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| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 |  | Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,  per  il  contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 4 agosto 2006
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
 economico Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223,  e'  stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 153 del 4 luglio 2006.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato dalle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 56.
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 741):
 
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Prodi), dal Ministro per lo sviluppo economico (Bersani) e
 dal Ministro dell'economia e delle finanze (Padoa-Schioppa)
 il 4 luglio 2006.
 Assegnato   alla  5ª  commissione  (Finanze),  in  sede
 referente,  il  4 luglio  2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 13 luglio 2006.
 Esaminato   in   aula  sull'esistenza  dei  presupposti
 costituzionali il 18 luglio 2006.
 Esaminato  dalla  5ª commissione, in sede referente, il
 12, 13, 18, 19, 20 e 21 luglio 2006.
 Relazione  annunciata  il  24 luglio  2006  (atto 741/A
 relatore sen. Ripamonti).
 Esaminato in aula l'11, 18, 24 luglio 2006 ed approvato
 il 25 luglio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 1475):
 
 Assegnato  alle  Commissioni  riunite V (Bilancio) e VI
 (Finanze),  in sede referente, il 26 luglio 2006 con pareri
 del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II,
 III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV.
 Esaminato  dalle  Commissioni  riunite  V e VI, in sede
 referente, il 26, 27 e 28 luglio 2006.
 Esaminato in aula il 31 luglio 2006, 1° e 2 agosto 2006
 ed approvato il 3 agosto 2006.
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223
 
 All'articolo 1:
 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
 "1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".
 All'articolo 2:
 al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "la fissazione di tariffe obbligatorie"  sono  sostituite dalle seguenti: "l'obbligatorieta' di tariffe";
 al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 "b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita' informativa circa    i   titoli   e   le   specializzazioni   professionali,   le caratteristiche  del  servizio  offerto,  nonche' il prezzo e i costi complessivi  delle  prestazioni  secondo  criteri  di  trasparenza  e veridicita' del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine";
 al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
 "c)  il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare  da parte di societa' di persone o associazioni tra professionisti,   fermo   restando  che  l'oggetto  sociale  relativo all'attivita'  libero-professionale  deve  essere  esclusivo,  che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di una societa' e che  la  specifica  prestazione  deve  essere resa da uno o piu' soci professionisti  previamente  indicati,  sotto  la  propria  personale responsabilita'";
 al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice provvede  alla  liquidazione  delle  spese di giudizio e dei compensi professionali,  in  caso  di  liquidazione  giudiziale  e di gratuito patrocinio,  sulla  base della tariffa professionale. Nelle procedure ad  evidenza  pubblica,  le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe,  ove  motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di  riferimento  per  la  determinazione  dei  compensi per attivita' professionali";
 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 "2-bis.  All'articolo  2233  del  codice  civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
 "Sono  nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli  avvocati  ed  i  praticanti  abilitati  con  i  loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"".
 All'articolo 3:
 al  comma  1,  alinea,  le  parole:  "le  attivita'  economiche  di distribuzione   commerciale,  ivi  comprese  la  somministrazione  di alimenti  e  bevande,"  sono sostituite dalle seguenti: "le attivita' commerciali,  come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande";
 al  comma 1, lettera a), le parole: "fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti" sono  sostituite  dalle  seguenti: "fatti salvi quelli riguardanti il settore  alimentare  e  della somministrazione degli alimenti e delle bevande";
 al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",   fatta   salva  la  distinzione  tra  settore  alimentare  e  non alimentare";
 al comma 1, lettera e), la parola: "generali" e' soppressa;
 al  comma  1, lettera f), dopo la parola: "temporale" sono inserite le  seguenti: "o quantitativo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ",  tranne  che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti";
 al comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
 "f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il  consumo  immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di  vicinato,  utilizzando  i  locali  e  gli arredi dell'azienda con l'esclusione   del  servizio  assistito  di  somministrazione  e  con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".
 All'articolo 4:
 al  comma  2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dall'indicazione   del  nominativo  del  responsabile  dell'attivita' produttiva,  che  assicura l'utilizzo di materie prime in conformita' alle  norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' del prodotto finito";
 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.  E'  comunque  consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il  consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con  l'esclusione  del  servizio  assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
 2-ter.  Entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole alimentari  e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi  dell'articolo  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
 a)  la  denominazione  di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono  l'intero  ciclo  di  produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
 b)  la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo  un  processo  di  produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate  al  congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata   delle   materie  prime,  dei  prodotti  intermedi  della panificazione  e  degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione   finalizzate  al  solo  rallentamento  del  processo  di lievitazione,  da  porre  in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
 c)  l'adozione  della  dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello   stato   o  del  metodo  di  conservazione  utilizzato,  delle specifiche  modalita'  di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di conservazione e di consumo".
 All'articolo 5:
 al  comma 1, dopo le parole: "a prescrizione medica," sono inserite le  seguenti:  "previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e";
 al  comma  2,  le  parole: "con l'assistenza" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  presenza  e con l'assistenza personale e diretta al cliente";
 al  comma  3,  dopo  le parole: "sulla confezione del farmaco" sono inserite le seguenti: "rientrante nelle categorie di cui al comma 1";
 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 "3-bis.  Nella  provincia  di  Bolzano  e'  fatta  salva la vigente normativa  in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca   per   le   etichette  e  gli  stampati  illustrativi  delle specialita'  medicinali  e  dei  preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574";
 al comma 5, dopo la parola: "distribuzione" e' inserito il segno di interpunzione: ",";
 il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  Sono  abrogati  i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362";
 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
 "6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
 "9.   A  seguito  di  acquisto  a  titolo  di  successione  di  una partecipazione  in  una  societa'  di cui al comma 1, qualora vengano meno  i  requisiti  di  cui  al secondo periodo del comma 2, l'avente causa  cede  la  quota  di  partecipazione  nel  termine  di due anni dall'acquisto medesimo.
 10.  Il  termine  di  cui  al comma 9 si applica anche alla vendita della  farmacia  privata  da  parte  degli  aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".
 6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e' inserito il seguente:
 "4-bis.  Ciascuna  delle  societa'  di  cui  al comma 1 puo' essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale."";
 il comma 7 e' sostituito dal seguente:
 "7.  Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' abrogato".
 L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  6. - (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). -  1.  Al  fine  di  assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento  dei  livelli  essenziali  di  offerta  del servizio taxi necessari  all'esercizio  del diritto degli utenti alla mobilita', in conformita'  al  principio  comunitario  di  libera  concorrenza ed a quello  di  liberta'  di  circolazione  delle  persone e dei servizi, nonche'   la  funzionalita'  e  1'efficienza  del  medesimo  servizio adeguati  ai  fini della mobilita' urbana ai sensi degli articoli 43, 49,  81,  82  e  86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e degli  articoli  3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m),  della  Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di  cui  all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
 a)  disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando  idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio  integrativo  di  cui  alla  presente lettera, i titolari di licenza  si  avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10  della  legge  15  gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I  sostituti  alla  guida devono espletare l'attivita' in conformita' alla  vigente  normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
 b)  bandire  concorsi  straordinari  in  conformita'  alla  vigente programmazione  numerica,  ovvero  in  deroga  ove  la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello  di  offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei  requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992,  fissando,  in  caso  di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando,  in caso di eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi  di  valutazione  automatica o immediata, che assicurino la conclusione  della  procedura  in  tempi celeri. I proventi derivanti sono  ripartiti  in  misura  non  inferiore  all'80  per  cento tra i titolari  di  licenza  di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti puo' essere utilizzata dal comune per il finanziamento di  iniziative  volte  al controllo e al miglioramento della qualita' degli  autoservizi  pubblici  non  di  linea  e  alla  sicurezza  dei conducenti  e  dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
 c)  prevedere  il  rilascio  ai  soggetti in possesso dei requisiti stabiliti  dall'articolo  6  della  citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza  ai  soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c),  della  medesima  legge,  di  titoli  autorizzatori  temporanei o stagionali,   non   cedibili,  per  fronteggiare  particolari  eventi straordinari  o  periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
 d)  prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore  di  soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della  citata  legge n. 21 del 1992, della possibilita' di utilizzare veicoli  sostitutivi  ed  aggiuntivi  per  l'espletamento  di servizi diretti  a  specifiche  categorie di utenti. In tal caso, l'attivita' dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
 e)  prevedere  in  via  sperimentale  forme  innovative di servizio all'utenza,   con  obblighi  di  servizio  e  tariffe  differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del  servizio  di  taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;
 f)  prevedere  la possibilita' degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
 g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi   al   fine   di   favorire   la   regolarita'   e  l'efficienza dell'espletamento  del  servizio  e  di  orientare  costantemente  le modalita'  di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto  da funzionari comunali competenti in materia di mobilita' e di  trasporto  pubblico  e  da rappresentanti delle organizzazioni di categoria  maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
 2.  Sono  fatti  salvi  il conferimento di nuove licenze secondo la vigente  programmazione  numerica  e  il  divieto  di  cumulo di piu' licenze  al  medesimo  intestatario,  ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni".
 All'articolo 7, al comma 1, dopo le parole: "l'autenticazione" sono inserite  le  seguenti:  "della sottoscrizione" e dopo le parole: "di cui  all'articolo  2  del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".
 All'articolo 8:
 al  comma 1, dopo le parole: "prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta" sono inserite le seguenti: "ai consumatori";
 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
 "3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui  al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.  Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle  provvigioni  riconosciutegli  dall'impresa  o,  distintamente, dalle  imprese  per conto di cui opera. L'informazione e' affissa nei locali  in  cui  l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
 2-ter.  I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio  di  tariffa,  la  provvigione  dell'intermediario, nonche' lo sconto    complessivamente   riconosciuto   al   sottoscrittore   del contratto"".
 All'articolo  9, al comma 1, al capoverso 2-quater, dopo le parole: "Ministero  delle  politiche agricole" il segno di interpunzione: "," e'  soppresso e, al capoverso 2-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gestori del servizio di telefonia".
 L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
 "Art. 10. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1.  L'articolo  118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
 "Art.  118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). -  1.  Nei  contratti  di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto  qualora  sussista  un  giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
 2.  Qualunque  modifica  unilaterale  delle condizioni contrattuali deve  essere  comunicata  espressamente  al cliente secondo modalita' contenenti  in  modo  evidenziato  la  formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in forma  scritta  o  mediante  altro  supporto durevole preventivamente accettato  dal  cliente.  La  modifica  si  intende  approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In  tal  caso,  in  sede  di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
 3.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state osservate  le  prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
 4.  Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica  monetaria  riguardano  contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente".
 2.  In  ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facolta'  di  recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di chiusura".
 All'articolo 11:
 ai commi 2, 4 e 5, le parole: "Camere di commercio" sono sostituite dalle  seguenti:  "camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura";
 al  comma 3, dopo le parole: "dall'articolo 1 del" sono inserite le seguenti:  "regolamento  di  cui al" e le parole: "7 ottobre 1993, n. 589"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni".
 All'articolo  12,  al  comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali".
 L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  13.  -  (Norme  per  la  riduzione  dei costi degli apparati pubblici  regionali  e  locali e a tutela della concorrenza). - 1. Al fine  di  evitare  alterazioni  o distorsioni della concorrenza e del mercato  e  di  assicurare la parita' degli operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni  pubbliche  regionali  e  locali per la produzione di beni  e  servizi  strumentali  all'attivita' di tali enti in funzione della  loro  attivita',  con  esclusione dei servizi pubblici locali, nonche',   nei  casi  consentiti  dalla  legge,  per  lo  svolgimento esternalizzato  di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare  esclusivamente  con  gli  enti  costituenti o partecipanti o affidanti,  non  possono  svolgere  prestazioni  a  favore  di  altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e  non  possono partecipare ad altre societa' o enti. Le societa' che svolgono  l'attivita'  di  intermediazione  finanziaria  prevista dal testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.
 2.  Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
 3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle  precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite.  A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad  evidenza  pubblica,  le  attivita'  non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare sul mercato,  secondo  le  procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,  entro  ulteriori  diciotto  mesi.  I  contratti  relativi  alle attivita'  non  cedute  o  scorporate ai sensi del periodo precedente perdono  efficacia  alla  scadenza  del  termine  indicato  nel primo periodo del presente comma.
 4.  I  contratti  conclusi,  dopo  la data di entrata in vigore del presente  decreto,  in  violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono  nulli.  Restano  validi,  fatte salve le prescrizioni di cui al comma  3,  i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente   decreto,   ma  in  esito  a  procedure  di  aggiudicazione perfezionate prima della predetta data".
 All'articolo 14:
 al  comma 1, all'alinea, dopo le parole: "capo II" sono inserite le seguenti:  "del  titolo  II";  al  capoverso Art. 14-bis, comma 2, le parole:  "sono  applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario  e  opportuno,  possono  essere rinnovate" sono sostituite dalle  seguenti:  "non  possono  essere  in  ogni  caso  rinnovate  o prorogate";
 al  comma  1,  capoverso  Art. 14-ter, le parole da: ""Art. 14-ter" fino  a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle seguenti: "Art.   14-ter.  (Impegni).  -  1.  Entro  tre  mesi  dalla  notifica dell'apertura  di  un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli  articoli  2  o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del  Trattato  CE,  le imprese possono presentare impegni tali da far venire  meno  i  profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita',  valutata  l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti  dall'ordinamento  comunitario,  renderli obbligatori per le imprese  e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione"; al medesimo  capoverso,  al  comma  2,  le  parole:  "un  sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione";
 al  comma  2,  capoverso 2-bis, le parole: ""2-bis" sono sostituite dalle  seguenti: ""2-bis" e le parole: "puo' essere ridotta in misura non  superiore  alla  meta'"  sono  sostituite  dalle seguenti: "puo' essere  non  applicata  ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario".
 Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
 "Art.  14-bis.  -  (Integrazione  dei  poteri dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni).  -  1.  Ferme restando le competenze assegnate  dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n.  287,  all'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato, la presentazione  di  impegni  da  parte  delle  imprese  interessate e' parimenti  ammessa  nei procedimenti di competenza dell'Autorita' per le   garanzie  nelle  comunicazioni  in  cui  occorra  promuovere  la concorrenza  nella  fornitura  delle  reti e servizi di comunicazione elettronica  e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle  comunicazioni  elettroniche  di  cui al decreto legislativo 1° agosto  2003,  n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti   del  medesimo  codice  per  i  mercati  individuati  nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
 2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  qualora  ritenga  gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente  indicati,  puo' approvarli con l'effetto di renderli obbligatori  per  l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorita' trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorita'   tiene   conto   dell'attuazione  dell'impegno  da  essa approvato  ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto".
 All'articolo  15,  al  comma  1, dopo le parole: "15-ter, del" sono inserite  le  seguenti:  "testo  unico  di  cui  al" e le parole: "31 dicembre  2007"  sono  sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007".
 All'articolo  17,  al  comma  2, le parole: "dall'articolo 1 della" sono  sostituite  dalla seguente: "dalla" ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le  risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti".
 Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
 "Art.  17-bis. - (Modifiche a disposizioni concernenti le Autorita' portuali).  - 1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  al  comma 1, le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per  ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "nei  limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007";
 b)  al  comma  3, le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007".
 All'articolo 18, al comma 2, dopo la parola: "Fondo" e' inserita la seguente: "nazionale".
 Nel  capo  I  del  titolo  II,  dopo  l'articolo  18 e' aggiunto il seguente:
 "Art.  18-bis.  -  (Disposizioni  per  il  contrasto  degli incendi boschivi).  -  1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato  connesse  alle attivita' antincendi boschivi di competenza, e' autorizzata  la  spesa  di  4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
 2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo parzialmente  utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto  a  3.550.000  euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; per l'anno  2007,  quanto  a  3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello  relativo  al  Ministero  degli  affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e   forestali;   per   l'anno   2008,   quanto   a   5.650.000   euro l'accantonamento   relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri,  a 1.550.000   euro   quello   relativo  al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000  euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 All'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
 "3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto  1990,  n.  250,  e  successive modificazioni, le parole: "Gli stessi  contributi"  sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".
 3-ter.  Il  requisito  della  rappresentanza  parlamentare indicato nell'alinea  dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive  modificazioni,  non  e' richiesto per le imprese editrici  di  quotidiani  o periodici che risultano essere giornali o organi  di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005  abbiano  gia'  maturato  il  diritto  ai  contributi  di cui al medesimo comma 10".
 All'articolo 21:
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Per  il  pagamento  delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso  all'anticipazione  da parte degli uffici postali, tranne che per  gli  atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche  e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario";
 al  comma  4, alinea, dopo le parole: "in materia di" sono inserite le seguenti: "spese di";
 al  comma  4,  al  capoverso  6-bis,  le  parole:  "per  le istanze cautelari   di  primo  e  secondo  grado,"  e  le  parole:  "aggiunto dall'articolo  2 della legge 21 luglio 2000, n. 205," sono soppresse; dopo le parole: "della legge 7 agosto 1990, n. 241," sono inserite le seguenti:   "per   i   ricorsi   aventi  ad  oggetto  il  diritto  di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello  Stato";  le  parole:  "di  ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti:  "di  esecuzione  della  sentenza  o  di  ottemperanza  del giudicato"  e  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: "L'onere relativo  al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla  parte  soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti,  la  soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo  25  della  citata  legge  n.  241  del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto   2005,  n.  195,  di  attuazione  della  direttiva  2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 "4-bis.  All'onere  derivante  dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto  dal  comma  4,  valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2007, si provvede, per l'anno 2006,  mediante  utilizzo  di parte delle maggiori entrate recate dal presente  decreto,  e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,   allo   scopo   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.";
 al comma 5, capoverso 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso.
 All'articolo  22,  al  comma  1,  dopo le parole: ", degli Istituti zooprofilattici  sperimentali"  sono  inserite  le seguenti: ", degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette".
 Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
 "Art.  22-bis.  -  (Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale.     Disposizioni     in     materia     di    attivita' libero-professionale   intramuraria).   -  1.  La  spesa  complessiva derivante   dagli  incarichi  di  funzione  dirigenziale  di  livello generale e' soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
 2.  Al  comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, le parole: "fino  al  31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data,  certificata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma, del completamento  da  parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi    strutturali   necessari   ad   assicurare   l'esercizio dell'attivita'  libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007".
 3.  L'esercizio  straordinario  dell'attivita' libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e'  informato  ai  principi  organizzativi  fissati  da  ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalita' stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  sulla  base  dei  principi  previsti  nell'atto di indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27  marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
 4.  Al  fine  di  garantire  il  corretto  equilibrio tra attivita' istituzionale e attivita' libero-professionale intramuraria, anche in riferimento  all'obiettivo  di  ridurre  le  liste  di  attesa,  sono affidati  alle  regioni  i  controlli  sulle modalita' di svolgimento dell'attivita'  libero-professionale  della  dirigenza  del  Servizio sanitario  nazionale  e  l'adozione  di  misure  dirette ad attivare, previo   congruo  termine  per  provvedere  da  parte  delle  aziende risultate  inadempienti,  interventi  sostitutivi  anche  sotto forma della  nomina  di  un  commissario  ad acta. In ogni caso l'attivita' libero-professionale   non  puo'  superare,  sul  piano  quantitativo nell'arco dell'anno, l'attivita' istituzionale dell'anno precedente".
 All'articolo  23,  al  comma  1,  dopo  le  parole: "abrogato" sono aggiunte  le  seguenti:  "e  nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio  2006,  n. 18, sono soppresse le parole: ", nonche' alla loro conferma in ruolo"".
 All'articolo  24,  al  comma 1, dopo le parole: "tabella D allegata al" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al".
 All'articolo 25:
 al  comma 3, la parola: "coesistente" e' sostituita dalla seguente: "rispettivo";
 al  comma  4,  la  parola:  "manovra" e' sostituita dalla seguente: "legge".
 All'articolo 29:
 al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
 "e-bis)  indicazione  di  un termine di durata, non superiore a tre anni,   con  la  previsione  che  alla  scadenza  l'organismo  e'  da intendersi automaticamente soppresso;
 e-ter)  previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati   dagli   organismi,   da  presentare  all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.";
 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 "2-bis.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri valuta, prima della  scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti   previsti   dai   commi   2   e  3,  di  concerto  con l'amministrazione  di  settore  competente,  la  perdurante  utilita' dell'organismo  proponendo  le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.";
 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Gli  organismi  non individuati dai provvedimenti previsti dai commi  2  e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi".
 All'articolo 30:
 al  comma  1,  capoverso  204,  dopo le parole: "Dipartimento degli affari  regionali"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  del  Ministero dell'interno";
 al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, e' aggiunto il seguente:
 "204-ter.  Ai  fini  dell'attuazione  dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente  agli  enti  locali in condizione di avanzo di bilancio negli  ultimi  tre  esercizi,  sono  escluse  dal computo le spese di personale  riferite  a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in  forma  di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005".
 All'articolo   31,  al  comma  2,  sono  soppresse  le  parole:  "e successive modificazioni,".
 All'articolo 32, al comma 1, alinea, le parole: "i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 6 e' sostituito"  e,  al  capoverso  6-ter, dopo le parole: "comma 6, del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".
 All'articolo 34, al comma 3, dopo la parola: "trasparenza" il segno di interpunzione: "." e' soppresso.
 Nel titolo II, dopo l'articolo 34 sono aggiunti i seguenti:
 "Art.   34-bis.   -   (Autofinanziamento   dei  servizi  anagrafici informatizzati   del   Ministero  dell'interno).  -  1.  All'articolo 7-vicies  quater,  comma  2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti  i  seguenti periodi: "Con i decreti indicati nel comma 1 e' determinata,  altresi',  annualmente e con le modalita' stabilite dal presente  comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei  comuni,  alle competenti unita' previsionali di base dello stato di    previsione    del   Ministero   dell'interno   quali   proventi specificamente  destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni  previste  dal presente comma non si applica il limite di  cui  all'articolo  1,  comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
 Art.  34-ter. - (Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili). - 1.  All'articolo  1,  comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo  le  parole:  "enti  territoriali" sono inserite le seguenti: "e degli  enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n. 410, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
 Art.   34-quater.   -  (Controllo  del  costo  del  lavoro).  -  1. All'articolo  60  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni previste  dal  presente  comma  sono  trasmesse, a cura del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione  delle  province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e  all'Unione  nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica".
 Art.  34-quinquies.  -  (Proroga  dei  trasferimenti  ai  sensi del decreto  legislativo  31  marzo  1988,  n. 112). - 1. All'articolo 6, comma  1,  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e successive   modificazioni,   le   parole:  "1°  gennaio  2006"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione  dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".  Per  l'anno  2006  non  si applica quanto previsto al primo  periodo  del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
 All'articolo 35:
 al  comma  2,  le  parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma";
 al  comma  3,  le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "primo  comma"  e,  dopo  le  parole:  "testo unico delle imposte sui redditi"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
 al   comma   5,  capoverso,  le  parole:  "comma  precedente"  sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma";
 al  comma  6,  le  parole:  "Il  comma  precedente si applica" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le  disposizioni  di cui al comma 5 si applicano"  e le parole: "Direttiva 77/388/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 77/388/CEE del Consiglio,";
 dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
 "6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "quinto" sono inserite le seguenti: "e sesto".
 6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633, resta ferma la possibilita' di effettuare la compensazione  infrannuale  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 3, del regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 14 ottobre  1999,  n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di  affari  registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito   per  almeno  l'80  per  cento  da  prestazioni  rese  in esecuzione  di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34,  comma  1,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 1.000.000 di euro";
 al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
 "a) all'articolo 10, primo comma:
 1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
 "8)  le  locazioni  e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe,  di  terreni  e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate  a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli strumenti urbanistici   non   prevedono  la  destinazione  edificatoria,  e  di fabbricati,  comprese  le  pertinenze,  le  scorte e in genere i beni mobili  destinati  durevolmente  al  servizio degli immobili locati e affittati,  escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro  caratteristiche  non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza  radicali  trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati  alle  lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel   relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente  manifestato l'opzione per l'imposizione;
 8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro  quattro  anni  dalla  data  di ultimazione della costruzione o dell'intervento,  dalle  imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle imprese  che  vi  hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457";
 2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente:
 "8-ter)  le  cessioni  di  fabbricati  o  di porzioni di fabbricato strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
 a)  quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi  o  dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,  gli  interventi  di  cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 b)  quelle  effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta  che  svolgono  in via esclusiva o prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
 c)  quelle  effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
 d)  quelle  per  le  quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione"";
 al comma 8, la lettera c) e' soppressa;
 al  comma  8,  lettera  d), le parole: "il n. 127-ter e' soppresso" sono sostituite dalle seguenti: "la voce di cui al numero 127-ter) e' soppressa";
 il comma 9 e' sostituito dal seguente:
 "9.  In  sede  di  prima  applicazione delle disposizioni di cui al comma  8  in  relazione  al  mutato regime disposto dall'articolo 10, primo  comma,  numeri  8)  e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, non si effettua la rettifica della  detrazione  dell'imposta  prevista  dall'articolo  19-bis2 del citato  decreto  n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da  quelli  strumentali  che  per  le  loro  caratteristiche non sono suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli  stessi  e  per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese  appaltatrici,  gli  interventi di cui all'articolo 31, primo comma,  lettere  c),  d)  ed  e),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente  ai  fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine  dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o  dell'intervento  scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa  utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni,  la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel  primo  atto  stipulato  successivamente  alla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto non viene esercitata  l'opzione  per  la imposizione prevista dall'articolo 10, primo  comma,  numeri  8)  e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";
 il comma 10 e' sostituito dal seguente:
 "10.  Al  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
 a)  all'articolo 5, comma 2, le parole: "operazioni esenti ai sensi dell'articolo  10, numeri 8), 8-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni  esenti  e  imponibili  ai  sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),";
 b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Sono  soggette  all'imposta  proporzionale  di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta sul  valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633.";
 c)  nella  Tariffa,  parte  prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
 "a-bis)  quando  hanno  per oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento"";
 dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
 "10-bis.  Al  testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "a norma dell'articolo 2"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  anche  se  relative a immobili strumentali,  ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di  cui  all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
 b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il seguente:
 "1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di  proprieta'  di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo   comma,  numero  8-ter),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul  valore  aggiunto,  o  costituzione  o  trasferimenti  di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento".
 10-ter.  Per  le  volture  catastali  e  le trascrizioni relative a cessioni  di  beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma,  numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo  37  del  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  ovvero  imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei  beni  da  concedere  o  concessi  in  locazione  finanziaria, le aliquote  delle  imposte  ipotecaria e catastale, come modificate dal comma  10-bis  del  presente  articolo,  sono  ridotte  della  meta'. L'efficacia  della  disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
 10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per  la  locazione  di  fabbricati  si applicano, se meno favorevoli, anche  per  l'affitto  di  aziende  il  cui  valore  complessivo  sia costituito,  per  piu'  del  50  per  cento,  dal  valore  normale di fabbricati,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di  cui  all'articolo  5  della Tariffa, parte prima, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,  di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive  modificazioni,  per i contratti di locazione o di affitto assoggettati  ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  sulla  base  delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare  per  la  registrazione  una apposita dichiarazione, nella quale  puo' essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili  strumentali  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della  Tariffa,  parte  prima,  del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione  per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero  8),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore   dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro  il  15 settembre  2006,  sono  stabiliti  le  modalita'  e  i  termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta.
 10-sexies.  Le  somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di  cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad  imposta  sul  valore  aggiunto,  aventi  ad oggetto beni immobili strumentali  di  cui  all'articolo  5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa,  parte  prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere  portate,  nel  caso  di riscatto della proprieta' del bene, a scomputo   di   quanto  dovuto  a  titolo  di  imposte  ipotecaria  e catastale";
 al  comma  11,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "imposte  sui redditi,"   sono  inserite  le  seguenti:  "di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
 al  comma  12,  la parola: "aggiunti" e' sostituita dalla seguente: "inseriti";
 dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
 "12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  introdotto  dal  comma  12  del presente articolo, si applica a decorrere  dal  1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite  e'  stabilito  in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro";
 al comma 13, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui  al";  al  capoverso 5-bis, all'alinea, le parole:  "2359, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "2359, primo comma"; alla lettera a), la parola: "controllate" e' sostituita dalla seguente: "controllati" e le parole: "comma 1" dalle seguenti: "primo comma"  e, alla lettera b), la parola: "amministrate" dalla seguente: "amministrati";
 al  comma  14,  le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 13";
 al  comma  15,  all'alinea,  la  parola:  "del"  e' soppressa; alla lettera  a),  capoverso 1, dopo le parole: "che risultano applicando" sono  inserite  le  seguenti:  "le  seguenti percentuali", le parole: "approvato  con"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di cui al", le parole:  "8-bis,  comma  1" dalle seguenti: "8-bis, primo comma" e le parole: "dei precedenti periodi" dalle seguenti: "del primo periodo"; alla  lettera  b),  capoverso 3, le parole: "articolo 8-bis, comma 1" sono  sostituite  dalle seguenti: "articolo 8-bis, primo comma"; alla lettera  d),  capoverso  4-bis,  le  parole:  "n.  600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "29 settembre 1973, n. 600";
 al  comma  16,  le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15";
 al  comma  17,  le  parole:  "approvato  con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: "articolo 37-bis del" sono inserite le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica";
 al  comma  19,  le parole: "precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 121";
 al  comma  20,  le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 19";
 dopo il comma 22 e' inserito il seguente:
 "22-bis.  Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' inserita la seguente:
 "b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti  di  intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita'  immobiliare  da  adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'"";
 dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:
 "23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante  mutui  fondiari  o  finanziamenti  bancari,  ai  fini delle disposizioni  di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore  normale  non  puo' essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
 23-ter.   All'articolo   52  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
 "5-bis.   Le  disposizioni  dei  commi  4  e  5  non  si  applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da  quelle  disciplinate  dall'articolo  1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni"";
 al  comma  24, alla lettera a), le parole: "53-bis" sono sostituite dalle  seguenti:  "Art. 53-bis", dopo le parole: "n. 600" e' inserito il  segno  d'interpunzione:  ",",  le parole: "e catastale di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "e catastale previste dal testo unico di  cui  al"  e dopo le parole: "n. 347."" il segno di interpunzione: "."  e'  sostituito  dal  seguente:  ";"; alla lettera b), la parola: "inserito" e' sostituita dalla seguente: "aggiunto";
 al  comma  25,  le parole: "dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dai direttori generali";
 al  comma  26,  le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 25";
 dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:
 "26-bis.  Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate  individua  in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
 26-ter.  Ai  fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge   30  dicembre  2004,  n.  311,  sono  considerati  efficaci  i versamenti  effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio  2006,  se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.
 26-quater.  Le  disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso  che  la  sanatoria  ivi  prevista  non  produce  effetti sulle responsabilita'  amministrative  delle  societa'  concessionarie  del servizio  nazionale  della  riscossione  o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
 a)  ai  provvedimenti  sanzionatori  e  di  diniego  del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del 30  giugno  2005,  non  era  pendente  un  ricorso  amministrativo  o giurisdizionale;
 b)  alle  irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai dipendenti,  se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
 26-quinquies.  All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
 "e-bis)  l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 e-ter)  il  fermo  di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni"";
 al  comma 27, al primo periodo, le parole: "la causale del predetto versamento,"  sono  soppresse;  dopo le parole: "1° ottobre 2006." e' aggiunto il seguente periodo: "I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attivita' di accertamento effettuata  nei  confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate  ai  fini  della  quantificazione  della  somma  liquidata"; all'ultimo   periodo,  dopo  le  parole:  "delle  trasmissioni"  sono inserite le seguenti: "mediante posta elettronica certificata";
 al  comma  33,  le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 32";
 il comma 34 e' sostituito dal seguente:
 "34.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  da  emanare  entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, che  stabilisca  la  documentazione  attestante  l'assolvimento degli adempimenti  di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e  subappalto  di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano  i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso, dai  soggetti  di  cui  agli  articoli  73 e 74 del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per  la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente";
 al  comma 35, terzo periodo, dopo le parole: "articolo 53 del" sono inserite  le  seguenti:  "codice  in  materia  di protezione dei dati personali, di cui al";
 dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:
 "35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le societa' di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica   all'Agenzia   delle   entrate  copia  dei  contratti  di acquisizione    delle    prestazioni   professionali   degli   atleti professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato ad acquisire  analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per  le  operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche residenti  in  Italia  anche  indirettamente  con  analoghe  societa' estere.
 35-ter.   E'  prorogata  per  l'anno  2006,  nella  misura  e  alle condizioni  ivi  previste,  l'agevolazione  tributaria  in materia di recupero  del  patrimonio  edilizio  relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.
 35-quater.  All'articolo  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis e' inserito il seguente:
 "121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota  di  cui  al  comma  121  e' pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione"".
 All'articolo 36:
 al comma 1, le parole da: "sono soppresse" fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'  soppressa  la voce di cui al numero 123-bis";
 al  comma  2,  dopo  le  parole:  "n.  633,  del"  sono inserite le seguenti:  "testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  di  cui al", dopo le parole: "n. 131 del" sono inserite le seguenti:  "testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al" e dopo le parole: "n. 917" e' inserito il segno d'interpunzione: ",";
 al  comma  3,  le  parole:  "approvato  con"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al  comma  4,  le  parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
 dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 "4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli  strumenti  finanziari  di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),    corrisposti"    sono   sostituite   dalle   seguenti:   "utili provenienti"";
 al  comma  5,  le  parole:  "approvato  con"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al  comma  6,  dopo  le  parole:  "testo  unico"  sono  inserite le seguenti:  "di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;";
 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
 "6-bis.  Nell'articolo  102, comma 7, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per  i  beni  di  cui  all'articolo  164,  comma  1,  lettera b), la deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria  e'  ammessa a condizione  che  la durata del contratto non sia inferiore al periodo di  ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2".
 6-ter.  La  disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai  canoni  relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";
 al  comma  7,  il  secondo  periodo e' sostituito dal seguente: "Il costo  delle  predette  aree e' quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli  albi  degli  ingegneri,  degli  architetti,  dei geometri e dei periti  industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo";
 al  comma  9,  le  parole:  "approvato  con"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al  comma  10,  le  parole:  "medesimo testo unico" sono sostituite dalle  seguenti:  "citato  testo  unico  di cui al decreto n. 917 del 1986"   e   la  parola:  "aggiunte"  e'  sostituita  dalla  seguente: "inserite";
 al comma 12, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle  seguenti:  "di cui al"; alla lettera a), numero 1), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite"; alla lettera b), la parola: "soppressa" e' sostituita dalla seguente: "abrogata";
 al  comma  13,  le  parole:  "predetto testo unico" sono sostituite dalle  seguenti:  "citato  testo  unico  di cui al decreto n. 917 del 1986"  e  dopo  le parole: "comma 12" sono inserite le seguenti: "del presente articolo";
 il comma 15 e' sostituito dal seguente:
 "15.  L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  abrogato,  ad  eccezione  che  per i trasferimenti di immobili in piani   urbanistici  particolareggiati,  diretti  all'attuazione  dei programmi  prevalentemente  di  edilizia  residenziale  convenzionata pubblica,   comunque   denominati,   realizzati  in  accordo  con  le amministrazioni  comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei  canoni  di  locazione.  Il periodo precedente ha effetto per gli atti  pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";
 al  comma  16,  alinea,  le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al  comma  18,  le  parole:  "approvato  con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al  comma  20,  le  parole:  "approvato  con" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui  al" e la parola: "soppresso" e' sostituita dalla seguente: "abrogato";
 al  comma  21,  le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 20";
 al  comma  22,  alinea, le parole: "approvato, con" sono sostituite dalle  seguenti: ", di cui al" e la parola: "settembre" e' sostituita dalla seguente: "dicembre";
 al  comma  23,  le  parole:  "approvato  con" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui  al",  la parola: "settembre" e' sostituita dalla seguente:   "dicembre"  e  la  parola:  "soppresso"  dalla  seguente: "abrogato"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La disciplina  di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento  alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati  prima  della data di entrata in vigore del presente decreto, nonche'  con  riferimento  alle  somme  corrisposte  in  relazione  a rapporti  di  lavoro  cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data  certa,  anteriori  alla  data di entrata in vigore del presente decreto.";
 al  comma  24, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "primo  comma",  la  parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite"  e  dopo la parola: "permettere" il segno d'interpunzione: "," e' soppresso;
 il comma 25 e' sostituito dai seguenti:
 "25.  All'articolo  51,  comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "La disposizione  di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma  2  si rende applicabile  a  condizione  che  le azioni offerte non siano comunque cedute  ne'  costituite  in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  data  dell'assegnazione  e  che  il  valore delle azioni assegnate  non  sia  superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla  retribuzione  lorda  annua  del  dipendente relativa al periodo d'imposta  precedente.  Qualora  le  azioni  siano  cedute  o date in garanzia  prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito  ed e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene  la  cessione  ovvero  la  costituzione della garanzia. Se il valore  delle  azioni  assegnate  e' superiore al predetto limite, la differenza  tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare   corrisposto   dal  dipendente  concorre  a  formare  il reddito".
 25-bis.  Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche   ai   fini   contributivi   con   esclusivo  riferimento  alle assegnazioni   effettuate   in  virtu'  di  piani  di  incentivazione deliberati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente  decreto  e  con  esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle  prestazioni,  alle anzianita' maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.";
 al  comma  27,  alinea,  le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al comma 29, all'alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle  seguenti:  "di cui al"; alla lettera a), numero 1), alinea, la parola:  "aggiunti"  e'  sostituita  dalla seguente: "inseriti"; alla lettera  a),  numero  2),  la  parola: "aggiunto" e' sostituita dalla seguente:  "inserito";  alla  lettera  b),  la  parola: "aggiunta" e' sostituita dalla seguente: "inserita";
 ai  commi 30 e 31, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al  comma 33, dopo le parole: "articolo 13, comma 1" e' inserito il segno d'interpunzione: ",";
 al  comma  34,  le  parole: "ai fini dell'imposta sul reddito delle societa'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dai  soggetti  di cui all'articolo  73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive";
 dopo il comma 34 e' aggiunto il seguente:
 "34-bis.  In  deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la  disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  si interpreta nel senso che i proventi illeciti   ivi  indicati,  qualora  non  siano  classificabili  nelle categorie  di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".
 Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
 "Art.  36-bis. - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro  sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le  attribuzioni  del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  e),  del decreto legislativo 14 agosto   1996,   n.  494,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in  materia  di  salute  e  sicurezza,  il  personale  ispettivo  del Ministero   del   lavoro   e   della  previdenza  sociale,  anche  su segnalazione  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo' adottare il provvedimento di sospensione dei lavori  nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale  non  risultante  dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,  in  misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei  lavoratori  regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate  violazioni  della disciplina in materia di superamento dei tempi  di  lavoro,  di  riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli  4,  7  e  9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive  modificazioni.  I  competenti  uffici  del  Ministero del lavoro   e  della  previdenza  sociale  informano  tempestivamente  i competenti  uffici  del  Ministero delle infrastrutture dell'adozione del  provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi  ultimi  di  un provvedimento interdittivo alla contrattazione con  le  pubbliche  amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a gare pubbliche  di  durata  pari  alla  citata  sospensione nonche' per un eventuale  ulteriore  periodo  di tempo non inferiore al doppio della durata  della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine,  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attivita'   necessarie  per  l'integrazione  dei  rispettivi  archivi informativi  e  per  il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed ispettive  in  materia  di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
 2.  E'  condizione  per  la  revoca  del provvedimento da parte del personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale di cui al comma 1:
 a)   la   regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
 b)  l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari  condizioni di lavoro  nelle  ipotesi  di  reiterate  violazioni  alla disciplina in materia  di  superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive  modificazioni.  E'  comunque  fatta  salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
 3.  Nell'ambito  dei  cantieri  edili  i  datori  di lavoro debbono munire,  a  decorrere  dal  1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata  di  fotografia, contenente  le  generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad esporre detta tessera di riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai lavoratori autonomi   che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'  nei cantieri,  i  quali  sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi  in  cui  siano  presenti  contemporaneamente  nel cantiere piu' datori  di  lavoro  o  lavoratori  autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
 4.  I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti possono assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma 3 mediante annotazione, su apposito  registro  di  cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del  lavoro  territorialmente  competente  da  tenersi  sul  luogo di lavoro,  degli  estremi  del  personale  giornalmente  impiegato  nei lavori.  Ai  fini  del  presente  comma,  nel  computo  delle  unita' lavorative   si  tiene  conto  di  tutti  i  lavoratori  impiegati  a prescindere  dalla  tipologia  dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi  quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
 5.  La  violazione  delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione,   in   capo  al  datore  di  lavoro,  della  sanzione amministrativa  da  euro  100  ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore  munito  della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che  non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da  euro  50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa  la  procedura  di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
 6.   L'articolo  86,  comma  10-bis,  del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
 "10-bis.  Nei  casi  di  instaurazione  di  rapporti  di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di  cui  all'articolo  9-bis,  comma  2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive modificazioni, il giorno antecedente a quello    di    instaurazione   dei   relativi   rapporti,   mediante documentazione avente data certa".
 7.  All'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002, n. 12, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni gia' previste dalla  normativa  in  vigore,  l'impiego di lavoratori non risultanti dalle  scritture  o  da altra documentazione obbligatoria e' altresi' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun  lavoratore,  maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento  dei  contributi  e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui  al  periodo  precedente  non puo' essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente   dalla   durata   della   prestazione   lavorativa accertata.";
 b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 "5.  Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3  provvede  la  Direzione  provinciale  del  lavoro territorialmente competente.  Nei confronti della sanzione non e' ammessa la procedura di  diffida  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".
 8.  Le  agevolazioni  di  cui  all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto   1995,   n.  341,  trovano  applicazione  esclusivamente  nei confronti  dei  datori  di  lavoro  del settore edile in possesso dei requisiti   per  il  rilascio  della  certificazione  di  regolarita' contributiva   anche   da   parte  delle  Casse  edili.  Le  predette agevolazioni  non  trovano  applicazione  nei confronti dei datori di lavoro  che  abbiano  riportato  condanne passate in giudicato per la violazione  della  normativa  in  materia  di  sicurezza e salute nei luoghi  di  lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
 9.  Al  comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le predette disposizioni  non  si  applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro   del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".
 10.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.  124,  dopo  le parole: "Centro nazionale per l'informatica nella  pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: ", previa intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
 11.  Il  termine  di  prescrizione  di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione  per  l'anno  1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo  2,  comma  26, della predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.
 12.  Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  le risorse destinate  alla  finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456  milioni  di  euro  e  sono  corrispondentemente  aumentate da 63 milioni  di  euro  a  87  milioni  di  euro le risorse destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni".
 All'articolo 37:
 al  comma  1,  dopo  la  parola: "professioni" e' inserito il segno d'interpunzione: ",";
 al  comma 3, le parole: "di cui all'articolo 2 del" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al";
 al  comma 4, alla lettera a), la parola: "comunicati" e' sostituita dalla  seguente: "comunicate"; alla lettera b), la parola: "aggiunte" e'  sostituita dalla seguente: "inserite" e dopo le parole: "connesse alla  riscossione  mediante  ruolo"  sono  aggiunte  le  seguenti: ", nonche'  dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c)  ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento  penale,  sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi  processuali  successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale  per  le finalita' di prevenzione previste da specifiche disposizioni   di   legge   e  per  l'applicazione  delle  misure  di prevenzione";
 al  comma  5,  le  parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti:  "comma  4"  e  le  parole:  "dal  1°  gennaio  2001" dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2005";
 al  comma  6,  alla lettera a), punto 1, la parola: "aggiungere" e' sostituita  dalle seguenti: "sono inserite le seguenti" e al punto 2, dopo   le   parole:   "n.   600,   e"   sono  inserite  le  seguenti: "dell'articolo";  alla  lettera  b), alinea, la parola: "aggiunto" e' sostituita dalla seguente: "inserito";
 al  comma  7,  la  parola: "aggiunta" e' sostituita dalla seguente: "inserita";
 al  comma  8,  alinea, dopo le parole: "8-bis del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
 al  comma  10,  all'alinea,  dopo  la parola: "Al" sono inserite le seguenti:  "regolamento  di  cui  al";  alla  lettera c), punto 2, le parole:  "d'affari" sono sostituite dalle seguenti: "di affari"; alla lettera   f),   prima   delle  parole:  "per  il  tramite"  il  segno d'interpunzione: "," e' soppresso;
 al  comma  11,  dopo  la  parola:  "comma  1, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
 al  comma  12,  alinea,  dopo  la  parola:  "Al"  sono  inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
 al comma 13, dopo le parole: "30 giugno" sono inserite le seguenti: ", ovunque ricorrano,";
 al  comma  15,  capoverso  Art.  32-bis,  al  comma  3,  le parole: "dell'imposta," sono sostituite dalle seguenti: "dell'imposta e" e al comma  4,  dopo  le  parole: "articolo 10, n. 8)" le seguenti: ", del presente  decreto"  e  dopo  la parola: "convertito" sono inserite le seguenti: ", con modificazioni,";
 al  comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: "e' subordinato alla" sono sostituite dalle seguenti: "determina la"; e le parole: "nonche' all'eventuale  preventiva"  dalle seguenti: "nonche' l'eventuale"; al capoverso  15-ter, lettera b), le parole: "e' subordinato al rilascio di  polizza  fidejussoria o di fidejussione bancaria" sono sostituite dalle seguenti: "determina la possibilita' di effettuare gli acquisti di  cui  all'articolo  38  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive  modificazioni,  a  condizione  che sia rilasciata polizza fideiussoria  o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data  del  rilascio  e  per  un importo rapportato al volume d'affari presunto  e  comunque non inferiore a 50.000 euro" e la lettera c) e' soppressa;
 al  comma  19,  le  parole: "dal 1° settembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° novembre 2006";
 al  comma  21,  le  parole:  "lettera  f),"  sono  sostituite dalle seguenti: "lettera f) del primo comma";
 dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
 "21-bis.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare,  ai  sensi  dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  sentita  l'Agenzia  delle  entrate,  entro il 31 dicembre 2006,  sono  stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile  per  la  presentazione  dei bilanci di esercizio e degli altri  atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non  successiva  al  31  marzo  2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione.";
 al  comma  22,  le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 21";
 al  comma  27,  all'alinea,  dopo le parole: "articolo 60" il segno d'interpunzione:  ","  e'  soppresso;  alla  lettera  a),  la parola: "aggiunta" e' sostituita dalla seguente: "inserita"; alla lettera b), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite";
 al comma 28, alle lettere a) e b), la parola: "plico" e' sostituita dalla seguente: "quale";
 al  comma  30,  le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 29";
 al  comma 32, lettera a), la parola: "aggiunte" e' sostituita dalla seguente: "inserite";
 al comma 34, primo periodo, le parole: "e 7 del decreto legislativo n.  82  del  2005"  sono  sostituite dalle seguenti: "e 71 del codice dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82" e le parole: "comma precedente" dalle seguenti: "comma 33";
 il comma 35 e' sostituito dal seguente:
 "35.  Ai  contribuenti  che  optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi  misuratori  di  cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, e' concesso un credito d'imposta di  100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa  prestazione,  indipendentemente  dal  numero dei misuratori adattati";
 al  comma  36,  dopo  le  parole:  "registrazione e" e' inserita la seguente:  "di"  e le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 33 e 34";
 al  comma  37  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima trasmissione e' effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti";
 al  comma  38,  alinea,  le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al  comma  39,  le  parole:  "approvato  con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "del comma 1";
 al  comma  40, lettera a), dopo le parole: "e 20 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";
 ai  commi 41 e 43, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al  comma  44,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "e 16" il segno d'interpunzione: "," e' soppresso;
 al  comma  45,  alinea,  le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al comma 46, le parole: "comma precedente", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "comma 45";
 al  comma  47,  alinea,  le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
 al comma 51, le parole: "da 518" sono sostituite dalle seguenti: "a 518";
 al  comma  53, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data   di  effettiva  operativita'  del  sistema  di  circolazione  e fruizione  dei  dati  catastali,  da  accertare con provvedimento del direttore  dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione   della   dichiarazione   ai   fini  dell'ICI,  di  cui all'articolo  10,  comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1,  lettera  l),  n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";
 al  comma  55,  le  parole:  "ed  e' versata" sono sostituite dalle seguenti: "e puo' essere versata".
 All'articolo 38:
 al  comma  1, lettera c), dopo le parole: "destinate al gioco" sono inserite le seguenti: "disciplinato dal regolamento";
 al   comma   2,   capoverso   287,  alla  lettera  a),  le  parole: "all'articolo  1,  comma  498,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311" sono  sostituite  dalle seguenti: "al comma 498"; alla lettera j), la lettera:  "j)"  e'  sostituita dalla seguente: "l)" e dopo le parole: "disciplinate  dal"  sono  inserite  le seguenti: "regolamento di cui al";
 al  comma  3,  all'alinea,  le parole: "il punto 3" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  numero  3)";  al capoverso 3), i numeri: "i.", "ii.",  "iii.",  "iv."  e  "v."  sono  sostituiti rispettivamente dai seguenti: "3.1)", "3.2)", "3.3)", "3.4)" e "3.5)";
 al  comma  4,  lettera  j),  la  lettera:  "j)" e' sostituita dalla seguente: "l)" e dopo le parole: "scommesse ippiche" sono inserite le seguenti: "disciplinate dal regolamento".
 Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente:
 "Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). - 1.  All'articolo  1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
 "1-bis.  Specifiche  disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il  rimborso  da  attribuire  ai  movimenti  o  partiti  politici  in relazione  alle  spese  sostenute  per  le  campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere";
 b)  al  comma  4,  le  parole:  "lire  mille" sono sostituite dalle seguenti:  "un  euro"  e  le  parole:  "lire  5  miliardi annue" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.582.285 annui";
 c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
 "5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese  sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di  cui  al  comma  5  relativi,  rispettivamente,  al  Senato  della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5  per  cento  del  loro  ammontare.  Ciascuno dei due importi aggiuntivi   di  cui  al  precedente  periodo  e'  suddiviso  tra  le ripartizioni   della   circoscrizione   Estero  in  proporzione  alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito  della  ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota  le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione  o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente   espressi  nell'ambito  della  ripartizione  stessa.  Si applicano  le  disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";
 d)  al  comma  6,  le  parole:  "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti:  "commi 1 e 1-bis" e dopo le parole: "entro il 31 luglio di ciascun  anno" sono inserite le seguenti: "I rimborsi di cui al comma 4  sono  corrisposti  in  un'unica  soluzione,  entro  il  31  luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria".
 2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le  parole:  "fondi  medesimi"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ad eccezione  degli  importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,".
 3.  All'articolo  9  della  legge  10  dicembre  1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' abrogato;
 b)  al comma 3, le parole: "per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale" sono soppresse.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a partire  dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
 5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, valutato  in  1,5  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2006, si provvede   per   l'anno   2006,   mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 L'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  40.  -  (Copertura  finanziaria). - 1. Agli oneri recati dal presente  decreto,  ad  eccezione  di  quelli  relativi agli articoli 18-bis,  21  e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno  2006,  a  2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni  di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori  entrate  e  delle  riduzioni  di  spesa recate dal medesimo decreto.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 Dopo l'articolo 40 e' inserito il seguente:
 "Art.  40-bis. - (Norma transitoria). - 1. Gli atti ed i contratti, pubblici  e  privati,  emanati,  stipulati o comunque posti in essere nello  stesso  giorno  della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale  in  applicazione  ed osservanza della disciplina normativa  previgente  non  costituiscono  in  nessun caso ipotesi di violazione  della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le  disposizioni  del  decreto  si  considerano  entrate in vigore il giorno   successivo   a   quello   di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale".
 L'elenco n. 1 e' sostituito dal seguente:
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
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