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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006 |  | Funzionamento del Fondo di sostegno per le adozioni internazionali. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»;
 Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n. 827, concernente il regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la contabilita' generale dello Stato;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
 Vista  la  legge  31 dicembre  1998,  n.  476, recante «Ratifica ed esecuzione   della   Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione  di  minori  stranieri»,  con  la  quale, fra l'altro, viene istituita,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, la Commissione  per le adozioni internazionali, quale autorita' centrale preposta  all'attuazione  della sopraindicata convenzione (di seguito chiamata Commissione);
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n.   492,   «Regolamento   recante   norme   per   la   costituzione, l'organizzazione   ed  il  funzionamento  della  Commissione  per  le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre  1998,  n. 476», nel quale sono indicate le modalita' per il   rilascio   agli   enti   autorizzati   dell'autorizzazione  allo svolgimento  di  procedure  di adozione per conto terzi, le modalita' operative  dei  medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'Autorita' centrale;
 Visto il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica, in  data  18 gennaio  2000,  ai  sensi  dell'art.  46,  comma 2 della convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l'entrata in vigore della stessa;
 Visti  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio  2002  e  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  del  6 maggio  2005,  con  il quale il Ministro per le pari opportunita' e' stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico  nella  materia  delle  adozioni  dei  minori  stranieri, in raccordo con la Commissione;
 Visto l'art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo   unico   sulle   imposte  dei  redditi»,  ove  si  prevede  la deducibilita'  del  «50%  delle spese sostenute dai genitori adottivi per  l'espletamento  della  procedura  di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»;
 Vista  la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale  normativa  e  contenzioso  del  28 maggio  2004, contenente modalita'  interpretative  sull'applicazione  dell'art.  10, comma 1, lettera   1-bis)   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, emanata  in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione;
 Considerata  la  necessita'  di  porre  in  essere  concrete azioni politiche  che  diano all'infanzia aiuto e assistenza particolari, in attuazione   del   dettato   costituzionale  e  dell'impegno  assunto dall'Italia   in   sede   di  dichiarazione  universale  dei  diritti dell'uomo;
 Visto  l'art.  1,  comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove  si  prevede  la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei   Ministri,   del   «Fondo   per   il   sostegno  delle  adozioni internazionali»,  «finalizzato  al rimborso delle spese sostenute dai genitori  adottivi  per  l'espletamento  della  procedura di adozione disciplinata  dalle  disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della  legge  4 maggio  1983,  n. 184», nonche' la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 28 giugno  2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 161 - serie generale  del  13 luglio  2005, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalita' di presentazione delle domande di rimborso  delle  spese  sostenute  per  adozione  internazionale  dai genitori adottivi nell'anno 2004;
 Visto  l'art.  1,  comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove  si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;
 Ritenuto  di  limitare  la  concessione  del  rimborso  ai  casi di adozione autorizzati rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007, in considerazione della irretroattivita' delle disposizioni;
 Ritenuto  che,  ai  fini  dell'individuazione  dell'ammontare e dei criteri  di  rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, e' necessario  considerare  solo  il  cinquanta  per  cento  delle spese sostenute  per adozione, vista la possibilita' di deducibilita' della restante  parte  ex  art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;
 Ritenuto  inoltre  che,  al  fine  di evitare sovrapposizione delle agevolazioni,  occorre  considerare  eventuali analoghi finanziamenti previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalita';
 Considerato  che,  lo  stanziamento di Euro 10.000.000,00, previsto per  gli  anni 2006, 2007, 2008 a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sommato ai residui  2005  sul  cap. 538,  istituito nell'ambito del C.R. 8 «Pari opportunita»,  consente  il  parziale  rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007;
 Su  proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 Art. 1.
 Soggetti beneficiari
 1.  Ai  genitori  adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito  complessivo  fino  a  Euro 70.000,00,  che abbiano adottato, secondo  le  disposizioni  contenute  nel capo I del titolo III della legge  4 maggio 1983, n. 184, uno o piu' minori stranieri per i quali sia  stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel   periodo   compreso   tra   il   1° gennaio  ed  il  31 dicembre rispettivamente  degli anni 2005, 2006 e 2007 e' concesso il rimborso delle  spese  sostenute  per  adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di presentazione delle istanze
 1.  I  genitori  adottivi,  di cui all'art. 1 del presente decreto, presentano  entro  il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, a mezzo raccomandata a/r, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando il Modello A allegato al presente decreto.
 2.  L'istanza  di  rimborso  deve  essere  corredata  dei  seguenti documenti:
 a) copia   dell'autorizzazione   all'ingresso  e  alla  residenza permanente  in Italia del minore, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
 b) copia  della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10, comma 1,  lettera  l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  dall'ente  autorizzato che ha curato la procedura  di  adozione,  attestante  le spese sostenute dai genitori adottivi;
 c) copia  completa  della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO o Mod.  730)  relativa/e  all'anno  antecedente quello di presentazione della  domanda  di  rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate  in  deduzione  in  piu'  anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
 d) nel  caso  in  cui  l'istante  presenti  la  dichiarazione dei redditi  in  via  telematica,  un'autocertificazione,  resa  ai sensi dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  attestante  la  correttezza  e  veridicita' dei dati riportati;
 e) nel   caso   in   cui   l'istante   non  abbia  presentato  la dichiarazione   dei   redditi  in  quanto  rientrante  in  una  delle fattispecie  di  esonero,  previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del   Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600, un'autocertificazione,  resa  ai  sensi  dell'art. 46 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, attestante l'ammontare  complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente a  quello  di  presentazione  della  domanda  di  rimborso (Modello B allegato);
 f) nel   caso   in   cui  l'adozione  sia  stata  conclusa  senza l'assistenza  di  un ente autorizzato, un'autocertificazione, resa ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445 (corredata dalla documentazione contabile giustificativa),  attestante  che  le spese per le quali si chiede il rimborso  sono  state  sostenute  e  sono  riferibili  alla procedura adottiva   indicata  nell'autorizzazione  all'ingresso  di  cui  alla lettera a);
 g) nel  caso in cui l'istante abbia usufruito di un contributo da parte   di  organi  regionali  o  provinciali,  copia  del  documento attestante l'ammontare del contributo ricevuto.
 3.  In  caso  di  adozione  pronunciata all'estero, riconosciuta in Italia  ai  sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n.  476,  all'istanza  di  rimborso  deve  essere  allegata copia del provvedimento  emesso dal tri-bunale per i minorenni territorialmente competente,  nonche'  copia  completa della dichiarazione dei redditi (Mod.  UNICO  o  Mod.  730)  relativa  all'anno antecedente quello di presentazione  della  domanda  di  rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare  del  reddito  complessivo.  Nel caso in cui le spese per adozione  sono  state  portate  in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.
 4.  Le istanze presentate oltre il termine di cui al comma 1 oppure incomplete sono inammissibili.
 |  |  |  | Art. 3. Ammontare e natura dei rimborsi
 1.  L'ammontare  delle  spese  rimborsabili, con esclusione del 50% delle  spese sostenute dai genitori adottivi, portate in deduzione ai sensi   dell'art.   10,  comma 1,  lettera  l-bis)  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' pari a:
 a) il  50%  (fino  ad  un  limite massimo di Euro 6.000,00) per i genitori  adottivi  che  abbiano  un  reddito complessivo fino a Euro 35.000,00;
 b) il  30%  (fino  ad  un  limite massimo di Euro 4.000,00) per i genitori  adottivi  che  abbiano  un reddito complessivo compreso tra Euro 35.000,00 e Euro 70.000,00.
 2.  Il rimborso viene erogato a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 152,  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, previa verifica della  congruita'  delle disponibilita' del Fondo medesimo e nel caso in  cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte in funzione del procedimento di cui all'art. 2, superi le disponibilita' del  Fondo,  si  procedera'  alla  rideterminazione  dei rimborsi che dovra'  essere effettuata in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alle predette disponibilita'.
 3.  L'importo  del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione fiscale.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 aprile 2006
 
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Letta
 
 fo;
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti
 
 Il Ministro per le pari opportunita'
 Prestigiacomo
 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 160
 |  |  |  | Modello A 
 ----> vedere MODELLO a pag. 17 della G.U. <----
 |  |  |  | Allegato 1 Documenti  da  allegare alla domanda di rimborso (per i residenti in Italia):
 1)  copia  dell'autorizzazione  all'ingresso  e  alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
 2)  copia  della  certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10,   comma 1,  lettera  1-bis)  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, dall'ente autorizzato che ha curato  la  procedura  di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi;
 3)  copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all'anno   antecedente  quello  di  presentazione  della  domanda  di rimborso   da   cui   si   possa  evincere  l'ammontare  del  reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in  deduzione  in  piu'  anni  finanziari,  occorre  presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni;
 4)  nel  caso  in  cui  l'istante presenti la dichiarazione dei redditi  in  via  telematica  un'autocertificazione,  resa  ai  sensi dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  attestante  la  conformita'  della dichiarazione dei redditi  allegata  a quella che verra' trasmessa nei termini previsti dall'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;
 5)   nel   caso  in  cui  l'istante  non  abbia  presentato  la dichiarazione   dei   redditi  in  quanto  rientrante  in  una  delle fattispecie  di  esonero,  previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del   Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600, un'autocertificazione,  resa  ai  sensi  dell'art. 46 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, attestante l'ammontare  complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente quello   di   presentazione  della  domanda  di  rimborso  (Modello B allegato);
 6)  nel  caso  in  cui  l'adozione  sia  stata  conclusa  senza l'assistenza  di  un  ente  autorizzato,  autocertificazione, resa ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445 (corredata della documentazione contabile giustificativa),  ove  si attesti che le spese per le quali si chiede il  rimborso  riguardano la/e procedura/e adottiva/e indicata/e nella domanda di rimborso.
 Invece:  (per  i  cittadini  italiani  temporaneamente  residenti all'estero,  i quali hanno concluso l'adozione ai sensi dell'art. 36, comma 4  della  legge  n.  184/1983,  come  modificata dalla legge n. 476/1998) i documenti da allegare sono:
 1) certificato attestante la residenza all'estero da almeno due anni;
 2) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta  il  riconoscimento  dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
 3)  copia della/e dichiarazione/i dei redditi relativa all'anno antecedente  quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo Nel caso in cui le  spese  per  adozione sono state portate in deduzione in piu' anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei redditi riferiti a tali anni;
 4)  nel  caso  in  cui  l'istante presenti la dichiarazione dei redditi  in  via  telematica  un'autocertificazione,  resa  ai  sensi dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  attestante  la  conformita'  della dichiarazione dei redditi  allegata  a quella che verra' trasmessa nei termini previsti dall'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'Agenzia delle entrate;
 5)   nel   caso  in  cui  l'istante  non  abbia  presentato  la dichiarazione   dei   redditi  in  quanto  rientrante  in  una  delle fattispecie  di  esonero,  previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del   Presidente   della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600, un'autocertificazione,  resa  ai  sensi  dell'art. 46 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, attestante l'ammontare  complessivo del reddito conseguito nell'anno antecedente quello   di   presentazione  della  domanda  di  rimborso  (Modello B allegato);
 6)  nel  caso  in  cui  l'adozione  sia  stata  conclusa  senza l'assistenza  di  un  ente  autorizzato,  autocertificazione, resa ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445 (corredata della documentazione contabile giustificativa),  attestante  che  le spese per le quali si chiede il rimborso  riguardano  la/e  procedura/e  adottiva/e  indicata/e nella domanda di rimborso.
 |  |  |  | Modello B 
 ----> vedere MODELLO a pag. 19 della G.U. <----
 |  |  |  | RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA D.P.C.M. DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
 
 Con  l'art.  1,  comma 152  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 («Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato - legge finanziaria 2005») e' stato istituito, presso la Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, il «Fondo di sostegno delle adozioni  internazionali»,  di  entita' pari a Euro 10.000.000,00 per l'anno  2005,  finalizzato  al  rimborso  delle  spese  sostenute dai genitori  adottivi  per  l'espletamento  delle  procedure di adozione disciplinate  dalle  disposizioni  contenute  nel Capo I, titolo III, della  legge  4 maggio  1983,  n.  184,  comprensive  delle  adozioni pronunciate all'estero ai sensi dell'art. 36, comma 4, della medesima legge.
 Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ha emanato, in data 28 giugno  2005,  un  apposito decreto con cui sono stati stabiliti i beneficiari e le modalita' di funzionamento del suddetto Fondo.
 Con l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' stata  prevista  l'autorizzazione  alla  spesa di Euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 a favore di detto Fondo.
 Con il presente decreto, come previsto dalla norma di legge sopra richiamata,   si   intendono   determinare  i  soggetti  beneficiari, l'entita'  dei rimborsi e le modalita' di presentazione delle istanze con riferimento agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008. Allo scopo di determinare  i  soggetti  beneficiari  e  l'entita'  dei  rimborsi e' necessario  assumere  alcuni  dati.  Appare  innanzi tutto necessario individuare  subito i possibili beneficiari del provvedimento, che si ritiene  debbano essere coloro che abbiano adottato uno o piu' minori stranieri per i quali sia stato autorizzato, nel periodo compreso tra il  1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007, l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
 Ai  fini  dell'individuazione  degli  importi  da  rimborsare, un ulteriore  elemento  essenziale  e' la determinazione del costo medio dell'adozione.  Tale  costo  si  compone  di una parte in larga parte pre-determinata   (derivando   da  tabelle-Paese  concordate  fra  la Commissione   adozioni  e  gli  enti  autorizzati)  e  da  una  parte variabile,  relativa  alle  spese  di  viaggio  e soggiorno nel Paese straniero  a  carico  delle  coppie. Entrambi tali componenti vengono certificate  dall'ente,  al  termine  delle  procedura  di  adozione, attraverso  il  rilascio  di  idonea  documentazione  che  viene  poi conservata  dai coniugi al fine di godere della deducibilita' fiscale del 50% dei costi sostenuti, gia' prevista dalle disposizioni vigenti (art.  10,  comma 1,  lettera 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, Testo unico delle imposte dei redditi).  Tenuto  conto  di tali componenti e della diversita' degli ulteriori costi da affrontare a seconda delle aree geografiche in cui viene  adottato il minore (meno alti nei Paesi dell'Est europeo, piu' alti  nei  Paesi  extraeuropei),  si  ritiene  realistico  stimare in Euro 12.000,00 il costo medio dell'adozione.
 Considerato  che  lo stanziamento a disposizione consente solo il parziale  rimborso  delle spese sostenute, che la normativa in vigore prevede  gia' una deducibilita' fiscale per tutti i contribuenti fino al  50%  delle  spese  sostenute  per adozioni e onde evitare che una ripartizione  «pro-quota»  uguale  ed  indistinta  si  riduca  in  un «simbolico  rimborso»  concesso a tutti i soggetti, senza tener conto delle  diversita'  di  reddito  fra  le  coppie, si ritiene opportuno concentrare l'intervento sulle coppie con redditi medio-bassi.
 Tenuto conto:
 a) del   numero  e  dell'entita'  dei  rimborsi  effettivamente erogati in sede di prima applicazione del decreto (adozioni 2004);
 b) delle  domande  di  adozione  internazionale  effettivamente presentate  nell'anno 2005, e stimandone una progressione lineare per gli anni a seguire;
 e) della  distribuzione per fasce di reddito delle famiglie che hanno   presentato   domanda   di  idoneita'  all'adozione  presso  i competenti  Tribunali  per i minorenni, come ricavabile dall'indagine ISTAT 2005 ed Eurisko;
 d) delle risorse disponibili del Fondo; si  ritiene  possibile  individuare  due  fasce di rimborso: la prima riguarderebbe  le  coppie  adottanti con redditi fino a Euro 35.000 e coprirebbe  il  50%  delle  spese  sostenute (con un tetto massimo di Euro 6.000);  la seconda riguarderebbe le coppie con redditi compresi tra  Euro 35.001  ed  Euro 70.000  e  coprirebbe  il  30% delle spese sostenute (con un tetto massimo di Euro 4.000).
 Poiche'  si  tratta  comunque  di  operare  sulla  base  di stime relative  alla distribuzione reddituale ed al numero dei richiedenti, e'   stata   prevista   una   clausola  di  salvaguardia  che  riduce proporzionalmente   l'entita'   del   rimborso   pro-capite   qualora l'ammontare  dei  rimborsi  richiesti  e  dovuti  dovesse superare la dotazione del fondo.
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