ha sottoscritto;
 b-bis)  se  il  consegnatario  non e' il destinatario
 dell'atto  o  dell'avviso,  il messo consegna o deposita la
 copia  dell'atto  da  notificare  in  busta  che provvede a
 sigillare  e  su  cui trascrive il numero cronologico della
 notificazione,   dandone  atto  nella  relazione  in  calce
 all'originale  e  alla  copia dell'atto stesso. Sulla busta
 non  sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali possa
 desumersi  il  contenuto  dell'atto.  Il consegnatario deve
 sottoscrivere   una   ricevuta   e  il  messo  da'  notizia
 dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
 mezzo di lettera raccomandata;
 c) salvo  il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
 in  mani  proprie,  la  notificazione deve essere fatta nel
 domicilio fiscale del destinatario;
 d) e'   in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
 domicilio  presso  una  persona o un ufficio nel comune del
 proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
 degli  avvisi  che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
 domicilio  deve risultare espressamente dalla dichiarazione
 annuale  ovvero da altro atto comunicato successivamente al
 competente  ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata
 con avviso di ricevimento;
 e) quando  nel  comune  nel  quale  deve eseguirsi la
 notificazione  non  vi e' abitazione, ufficio o azienda del
 contribuente,  l'avviso  del  deposito prescritto dall'art.
 140  del  c.p.c.,  in  busta chiusa e sigillata, si affigge
 nell'albo  del  comune  e  la  notificazione, ai fini della
 decorrenza  del  termine  per  ricorrere si ha per eseguita
 nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
 e-bis)  e'  facolta'  del  contribuente che non ha la
 residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
 della   lettera d),   o   che   non   abbia  costituito  un
 rappresentante  fiscale,  comunicare  al competente ufficio
 locale,  con  le  modalita'  di cui alla stessa lettera d),
 l'indirizzo  estero  per  la  notificazione  degli avvisi e
 degli  altri  atti  che  lo  riguardano;  salvo  il caso di
 consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
 notificazione   degli  avvisi  o  degli  atti  e'  eseguita
 mediante  spedizione  a  mezzo  di lettera raccomandata con
 avviso di ricevimento;
 f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
 146,  150  e  151  del  codice  di  procedura civile non si
 applicano.
 L'elezione    di   domicilio   non   risultante   dalla
 dichiarazione  annuale  ha  effetto  dal  trentesimo giorno
 successivo   a  quello  della  data  di  ricevimento  delle
 comunicazioni  previste  alla  lettera d)  ed  alla lettera
 e-bis) del comma precedente.
 Le  variazioni  e  le  modificazioni dell'indirizzo non
 risultanti  dalla  dichiarazione  annuale hanno effetto, ai
 fini  delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo
 a  quello  dell'avvenuta  variazione  anagrafica, o, per le
 persone   giuridiche   e  le  societa'  ed  enti  privi  di
 personalita'  giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
 quello   della   ricezione   da  parte  dell'ufficio  della
 comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se
 la  comunicazione  e'  stata  omessa  la  notificazione  e'
 eseguita   validamente  nel  comune  di  domicilio  fiscale
 risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
 Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
 considera  fatta nella data della spedizione; i termini che
 hanno  inizio  dalla  notificazione decorrono dalla data in
 cui l'atto e' ricevuto.».
 - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
 1998,  n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
 e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il
 funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'
 disposizioni   varie   di   carattere   finanziario»,  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  10 (Modalita'  di  utilizzazione  degli studi di
 settore  in  sede  di  accertamento). - 1. Gli accertamenti
 basati  sugli  studi  di settore, di cui all'art. 62-sexies
 del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
 effettuati  nei  confronti  dei  contribuenti  con  periodo
 d'imposta  pari  a dodici mesi e con le modalita' di cui al
 presente articolo.
 2. (Abrogato).
 3. (Abrogato).
 3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
 della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il
 contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
 legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
 3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai ricavi o
 compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore,
 possono  essere  attestate le cause che giustificano la non
 congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a
 quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi.
 Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che
 giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici
 individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e'
 rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti
 indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  abilitati  alla
 trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai
 responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
 dai  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
 comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
 dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
 abilitati   all'assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  12,
 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 4.  Le  disposizioni  del comma 1 del presente articolo
 non  si  applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
 dichiarato  ricavi  di  cui  all'art.  53, comma 1, esclusi
 quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
 50,  comma 1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, di
 ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio
 di   settore  dal  relativo  decreto  di  approvazione  del
 Ministro   delle  finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
 Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore
 a  10  miliardi  di  lire.  Le  citate  disposizioni non si
 applicano,  altresi',  ai contribuenti che hanno iniziato o
 cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si
 trovano    in    un    periodo   di   normale   svolgimento
 dell'attivita'.
 5 - 12. Omissis.».
 - Si   riporta   il   testo  vigente  dell'art.  2  del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  31 maggio  1999,  n.  195, recante disposizioni
 concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli
 studi di settore:
 «Art.  2  (Adeguamento  alle  risultanze degli studi di
 settore).  -  1.  Per  i  periodi  d'imposta  in  cui trova
 applicazione  lo  studio  di  settore,  ovvero le modifiche
 conseguenti  alla  revisione del medesimo, non si applicano
 sanzioni  e  interessi  nei  confronti dei contribuenti che
 indicano   nelle   dichiarazioni  di  cui  all'art.  1  del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,   e   successive
 modificazioni,   ricavi   o  compensi  non  annotati  nelle
 scritture  contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini
 dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, a quelli
 derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
 2.  Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,
 l'adeguamento   al   volume   di  affari  risultante  dalla
 applicazione  degli  studi  di  settore e' operato, ai fini
 dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  senza applicazione di
 sanzioni  e  interessi,  effettuando  il  versamento  della
 relativa  imposta  entro  il termine del versamento a saldo
 dell'imposta  sul  reddito; i maggiori corrispettivi devono
 essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
 sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633,   e   successive   modificazioni,  e  riportati  nella
 dichiarazione annuale.
 2-bis.   L'adeguamento   di  cui  ai  commi 1  e  2  e'
 effettuato,  per  i  periodi d'imposta diversi da quello in
 cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero
 le  modifiche  conseguenti  alla  revisione del medesimo, a
 condizione  che  sia  versata,  entro  il  termine  per  il
 versamento   a   saldo   dell'imposta   sul   reddito,  una
 maggiorazione  del  3 per cento, calcolata sulla differenza
 tra  ricavi  o  compensi  derivanti dall'applicazione degli
 studi  e  quelli  annotati  nelle  scritture  contabili. La
 maggiorazione  non  e' dovuta se la predetta differenza non
 e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
 nelle scritture contabili.».
 Per  il  testo  dell'art.  7 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 605, si vedano i
 riferimenti  normativi  all'art. 35. Si riporta, di seguito
 il  testo dell'art. 6, nonche' dell'art. 8, come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero
 di  codice  fiscale).  -  Il  numero di codice fiscale deve
 essere indicato nei seguenti atti:
 a) - e) omissis
 f) domande  di iscrizione, variazione e cancellazione
 nei  registri  delle  ditte  e  negli  albi degli artigiani
 tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
 agricoltura,   relativamente  ai  soggetti  che  esercitano
 l'attivita';    domande   di   iscrizione,   variazione   e
 cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per
 l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita'
 di   lavoro   autonomo,   relativamente   ai  soggetti  che
 esercitano  l'attivita';  domande  di  iscrizione e note di
 trascrizione  di atti costitutivi, traslativi, od estintivi
 della  proprieta'  o  di  altri diritti reali di godimento,
 nonche'   dichiarazioni   di  armatore,  concernenti  navi,
 galleggianti  ed  unita'  da  diporto,  o  quote  di  essi,
 soggette  ad  iscrizione  nei  registri tenuti dagli uffici
 marittimi  o  dagli  uffici  della  motorizzazione civile -
 sezione  nautica;  domande  di iscrizione di aeromobili nel
 Registro  aeronautico  nazionale,  note  di trascrizione di
 atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o
 di  altri  diritti  reali  di  godimento sugli aeromobili o
 quote   di   essi,  soggetti  ad  iscrizione  nel  Registro
 aeronautico  nazionale,  nonche' dichiarazioni di esercente
 di  aeromobili  soggette a trascrizione nei registri tenuti
 dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente;
 g) g-quater) (omissis)».
 «Art. 8 (Poteri dell'anagrafe tributaria). - L'anagrafe
 tributaria  puo'  inviare questionari a qualsiasi soggetto,
 mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, e puo'
 richiedere  la presentazione di allegati alle dichiarazioni
 dei  redditi  e  dell'IVA,  da  redigersi  in conformita' a
 modelli  stabiliti  con decreto del Ministro per le finanze
 allo  scopo  di  acquisire  o  verificare  gli  elementi di
 identificazione  necessari per l'attribuzione del numero di
 codice  fiscale  e tutti gli altri elementi contenuti nelle
 domande  di  attribuzione  di  cui  al  precedente  art. 4,
 nonche'   gli   altri   dati   utili   per   una   completa
 individuazione     del     soggetto    ovvero    ai    fini
 dell'accertamento di tributi o contributi.
 Il  questionario, debitamente compilato e firmato, deve
 essere  restituito  entro  quindici  giorni  dalla  data di
 ricevimento.
 L'anagrafe   tributaria  vigila  sull'osservanza  degli
 obblighi  di  comunicazione previsti dal presente decreto e
 puo'  richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che
 hanno eseguito le comunicazioni stesse.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  recante «Riforma
 delle  sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
 dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione
 dei  tributi,  a  norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
 della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662», come modificato
 dalla  presente  legge,  nonche'  il  testo  vigente  degli
 articoli 11 e 13 del medesimo decreto legislativo:
 «Art.  10  (Violazione  degli  obblighi degli operatori
 finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
 delle  notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'art.
 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
 Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e dell'articolo 51,
 secondo  comma,  numero 7, del decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  nell'esercizio dei
 poteri  inerenti  all'accertamento  delle imposte dirette o
 dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  i  documenti
 trasmessi  non  rispondono  al  vero  o sono incompleti, si
 applica  la sanzione amministrativa da lire quattro milioni
 a   lire   quaranta   milioni.   Si   considera  omessa  la
 trasmissione   non  eseguita  nel  termine  prescritto.  La
 sanzione  e'  ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i
 quindici giorni.
 1-bis.  La  sanzione prevista al comma 1 si applica nel
 caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
 dall'art.  7, sesto comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
 di   violazione  degli  obblighi  inerenti  alle  richieste
 rivolte  alle  societa'  ed  enti  di  assicurazione e alle
 societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
 riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
 di  gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
 fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
 3.  Fino a prova contraria, si presume che autori della
 violazione  siano coloro che hanno sottoscritto le risposte
 e,  in  mancanza di risposta, i legali rappresentanti della
 banca, societa' o ente.
 4.  All'irrogazione  delle  sanzioni provvede l'ufficio
 nella  cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
 contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
 «Art.   11 (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
 dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
 con  la  sanzione  amministrativa da lire cinquecentomila a
 lire quattro milioni le seguenti violazioni:
 a) omissione  di  ogni comunicazione prescritta dalla
 legge  tributaria  anche  se  non  richiesta dagli uffici o
 dalla   Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a  terzi
 nell'esercizio  dei  poteri  di verifica ed accertamento in
 materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
 o  invio  di  tali  comunicazioni con dati incompleti o non
 veritieri;
 b) mancata  restituzione  dei  questionari inviati al
 contribuente  o  a  terzi  nell'esercizio dei poteri di cui
 alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
 incomplete o non veritiere;
 c) inottemperanza   all'invito   a   comparire   e  a
 qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
 Guardia   di   finanza   nell'esercizio   dei  poteri  loro
 conferiti.
 2.  La  sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
 che  il  fatto  non  costituisca infrazione piu' gravemente
 punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
 alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
 evidenziazione   nell'apposito   prospetto  indicato  negli
 articoli 3  e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 600 .
 3. (Abrogato).
 4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
 50,  comma 6,  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
 n.  427,  ovvero  la loro incompleta, inesatta o irregolare
 compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
 a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
 in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
 richiesta  inviata  dagli  uffici  abilitati  a riceverla o
 incaricati  del  loro controllo. La sanzione non si applica
 se  i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
 anche a seguito di richiesta.
 5.   L'omessa   installazione   degli   apparecchi  per
 l'emissione  dello  scontrino  fiscale previsti dall'art. 1
 della  legge  26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita con la
 sanzione  amministrativa  da  lire  due milioni a lire otto
 milioni.
 6. (Abrogato).
 7.  In  caso  di  violazione  delle prescrizioni di cui
 all'art.  53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
 1993,   n.   427,   si   applica   la   sanzione   da  lire
 cinquecentomila a lire quattro milioni.».
 «Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1.
 Chi  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte, alle prescritte
 scadenze,  i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
 il   versamento   di  conguaglio  o  a  saldo  dell'imposta
 risultante  dalla  dichiarazione,  detratto  in questi casi
 l'ammontare   dei   versamenti   periodici  e  in  acconto,
 ancorche'   non   effettuati,   e'   soggetto   a  sanzione
 amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
 versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
 materiali  o di calcolo rilevati in sede di controllo della
 dichiarazione  annuale,  risulti una maggiore imposta o una
 minore  eccedenza  detraibile. Per i versamenti riguardanti
 crediti  assistiti integralmente da forme di garanzia reale
 o   personale   previste   dalla   legge   o   riconosciute
 dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo
 non  superiore  a  quindici  giorni,  la sanzione di cui al
 primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del
 comma 1  dell'art.  13  del decreto legislativo 18 dicembre
 1997,  n.  472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
 ad  un  quindicesimo  per  ciascun  giorno di ritardo (24).
 Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della
 maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  600,  e  ai  sensi  dell'art.  54-bis  del  decreto del
 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 2.  Fuori  dei  casi  di  tributi  iscritti a ruolo, la
 sanzione  prevista  al  comma 1 si applica altresi' in ogni
 ipotesi  di  mancato  pagamento  di un tributo o di una sua
 frazione nel termine previsto.
 3.  Le  sanzioni  previste nel presente articolo non si
 applicano  quando  i  versamenti sono stati tempestivamente
 eseguiti  ad  ufficio  o  concessionario  diverso da quello
 competente.».
 - Si  riporta il testo vigente degli articoli 2, 3, 22,
 24  e  51  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre  1972, n. 633, recante «Istituzioni e disciplina
 dell'imposta  sul  valore aggiunto», nonche' il testo degli
 articoli 35  e  57  del  medesimo  decreto, come modificati
 dalla presente legge:
 «Art. 2 (Cessioni di beni). - Costituiscono cessioni di
 beni  gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento
 della  proprieta'  ovvero  costituzione  o trasferimento di
 diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
 Costituiscono inoltre cessioni di beni:
 1) le vendite con riserva di proprieta';
 2)  le  locazioni con clausola di trasferimento della
 proprieta' vincolante per ambedue le parti;
 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
 commissionario  al committente di beni venduti o acquistati
 in esecuzione di contratti di commissione;
 4)  le  cessioni  gratuite  di  beni ad esclusione di
 quelli  la  cui  produzione  o il cui commercio non rientra
 nell'attivita'  propria  dell'impresa  se di costo unitario
 non  superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali
 non   sia   stata   operata,   all'atto   dell'acquisto   o
 dell'importazione,   la  detrazione  dell'imposta  a  norma
 dell'art.  19,  anche  se  per  effetto dell'opzione di cui
 all'art. 36-bis;
 5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o al consumo
 personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
 esercitano  un'arte  o una professione o ad altre finalita'
 estranee  alla  impresa  o  all'esercizio dell'arte o della
 professione,    anche    se   determinata   da   cessazione
 dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
 e'  stata  operata,  all'atto  dell'acquisto, la detrazione
 dell'imposta di cui all'art. 19;
 6)  le  assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
 da  societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni
 o  le  analoghe  operazioni  fatte  da altri enti privati o
 pubblici,  compresi  i  consorzi  e le associazioni o altre
 organizzazioni senza personalita' giuridica.
 Non sono considerate cessioni di beni:
 a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
 in denaro;
 b) le  cessioni  e i conferimenti in societa' o altri
 enti,  compresi  i  consorzi  e  le  associazioni  o  altre
 organizzazioni,  che  hanno  per  oggetto aziende o rami di
 azienda;
 c) le  cessioni  che  hanno  per  oggetto terreni non
 suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria a norma delle
 vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione
 edificatoria  la costruzione delle opere indicate nell'art.
 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
 d) le  cessioni di campioni gratuiti di modico valore
 appositamente contrassegnati;
 e) soppressa;
 f) i  passaggi  di  beni  in  dipendenza  di fusioni,
 scissioni  o  trasformazioni  di  societa'  e  di  analoghe
 operazioni poste in essere da altri enti;
 g) soppressa;
 h) soppressa;
 i) le  cessioni  di  valori bollati e postali, marche
 assicurative e similari;
 l) le  cessioni  di paste alimentari (v.d. 19.03); le
 cessioni  di  pane,  biscotto  di mare, e di altri prodotti
 della  panetteria  ordinaria,  senza  aggiunta di zuccheri,
 miele,  uova,  materie  grasse,  formaggio  o  frutta (v.d.
 19.07);  le  cessioni  di latte fresco, non concentrato ne'
 zuccherato,  destinato  al consumo alimentare, confezionato
 per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
 altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
 m) le  cessioni  di beni soggette alla disciplina dei
 concorsi  e  delle  operazioni  a  premio  di  cui al regio
 decreto-legge  19 ottobre  1938,  n. 1933, convertito nella
 legge  5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
 integrazioni.».
 «Art.   3 (Prestazioni  di  servizi).  -  Costituiscono
 prestazioni  di  servizi le prestazioni verso corrispettivo
 dipendenti   da   contratti  d'opera,  appalto,  trasporto,
 mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in
 genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
 quale ne sia la fonte.
 Costituiscono   inoltre   prestazioni  di  servizi,  se
 effettuate verso corrispettivo:
 1)  le  concessioni  di  beni  in locazione, affitto,
 noleggio e simili;
 2)   le   cessioni,  concessioni,  licenze  e  simili
 relative  a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
 industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
 quelle  relative  a  marchi  e insegne nonche' le cessioni,
 concessioni,  licenze  e  simili  relative a diritti o beni
 similari ai precedenti;
 3)   i   prestiti   di   denaro   e   di  titoli  non
 rappresentativi    di   merci,   comprese   le   operazioni
 finanziarie  mediante  la  negoziazione,  anche a titolo di
 cessione  pro-soluto,  di  crediti, cambiali o assegni. Non
 sono  considerati  prestiti  i  depositi  di  denaro presso
 aziende  e  istituti  di  credito  o presso amministrazioni
 statali, anche se regolati in conto corrente;
 4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
 Le  prestazioni  indicate  nei  commi primo  e  secondo
 sempreche'  l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e
 servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
 costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a
 lire   cinquantamila   prestazioni   di  servizi  anche  se
 effettuate     per     l'uso    personale    o    familiare
 dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre
 finalita'    estranee    all'esercizio   dell'impresa,   ad
 esclusione  delle  somministrazioni nelle mense aziendali e
 delle  prestazioni  di  trasporto,  didattiche, educative e
 ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
 personale   dipendente,   nonche'   delle   operazioni   di
 divulgazione   pubblicitaria   svolte   a  beneficio  delle
 attivita'  istituzionali  di  enti e associazioni che senza
 scopo  di  lucro perseguono finalita' educative, culturali,
 sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
 nonche'  delle  organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
 sociale   (ONLUS)   e   delle   diffusioni   di   messaggi,
 rappresentazioni,  immagini  o  comunicazioni  di  pubblico
 interesse  richieste  o  patrocinate  dallo Stato o da enti
 pubblici.  Le  assegnazioni  indicate  al n. 6) dell'art. 2
 sono  considerate  prestazioni  di servizi quando hanno per
 oggetto  cessioni,  concessioni  o licenze di cui ai numeri
 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
 rese  o  ricevute  dai  mandatari senza rappresentanza sono
 considerate  prestazioni  di servizi anche nei rapporti tra
 il mandante e il mandatario.
 Non sono considerate prestazioni di servizi:
 a) le   cessioni,   concessioni,   licenze  e  simili
 relative  a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
 eredi  o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
 ai  numeri 5) e 6) dell'art. 2, della legge 22 aprile 1941,
 n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a
 fini di pubblicita' commerciale;
 b) i prestiti obbligazionari;
 c) le    cessioni   dei   contratti   di   cui   alle
 lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
 d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
 ed f) del terzo comma dell'art. 2;
 e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
 ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
 alla  lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
 dei  diritti  d'autore  di  ogni genere, comprese quelle di
 intermediazione nella riscossione dei proventi;
 f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
 ai prestiti obbligazionari;
 g) (soppressa);
 h) le   prestazioni  dei  commissionari  relative  ai
 passaggi  di  cui  al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
 quelle  dei  mandatari  di  cui al terzo comma del presente
 articolo.
 Non  costituiscono  inoltre  prestazioni  di servizi le
 prestazioni   relative   agli   spettacoli  ed  alle  altre
 attivita'  elencati  nella  tabella  C allegata al presente
 decreto,   rese   ai   possessori  di  titoli  di  accesso,
 rilasciati    per    l'ingresso    gratuito   di   persone,
 limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
 di  rilascio  e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
 decreto del Ministro delle finanze:
 a) dagli  organizzatori  di  spettacoli,  nel  limite
 massimo  del  5 per cento dei posti del settore, secondo la
 capienza  del locale o del complesso sportivo ufficialmente
 riconosciuta dalle competenti autorita';
 b) dal   Comitato   olimpico   nazionale  italiano  e
 federazioni sportive che di esso fanno parte;
 c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
 d) dall'Automobile  club  d'Italia  e da altri enti e
 associazioni a carattere nazionale.».
 «Art.  22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate).
 -  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'
 richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
 dell'operazione:
 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
 al  minuto  autorizzati  in  locali  aperti al pubblico, in
 spacci   interni,   mediante  apparecchi  di  distribuzione
 automatica,  per  corrispondenza,  a  domicilio  o in forma
 ambulante;
 2)    per    le    prestazioni   alberghiere   e   le
 somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  effettuate  dai
 pubblici   esercizi,   nelle  mense  aziendali  o  mediante
 apparecchi di distribuzione automatica;
 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
 di veicoli e bagagli al seguito;
 4)  per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
 di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
 o nell'abitazione dei clienti;
 5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazione
 di  titoli  e  per  gli  altri  servizi  resi  da aziende o
 istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
 6)  per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1)
 a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.
 La   disposizione   del  comma precedente  puo'  essere
 dichiarata  applicabile,  con  decreto  del  Ministro delle
 finanze,  ad  altre  categorie di contribuenti che prestino
 servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
 e  importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
 l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
 adempimenti connessi.
 Gli   imprenditori  che  acquistano  beni  che  formano
 oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
 al  minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
 sono obbligati a richiederla.».
 «Art.   24 (Registrazione   dei   corrispettivi).  -  I
 commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
 all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo
 precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
 relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
 l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
 imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
 l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei
 corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
 all'art.   21,  sesto  comma,  e,  distintamente,  all'art.
 38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
 L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al
 giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
 giorno non festivo successivo.
 Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
 corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
 delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
 comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
 quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo
 nel corrispettivo anche l'imposta.
 Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,
 che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti
 ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze
 puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
 la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
 imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che
 la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini
 dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
 proporzione degli acquisti.
 I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
 al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
 l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
 prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
 in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
 o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di
 vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
 del Ministro delle finanze.».
 «Art.  35 (Disposizione  regolamentare  concernente  le
 dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita).
 -   1.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di
 un'impresa,  arte o professione nel territorio dello Stato,
 o  vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
 dichiarazione  entro  trenta  giorni  ad  uno  degli uffici
 locali  dell'Agenzia  delle  entrate  ovvero  ad un ufficio
 provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
 Agenzia;  la  dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
 su  modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento
 del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate.  L'ufficio
 attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
 restera'  invariato  anche  nelle  ipotesi di variazioni di
 domicilio   fiscale   fino   al  momento  della  cessazione
 dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
 dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
 ogni altro documento ove richiesto.
 2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
 risultare:
 a) per  le  persone  fisiche,  il  cognome e nome, il
 luogo   e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la
 residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
 b) per  i  soggetti diversi dalle persone fisiche, la
 natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
 ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
 e  il  domicilio  fiscale e deve essere inoltre indicato il
 codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
 rappresentanza;
 c) per   i   soggetti   residenti  all'estero,  anche
 l'ubicazione della stabile organizzazione;
 d) il  tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
 luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi
 secondarie,   filiali,  stabilimenti,  succursali,  negozi,
 depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
 conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti
 prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
 e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
 elettronico,   l'indirizzo   del   sito   web   ed  i  dati
 identificativi dell'internet service provider;
 f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad
 esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
 di acquisire autonomamente.
 3.  In  caso  di variazione di alcuno degli elementi di
 cui   al   comma 2   o  di  cessazione  dell'attivita',  il
 contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione
 ad  uno  degli  uffici  indicati  dal  comma 1, utilizzando
 modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento del
 direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la variazione
 comporta  il  trasferimento  del  domicilio fiscale essa ha
 effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
 si   e'   verificata.   In   caso  di  fusione,  scissione,
 conferimenti   di   aziende   o   di  altre  trasformazioni
 sostanziali   che   comportano  l'estinzione  del  soggetto
 d'imposta,  la  dichiarazione  e' presentata unicamente dal
 soggetto risultante dalla trasformazione.
 4.  In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
 la  presentazione  della  dichiarazione  di  cui al comma 3
 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
 alla  liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali rimangono
 ferme  le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
 alla    fatturazione,    registrazione,    liquidazione   e
 dichiarazione.   Nell'ultima   dichiarazione  annuale  deve
 tenersi  conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
 dell'art.  2, da determinare computando anche le operazioni
 indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si
 e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
 5.   I   soggetti   che  intraprendono  l'esercizio  di
 un'impresa,  arte o professione, se ritengono di realizzare
 un   volume   d'affari   che   comporti  l'applicazione  di
 disposizioni   speciali   ad   esso   connesse  concernenti
 l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
 determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
 dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
 presente   articolo   e   devono  osservare  la  disciplina
 stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
 6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
 presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
 ai  commi 10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
 direttamente  ad  uno  degli  uffici  di cui al comma 1. Le
 dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
 inoltrate  in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio postale
 mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
 l'identita'  del  soggetto dichiarante mediante allegazione
 di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
 presentate nel giorno in cui risultano spedite.
 7.   L'ufficio   rilascia   o   invia  al  contribuente
 certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
 dell'avvenuta  variazione o cessazione dell'attivita' e nel
 caso  di  presentazione  diretta  consegna  la  copia della
 dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
 8.  I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
 imprese  ovvero  alla  denuncia al repertorio delle notizie
 economiche     e    amministrative    (REA)    ai    sensi,
 rispettivamente,  degli  articoli 7  e  9  del  decreto del
 Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581,
 concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
 legge  29 dicembre  1993, n. 580, in materia di istituzione
 del  registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
 di  presentazione  delle  dichiarazioni  di cui al presente
 articolo  presentando  le  dichiarazioni stesse all'ufficio
 del  registro  delle  imprese, il quale trasmette i dati in
 via   telematica   all'Agenzia  delle  entrate  e  rilascia
 apposita  certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
 di  inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle
 imprese  comunica  al contribuente il numero di partita IVA
 attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
 9.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
 entrate  puo'  essere  stabilita  la data a decorrere dalla
 quale  le  dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
 attivita'  sono  presentate  esclusivamente all'ufficio del
 registro  delle imprese ovvero in via telematica secondo le
 disposizioni di cui ai commi successivi.
 10.  Le  dichiarazioni  previste  dal presente articolo
 possono  essere  presentate  in via telematica direttamente
 dai  contribuenti  o  tramite i soggetti di cui all'art. 3,
 commi 2-bis   e   3,   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  322  del  1998;  in tal caso si considerano
 presentate  nel  giorno  in  cui sono trasmesse all'Agenzia
 delle  entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento di
 trasmissione  si  considera  concluso  nel giorno in cui e'
 completata   la   ricezione  da  parte  dell'Agenzia  delle
 entrate.  La  prova della presentazione delle dichiarazioni
 e'  data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle entrate
 attestante   l'avvenuto   ricevimento  delle  dichiarazioni
 stesse.
 11.   I   soggetti   incaricati   di  cui  all'art.  3,
 commi 2-bis   e   3,   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  322 del 1998, restituiscono al contribuente
 una   copia  della  dichiarazione  attestante  la  data  di
 consegna  con l'impegno alla trasmissione in via telematica
 e  rilasciano  la  certificazione  restituita  dall'Agenzia
 delle    entrate   attestante   l'avvenuta   operazione   e
 contenente,  in  caso  di  inizio  attivita',  il numero di
 partita IVA attribuito al contribuente.
 12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
 telematica  si  applicano  ai  fini della sottoscrizione le
 disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 6, del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
 13.  I  soggetti  di  cui  al  comma 3  dell'art. 3 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 322 del 1998,
 incaricati   della   predisposizione   delle  dichiarazioni
 previste   dal   presente  articolo,  sono  obbligati  alla
 trasmissione in via telematica delle stesse.
 14.  Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
 applicano  le  disposizioni  previste  per la conservazione
 delle  dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del Presidente
 della Repubblica n. 322 del 1998.
 15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
 telematica   delle   dichiarazioni  previste  dal  presente
 articolo ed   i   tempi  di  attivazione  del  servizio  di
 trasmissione  telematica  sono  stabiliti con provvedimento
 del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da pubblicare
 nella Gazzetta Ufficiale.
 15-bis.   L'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA
 determina  la  esecuzione di riscontri automatizzati per la
 individuazione  di elementi di rischio connessi al rilascio
 dello  stesso  nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
 nel  luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi dei
 poteri previsti dal presente decreto.
 15-ter.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia
 delle entrate sono individuate:
 a) specifiche  informazioni  da  richiedere  all'atto
 della dichiarazione di inizio di attivita';
 b) tipologie    di    contribuenti    per   i   quali
 l'attribuzione  del  numero  di  partita  IVA  determina la
 possibilita'  di effettuare gli acquisti di cui all'art. 38
 del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
 successive  modificazioni,  a condizione che sia rilasciata
 polizza  fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
 di  tre  anni  dalla  data  del  rilascio  e per un importo
 rapportato  al  volume  d'affari  presunto  e  comunque non
 inferiore a 50.000 euro.».
 c) (soppressa).».
 «Art.    51 (Attribuzioni   e   poteri   degli   uffici
 dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici
 dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le
 dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai
 contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e
 provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle
 imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
 degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione
 delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli
 altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono
 alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
 e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
 per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
 dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti
 che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
 base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
 delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'
 operativa degli uffici stessi (299).
 Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
 1) 6-bis) Omissis
 7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore
 centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
 direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
 della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
 banche,  alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
 finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari finanziari,
 alle   imprese   di   investimento,   agli   organismi   di
 investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
 gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
 notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
 intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
 servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
 prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
 legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
 sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
 unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
 finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
 1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
 specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
 comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
 esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
 strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
 inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
 indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
 ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
 destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
 interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
 titolare dell'ufficio procedente.
 Gli   inviti  e  le  richieste  di  cui  al  precedente
 comma devono  essere  fatti  a  mezzo  di  raccomandata con
 avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
 non  inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui
 al  n.  7),  non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
 essere  prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
 dell'operatore  finanziario,  per  giustificati motivi, dal
 competente  direttore  centrale  o  direttore regionale per
 l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
 di  finanza,  dal  comandante  regionale.  Si  applicano le
 disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
 modificazioni.
 Le  richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero 7),
 nonche'  le  relative  risposte,  anche  se  negative, sono
 effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
 provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
 stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
 trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
 dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
 indicati nel citato numero 7).
 Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo
 comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
 ai  commi terzo  e  quarto  dell'art.  32  del  decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
 successive modificazioni.».
 «Art.  57 (Termine  per gli accertamenti). - Gli avvisi
 relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  previsti
 nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
 notificati,  a  pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
 quarto  anno successivo a quello in cui e' stata presentata
 la   dichiarazione.  Nel  caso  di  richiesta  di  rimborso
 dell'eccedenza   d'imposta   detraibile   risultante  dalla
 dichiarazione  annuale,  se  tra  la data di notifica della
 richiesta  di  documenti  da  parte  dell'ufficio e la data
 della  loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore a
 quindici  giorni,  il  termine  di decadenza, relativo agli
 anni  in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
 rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
 compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
 In  caso  di  omessa presentazione della dichiarazione,
 l'avviso  di  accertamento  dell'imposta  a norma del primo
 comma dell'art.   55   puo'   essere   notificato  fino  al
 31 dicembre  del  quinto anno successivo a quello in cui la
 dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
 In  caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
 ai  sensi  dell'art. 331 del codice di procedura penale per
 uno  dei  reati  previsti  dal decreto legislativo 10 marzo
 2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
 raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
 stata commessa la violazione.
 Fino   alla   scadenza   del   termine   stabilito  nei
 commi precedenti  le  rettifiche e gli accertamenti possono
 essere integrati o modificati, mediante la notificazione di
 nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
 elementi.    Nell'avviso   devono   essere   specificamente
 indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
 fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
 dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
 - Si  riportano  i  testi  vigenti  dei commi 412 e 429
 dell'art.  1,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
 finanziaria 2005):
 «412.  In  esecuzione dell'art. 6, comma 5, della legge
 27 luglio  2000,  n.  212, l'Agenzia delle entrate comunica
 mediante   raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  ai
 contribuenti   l'esito   dell'attivita'   di  liquidazione,
 effettuata  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
 successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
 a  tassazione  separata.  La relativa imposta o la maggiore
 imposta  dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'
 versata  mediante  modello di pagamento, di cui all'art. 19
 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
 dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine
 di    trenta    giorni    dal   ricevimento   dell'apposita
 comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le
 disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
 modificazioni,  con  l'applicazione  della  sanzione di cui
 all'art.  13,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
 1997,  n.  471,  e  degli  interessi di cui all'art. 20 del
 predetto  decreto  n.  602  del 1973, a decorrere dal primo
 giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
 della predetta comunicazione.».
 «429.  Le  imprese che operano nel settore della grande
 distribuzione     possono    trasmettere    telematicamente
 all'Agenzia  delle entrate, distintamente per ciascun punto
 vendita,    l'ammontare   complessivo   dei   corrispettivi
 giornalieri  delle  cessioni di beni e delle prestazioni di
 servizi  di  cui  agli  articoli 2  e  3  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
 successive modificazioni.».
 - Si  riportano i testi vigenti degli articoli 7, 8, 9,
 14,  15  e  16  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
 finanziaria 2003):
 «Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
 di   lavoro   autonomo  per  gli  anni  pregressi  mediante
 autoliquidazione).  -  1. I soggetti titolari di reddito di
 impresa  e  gli  esercenti  arti  e  professioni, nonche' i
 soggetti  di  cui  all'art. 5 del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
 modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
 dei  redditi  di  impresa,  di  lavoro autonomo e di quelli
 imputati   ai  sensi  del  predetto  art.  5,  relativi  ad
 annualita'   per  le  quali  le  dichiarazioni  sono  state
 presentate   entro   il   31 ottobre   2002,   secondo   le
 disposizioni   del   presente   articolo.   La  definizione
 automatica,  relativamente  a uno o piu' periodi d'imposta,
 ha  effetto  ai  fini  delle imposte sui redditi e relative
 addizionali,    dell'imposta    sul   valore   aggiunto   e
 dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e si
 perfeziona  con  il  versamento, mediante autoliquidazione,
 dei  tributi  derivanti  dai  maggiori  ricavi  o  compensi
 determinati  sulla  base  dei  criteri  e delle metodologie
 stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
 in alternativa:
 a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
 sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
 del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
 successive   modificazioni,   per  i  contribuenti  cui  si
 applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
 b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
 sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
 189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
 modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si  applicano in
 ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
 c) della   distribuzione,  per  categorie  economiche
 raggruppate  in  classi  omogenee  sulla  base dei processi
 produttivi,  dei  contribuenti  per  fasce  di  ricavi o di
 compensi  di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
 di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
 siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
 cui alle lettere a) e b).
 2.  La  definizione  automatica  puo'  altresi'  essere
 effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
 al    comma 1,   dagli   imprenditori   agricoli   titolari
 esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
 testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
 decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
 successive   modificazioni,   nonche'   dalle   imprese  di
 allevamento  di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
 successive   modificazioni,   ed   ha   effetto   ai   fini
 dell'imposta  sul  valore aggiunto e dell'imposta regionale
 sulle  attivita'  produttive.  La definizione automatica da
 parte  dei  soggetti  di  cui al periodo precedente avviene
 mediante  pagamento degli importi determinati, per ciascuna
 annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di
 calcolo,  approvata  con il decreto di cui al comma 14, che
 tiene  conto  del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini
 dell'imposta sul valore aggiunto.
 3.  La  definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
 esclusa per i soggetti:
 a) che  hanno  omesso di presentare la dichiarazione,
 ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
 o  di  lavoro  autonomo,  ovvero  il reddito agrario di cui
 all'art.  29  del  citato  testo  unico  delle  imposte sui
 redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 n. 917 del 1986;
 b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
 annuo superiore a 5.164.569 euro;
 c) ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della
 presente  legge,  e'  stato  notificato processo verbale di
 constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
 accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
 dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
 regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
 contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
 perfezionata  la  definizione  ai sensi degli articoli 15 e
 16;
 d) nei  cui  riguardi  e'  stata  esercitata l'azione
 penale   per  i  reati  previsti  dal  decreto  legislativo
 10 marzo  2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
 formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
 4.  In  caso  di avvisi di accertamento parziale di cui
 all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
 relativi  a  redditi  oggetto della definizione automatica,
 ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
 e  sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
 26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
 divenuti  definitivi  alla  data di entrata in vigore della
 presente  legge, la definizione e' ammessa a condizione che
 il  contribuente  versi,  entro  la prima data di pagamento
 degli  importi  per  la  definizione,  le  somme  derivanti
 dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
 degli  interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
 pagato.  Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
 definitivi  avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
 ai  citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della
 Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il
 contribuente  ha  comunque  la  facolta' di avvalersi delle
 disposizioni  del  presente  articolo,  fermi  restando gli
 effetti dei suddetti atti.
 5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
 comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
 versamento  entro  il  20 giugno 2003 esclusivamente di una
 somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
 la  definizione  automatica si perfeziona con il versamento
 entro  il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
 metodologia  di  calcolo  di  cui al comma 1 applicabile al
 contribuente.  Gli  importi  calcolati a titolo di maggiore
 ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro
 per  le  persone  fisiche  e  a  1.500  euro  per gli altri
 soggetti.  Sulle  relative maggiori imposte non sono dovuti
 gli   interessi   e   le   sanzioni.  Le  maggiori  imposte
 complessivamente  dovute a titolo di definizione automatica
 sono  ridotte  nella  misura  del 50 per cento per la parte
 eccedente  l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
 l'importo  di  10.000  euro  per  gli  altri  soggetti. Gli
 importi  dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
 di  una  somma  pari  a  300  euro  per ciascuna annualita'
 oggetto  di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
 cui  si  applicano  gli  studi  di  settore di cui all'art.
 62-bis   del   decreto-legge   30 agosto   1993,   n.  331,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
 n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei
 quali  sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
 economica,  escluso  il  1997.  La  somma di cui al periodo
 precedente  non  e'  dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
 Qualora  gli  importi  da  versare  complessivamente per la
 definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
 somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
 due  rate,  di  pari  importo, entro il 30 novembre 2003 ed
 entro  il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
 a  decorrere  dal  21 giugno  2003. L'omesso versamento nei
 termini  indicati  nel  periodo  precedente  non  determina
 l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
 delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si
 applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
 successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una
 sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme
 non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento
 eseguito  entro  i trenta giorni successivi alle rispettive
 scadenze, e gli interessi legali.
 6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
 ammontare  non  inferiore a quelli determinabili sulla base
 degli   studi   di  settore  di  cui  all'art.  62-bis  del
 decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
 successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
 sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
 economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
 compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
 sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
 189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
 modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
 di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
 euro   per   ciascuna  annualita'.  I  soggetti  che  hanno
 dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
 quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
 cui  all'art.  62-bis  del  citato decreto-legge n. 331 del
 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
 negli  indici  di coerenza economica, possono effettuare la
 definizione  automatica con il versamento di una somma pari
 a 600 euro per ciascuna annualita'.
 7.  La definizione automatica non si perfeziona se essa
 si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli contenuti
 nella  dichiarazione  originariamente presentata, ovvero se
 la  stessa  viene effettuata dai soggetti che versano nelle
 ipotesi  di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
 luogo  al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
 valgono   quali  acconti  sugli  importi  che  risulteranno
 eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
 8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
 lavoro  autonomo  esclude  la rilevanza a qualsiasi effetto
 delle  eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
 pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
 delle  predette  perdite.  Se  il  riporto delle perdite di
 impresa   riguarda   periodi   d'imposta  per  i  quali  la
 definizione  automatica  non  e'  intervenuta,  il recupero
 della  differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
 delle  sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
 applicazione di interessi.
 9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei
 contributi  previdenziali,  rileva  nella misura del 60 per
 cento  per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
 per  la  parte  eccedente  il  dichiarato  se  superiore al
 minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
 10.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
 testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al citato
 decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del 1986,
 nonche'  i  titolari  dell'azienda coniugale non gestita in
 forma   societaria  o  dell'impresa  familiare,  che  hanno
 effettuato  la  definizione automatica secondo le modalita'
 del  presente  articolo,  comunicano  alle  persone fisiche
 titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
 definizione,   entro  il  20 luglio  2003.  La  definizione
 automatica  da  parte  delle  persone  fisiche titolari dei
 redditi  prodotti  in  forma associata si perfeziona con il
 versamento  delle  somme dovute entro il 16 settembre 2003,
 secondo  le  disposizioni del presente articolo, esclusa la
 somma  di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
 interessi  di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
 17 settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti
 indicati  dal  primo periodo del presente comma costituisce
 titolo  per  l'accertamento  ai  sensi dell'art. 41-bis del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  600,  e  successive  modificazioni, nei confronti delle
 persone  fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti
 in  forma  associata.  Per  il  periodo di imposta 1997, la
 definizione   automatica   effettuata   dalle   societa'  o
 associazioni  nonche'  dai  titolari dell'azienda coniugale
 non  gestita  in  forma societaria o dell'impresa familiare
 rende   definitivi   anche  i  redditi  prodotti  in  forma
 associata.  La disposizione di cui al periodo precedente si
 applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
 a  norma  del  comma 6  dai  predetti  soggetti che abbiano
 dichiarato  ricavi  e compensi di ammontare non inferiore a
 quelli  determinabili  sulla base degli studi di settore di
 cui  all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
 1993,  n.  427, e successive modificazioni, nonche' qualora
 abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di  ammontare non
 inferiore  a  quelli determinabili sulla base dei parametri
 di  cui  all'art.  3,  commi da  181  a  189,  della  legge
 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
 11.  La  definizione  automatica  inibisce, a decorrere
 dalla  data  del  primo  versamento  e  con  riferimento  a
 qualsiasi  organo  inquirente,  salve  le  disposizioni del
 codice   penale   e   del   codice   di  procedura  penale,
 limitatamente   all'attivita'   di   impresa  e  di  lavoro
 autonomo,  l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33,
 38,  39  e  40  del decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, e
 agli artt. 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della
 Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
 modificazioni,    ed    esclude    l'applicabilita'   delle
 presunzioni   di  cessioni  e  di  acquisto,  previste  dal
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   10 novembre   1997,   n.   441.   L'inibizione
 dell'esercizio      dei      poteri      e     l'esclusione
 dell'applicabilita'  delle presunzioni previsti dal periodo
 precedente   sono   opponibili  dal  contribuente  mediante
 esibizione  degli  attestati  di  versamento e dell'atto di
 definizione in suo possesso.
 12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne'
 soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
 da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
 e  non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
 quanto previsto dal comma 9.
 13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
 annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
 risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
 spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
 contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
 salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
 controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
 ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
 modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
 delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
 del  calcolo  delle  maggiori  imposte  dovute ai sensi del
 presente  articolo.  La definizione automatica non modifica
 l'importo  degli  eventuali  rimborsi  e  crediti derivanti
 dalle  dichiarazioni  presentate  ai fini delle imposte sui
 redditi  e  delle  relative  addizionali,  dell'imposta sul
 valore   aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle
 attivita' produttive.
 14.   Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
 Ministro  dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
 delle  informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
 le   classi   omogenee   delle   categorie  economiche,  le
 metodologie  di calcolo per la individuazione degli importi
 previsti   al   comma 1,   nonche'   i   criteri   per   la
 determinazione  delle  relative  maggiori imposte, mediante
 l'applicazione  delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
 periodo di imposta.
 15.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
 entrate  sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
 esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
 comunicazioni  delle definizioni da parte dei contribuenti,
 da  effettuare  comunque  entro  il  31 luglio 2003, ovvero
 entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
 secondo  periodo,  e  le  modalita'  di versamento, secondo
 quanto   previsto  dall'art.  17  del  decreto  legislativo
 9 luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
 in ogni caso la compensazione ivi prevista.
 15-bis.  All'art.  12, comma 1, del decreto legislativo
 23 gennaio  2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la
 disciplina  riguardante le trasmissioni telematiche gestite
 dal  Ministero dell'economia e delle finanze,» e le parole:
 «entro il 30 novembre 2002», sono soppresse.
 16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
 al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
 dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322,
 possono  avvalersi  delle  disposizioni  di cui al presente
 articolo   sulla   base   delle   dichiarazioni  originarie
 presentate.  L'esercizio  della  facolta' di cui al periodo
 precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti favorevoli
 delle dichiarazioni integrative presentate.»
 «Art.  8  (Integrazione  degli  imponibili per gli anni
 pregressi).  -  1.  Le  dichiarazioni  relative  ai periodi
 d'imposta  per  i quali i termini per la loro presentazione
 sono  scaduti  entro  il  31 ottobre  2002,  possono essere
 integrate  secondo  le  disposizioni del presente articolo.
 L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
 redditi  e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
 dell'imposta    sul   patrimonio   netto   delle   imprese,
 dell'imposta  sul  valore  aggiunto, dell'imposta regionale
 sulle  attivita'  produttive,  del contributo straordinario
 per  l'Europa,  di  cui  all'art.  3, commi 194 e seguenti,
 della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  dei  contributi
 previdenziali  e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
 I   soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
 obbligati   ad   operare   ritenute   alla  fonte,  possono
 integrare,  secondo  le disposizioni del presente articolo,
 le  ritenute  relative  ai  periodi  di  imposta  di cui al
 presente comma.
 2. (abrogato).
 3.  L'integrazione  si  perfeziona con il pagamento dei
 maggiori  importi  dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
 l'applicazione   delle   disposizioni  vigenti  in  ciascun
 periodo   di  imposta  relative  ai  tributi  indicati  nel
 comma 1,  nonche'  dell'intero  ammontare  delle ritenute e
 contributi,  sulla base di una dichiarazione integrativa da
 presentare,  entro  la  medesima  data,  in luogo di quella
 omessa  ovvero  per rettificare in aumento la dichiarazione
 gia'  presentata.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
 aggiunto,  per  l'omessa  osservanza  degli obblighi di cui
 agli  artt. 17,  terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo
 periodo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  all'art.  47,  comma 1, del
 decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge  29 ottobre  1993,  n.  427,
 l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
 all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere computata in
 detrazione;  la  disposizione  opera  a  condizione  che il
 contribuente  si  avvalga della definizione di cui all'art.
 9-bis.   Nella   dichiarazione  integrativa  devono  essere
 indicati,  a  pena  di  nullita',  maggiori  importi dovuti
 almeno  pari  a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
 predetta  dichiarazione  integrativa  e'  presentata in via
 telematica    direttamente    ovvero    avvalendosi   degli
 intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
 1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
 importi  da  versare  eccedano,  per le persone fisiche, la
 somma  di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
 due  rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
 20 giugno   2004,   maggiorati  degli  interessi  legali  a
 decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
 predette  eccedenze  entro  le  date indicate non determina
 l'inefficacia  della  integrazione;  per  il recupero delle
 somme  non  corrisposte  a  tali  scadenze  si applicano le
 disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
 modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
 amministrativa  di  ammontare  pari  al  30 per cento delle
 somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
 eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
 medesima,   e   gli   interessi  legali.  La  dichiarazione
 integrativa  non  costituisce  titolo  per  il  rimborso di
 ritenute,  acconti  e crediti d'imposta precedentemente non
 dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di  esenzioni  o
 agevolazioni   non   richieste  in  precedenza,  ovvero  di
 detrazioni  d'imposta  diverse  da  quelle  originariamente
 dichiarate;  la  differenza  tra  l'importo  dell'eventuale
 maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e
 quello   del   minor   credito   spettante   in  base  alla
 dichiarazione  integrativa, e' versata secondo le modalita'
 previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
 deducibilita'  delle maggiori imposte e contributi versati.
 Per  le  ritenute  indicate nelle dichiarazioni integrative
 non  puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
 somme   o   dei  valori  non  assoggettati  a  ritenuta.  I
 versamenti  delle  somme dovute ai sensi del presente comma
 sono  effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17
 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
 modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
 4.  In  alternativa  alle  modalita' di dichiarazione e
 versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
 ad  eccezione  di  quelli che hanno omesso la presentazione
 delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
 cui  al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
 integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
 cui  all'art.  19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
 241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
 dichiarazione  integrativa  riservata,  versano,  entro  il
 24 aprile   2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le
 disposizioni  contenute  nel  capo III del predetto decreto
 legislativo  n.  241  del 1997, esclusa la compensazione di
 cui   all'art.  17  dello  stesso  decreto  legislativo,  e
 comunicano    all'Agenzia    delle    entrate   l'ammontare
 complessivo  delle  medesime  somme  senza  indicazione dei
 nominativi   dei   soggetti   che   hanno   presentato   la
 dichiarazione   integrativa   riservata.   E'   esclusa  la
 rateazione  di  cui  al comma 3. Gli istituti previdenziali
 non   comunicano  all'amministrazione  finanziaria  i  dati
 indicati  nella  dichiarazione  riservata  di cui vengono a
 conoscenza.
 5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
 con   qualunque   modalita',  anche  tramite  soggetti  non
 residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
 sostitutiva  di  quelle  indicate al comma 1, pari al 6 per
 cento.  Per la dichiarazione e il versamento della predetta
 imposta   sostitutiva  si  applicano  le  disposizioni  dei
 commi 3 e 4.
 6.    Salvo    quanto    stabilito   al   comma 7,   il
 perfezionamento  della procedura prevista dal presente art.
 comporta per ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai
 sensi   dei   commi 3  e  4  e  limitatamente  ai  maggiori
 imponibili  o  alla  maggiore  imposta  sul valore aggiunto
 risultanti  dalle  dichiarazioni  integrative aumentati del
 100  per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del
 50 per cento:
 a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
 dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
 contributivo;
 b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
 tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
 nonche',  ove  siano  stati  integrati  i redditi di cui al
 comma 5,  e  ove  ricorra  la  ipotesi  di cui all'art. 14,
 comma 4,  delle  sanzioni  previste  dalle disposizioni sul
 monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
 1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 4 agosto 1990, n. 227;
 c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
 i  reati  tributari  di  cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del
 decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i
 reati  previsti  dagli  artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490,
 491-bis  e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
 2622  e  2623  del  codice  civile, quando tali reati siano
 stati  commessi  per eseguire od occultare i predetti reati
 tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano
 riferiti  alla  stessa  pendenza  o  situazione tributaria.
 L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in
 caso   di  esercizio  dell'azione  penale  della  quale  il
 contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
 presentazione della dichiarazione integrativa;
 d) (abrogata).
 6-bis.  In  caso di accertamento relativo ad annualita'
 oggetto  di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
 ritenute   dovute   sono  comunque  limitate  all'eccedenza
 rispetto   alle   maggiori   imposte   corrispondenti  agli
 imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto all'imposta
 sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
 aumentate ai sensi del comma 6.
 7.  Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
 del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
 alla  lettera c)  del  medesimo comma  operano a condizione
 che,  ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
 provveda  alla  regolarizzazione  contabile delle attivita'
 detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
 8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
 nei  confronti  dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante se
 considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
 9.  In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
 altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
 presentato  la  dichiarazione  riservata  di cui al comma 4
 puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
 estintivi  e  di  esclusione  della  punibilita'  di cui ai
 commi 6  e  7  con invito a controllare la congruita' delle
 somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei
 maggiori  redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
 contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
 10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
 applicano qualora:
 a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
 legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
 constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
 accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
 dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
 regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
 contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
 perfezionata la definizione ai sensi degli art. 15 e 16; in
 caso  di  avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.   600,  e  successive  modificazioni,  relativamente  ai
 redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'art. 54,
 quinto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
 26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
 divenuti  definitivi  alla  data di entrata in vigore della
 presente  legge, la definizione e' ammessa a condizione che
 il  contribuente  versi,  entro  la prima data di pagamento
 degli   importi  per  l'integrazione,  le  somme  derivanti
 dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
 degli  interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
 pagato.  Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
 definitivi  avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
 ai  citati  artt. 41-bis  del  decreto del Presidente della
 Repubblica  n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il
 contribuente  ha  comunque  la  facolta' di avvalersi delle
 disposizioni  del  presente  articolo,  fermi  restando gli
 effetti dei suddetti atti;
 b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
 illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
 contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
 presentazione della dichiarazione integrativa.
 11.  Le  societa'  o associazioni di cui all'art. 5 del
 testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
 successive  modificazioni,  nonche' i titolari dell'azienda
 coniugale  non  gestita  in forma societaria e dell'impresa
 familiare,    che   hanno   presentato   la   dichiarazione
 integrativa  secondo  le  modalita'  del presente articolo,
 comunicano,  entro  il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
 titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
 presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
 da   parte  delle  persone  fisiche  titolari  dei  redditi
 prodotti  in  forma  associata  si  perfeziona presentando,
 entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
 cui  al  comma 3  e versando contestualmente le imposte e i
 relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
 comma 3.  La  presentazione della dichiarazione integrativa
 da  parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
 comma  costituisce  titolo  per  l'accertamento,  ai  sensi
 dell'art.   41-bis   del   decreto   del  Presidente  della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
 modificazioni,  nei  confronti  dei  soggetti che non hanno
 integrato i redditi prodotti in forma associata.
 12.  La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione dei
 redditi  e degli imponibili ai sensi del presente articolo,
 non  genera  obbligo  o  facolta' della segnalazione di cui
 all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione
 effettuata  ai  sensi del presente articolo non costituisce
 notizia di reato.
 13.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
 entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
 definite le modalita' applicative del presente articolo.»
 «Art.   9   -  (Definizione  automatica  per  gli  anni
 pregressi).  -  1.  I  contribuenti, al fine di beneficiare
 delle  disposizioni di cui al presente articolo, presentano
 una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
 dell'art.  8,  concernente,  a  pena  di  nullita', tutti i
 periodi   d'imposta   per   i   quali   i  termini  per  la
 presentazione  delle  relative  dichiarazioni  sono scaduti
 entro   il   31 ottobre   2002,  chiedendo  la  definizione
 automatica   per  tutte  le  imposte  di  cui  al  comma 2,
 lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul
 valore  aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
 automatica   i  redditi  soggetti  a  tassazione  separata,
 nonche'  i  redditi  di  cui  al comma 5 dell'art. 8, ferma
 restando,  per  i  predetti  redditi,  la  possibilita'  di
 avvalersi   della   dichiarazione  integrativa  di  cui  al
 medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.
 2.  La  definizione  automatica  si  perfeziona  con il
 versamento per ciascun periodo d'imposta:
 a) ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e relative
 addizionali,   delle   imposte   sostitutive,  dell'imposta
 regionale   sulle   attivita'  produttive,  del  contributo
 straordinario  per  l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
 seguenti,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, nonche'
 dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese, fermi
 restando  i  versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
 importo  pari  all'8  per cento delle imposte lorde e delle
 imposte    sostitutive   risultanti   dalla   dichiarazione
 originariamente  presentata;  se  ciascuna  imposta lorda o
 sostitutiva  e'  risultata  di ammontare superiore a 10.000
 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6
 per  cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a
 20.000  euro,  la  percentuale  applicabile  a quest'ultima
 eccedenza e' pari al 4 per cento;
 b) ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto, fermi
 restando  i  versamenti  minimi  di  cui  al comma 6, di un
 importo  pari  alla  somma  del  2  per  cento dell'imposta
 relativa  alle  cessioni  di  beni  e  alle  prestazioni di
 servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
 e'  divenuta  esigibile  nel periodo d'imposta, e del 2 per
 cento   dell'imposta  detratta  nel  medesimo  periodo;  se
 l'imposta  esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli
 importi  di  200.000  euro,  le  percentuali  applicabili a
 ciascuna  eccedenza  sono  pari  all'1,5  per cento, e se i
 predetti  importi  di  imposta  superano  300.000  euro  le
 percentuali  applicabili  a  ciascuna  eccedenza  sono pari
 all'1  per  cento;  le somme da versare complessivamente ai
 sensi  della  presente  lettera  sono  ridotte nella misura
 dell'80  per  cento  per  la  parte  eccedente l'importo di
 11.600.000 euro.
 3.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in
 base  al  comma 2,  lettera a),  deve  comunque essere, per
 ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
 a) a  100  euro, per le persone fisiche e le societa'
 semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
 da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
 b) ai  seguenti  importi,  per le persone titolari di
 reddito  d'impresa,  per  gli esercenti arti e professioni,
 per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
 testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
 successive  modificazioni,  nonche'  per  i soggetti di cui
 all'art. 87 del medesimo testo unico:
 1)  400  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
 compensi non e' superiore a 50.000 euro;
 2)  500  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
 compensi non e' superiore a 180.000 euro;
 3)  600  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e dei
 compensi e' superiore a 180.000 euro.
 3-bis.   I  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e
 compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
 sulla  base  degli  studi di settore di cui all'art. 62-bis
 del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427, e
 successive  modificazioni,  e  nei  confronti dei quali non
 sono   riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza
 economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
 compensi  di ammontare non inferiore a quelli determinabili
 sulla  base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
 189,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, e successive
 modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
 ai  fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente
 articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per
 ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
 e   compensi   di   ammontare   non   inferiore   a  quelli
 determinabili  sulla  base degli studi di settore di cui al
 citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
 confronti  dei  quali  sono  riscontrabili  anomalie  negli
 indici   di   coerenza  economica,  possono  effettuare  la
 definizione  automatica con il versamento di una somma pari
 a 700 euro per ciascuna annualita'.
 4.  Ai  fini  della  definizione automatica, le persone
 fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
 sensi  dell'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
 redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, il
 titolare  e  i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
 il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
 in   forma   societaria,   indicano   nella   dichiarazione
 integrativa,  per  ciascun  periodo  d'imposta, l'ammontare
 dell'importo   minimo   da   versare  determinato,  con  le
 modalita'  indicate  nel  comma 3,  lettera b),  in ragione
 della  propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
 importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
 5.  In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
 deve essere versato quello di ammontare maggiore.
 6.  Il  versamento  delle maggiori imposte calcolate in
 base  al  comma 2,  lettera b),  deve  comunque  essere, in
 ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
 a) 500  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
 e' superiore a 50.000 euro;
 b) 600  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non
 e' superiore a 180.000 euro;
 c) 700  euro,  se  l'ammontare del volume d'affari e'
 superiore a 180.000 euro.
 7.  Ai  fini della definizione automatica e' esclusa la
 rilevanza  a  qualsiasi  effetto  delle  eventuali  perdite
 risultanti  dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
 di  quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
 di  cui  all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
 riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
 versamento  di una somma pari al 10 per cento delle perdite
 stesse  fino  ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche'
 di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
 predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi
 d'imposta  chiusi  in  perdita  o in pareggio e' versato un
 importo  almeno  pari  a  quello  minimo di cui al comma 3,
 lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
 8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
 relative  ai  tributi  di  cui  al  comma 1, e' dovuto, per
 ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
 a  1.500  euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
 per  le  societa'  e  le associazioni di cui all'art. 5 del
 testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
 successive  modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
 87 del medesimo testo unico.
 9.  La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
 annualita',  rende definitiva la liquidazione delle imposte
 risultanti   dalla   dichiarazione   con  riferimento  alla
 spettanza   di   deduzioni   e  agevolazioni  indicate  dal
 contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
 salvi  gli  effetti  della liquidazione delle imposte e del
 controllo  formale  in base rispettivamente all'art. 36-bis
 ed   all'art.  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
 modificazioni,  nonche' gli effetti derivanti dal controllo
 delle  dichiarazioni  IVA  ai  sensi  dell'art.  54-bis del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633,  e  successive  modificazioni;  le variazioni dei dati
 dichiarati  non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
 imposte   dovute   ai   sensi  del  presente  articolo.  La
 definizione   automatica   non   modifica  l'importo  degli
 eventuali  rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
 presentate  ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative
 addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
 dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive.  La
 dichiarazione  integrativa  non  costituisce  titolo per il
 rimborso   di   ritenute,   acconti   e  crediti  d'imposta
 precedentemente  non  dichiarati, ne' per il riconoscimento
 di  esenzioni  o  agevolazioni non richieste in precedenza,
 ovvero   di   detrazioni   d'imposta   diverse   da  quelle
 originariamente dichiarate.
 10.  Il  perfezionamento  della  procedura prevista dal
 presente art. comporta:
 a) la  preclusione,  nei  confronti del dichiarante e
 dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
 b) l'estinzione    delle    sanzioni   amministrative
 tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
 c) l'esclusione   della   punibilita'   per  i  reati
 tributari  di  cui  agli  artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
 legislativo  10 marzo  2000,  n.  74,  nonche'  per i reati
 previsti  dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis
 e  492  del codice penale, nonche' dagli artt. 2621, 2622 e
 2623  del  codice  civile,  quando  tali  reati siano stati
 commessi   per  eseguire  od  occultare  i  predetti  reati
 tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano
 riferiti  alla  stessa  pendenza o situazione tributaria; i
 predetti  effetti,  limitatamente  ai  reati  previsti  dal
 codice  penale  e  dal  codice civile, operano a condizione
 che,  ricorrendo  le  ipotesi  di cui all'art. 14, comma 5,
 della  presente  legge  si  provveda  alla regolarizzazione
 contabile   delle  attivita',  anche  detenute  all'estero,
 secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione di cui alla
 presente  lettera  non  si  applica  in  caso  di esercizio
 dell'azione  penale  della  quale  il contribuente ha avuto
 formale  conoscenza  entro  la  data di presentazione della
 dichiarazione per la definizione automatica.
 11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
 monitoraggio  fiscale  di  cui  al  decreto-legge 28 giugno
 1990,  n.  167,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 4 agosto  1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
 cui  all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
 alla  regolarizzazione  contabile  di  tutte  le  attivita'
 detenute  all'estero  secondo  le  modalita'  ivi previste,
 ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in  caso di
 parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
 12.  Qualora  gli  importi  da  versare  ai  sensi  del
 presente   articolo,   eccedano  complessivamente,  per  le
 persone  fisiche,  la  somma di 3.000 euro e, per gli altri
 soggetti,  la  somma  di  6.000 euro, gli importi eccedenti
 possono  essere versati in due rate, di pari importo, entro
 il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
 interessi  legali  a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
 versamento  delle predette eccedenze entro le date indicate
 non  determina  l'inefficacia  della  integrazione;  per il
 recupero  delle  somme  non  corrisposte a tali scadenze si
 applicano  le  disposizioni  dell'art.  14  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
 successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una
 sanzione  amministrativa  pari  al 30 per cento delle somme
 non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso di versamento
 eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
 medesima, e gli interessi legali.
 13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
 altra  attivita'  di  controllo fiscale, il soggetto che ha
 presentato  la  dichiarazione  riservata  puo' opporre agli
 organi  competenti  gli  effetti preclusivi, estintivi e di
 esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
 a  controllare  la  congruita'  delle somme versate ai fini
 della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
 14.  Le disposizioni del presente art. non si applicano
 qualora:
 a) alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
 legge,   sia   stato   notificato   processo   verbale   di
 constatazione   con   esito   positivo,  ovvero  avviso  di
 accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
 dell'imposta   sul   valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
 regionale  sulle  attivita'  produttive,  nonche' invito al
 contraddittorio  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo
 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
 perfezionata  la  definizione  ai sensi degli artt. 15 e 16
 della  presente  legge;  in  caso di avvisi di accertamento
 parziale  di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
 modificazioni,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui
 all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
 modificazioni,  divenuti definitivi alla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge, la definizione e' ammessa a
 condizione  che  il contribuente versi, entro la prima data
 di  pagamento  degli  importi  per la definizione, le somme
 derivanti  dall'accertamento parziale, con esclusione delle
 sanzioni  e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
 quanto  gia'  pagato.  Per  i periodi d'imposta per i quali
 sono  divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
 quelli  di  cui  ai  citati  artt. 41-bis  del  decreto del
 Presidente  della  Repubblica n. 600 del 1973, e 54, quinto
 comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
 del  1972,  il  contribuente  ha  comunque  la  facolta' di
 avvalersi  delle  disposizioni del presente articolo, fermi
 restando gli effetti dei suddetti atti;
 b) e'   stata  esercitata  l'azione  penale  per  gli
 illeciti  di  cui alla lettera c) del comma 10, della quale
 il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data
 di  presentazione  della  dichiarazione  per la definizione
 automatica;
 c) il  contribuente  abbia omesso la presentazione di
 tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
 comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
 15.  Le  preclusioni  di  cui  alle lettere a) e b) del
 comma 14  si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
 d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
 ivi  indicati.  La definizione automatica non si perfeziona
 se  essa  si  fonda  su  dati  non  corrispondenti a quelli
 contenuti  nella  dichiarazione originariamente presentata,
 ovvero  se  la  stessa  viene  effettuata  dai soggetti che
 versano  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 14 del presente
 articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
 che,  in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
 risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
 definitivi.
 16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
 al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
 dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
 del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
 successive    modificazioni,    possono   avvalersi   delle
 disposizioni  di  cui al presente articolo sulla base delle
 dichiarazioni   originarie  presentate.  L'esercizio  della
 facolta'  di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
 agli  effetti  favorevoli  delle  dichiarazioni integrative
 presentate.
 17.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
 1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
 Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
 21 dicembre  1990  del  Ministro per il coordinamento della
 protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
 299  del  24 dicembre  1990,  destinatari dei provvedimenti
 agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
 titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
 automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
 1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
 il  16 aprile  2003,  l'intero ammontare dovuto per ciascun
 tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
 eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
 per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
 gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
 versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
 eccedano  la  somma  di  5.000  euro, gli importi eccedenti
 possono   essere   versati  in  un  massimo  di  otto  rate
 semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a
 decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
 predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
 non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
 per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
 disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
 modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
 amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
 versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
 entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
 gli interessi legali.
 18.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
 entrate,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
 definite le modalita' applicative del presente articolo.»
 «Art.  9-bis - 1. Le sanzioni previste dall'art. 13 del
 decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  non  si
 applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
 data  del  16 aprile  2003  provvedono  ai  pagamenti delle
 imposte  o  delle  ritenute  risultanti dalle dichiarazioni
 annuali  presentate  entro il 31 ottobre 2002, per le quali
 il  termine  di  versamento e' scaduto anteriormente a tale
 data.  Se  gli  importi  da  versare per ciascun periodo di
 imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000
 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli
 importi  eccedenti,  maggiorati  degli  interessi  legali a
 decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre
 rate,  di  pari  importo,  entro  il  30 novembre  2003, il
 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
 2.  Se  le  imposte  e  le  ritenute  non  versate e le
 relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi,
 le   sanzioni   di   cui   al   comma 1,  non  sono  dovute
 limitatamente  alle  rate  non ancora scadute alla data del
 16 aprile  2003,  a condizione che le imposte e le ritenute
 non  versate  iscritte a ruolo siano state pagate o vengano
 pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui
 al  comma 1  non  sono dovute anche relativamente alle rate
 scadute  alla  predetta  data  se  i  soggetti  interessati
 dimostrano  che  il  versamento  non  e' stato eseguito per
 fatto  doloso  di terzi denunciato, anteriormente alla data
 del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
 3.  Per  avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i
 soggetti   interessati   sono   tenuti   a  presentare  una
 dichiarazione  integrativa, in via telematica, direttamente
 ovvero  avvalendosi  degli  intermediari abilitati indicati
 dall'art.   3   del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,
 indicando  in  apposito  prospetto le imposte o le ritenute
 dovute  per  ciascun  periodo  di  imposta  e  i  dati  del
 versamento  effettuato,  nonche' gli estremi della cartella
 di pagamento nei casi di cui al comma 2.
 4.  Sulla  base  della dichiarazione di cui al comma 3,
 gli  uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate
 al  comma 1  iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne
 e'  stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
 versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
 pagamento  non  dipenda da morosita', ovvero al rimborso di
 quelle  pagate  a  partire dalla data medesima; il rimborso
 compete   altresi'  per  le  somme  a  tale  titolo  pagate
 anteriormente,  se i soggetti interessati dimostrano che il
 versamento  non e' stato eseguito tempestivamente per fatto
 doloso  di  terzi  denunciato,  anteriormente alla data del
 31 dicembre  2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi
 gli  interessi  iscritti  a  ruolo;  le  somme  da versare,
 diverse   da   quelle   iscritte  a  ruolo,  devono  essere
 maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.».
 «Art.    14   -   (Regolarizzazione   delle   scritture
 contabili).  -  1.  Le  societa'  di  capitali  e  gli enti
 equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita
 semplice  e  quelle  ad esse equiparate, nonche' le persone
 fisiche  e  gli  enti  non  commerciali,  relativamente  ai
 redditi   d'impresa   posseduti,  che  si  avvalgono  delle
 disposizioni  di  cui  all'art.  8,  possono specificare in
 apposito  prospetto  i nuovi elementi attivi e passivi o le
 variazioni  di  elementi  attivi e passivi, da cui derivano
 gli  imponibili,  i maggiori imponibili o le minori perdite
 indicati   nelle  dichiarazioni  stesse;  con  riguardo  ai
 predetti  imponibili,  maggiori imponibili o minori perdite
 non  si  applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75
 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  e  successive  modificazioni,  e  del terzo comma
 dell'art.  61  del  decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni. Il
 predetto  prospetto  e'  conservato per il periodo previsto
 dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
 modificazioni,   e  deve  essere  esibito  o  trasmesso  su
 richiesta dell'ufficio competente.
 2.  Sulla  base delle quantita' e valori evidenziati ai
 sensi   del   comma 1,  i  soggetti  ivi  indicati  possono
 procedere  ad  ogni  effetto  alla  regolarizzazione  delle
 scritture  contabili  apportando  le conseguenti variazioni
 nell'inventario,  nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
 al  31 dicembre  2002,  ovvero  in  quelli  del  periodo di
 imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
 registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
 vigenti   disposizioni.  Le  quantita'  e  i  valori  cosi'
 evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle
 imposte   sui   redditi   e  dell'imposta  regionale  sulle
 attivita'   produttive   relative  ai  periodi  di  imposta
 successivi,  con  esclusione  dei  periodi  d'imposta per i
 quali  non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
 ai  sensi  dell'art.  8,  salvo  che  non  siano oggetto di
 accertamento o rettifica d'ufficio.
 3.  I  soggetti  indicati  nel comma 1 possono altresi'
 procedere,  nei  medesimi documenti di cui al comma 2, alla
 eliminazione  delle  attivita' o delle passivita' fittizie,
 inesistenti  o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli
 effettivi.  Dette  variazioni  non  comportano emergenza di
 componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
 del  reddito  d'impresa  ne'  la  deducibilita' di quote di
 ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
 dei relativi Fondi.
 4.  I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
 delle  disposizioni  di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
 procedere,   nel   rispetto  dei  principi  civilistici  di
 redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
 sensi   dei  commi da  1  a  3,  delle  attivita'  detenute
 all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
 anche  dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
 8.  Dette  attivita'  si  considerano  riconosciute ai fini
 delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
 attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di
 imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al
 31 dicembre 2002.
 5.  I  soggetti  di  cui al comma 1 che si sono avvalsi
 delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
 regolarizzazione   delle  scritture  contabili  di  cui  al
 comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto
 dei  principi  civilistici  di redazione del bilancio, alle
 iscrizioni  nell'inventario,  nel rendiconto o nel bilancio
 chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
 imposta  in  corso  a tale data nonche' negli altri libri e
 registri   relativi  ai  medesimi  periodi  previsti  dalle
 vigenti  disposizioni,  di attivita' in precedenza omesse o
 parzialmente  omesse;  in  tal  caso, sui valori o maggiori
 valori  dei  beni  iscritti  e'  dovuta, entro il 16 aprile
 2003,  un'imposta  sostitutiva del 6 per cento dei predetti
 valori.  L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
 e'  dovuta  anche  con  riferimento alle attivita' detenute
 all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
 di   regolarizzazione   contabile   ai  sensi  del  periodo
 precedente.   In   tale  ultima  ipotesi  si  applicano  le
 modalita'  dichiarative  di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8.
 L'imposta  sostitutiva  del 6 per cento, non e' dovuta se i
 soggetti  si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal
 comma 5  dell'art.  8.  I maggiori valori iscritti ai sensi
 del  presente  comma si  considerano  riconosciuti  ai fini
 delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle
 attivita'  produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di
 imposta   successivo   a   quello  chiuso  o  in  corso  al
 31 dicembre  2002,  a  condizione  che  i soggetti si siano
 avvalsi  delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente
 alle   imposte   sui   redditi.  L'imposta  sostitutiva  e'
 indeducibile   ai   fini   delle   imposte  sui  redditi  e
 dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
 6.   Nel   caso   di  cessione  a  titolo  oneroso,  di
 assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
 all'esercizio  dell'impresa  ovvero  al consumo personale e
 familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e
 assoggettate  ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per
 cento,  in  data  anteriore  a  quella  di inizio del terzo
 periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
 31 dicembre   2002,   al  soggetto  che  ha  effettuato  la
 regolarizzazione,  e'  attribuito  un credito d'imposta, ai
 fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche o
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche, pari
 all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.»
 «Art.  15 - (Definizione degli accertamenti, degli atti
 di   contestazione,   degli  avvisi  di  irrogazione  delle
 sanzioni,  degli  inviti  al contraddittorio e dei processi
 verbali  di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento
 per  i  quali alla data di entrata in vigore della presente
 legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione
 del  ricorso,  gli  inviti  al  contraddittorio di cui agli
 artt. 5  e  11  del  decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
 218,  per  i  quali,  alla  data di entrata in vigore della
 presente  legge,  non e' ancora intervenuta la definizione,
 nonche'  i  processi verbali di constatazione relativamente
 ai  quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente
 legge,  non  e'  stato  notificato  avviso  di accertamento
 ovvero  ricevuto  invito al contraddittorio, possono essere
 definiti   secondo   le  modalita'  previste  dal  presente
 articolo,  senza  applicazione  di interessi, indennita' di
 mora  e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
 b-bis).  La  definizione  non e' ammessa per i soggetti nei
 cui  confronti  e'  stata  esercitata l'azione penale per i
 reati  previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
 74,  di  cui  il  contribuente  ha avuto formale conoscenza
 entro la data di perfezionamento della definizione.
 2.  La definizione degli avvisi di accertamento e degli
 inviti  al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
 mediante  il  pagamento,  entro  il  16 aprile  2003, degli
 importi  che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
 delle  percentuali  di  seguito indicate, con riferimento a
 ciascuno scaglione:
 a) 30  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
 contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
 inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
 b) 32  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
 contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
 inviti  al  contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
 superiori a 50.000 euro;
 c) 35  per  cento  delle maggiori imposte, ritenute e
 contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
 inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
 3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
 nelle  ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
 qualora  dagli  atti  di  cui  al medesimo comma 2 emergano
 imposte  o  contributi  dovuti. In tal caso la sola perdita
 risultante    dall'atto   e'   riportabile   nell'esercizio
 successivo nei limiti previsti dalla legge.
 3-bis.  Gli  atti  di  contestazione  e  gli  avvisi di
 irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
 in  vigore  della  presente legge non sono ancora spirati i
 termini  per  la  proposizione  del  ricorso possono essere
 definiti   mediante   il   pagamento   del   10  per  cento
 dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
 4. La definizione dei processi verbali di constatazione
 di  cui  al  comma 1  si  perfeziona mediante il pagamento,
 entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
 a) per  le  imposte sui redditi, relative addizionali
 ed  imposte  sostitutive,  applicando l'aliquota del 18 per
 cento  alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
 componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
 medesimo;
 b) per    l'imposta    regionale    sulle   attivita'
 produttive,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  le  altre
 imposte  indirette,  riducendo del 50 per cento la maggiore
 imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
 stesso;
 b-bis)  per  le  violazioni  per le quali non risulta
 applicabile  la procedura di irrogazione immediata prevista
 dall'art.  17  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
 le sanzioni minime applicabili;
 b-ter)   per   le   violazioni  concernenti  l'omessa
 effettuazione   di   ritenute   e   il  conseguente  omesso
 versamento  da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
 65  per  cento  l'ammontare  delle maggiori ritenute omesse
 risultante dal verbale stesso.
 4-bis.  Non  sono definibili, in base alle disposizioni
 del  presente  articolo,  le  violazioni di cui all'art. 3,
 comma 3,   del   decreto-legge  22 febbraio  2002,  n.  12,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
 n. 73.
 4-ter.  Restano  comunque  dovute  per  intero le somme
 relative  ai  dazi  costituenti risorse proprie dell'Unione
 europea.
 5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
 articolo  sono  effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le
 ordinarie  modalita' previste per il versamento diretto dei
 relativi  tributi,  esclusa  in  ogni caso la compensazione
 prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
 1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Qualora gli
 importi  da  versare  complessivamente  per  la definizione
 eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
 per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
 eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate, di pari
 importo,  entro  il  30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
 maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
 date    indicate    non   determina   l'inefficacia   della
 definizione;  per il recupero delle somme non corrisposte a
 tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
 una  sanzione  amministrativa  pari  al  30 per cento delle
 somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
 eseguito  entro  i  trenta  giorni successivi alla scadenza
 medesima,  e  gli  interessi legali. Entro dieci giorni dal
 versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
 il  contribuente  fa  pervenire  all'ufficio  competente la
 quietanza   dell'avvenuto   pagamento   unitamente   ad  un
 prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
 6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
 dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti
 indicati  al  comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
 dai  soggetti  che  versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
 periodo  del  medesimo  comma;  non si fa luogo al rimborso
 degli  importi  versati  che,  in  ogni caso, valgono quali
 acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
 in base agli accertamenti definitivi.
 7.   Il   perfezionamento  della  definizione  comporta
 l'esclusione,  ad  ogni  effetto,  della  punibilita' per i
 reati  tributari  di  cui  agli  artt. 2,  3, 4, 5 e 10 del
 decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n. 74, nonche' per i
 reati  previsti  dagli  artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490,
 491-bis  e 492 del codice penale, nonche' dagli artt. 2621,
 2622  e  2623  del  codice  civile, quando tali reati siano
 stati  commessi  per  eseguire  od occultare i citati reati
 tributari,  ovvero  per  conseguirne  il  profitto  e siano
 riferiti  alla  stessa pendenza o situazione tributaria. E'
 altresi'   esclusa,   per   le   definizioni  perfezionate,
 l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12
 del   decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  e
 all'art.  21  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
 472.  L'esclusione  di cui al presente comma non si applica
 in  caso  di  esercizio  dell'azione  penale della quale il
 contribuente  ha  avuto formale conoscenza entro la data di
 perfezionamento della definizione.
 8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
 e  fino  al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
 proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
 di  cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
 quelli  per  il perfezionamento della definizione di cui al
 citato  decreto  legislativo n. 218 del 1997, relativamente
 agli   inviti   al   contraddittorio  di  cui  al  medesimo
 comma 1.».
 «Art.  16. (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
 Le  liti  fiscali  pendenti,  ai sensi del comma 3, dinanzi
 alle  commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
 grado  del  giudizio  e  anche  a seguito di rinvio possono
 essere  definite,  a  domanda  del soggetto che ha proposto
 l'atto  introduttivo  del  giudizio, con il pagamento delle
 seguenti somme:
 a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
 euro: 150 euro;
 b) se  il valore della lite e' di importo superiore a
 2.000 euro:
 1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
 soccombenza  dell'Amministrazione  finanziaria  dello Stato
 nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
 resa,   sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto
 introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
 domanda di definizione della lite;
 2)  il  50 per cento del valore della lite, in caso
 di   soccombenza   del  contribuente  nell'ultima  o  unica
 pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare resa, sul merito
 ovvero   sull'ammissibilita'   dell'atto  introduttivo  del
 giudizio, alla predetta data;
 3)  il  30 per cento del valore della lite nel caso
 in  cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
 grado  di  giudizio  e  non  sia  stata  gia'  resa  alcuna
 pronuncia  giurisdizionale  non cautelare sul merito ovvero
 sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
 2.  Le  somme  dovute ai sensi del comma 1 sono versate
 entro  il  16 aprile  2003,  secondo le ordinarie modalita'
 previste  per il versamento diretto dei tributi cui la lite
 si   riferisce,  esclusa  in  ogni  caso  la  compensazione
 prevista  dall'art.  17  del  decreto  legislativo 9 luglio
 1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  Dette somme
 possono  essere  versate anche ratealmente in un massimo di
 sei  rate  trimestrali  di  pari importo o in un massimo di
 dodici  rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
 euro.  L'importo  della  prima  rata  e'  versato  entro il
 termine  indicato  nel  primo periodo. Gli interessi legali
 sono  calcolati  dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
 successive.  L'omesso versamento delle rate successive alla
 prima  entro  le  date indicate non determina l'inefficacia
 della   definizione;   per  il  recupero  delle  somme  non
 corrisposte  a  tali  scadenze si applicano le disposizioni
 dell'art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  602, e successive modificazioni, e
 sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
 per  cento  delle  somme non versate, ridotta alla meta' in
 caso   di   versamento   eseguito  entro  i  trenta  giorni
 successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
 3. Ai fini del presente articolo si intende:
 a) per   lite   pendente,  quella  in  cui  e'  parte
 l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
 avvisi  di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
 sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
 data  di  entrata  in vigore della presente legge, e' stato
 proposto  l'atto  introduttivo del giudizio, nonche' quella
 per  la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato dichiarato
 inammissibile  con  pronuncia  non passata in giudicato. Si
 intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
 del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
 in giudicato;
 b) per  lite  autonoma,  quella  relativa  a ciascuno
 degli  atti  indicati  alla  lettera a)  e  comunque quella
 relativa   all'imposta  sull'incremento  del  valore  degli
 immobili;
 c) per  valore  della  lite,  da  assumere a base del
 calcolo  per  la definizione, l'importo dell'imposta che ha
 formato  oggetto  di contestazione in primo grado, al netto
 degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
 sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
 separato  provvedimento;  in  caso  di  liti  relative alla
 irrogazione  di  sanzioni  non  collegate al tributo, delle
 stesse  si  tiene  conto  ai fini del valore della lite; il
 valore  della lite e' determinato con riferimento a ciascun
 atto   introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente  dal
 numero  di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in esso
 indicati.
 4.  Per  ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
 termine  di  cui  al  comma 2,  un  separato versamento, se
 dovuto  ai  sensi  del  presente articolo ed e' presentata,
 entro   il   21 aprile   2003,   una  distinta  domanda  di
 definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
 con  provvedimento  del  direttore  del  competente ufficio
 dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  parte  nel
 giudizio.
 5.  Dalle  somme  dovute  ai sensi del presente art. si
 scomputano  quelle  gia'  versate prima della presentazione
 della   domanda   di   definizione,   per   effetto   delle
 disposizioni  vigenti in materia di riscossione in pendenza
 di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
 finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
 definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle
 somme  gia'  versate  ancorche' eccedenti rispetto a quanto
 dovuto  per  il  perfezionamento  della definizione stessa.
 Restano  comunque  dovute  per  intero le somme relative ai
 dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
 6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
 del presente articolo, sono sospese fino al 1° giugno 2004,
 salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di
 trattazione;  qualora sia stata gia' fissata la trattazione
 della  lite  nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
 richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
 delle  disposizioni  del  presente  articolo.  Per  le liti
 fiscali  che  possono essere definite ai sensi del presente
 articolo,  sono  altresi'  sospesi, sino al 1° giugno 2004,
 salvo   che   il   contribuente  non  presenti  istanza  di
 trattazione,  i  termini  per  la  proposizione di ricorsi,
 appelli,    controdeduzioni,    ricorsi   per   cassazione,
 controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini
 per la costituzione in giudizio.
 7. (abrogato).
 LE NOTE CONTINUANO NEL DOCUMENTO SUCCESSIVO
 |  |  |  | LE NOTE SEGUONO DAL DOCUMENTO PRECEDENTE
 8.  Gli  uffici competenti trasmettono alle commissioni
 tributarie,  ai  tribunali  e alle corti di appello nonche'
 alla  Corte  di  cassazione,  entro  il  15 giugno 2004, un
 elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
 domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al
 31 dicembre  2004  ovvero  al  30 aprile  2006  per le liti
 definite  con  il  pagamento  in  un massimo di dodici rate
 trimestrali.  L'estinzione  del giudizio viene dichiarata a
 seguito  di  comunicazione  degli  uffici di cui al comma 1
 attestante  la  regolarita' della domanda di definizione ed
 il  pagamento  integrale  di  quanto  dovuto.  La  predetta
 comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
 commissione  o  nella  cancelleria  degli uffici giudiziari
 entro  il  31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
 liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
 trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
 definizione,  oltre  ad  essere  comunicato alla segreteria
 della   commissione   o   alla   cancelleria  degli  uffici
 giudiziari,  viene  notificato,  con  le  modalita'  di cui
 all'art.  60  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
 sessanta   giorni  lo  puo'  impugnare  dinanzi  all'organo
 giurisdizionale  presso il quale pende la lite. Nel caso in
 cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
 termine  per  impugnare,  la sentenza puo' essere impugnata
 unitamente  al  diniego  della  definizione  entro sessanta
 giorni dalla sua notifica.
 9.  In  caso  di pagamento in misura inferiore a quella
 dovuta,    qualora   sia   riconosciuta   la   scusabilita'
 dell'errore,   e'   consentita   la   regolarizzazione  del
 pagamento  medesimo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
 ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
 9-bis.  Per  l'estinzione  dei giudizi pendenti innanzi
 alla   Commissione   tributaria  centrale  all'esito  della
 definizione  della lite trova applicazione l'art. 27, primo
 comma,  secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 636; il Presidente
 della  Commissione o il Presidente della sezione alla quale
 e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
 Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
 mediante  emissione  di ordinanze di estinzione; il termine
 per  comunicare  la  data  dell'udienza alle parti e per il
 reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
 10.  La  definizione  di  cui  al comma 1 effettuata da
 parte  di  uno  dei  coobbligati esplica efficacia a favore
 degli  altri,  inclusi  quelli  per i quali la lite non sia
 piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.».
 - Si  riporta il testo vigente dell'art. 36 del decreto
 legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46,  recante «Riordino
 della  disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
 dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337»:
 «Art.   36   (Disposizioni   transitorie).  -  1.  Fino
 all'entrata  in  vigore  del regolamento previsto nell'art.
 12-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4 del
 presente  decreto,  per le entrate tributarie dello Stato e
 degli  enti  locali  non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
 per  gli  importi  individuati  con il regolamento previsto
 nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
 2.  In  deroga  all'art.  25,  comma 1, lettera a), del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  602,  per  le  somme  che  risultano  dovute  a seguito
 dell'attivita'  di  liquidazione  delle  dichiarazioni,  la
 cartella  di  pagamento e' notificata, a pena di decadenza,
 entro il 31 dicembre:
 a) del   quarto   anno   successivo   a   quello   di
 presentazione   della   dichiarazione,  relativamente  alle
 dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
 b) del   quinto   anno   successivo   a   quello   di
 presentazione   della   dichiarazione,  relativamente  alle
 dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.
 2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
 formati  e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
 al  30 giugno  1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
 antecedentemente   al   1° luglio  1999  si  applicano  gli
 artt. 24,  25,  26,  27,  28,  29,  30 e 46 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
 testo  vigente  prima  di tale data; in deroga all'art. 68,
 comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
 tali   ruoli   sono  dovuti  i  compensi  e  gli  interessi
 semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
 del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 3.  Per  le entrate amministrate dal dipartimento delle
 entrate  del  Ministero delle finanze, fino all'attivazione
 degli   uffici   delle   entrate  la  sospensione  prevista
 dall'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
 presente  decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
 direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
 provveduto all'iscrizione a ruolo.
 4.  Il  divieto  stabilito nell'art. 55 del decreto del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
 sostituito  dall'art.  16  del  presente  decreto,  non  si
 applica  se  il  concessionario  e'  una  banca che procede
 all'espropriazione  di beni immobili anche per la tutela di
 crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
 nulla osta del servizio di vigilanza.
 5.  In  via  transitoria,  e fino all'attivazione degli
 uffici  del  territorio,  i  compiti  agli  stessi affidati
 dall'art.  79,  comma 2,  del  decreto del Presidente della
 Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
 dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
 tecnici erariali.
 6.  Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
 ai  contributi  e  premi  non  versati  e agli accertamenti
 notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
 7.  I  privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
 sui  redditi  portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data
 precedente  a  quella  di  entrata  in  vigore del presente
 decreto  continuano  ad  essere regolati dagli artt. 2752 e
 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
 8.  In  via  transitoria, e fino alla data di efficacia
 delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19 febbraio
 1998,  n.  51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
 procedure  di espropriazione promosse a norma del titolo II
 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
 1973,  n.  602,  come modificato dal presente decreto, sono
 svolte dal pretore.
 9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
 in   vigore  del  presente  decreto  continuano  ad  essere
 regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
 10.  Resta  fermo quanto disposto in tema di cessione e
 cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
 previdenza  ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
 cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
 a partire dalla data della sua entrata in vigore.
 10-bis.  Entro  il  31 dicembre  2002, l'ente creditore
 procede  automaticamente  all'annullamento  dei  ruoli resi
 esecutivi  prima  del  31 dicembre  1994  e non riscossi, a
 condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
 a) le  somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
 di provvedimenti di sospensione;
 b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
 43,  per  la  presentazione,  da  parte del concessionario,
 delle  domande  di  rimborso  o  di  discarico  delle quote
 iscritte nei predetti ruoli.
 10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
 comma 10-bis,  l'ente  creditore rimborsa al concessionario
 le   somme   dallo   stesso   anticipate   in   adempimento
 dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
 10-quater.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 10-bis e
 10-ter  non  devono  comportare oneri a carico del bilancio
 dello Stato.»
 - Si  riporta il testo vigente degli artt. 12, 50, 59 e
 71  del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui al
 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
 «Art.  12  (Norme  generali  per l'uso delle tecnologie
 dell'informazione   e   delle   comunicazioni   nell'azione
 amministrativa).   -   1.   Le   pubbliche  amministrazioni
 nell'organizzare   autonomamente   la   propria   attivita'
 utilizzano   le   tecnologie   dell'informazione   e  della
 comunicazione  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
 efficienza,    efficacia,    economicita',   imparzialita',
 trasparenza, semplificazione e partecipazione.
 1-bis.  Gli  organi  di  governo  nell'esercizio  delle
 funzioni   di   indirizzo   politico   ed   in  particolare
 nell'emanazione  delle  direttive  generali per l'attivita'
 amministrativa  e  per  la  gestione  ai  sensi del comma 1
 dell'art.  14  del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001,
 promuovono  l'attuazione  delle  disposizioni  del presente
 decreto.
 1-ter.   I   dirigenti  rispondono  dell'osservanza  ed
 attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
 sensi  e  nei  limiti  degli  artt. 21  e  55  del  decreto
 legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ferme  restando  le
 eventuali   responsabilita'   penali,  civili  e  contabili
 previste dalle norme vigenti.
 2.  Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
 dell'informazione   e   della  comunicazione  nei  rapporti
 interni,  tra  le  diverse amministrazioni e tra queste e i
 privati,   con   misure   informatiche,   tecnologiche,   e
 procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
 all'art. 71.
 3.  Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
 l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
 interazione  degli utenti con i servizi informatici da esse
 erogati,   qualunque  sia  il  canale  di  erogazione,  nel
 rispetto  della  autonomia  e della specificita' di ciascun
 erogatore di servizi.
 4.  Lo  Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di
 reti  telematiche  come  strumento  di  interazione  tra le
 pubbliche amministrazioni ed i privati.
 5.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   le
 tecnologie   dell'informazione   e   della   comunicazione,
 garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso
 alla  consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
 informazioni,  nonche'  l'interoperabilita'  dei  sistemi e
 l'integrazione  dei  processi  di  servizio  fra le diverse
 amministrazioni   nel   rispetto   delle   regole  tecniche
 stabilite ai sensi dell'art. 71.
 5-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  implementano  e
 consolidano  i  processi  di informatizzazione in atto, ivi
 compresi  quelli riguardanti l'erogazione in via telematica
 di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di
 privati.»
 «Art.  50  (Disponibilita'  dei  dati  delle  pubbliche
 amministrazioni).    -    1.   I   dati   delle   pubbliche
 amministrazioni  sono  formati,  raccolti, conservati, resi
 disponibili   e  accessibili  con  l'uso  delle  tecnologie
 dell'informazione  e  della comunicazione che ne consentano
 la  fruizione  e  riutilizzazione,  alle condizioni fissate
 dall'ordinamento,    da   parte   delle   altre   pubbliche
 amministrazioni  e dai privati; restano salvi i limiti alla
 conoscibilita'   dei   dati  previsti  dalle  leggi  e  dai
 regolamenti,  le  norme  in  materia di protezione dei dati
 personali  ed  il  rispetto  della normativa comunitaria in
 materia   di  riutilizzo  delle  informazioni  del  settore
 pubblico.
 2.    Qualunque   dato   trattato   da   una   pubblica
 amministrazione,  con  le  esclusioni  di  cui  all'art. 2,
 comma 6,  salvi  i  casi  previsti dall'art. 24 della legge
 7 agosto  1990,  n.  241, e nel rispetto della normativa in
 materia   di   protezione   dei  dati  personali,  e'  reso
 accessibile  e  fruibile  alle altre amministrazioni quando
 l'utilizzazione  del dato sia necessaria per lo svolgimento
 dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
 senza   oneri   a   carico   di   quest'ultima,   salvo  il
 riconoscimento  di  eventuali  costi  eccezionali sostenuti
 dall'amministrazione  cedente;  e'  fatto comunque salvo il
 disposto  dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente
 della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 3.  Al  fine  di  rendere  possibile  l'utilizzo in via
 telematica  dei  dati  di  una  pubblica amministrazione da
 parte  dei  sistemi  informatici  di  altre amministrazioni
 l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
 eroga  i  servizi informatici allo scopo necessari, secondo
 le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
 cui al presente decreto.».
 «Art.   59   (Dati   territoriali).   -   1.  Per  dato
 territoriale     si    intende    qualunque    informazione
 geograficamente localizzata.
 2.  E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui
 dati  territoriali  delle pubbliche amministrazioni, con il
 compito di definire le regole tecniche per la realizzazione
 delle  basi  dei  dati  territoriali, la documentazione, la
 fruibilita'  e  lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche
 amministrazioni  centrali  e  locali  in  coerenza  con  le
 disposizioni  del  presente  decreto  che  disciplinano  il
 sistema pubblico di connettivita'.
 3.  Per  agevolare la pubblicita' dei dati di interesse
 generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a
 livello  nazionale,  regionale e locale, presso il CNIPA e'
 istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
 4.   Ai   sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla
 proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
 previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
 decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definite
 la  composizione  e  le  modalita' per il funzionamento del
 Comitato di cui al comma 2.
 5.   Ai   sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla
 proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
 sentito  il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati
 territoriali  delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
 Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
 legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole
 tecniche  per  la  definizione del contenuto del repertorio
 nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di
 prima  costituzione  e  di  successivo  aggiornamento dello
 stesso,  per  la formazione, la documentazione e lo scambio
 dei    dati    territoriali    detenuti    dalle    singole
 amministrazioni  competenti,  nonche'  le regole ed i costi
 per   l'utilizzo   dei   dati   stessi   tra  le  pubbliche
 amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
 6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'
 alcun  tipo  di  spese  ivi  compresi compensi o gettoni di
 presenza.  Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono
 a carico delle amministrazioni direttamente interessate che
 vi  provvedono  nell'ambito  degli ordinari stanziamenti di
 bilancio.
 7.  Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede
 con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del
 settore  informatico  di  cui  all'art.  27, comma 2, della
 legge 16 gennaio 2003, n. 3.
 7-bis.  Nell'ambito  dei dati territoriali di interesse
 nazionale  rientra  la  base  dei  dati  catastali  gestita
 dall'Agenzia  del territorio. Per garantire la circolazione
 e  la  fruizione  dei  dati  catastali  conformemente  alle
 finalita'  ed  alle  condizioni  stabilite dall'art. 50, il
 direttore  dell'Agenzia  del territorio, di concerto con il
 Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
 pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza
 unificata,  definisce con proprio decreto entro la data del
 30 giugno   2006,  in  coerenza  con  le  disposizioni  che
 disciplinano  il  sistema  pubblico  di  connettivita',  le
 regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali
 per  via  telematica  da  parte  dei sistemi informatici di
 altre amministrazioni.».
 «Art.  71  (Regole  tecniche).  - 1. Le regole tecniche
 previste  nel presente codice sono dettate, con decreti del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
 delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
 il   Ministro   per   la   funzione   pubblica   e  con  le
 amministrazioni  di  volta  in  volta indicate nel presente
 codice,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'art. 8
 del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, ed il
 Garante  per la protezione dei dati personali nelle materie
 di  competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere
 tecnico  del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica
 con   le   regole   tecniche   sul   sistema   pubblico  di
 connettivita'  e  con  le  regole  di  cui  al disciplinare
 pubblicato  in  allegato B al decreto legislativo 30 giugno
 2003, n. 196.
 1-bis.  Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente
 del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro
 delegato  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, sentito il
 Ministro   per   la  funzione  pubblica,  d'intesa  con  la
 Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole
 tecniche  e  di  sicurezza per il funzionamento del sistema
 pubblico di connettivita'.
 1-ter.  Le  regole  tecniche  di cui al presente codice
 sono  dettate in conformita' alle discipline risultanti dal
 processo   di   standardizzazione   tecnologica  a  livello
 internazionale ed alle normative dell'Unione europea (57).
 2.   Le  regole  tecniche  vigenti  nelle  materie  del
 presente  codice  restano in vigore fino all'adozione delle
 regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».
 - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 1 della legge
 26 gennaio  1983,  n.  18,  recante  «Obbligo  da  parte di
 determinate  categorie  di  contribuenti  dell'imposta  sul
 valore   aggiunto   di  rilasciare  uno  scontrino  fiscale
 mediante l'uso di speciali registratori di cassa»:
 «Art.  1.  Per le cessioni di beni effettuate in locali
 aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e'
 obbligatoria   l'emissione   della   fattura,   e   per  le
 somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande
 non   soggette  all'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta
 fiscale,  e'  stabilito  l'obbligo  di  rilasciare apposito
 scontrino  fiscale  mediante  l'uso  esclusivo  di speciali
 registratori  di cassa o terminali elettronici, o di idonee
 bilance elettroniche munite di stampante.
 La  disposizione  di  cui al primo comma non si applica
 per   le   cessioni   di   tabacchi   e   di   altri   beni
 commercializzati     esclusivamente    dall'Amministrazione
 autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei
 pubblici   registri,   di  carburanti  e  lubrificanti  per
 autotrazione,  di  combustibili liquidi sfusi e di giornali
 quotidiani,  libri e periodici, per le cessioni di prodotti
 agricoli  effettuate  dai soggetti di cui all'art. 2, legge
 9 febbraio  1963,  n.  59,  nonche' per le cessioni di beni
 risultanti   da  fatture  accompagnatorie  o  da  bolle  di
 accompagnamento.
 Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui
 al  primo  comma puo'  essere  esteso ad altre categorie di
 contribuenti  di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
 modificazioni.  Con tali decreti il Ministro delle finanze,
 tenuto   conto   delle  particolari  caratteristiche  delle
 singole  categorie, puo' stabilire che lo scontrino fiscale
 venga  emesso  anche  con  strumenti  diversi,  compresa la
 compilazione  manuale.  L'obbligo  di  rilasciare  apposito
 scontrino  fiscale  mediante l'uso di speciali registratori
 di   cassa   o   di  terminali  elettronici  o  di  bilance
 elettroniche   munite   di   stampante  sostituisce  quello
 eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.
 Nei  confronti  dei  contribuenti  di cui ai precedenti
 commi  puo'  esser altresi' stabilito l'obbligo di allegare
 uno  scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in
 ciascun  giorno  nonche' scontrini riepilogativi periodici,
 rispettivamente,  al  registro  previsto  dall'art.  24 del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633,  e  successive  modificazioni,  e  alla  dichiarazione
 annuale dell'imposta sul valore aggiunto.
 Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate
 le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali
 elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante
 e  degli scontrini di cui al primo comma; le modalita' ed i
 termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della
 fattura,   nonche'  i  dati  da  indicare  negli  scontrini
 medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e
 le  modalita'  di  trascrizione e contabilizzazione di tali
 dati    negli    stessi   documenti;   le   modalita'   per
 l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione
 dei   registratori,  dei  terminali  elettronici,  e  delle
 bilance  elettroniche  munite  di stampante e quelle per la
 allegazione,  esibizione e conservazione dei documenti; gli
 adempimenti  manuali sostitutivi indispensabili per il caso
 di  mancato  funzionamento  dei registratori, dei terminali
 elettronici  e delle bilance e tutti gli altri adempimenti,
 anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato
 della  loro  manutenzione,  atti ad assicurare l'osservanza
 dell'obbligo  indicato  nei  precedenti  commi; le macchine
 fornite  agli  utenti dalle ditte autorizzate alla vendita,
 alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere
 identiche,  anche  nei  congegni  particolari,  al  modello
 approvato  e depositato presso il Ministero delle finanze e
 devono  comunque  offrire  assoluta  garanzia  di  perfetto
 funzionamento.».
 - Si  riporta  il testo degli artt. 17 e 28 del decreto
 legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme  di
 semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
 di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
 aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
 gestione delle dichiarazioni»:
 «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
 versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
 all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
 compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
 confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
 dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
 data di presentazione della dichiarazione successiva.
 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
 i crediti e i debiti relativi:
 a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
 addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
 versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
 le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
 ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
 competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
 tal caso non e' ammessa la compensazione;
 b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
 degli  artt. 27  e  33  del  decreto  del  Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
 soggetti di cui all'art. 74;
 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 e dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 d-bis) soppressa;
 e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
 posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
 da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
 dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
 prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
 cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
 rateale ai sensi dell'art. 20;
 h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
 30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
 Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
 28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
 dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
 n. 85;
 h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
 con i Ministri competenti per settore;
 h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
 esercenti sale cinematografiche.
 2-bis. (Abrogato).».
 «Art. 28. (Versamenti in favore di enti previdenziali).
 -  1.  I versamenti unitari e la compensazione previsti dal
 presente  capo  si  applicano  a  decorrere  dal 1999 anche
 all'INAIL,   all'Ente   nazionale   per   la  previdenza  e
 l'assistenza  per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e
 all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di
 aziende    industriali   (INPDAI)   agli   enti   e   casse
 previdenziali  individuati  con  decreto del Ministro delle
 finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
 e della previdenza sociale.
 2.   Con   decreto   emanato   dalle  stesse  autorita'
 ministeriali,  la  decorrenza di cui al comma 1 puo' essere
 modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.»
 Il  Capo  III del citato decreto legislativo n. 241 del
 1997, reca:
 «Capo III - Disposizioni in materia di riscossione».
 - Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis,
 8  e  8-bis,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 22 luglio   1998,   n.   322,   recante  modalita'  per  la
 presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
 redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
 all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
 comma 136,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.    1.    (Redazione    e   sottoscrizione   delle
 dichiarazioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
 I.R.A.P.).  -  1.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi e
 dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  le
 dichiarazioni  sono redatte, a pena di nullita', su modelli
 conformi   a  quelli  approvati  entro  il  1° gennaio  con
 provvedimento  amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta
 Ufficiale  e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi
 e  del valore della produzione relative all'anno precedente
 ovvero,  in  caso di periodo di imposta non coincidente con
 l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'art. 2,
 comma 2,  per  le  dichiarazioni  relative  al  periodo  di
 imposta  in  corso  alla  data  del  31 dicembre  dell'anno
 precedente  a  quello  di  approvazione. I provvedimenti di
 approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione dei sostituti
 d'imposta  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  e  i modelli di
 dichiarazione  di  cui  agli  artt. 34,  comma 4, e 37, del
 decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive
 modificazioni,   recante  norme  di  semplificazione  degli
 adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
 redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
 modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
 dichiarazioni,  sono  emanati entro il 15 gennaio dell'anno
 in  cui  i  modelli  stessi devono essere utilizzati e sono
 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 2. - 6. Omissis».
 «Art.   2   (Termine   per   la   presentazione   della
 dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
 I.R.A.P.).  -  1.  Le  persone  fisiche  e le societa' o le
 associazioni  di  cui all'art. 6 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, presentano la
 dichiarazione  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 3,
 per  il  tramite  di  una banca o di un ufficio della Poste
 italiane  S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in
 via  telematica  entro  il 31 luglio dell'anno successivo a
 quello di chiusura del periodo di imposta.
 2.  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
 giuridiche,   presentano   la   dichiarazione   secondo  le
 disposizioni  di  cui  all'art.  3 in via telematica, entro
 l'ultimo  giorno  del  settimo  mese successivo a quello di
 chiusura del periodo d'imposta.
 a) (abrogata);
 b) (abrogata).
 3. - 9. Omissis.».
 «Art.  3  (Modalita'  di  presentazione  ed obblighi di
 conservazione  delle  dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
 sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
 ovvero  per  il  tramite di una banca convenzionata o di un
 ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
 di  cui  ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
 imposta   coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla
 presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
 regionale  sulle attivita' produttive e della dichiarazione
 annuale   ai   fini   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,
 presentano  la  dichiarazione unificata annuale. E' esclusa
 dalla  dichiarazione  unificata la dichiarazione annuale ai
 fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto degli enti e delle
 societa'   che   si   sono   avvalsi   della  procedura  di
 liquidazione  dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di
 cui  all'art.  73, ultimo comma, del decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e successive
 modificazioni.
 2.  Le  dichiarazioni  previste  dal  presente decreto,
 compresa   quella   unificata,   sono   presentate  in  via
 telematica   all'Agenzia   delle  entrate,  direttamente  o
 tramite  gli  incaricati  di  cui  ai  commi 2-bis e 3, dai
 soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
 le   predette   dichiarazioni   alla   presentazione  della
 dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
 soggetti  tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
 sostituti  di  imposta  di cui all'art. 4 e dai soggetti di
 cui  all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai
 soggetti  tenuti  alla  presentazione  del  modello  per la
 comunicazione  dei  dati  relativi  alla applicazione degli
 studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
 sono   trasmesse   avvalendosi   del   servizio  telematico
 Entratel;  il  collegamento  telematico con l'Agenzia delle
 entrate  e'  gratuito  per gli utenti. I soggetti di cui al
 primo    periodo   obbligati   alla   presentazione   della
 dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta,  anche  in  forma
 unificata,  in  relazione  ad  un  numero  di  soggetti non
 superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via
 telematica  del  servizio  telematico Internet ovvero di un
 incaricato di cui al comma 3.
 2-bis.   Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
 societa'  o  ente  rientra  tra  i soggetti di cui al comma
 precedente,   la  presentazione  in  via  telematica  delle
 dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
 essere  effettuata  da  uno  o  piu'  soggetti dello stesso
 gruppo  avvalendosi  del  servizio  telematico Entratel. Si
 considerano  appartenenti  al  gruppo  l'ente o la societa'
 controllante  e  le  societa'  da  questi  controllate come
 definite  dall'art.  43-ter,  quarto comma, del decreto del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 2-ter.  I  soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nei
 commi 2  e  2-bis,  non  obbligati alla presentazione delle
 dichiarazioni  in  via  telematica,  possono  presentare le
 dichiarazioni  in  via telematica, direttamente avvalendosi
 del   servizio   telematico   Internet  ovvero  tramite  un
 incaricato di cui al comma 3.
 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
 in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
 si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
 stesse:
 a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
 commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
 dei consulenti del lavoro;
 b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
 1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
 commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
 sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
 giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
 diploma di ragioneria;
 c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
 imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
 e c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,
 nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
 minoranze etnico-linguistiche;
 d) i  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e
 per i lavoratori dipendenti e pensionati;
 e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
 Ministro dell'economia e delle finanze.
 3-bis.  I  soggetti di cui al comma 3, incaricati della
 predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente
 decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
 delle stesse.
 3-ter.  Ai  soggetti di cui al comma 3 incaricati della
 trasmissione   telematica  delle  dichiarazioni  spetta  un
 compenso,  a  carico del bilancio dello Stato, di euro 0,51
 per  ciascuna  dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
 il   servizio   telematico   Entratel.   Il   compenso  non
 costituisce  corrispettivo  agli  effetti  dell'imposta sul
 valore   aggiunto.   Le  modalita'  di  corresponsione  dei
 compensi   sono   stabilite   con   decreto  del  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze. La misura del compenso e'
 adeguata  ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
 e  delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari
 alla  variazione  dell'indice  dei prezzi al consumo per le
 famiglie   di   operai   e  impiegati  rilevata  dall'ISTAT
 nell'anno precedente.
 4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2,  2-bis  e 3 sono
 abilitati  dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
 dati   contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione  e'
 revocata   quando   nello   svolgimento  dell'attivita'  di
 trasmissione  delle  dichiarazioni vengono commesse gravi o
 ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
 di  sospensione  irrogati  dall'ordine  di appartenenza del
 professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione
 all'esercizio   dell'attivita'   da  parte  dei  centri  di
 assistenza fiscale.
 5.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 2 per i soggetti
 obbligati   alla   presentazione   in  via  telematica,  la
 dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
 entrate  anche  mediante spedizione effettuata dall'estero,
 utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
 dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
 avvalendosi del servizio telematico Internet.
 6.  Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
 non    richiesta,    ricevuta    di   presentazione   della
 dichiarazione.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2-bis  e  3
 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
 se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
 all'Agenzia   delle   entrate   i   dati   contenuti  nella
 dichiarazione,  contestualmente alla ricezione della stessa
 o  dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
 nonche',  entro  trenta  giorni dal termine previsto per la
 presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
 trasmessa,  redatta  su modello conforme a quello approvato
 con  il  provvedimento  di  cui all'art. 1, comma 1 e copia
 della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
 della dichiarazione.
 7.  Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
 via  telematica  le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
 entro  quattro  mesi  dalla data di scadenza del termine di
 presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
 tale   termine,   entro   quattro   mesi   dalla   data  di
 presentazione   delle   dichiarazioni   stesse,   ove   non
 diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
 7-bis.  I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
 presentano  in via telematica le dichiarazioni per le quali
 non  e'  previsto  un  apposito termine entro un mese dalla
 scadenza  del  termine  previsto  per la presentazione alle
 banche e agli uffici postali.
 7-ter.   Le   dichiarazioni   consegnate   ai  soggetti
 incaricati  di  cui  ai commi 2-bis e 3, successivamente al
 termine  previsto  per  la  presentazione in via telematica
 delle  stesse,  sono  trasmesse  entro  un  mese dalla data
 contenuta  nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato dai
 medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
 8. - 13. Omissis.».
 «Art.  4  (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
 d'imposta). - 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione
 unificata  dall'art.  3,  comma 1,  i soggetti indicati nel
 titolo  III  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600, obbligati ad operare ritenute
 alla  fonte,  che  corrispondono  compensi, sotto qualsiasi
 forma,   soggetti   a   ritenute   alla  fonte  secondo  le
 disposizioni  dello stesso titolo, nonche' gli intermediari
 e   gli  altri  soggetti  che  intervengono  in  operazioni
 fiscalmente  rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai
 sensi  di  specifiche  disposizioni  normative,  presentano
 annualmente  una  dichiarazione  unica,  anche  ai fini dei
 contributi  dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
 sociale   (I.N.P.S.)   e   dei  premi  dovuti  all'Istituto
 nazionale  per  le  assicurazioni  contro gli infortuni sul
 lavoro   (I.N.A.I.L.),  relativa  a  tutti  i  percipienti,
 redatta   in   conformita'   ai  modelli  approvati  con  i
 provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1.
 2.  La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli elementi
 necessari  per  l'individuazione  del  sostituto d'imposta,
 dell'intermediario   e  degli  altri  soggetti  di  cui  al
 precedente  comma, per la determinazione dell'ammontare dei
 compensi  e  proventi,  sotto  qualsiasi forma corrisposti,
 delle  ritenute,  dei  contributi  e dei premi, nonche' per
 l'effettuazione   dei   controlli   e  gli  altri  elementi
 richiesti  nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
 l'Agenzia  delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
 grado   di   acquisire   direttamente   e   sostituisce  le
 dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
 3.  Con  decreto del Ministro delle finanze, emanato di
 concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica  e  del lavoro e della previdenza
 sociale,  la  dichiarazione  unica  di  cui al comma 1 puo'
 essere  estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
 casse.
 3-bis.    I    sostituti    d'imposta,    comprese   le
 Amministrazioni   dello   Stato,   anche   con  ordinamento
 autonomo,  di  cui  al primo comma dell'art. 29 del decreto
 del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
 che  effettuano  le  ritenute  sui  redditi  a  norma degli
 artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del
 1973,  tenuti  al  rilascio  della  certificazione  di  cui
 all'art.  7-bis  del  medesimo  decreto, trasmettono in via
 telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
 all'art.  3,  commi 2-bis  e 3, all'Agenzia delle entrate i
 dati   fiscali  e  contributivi  contenuti  nella  predetta
 certificazione,  nonche'  gli  ulteriori dati necessari per
 l'attivita'      di      liquidazione      e      controllo
 dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
 e  assicurativi,  entro  il 31 marzo dell'anno successivo a
 quello  di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
 trasmessi   in   via  telematica  i  dati  contenuti  nelle
 certificazioni  rilasciate  ai  soli  fini  contributivi  e
 assicurativi  nonche'  quelli  relativi  alle operazioni di
 conguaglio  effettuate  a  seguito  dell'assistenza fiscale
 prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
 241,  e  successive  modificazioni.  Le trasmissioni in via
 telematica  effettuate  ai  sensi  del  presente comma sono
 equiparate,  a  tutti  gli  effetti,  alla  esposizione dei
 medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
 4.  Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento delle
 ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
 all'art.   1   sono  conservati  per  il  periodo  previsto
 dall'art.  43,  del decreto del Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
 richiesta,  all'ufficio  competente. La conservazione delle
 attestazioni   relative   ai   versamenti   contributivi  e
 assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
 4-bis.   Salvo   quanto  previsto  dal  comma 3-bis,  i
 sostituti  di  imposta,  comprese  le Amministrazioni dello
 Stato,  anche  con ordinamento autonomo, gli intermediari e
 gli  altri  soggetti  di  cui  al comma 1 presentano in via
 telematica,  secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 3,
 commi 2,  2-bis,  2-ter  e  3,  la  dichiarazione di cui al
 comma 1,  relativa  all'anno  solare  precedente,  entro il
 31 marzo di ciascun anno.
 5. (Abrogato).
 6. (Abrogato).
 6-bis.  I  soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
 1973,  n.  600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
 forma,   soggetti   a   ritenuta   alla   fonte  comunicano
 all'Agenzia  delle entrate mediante appositi elenchi i dati
 fiscali  dei  percipienti.  Con provvedimento del direttore
 dell'Agenzia  delle  entrate sono stabiliti il contenuto, i
 termini  e  le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
 con  le  rispettive  Presidenze  delle Camere e della Corte
 costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
 della  Repubblica,  e,  nel  caso  delle  regioni a statuto
 speciale,   con   i   Presidenti   dei   rispettivi  organi
 legislativi.   Nel   medesimo   provvedimento  puo'  essere
 previsto  anche  l'obbligo  di  indicare i dati relativi ai
 contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
 6-ter.  I  soggetti  indicati  nel  comma 1  rilasciano
 un'apposita   certificazione   unica   anche  ai  fini  dei
 contributi  dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
 sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
 dette  somme  e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
 delle  detrazioni  di  imposta  effettuate e dei contributi
 previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
 stabiliti    con   il   provvedimento   amministrativo   di
 approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
 certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
 agli  altri  enti  e  casse  previdenziali. Con decreto del
 Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
 con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
 stabilite   le   relative   modalita'   di  attuazione.  La
 certificazione  unica  sostituisce  quelle previste ai fini
 contributivi.
 6-quater.  Le  certificazioni  di  cui  al comma 6-ter,
 sottoscritte   anche   mediante   sistemi  di  elaborazione
 automatica,  sono  consegnate  agli  interessati  entro  il
 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e
 i  valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
 dalla  richiesta  degli  stessi in caso di interruzione del
 rapporto  di  lavoro.  Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  600,  la  certificazione  puo'  essere sostituita dalla
 copia della comunicazione prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 11
 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
 «Art.  5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
 In  caso  di  liquidazione  di  societa'  o  enti  soggetti
 all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  di
 societa'  o  associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
 imprese  individuali,  il  liquidatore  o,  in mancanza, il
 rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
 cui  all'art.  3,  la  dichiarazione  relativa  al  periodo
 compreso  tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in
 cui  ha  effetto  la deliberazione di messa in liquidazione
 entro  l'ultimo  giorno  del settimo mese successivo a tale
 data  in  via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la
 dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
 di  liquidazione  entro sette mesi successivi alla chiusura
 della  liquidazione  stessa  o  al  deposito  del  bilancio
 finale, se prescritto in via telematica.
 2. (Abrogato).
 3.  Se  la  liquidazione  si  prolunga oltre il periodo
 d'imposta  in  corso  alla  data  indicata nel comma 1 sono
 presentate,   nei   termini   stabiliti   dall'art.  2,  la
 dichiarazione  relativa  alla  residua  frazione  del detto
 periodo  e  quelle  relative  ad  ogni  successivo  periodo
 d'imposta.
 4.  Nei  casi  di  fallimento  o di liquidazione coatta
 amministrativa,  le  dichiarazioni  di  cui al comma 1 sono
 presentate,  anche se si tratta di imprese individuali, dal
 curatore  o dal commissario liquidatore, in via telematica,
 avvalendosi  del servizio telematico Entratel, direttamente
 o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
 entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello,
 rispettivamente,   della   nomina   del   curatore   e  del
 commissario  liquidatore, e della chiusura del fallimento e
 della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
 presentate,  con  le  medesime modalita', esclusivamente ai
 fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e
 soltanto  se  vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
 d'impresa,  di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi e quello di cui ai commi 2 e 3
 del   medesimo   articolo,  risultano  dalle  dichiarazioni
 iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
 o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
 liquidatore,  prima  di presentare la dichiarazione finale,
 deve  provvedere  al  versamento,  se la societa' fallita o
 liquidata  vi  e'  soggetta, dell'imposta sul reddito delle
 societa'.  In  caso di fallimento o di liquidazione coatta,
 di  imprese  individuali o di societa' in nome collettivo o
 in  accomandita  semplice,  il  curatore  o  il commissario
 liquidatore,  contemporaneamente  alla  presentazione delle
 dichiarazioni  iniziale e finale di cui al secondo periodo,
 deve   consegnarne   o   spedirne  copia  per  raccomandata
 all'imprenditore  e  a  ciascuno dei familiari partecipanti
 all'impresa,   ovvero   a   ciascuno   dei  soci,  ai  fini
 dell'inclusione  del reddito o della perdita che ne risulta
 nelle  rispettive  dichiarazioni  dei  redditi  relative al
 periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
 si  e'  chiuso  il  procedimento  concorsuale. Per ciascuno
 degli  immobili  di  cui  all'art.  183,  comma 4,  secondo
 periodo,  del  testo  unico  il  curatore  o il commissario
 liquidatore,  nel  termine  di  un mese dalla vendita, deve
 presentare  all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
 dichiarazione  ai  fini  dell'imposta  locale  sui redditi,
 previo  versamento  nei modi ordinari del relativo importo,
 determinato a norma dell'art. 25 del testo unico.
 5.   Resta   fermo,   anche  durante  la  liquidazione,
 l'obbligo  di  presentare  le  dichiarazioni  dei sostituti
 d'imposta.».
 «Art.  5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione,
 di  fusione e di scissione). - 1. In caso di trasformazione
 di  una societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle
 persone  giuridiche  in societa' soggetta a tale imposta, o
 viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve
 essere  presentata, secondo le disposizioni di cui all'art.
 3,  la  dichiarazione  relativa  alla frazione di esercizio
 compresa  tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in
 cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del
 settimo mese successivo a tale data in via telematica.
 2.  In  caso  di  fusione  di piu' societa' deve essere
 presentata   dalla  societa'  risultante  dalla  fusione  o
 incorporante,  la  dichiarazione  relativa alla frazione di
 esercizio  delle  societa'  fuse o incorporate compresa tra
 l'inizio  del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
 la   fusione   entro   l'ultimo  giorno  del  settimo  mese
 successivo a tale data in via telematica.
 3.  In caso di scissione totale la societa' designata a
 norma  del comma 14 dell'art. 123-bis del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare
 la  dichiarazione  relativa  alla frazione di periodo della
 societa'  scissa,  con  le  modalita' e i termini di cui al
 comma 1  decorrenti  dalla  data  in  cui e' stata eseguita
 l'ultima  delle  iscrizioni  prescritte  dall'art. 2504 del
 codice   civile,  indipendentemente  da  eventuali  effetti
 retroattivi.
 4.  Le  disposizioni  del  presente articolo, in quanto
 applicabili,  valgono anche nei casi di trasformazione e di
 fusione di enti diversi dalle societa'.».
 «Art.  8  (Dichiarazione  annuale in materia di imposta
 sul  valore  aggiunto  e  di versamenti unitari da parte di
 determinati  contribuenti).  -  1.  Salvo  quanto  previsto
 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente
 presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il
 1° febbraio   e   il   31 luglio   in   via  telematica  la
 dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto
 dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita'
 al  modello  approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui
 e'   utilizzato   con   provvedimento   amministrativo   da
 pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della
 dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese
 di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del
 medesimo  art.  3.  La  dichiarazione annuale e' presentata
 anche  dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni
 imponibili.  Sono  esonerati  dall'obbligo di presentazione
 della  dichiarazione  i  contribuenti  che nell'anno solare
 precedente   hanno   registrato  esclusivamente  operazioni
 esenti  dall'imposta  di  cui  all'art.  10 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
 successive  modificazioni,  salvo  che  siano  tenuti  alle
 rettifiche  delle  detrazioni  di cui all'art. 19-bis 2 del
 medesimo  decreto,  ovvero  abbiano  registrato  operazioni
 intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
 di specifiche disposizioni normative.
 2. - 7. Omissis.».
 «Art.  8-bis.  (Comunicazione  dati I.V.A.). - 1. Fermi
 restando  gli  obblighi  previsti dall'art. 3 relativamente
 alla  dichiarazione  unificata  e dall'art. 8 relativamente
 alla  dichiarazione  I.V.A.  annuale  e  ferma  restando la
 rilevanza  attribuita  alle suddette dichiarazioni anche ai
 fini   sanzionatori,   il   contribuente  presenta  in  via
 telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
 all'art.  3,  commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di
 ciascun   anno,   una   comunicazione   dei  dati  relativi
 all'imposta  sul  valore  aggiunto riferita all'anno solare
 precedente, redatta in conformita' al modello approvato con
 provvedimento  amministrativo  da pubblicare nella Gazzetta
 Ufficiale.   La   comunicazione  e'  presentata  anche  dai
 contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili
 (52).
 2.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  comunicazione  i
 contribuenti   che   per  l'anno  solare  precedente  hanno
 registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
 cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
 26 ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
 che   abbiano  registrato  operazioni  intracomunitarie,  i
 contribuenti  esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
 normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
 annuale  di  cui  all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88
 del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  i  soggetti  sottoposti  a procedure concorsuali,
 nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
 di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire
 50 milioni.
 3.  Gli  enti  o  le  societa' partecipanti che si sono
 avvalsi  per  l'anno  di  riferimento  della  procedura  di
 liquidazione   dell'I.V.A.  di  gruppo  di  cui  all'ultimo
 comma dell'art.   73   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, inviano singolarmente
 la   comunicazione  dei  dati  relativamente  alla  propria
 attivita'.
 4.  Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle
 operazioni   attive   e   passive   al  netto  dell'I.V.A.,
 l'ammontare  delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare
 delle  operazioni  esenti  e non imponibili, l'imponibile e
 l'imposta  relativa  alle  importazioni  di  oro  e argento
 effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta
 esigibile    e   l'imposta   detratta,   risultanti   dalle
 liquidazioni  periodiche senza tener conto delle operazioni
 di rettifica e di conguaglio.
 4-bis.  Entro  sessanta giorni dal termine previsto per
 la  presentazione  della comunicazione di cui ai precedenti
 commi,  il  contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei
 cui  confronti  sono  state emesse fatture nell'anno cui si
 riferisce   la   comunicazione  nonche',  in  relazione  al
 medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita
 IVA  da  cui  sono  effettuati  acquisti  rilevanti ai fini
 dell'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto. Per
 ciascun   soggetto   sono  indicati  il  codice  fiscale  e
 l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto
 delle  relative  note  di variazione, con la evidenziazione
 dell'imponibile,  dell'imposta,  nonche' dell'importo delle
 operazioni   non   imponibili   e  di  quelle  esenti.  Con
 provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
 pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
 a) sono   individuati  gli  elementi  informativi  da
 indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche'
 le  modalita'  per  la presentazione, esclusivamente in via
 telematica, degli stessi;
 b) il  termine  di  cui al primo periodo del presente
 comma puo'   essere   differito   per  esigenze  di  natura
 esclusivamente  tecnica, ovvero relativamente a particolari
 tipologie  di  contribuenti,  anche in considerazione della
 dimensione dei dati da trasmettere.
 5.  I  termini di presentazione della comunicazione che
 scadono  di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
 feriale successivo.
 6.  Per  l'omissione  della  comunicazione ovvero degli
 elenchi,   nonche'   per  l'invio  degli  stessi  con  dati
 incompleti  o  non  veritieri, si applicano le disposizioni
 previste  dall'art.  11 del decreto legislativo 18 dicembre
 1997, n. 471.».
 - Si riporta il testo dell'art. 1283 del codice civile:
 «Art. 1283 (Anatocismo). - In mancanza di usi contrari,
 gli  interessi  scaduti possono produrre interessi solo dal
 giorno   della   domanda   giudiziale   o  per  effetto  di
 convenzione  posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
 tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  2001,  n.  435,
 recante   modifiche   al   decreto   del  Presidente  della
 Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per
 la   semplificazione  e  razionalizzazione  di  adempimenti
 tributari, come modificato dalla presente legge:
 «Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
 -  1.  Il  versamento del saldo dovuto con riferimento alla
 dichiarazione   dei   redditi   ed  a  quella  dell'imposta
 regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone
 fisiche  e  delle societa' o associazioni di cui all'art. 5
 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  compresa quella unificata, e' effettuato entro il
 16 giugno  dell'anno  di  presentazione della dichiarazione
 stessa.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  in  base  alla
 dichiarazione   relativa   all'imposta  sul  reddito  delle
 persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
 attivita'   produttive,   compresa   quella  unificata,  e'
 effettuato  entro  il giorno 16 del sesto mese successivo a
 quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in
 base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
 termine  di  quattro  mesi  dalla  chiusura dell'esercizio,
 versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
 all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche  ed a
 quella  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive,
 compresa  quella  unificata,  entro  il  giorno 16 del mese
 successivo  a  quello  di  approvazione del bilancio. Se il
 bilancio  non  e'  approvato nel termine stabilito, in base
 alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
 versamento  e'  comunque  effettuato entro il giorno 16 del
 mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
 2. - 3. Omissis.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  artt. 13,  16 e 17 del
 decreto  del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
 recante  norme  per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
 assistenza  fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai
 sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art.
 40  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  13  (Modalita'  e termini di presentazione della
 dichiarazione  dei  redditi). - 1. I possessori dei redditi
 indicati  al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
 9 luglio   1997,   n.  241,  come  modificato  dal  decreto
 legislativo  28 dicembre  1998,  n.  490, possono adempiere
 all'obbligo   di   dichiarazione  dei  redditi  presentando
 l'apposita   dichiarazione   e  le  schede  ai  fini  della
 destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
 a) entro  il  mese  di aprile  dell'anno successivo a
 quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
 sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
 fiscale;
 b) entro  il  mese  di maggio  dell'anno successivo a
 quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  ad  un CAF-
 dipendenti,   unitamente   alla  documentazione  necessaria
 all'effettuazione delle operazioni di controllo.
 2. - 6. Omissis.».
 «Art.    16.    (Assistenza    fiscale   prestata   dai
 CAF-dipendenti).  -  1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
 attivita'   di  assistenza  fiscale  di  cui  all'art.  34,
 comma 4,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
 successive modificazioni, provvedono a:
 a) comunicare  ai  sostituti  d'imposta, anche in via
 telematica,   entro   il  30 giugno  di  ciascun  anno,  il
 risultato finale delle dichiarazioni;
 b) consegnare  al contribuente, entro il 30 giugno di
 ciascun   anno,   copia  della  dichiarazione  dei  redditi
 elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
 c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle
 entrate,   entro   il   31 luglio   di   ciascun  anno,  le
 dichiarazioni   predisposte   e,   entro   il   31 dicembre
 successivo,  le  dichiarazioni  integrative di cui all'art.
 14;
 d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei
 relativi   prospetti  di  liquidazione  nonche'  le  schede
 relative  alle  scelte per la destinazione dell'8 per mille
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche fino al
 31 dicembre   del  secondo  anno  successivo  a  quello  di
 presentazione.
 2. - 4. Omissis.».
 «Art.17  (Assistenza  fiscale  prestata  dal  sostituto
 d'imposta).  -  1.  I sostituti d'imposta che comunicano ai
 propri  sostituiti,  entro  il  15 gennaio di ogni anno, di
 voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
 a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
 direttamente  desumibili dalla dichiarazione presentata dal
 sostituito,  la  regolarita'  formale della stessa anche in
 relazione  alle  disposizioni  che stabiliscono limiti alla
 deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
 imposta;
 b) consegnare  al  sostituito,  entro il 15 giugno di
 ciascun  anno,  copia  della  dichiarazione elaborata ed il
 relativo prospetto di liquidazione;
 c) trasmettere  in  via  telematica all'Agenzia delle
 entrate,   entro   il   31 luglio   di   ciascun  anno,  le
 dichiarazioni   elaborate   e   i   relativi  prospetti  di
 liquidazione   nonche'  consegnare,  secondo  le  modalita'
 stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
 delle  entrate, le buste contenenti le schede relative alle
 scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
 sul reddito delle persone fisiche;
 d) conservare   copia   delle   dichiarazioni  e  dei
 relativi  prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del
 secondo anno successivo a quello di presentazione.
 2.  Il  sostituto  d'imposta socio di un CAF-dipendenti
 puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti
 tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
 all'art. 16.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
 legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504, recante «Riordino
 della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
 della  L.  23 ottobre  1992, n. 421», come modificato dalla
 presente legge:
 «Art. 10 - (Versamenti e dichiarazioni).
 1.  L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art.
 3  per  anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
 dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine
 il  mese  durante  il quale il possesso si e' protratto per
 almeno  quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno
 degli  anni  solari  corrisponde  una autonoma obbligazione
 tributaria.
 2. I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il
 versamento  dell'imposta  complessivamente dovuta al comune
 per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro
 il  16  giugno,  pari  al  50 per cento dell'imposta dovuta
 calcolata  sulla  base dell'aliquota e delle detrazioni dei
 dodici  mesi  dell'anno  precedente.  La  seconda rata deve
 essere  versata  dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta
 dovuta  per  l'intero  anno, con eventuale conguaglio sulla
 prima  rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere
 effettuato  anche  tramite  versamenti  su  conto  corrente
 postale  con  bollettini  conformi  al modello indicato con
 circolare  del  Ministero delle finanze. Resta in ogni caso
 nella  facolta'  del  contribuente provvedere al versamento
 dell'imposta  complessivamente  dovuta  in  unica soluzione
 annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
 3.  L'imposta  dovuta  ai sensi del comma 2 deve essere
 corrisposta  mediante  versamento diretto al concessionario
 della  riscossione  nella cui circoscrizione e' compreso il
 comune  di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
 postale   intestato   al   predetto   concessionario,   con
 arrotondamento  a mille lire per difetto se la frazione non
 e'  superiore  a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al
 fine  di  agevolare  il pagamento, il concessionario invia,
 per  gli  anni  successivi  al 1993, ai contribuenti moduli
 prestampati  per il versamento. La commissione spettante al
 concessionario  e'  a  carico  del  comune impositore ed e'
 stabilita  nella  misura  dell'uno  per  cento  delle somme
 riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
 4.  I  soggetti  passivi devono dichiarare gli immobili
 posseduti  nel  territorio  dello  Stato, con esclusione di
 quelli   esenti  dall'imposta  ai  sensi  dell'art.  7,  su
 apposito  modulo,  entro  il termine di presentazione della
 dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui il
 possesso  ha  avuto  inizio;  tutti  gli  immobili  il  cui
 possesso  e'  iniziato  antecedentemente al 1° gennaio 1993
 devono  essere dichiarati entro il termine di presentazione
 della  dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La
 dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli anni successivi
 sempreche'  non  si  verifichino  modificazioni dei dati ed
 elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
 dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
 tenuto   a   denunciare   nelle  forme  sopra  indicate  le
 modificazioni    intervenute,    entro    il   termine   di
 presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa
 all'anno  in  cui  le modificazioni si sono verificate. Nel
 caso   di   piu'   soggetti  passivi  tenuti  al  pagamento
 dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata
 dichiarazione   congiunta;   per   gli   immobili  indicati
 nell'art.   1117,  n.  2)  del  codice  civile  oggetto  di
 proprieta'  comune,  cui  e'  attribuita o attribuibile una
 autonoma  rendita  catastale,  la dichiarazione deve essere
 presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
 condomini.
 5. 6. Omissis.».
 - Si  riporta il testo vigente dell'art. 59 del decreto
 legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
 dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
 revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
 detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
 regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
 dei tributi locali»:
 «Art.  59  -  (Potesta'  regolamentare  in  materia  di
 imposta comunale sugli immobili).
 Con regolamento adottato a norma dell'art. 52, i comuni
 possono:
 a) stabilire    ulteriori    condizioni    ai    fini
 dell'applicazione  delle  disposizioni  del secondo periodo
 della  lettera b)  del  comma 1  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni
 considerati  non  fabbricabili,  anche con riferimento alla
 quantita'  e  qualita'  di  lavoro  effettivamente dedicato
 all'attivita'  agricola  da  parte  dei  soggetti di cui al
 comma 2 dell'art. 58 e del proprio nucleo familiare;
 b) disporre  l'esenzione  per  gli immobili posseduti
 dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle province, dagli altri
 comuni,  dalle  comunita'  montane,  dai consorzi fra detti
 enti,  dalle aziende unita' sanitarie locali, non destinati
 esclusivamente ai compiti istituzionali;
 c) stabilire  che  l'esenzione  di  cui  all'art.  7,
 comma 1,  lettera i),  del  decreto legislativo 30 dicembre
 1992,  n.  504, concernente gli immobili utilizzati da enti
 non  commerciali,  si  applica  soltanto ai fabbricati ed a
 condizione  che  gli  stessi,  oltre  che utilizzati, siano
 anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
 d) considerare   parti   integranti   dell'abitazione
 principale   le  sue  pertinenze,  ancorche'  distintamente
 iscritte in catasto;
 e) considerare abitazioni principali, con conseguente
 applicazione   dell'aliquota   ridotta   od   anche   della
 detrazione  per  queste  previste,  quelle  concesse in uso
 gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo
 il grado di parentela;
 f) prevedere  il  diritto  al  rimborso  dell'imposta
 pagata  per le aree successivamente divenute inedificabili,
 stabilendone  termini, limiti temporali e condizioni, avuto
 anche  riguardo  alle  modalita'  ed  alla  frequenza delle
 varianti apportate agli strumenti urbanistici;
 g) determinare  periodicamente  e per zone omogenee i
 valori  venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
 al  fine  della  limitazione del potere di accertamento del
 comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
 valore  non  inferiore  a  quello  predeterminato,  secondo
 criteri  improntati al perseguimento dello scopo di ridurre
 al massimo l'insorgenza di contenzioso;
 h) disciplinare   le  caratteristiche  di  fatiscenza
 sopravvenuta  del fabbricato, non superabile con interventi
 di   manutenzione,  agli  effetti  dell'applicazione  della
 riduzione  alla  meta'  dell'imposta  prevista nell'art. 8,
 comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
 come   sostituito   dall'art.   3,  comma 55,  della  legge
 23 dicembre 1996, n. 662 ;
 i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti
 i  versamenti  effettuati da un contitolare anche per conto
 degli altri;
 l) semplificare  e  razionalizzare il procedimento di
 accertamento  anche  al fine di ridurre gli adempimenti dei
 contribuenti   e   potenziare   l'attivita'   di  controllo
 sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
 1)   eliminazione  delle  operazioni  di  controllo
 formale  sulla  base  dei  dati ed elementi dichiarati, con
 conseguente   soppressione  dell'obbligo  di  presentazione
 della    dichiarazione    o   denuncia,   ed   introduzione
 dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente
 al  comune  competente,  entro  un termine prestabilito dal
 comune  stesso,  degli acquisti, cessazioni o modificazioni
 di   soggettivita'  passiva,  con  la  sola  individuazione
 dell'unita' immobiliare interessata;
 2) attribuzione alla giunta comunale del compito di
 decidere le azioni di controllo;
 3)  determinazione  di  un  termine  di  decadenza,
 comunque   non   oltre   il  31 dicembre  del  quinto  anno
 successivo  a  quello cui si riferisce l'imposizione, entro
 il  quale  deve  essere notificato al contribuente, anche a
 mezzo   posta   mediante   raccomandata   con   avviso   di
 ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso,
 parziale   o   tardivo   versamento   con  la  liquidazione
 dell'imposta  o  maggiore  imposta dovuta, delle sanzioni e
 degli interessi;
 4)   previsione   di  una  sanzione,  comunque  non
 inferiore a lire 200.000 ne' superiore a lire 1.000.000 per
 ciascuna unita' immobiliare, per la omessa comunicazione di
 cui al numero 1);
 5)   potenziamento   dell'attivita'   di  controllo
 mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari
 del  Ministero  delle  finanze  e  con  altre  banche  dati
 rilevanti per la lotta all'evasione;
 m) introdurre    l'istituto   dell'accertamento   con
 adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
 dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
 n) razionalizzare  le  modalita'  di  esecuzione  dei
 versamenti,   sia   in  autotassazione  che  a  seguito  di
 accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del
 pagamento  tramite  il concessionario della riscossione, il
 versamento   sul  conto  corrente  postale  intestato  alla
 tesoreria  del  comune  e  quello  direttamente  presso  la
 tesoreria  medesima,  nonche'  il pagamento tramite sistema
 bancario;
 o) stabilire    differimenti   di   termini   per   i
 versamenti, per situazioni particolari;
 p) prevedere  che  ai  fini  del  potenziamento degli
 uffici   tributari   del  comune,  ai  sensi  dell'art.  3,
 comma 57,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, possono
 essere   attribuiti   compensi  incentivanti  al  personale
 addetto.
 2.  Se  sono adottate norme regolamentari nella materia
 di  cui  alla  lettera l)  del  comma 1, nel territorio del
 comune   non   operano,   per   gli  anni  di  vigenza  del
 regolamento,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 10,
 commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e
 16,  comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 504 .
 3.   Nelle   disposizioni  regolamentari  di  cui  alla
 lettera l)  del  comma 1  puo'  essere  stabilita  per anni
 pregressi  la eliminazione delle operazioni di liquidazione
 sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione
 secondo criteri selettivi.».
 - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 38 e 53
 del  decreto-legge n. 331 del 1993, recante «Armonizzazione
 delle   disposizioni   in  materia  di  imposte  sugli  oli
 minerali,   sull'alcole,   sulle   bevande  alcoliche,  sui
 tabacchi  lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
 direttive   CEE   e   modificazioni   conseguenti  a  detta
 armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
 disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
 procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
 dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
 contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
 un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
 disposizioni tributarie», nonche' il testo dell'art. 41 del
 medesimo decreto, come modificato dalla presente legge:
 «Art. 38 - (Acquisti intracomunitari).
 1.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  si  applica sugli
 acquisti  intracomunitari di beni effettuati nel territorio
 dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
 comunque  da  enti,  associazioni o altre organizzazioni di
 cui  all'art.  4,  quarto comma, del decreto del Presidente
 della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
 d'imposta nel territorio dello Stato.
 2.    Costituiscono    acquisti    intracomunitari   le
 acquisizioni,  derivanti  da  atti  a titolo oneroso, della
 proprieta'  di  beni  o di altro diritto reale di godimento
 sugli  stessi,  spediti  o trasportati nel territorio dello
 Stato  da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
 soggetto  passivo  d'imposta,  ovvero  dall'acquirente o da
 terzi per loro conto.
 3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
 a) abrogata;
 b) la  introduzione  nel  territorio  dello  Stato da
 parte  o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
 provenienti  da  altro  Stato  membro.  La  disposizione si
 applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
 Stato,     per    finalita'    rientranti    nell'esercizio
 dell'impresa,   di   beni   provenienti  da  altra  impresa
 esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
 c) gli  acquisti  di cui al comma 2 da parte di enti,
 associazioni  ed  altre  organizzazioni  di cui all'art. 4,
 quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
 d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte
 o  per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
 dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
 e) gli   acquisti   a  titolo  oneroso  di  mezzi  di
 trasporto  nuovi  trasportati  o  spediti  da  altro  Stato
 membro,  anche  se  il cedente non e' soggetto d'imposta ed
 anche  se  non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e
 professioni.
 4.  Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
 mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
 7,5  metri,  gli  aeromobili  con  peso  totale  al decollo
 superiore  a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
 superiore  a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
 al  trasporto  di  persone  o cose, esclusi le imbarcazioni
 destinate  all'esercizio  di  attivita' commerciali o della
 pesca  o  ad  operazioni  di salvataggio o di assistenza in
 mare  e  gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
 lettera c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
 26 ottobre  1972,  n.  633;  i  mezzi  di  trasporto non si
 considerano  nuovi  alla  duplice  condizione  che  abbiano
 percorso   oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione  sia
 effettuata  decorso  il  termine di sei mesi dalla data del
 provvedimento  di prima immatricolazione o di iscrizione in
 pubblici  registri  o  di altri provvedimenti equipollenti,
 ovvero  navigato  per  oltre  cento  ore, ovvero volato per
 oltre  quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
 termine  di  tre mesi dalla data del provvedimento di prima
 immatricolazione  o di iscrizione in pubblici registri o di
 altri provvedimenti equipollenti.
 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
 a) l'introduzione  nel territorio dello Stato di beni
 oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
 usuali  ai  sensi,  rispettivamente,  dell'art. 1, comma 3,
 lettera h),  del  Regolamento del Consiglio delle Comunita'
 europee  16 luglio  1985,  n.  1999,  e  dell'art.  18  del
 Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
 se  i  beni  sono  successivamente trasportati o spediti al
 committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
 di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
 fuori  del  territorio  della Comunita'; l'introduzione nel
 territorio  dello  Stato di beni temporaneamente utilizzati
 per  l'esecuzione  di  prestazioni  o  che,  se  importati,
 beneficierebbero  della  ammissione temporanea in esenzione
 totale dai dazi doganali;
 b) l'introduzione  nel  territorio  dello  Stato,  in
 esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
 installati,  montati  o  assiemati  dal fornitore o per suo
 conto;
 c) gli   acquisti  di  beni,  diversi  dai  mezzi  di
 trasporto  nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
 dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
 passivi  per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
 norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente
 della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori
 agricoli  di  cui  all'art. 34 dello stesso decreto che non
 abbiano  optato  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi
 ordinari   se   l'ammontare   complessivo   degli  acquisti
 intracomunitari  e  degli  acquisti  di  cui  all'art.  40,
 comma 3,  del presente decreto, effettuati nell'anno solare
 precedente  non  ha  superato  16  milioni di lire e fino a
 quando,  nell'anno  in  corso, tale limite non e' superato.
 L'ammontare  complessivo degli acquisti e' assunto al netto
 dell'imposta  sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
 di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui al comma 4 e degli
 acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
 c-bis)  l'introduzione  nel territorio dello Stato di
 gas   mediante   sistemi  di  gas  naturale  e  di  energia
 elettrica, di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo,
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
 1972, n. 633;
 d) gli  acquisti  di beni se il cedente beneficia nel
 proprio  Stato  membro dell'esonero disposto per le piccole
 imprese.
 6.  La  disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
 si   applica  ai  soggetti  ivi  indicati  che  optino  per
 l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
 dandone  comunicazione  all'ufficio nella dichiarazione, ai
 fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, relativa all'anno
 precedente    ovvero    nella   dichiarazione   di   inizio
 dell'attivita'  o  comunque anteriormente all'effettuazione
 dell'acquisto.  L'opzione  ha  effetto, se esercitata nella
 dichiarazione  relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
 dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
 e'  esercitata,  fino  a quando non sia revocata e, in ogni
 caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno
 nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
 i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
 nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto dall'anno in
 corso.  Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633,  non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
 comunicata  mediante  lettera raccomandata entro il termine
 di  presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
 effetto dall'anno in corso.
 7.    L'imposta    non   e'   dovuta   per   l'acquisto
 intracomunitario  nel  territorio  dello Stato, da parte di
 soggetto  passivo  d'imposta in altro Stato membro, di beni
 dallo  stesso  acquistati in altro Stato membro e spediti o
 trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
 soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
 comma,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre  1972,  n. 633, assoggettati all'imposta per gli
 acquisti   intracomunitari  effettuati,  designati  per  il
 pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
 8.  Si  considerano  effettuati in proprio gli acquisti
 intracomunitari    da    parte   di   commissionari   senza
 rappresentanza.».
 «Art. 41 - (Cessioni intracomunitarie non imponibili).
 1. Costituiscono cessioni non imponibili:
 a) le  cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati
 o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente
 o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
 di  cessionari  soggetti di imposta o di enti, associazioni
 ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
 1972,  n.  633,  non  soggetti  passivi  d'imposta;  i beni
 possono  essere  sottoposti  per  conto del cessionario, ad
 opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
 trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
 disposizione  non  si  applica  per  le  cessioni  di beni,
 diversi  dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
 soggetti  indicati  nell'art.  38, comma 5, lettera c), del
 presente  decreto,  i  quali,  esonerati  dall'applicazione
 dell'imposta  sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
 proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
 della  stessa;  le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
 sono  non  imponibili  se  il  trasporto o spedizione degli
 stessi  sono  eseguiti  in conformita' degli articoli 6 e 8
 del presente decreto;
 b) le    cessioni    in   base   a   cataloghi,   per
 corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
 ad  accisa,  spediti  o  trasportati  dal cedente o per suo
 conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
 cessionari  ivi  non  tenuti  ad  applicare l'imposta sugli
 acquisti   intracomunitari  e  che  non  hanno  optato  per
 l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
 per  le  cessioni  di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
 installare,  montare  o assiemare ai sensi della successiva
 lettera c).  La  disposizione  non  si  applica altresi' se
 l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro
 non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in
 quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
 ammontare  al  riguardo  stabilito  da questo Stato a norma
 dell'art. 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio
 n.  388/CEE  del  17 maggio  1977,  come  modificata  dalla
 direttiva  n.  680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso e'
 ammessa    l'opzione    per   l'applicazione   dell'imposta
 nell'altro  Stato  membro dandone comunicazione all'ufficio
 nella   dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
 aggiunto,   relativa   all'anno   precedente  ovvero  nella
 dichiarazione   di   inizio   dell'attivita'   o   comunque
 anteriormente  all'effettuazione della prima operazione non
 imponibile.  L'opzione  ha  effetto,  se  esercitata  nella
 dichiarazione  relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
 dell'anno  in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
 e'  esercitata,  fino  a quando non sia revocata e, in ogni
 caso,  fino  al  compimento del biennio successivo all'anno
 solare  nel  corso  del quale e' esercitata; la revoca deve
 essere  comunicata  all'ufficio nella dichiarazione annuale
 ed ha effetto dall'anno in corso;
 c) le   cessioni,  con  spedizione  o  trasporto  dal
 territorio  dello  Stato,  nel  territorio  di  altro Stato
 membro  di beni destinati ad essere ivi installati, montati
 o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
 2.  Sono  assimilate  alle  cessioni di cui al comma 1,
 lettera a):
 a) abrogata;
 b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
 nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
 altro  Stato  membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
 per  loro  conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
 imprese,  arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
 soggetto passivo d'imposta;
 c) l'invio  di  beni  nel  territorio  di altro Stato
 membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
 passivo  nel  territorio  dello  Stato,  o da terzi per suo
 conto,  in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
 successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
 2-bis.  Non  costituiscono cessioni intracomunitarie le
 cessioni  di  gas  mediante sistemi di distribuzione di gas
 naturale  e  le  cessioni  di  energia  elettrica, rese nei
 confronti  di  soggetti  di  altro  Stato membro nonche' le
 cessioni  di  beni effettuate dai soggetti che applicano il
 regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del
 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 3. 4. Omissis.».
 «Art. 53 - (Disposizioni relative ai mezzi di trasporto
 nuovi).
 1.  Per  le  cessioni  a  titolo oneroso, effettuate da
 soggetti  non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
 professioni,  nei  confronti di soggetti residenti in altri
 Stati   membri,  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  ai  sensi
 dell'art.  38,  comma 4, spediti o trasportati nei suddetti
 Stati  dallo  stesso  cedente,  dall'acquirente  o per loro
 conto,  compete  il  rimborso,  al  momento della cessione,
 dell'imposta  compresa  nel  prezzo di acquisto o assolta o
 pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso
 non  puo'  essere  superiore all'ammontare dell'imposta che
 sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta
 nel territorio dello Stato.
 1. 4. Omissis.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 67, 68, 103 e 109
 del  TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 29 dicembre  1986,  n.  917, come modificati dalla presente
 legge, nonche' il testo vigente degli articoli 20 e 108 del
 medesimo  Testo unico. Per il testo degli articoli 19 e 102
 sempre  del TUIR si vedano i riferimenti normativi all'art.
 36:
 «Art. 20 - (Prestazioni pensionistiche).
 1.  Le  prestazioni  di  cui  alla  lettera  a-bis) del
 comma 1  dell'art.  17  sono  soggette  ad imposta mediante
 l'applicazione  dell'aliquota  determinata  con  i  criteri
 previsti al comma 1 dell'art. 19, assumendo il numero degli
 anni  e  frazione  di  anno  di  effettiva  contribuzione e
 l'importo  imponibile  della prestazione maturata, al netto
 dei  redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta.  Gli  uffici
 finanziari  provvedono  a  riliquidare  l'imposta  in  base
 all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
 a  quello  in  cui  e' maturato il diritto alla percezione,
 iscrivendo  a  ruolo  le  maggiori  imposte  dovute  ovvero
 rimborsando  quelle spettanti. Si applicano le disposizioni
 previste dall'art. 19, comma 1-bis.
 2.  Se  la  prestazione  e'  non  superiore  a un terzo
 dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso
 alla  prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
 al  netto  dei  redditi  gia' assoggettati ad imposta. Tale
 disposizione   si   applica   altresi'  nei  casi  previsti
 dall'art.   10,   commi 3-ter   e   3-quater,  del  decreto
 legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  nonche' in caso di
 riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
 comma 1,  lettera c),  del  medesimo  decreto  legislativo,
 esercitato  a  seguito di pensionamento o di cessazione del
 rapporto  di  lavoro  per  mobilita'  o per altre cause non
 dipendenti  dalla  volonta'  delle parti, e comunque quando
 l'importo  annuo  della prestazione pensionistica spettante
 in   forma   periodica   e'   inferiore  al  50  per  cento
 dell'assegno  sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
 legge 8 agosto 1995, n. 335.
 3.   Salvo   conguaglio   all'atto  della  liquidazione
 definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche
 erogate  in  caso  di riscatto parziale di cui all'art. 10,
 comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n.
 124,  o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta
 con  l'aliquota  determinata  ai  sensi  del comma 1, primo
 periodo, per il loro intero importo.».
 «Art. 67 - (Redditi diversi).
 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
 capitale  ovvero  se  non sono conseguiti nell'esercizio di
 arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa'
 in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in
 relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
 a) Omissis;
 b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
 titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
 non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
 successione  e  le  unita'  immobiliari  urbane  che per la
 maggior  parte  del  periodo intercorso tra l'acquisto o la
 costruzione  e la cessione sono state adibite ad abitazione
 principale  del  cedente  o dei suoi familiari, nonche', in
 ogni  caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
 a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
 edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
 momento  della  cessione.  In  caso  di  cessione  a titolo
 oneroso  di  immobili  ricevuti  per donazione, il predetto
 periodo  di  cinque  anni decorre dalla data di acquisto da
 parte del donante;
 c) n) Omissis.
 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
 c-bis)  e  c-ter)  del  comma 1,  si considerano cedute per
 prime   le   partecipazioni,   i   titoli,   gli  strumenti
 finanziari,  i  contratti, i certificati e diritti, nonche'
 le  valute  ed  i  metalli  preziosi acquisiti in data piu'
 recente;  in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
 cui  alla  lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
 per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
 recente.
 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
 oneroso  di  valute  estere  rivenienti da depositi e conti
 correnti  concorrono  a formare il reddito a condizione che
 nel  periodo  d'imposta  la  giacenza  dei depositi e conti
 correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente,
 calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
 di  riferimento  sia  superiore a cento milioni di lire per
 almeno sette giorni lavorativi continui.
 1-quater.  Fra  le  plusvalenze e i redditi di cui alle
 lettere  c-ter),  c-quater)  e  c-quinquies) si comprendono
 anche  quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
 attivita'   finanziarie   o   dei  rapporti  ivi  indicati,
 sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non acquistati da
 terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
 «Art. 68 - (Plusvalenze).
 1.  Le  plusvalenze  di  cui  alle  lettere a) e b) del
 comma 1 dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra i
 corrispettivi  percepiti nel periodo di imposta e il prezzo
 di  acquisto  o  il  costo  di costruzione del bene ceduto,
 aumentato  di  ogni  altro costo inerente al bene medesimo.
 Per  gli  immobili  di  cui  alla  lettera b)  dell'art. 67
 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
 costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
 2. 9. Omissis.».
 «Art. 103 - (Ammortamento dei beni immateriali).
 1.  Le  quote  di ammortamento del costo dei diritti di
 utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti
 industriali,  dei processi, formule e informazioni relativi
 ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
 scientifico  sono  deducibili in misura non superiore al 50
 per  cento  del  costo; quelle relative al costo dei marchi
 d'impresa  sono  deducibili  in  misura non superiore ad un
 diciottesimo del costo.
 2.  Le  quote  di ammortamento del costo dei diritti di
 concessione  e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
 bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla
 durata  di  utilizzazione  prevista  dal  contratto o dalla
 legge.
 3.  Le  quote  di ammortamento del valore di avviamento
 iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
 non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
 4.  Si  applica  la  disposizione del comma 8 dell'art.
 102.».
 «Art. 108 - (Spese relative a piu' esercizi).
 1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
 nell'esercizio  in cui sono state sostenute ovvero in quote
 costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non
 oltre   il  quarto.  Le  quote  di  ammortamento  dei  beni
 acquisiti   in  esito  agli  studi  e  alle  ricerche  sono
 calcolate  sul  costo  degli  stessi diminuito dell'importo
 gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge
 dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi
 si applica l'art. 88, comma 3.
 2. 4. Omissis.».
 «Art.  109 - (Norme generali sui componenti del reddito
 d'impresa).
 1. 3-quater. Omissis.
 4.  Le  spese  e gli altri componenti negativi non sono
 ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
 imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
 competenza.  Si  considerano  imputati  a conto economico i
 componenti  imputati  direttamente a patrimonio per effetto
 dei   principi   contabili  internazionali.  Sono  tuttavia
 deducibili:
 a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
 precedente,   se   la   deduzione   e'  stata  rinviata  in
 conformita'  alle  precedenti  norme della presente sezione
 che dispongono o consentono il rinvio;
 b) quelli  che  pur  non  essendo imputabili al conto
 economico,  sono  deducibili per disposizione di legge. Gli
 ammortamenti  dei  beni  materiali  e immateriali, le altre
 rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative
 a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni
 di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la
 somma  degli  ammortamenti  dei beni acquisiti in locazione
 finanziaria  e  degli  interessi  passivi  che derivano dai
 relativi   contratti   imputati   a  conto  economico  sono
 deducibili  se in un apposito prospetto della dichiarazione
 dei  redditi  e'  indicato  il  loro importo complessivo, i
 valori  civili  e  fiscali  dei  beni,  delle  spese di cui
 all'art.   108,   comma 1,   e   dei   fondi.  In  caso  di
 distribuzione,  le  riserve di patrimonio netto e gli utili
 d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo
 d'imposta  cui  si  riferisce  la  deduzione,  concorrono a
 formare  il  reddito  se  e nella misura in cui l'ammontare
 delle  restanti  riserve di patrimonio netto e dei restanti
 utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli
 ammortamenti,   delle   rettifiche   di   valore   e  degli
 accantonamenti  dedotti  rispetto a quelli imputati a conto
 economico,  al  netto del fondo imposte differite correlato
 agli  importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili
 di  esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito
 ai  sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte
 differite     ad     essa    corrispondenti.    L'ammontare
 dell'eccedenza   e'   ridotto   degli  ammortamenti,  delle
 plusvalenze  o  minusvalenze,  delle  rettifiche  di valore
 relativi  agli  stessi beni e degli accantonamenti, nonche'
 delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio
 distribuiti,   che   hanno  concorso  alla  formazione  del
 reddito.  Le  spese  e gli oneri specificamente afferenti i
 ricavi  e  gli  altri  proventi,  che  pur  non  risultando
 imputati   al  conto  economico  concorrono  a  formare  il
 reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
 risultano da elementi certi e precisi.
 5. 9. Omissis.».
 - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
 1998,  n. 146, recante «Disposizioni per la semplificazione
 e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il
 funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'
 disposizioni   varie   di   carattere   finanziario»,  come
 modificato dal presente articolo:
 «Art.  10  - (Modalita' di utilizzazione degli studi di
 settore in sede di accertamento).
 1.  Gli  accertamenti basati sugli studi di settore, di
 cui all'art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla L. 29 ottobre
 1993,   n.   427,   sono   effettuati   nei  confronti  dei
 contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con
 le modalita' di cui al presente articolo.
 2. 3. (abrogato).
 3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
 della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il
 contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
 legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
 3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai ricavi o
 compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore,
 possono  essere  attestate le cause che giustificano la non
 congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a
 quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi.
 Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che
 giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici
 individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e'
 rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti
 indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  abilitati  alla
 trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai
 responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
 dai  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
 comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
 dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
 abilitati   all'assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  12,
 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 4.  Le  disposizioni  del comma 1 del presente articolo
 non  si  applicano nei confronti dei contribuenti che hanno
 dichiarato  ricavi  di  cui  all'art.  53, comma 1, esclusi
 quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui all'art.
 50,  comma 1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, di
 ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio
 di   settore  dal  relativo  decreto  di  approvazione  del
 Ministro   delle  finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
 Ufficiale. Tale limite non puo', comunque, essere superiore
 a  10  miliardi  di  lire.  Le  citate  disposizioni non si
 applicano,  altresi',  ai contribuenti che hanno iniziato o
 cessato l'attivita' nel periodo d'imposta ovvero che non si
 trovano    in    un    periodo   di   normale   svolgimento
 dell'attivita'.
 5.   Ai   fini   dell'imposta   sul   valore  aggiunto,
 all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
 sulla  base  dei  predetti  studi  di  settore, si applica,
 tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
 imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
 risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
 operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle
 cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari
 dichiarato.
 6.   I   maggiori  ricavi,  compensi  e  corrispettivi,
 conseguenti  all'applicazione  degli accertamenti di cui al
 comma 1,  ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
 cui   all'art.   2  del  regolamento  recante  disposizioni
 concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli
 studi  di  settore,  di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  31 maggio  1999,  n.  195, non rilevano ai fini
 dell'obbligo  della  trasmissione della notizia di reato ai
 sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
 7.  Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
 una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
 tenuto  anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
 economiche  di  categoria  e degli ordini professionali. La
 commissione,  prima dell'approvazione e della pubblicazione
 dei  singoli  studi di settore, esprime un parere in merito
 alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
 realta'  cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
 per    l'attivita'    consultiva   dei   componenti   della
 commissione.
 8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
 possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
 separata  dei  componenti  negativi  e  positivi di reddito
 rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
 confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
 9.  Con  i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
 L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le
 modalita'  di applicazione degli studi di settore, anche in
 deroga  al  comma 10  del  presente  art.  ed  al comma 125
 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
 10.  Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
 cui  al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
 dei  contribuenti  che  indicano  nella  dichiarazione  dei
 redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare non inferiore a
 quello  derivante dall'applicazione degli studi di settore;
 in  tal  caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
 55,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
 modificazioni,  ma  non e' dovuto il versamento della somma
 pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
 previsto.  Per  il  medesimo  periodo  di  imposta, ai fini
 dell'imposta  sul  valore aggiunto, l'adeguamento al volume
 d'affari   risultante   dall'applicazione  degli  studi  di
 settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
 e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
 imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della
 dichiarazione  dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
 essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
 sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633, e successive modificazioni.
 11.  Nell'art.  62-bis,  comma 1,  secondo periodo, del
 decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
 soppresse  le  parole:  «, con particolare riferimento agli
 acquisti  di  beni  e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
 consumi   di  materie  prime  e  sussidiarie,  al  capitale
 investito,  all'impiego  di  attivita'  lavorativa, ai beni
 strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
 ad  altri elementi significativi in relazione all'attivita'
 esercitata».
 12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
 altra  attivita'  di studio e ricerca in materia tributaria
 possono  essere affidate, in concessione, ad una societa' a
 partecipazione  pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
 societa'  per  azioni  di  cui  il  Ministero delle finanze
 detiene  una  quota di capitale sociale non inferiore al 51
 per   cento.   Dall'applicazione   del  presente  comma non
 potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
 del  bilancio  dello  Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
 somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
 maggiori   entrate   derivanti  dalla  presente  legge.  Il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
 le occorrenti variazioni di bilancio.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
 legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni
 sul  processo  tributario  in  attuazione  della  delega al
 Governo  contenuta  nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991,
 n. 413», come modificato dalla presente legge:
 «Art. 16 - (Comunicazioni e notificazioni).
 1.  Le  comunicazioni  sono fatte mediante avviso della
 segreteria  della  commissione  tributaria  consegnato alle
 parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito
 a   mezzo   del  servizio  postale  in  plico  senza  busta
 raccomandato  con avviso di ricevimento, sul quale non sono
 apposti  segni  o  indicazioni dai quali possa desumersi il
 contenuto  dell'avviso.  Le  comunicazioni  all'ufficio del
 Ministero  delle  finanze ed all'ente locale possono essere
 fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare,
 uno  dei  quali,  immediatamente  datato e sottoscritto per
 ricevuta,  e'  restituito alla segreteria della commissione
 tributaria.   La   segreteria   puo'  anche  richiedere  la
 notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario
 o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.
 2.  Le  notificazioni sono fatte secondo le norme degli
 articoli 137  e  seguenti  del  codice di procedura civile,
 salvo quanto disposto dall'art. 17.
 3.   Le   notificazioni   possono  essere  fatte  anche
 direttamente   a   mezzo   del  servizio  postale  mediante
 spedizione  dell'atto in plico senza busta raccomandato con
 avviso  di  ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
 indicazioni   dai   quali   possa  desumersi  il  contenuto
 dell'atto,  ovvero  all'ufficio del Ministero delle finanze
 ed    all'ente    locale    mediante   consegna   dell'atto
 all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
 4.  L'ufficio  del  Ministero  delle  finanze  e l'ente
 locale  provvedono  alle  notificazioni  anche  a mezzo del
 messo  comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione
 finanziaria,  con l'osservanza delle disposizioni di cui al
 comma 2.
 5.  Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del
 servizio  postale  si  considera  fatta  nella  data  della
 spedizione;  i termini che hanno inizio dalla notificazione
 o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e'
 ricevuto.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei
 compiti  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
 dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78»:
 «Art.  2  (Tutela  del bilancio). - 1. Fermi restando i
 compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
 189,  e  dalle  altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo
 della  Guardia  di  finanza  assolve le funzioni di polizia
 economica  e  finanziaria  a  tutela del bilancio pubblico,
 delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.
 2.  A  tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
 demandati  compiti  di  prevenzione,  ricerca e repressione
 delle violazioni in materia di:
 a) imposte  dirette  e  indirette, tasse, contributi,
 monopoli  fiscali  e ogni altro tributo, di tipo erariale o
 locale;
 b) diritti  doganali,  di  confine  e  altre  risorse
 proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
 c) ogni  altra  entrata tributaria, anche a carattere
 sanzionatorio  o di diversa natura, di spettanza erariale o
 locale;
 d) attivita'  di  gestione svolte da soggetti privati
 in   regime   concessorio,   ad  espletamento  di  funzioni
 pubbliche     inerenti     la    potesta'    amministrativa
 d'imposizione;
 e) risorse  e  mezzi  finanziari pubblici impiegati a
 fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
 pubblici di spesa;
 f) entrate  ed uscite relative alle gestioni separate
 nel  comparto  della  previdenza,  assistenza e altre forme
 obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
 g) demanio  e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
 valore  aziendale  netto  di  unita'  produttive  in via di
 privatizzazione o di dismissione;
 h) valute,   titoli,  valori  e  mezzi  di  pagamento
 nazionali,   europei   ed  esteri,  nonche'  movimentazioni
 finanziarie e di capitali;
 i) mercati   finanziari  e  mobiliari,  ivi  compreso
 l'esercizio  del  credito  e la sollecitazione del pubblico
 risparmio;
 l) diritti  d'autore,  know-how,  brevetti, marchi ed
 altri  diritti  di  privativa industriale, relativamente al
 loro esercizio e sfruttamento economico;
 m) ogni    altro    interesse   economico-finanziario
 nazionale o dell'Unione europea.
 3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche
 del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto
 salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c),
 della  legge  31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200,
 201  e  202  del  codice  della navigazione e dagli accordi
 internazionali,  e  i compiti istituzionali conferiti dalle
 leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni
 di  polizia  economica  e  finanziaria  in  via  esclusiva,
 richiedendo   la  collaborazione  di  altri  organismi  per
 l'esercizio  dei  propri  compiti,  nonche', fermo restando
 quanto  previsto  dalla  legge  1° aprile 1981, n. 121, per
 quanto  concerne il coordinamento delle forze di polizia in
 materia  di  ordine  e  di sicurezza pubblica, attivita' di
 contrasto dei traffici illeciti.
 4.  Ferme  restando  le  norme  del codice di procedura
 penale  e  delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo,
 nell'espletamento   dei  compiti  di  cui  al  comma 2,  si
 avvalgono  delle  facolta'  e  dei  poteri  previsti  dagli
 articoli 32   e   33   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
 modificazioni,  51  e  52  del decreto del Presidente della
 Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
 modificazioni.
 5.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti di cui al
 presente  art.  continuano  ad  applicarsi, per i fatti che
 possono    configurarsi   come   violazioni   fiscali,   le
 disposizioni  di  cui  agli  articoli 36, ultimo comma, del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  600,  aggiunto  dall'art. 19, comma 1, lettera d) della
 legge  30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio
 1929, n. 4.».
 - La  legge  24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
 al sistema penale».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602,
 recante  «Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul
 reddito.», come modificato dalla presente legge:
 «Art.   25   (Cartella   di   pagamento).   -   1.   Il
 concessionario   notifica  la  cartella  di  pagamento,  al
 debitore  iscritto  a  ruolo o al coobbligato nei confronti
 dei  quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il 31
 dicembre:
 a) del    terzo   anno   successivo   a   quello   di
 presentazione  della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di
 scadenza  del  versamento  dell'unica  o  ultima rata se il
 termine  per  il  versamento  delle  somme risultanti dalla
 dichiarazione  scade  oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
 la  dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano
 dovute  a  seguito  dell'attivita' di liquidazione prevista
 dall'art.   36-bis   del   decreto   del  Presidente  della
 Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, nonche' del quarto
 anno   successivo   a   quello   di   presentazione   della
 dichiarazione  del  sostituto  d'imposta  per  le somme che
 risultano  dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
 unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica
 22 dicembre 1986, n. 917;
 b) del   quarto   anno   successivo   a   quello   di
 presentazione   della   dichiarazione,  per  le  somme  che
 risultano  dovute  a  seguito  dell'attivita'  di controllo
 formale  prevista  dall'art.  36-ter del citato decreto del
 Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
 c) del  secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui
 l'accertamento  e' divenuto definitivo, per le somme dovute
 in base agli accertamenti dell'ufficio.
 2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
 modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,
 contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante
 dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
 notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si
 procedera' ad esecuzione forzata.
 2-bis.   La   cartella   di  pagamento  contiene  anche
 l'indicazione  della  data  in  cui  il ruolo e' stato reso
 esecutivo.
 3.  Ai  fini della scadenza del termine di pagamento il
 sabato e' considerato giorno festivo.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, recante «Unificazione
 ai   fini   fiscali   e  contributivi  delle  procedure  di
 liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art.
 3,  comma 134,  lettera b),  della  L. 23 dicembre 1996, n.
 662.», come modificato dalla presente legge:
 «Art.  2  (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
 controlli  automatici).  -  1.  Le somme che, a seguito dei
 controlli  automatici,  ovvero dei controlli eseguiti dagli
 uffici,  effettuati  ai  sensi  degli  articoli 36-bis  del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.   600,   e  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  risultano dovute a
 titolo  d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
 crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
 per   ritardato   o   omesso   versamento,   sono  iscritte
 direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
 1-bis. (Abrogato)
 2.  L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
 parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
 a   pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'  indicate
 nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
 concernente  le  modalita'  di  versamento mediante delega,
 entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione,
 prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
 ovvero   della   comunicazione   definitiva  contenente  la
 rideterminazione  in sede di autotutela delle somme dovute,
 a  seguito  dei  chiarimenti forniti dal contribuente o dal
 sostituto   d'imposta.   In  tal  caso,  l'ammontare  delle
 sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
 interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo  giorno  del mese
 antecedente     a     quello     dell'elaborazione    della
 comunicazione.»
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  67  del  decreto
 legislativo   30 luglio   1999,  n.  300  recante  «Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 L.  15 marzo  1997, n. 59.», come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  67   (Organi).  -  1.  Sono organi delle agenzie
 fiscali:
 a) il   direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
 criteri  di alta professionalita', di capacita' manageriale
 e  di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di funzioni
 attinenti al settore operativo dell'agenzia;
 b) il  comitato di gestione, composto di sei membri e
 dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
 c) il collegio dei revisori dei conti.
 2.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  previa  deliberazione  del consiglio dei
 ministri,  su  proposta del ministro delle finanze, sentita
 la  conferenza  unificata  Stato-regioni-autonomie  locali.
 L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
 ed   e'   incompatibile   con   altri  rapporti  di  lavoro
 subordinato  e  con qualsiasi altra attivita' professionale
 privata.
 3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
 tre  anni  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
 finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei
 principali  settori  dell'agenzia  designati  dal direttore
 dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti
 della  materia  anche  estranei  all'amministrazione. I sei
 componenti   del  comitato  di  gestione  dell'Agenzia  del
 demanio   sono  scelti  tra  esperti  della  materia  anche
 estranei all'amministrazione.
 4.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto dal
 presidente,   da  due  membri  effettivi  e  due  supplenti
 iscritti  al  registro dei revisori contabili, nominati con
 decreto  del  ministro  delle  finanze  di  concerto con il
 ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica.  I  revisori durano in carica tre anni e possono
 essere  confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
 dei  conti  esercita  le  funzioni di cui all'art. 2403 del
 codice civile, in quanto applicabile.
 5.  I  componenti  del comitato di gestione non possono
 svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori
 o   dipendenti  di  societa'  o  imprese,  nei  settori  di
 intervento dell'agenzia.
 6.  I  compensi  dei componenti degli organi collegiali
 sono  stabiliti  con decreto del ministro delle finanze, di
 concerto  con  il ministro del tesoro, del bilancio e della
 programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
 dell'agenzia.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto legge
 23 febbraio 2004, n. 41 recante «Disposizioni in materia di
 determinazione  del  prezzo di vendita di immobili pubblici
 oggetto   di  cartolarizzazione.»,  come  modificato  dalla
 presente legge:
 «Art.  1  -  (Modalita' di determinazione del prezzo di
 immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).
 1. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
 residenziale,  ai conduttori che abbiano manifestato, nelle
 ipotesi e con le modalita' previste dal secondo periodo del
 comma 20  dell'art.  3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
 n.   351,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 23 novembre  2001,  n.  410, e successive modificazioni, la
 volonta'   di   acquisto   entro  il  31 ottobre  2001,  e'
 determinato,  al  momento  dell'offerta in opzione e con le
 modalita'  di  cui  al  comma 2,  sulla  base dei valori di
 mercato del mese di ottobre 2001.
 2.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di
 vendita  e'  fissato  applicando,  al prezzo determinato ai
 sensi  del  comma 7 dell'art. 3 del citato decreto-legge n.
 351   del  2001,  coefficienti  aggregati  di  abbattimento
 calcolati   dall'Agenzia   del  territorio  sulla  base  di
 eventuali  aumenti  di  valore  degli  immobili tra la data
 della  suddetta  offerta  in  opzione  ed  i valori medi di
 mercato   del   mese   di ottobre  2001,  quali  pubblicati
 dall'Osservatorio  del mercato immobiliare (OMI) e di altri
 parametri  di  mercato. Qualora le offerte in opzione siano
 inviate  dagli  enti  gestori  agli aventi diritto, dopo un
 intervallo  di  tempo  superiore  a  sei mesi rispetto alla
 valutazione  dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di
 abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati
 in   epoca   immediatamente   successiva  alla  data  della
 valutazione  stessa,  al  fine  di  garantire che il prezzo
 delle   unita'   immobiliari   offerte   in   opzione   sia
 effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di
 mercato   del  mese  di ottobre  2001.  I  coefficienti  di
 abbattimento  sono  calcolati  e  pubblicati  fino a quelli
 relativi al secondo semestre 2005.
 3. Omissis.
 4. Omissis.
 4-bis. Omissis.
 4-ter. Omissis.».
 La  legge  16 aprile  1987, n. 183, reca «Coordinamento
 delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
 Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
 agli atti normativi comunitari».
 I  commi da 499 a 518 dell'art. 1 della citata legge n.
 266 del 2005, abrogati dalla presente legge recavano:
 «Comma  499. (Programmazione fiscale per imprenditori e
 lavoratori autonomi»
 «Comma 500. (Esclusione dalla programmazione fiscale)»
 «Comma 501. (Proposta di programmazione)»
 «Comma   502.   (Perfezionamento  della  programmazione
 fiscale)»
 «Comma  503. (Accettazione della programmazione fiscale
 da parte del contribuente)»
 «Comma  504.  (Effetti  della programmazione fiscale ai
 fini  dell'accertamento  delle imposte dirette, dell'irap e
 dei contributi previdenziali)»
 «Comma  505.  (Effetti  della programmazione fiscale ai
 fini Iva)»
 «Comma    506.   (Esclusione   da   inibizione   poteri
 accertativi: accertamento parziale)»
 «Comma    507.   (Esclusione   da   inibizione   poteri
 accertativi: accertamento induttivo)»
 «Comma    508.   (Esclusione   da   inibizione   poteri
 accertativi)»
 «Comma  509.  (Cessazione  effetti della Programmazione
 fiscale in caso di variazione reddito nel triennio)»
 «Comma   510.   (Proposta   di   adeguamento  per  anni
 pregressi)»
 «Comma 511. (Imposta sostitutiva per anni pregressi)»
 «Comma 512. (Iva per anni pregressi)»
 «Comma 513. (Versamenti per anni pregressi)»
 «Comma 514. (Rateizzazione, versamento e riscossione)»
 «Comma    515.    (Ulteriore    azione    accertatrice:
 accertamento con adesione)»
 «Comma 516. (Esclusione rilevanza perdite)»
 «Comma 517. (Applicabilita' accertamento con adesione)»
 «Comma    518.    (Esclusione   da   adeguamento   anni
 pregressi).»
 - Si  riporta il testo del comma 519 della citata legge
 n. 266 del 2005, come modificato dalla presente legge:
 «519.  Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1,
 commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
 La  direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre
 2003 e' pubblicata in GUCE n. L 7 del 13 gennaio 2004.
 La  direttiva 90/435/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 225
 del 20 agosto 1990.
 |  |  |  | Art. 38. Misure di contrasto del gioco illegale
 
 1.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco, nonche'  di  assicurare  la  tutela  del  giocatore,  con regolamenti emanati  ai  sensi  dell'articolo 16,  comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
 a) le  scommesse  a  distanza  a  quota  fissa  con  modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori;
 b) i  giochi  di  abilita'  a distanza con vincita in denaro, nei quali   il   risultato   dipende,   in   misura  prevalente  rispetto all'elemento   aleatorio,  dall'abilita'  dei  giocatori.  L'aliquota d'imposta  unica  e'  stabilita  in  misura pari al 3 per cento della somma giocata;
 c) le  caratteristiche dei punti di vendita aventi come attivita' principale  la  commercializzazione  dei  prodotti di gioco pubblici. Sono   punti   di   vendita   aventi  come  attivita'  principale  la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici le agenzie di scommessa,  le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco (( disciplinato  dal regolamento )) di cui al decreto del Ministro delle finanze  31 gennaio  2000,  n.  29,  nonche'  gli  ulteriori punti di vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
 2.  L'articolo  1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito dal seguente:
 «287.  Con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
 a) inclusione,  tra  i  giochi  su eventi diversi dalle corse dei cavalli,  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi  dalle  corse  dei  cavalli,  dei concorsi pronostici su base sportiva,  del  concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche  di  cui  al (( comma 498, )) nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
 b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di  Stati  membri  dell'Associazione  europea per il libero scambio e anche  degli  operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di gioco pubblici  e  punti  di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici;  ai punti di vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
 d) previsione  dell'attivazione  di  un  numero di nuovi punti di vendita  non  inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come  attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di gioco pubblici;
 e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di vendita per comune  in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
 f) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni  con  piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di  200.000  abitanti  a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita gia' assegnati;
 g) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni  con  piu'  di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di  200.000  abitanti  a  una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
 h) aggiudicazione  dei  punti  di vendita previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non  puo'  essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita  avente  come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto    di    vendita    avente   come   attivita'   accessoria   la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
 i) acquisizione  della  possibilita'  di  raccogliere  il gioco a distanza,  ivi  inclusi  i  giochi di abilita' con vincita in denaro, previo   versamento   di   un  corrispettivo  non  inferiore  a  euro duecentomila;
 l) definizione  delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della  raccolta  di  scommesse  a quota fissa su eventi diversi dalle corse  dei  cavalli  disciplinate  dal  ((  regolamento  di cui al )) decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».
 3.  All'articolo 4,  comma 1,  del  decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  e successive modificazioni, (( il numero 3) )) della lettera b),  con  effetti  dal  1o gennaio  2007,  e'  sostituito dal seguente:
 «3)  per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei  cavalli  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori:
 3.1)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle  corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per  ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
 3.2)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle  corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli  giocatori;  nella  misura  del  6,8  per  cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
 3.3)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle  corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura  del  3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per  ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
 3.4)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle  corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi  e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli  giocatori;  nella  misura  del  5,5  per  cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
 3.5)  nel  caso  in  cui  il  movimento  netto  dei dodici mesi precedenti  derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle  corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura  del  2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi  e  per  quelle  con  modalita'  di  interazione diretta tra i singoli  giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per  ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;».
 4.  Al  fine  di  contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,  l'evasione  e  l'elusione  fiscale  nel settore del gioco, nonche'  di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero  dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
 a) inclusione,  tra  i  giochi  su base ippica, delle scommesse a totalizzatore  ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici  su  base  sportiva,  del  concorso  pronostici denominato totip,  delle  scommesse  ippiche  di  cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico;
 b) possibilita'  di  raccolta  del  gioco su base ippica da parte degli  operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro   dell'Unione   europea,   degli  operatori  di  Stati  membri dell'Associazione  europea  per  il  libero  scambio,  e  anche degli operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in  possesso dei requisiti di affidabilita'  definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 c) esercizio  della raccolta tramite punti di vendita aventi come attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di gioco pubblici  e  punti  di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco  pubblici;  ai punti di vendita  aventi  come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;
 d) previsione  dell'attivazione  di  un  numero di nuovi punti di vendita  non  inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come  attivita'  principale  la  commercializzazione  dei prodotti di gioco pubblici;
 e) determinazione  del  numero  massimo  dei punti di vendita per provincia aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici  in considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
 f) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni  con  piu'  di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di  200.000  abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati;
 g) localizzazione  dei  punti  di  vendita  aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni  con  piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400  metri  dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di  200.000  abitanti,  a  una distanza non inferiore a 800 metri dai punti  di  vendita  gia'  assegnati,  senza  pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del  concorso  pronostici  denominato  totip,  ovvero delle scommesse ippiche  di  cui  all'articolo 1,  comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 h) aggiudicazione  dei  punti di vendita, previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non  puo'  essere  inferiore  ad  euro  trentamila  per ogni punto di vendita  avente  come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto    di    vendita    avente   come   attivita'   accessoria   la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
 i) acquisizione  della  possibilita'  di  raccogliere  il gioco a distanza,  ivi  inclusi  i  giochi di abilita' con vincita in denaro, previo  il  versamento  di  un  corrispettivo  non  inferiore  a euro duecentomila;
 l) definizione  delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della  raccolta  di scommesse ippiche (( disciplinate dal regolamento ))  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
 5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
 «6.  Il  numero  massimo  di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110,  commi 6  e  7,  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive   modificazioni,  che  possono  essere  installati  presso pubblici  esercizi  o  punti  di raccolta di altri giochi autorizzati nonche'  le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze  Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di  vendita  aventi  come attivita' accessoria la commercializzazione dei  prodotti  di  gioco  pubblici,  i  decreti  sono  predisposti di concerto   con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la  determinazione  del  numero massimo di apparecchi installabili la natura  dell'attivita'  prevalente  svolta  presso  l'esercizio  o il locale e la superficie degli stessi.».
 6.  Nei  casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le  autorizzazioni  alla  raccolta  di  giochi,  concorsi o scommesse rilasciate    dal    Ministero    dell'economia   e   delle   finanze Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  dalla  data  di notifica   del   provvedimento   di   sospensione  delle  licenze  od autorizzazioni  stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei  contratti  in  ragione  dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico  di  concessionari  affidatari  della  raccolta  di  giochi, concorsi o scommesse.
 7.  All'articolo 110,  comma 6,  lettera a),  del testo unico delle leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
 8.  All'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 530:
 1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
 2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2007,»;
 b) al  comma 531,  le  parole:  «1o luglio  2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2007».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
 13 maggio  1999, n. 133, recante disposizioni in materia di
 perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale:
 «Art. 16  (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
 disporre,  anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
 scommesse  a  totalizzatore  o  a  quota fissa, relative ad
 eventi  sportivi  diversi  dalle  corse dei cavalli e dalle
 competizioni  organizzate  dal  Comitato olimpico nazionale
 italiano  (CONI)  da  parte dei soggetti cui e' affidata in
 concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
 e  a  quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
 Repubblica  8 aprile  1998,  n. 169, e del decreto 2 giugno
 1998,  n.  174,  del  Ministro delle finanze i quali a tale
 fine   impiegheranno   sedi,   strutture  e  impianti  gia'
 utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
 riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
 tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
 delle  finanze  emana  regolamenti  a  norma  dell'art. 17,
 comma 3,   della   legge   23 agosto   1988,  n.  400,  per
 disciplinare   le   modalita'   e  i  tempi  di  gioco,  la
 corresponsione   di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti  a
 qualsiasi  titolo,  ivi  compresi  quelli da destinare agli
 organizzatori  delle competizioni. Con decreto del Ministro
 delle   finanze   e'  altresi'  stabilito  l'ammontare  del
 prelievo  complessivo,  comprensivo  dei predetti oneri, su
 ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per
 cento  delle  somme  giocate.  Per  le medesime scommesse a
 totalizzatore  il  Ministro  delle  finanze puo' prevederne
 l'accettazione   anche   da   parte   dei   gestori  e  dei
 concessionari  di  giochi,  concorsi  pronostici  e  lotto,
 purche'  utilizzino  una  rete di ricevitorie collegate con
 sistemi informatici in tempo reale.».
 Il  decreto  ministeriale  31 gennaio 2000, n. 29, reca
 norme   per   l'istituzione  del  gioco  «Bingo»  ai  sensi
 dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 498, della
 legge 30 dicembre 2004, n. 311,
 recante  disposizioni  per  la  formazione del bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
 «498.  E'  istituita,  entro  tre  mesi  dalla  data di
 entrata  in  vigore della presente legge, con provvedimento
 direttoriale  del Ministero dell'economia e delle finanze -
 Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
 Ministero   delle   politiche   agricole   e   forestali  -
 Dipartimento  della  qualita' dei prodotti agroalimentari e
 dei  servizi,  una  nuova scommessa ippica a totalizzatore,
 proposta  dall'UNIRE.  Con  il  medesimo provvedimento sono
 stabilite  le  disposizioni  attuative  relative alla nuova
 scommessa  ippica,  da  effettuarsi nelle reti dei punti di
 vendita  dei  concorsi  pronostici, delle agenzie ippiche e
 sportive  nonche'  negli  ippodromi,  tenendo  conto che la
 raccolta  deve  essere ripartita assegnando il 72 per cento
 come  montepremi  e  compenso  per  l'attivita' di gestione
 della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita'
 dei  punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali
 sotto  forma  di  imposta  unica  e  il  14  per cento come
 prelievo a favore dell'UNIRE.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo  23 dicembre 1998, n. 504, avente ad oggetto il
 riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
 scommesse,  a  norma  dell'art.  1,  comma 2,  della  legge
 3 agosto  1998,  n. 288, cosi' come modificato dal presente
 articolo:
 «Art. 4 - (Aliquota).
 1.  Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
 misure seguenti:
 a) per  i  concorsi pronostici: 26,80 per cento della
 base  imponibile;  resta  salva  la  rideterminazione della
 predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
 di  cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
 3 agosto   1998,  n.  288,  ove  necessario  per  garantire
 l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
 b) per le scommesse:
 1)  per  la scommessa tris e per le scommesse ad essa
 assimilabili,   ai   sensi   dell'art.   4,   comma 6,  del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169: 22,50 per cento della
 quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
 2)  per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore
 ed  a  quota  fissa,  salvo  quanto  previsto  dall'art. 1,
 comma 498,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per
 cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
 scommessa;
 3)  per  le scommesse a quota fissa su eventi diversi
 dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalita' di
 interazione diretta tra i singoli giocatori:
 3.1)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
 mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
 eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
 1.850  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
 ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
 scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
 singoli  giocatori;  nella  misura  dell'8  per  cento  per
 ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
 3.2)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
 mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
 eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
 2.150  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
 ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
 scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
 singoli  giocatori;  nella  misura  del  6,8  per cento per
 ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
 3.3)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
 mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
 eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
 2.500  milioni  di  euro,  nella misura del 3 per cento per
 ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
 scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
 singoli  giocatori;  nella  misura  del  6  per  cento  per
 ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
 3.4)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
 mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
 eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
 3.000  milioni  di euro, nella misura del 2,5 per cento per
 ciascuna  scommessa  composta  fino a sette eventi e per le
 scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta  tra  i
 singoli  giocatori;  nella  misura  del  5,5  per cento per
 ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
 3.5)  nel caso in cui il movimento netto dei dodici
 mesi  precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
 eventi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli sia superiore a
 3.500  milioni  di  euro,  nella misura del 2 per cento per
 ciascuna  scommessa  composta  fino  a  sette  eventi e per
 quelle  con  modalita' di interazione diretta tra i singoli
 giocatori;  nella  misura  del  5  per  cento  per ciascuna
 scommessa composta da piu' di sette eventi;
 4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
 dalle   corse   dei  cavalli:  20  per  cento  di  ciascuna
 scommessa.
 2.   Per   l'anno  1999,  l'aliquota  applicabile  alle
 scommesse  di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
 e' stabilita nella misura del 32 per cento.»
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 aprile
 1998,  n.  169, reca norme per il riordino della disciplina
 organizzativa,  funzionale  e  fiscale  dei  giochi e delle
 scommesse  relative  alle corse dei cavalli, nonche' per il
 riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della
 L. 23 dicembre 1996, n. 662.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  22  della  legge
 27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (Legge
 finanziaria 2003)), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre
 2002, n. 305, S.O., come modificato dalla presente legge:
 «Art.  22  - ( Misure di contrasto dell'uso illegale di
 apparecchi  e  congegni  da divertimento e intrattenimento.
 Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive).
 1.  Per  una  piu'  efficiente  ed  efficace  azione di
 prevenzione  e  contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
 congegni  da  divertimento  e  intrattenimento  nonche' per
 favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
 produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e
 congegni  da  divertimento  e  intrattenimento,  come  tali
 idonei  per  il  gioco  lecito,  sono  soggette a regime di
 autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle
 finanze  -  Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
 sulla  base  delle regole tecniche definite d'intesa con il
 Ministero   dell'interno   -  Dipartimento  della  pubblica
 sicurezza.  Sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate,
 previa  verifica  della  conformita' degli apparecchi e dei
 congegni   alle   caratteristiche  stabilite  per  la  loro
 idoneita'  al  gioco  lecito,  il Ministero dell'economia e
 delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei Monopoli di
 Stato,  in  attesa  del  collegamento  in rete obbligatorio
 entro  il  31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
 apparecchi  e dei congegni per il gioco lecito, organizza e
 gestisce  un  apposito archivio elettronico, costituente la
 banca  dati  della  distribuzione  e  cessione dei predetti
 apparecchi e congegni per il gioco lecito.
 2. ....
 3. ....
 4. ....
 5.  Per  gli  apparecchi  per il gioco lecito impiegati
 nell'ambito   dello  spettacolo  viaggiante  continuano  ad
 applicarsi  le  disposizioni  di cui agli articoli 86 e 110
 del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
 al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e successive
 modificazioni,  e  quelle  dell'art. 14-bis del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640, e
 successive  modificazioni.  Resta ferma la disciplina dello
 spettacolo  viaggiante  in relazione alle attrazioni «gioco
 al  gettone  azionato  a  mano, gioco al gettone azionato a
 ruspe,  pesca  verticale  di abilita», inseriti nell'elenco
 istituito  ai  sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968,
 n.  337,  di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1991 del
 Ministero  dell'interno e del Ministero del turismo e dello
 spettacolo,  e successive modificazioni, che risultino gia'
 installati  al  31 dicembre  2002,  nelle  attivita'  dello
 spettacolo  viaggiante  di cui alla citata legge n. 337 del
 1968.
 6.  Il  numero massimo di apparecchi da intrattenimento
 di  cui  all'art.  110,  commi 6 e 7, del testo unico delle
 leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto
 18 giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, che
 possono  essere installati presso pubblici esercizi o punti
 di   raccolta   di  altri  giochi  autorizzati  nonche'  le
 prescrizioni  da  osservare ai fini dell'installazione sono
 definiti    con    decreti   direttoriali   del   Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
 dei  monopoli  di Stato. Per i punti di vendita aventi come
 attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
 gioco  pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con
 il    Ministero   dell'interno,   sentita   la   Conferenza
 Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  Costituiscono criteri
 direttivi  per  la  determinazione  del  numero  massimo di
 apparecchi installabili la natura dell'attivita' prevalente
 svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli
 stessi.
 7.  Una  quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori
 entrate  derivanti  dalle  disposizioni  di cui al presente
 art. e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli
 di  Stato  per  essere destinata alla copertura delle spese
 connesse  all'espletamento  dei compiti ad essa affidati in
 materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
 apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
 bilancio.
 8.   Il   trasferimento   delle   concessioni  relative
 all'esercizio  della  raccolta  delle  scommesse  ippiche e
 sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli
 articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231,
 della   legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  e  successive
 modificazioni,  e'  consentito previo assenso del Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
 dei  Monopoli  di Stato, di concerto con il Ministero delle
 politiche  agricole  e forestali. L'assenso e' subordinato,
 anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa
 provincia,    al    riscontro,    in   particolare,   della
 disponibilita'  da  parte del richiedente di locali, idonei
 all'uso,  in  funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni
 altro  atto di assenso, comunque denominato, da parte delle
 diverse   amministrazioni   competenti,  posti  a  distanza
 adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta,
 sono  gia'  in  atto  altre concessioni, tenuto conto della
 possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto
 alla densita' e alla composizione demografica della zona.
 9.  Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e'
 consentita,  previo  assenso  del Ministero dell'economia e
 delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei Monopoli di
 Stato,  il  cui  il  rilascio  e' comunque subordinato alla
 valutazione  del non decremento della complessiva capacita'
 di raccolta, definita in funzione di quella gia' riferibile
 a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di
 scommesse  ippiche  e sportive negli stessi locali da parte
 di  non  piu' di due concessionari esercenti la raccolta di
 scommesse   diverse,  purche'  rappresentati  da  un  unico
 soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
 10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di
 cui  al  comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati
 alla   raccolta   delle   scommesse,   nel  rispetto  delle
 discipline   derivanti  da  ogni  fonte  di  pianificazione
 regionale  e  locale  vigente e previa acquisizione di ogni
 occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato
 da   ogni   amministrazione   competente,   anche  statale,
 attivita'  diverse  dalla  raccolta  ma  ad  essa  comunque
 strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore
 agio  della  pratica della scommessa, non escluse quelle di
 cessione  di  alimenti, di bevande e di oggettistica avente
 attinenza  con le pratiche oggetto di scommessa, nonche' di
 audio-video  diffusione  di  programmi inerenti le medesime
 pratiche,   individuate  con  provvedimento  del  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
 dei Monopoli di Stato.
 11.  Alle procedure concorrenziali di affidamento delle
 concessioni   di   cui   al   comma 8,  nonche'  di  quelle
 disciplinate dal regolamento di cui al decreto ministeriale
 31 gennaio  2000, n. 29 del Ministro delle finanze, possono
 partecipare anche le societa' di capitali.
 12.   Il  divieto  di  utilizzazione  del  sistema  del
 riferimento   alle   quote   del   totalizzatore,  previsto
 dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si
 applica  alle  scommesse  multiple  libere  con piu' di due
 eventi.
 13.  L'effettuazione  delle  scommesse al totalizzatore
 presso   gli   sportelli  all'interno  degli  ippodromi  e'
 consentita,  esclusivamente nei giorni di svolgimento delle
 gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.
 14.  Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se
 non  chiede  per  iscritto, al soggetto che ha accettato la
 scommessa,  la  restituzione  della  somma  scommessa entro
 sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di effettuazione
 della  corsa  oggetto  della  scommessa.  Lo  scommettitore
 decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede
 il   pagamento   entro   il  termine  indicato  al  periodo
 precedente.
 15. Le misure massime delle percentuali di allibramento
 per  le  scommesse previste dall'art. 33 del regolamento di
 cui  al  decreto  ministeriale  2 giugno  1998,  n. 174 del
 Ministro  delle  finanze,  e  successive  modificazioni, su
 avvenimenti  che  prevedono fino a tre possibili esiti, per
 quelle  su  avvenimenti  che  prevedono  da  quattro a otto
 possibili  esiti  e per quelle su avvenimenti che prevedono
 oltre  otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente,
 a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.
 16.   I   decreti   ministeriali  di  attribuzione  dei
 proventi,  adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
 169,  e  al  decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 del
 Ministro  delle  finanze,  possono  essere  modificati  con
 decreto   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
 adottato  nel  primo caso di concerto con il Ministro delle
 politiche  agricole  e  forestali, al fine di ridefinire il
 rapporto  tra la determinazione del corrispettivo spettante
 al  concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e
 sportive  e la misura della quota di prelievo residualmente
 destinata  all'UNIRE  e  al  CONI.  Dal 1° gennaio 2003 con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
 concerto   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
 forestali relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta
 la   riduzione  dell'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui
 all'art.  4,  comma 1,  lettera b),  numero 2), del decreto
 legislativo  23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria
 per  consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle
 scommesse  sportive  a  totalizzatore  nazionale, e di 2,60
 punti,  quanto  alle  scommesse  sportive  a  quota  fissa,
 nonche'  un  aumento  medio  di  4,82  punti,  quanto  alle
 scommesse  ippiche  a  totalizzatore  nazionale,  e di 5,26
 punti,  quanto  alle scommesse ippiche a quota fissa, della
 misura   percentuale   del   corrispettivo   spettante   ai
 concessionari  per il servizio di raccolta delle scommesse.
 Con  lo  stesso  decreto  e'  ridotta  al  22,5  per  cento
 l'aliquota  dell'imposta  unica  di  cui  al citato art. 4,
 comma 1,  lettera b), numero 1), del decreto legislativo n.
 504  del  1998.  Nell'adozione  dei provvedimenti di cui al
 presente  comma e' comunque garantito il mantenimento della
 percentuale   media   complessiva   destinata   al  CONI  e
 all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.
 17.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1,
 secondo,  terzo  e  quarto  periodo,  della legge 13 maggio
 1999, n. 133.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 110, commi 6, 7 e 10,
 del regio decreto 18-6-1931, n. 773, recante il testo unico
 delle  leggi  di  pubblica sicurezza, come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.110
 Commi 1 - 5 (omissis)
 6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
 lecito:
 a) quelli  che, obbligatoriamente collegati alla rete
 telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640, e
 successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
 moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
 elettronico   definiti   con  provvedimenti  del  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o
 intrattenimento    sono   presenti   insieme   all'elemento
 aleatorio,  il  costo  della  partita non supera 1 euro, la
 durata  minima  della  partita  e' di quattro secondi e che
 distribuiscono  vincite  in  denaro,  ciascuna  comunque di
 valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le
 vincite,    computate    dall'apparecchio   in   modo   non
 predeterminabile  su  un  ciclo  complessivo di non piu' di
 140.000  partite,  devono risultare non inferiori al 75 per
 cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
 possono  riprodurre  il  gioco  del poker o comunque le sue
 regole fondamentali;
 b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
 all'art.  14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
 Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   640,   e  successive
 modificazioni,  che  si attivano esclusivamente in presenza
 di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
 stessa.  Per  tali apparecchi, con regolamento del Ministro
 dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
 dell'interno,  da  adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
 della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
 conto delle specifiche condizioni di mercato:
 1)  il  costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
 partita;
 2)  la percentuale minima della raccolta da destinare
 a vincite;
 3)  l'importo  massimo  e le modalita' di riscossione
 delle vincite;
 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
 riferite  anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui tali
 apparecchi sono connessi;
 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
 da adottare sugli apparecchi;
 6)  le  tipologie e le caratteristiche degli esercizi
 pubblici  e  degli altri punti autorizzati alla raccolta di
 giochi  nei  quali possono essere installati gli apparecchi
 di cui alla presente lettera.
 7.  Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
 il gioco lecito:
 a) quelli    elettromeccanici    privi   di   monitor
 attraverso  i  quali  il  giocatore esprime la sua abilita'
 fisica,  mentale  o  strategica,  attivabili unicamente con
 l'introduzione  di monete metalliche, di valore complessivo
 non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
 distribuiscono,   direttamente  e  immediatamente  dopo  la
 conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
 piccola   oggettistica,   non   convertibili  in  denaro  o
 scambiabili  con  premi  di  diversa specie. In tal caso il
 valore  complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
 volte il costo della partita;
 b) (abrogato);
 c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
 o  strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
 durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
 del  giocatore e il costo della singola partita puo' essere
 superiore a 50 centesimi di euro.
 Commi 8 e 9 (omissis)
 10.  Se  l'autore  degli  illeciti di cui al comma 9 e'
 titolare  di  licenza  ai  sensi  dell'art.  86,  ovvero di
 autorizzazione  ai  sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto
 1991,  n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per
 un   periodo   da  uno  a  trenta  giorni  e,  in  caso  di
 reiterazione  delle  violazioni  ai  sensi  dell'art. 8-bis
 della  legge  24 novembre  1981,  n. 689, sono revocate dal
 sindaco   competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le
 modalita'  previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  e successive
 modificazioni.  I  medesimi provvedimenti sono disposti dal
 questore  nei  confronti  dei titolari della licenza di cui
 all'art. 88.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 530 e 531,
 della   citata   legge   23 dicembre  2005,  n.  266,  come
 modificato dalla presente legge:
 «530.  Entro  il  1° luglio  2006  e  secondo modalita'
 definite  con  provvedimenti  del Ministero dell'economia e
 delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
 Stato:
 a) gli  apparecchi  di  cui  all'art.  110,  comma 6,
 lettera a),  del  testo  unico  di  cui  al  regio  decreto
 18 giugno  1931,  n.  773, e successive modificazioni, sono
 installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali
 o  punti  di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di
 apparati  per  la  connessione  alla rete telematica di cui
 all'art.  14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
 Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   640,   e  successive
 modificazioni,    che    garantiscano    la   sicurezza   e
 l'immodificabilita'    della    registrazione    e    della
 trasmissione  dei  dati  di  funzionamento  e  di  gioco. I
 requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese
 dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 b) il    canone   di   concessione   previsto   dalla
 convenzione  di  concessione  per  la  conduzione operativa
 della  rete  telematica  di  cui all'art. 14-bis del citato
 decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e'
 fissato  nella  misura  dello  0,8  per  cento  delle somme
 giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
 c) l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato,
 a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari
 della  rete  telematica  un  compenso,  fino  ad un importo
 massimo  dello  0,5 per cento delle somme giocate, definito
 in relazione:
 1)  agli investimenti effettuati in ragione di quanto
 previsto dalla lettera a);
 2)  ai  livelli di servizio conseguiti nella raccolta
 dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.».
 «531.  A  partire  dal  1° gennaio  2007,  il  prelievo
 erariale  unico  sulle  somme giocate con apparecchi di cui
 all'art.  110,  comma 6, lettera a), del testo unico di cui
 al  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, e successive
 modificazioni,  e'  fissato  nella  misura del 12 per cento
 delle somme giocate.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 39. Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
 
 1.  All'articolo 7  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
 «2-bis.    L'esenzione    disposta    dall'articolo 7,   comma 1, lettera i),  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, si intende  applicabile  alle  attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
 fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia tributaria e
 finanziaria), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  7   (Immobili di proprieta' delle imprese). - 1.
 Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
 del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'art.  90,  comma 1,  e' aggiunto, in fine, il
 seguente  periodo:  «In caso di immobili locati, qualora il
 canone  risultante dal contratto di locazione ridotto, fino
 ad  un  massimo  del  15  per  cento  del  canone medesimo,
 dell'importo   delle   spese   documentate   sostenute   ed
 effettivamente  rimaste a carico per la realizzazione degli
 interventi  di  cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3
 del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
 n.  380,  risulti  superiore  al  reddito  medio  ordinario
 dell'unita'  immobiliare,  il  reddito  e'  determinato  in
 misura  pari  a  quella del canone di locazione al netto di
 tale riduzione.»;
 b) nell'art.  144,  comma 1, e' aggiunto, in fine, il
 seguente  periodo:  «Per  i  redditi  derivanti da immobili
 locati  non  relativi  all'impresa si applicano comunque le
 disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo.».
 1-bis.  La  disposizione  di cui al secondo periodo del
 comma 7  dell'art.  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
 si  interpreta  nel  senso che gli immobili strumentali per
 natura,  ai  sensi  dell'art. 43, comma 2, secondo periodo,
 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  i  quali  costituiscono  un complesso immobiliare
 unitario   polifunzionale  destinato  allo  svolgimento  di
 attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si
 intendono  destinati  a  struttura  produttiva  diversa,  a
 condizione   che   gli   stessi   vengano   destinati  allo
 svolgimento  di  attivita'  d'impresa ai sensi dell'art. 55
 del citato testo unico.
 2.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
 del  presente  art.  si  applicano  a decorrere dal periodo
 d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del
 presente decreto.
 2-bis.   L'esenzione  disposta  dall'art.  7,  comma 1,
 lettera i),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
 504,  si  intende applicabile alle attivita' indicate nella
 medesima  lettera  che  non  abbiano  esclusivamente natura
 commerciale.»
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 39-bis. Disposizioni in materia di rimborsi elettorali
 
 ((  1.  All'articolo 1  della  legge  3 giugno  1999,  n.  157,  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 «1-bis.  Specifiche  disposizioni sono previste dal comma 5-bis per  il  rimborso  da  attribuire  ai movimenti o partiti politici in relazione  alle  spese  sostenute  per  le  campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere»;
 b) al  comma 4,  le  parole:  «lire  mille» sono sostituite dalle seguenti:  «un  euro»  e  le  parole:  «lire  5  miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
 c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
 «5-bis.  Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle  spese  sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi  di  cui  al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5  per  cento  del  loro  ammontare.  Ciascuno dei due importi aggiuntivi   di  cui  al  precedente  periodo  e'  suddiviso  tra  le ripartizionidella   circoscrizione   Estero   in   proporzione   alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito  della  ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota  le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione  o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente   espressi  nell'ambito  della  ripartizione  stessa.  Si applicano  le  disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
 d) al  comma 6,  le  parole:  «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti:  «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di ciascun  anno»  sono  inserite  le  seguenti:  «I  rimborsi di cui al comma 4  sono  corrisposti  in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria».
 2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le  parole:  «fondi  medesimi»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ad eccezione   degli   importi   di  cui  al  comma 5-bis  dello  stesso articolo 1,».
 3.  All'articolo 9  della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' abrogato;
 b)  al  comma 3,  le  parole:  «per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a partire  dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
 5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, valutato  in  1,5  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2006, si provvede,   per   l'anno   2006,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge    29 novembre    2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno
 1999,  n.  157  (Nuove  norme  in materia di rimborso delle
 spese   per   consultazioni  elettorali  e  referendarie  e
 abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
 volontaria   ai   movimenti   e   partiti  politici),  come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
 movimenti  o  partiti  politici).  -  1.  E'  attribuito ai
 movimenti  o partiti politici un rimborso in relazione alle
 spese  elettorali  sostenute per le campagne per il rinnovo
 del  Senato  della  Repubblica e della Camera dei deputati,
 del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
 1-bis.   Specifiche   disposizioni  sono  previste  dal
 comma 5-bis  per  il  rimborso da attribuire ai movimenti o
 partiti  politici  in relazione alle spese sostenute per le
 campagne  elettorali  nella  circoscrizione  Estero, di cui
 all'art.   48  della  Costituzione,  per  l'elezione  delle
 Camere.
 2.  L'erogazione  dei  rimborsi e' disposta, secondo le
 norme  della  presente  legge,  con  decreti del Presidente
 della  Camera  dei  deputati, a carico del bilancio interno
 della  Camera  dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
 della  Camera  dei  deputati,  del Parlamento europeo e dei
 consigli  regionali,  nonche'  per i comitati promotori dei
 referendum,  nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
 Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  a  carico  del
 bilancio  interno  del Senato della Repubblica, si provvede
 all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
 Repubblica.  I  movimenti  o partiti politici che intendano
 usufruire  dei  rimborsi  ne  fanno  richiesta,  a  pena di
 decadenza,  al  Presidente  della  Camera dei deputati o al
 Presidente   del   Senato   della  Repubblica,  secondo  le
 rispettive  competenze,  entro  dieci  giorni dalla data di
 scadenza  del  termine per la presentazione delle liste per
 il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
 3.  Il  rimborso  di  cui  al  comma 1  e'  corrisposto
 ripartendo,  tra  i  movimenti  o  partiti  politici aventi
 diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
 il  rinnovo  di  ciascuno  degli  organi di cui al medesimo
 comma 1.
 4.  In  caso  di  richiesta  di  uno o piu' referendum,
 effettuata  ai  sensi  dell'art.  75  della  Costituzione e
 dichiarata   ammissibile  dalla  Corte  costituzionale,  e'
 attribuito  ai  comitati  promotori  un  rimborso pari alla
 somma  risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
 firma  valida  fino  alla  concorrenza  della  cifra minima
 necessaria  per  la  validita' della richiesta e fino ad un
 limite  massimo  pari  complessivamente  a  euro  2.582.285
 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
 raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
 Analogo  rimborso  e' previsto, sempre nel limite di lire 5
 miliardi  di  cui  al  presente  comma, per le richieste di
 referendum   effettuate   ai   sensi  dell'art.  138  della
 Costituzione.
 5.  L'ammontare  di ciascuno dei quattro fondi relativi
 agli  organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
 legislatura  degli  organi  stessi,  alla  somma risultante
 dalla  moltiplicazione  dell'importo  di  euro  1,00 per il
 numero  dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
 elettorali  per  le elezioni della Camera dei deputati. Per
 le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
 europeo  del  13 giugno  1999, l'importo di cui al presente
 comma e' ridotto a L. 3.400.
 5-bis.  Per  il  rimborso  previsto dal comma 1-bis, in
 relazione  alle  spese  sostenute  per  le  elezioni  nella
 circoscrizione  Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
 rispettivamente,  al  Senato della repubblica e alla Camera
 dei  deputati,  sono incrementati nella misura dell'1,5 per
 cento   del   loro  ammontare.  Ciascuno  dei  due  importi
 aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
 ripartizioni  della  circoscrizione  Estero  in proporzione
 alla  rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
 ripartizione  e'  suddivisa  tra  le  liste di candidati in
 proporzione    ai   voti   conseguiti   nell'ambito   della
 ripartizione.  Partecipano alla ripartizione della quota le
 liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
 ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
 dei    voti    validamente   espressi   nell'ambito   della
 ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
 comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
 6.   I   rimborsi  di  cui  ai  commi 1  e  1-bis  sono
 corrisposti  con  cadenza  annuale,  entro  il 31 luglio di
 ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
 in  un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
 si  e'  svolta  la consultazione referendaria. L'erogazione
 dei  rimborsi  non  e' vincolata alla prestazione di alcuna
 forma  di  garanzia  bancaria  o  fidejussoria da parte dei
 movimenti  o  partiti  politici  aventi diritto. In caso di
 scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
 Camera  dei  deputati il versamento delle quote annuali dei
 relativi  rimborsi  e'  comunque  effettuato. Il versamento
 della  quota  annua  di  rimborso, spettante sulla base del
 presente  comma,  e'  effettuato  anche nel caso in cui sia
 trascorsa  una  frazione  di  anno.  Le  somme erogate o da
 erogare  ai  sensi del presente art. ed ogni altro credito,
 presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici
 possono     costituire    oggetto    di    operazioni    di
 cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
 7.   Per   il  primo  rinnovo  del  Parlamento  europeo
 successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
 legge  e  dei  consigli  regionali  negli anni 1999 e 2000,
 nonche'   per   le   consultazioni   referendarie   il  cui
 svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
 corrisposti in unica soluzione.
 8.  In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi di cui
 all'art.   8  della  legge  2 gennaio  1997,  n.  2,  o  di
 irregolare  redazione  del  rendiconto,  redatto secondo le
 modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
 del  1997,  il  Presidente  della  Camera dei deputati e il
 Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  per i fondi di
 rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
 fino ad avvenuta regolarizzazione.
 9.  All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
 n.  515,  le  parole:  «lire  200»  sono  sostituite  dalle
 seguenti:  «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
 abitanti»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dei cittadini
 della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
 10.  In  sede di prima applicazione e in relazione alle
 spese  elettorali  sostenute  per il rinnovo del Parlamento
 europeo  del  13 giugno  1999, il termine di cui al comma 2
 decorre  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
 legge.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 della gia' citata
 legge  3 giugno 1999, n. 157 come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  2  (Requisiti  per  partecipare al riparto delle
 somme).  -  1.  La determinazione degli aventi diritto alla
 ripartizione  dei  fondi  di  cui all'art. 1 della presente
 legge  e  dei  criteri  di  riparto  dei fondi medesimi, ad
 eccezione  degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso
 art.  1,  e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge
 10 dicembre  1993,  n.  515,  e  dall'art.  6  della  legge
 23 febbraio 1995, n. 43.
 2.  All'art.  9,  comma 3,  primo  periodo, della legge
 10 dicembre  1993,  n.  515,  le  parole:  «almeno il 3 per
 cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno l'1 per
 cento.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  della  legge
 10 dicembre   1993,   n.  515  (Disciplina  delle  campagne
 elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
 Senato  della  Repubblica.), come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  9.  (Contributo  per  le spese elettorali). - 1.
 (abrogato).
 2.  Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
 il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base
 regionale.  A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni
 in   proporzione  alla  rispettiva  popolazione.  La  quota
 spettante  a  ciascuna regione e' ripartita tra i gruppi di
 candidati  e  i  candidati non collegati ad alcun gruppo in
 proporzione   ai   voti  conseguiti  in  ambito  regionale.
 Partecipano   alla  ripartizione  del  fondo  i  gruppi  di
 candidati  che  abbiano ottenuto almeno un candidato eletto
 nella  regione  o  che  abbiano  conseguito almeno il 5 per
 cento  dei  voti  validamente espressi in ambito regionale.
 Partecipano   altresi'   alla   ripartizione  del  fondo  i
 candidati  non  collegati  ad  alcun  gruppo  che risultino
 eletti  o  che conseguano nel rispettivo collegio almeno il
 15 per cento dei voti validamente espressi.
 3.  Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
 il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  e' ripartito, in
 proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti
 che  abbiano  superato  la soglia dell'1 per cento dei voti
 validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di
 tale  ultima  condizione non e' necessario per l'accesso al
 rimborso  da  parte  dei  partiti  o  movimenti che abbiano
 presentato  proprie  liste  o candidature esclusivamente in
 circoscrizioni  comprese in regioni il cui statuto speciale
 prevede    una    particolare    tutela   delle   minoranze
 linguistiche.  Per il calcolo del rimborso spettante a tali
 partiti  e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per
 ogni  candidato  eletto  nei collegi uninominali, una cifra
 pari  al  rimborso  medio  per  deputato  risultante  dalla
 ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 10 del decreto-legge
 29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
 in materia fiscale e di finanza pubblica):
 «Art. 10  (Proroga di termini in materia di definizione
 di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
 2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 24 novembre  2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
 apportate le seguenti ulteriori modifiche:
 a) nell'allegato  1,  le parole: «20 dicembre 2004» e
 «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
 e:  «terza  rata»,  sono sostituite, rispettivamente, dalle
 seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
 b) nell'allegato   1,   ultimo  periodo,  le  parole:
 «30 giugno  2005»,  inserite  dopo  le parole: «deve essere
 integrata   entro  il»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
 «31 ottobre 2005»;
 c) al  comma 37  dell'art.  32  le parole: «30 giugno
 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
 dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
 della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
 oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
 della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
 abbiano dettato una diversa disciplina.
 3.  Il  comma 2-quater  dell'art.  5  del decreto-legge
 12 luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con modificazioni,
 dalla   legge   30 luglio   2004,   n.  191,  e  successive
 modificazioni, e' abrogato.
 4.  Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
 per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
 quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
 disposizioni contenute nel presente decreto.
 5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
 obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
 volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
 di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
 e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
 di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
 maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
 l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 40. Copertura finanziaria
 
 ((  1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi  agli  articoli 18-bis,  21  e  39-bis,  pari  a complessivi 4.384,4,  milioni  di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per  l'anno  2007  e  a  3.013,7  milioni di euro per l'anno 2008, si provvede  mediante  utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  |  |  | Art. 40-bis. Norma transitoria
 
 ((  1.  Gli  atti  ed  i  contratti,  pubblici  e  privati,  emanati, stipulati  o  comunque  posti  in  essere  nello  stesso giorno della pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  in applicazione  ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono  in  nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata  dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si  considerano  entrate  in  vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ))
 |  |  |  | Art. 41. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  | ---->   Vedere Elenco da pag. 184 a pag. 200 della G.U.  <---- |  |  |  |  |