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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 1 agosto 2006 |  | Rinnovo    dell'autorizzazione    all'organismo    denominato    CSQA Certificazioni  Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine  protetta Valle d'Aosta Fromadzo, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  4 aprile  2003  con  il  quale l'organismo CSQA Certificazioni  Srl  e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta  Valle d'Aosta Fromadzo;
 Visto   il  decreto  10 giugno  2003  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  di  controllo  CSQA Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003;
 Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 10 giugno  2003,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dall'11 novembre 2003;
 Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno  2003  e  24 ottobre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal-l'11 marzo 2004;
 Visto  il decreto 10 giugno 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno   2003,  24 ottobre  2003  e  12 febbraio  2004,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004;
 Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno  2003,  24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, e'  stato  differito  di  centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2004;
 Visto  il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno  2003,  24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005;
 Visto   il   decreto   13 giugno  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre   2004   e  15 febbraio  2005,  e'  stata  ulteriormente prorogata  fino  al  rinnovo  dell'autorizzazione  stessa al predetto organismo;
 Vista  la  l'indicazione  espressa  dalla  regione  autonoma  Valle d'Aosta  con  nota  del  10 aprile  2002  che  ha  confermato  per il controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta  Valle d'Aosta Fromadzo  l'organismo  denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
 Considerato che l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl ha dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto  per  la  denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo   allo  schema  tipo  di  controllo  trasmessogli  con  nota ministeriale  del  23 aprile  2002,  protocollo  numero  62105  e  di possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  Valle  d'Aosta Fromadzo;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e'   stata   autorizzata   dal  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali una struttura di controllo con il compito di verificare  ed  attestare  che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Visti la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  denominato  CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74  e'  autorizzato ad espletare le funzioni  di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006  per  la  denominazione  di  origine  protetta Valle d'Aosta Fromadzo,  registrata  in  ambito  europeo  con  regolamento  (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni  Srl  del  rispetto  delle  prescrizioni  previste nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53,  comma 4,  della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata  la  denominazione  Valle  d'Aosta  Fromadzo,  venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non puo' modificare la  denominazione  sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la  denominazione  di  origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo,  cosi'  come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  CSQA  Certificazioni  Srl  e'  tenuto  ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato  CSQA  Certificazioni  Srl  comunica  con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione  di  origine  protetta  Valle  d'Aosta  Fromadzo, anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta Valle  d'Aosta Fromadzo rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione autonoma Valle d'Aosta.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza   esercitata   dal   Ministero   delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali,  dalla  regione  autonoma Valle d'Aosta, ai sensi  dell'art.  53,  comma 12,  della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° agosto 2006
 Il direttore generale: La Torre
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