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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 28 luglio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Trobinger Kurt, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il  decreto  legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno  2001,  n.  328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove  per  l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.  Trobinger  Kurt,  nato  a  Bolzano  il 14 febbraio  1975,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  12  del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco  di  Ingenieur  ai  fini  dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
 Considerato  che  l'istante  a  conseguito il diplom-ingenieur (FH) versorgunstechnik,  presso la «Fachhochschule Munchen» come attestato in data 30 settembre 2003;
 Visto  il  conforme  parere  delle  Conferenze  dei  servizi del 23
 maggio 2006 e del 15 giugno 2006;
 Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria nelle sedute di cui sopra;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  ingegnere - sez. A - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante;
 Visto  l'art.  6,  n.  1, del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Trobinger  Kurt,  nato  a  Bolzano  il  14 febbraio 1975, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri   sez.   A   -  settore  industriale  e  l'esercizio  della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui al precedente articolo per l'iscrizione alla  sez.  A - settore industriale, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta dell'istante, in  tirocinio  della  durata di sei mesi, le modalita' di svolgimento sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie: 1) impianti di   propulsione   navale   (scritta  e  orale)  ;  2) ordinamento  e deontologia professionale (solo orale).
 Roma, 28 luglio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno  orale  da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella  redazione  di  un  progetto  integrato  assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A  questo  secondo  esame  il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale.
 e) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto   tirocinio   si   svolgera'   presso   uno  ingegnere,  scelto dall'istante  tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza  del  richiedente  e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo  professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera'  sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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