Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 agosto 2006 |
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo; Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 4 aprile 2003 con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo; Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003; Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 10 giugno 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dall'11 novembre 2003; Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal-l'11 marzo 2004; Visto il decreto 10 giugno 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004; Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 novembre 2004; Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005; Visto il decreto 13 giugno 2005 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 15 febbraio 2005, e' stata ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione stessa al predetto organismo; Vista la l'indicazione espressa dalla regione autonoma Valle d'Aosta con nota del 10 aprile 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74; Considerato che l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo numero 62105 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visti la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Valle d'Aosta Fromadzo, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione autonoma Valle d'Aosta. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2006 Il direttore generale: La Torre |
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