| L'AUTORITAPER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 14 luglio 2006
 Visti:
 la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
 la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 la legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare, l'art. 7;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  in  particolare  l'art. 1, comma 43;
 il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi 13 gennaio  1987,  n.  2  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987;
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;
 i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato   19   novembre   1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1997;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) 30 maggio 1997, n. 6 1/97 recante disposizioni generali  in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
 la deliberazione dell'Autorita' 21 maggio 1998, n. 48/98;
 la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/00;
 la deliberazione dell'Autorita' 4 ottobre 2000, n. 182/00;
 la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 63/02;
 la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2004, n. 145/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 288/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2006, n. 82/06;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  20 aprile  2006,  n. 85/06 (di seguito: delibera n. 85/06);
 Viste:
 la  comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 16 marzo 2006, prot. 006395, con la quale gli  Uffici della Cassa hanno trasmesso, all'Autorita' documentazione inerente  le  istruttorie  per  la  determinazione delle integrazioni spettanti  alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: Sippic) per gli anni dal 1999 al 2002, ivi inclusi i bilanci d'esercizio certificati;
 la comunicazione dell'Autorita' alla Cassa in data 28 marzo 2006, prot. TSE/M06/1565/fl, con la quale l'Autorita' richiedeva alla Cassa medesima  di procedere ad una serie di approfondimenti e di verifiche relative  alle  istruttorie  per  la  determinazione  delle  aliquote definitive  di  integrazione  tariffaria  per il periodo 1999-2002 da erogarsi alla Sippic;
 la  comunicazione  dell'Autorita'  in  data  7 aprile 2006, prot. EF/M06/2040/segr,  con la quale si sollecitava la Cassa ad accelerare la definizione delle istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive  di  integrazione tariffaria relative al periodo 1999-2002 per  la  Sippic  e  al  periodo  1999-2003  per la Societa' Elettrica Liparese;
 la  comunicazione  della  Cassa  in  data  14 aprile  2006, prot. 009206,  con  la quale l'Autorita' veniva resa edotta delle attivita' istruttorie poste in essere dalla Cassa medesima con riferimento alle istruttorie oggetto delle presente deliberazione;
 la comunicazione della Cassa in data 8 maggio 2006, prot. 011131, con  la quale la Cassa ha segnalato all'Autorita' che la Sippic aveva presentato  in  data 28 aprile 2006 l'istanza di cui al punto 1 della deliberazione n. 85/06;
 la comunicazione della Cassa in data 10 maggio 2006, prot. 011523 alla  Sippic  e  per  conoscenza all'Autorita', con la quale la Cassa sollecitava   la  Sippic  medesima  a  presentare  la  documentazione necessaria  al  perfezionamento del percorso istruttorio richiesta in data 3 aprile 2006;
 la comunicazione della Cassa all'Autorita' in data 8 giugno 2006, prot.  013729,  con la quale la Cassa dichiarava di aver inviato alla Sippic  in data 6 giugno 2006 i risultati delle istruttorie in esame, accordandole  un  termine di 10 giorni dalla data della comunicazione in  oggetto  per  far pervenire eventuali osservazioni in merito alle istruttorie;
 la comunicazione della Cassa in data 3 luglio 2006, prot. 015829, con  la  quale la Cassa ha trasmesso, in via ufficiale, all'Autorita' le  istruttorie  per  la  determinazione delle integrazioni spettanti alla Sippic per gli anni dal 1999 al 2002.
 Considerato che:
 con  riferimento  agli  anni  dal 1999 al 2000, le certificazioni riguardano  il bilancio d'esercizio nel suo complesso ma non il conto economico relativo alla sola gestione del servizio elettrico;
 l'attivita'  istruttoria  condotta  dalla Cassa ha sopperito alla mancata   certificazione  del  conto  economico  della  gestione  del servizio elettrico;
 la  Sippic  ha  presentato  l'istanza  di  cui  al  punto 1 della deliberazione n. 85/06;
 in  ottemperanza  delle disposizioni previste dalla deliberazione n.  85/2006, per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa e' tenuta ad adeguare l'ultima componente combustibile definitiva approvata per un coefficiente di adeguamento determinato dall'Autorita';
 la   deliberazione  n.  85/06  prevede  che  il  coefficiente  di adeguamento   da   applicarsi   alla  componente  combustibile  venga rideterminato   in   occasione   della   definizione  delle  aliquote definitive  di integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998;
 in  applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 85/06, la  Cassa  e' tenuta ad aggiornare gli acconti erogati ai sensi della delibera in esame, al fine di tener conto di quanto considerato negli alinea precedenti.
 Ritenuto opportuno:
 determinare   in  via  definitiva  le  aliquote  di  integrazione tariffaria  relativamente  agli  anni  1999,  2000,  2001,  2002  per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel: Sippic;
 che  le  aliquote definitive relative all'anno 2002 si applichino come  nuove  aliquote  di integrazione provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 2003;
 che  la Cassa, in applicazione della deliberazione n. 85/06 e per effetto  di  quanto  indicato  al  precedente  alinea, ridetermini la componente   combustibile   spettante   alla  Sippic  a  partire  dal 1° gennaio  2005 e, conseguentemente, che la Cassa medesima adegui la maggiore  integrazione  tariffaria, calcolata secondo quanto previsto dai  punti  2,  3  e 4 della citata deliberazione n. 85/06, erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio alla Sippic
 Delibera:
 1.  Di  determinare,  ai  fini  della corresponsione da parte della Cassa  conguaglio  per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa) dell'integrazione  tariffaria  spettante alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito  anche:  Sippic),  impresa  elettrica  minore  non trasferita all'Enel,  nonche'  ai  fini  della  quantificazione  degli eventuali conguagli,  le  aliquote  definitive  relative  agli anni 1999, 2000, 2001,  2002 per ogni kWh venduto dalla Sippic medesima, come indicato nella  tabella  1  allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.
 2. Di disporre che, per l'anno 2003 e seguenti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda all'impresa elettrica minore non trasferita  all'Enel  oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata;
 3. Ai   fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla deliberazione n. 85/06 per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa adegua,   per   la  Sippic,  la  componente  combustibile  definitiva approvata   relativa   all'esercizio  2002  per  un  coefficiente  di adeguamento pari a 1,43;
 4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 14 luglio 2006
 Il presidente: Ortis
 Tabella  1  -  Aliquote  dell'integrazione  spettanti alla Sippic (importi in centesimi di euro per kWh).
 
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 Anni Impresa           1999    2000    2001    2002 Sippic           17,61    25,38   23,44   22,21 ---------------------------------------------------------------------
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