Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2006, n. 249 |
Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante Ordinamento del notariato e degli archivi notarili; Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, recante modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato; Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili; Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, recante norme complementari sull'ordinamento del notariato; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, recante modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante riordinamento degli archivi notarili; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati in data 15 marzo 2006 e scaduto il termine di sessanta giorni per il parere della competente Commissione del Senato della Repubblica; Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 1° marzo 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Il quinto comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' sostituito dal seguente: «Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.».
Avvetenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.), e' il seguente: «Art. 7 (Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalita' previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non piu' ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di: 1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti; 2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle nullita', salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione; 3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), n. 5); 4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori; 5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati; b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili; c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facolta' di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi; d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicita' civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarita' formale degli atti; e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante: 1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile; 2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta; 3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva; 4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile; 5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche per il recupero delle spese a carico dei notai. 2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.». - Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarieta' sociale; 5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.». - La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55. - Il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1924, n. 155 e convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. - Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737 (Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1924, n. 264 e convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562. - La legge 22 gennaio 1934, n. 64 (Norme complementari sull'ordinamento del notariato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1934, n. 28. - Il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 (Modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1937, n. 234 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358. - La legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1952, n. 140. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 30 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89 come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 30. - Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24. Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza. Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volonta'. A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso e' assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso. Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione. Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovra' essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.».
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| Art. 2. Sostituzione dell'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 34. - 1. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale. 2. La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e 32 e' dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto, udito sempre l'interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili. 3. Quando e' chiesta la cessazione definitiva dell'esercizio notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui all'articolo 158-sexies.». |
| Art. 3. Sostituzione dell'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 35. - 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonche' negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato. 2. La sospensione cautelare e' pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.». |
| Art. 4. Modifiche all'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' sostituito dal seguente: «In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 43.».
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 39 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 39. - Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procedera' al ritiro degli atti e dei repertori. Nei casi di urgenza potra' essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione. In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione del notaio dall'esercizio si provvede ai sensi dell'art. 43.».
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| Art. 5. Sostituzione dell'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 40. - 1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede e' depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il sigillo e' reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio. 2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge penale e' depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti. 3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo.». |
| Art. 6. Sostituzione dell'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 43. - 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio, il consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto determina se gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso altro notaio. 2. Nel caso previsto dall'articolo 158-sexies, comma 4, nonche' in caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio. 3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede piu' vicina. 4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al notaio depositario e della loro restituzione e' redatto verbale con l'intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato. 5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicita', anche informatiche, mediante le quali e' data notizia al pubblico del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai sensi della presente legge.». |
| Art. 7. Modifiche all'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Il primo comma dell'articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'articolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega e' data idonea pubblicita' secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 43, comma 5.».
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 44 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 44. - Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'art. 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega e' data idonea pubblicita' secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'art. 43, comma 5. Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spettera' di diritto al medesimo notaro nominato.».
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| Art. 8. Modifiche all'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Il secondo comma dell'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Al notaio, quando non puo' esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la meta' degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi. Quando e' nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo.».
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. - 46. Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa. Al notaio, quando non puo' esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la meta' degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi. Quando e' nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo.».
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| Art. 9. Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, e' punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.». |
| Art. 10. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 93-bis. - 1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni. 2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attivita' notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio; b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali con facolta' di ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai interessati; c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici. 3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro applicazione. Art. 93-ter. - 1. Se viene rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 153 ovvero se, al tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio di altro distretto, ne da' notizia al consiglio di tale distretto.».
Nota all'art. 10: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577 (Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato): «Art. 2. - Il Consiglio nazionale del notariato: a) da' parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia; b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorita' competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attivita' notarile; c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b); d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai; e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai; f) elabora principi di deontologia professionale.».
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| Art. 11. Modifiche alla rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. La rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente: «Titolo VI - Della vigilanza sui notai, sui consigli e sugli archivi. Delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari, delle misure cautelari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.». |
| Art. 12. Sostituzione dell'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 127. - 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e l'Amministrazione degli archivi notarili e puo' ordinare le ispezioni ritenute opportune. 2. La stessa vigilanza e' esercitata dai procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.». |
| Art. 13. Sostituzione dell'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 128. - 1. Nell'anno successivo ad ogni biennio, i notai presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio all'archivio notarile distrettuale per l'ispezione. 2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'azione disciplinare, e' sospeso in via cautelare fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza indugio, a richiesta dell'autorita' che procede all'ispezione, ai sensi dell'articolo 158-sexies, in quanto compatibile. 3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se, nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti all'archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.». |
| Art. 14. Sostituzione dell'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 129. - 1. Le ispezioni sono eseguite: a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche disgiuntamente, dal capo dell'archivio notarile del distretto nel quale il notaio e' iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le funzioni di capo dell'archivio notarile non ha la qualifica di conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali lo consigliano, il direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili puo' conferire l'incarico al conservatore di altro archivio; b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per l'ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva. 2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell'ispezione, anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'ispettore informa il consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare delle violazioni deontologiche riscontrate. 3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali violazioni.». |
| Art. 15. Sostituzione dell'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 132. - 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 128, il Ministero della giustizia puo' disporre ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda l'esecuzione dell'ispezione straordinaria, si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 2. 2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una irregolarita' punita con una sanzione non inferiore a quelle previste dall'articolo 137, comma 2, le spese dell'ispezione sono a carico del notaio. In caso contrario, sono a carico dell'Amministrazione degli archivi notarili. 3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale, del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti risultano delle irregolarita' commesse nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti collettivi.». |
| Art. 16. Sostituzione dell'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 133. - 1. Di ciascuna ispezione e' redatto verbale in doppio esemplare in carta libera. Il verbale e' formato e conservato secondo le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 e successive modificazioni.».
Nota all'art. 16: - Per completezza di informazione il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1915, n. 7.
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| Art. 17. Sostituzione dell'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 134. - 1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili.». |
| Art. 18. Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. La rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente: «Capo II - Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari.». |
| Art. 19. Sostituzione dell'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 135. - 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sanzione pecuniaria; d) la sospensione; e) la destituzione. 2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullita' dell'atto o il fatto non costituisce reato. 3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge. 4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene piu' volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.». |
| Art. 20. Sostituzione dell'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 136. - 1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni piu' lievi di quelle sanzionabili con la censura. 2. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento e' affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale e' iscritto il notaio.». |
| Art. 21. Sostituzione dell'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 137. - 1. E' punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62. 2. E' punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo 26, dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e dell'articolo 67, secondo comma. 3. E' punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43, rilascia copie, certificati o estratti.». |
| Art. 22. Sostituzione dell'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 138. - 1. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio: a) che e' recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 26; b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57; c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; d) che non tiene il repertorio prescritto dall'articolo 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'articolo 64; e) che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°; f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132. 2. E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49. 3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualita' di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilita' a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.». |
| Art. 23. Sostituzione dell'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed e' punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro. 2. Con la stessa sanzione e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.». |
| Art. 24. Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 142. - 1. E' punito con la destituzione: a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3; b) il notaio che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°; c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose; d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.». |
| Art. 25. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente: «Art. 142-bis. - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, e' punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione. 2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale del notaio.». |
| Art. 26. Sostituzione dell'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 144. - 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si e' adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria e' diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione. 2. Per le infrazioni di cui all'articolo 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio e' assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso articolo 138-bis, comma 1.». |
| Art. 27. Sostituzione dell'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 145. - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.». |
| Art. 28. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente: «Art. 145-bis. - 1. In caso di infrazione punibile con la sola sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa infrazione, puo' prevenire il procedimento o interromperne il corso prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le spese del procedimento. 2. L'estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 e' dichiarata, a richiesta del notaio, dal capo dell'archivio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto. Negli altri casi o quando sia stato comunque promosso il procedimento disciplinare, l'estinzione e' dichiarata, a richiesta del notaio, dall'organo dinanzi al quale si procede. 3. Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l'archivio notarile distrettuale competente per l'ispezione. L'archivio versa al consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse.». |
| Art. 29. Sostituzione dell'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 146. - 1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione e' stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'articolo 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo. 2. La prescrizione e' interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se piu' sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione puo' essere superato il termine di dieci anni. 3. Se per il fatto addebitato e' iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. 4. L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.». |
| Art. 30. Sostituzione dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 147. - 1. E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicita' non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile. 2. La destituzione e' sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.». |
| Art. 31. Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. La rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituita dalla seguente: «Capo III. - Dell'applicazione delle sanzioni disciplinari, dei provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni». |
| Art. 32. Sostituzione dell'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 148. - 1. In ogni circoscrizione territoriale e' istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione. Formano un'unica circoscrizione territoriale la Valle d'Aosta ed il Piemonte, le Marche e l'Umbria, l'Abruzzo ed il Molise, la Campania e la Basilicata, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede e' rispettivamente presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo, Campania e Veneto. 2. Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due regioni, l'intero territorio e' compreso nella circoscrizione nella quale e' ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I distretti riuniti di La Spezia e Massa sono compresi nella circoscrizione della Liguria. 3. La Commissione e' composta da un magistrato che la presiede e da sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei notai assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero, ma inferiore a quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento. 4. I componenti della Commissione sono nominati ed eletti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 150-bis. Sono eleggibili, fatto salvo il disposto dell'articolo 149, tutti i notai iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna circoscrizione. 5. La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono prorogate fino all'insediamento dei nuovi componenti. 6. Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui al comma 7 e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite sulla base degli onorari iscritti a repertorio nell'anno precedente dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese nella tassa annuale di cui al comma secondo dell'articolo 93. A tale fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il bilancio preventivo per l'anno successivo. 7. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato.». |
| Art. 33. Sostituzione dell'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 149. - 1. Non possono essere chiamati a presiedere la Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso per la nomina a notaio. 2. Non sono eleggibili alla Commissione: a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo da meno di dieci anni; b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni, sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione, della destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando e' applicata in sostituzione della sospensione; c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi dell'articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi; d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di cinque anni. 3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione professionale con altri componenti della stessa Commissione.». |
| Art. 34. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 149-bis. - 1. Il magistrato che presiede la Commissione decade dall'incarico se si iscrive all'albo dei praticanti notai, anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene una delle cause di incompatibilita' previste dall'articolo 149, comma 3. 2. La decadenza del magistrato e' dichiarata dal presidente della corte d'appello competente per la nomina. 3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita', ovvero a seguito di cessazione dall'esercizio o di interdizione temporanea o di trasferimento in altra circoscrizione. 4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di ineleggibilita' e di decadenza dei componenti notai e dispone la sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro confronti e' iniziato un procedimento disciplinare. Art. 149-ter. - 1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti gia' in carica. 2. Il presidente della Commissione puo' richiedere al presidente del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei suoi componenti.». |
| Art. 35. Sostituzione dell'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della Commissione. 2. Il magistrato che presiede la Commissione puo' essere revocato, se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d'appello competente per la nomina. 3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della Commissione, il presidente della corte d'appello competente provvede immediatamente alla sua sostituzione.». |
| Art. 36. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 150-bis. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione. 2. Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale del notariato e si svolgono con le stesse modalita' e nello stesso giorno in cui hanno luogo quelle del Consiglio nazionale del notariato. 3. I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque giorni successivi alla votazione, comunicano i risultati al presidente del Consiglio notarile del distretto ove ha sede la Commissione. 4. I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere eletti componenti della Commissione in numero superiore alla meta' dei notai che ne fanno parte. Se tale limite viene superato, gli eletti in esubero, appartenenti allo stesso distretto e che hanno ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per numero di voti. 5. Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano incompatibilita' con un componente della Commissione gia' in carica, l'eletto viene escluso e sostituto con il notaio che segue per numero di voti. Se i notai eletti che risultano incompatibili sono due o piu', sono esclusi, qualora non vi sia rinunzia, quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti. 6. A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di cui al comma 3, al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione l'esistenza a proprio carico di cause di incompatibilita'. 7. In caso di parita' di voti tra due o piu' candidati, e' escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio. In caso di pari anzianita', e' escluso il meno anziano di eta'. 8. Competente per l'adozione di tutti i provvedimenti di esclusione e' il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni successivi alla votazione. 9. Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per completare la composizione della Commissione, si provvede senza indugio ad elezioni integrative. 10. Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione, proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale del notariato nonche' alle corti di appello, alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel territorio della circoscrizione. Art. 150-ter. - 1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui all'articolo 150-bis, comma 10, a nominare tra i notai della circoscrizione il segretario ed il tesoriere della Commissione. Il segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche. 2. Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato nominato per presiederla, i notai eletti, il segretario ed il tesoriere. 3. Per l'insediamento della Commissione e' necessario che, anche a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 150-bis, commi 4 e 5, risultino eletti almeno quattro, sei o otto notai, secondo, rispettivamente, che il numero dei componenti notai sia di sei, di otto o di dodici. 4. Il verbale della riunione di insediamento e' trasmesso immediatamente alle autorita' di cui all'articolo 150-bis, comma 10.». |
| Art. 37. Sostituzione dell'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 151. - 1. Il presidente della Commissione forma i collegi giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio e' composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai. 2. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del presidente. 3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per l'assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le sostituzioni dei componenti.». |
| Art. 38. Sostituzione dell'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 152. - 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai e' la Commissione della circoscrizione nella quale e' compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e' stato commesso il fatto per il quale si procede. 2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono l'incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante alla quale e' assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.». |
| Art. 39. Sostituzione dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 153. - 1. L'iniziativa del procedimento disciplinare spetta: a) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario aveva sede il notaio quando e' stato commesso il fatto per il quale si procede; b) al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e' stato commesso il fatto ovvero, se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. c) al capo dell'archivio notarile territorialmente competente per l'ispezione di cui all'articolo 128, limitatamente alle infrazioni rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell'archivio dalla legge, nonche' al conservatore incaricato ai sensi dell'articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo. 2. Il procedimento e' promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. 3. Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni.». |
| Art. 40. Sostituzione dell'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 154. - 1. I componenti della Commissione devono astenersi nei casi indicati all'articolo 51 del codice di procedura civile. Quando l'astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il Presidente della Corte d'appello, designando altro magistrato a presiedere il collegio. 2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest'ultimo ed assunte, se necessario, le opportune informazioni. 3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con altro componente della Commissione. 4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente della Corte d'appello, designando, quando la dichiarazione di ricusazione e' accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.». |
| Art. 41. Sostituzione dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 155. - 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al collegio, designa il relatore e da' immediato avviso dell'inizio del procedimento all'organo richiedente e, se diverso, al consiglio notarile del distretto di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), nonche' al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa. In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi soggetti presso la Commissione e nell'avviso e' fatta menzione del deposito e della facolta' di consultare gli atti depositati e di estrarne copia. 2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso ha facolta' di presentare una memoria. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato l'addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1. 4. Il provvedimento puo' essere impugnato ai sensi dell'articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del presente articolo.». |
| Art. 42. Sostituzione dell'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 156. - 1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi dell'articolo 155, comma 3, fissa la data per la discussione, che deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne da' avviso alle parti almeno venti giorni prima.». |
| Art. 43. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente: «Art. 156-bis. - 1. Il notaio puo' comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore. 2. Il notaio puo' farsi assistere da un notaio, anche in pensione, o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il conservatore dell'archivio notarile possono farsi assistere da un avvocato. 3. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono parteciparvi l'organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i loro difensori, se nominati. 4. Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due giorni prima dell'udienza sono indicate le prove contrarie. 5. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se non hanno richiesto l'apertura del procedimento, possono intervenire fino a quando non e' adottata la decisione finale, presentare memorie e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4 e partecipare alla discussione in camera di consiglio. 6. La discussione orale e' aperta con la relazione svolta dal relatore. 7. Il collegio assume, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte con le modalita' previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili. 8. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una sanzione di maggiore gravita', il presidente ne informa le parti, fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4. 9. Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio rimette gli atti all'organo che ha promosso il procedimento per le valutazioni di competenza. 10. Il collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e dopo aver ascoltato, nell'ordine, le conclusioni dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento, di quello che eventualmente vi e' intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo difensore. 11. Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al comma 1, puo' rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino alla chiusura della discussione, anche se e' assistito da un difensore.». |
| Art. 44. Sostituzione dell'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza la presenza delle parti. 2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la decisione. 3. La decisione e' depositata non oltre i trenta giorni successivi. Dell'avvenuto deposito e' dato tempestivo avviso alle parti.». |
| Art. 45. Sostituzione dell'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare, con reclamo alla corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito. 2. Nel giudizio di impugnazione e' obbligatorio il patrocinio di avvocato. 3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non e' proposto reclamo nei termini di cui al comma 1.». |
| Art. 46. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti: «Art. 158-bis. - 1. La corte d'appello decide con sentenza in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed il dispositivo e' reso pubblico mediante lettura. La decisione e' depositata nei successivi trenta giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal cancelliere con biglietto di cancelleria. Art. 158-ter. - 1. Contro la sentenza della corte d'appello e' ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile. 2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel temine di un anno dal deposito. 3. La sentenza della corte d'appello e' immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile. 4. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti. Art. 158-quater. - 1. All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio e' iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b). 2. Se la sanzione da eseguire e' stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci. 3. La durata della misura cautelare della sospensione e' computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione. 4. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3. Art. 158-quinquies. - 1. In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne da' immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede. 2. Il procedimento disciplinare e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente. 3. La sentenza penale, anche se e' stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che il fatto e' stato commesso dall'autore. 4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione puo' sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio. Art. 158-sexies. - 1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessita' di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi e' intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non e' ancora iniziato, la misura cautelare puo' essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c). 2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresi' disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale e' stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravita' del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale e' stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo. 3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo. 4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, e' disposta, anche se non e' chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della liberta' personale. 5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e' revocata, anche d'ufficio, quando e' revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando e' stata scontata la pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non e' revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale. 6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e' revocata, anche d'ufficio, quando e' revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando e' stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non e' revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare. 7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento. 8. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorita' giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto nonche' al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresi' comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio e' iscritto. 9. In ogni caso, la sospensione cautelare non puo' superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare e' sospeso ai sensi dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4. Art. 158-septies. - 1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non e' divenuta definitiva. 2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per 1'adozione di tali misure e' competente la Corte d'appello. 3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4. Art. 158-octies. - 1. Quando e' chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non e' stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede. 2. La decisione e' adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dell'istanza. 3. Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento e' notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facolta' di depositare memorie almeno due giorni prima. 4. Il provvedimento e' inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non e' convalidato. 5. L'organo che adotta le misure cautelari puo' delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni. Art. 158-novies. - 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di dieci giorni dalla notifica, nelle forme previste dagli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di consiglio, in quanto compatibili. 2. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi alla Corte d'appello nel cui distretto e' ubicata la sede della Commissione piu' vicina. 3. Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d'appello in sede di reclamo ai sensi del comma 2, e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine di venti giorni dalla notifica. La Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti. 4. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l'esecuzione. Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto. 2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi. 3. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei provvedimenti e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari e cautelari dinanzi alla Corte d'appello e dinanzi alla Corte di cassazione si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di procedura civile. 4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita' e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche. Art. 158-undecies. - 1. Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate: a) al Ministero della giustizia; b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il notaio; c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio; d) al Consiglio nazionale del notariato; e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio; f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio. 3. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.». |
| Art. 47. Sostituzione dell'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 159. - 1. Il notaio che sia stato destituito puo' domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi: a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando e' stato condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, numero 3°; b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena. 2. La deliberazione del consiglio e' soggetta ad omologazione da parte della Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato. 3. Non puo' in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.». |
| Art. 48. Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Dopo l'articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' inserito il seguente Capo: «Capo IV. - Disposizioni comuni». |
| Art. 49. Sostituzione dell'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L'articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 160. - 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.». |
| Art. 50. Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562. 1. L'articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e' sostituito dal seguente: «Art. 23. - 1. I notai annotano gli estremi delle formalita' di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti. 2. In caso di omissione, il notaio e' punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa.».
Nota all'art. 50: - Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 51. Sostituzione dell'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64 1. L'articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, e' sostituito dal seguente: «Art. 10. - 1. Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalita' di cui allo stesso articolo e' punito con la sospensione da uno a sei mesi. 2. In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno. 3. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, e' punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu' gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2.».
Nota all'art. 51: - Per la legge 22 gennaio 1934, n. 64, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 52. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 5, primo comma, n. 3°, limitatamente alle parole: «l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato», 131, 139, 140 e 141 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e gli articoli 262, 263, 265, 266, 267, commi terzo, quarto e quinto, 268, 269, 270, 272, 273 e 274 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326. 2. E' abrogato l'articolo 16 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. 3. E' abrogato l'articolo 25, secondo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562. 4. E' abrogato l'articolo 14 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358. 5. E' abrogato l'articolo 5, commi terzo e quarto della legge 17 maggio 1952, n. 629.
Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e' necessario: 1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21; 2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate; 3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; 4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una universita' italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; 5° avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti puo' essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non e' computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea puo' essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, e' richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi; 6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile; 6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o piu' notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio puo' richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale e' stato ultimato il periodo di pratica ovvero puo' espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato e' computato quale tirocinio obbligatorio. I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.». - Si riporta il testo dell'art. 267 del citato regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 267. - Il presidente del Consiglio notarile, accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce nella prima riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile, che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare. Le autorita' pubbliche debbono nei limiti della rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio le informazioni che fossero richieste.». - Si riporta il testo dell'art. 25 del citato regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 25. - Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 149 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che: 1° la notizia della morte del notaio, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso; 2° (soppresso). 3° non e' richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile negli atti del notaio cessato dall'esercizio e traslocato ad altro distretto. Il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 62 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, puo' raggiungere la somma di lire tre al giorno.». - Per il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 17 maggio 1952, n. 629, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5. - Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero. Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili.».
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| Art. 53. Regolamento di attuazione 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono emanate norme di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e si provvede all'aggiornamento delle sanzioni di cui all'articolo 261 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
Note all'art. 53: - Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) (omissis); b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c)-d) (omissis).». - Il Titolo VI della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «TITOLO VI - Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi - Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.». - Il testo dell'art. 261 del citato regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e' il seguente: «Art. 261. - Sono punite con l'ammenda di lire 40, estensibile fino a lire 80 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 24, 56, 69, 72, 74, 1° e 6° comma, del presente regolamento. Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 80, estensibile fino a lire 240 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 48, 70, 13, 2° comma, 77, 78, 1°, 2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo comma, 91, 1° comma, 226 del presente regolamento. Sono punite con l'ammenda da lire 40 a lire 200 estensibile fino a lire 400 in caso di recidiva, le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 37, ultimo comma, e 128, 2° comma, del presente regolamento. Sono punite con l'ammenda di lire 400 le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 158, 176, 191, 1° comma, 210, 1° comma, 211, 1° comma, e 213 del presente regolamento.».
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| Art. 54. Disciplina transitoria 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007. 2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51. 3. Per il primo anno di funzionamento, i consigli notarili distrettuali sopperiscono alle spese delle Commissioni mediante un fondo straordinario nell'ambito del proprio bilancio e gli adempimenti previsti dagli articoli 150, 150-bis e 150-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati o inseriti dal presente decreto, sono espletati, nei termini previsti dagli stessi articoli, nell'anno 2007.
Nota all'art. 54: - Per la legge n. 89 del 1913 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 55. Entrata in vigore 1. Gli articoli 19, limitatamente all'articolo 135, comma 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 entrano in vigore il 1° gennaio 2007. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, limitatamente all'articolo 135, commi 1, 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52, commi 1, 3 e 5, entrano in vigore il 1° giugno 2007. 4. Il decreto di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mastella, Ministro della giustizia Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Nota all'art. 55: - Per la legge n. 89 del 1913 si vedano le note alle premesse.
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