Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario)
LEGGE 4 agosto 2006, n. 247
Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Interventi umanitari, di stabilizzazione
di ricostruzione e di cooperazione
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attivita' operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
5. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalita' irachena, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unita' previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in BosniaErzegovina, Serbia e Montenegro.
12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 39-vicies bis, commi da
1 a 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, recante «Definizione e proroga di termini,
nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di
termini relativi all'esercizio di deleghe legislative»,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006:
«Art. 39-vicies bis (Missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq). - 1. E'
autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro
22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria,
di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui
all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di
fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella
ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita'
individuati nella risoluzione delle Nazioni unite n. 1546
dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione
sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
interventi, anche alla realizzazione di iniziative
concordate con il Governo iracheno e destinate, tra
l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in
favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica
amministrazione, delle infrastrutture, della
informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai
commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in
deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato.
4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a
Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di
cui ai commi da 1 a 8.
5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione
di cui ai commi da 1 a 8 si applicano l'art. 2, comma 2,
l'art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'art. 4, commi 1, 2 e
3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219.
6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula
dei contratti di cui all'art. 4, comma 1, del citato
decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano
altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di
formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del
Ministero della giustizia, nell'ambito della missione
integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la
misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari
delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la
misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto
per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i
sussidi didattici.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 2,
comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 4, commi 1, 2, e 3-bis
del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante
«Interventi urgenti a favore della popolazione irachena» e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 191
del 19 agosto 2003:
«Art. 1 (Missione umanitaria e di ricostruzione in
Iraq). 1. (Omissis).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in
particolare:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la
riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e
per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
sanita' pubblica, con particolare riferimento alla
attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie
trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare
riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche,
agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo
alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio
culturale, per il ripristino della funzionalita' delle
strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello
stesso, nonche' al restauro dei beni culturali
danneggiati».
«Art. 2 (Organizzazione della missione). - 1.
(Omissis).
2. Al personale inviato in missione in Iraq per le
finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta
l'indennita' di missione prevista dal decreto ministeriale
13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge l° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o danneggiate di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari
esteri puo' procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di
servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.
9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni.
4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
6. Per le attivita' di soccorso e di intervento
umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa
Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un impegno non
superiore a novanta giorni annui anche non continuativi,
che il datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu'
dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta e
corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una
somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari
agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente
anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
potra' avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa
Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal
termine della missione di cui al presente Capo.».
«Art. 4 (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a
stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.
3. (Omissis).
3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendano operare in Iraq per fini
umanitari».
- Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2005, come modificato dall'art. 27 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca
e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2004.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante
«Disposizioni urgenti in materia di protezione civile», e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2005:
«Art. 9 (Disposizioni per il Ministero degli affari
esteri). - 1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del
Ministero degli affari esteri e' autorizzata la spesa di
200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da
iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per
la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale
della Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare
adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali,
eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza
all'estero. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», e
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:
«Art. 204 (Trattamento dei componenti delle
delegazioni diplomatiche speciali). - Ai componenti delle
delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e'
attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica su parere della commissione
di cui all'art. 172, un'indennita' adeguata ed un assegno
per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri
di cui all'art. 171-bis. Il trattamento economico
complessivo e' comunque non superiore a quello che il
personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel
Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica
speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
primo comma dell'articolo predetto, all'indennita'
personale si intende sostituita quella prevista dal primo
comma del presente articolo. La indennita' giornaliera
prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base
dell'indennita' di cui al primo comma del presente
articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa
procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».



 
Art. 2.
Missioni internazionali delle Forze armate
e delle Forze di polizia
1. E' autorizzata la spesa di euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico gia' denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione denominata Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
10. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
13. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006.
14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
15. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
16. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.
17. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
18. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
19. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
20. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attivita' per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
21. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.
22. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
23. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonche' al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF in Afghanistan, nonche' al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, e' impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonche' al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
f) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.
24. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
25. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.
26. Al personale militare che partecipa alle missioni di cui alla presente legge si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
27. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
28. Per i reati di cui al comma 27 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
29. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3.
30. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro della difesa si provvede a disciplinare le modalita' attuative.
31. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore della presente legge.
32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
33. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
34. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
35. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 39-vicies bis, commi 9
e 11 del citato decreto-legge n. 273 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51:
«9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione internazionale in Iraq, di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio
2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2005. n. 37.
10. (Omissis).
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari
italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e
dell'interno iracheni, nonche' alle attivita' di formazione
e addestramento del personale delle Forze armate
irachene.».
- Si riporta il testo dell'art. 39-vicies semel, commi
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22 e 24 del
citato d.-l. n. 273 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51:
«Art 39-vicies semel. (Partecipazione di personale
militare a missioni internazionali). - 1. E' autorizzata,
fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni
Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005,
n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
2. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione internazionale
International Security Assistance Force (ISAF), di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n.
111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157;
3. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di
personale militare, compreso il personale appartenente al
corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario
dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005,
n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di
seguito elencate:
a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
b) Multinational Specialized Uni (MSU) in Kosovo;
c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO
Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom:
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e
Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo.
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania.
4. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione dell'Unione europea in
Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui
ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
5. (Omissis).
6. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 727.361 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione internazionale Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'art.
1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111,
convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
7. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di
personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui
all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n.
111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
8. (Omissis).
9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 114.106 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione di polizia dell'Unione
europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata
EUPOL Kinshasa, di cui all'art. 3 del decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 157.
10. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare
alla missione dell'Unione europea di assistenza alle
frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union
Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del
25 novembre 2005.
11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 136.311 per la partecipazione di personale militare
alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla
risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il
14 dicembre 2005.
12-14 (Omissis).
15. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario
diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere
diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al
comma 2.
16-18 (Omissis).
19. E' autorizzata fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di
fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
20. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 696.404 per la proroga della partecipazione del
personale della Polizia di Stato alla missione Unired
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 7, comma
1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
21. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica, di cui all'art. 7, comma 2, del
decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla
legge 31 luglio 2005, n. 157.
22. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
curo 792.264 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata
EUPM, di cui all'art. 7. comma 3, del decreto-legge
28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio
2005, n. 157.
23. (Omissis)
24. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
euro 71.787 per la partecipazione di personale della
Polizia di Stato alle attivita' per l'istituzione di una
missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione
delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e
Ucraina.».
- Per l'art. 204 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si veda nelle note
all'art. 1.
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Si riporta il testo degli articoli 1, primo comma,
lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, recante
«Trattamento economico del personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero
presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso
enti, comandi od organismi internazionali», e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961:
«Art. 1. - Il personale militare dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso
delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un
periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) omissis;
b) un'assegno di lungo servizio all'estero in misura
mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito
dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;»
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
4, 5, 7, 8 commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga della partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali», e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio
2002:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3. (Trattamento assicurativo e pensionistico) -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di
ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere
a), b), c) e d), 5 e 6 del decreto-legge 1° dicembre 2001,
n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la
partecipazione di personale militare all'operazione
multinazionale denominata Enduring Freedom», e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del
2 febbraio 2002:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1.-2. (Omissis).
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo
comma, del medesimo codice;
e-f) (Omissis).
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora
le esigenze belliche od operative non consentano che
l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene
comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga,
con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al
difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da
parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze belliche od
operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio
da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
codice di procedura penale, e all'udienza di convalida
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza
mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo,
realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
detto e senza aggravio di spese processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato
possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e'
presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o
fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti di limitazioni all'esercizio dei diritti
e delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».
- La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo, come modificate dalla
legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
servizio permanente.
- Si riporta il testo dell'art. 64 della legge
10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954:
«Art. 64. - La categoria della riserva di complemento
comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere
alla categoria di complemento o al servizio permanente nei
casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge,
hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni
per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3,
comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133
dell'11 giugno 2001, e successive modificazioni:
«Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
di completamento, con specifico riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero con le
attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi stati maggiori o comandi generali e previo
consenso degli interessati, possono essere richiamati in
servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli
ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al
titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
e successive modificazioni, sempre che gli stessi non
abbiano superato il quarantesimo anno di eta'. Al termine
dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il trentaquattresimo anno di eta'.
5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti
prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori
delle forze di completamento del Corpo della Guardia di
finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai
posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-ter, ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui
all'art. 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001,
sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato
il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei pari grado in ruolo.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell'art. 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
essere conferita ai cittadini italiani in possesso di
spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di
prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e'
conferita previo giudizio della commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi capi di stato maggiore
o comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono
definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli
ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti,
anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per
l'individuazione delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati
dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni
precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all'interessato.».
- Si riporta il testo dell'art. 13-ter del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante
«Proroga della partecipazione italiana a operazioni
internazionali. Disposizioni in favore delle vittime
militari e civili di attentati terroristici all'estero», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
65 del 18 marzo 2004:
«Art. 13-ter (Attivita' di ricerca scientifica a fini
di prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di
euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
studio epidemiologico di tipo prospettico seriale
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di
altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati nelle operazioni
internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
espositive idonee a costituire fattore di rischio per la
salute.».



 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.119.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a euro 30.261.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai sottoindicati Ministeri, nella misura di seguito specificata:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a euro 10.039.565;
b) Ministero degli affari esteri, quanto a euro 2.000.000;
c) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, quanto a euro 3.700.000;
d) Ministero dell'interno, quanto a euro 8.800.000;
e) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quanto a euro 682.000;
f) Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 5.040.000.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 97 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)», e pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 302 del 29 dicembre 2005:
«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle
missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000
milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari».



 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1288):
Presentato dal Ministro dell'interno (Amato), dal
Ministro degli affari esteri (D'Alema), dal Ministro della
giustizia (Mastella), dal Ministro dell'economia e finanze
(Padoa-Schioppa), dal Ministro della difesa (Parisi), dal
Presidente del Consiglio (Prodi), il 5 luglio 2006.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri)
e IV (Difesa), in sede referente, il 5 luglio 2006 con
pareri delle commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV, in sede
referente, il 6, 10, 11, 12 e 13 luglio 2006.
Esaminato in aula il 18 luglio 2006 e approvato il 19
luglio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 845):
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e
4ª (Difesa), in sede referente, il 20 luglio 2006 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede
referente, il 24, 25 e 26 luglio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 2006.
 
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