| 
| Gazzetta n. 186 del 11 agosto 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 4 agosto 2006, n. 247 |  | Disposizioni   per   la   partecipazione   italiana   alle   missioni internazionali. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Interventi umanitari, di stabilizzazione
 di ricostruzione e di cooperazione
 1. E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre  2006, la spesa di euro 33.320.634   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq,  di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1637 dell'8 novembre 2005, le attivita' operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla  realizzazione  o  prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo  1,  comma  2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di  iniziative  concordate  con  il  Governo  iracheno  e  destinate, prioritariamente:
 a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c) alla  formazione  nei  settori della pubblica amministrazione, delle  infrastrutture,  della  informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;
 d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
 e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
 3.  Al  capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.
 4.  Per  le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
 5.  Per  le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e'  autorizzato ad affidare incarichi   temporanei   di  consulenza  anche  a  enti  e  organismi specializzati  e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall'articolo  1,  comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi  e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti  od  organismi e stipulati con persone di nazionalita' irachena, ovvero  di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero  degli  affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste.
 6. Per  quanto  non  diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3,  5  e  6,  e  l'articolo  4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio  2003,  n.  165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
 7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di  cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  alla  legge 26 febbraio 1987, n. 49.
 8.   Lo   stanziamento   di   cui  all'articolo  9,  comma  1,  del decreto-legge  31 maggio  2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.
 9.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2006, la spesa di euro 181.070  per  l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive modificazioni.
 10.   Per   la  realizzazione  di  interventi  di  cooperazione  in Afghanistan  e  Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni  di  vita  della  popolazione,  e' autorizzata, per l'anno 2006,  la  spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di  cui  alla  legge  26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella  C  -  Ministero  degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative   destinate,  tra  l'altro,  al  sostegno  dello  sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.
 11.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000,  da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unita'  previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri  per  la  partecipazione  dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO  destinati  all'assistenza  e al reinserimento nella vita civile del  personale  militare  in  esubero  in  BosniaErzegovina, Serbia e Montenegro.
 12.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895  per  lo  svolgimento  in  Italia del corso di formazione per magistrati   e  funzionari  iracheni,  a  cura  del  Ministero  della giustizia,  nell'ambito  della missione integrata dell'Unione europea denominata  EUJUST  LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 13.  Nei  limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto del   Ministro   della   giustizia,   di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  la  misura  delle indennita'  orarie  e  dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per   i   docenti  e  gli  interpreti,  la  misura  delle  indennita' giornaliere  e  delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
 14.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000  per  interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei  contingenti  militari  che partecipano alle missioni di cui alla presente  legge,  al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della   popolazione   locale,  compreso  il  ripristino  dei  servizi essenziali.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 39-vicies bis, commi da
 1   a  8  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 febbraio
 2006,  n.  51,  recante  «Definizione e proroga di termini,
 nonche'   conseguenti   disposizioni  urgenti.  Proroga  di
 termini  relativi  all'esercizio  di  deleghe legislative»,
 pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006:
 «Art.    39-vicies   bis   (Missione   umanitaria,   di
 stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq).  -  1. E'
 autorizzata,  fino  al  30 giugno  2006,  la  spesa di euro
 22.928.310  per  la prosecuzione della missione umanitaria,
 di  stabilizzazione  e  di  ricostruzione  in  Iraq, di cui
 all'art.  1  del  decreto-legge  28 giugno  2005,  n.  112,
 convertito  dalla  legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di
 fornire  sostegno  al  Governo  provvisorio  iracheno nella
 ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
 2.   Nell'ambito  degli  obiettivi  e  delle  finalita'
 individuati  nella  risoluzione delle Nazioni unite n. 1546
 dell'8 giugno  2004,  le attivita' operative della missione
 sono  finalizzate,  oltre che ai settori di cui all'art. 1,
 comma   2,  del  decreto-legge  10  luglio  2003,  n.  165,
 convertito  con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
 n.  219,  e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi
 interventi,   anche   alla   realizzazione   di  iniziative
 concordate   con  il  Governo  iracheno  e  destinate,  tra
 l'altro:
 a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario  in
 favore delle fasce piu' deboli della popolazione;
 b) al sostegno istituzionale e tecnico;
 c) alla   formazione   nel   settore  della  pubblica
 amministrazione,      delle      infrastrutture,      della
 informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
 d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
 e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
 Per  le  finalita'  e nei limiti temporali previsti dai
 commi   1   e  2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e'
 autorizzato,  nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere
 ad  acquisti  e  lavori  da  eseguire in economia, anche in
 deroga  alle  disposizioni  di  contabilita' generale dello
 Stato.
 4.  Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a
 Baghdad  e' affidata la direzione in loco della missione di
 cui ai commi da 1 a 8.
 5.  Per quanto non diversamente previsto, alla missione
 di  cui  ai  commi da 1 a 8 si applicano l'art. 2, comma 2,
 l'art.  3,  commi  1, 2, 3, 5 e 6, e l'art. 4, commi 1, 2 e
 3-bis,   del   decreto-legge   10 luglio   2003,   n.  165,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
 n. 219.
 6.  Per  l'affidamento degli incarichi e per la stipula
 dei  contratti  di  cui  all'art.  4,  comma  1, del citato
 decreto-legge    n.   165   del   2003,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge  n. 219 del 2003, si applicano
 altresi'  le  disposizioni  di  cui  alla legge 26 febbraio
 1987, n. 49.
 7.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  189.895  per  lo svolgimento in Italia di un corso di
 formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del
 Ministero   della  giustizia,  nell'ambito  della  missione
 integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX.
 8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con
 decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
 Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite la
 misura  delle  indennita'  orarie e dei rimborsi forfettari
 delle  spese  di viaggio per i docenti e gli interpreti, la
 misura  delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto
 per  i  partecipanti  ai corsi, la misura delle spese per i
 sussidi didattici.».
 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 1, comma 2, 2,
 comma  2,  3,  commi 1, 2, 3, 5 e 6, 4, commi 1, 2, e 3-bis
 del  decreto-legge  10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
 modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante
 «Interventi  urgenti a favore della popolazione irachena» e
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 191
 del 19 agosto 2003:
 «Art.  1  (Missione  umanitaria e di ricostruzione in
 Iraq). 1. (Omissis).
 2.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono destinati in
 particolare:
 a) al  settore  sanitario, per la riabilitazione e la
 riorganizzazione  delle  strutture  clinico-assistenziali e
 per  il  potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
 sanita'   pubblica,   con   particolare   riferimento  alla
 attivita'   di  prevenzione  e  profilassi  delle  malattie
 trasmissibili;
 b) al  settore  delle infrastrutture, con particolare
 riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
 viarie,  portuali  ed  aeroportuali,  elettriche,  idriche,
 agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
 c) al  settore  scolastico,  con particolare riguardo
 alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
 d) al  settore  della  conservazione  del  patrimonio
 culturale,  per  il  ripristino  della  funzionalita' delle
 strutture  destinate  alla  tutela  ed  alla gestione dello
 stesso,    nonche'   al   restauro   dei   beni   culturali
 danneggiati».
 «Art.   2   (Organizzazione   della   missione).  -  1.
 (Omissis).
 2.  Al  personale  inviato  in  missione in Iraq per le
 finalita'   di   cui   al   presente  Capo  e'  corrisposta
 l'indennita'  di missione prevista dal decreto ministeriale
 13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
 con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
 nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
 «Art.   3  (Regime  degli  interventi).  -  1.  Per  la
 realizzazione   degli  interventi  di  cui  all'art.  1  si
 applicano  le  disposizioni  di  cui alla legge 26 febbraio
 1987,  n.  49,  ed al decreto-legge l° luglio 1996, n. 347,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
 n.  426,  in  quanto  compatibili. Si applicano altresi' le
 disposizioni  di  cui  alla  legge 6 febbraio 1992, n. 180,
 anche  con  riguardo  all'invio  in missione del personale,
 all'affidamento   degli   incarichi   e  alla  stipula  dei
 contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
 dotazioni  materiali  e  strumentali  di  cui  al  medesimo
 articolo.
 2.  Per  gli interventi di ripristino, riabilitazione e
 risanamento  di  opere  distrutte  o danneggiate di importo
 inferiore  a  5  milioni di euro, il Ministero degli affari
 esteri  puo'  procedere  ai  sensi  dell'art.  24, comma 1,
 lettera  b),  e  comma  5, della legge 11 febbraio 1994, n.
 109, e successive modificazioni.
 3.  Per  le procedure in materia di appalti pubblici di
 servizi  si  applica  l'art.  7,  comma  2, lettera d), del
 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
 in  materia  di acquisizione di forniture si applica l'art.
 9,  comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
 in  materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
 decreto  legislativo  24 luglio  1992, n. 358, e successive
 modificazioni.
 4. (Omissis).
 5.  Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
 decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  e
 successive  modificazioni,  si  applicano  a tutti gli enti
 esecutori  degli  interventi previsti dal presente decreto.
 Quando  tali  enti  sono  soggetti privati e' necessaria la
 presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
 6.  Per  le  attivita'  di  soccorso  e  di  intervento
 umanitario,   ai  volontari  impiegati  dalla  Croce  Rossa
 Italiana   in  Iraq  viene  riconosciuto  il  diritto  alla
 conservazione  del  posto  di  lavoro  per  un  impegno non
 superiore  a  novanta  giorni annui anche non continuativi,
 che  il  datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu'
 dell'impegno   medesimo   viene   altresi'  riconosciuta  e
 corrisposta,  a titolo di mancato guadagno giornaliero, una
 somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari
 agli   oneri  assicurativi  e  previdenziali  eventualmente
 anticipate  dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
 potra'  avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa
 Italiana  da  presentarsi  entro  e  non  oltre un anno dal
 termine della missione di cui al presente Capo.».
 «Art.  4  (Risorse umane e dotazioni strumentali). - 1.
 Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
 incarichi   temporanei   di  consulenza  anche  ad  enti  e
 organismi  di diritto privato o pubblico specializzati ed a
 stipulare  contratti  di lavoro previsti dalla legislazione
 vigente    con    personale    estraneo    alla    pubblica
 amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
 in  deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
 legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
 la  durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
 di   personale   proveniente   da   altre   amministrazioni
 pubbliche,   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, posto in posizione di
 comando  oppure  reclutato  a  seguito  delle  procedure di
 mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
 legislativo.
 3. (Omissis).
 3-bis.  Il  Ministro  degli affari esteri identifica le
 misure  volte  ad  agevolare l'intervento di organizzazioni
 non  governative  che  intendano  operare  in Iraq per fini
 umanitari».
 - Si  riporta  il testo del comma 9, dell'art. 1, della
 legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nel Supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
 2005,   come  modificato  dall'art.  27  del  decreto-legge
 4 luglio 2006, n. 223:
 «9.  Fermo  quanto  stabilito  dall'art. 1, comma 11,
 della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, la spesa annua per
 studi  ed  incarichi  di  consulenza  conferiti  a soggetti
 estranei  all'amministrazione,  sostenuta  dalle  pubbliche
 amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
 modificazioni,  esclusi le universita', gli enti di ricerca
 e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
 potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta
 nell'anno 2004.».
 - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49, recante «Nuova
 disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
 via  di  sviluppo»  e' pubblicata nel Supplemento ordinario
 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  1,  del
 decreto-legge   31 maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con
 modificazioni  dalla  legge 26 luglio 2005, n. 152, recante
 «Disposizioni  urgenti  in materia di protezione civile», e
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 176 del 30 luglio
 2005:
 «Art.  9  (Disposizioni per il Ministero degli affari
 esteri). - 1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del
 Ministero  degli  affari  esteri e' autorizzata la spesa di
 200.000,00  euro  per  gli  anni  2005,  2006  e  2007,  da
 iscrivere  in  apposito  capitolo,  nell'ambito dell'unita'
 previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per
 la  corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale
 della Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare
 adeguati  interventi,  in occasione di catastrofi naturali,
 eventi  bellici,  o  comunque  in  situazioni  di emergenza
 all'estero.   Al   relativo   onere  si  provvede  mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
 speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze,  allo  scopo parzialmente
 utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero degli
 affari  esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e
 delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 204 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
 «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli affari esteri», e
 pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967:
 «Art.   204   (Trattamento   dei   componenti   delle
 delegazioni  diplomatiche  speciali). - Ai componenti delle
 delegazioni  diplomatiche  speciali  di  cui all'art. 35 e'
 attribuita,  con  decreto del Ministro degli affari esteri,
 di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione economica su parere della commissione
 di  cui  all'art. 172, un'indennita' adeguata ed un assegno
 per  oneri  di rappresentanza determinato secondo i criteri
 di   cui   all'art.   171-bis.   Il  trattamento  economico
 complessivo  e'  comunque  non  superiore  a  quello che il
 personale  di  analogo  rango percepisce o percepirebbe nel
 Paese  in  cui  e'  istituita  la  delegazione  diplomatica
 speciale.
 Ai  predetti  si applica l'art. 186. Nei casi di cui al
 primo    comma   dell'articolo   predetto,   all'indennita'
 personale  si  intende sostituita quella prevista dal primo
 comma  del  presente  articolo.  La  indennita' giornaliera
 prevista  dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei
 casi  di  cui  al  punto  1) dello stesso comma, sulla base
 dell'indennita'   di   cui  al  primo  comma  del  presente
 articolo.  Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186,
 l'indennita'   giornaliera   e'  stabilita  con  la  stessa
 procedura indicata nel primo comma del presente articolo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Missioni internazionali delle Forze armate
 e delle Forze di polizia
 1.  E'  autorizzata  la  spesa  di  euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia, di cui  all'articolo  39-vicies  bis,  comma  9,  del  decreto-legge  30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 550.268  per  la  proroga  della  partecipazione  di esperti militari italiani   alla   riorganizzazione   dei  Ministeri  della  difesa  e dell'interno   iracheni,  nonche'  alle  attivita'  di  formazione  e addestramento  del  personale  delle  Forze  armate  irachene, di cui all'articolo  39-vicies  bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security  Assistance  Force  (ISAF),  di  cui  all'articolo 39-vicies semel,   comma  2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 4.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione  multinazionale  nel  Golfo  arabico  gia'  denominata Resolute  Behaviour,  operante  nel  quadro  della  missione Enduring Freedom,  e  alla  missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata,   di  cui  all'articolo  39-vicies  semel,  comma  1,  del decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 5.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625  per la proroga della partecipazione di personale militare alle  missioni  internazionali,  di cui all'articolo 39-vicies semel, comma  3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2006,  n.  51, di seguito elencate:
 a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
 b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
 c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
 d) Albania 2, in Albania.
 6.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078  per la proroga della partecipazione di personale militare alla  missione  dell'Unione  europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA,   di   cui   all'articolo   39-vicies  semel,  comma  4,  del decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
 7.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che  partecipa  alla  missione  denominata  Joint  Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 8.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 45.665  per  la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla  missione  in  Kosovo,  denominata  European Union Planning Team (EUPT),  di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.
 9.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2006, la spesa di euro 761.702  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla   missione  internazionale  denominata  Temporary  International Presence  in  Hebron  (TIPH  2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma  6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 10.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico  di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM  Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10,  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 11.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla  missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di  cui  all'articolo  39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 12.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla   missione  di  polizia  dell'Unione  europea  nella  Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 13.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032  per  la partecipazione di personale militare alla missione militare  a  sostegno  della  missione  di osservazione delle Nazioni Unite  nella  Repubblica  democratica  del Congo, denominata EUFOR RD CONGO,  di  cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006.
 14.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare alla   missione   delle   Nazioni  Unite  denominata  United  Nations Peacekeeping  Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel,  comma  11,  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 15.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432  per  la  proroga  della partecipazione di personale del Corpo della  guardia  di  finanza  alla  missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3,   lettera   d),  del  decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 16.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.
 17.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia  di  Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo  (UNMIK),  di  cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 18.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia  italiane  in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 19.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491  per  la  proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei  carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di  cui  all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 20.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754  per  la  proroga  della  partecipazione  di  personale della Polizia  di  Stato  alle  attivita' per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli  doganali  in  Moldavia  e  Ucraina,  di  cui  all'articolo 39-vicies  semel,  comma  24,  del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 21.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione  in  Palestina, denominata European Union Police Mission for the  Palestinian  Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC  del  Consiglio,  del  14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.
 22.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708,  determinata  ai  sensi  dell'articolo  204  del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive modificazioni,   per   l'invio   in  Afghanistan  di  un  funzionario diplomatico  con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del  contingente  militare  che  partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
 23.  Con  decorrenza  dalla  data  di entrata nel territorio, nelle acque  territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla  data  di  uscita  dagli  stessi  per  il rientro nel territorio nazionale,  al  personale  che  partecipa  alle  missioni di cui alla presente  legge  e'  corrisposta  per tutta la durata del periodo, in aggiunta  allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso  e  continuativo,  l'indennita'  di  missione  di  cui al regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941, nelle misure di seguito indicate, detraendo   eventuali   indennita'   e  contributi  corrisposti  agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
 a)  misura  del  98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH  2  ed  EUBAM  Rafah, in Medio Oriente, nonche' al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;
 b)  misura  del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,  Emirati  Arabi  Uniti  e  Oman, al personale  militare  che  partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq,  Enduring  Freedom,  Active  Endeavour  e  ISAF in Afghanistan, nonche'  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  servizio  di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;
 c)  misura  intera  al  personale  della  Polizia  di  Stato  che partecipa  alla  missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
 d)   misura   intera  incrementata  del  30  per  cento,  se  non usufruisce,  a  qualsiasi  titolo,  di  vitto e alloggio gratuiti, al personale  militare  che  partecipa  alle  missioni  CIU ed EUPT, nei Balcani,  AMIS  II,  EUPOL  Kinshasa  ed  EUFOR  RD CONGO, in Africa, UNFICYP,  a  Cipro,  e  al  personale  dell'Arma  dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;
 e)  misura  intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria  prevista  con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti  e  Oman,  al  personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia  in  Iraq,  e' impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli  esperti  militari  impiegati  in  Iraq,  nonche'  al  personale militare  impiegato  in  Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
 f)  misura  intera  incrementata  del 30 per cento, calcolata sul trattamento  economico  all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati  Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.
 24.  Al  personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze  di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si  applica  il  trattamento  economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,  n.  642,  e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima  legge,  nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 25.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747   per  l'attribuzione  del  trattamento  assicurativo  previsto dall'articolo   3   del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  451, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri  impiegato  in Iraq per il servizio  di  protezione  e  sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.
 26.  Al  personale militare che partecipa alle missioni di cui alla presente  legge  si  applicano  il  codice  penale militare di pace e l'articolo  9,  commi  3,  4,  lettere  a),  b),  c) e d), 5 e 6, del decreto-legge   1°   dicembre   2001,   n.   421,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
 27.  I  reati  commessi  dallo  straniero  in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
 28.  Per  i  reati di cui al comma 27 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
 29.  Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3.
 30.  I  mezzi  e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla   legge   9   luglio   1990,   n.  185,  utilizzati  a  supporto dell'attivita'  operativa  di unita' militari all'estero, per i quali non  risulta  conveniente  il  rimpatrio  in  relazione  ai  costi di trasporto,  su  disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza  armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita'  in  cui  si  trovano,  alle  Forze  armate e alle Forze di polizia  estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non  governative  ovvero  a organismi di volontariato e di protezione civile,  prioritariamente  italiani,  ivi  operanti.  Con decreto del Ministro  della  difesa  si  provvede  a  disciplinare  le  modalita' attuative.
 31.  Il  Ministero  della  difesa  e' autorizzato a cedere a titolo gratuito   al  Governo  iracheno  sei  motovedette  del  Corpo  delle capitanerie  di  porto  dismesse alla data di entrata in vigore della presente legge.
 32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti costituiti  per  lo  svolgimento delle missioni internazionali di cui alla  presente  legge  sono  validi  ai  fini dell'assolvimento degli obblighi  previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai decreti legislativi  30  dicembre  1997,  n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
 33.  Per  le  esigenze  connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n.  113,  nell'anno  2006  possono  essere  richiamati  in servizio a domanda,  secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 25 del decreto legislativo  8  maggio  2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali  appartenenti  alla  riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
 34.  Per  quanto  non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali  di  cui alla presente legge si applicano gli articoli 2,  commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28  dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 35.  E'  autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la  prosecuzione  dello  studio  epidemiologico  di  tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi  potenzialmente  tossici  presenti  in campioni biologici di militari   impiegati   nelle  missioni  internazionali,  al  fine  di individuare  eventuali  situazioni  espositive  idonee  a  costituire fattore  di  rischio  per  la  salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge  20  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta il testo dell'art. 39-vicies bis, commi 9
 e  11 del citato decreto-legge n. 273 del 2005, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51:
 «9. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  189.965.418  per  la  proroga della partecipazione di
 personale militare alla missione internazionale in Iraq, di
 cui  all'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio
 2005,  n.  3,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
 18 marzo 2005. n. 37.
 10. (Omissis).
 11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  541.297  per  la  partecipazione  di esperti militari
 italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e
 dell'interno iracheni, nonche' alle attivita' di formazione
 e   addestramento   del   personale   delle   Forze  armate
 irachene.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 39-vicies semel, commi
 1,  2,  3,  4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22 e 24 del
 citato   d.-l.   n.   273   del   2005,   convertito,   con
 modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51:
 «Art  39-vicies  semel.  (Partecipazione  di  personale
 militare  a  missioni internazionali). - 1. E' autorizzata,
 fino  al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la
 proroga  della  partecipazione  di  personale militare alla
 missione  internazionale  Enduring  Freedom e alle missioni
 Active  Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di
 cui  all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005,
 n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 2.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  148.935.976  per  la  proroga della partecipazione di
 personale    militare    alla    missione    internazionale
 International  Security  Assistance  Force  (ISAF),  di cui
 all'art.  1,  comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n.
 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157;
 3.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  111.918.982  per  la  proroga della partecipazione di
 personale  militare,  compreso il personale appartenente al
 corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del
 Sovrano  Militare  Ordine  di  Malta,  speciale  ausiliario
 dell'Esercito  italiano,  alle  missioni internazionali, di
 cui  all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005,
 n.  111,  convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di
 seguito elencate:
 a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo;
 b) Multinational Specialized Uni (MSU) in Kosovo;
 c) Joint   Enterprise   in  Kosovo  e  Fyrom  e  NATO
 Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom:
 d) United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e
 Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo.
 e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
 Albania.
 4.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  21.285.597  per  la  proroga  della partecipazione di
 personale  militare  alla  missione  dell'Unione europea in
 Bosnia-Erzegovina,  denominata  ALTHEA,  di cui all'art. 1,
 comma   4,   del  decreto-legge  28 giugno  2005,  n.  111,
 convertito  dalla  legge  31 luglio  2005,  n. 157, nel cui
 ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
 5. (Omissis).
 6.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro   727.361  per  la  proroga  della  partecipazione  di
 personale  militare  alla missione internazionale Temporary
 International  Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'art.
 1,  comma  6,  del  decreto-legge  28 giugno  2005, n. 111,
 convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 7.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  3.037.774  per  la  proroga  della  partecipazione di
 personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui
 all'art.  1,  comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n.
 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 8. (Omissis).
 9.  E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro   114.106  per  la  proroga  della  partecipazione  di
 personale  militare  alla  missione  di polizia dell'Unione
 europea  nella Repubblica democratica del Congo, denominata
 EUPOL   Kinshasa,  di  cui  all'art.  3  del  decreto-legge
 28 giugno  2005,  n.  111, convertito dalla legge 31 luglio
 2005, n. 157.
 10. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  1.656.594 per la partecipazione di personale militare
 alla   missione  dell'Unione  europea  di  assistenza  alle
 frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union
 Border  Assistance  Mission  in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
 all'azione   comune   2005/889/PESC   del   Consiglio,  del
 25 novembre 2005.
 11. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  136.311  per  la partecipazione di personale militare
 alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
 Peacekeeping   Force   in  Cipro  (UNFICYP),  di  cui  alla
 risoluzione  n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il
 14 dicembre 2005.
 12-14 (Omissis).
 15. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  49.354  per  l'invio in Afghanistan di un funzionario
 diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere
 diplomatico  del  comandante della missione ISAF, di cui al
 comma 2.
 16-18 (Omissis).
 19.  E' autorizzata fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di
 fanteria  rumena,  di cui all'articolo 11 del decreto-legge
 28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
 20. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  696.404  per  la  proroga  della  partecipazione  del
 personale  della  Polizia  di  Stato  alla  missione Unired
 Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 7, comma
 1,  del  decreto-legge  28 giugno  2005, n. 111, convertito
 dalla legge 31 luglio 2005, n. 157.
 21. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione
 delle  Forze  di  polizia  italiane  in Albania e nei Paesi
 dell'area  balcanica,  di  cui  all'art.  7,  comma  2, del
 decreto-legge  28 giugno  2005,  n.  111,  convertito dalla
 legge 31 luglio 2005, n. 157.
 22. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 curo   792.264  per  la  proroga  della  partecipazione  di
 personale   della   Polizia   di   Stato  e  dell'Arma  dei
 carabinieri  alla  missione in Bosnia-Erzegovina denominata
 EUPM,  di  cui  all'art.  7.  comma  3,  del  decreto-legge
 28 giugno  2005,  n.  111, convertito dalla legge 31 luglio
 2005, n. 157.
 23. (Omissis)
 24. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di
 euro  71.787  per  la  partecipazione  di  personale  della
 Polizia  di  Stato  alle attivita' per l'istituzione di una
 missione  dell'Unione  europea  di assistenza alla gestione
 delle  frontiere  e  dei  controlli  doganali in Moldavia e
 Ucraina.».
 -  Per  l'art.  204  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  si  veda  nelle note
 all'art. 1.
 -  Il  regio  decreto  3 giugno  1926,  n. 941, recante
 «Indennita'  al  personale dell'amministrazione dello Stato
 incaricato  di  missione  all'estero»,  e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 1, primo comma,
 lettera  b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, recante
 «Trattamento  economico  del personale dell'Esercito, della
 Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero
 presso  delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso
 enti,  comandi  od  organismi internazionali», e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961:
 «Art.  1.  - Il personale militare dell'Esercito, della
 Marina  e  dell'Aeronautica  destinato  isolatamente presso
 delegazioni  o  rappresentanze  militari all'estero, per un
 periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
 a) omissis;
 b) un'assegno  di lungo servizio all'estero in misura
 mensile  ragguagliata  a  30  diarie  intere come stabilito
 dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;»
 «Art.  3.  - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
 attribuita,  qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
 non  sia  ritenuto  sufficiente  in relazione a particolari
 condizioni   di   servizio,   una  indennita'  speciale  da
 stabilirsi   nella  stessa  valuta  dall'assegno  di  lungo
 servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».
 - Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
 4,  5,  7,  8  commi  1  e  2,  9  e  13, del decreto-legge
 28 dicembre  2001,  n.  451, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni
 urgenti  per  la  proroga  della  partecipazione italiana a
 operazioni  militari  internazionali»,  e  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio
 2002:
 «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
 2.  Durante  i  periodi  di  riposo e recupero previsti
 dalle  normative  di  settore,  fruiti  fuori dal teatro di
 operazioni e in costanza di missione, al personale militare
 e  della  Polizia  di  Stato  e'  corrisposta un'indennita'
 giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
 3.  Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita' di
 missione  i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
 ferma  prefissata  delle  Forze  armate  sono equiparati ai
 volontari di truppa in servizio permanente.».
 «Art.  3.  (Trattamento assicurativo e pensionistico) -
 1. Al  personale  militare  e  della  Polizia  di  Stato e'
 attribuito  il  trattamento  assicurativo di cui alla legge
 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
 previsto  dall'art.  10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
 ragguagliandosi   il   massimale   minimo   al  trattamento
 economico del personale con il grado di sergente maggiore o
 grado corrispondente.
 2.  Nei  casi  di decesso e di invalidita' per causa di
 servizio  si  applicano,  rispettivamente,  l'art.  3 della
 legge  3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
 le   disposizioni   in  materia  di  pensione  privilegiata
 ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
 di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 dicembre  1973,  n. 1092, e successive modificazioni. Il
 trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
 si  cumula  con  quello  assicurativo  di  cui  al comma 1,
 nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
 privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
 legge  3 giugno  1981,  n.  308,  e dal regio decreto-legge
 15 luglio  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
 1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
 stabiliti  dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
 contratta   in   servizio   si  applica  l'art.  4-ter  del
 decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2001, n. 27, come
 modificato  dall'art.  3-bis  del  decreto-legge  19 luglio
 2001,  n.  294,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 29 agosto 2001, n. 339.».
 «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
 1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
 comma 1,  si  applicano anche al personale militare e della
 Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
 trascorso  in  stato  di  prigionia  o  quale  disperso  e'
 computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
 «Art.  5  (Disposizioni  varie).  - 1. Al personale che
 partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
 a) non  si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
 del passaporto di servizio;
 b) non  si  applicano  le  disposizioni in materia di
 orario di lavoro;
 c) e'  consentito  l'utilizzo a titolo gratuito delle
 utenze   telefoniche   di   servizio,   se   non  risultano
 disponibili  sul  posto adeguate utenze telefoniche per uso
 privato,  fatte  salve le priorita' correlate alle esigenze
 operative.».
 «Art.  7  (Personale  civile). - 1. Al personale civile
 eventualmente  impiegato  nelle  operazioni militari di cui
 all'art.  1  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
 decreto  per  quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
 cui all'art. 6.».
 «Art.  8  (Disposizioni  in materia contabile). - 1. In
 relazione  alle  operazioni  di  cui all'art. 1, in caso di
 urgenti    esigenze   connesse   con   l'operativita'   dei
 contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
 i   competenti   ispettorati  di  Forza  armata,  accertata
 l'impossibilita'   di   provvedere   attraverso   contratti
 accentrati  gia'  operanti,  possono disporre l'attivazione
 delle  procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
 per l'acquisizione di beni e servizi.
 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
 di   cui   all'art.   1,   il  Ministero  della  difesa  e'
 autorizzato,  in  caso  di  necessita' ed urgenza, anche in
 deroga  alle  vigenti disposizioni di contabilita' generale
 dello  Stato  e  ai  capitolati  d'oneri,  a  ricorrere  ad
 acquisti  e lavori da eseguire in economia, entro il limite
 complessivo  di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
 di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
 generale  di  mezzi  da  combattimento  e  da trasporto, di
 esecuzione   di   opere   infrastrutturali   aggiuntive   e
 integrative  e di acquisizione di apparati di comunicazione
 e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
 «Art.  9  (Prolungamento  delle  ferme).  -  1.  Per le
 esigenze  connesse  con le operazioni di cui all'art. 1, il
 periodo  di  ferma  dei  volontari  in ferma annuale di cui
 all'art.  16,  comma  2,  del  decreto legislativo 8 maggio
 2001,  n.  215,  puo'  essere  prolungato  da  un minimo di
 ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
 «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
 personale   militare   che   ha   presentato   domanda   di
 partecipazione  ai  concorsi  interni banditi dal Ministero
 della  difesa  per  il  personale  in  servizio  e non puo'
 partecipare   alle   varie   fasi  concorsuali,  in  quanto
 impiegato  nell'operazione  di  cui  all'art.  1,  comma 3,
 ovvero   impegnato   fuori  dal  territorio  nazionale  per
 attivita'  connesse  alla  predetta operazione, e' rinviato
 d'ufficio   al   primo  concorso  utile  successivo,  fermo
 restando   il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
 previsti  dal  bando di concorso per il quale ha presentato
 domanda.
 2.  Al  personale  di cui al comma 1, qualora vincitore
 del  concorso  e  previo superamento del relativo corso ove
 previsto,  sono  attribuite,  ai  soli  fini  giuridici, la
 stessa  anzianita'  assoluta dei vincitori del concorso per
 il  quale  ha  presentato  domanda  e l'anzianita' relativa
 determinata  dal  posto che avrebbe occupato nella relativa
 graduatoria.».
 -  Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3, 4, lettere
 a),  b), c) e d), 5 e 6 del decreto-legge 1° dicembre 2001,
 n.   421,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la
 partecipazione   di   personale   militare   all'operazione
 multinazionale  denominata  Enduring Freedom», e pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 28 del
 2 febbraio 2002:
 «Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1.-2. (Omissis).
 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
 di Roma.
 4.  Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
 del  codice  di  procedura  penale gli ufficiali di polizia
 giudiziaria  militare  procedono all'arresto di chiunque e'
 colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
 a) disobbedienza  aggravata  previsto  dall'art. 173,
 secondo comma, del codice penale militare di pace;
 b) rivolta,  previsto dall'art. 174 del codice penale
 militare di pace;
 c) ammutinamento,  previsto  dall'art. 175 del codice
 penale militare di pace;
 d)  insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
 186  del  codice penale militare di pace, e violenza contro
 un  inferiore  aggravata,  previsto  dall'art. 195, secondo
 comma, del medesimo codice;
 e-f) (Omissis).
 5. Nei  casi di arresto in flagranza o fermo, qualora
 le  esigenze  belliche  od  operative  non  consentano  che
 l'arrestato   sia   posto  tempestivamente  a  disposizione
 dell'autorita'  giudiziaria  militare,  l'arresto  mantiene
 comunque  la  sua  efficacia  purche'  il  relativo verbale
 pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
 al  pubblico  ministero e l'udienza di convalida si svolga,
 con  la  partecipazione  necessaria  del  difensore,  nelle
 successive  quarantotto  ore.  In  tale  caso gli avvisi al
 difensore  dell'arrestato  o del fermato sono effettuati da
 parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
 il  caso  in  cui  le  oggettive  circostanze  belliche  od
 operative  non lo consentano, si procede all'interrogatorio
 da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
 codice  di  procedura  penale,  e  all'udienza di convalida
 davanti  al  giudice  per le indagini preliminari, ai sensi
 dell'art.  391  del  codice di procedura penale, a distanza
 mediante  un  collegamento  videotelematico od audiovisivo,
 realizzabile   anche   con   postazioni   provvisorie,  tra
 l'ufficio  del  pubblico  ministero  ovvero  l'aula  ove si
 svolge  l'udienza  di convalida e il luogo della temporanea
 custodia,  con modalita' tali da assicurare la contestuale,
 effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
 entrambi  i  luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
 detto  e  senza  aggravio di spese processuali per la copia
 degli  atti.  Il  difensore o il suo sostituto e l'imputato
 possono  consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
 tecnici  idonei.  Un  ufficiale  di  polizia giudiziaria e'
 presente  nel  luogo in cui si trova la persona arrestata o
 fermata,  ne  attesta  l'identita'  dando atto che non sono
 posti  impedimenti di limitazioni all'esercizio dei diritti
 e  delle  facolta'  a  lui spettanti e redige verbale delle
 operazioni  svolte.  Senza pregiudizio per la tempestivita'
 dell'interrogatorio,  l'imputato  ha  altresi'  diritto  di
 essere  assistito,  nel  luogo  dove  si trova, da un altro
 difensore  di  fiducia  ovvero da un ufficiale presente nel
 luogo.  Senza  pregiudizio  per i provvedimenti conseguenti
 all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
 nazionale,  l'imputato  ha  diritto ad essere ulteriormente
 interrogato nelle forme ordinarie.
 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
 all'interrogatorio  della  persona  sottoposta  alla misura
 coercitiva  della  custodia  cautelare  in  carcere, quando
 questa  non  possa  essere  condotta,  nei termini previsti
 dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
 giudiziario   militare   per   rimanervi   a   disposizione
 dell'autorita' giudiziaria militare.».
 -  La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme
 sul  controllo  dell'esportazione,  importazione e transito
 dei  materiali  di armamento», e' pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990.
 -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 490,
 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
 dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
 comma 97,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662»,  e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  17  del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3
 allegate  al  decreto  legislativo,  come  modificate dalla
 legge  2  dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 294 del 16 dicembre
 2004,  prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai
 fini  della  valutazione  per  l'avanzamento  nel  ruolo di
 appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
 -  Il  decreto  legislativo  5 ottobre  2000,  n.  298,
 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
 dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
 a  norma  dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
 obblighi   da  assolvere  ai  fini  della  valutazione  per
 l'avanzamento  nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
 servizio permanente.
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  64  della  legge
 10 aprile  1954,  n.  113,  recante  «Stato degli ufficiali
 dell'Esercito,   della   Marina   e  dell'Aeronautica»,  e'
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954:
 «Art.  64.  - La categoria della riserva di complemento
 comprende  gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere
 alla  categoria di complemento o al servizio permanente nei
 casi  e  nelle  condizioni  previsti  dalla presente legge,
 hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra».
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  del  decreto
 legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante «Disposizioni
 per   disciplinare   la  trasformazione  progressiva  dello
 strumento  militare  in professionale, a norma dell'art. 3,
 comma 1,  della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato
 nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 133
 dell'11 giugno 2001, e successive modificazioni:
 «Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
 In  relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
 di  completamento,  con specifico riferimento alle esigenze
 correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero con le
 attivita'  addestrative,  operative  e  logistiche  sia sul
 territorio  nazionale  sia  all'estero,  gli  ufficiali  di
 complemento   o   in  ferma  prefissata,  su  proposta  dei
 rispettivi  stati  maggiori  o  comandi  generali  e previo
 consenso  degli  interessati,  possono essere richiamati in
 servizio  con  il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
 ad  una  ferma  non  superiore  ad  un  anno, rinnovabile a
 domanda  dell'interessato  per  non  piu'  di una volta, al
 termine della quale sono collocati in congedo.
 2.  Agli  ufficiali  delle  forze  di  completamento si
 applicano  le  norme  di  stato  giuridico previste per gli
 ufficiali del servizio permanente.
 3.  L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
 modalita'  previste per gli ufficiali del congedo di cui al
 titolo   IV  della  legge  12 novembre  1955,  n.  1137,  e
 successive modificazioni.
 4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
 possono  partecipare  ai concorsi per il reclutamento degli
 ufficiali  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  e  all'art. 5,
 comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
 e  successive  modificazioni,  sempre  che  gli  stessi non
 abbiano  superato  il quarantesimo anno di eta'. Al termine
 dei  prescritti  corsi formativi, i predetti ufficiali sono
 iscritti  in  ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo
 dei parigrado in ruolo.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4 si applicano
 all'Arma  dei  carabinieri  con riferimento al reclutamento
 degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
 e  8,  comma  1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
 298,  sempreche'  gli  ufficiali  interessati  non  abbiano
 superato il trentaquattresimo anno di eta'.
 5-bis.   Fermi   restando   gli   ulteriori   requisiti
 prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori
 delle  forze  di  completamento  del Corpo della Guardia di
 finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai
 posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-ter, ai
 concorsi   per  il  reclutamento  degli  ufficiali  di  cui
 all'art.   9  del  decreto  legislativo  n.  69  del  2001,
 sempreche'  gli  ufficiali interessati non abbiano superato
 il   trentaquattresimo   anno   di  eta'.  Al  termine  dei
 prescritti   corsi  formativi  i  predetti  ufficiali  sono
 iscritti  in  ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo
 dei pari grado in ruolo.
 6.  La  nomina  ad  ufficiale  di  complemento ai sensi
 dell'art.  4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
 essere  conferita  ai  cittadini  italiani  in  possesso di
 spiccata  professionalita'  che  diano ampio affidamento di
 prestare  opera  proficua  nelle Forze armate. La nomina e'
 conferita   previo  giudizio  della  commissione  ordinaria
 d'avanzamento,   che   stabilisce  il  grado  ed  il  ruolo
 d'assegnazione, sentiti i rispettivi capi di stato maggiore
 o comandanti generali.
 7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
 delle  finanze,  secondo  le  rispettive  competenze,  sono
 definite  in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
 Forza  armata,  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 Guardia di finanza:
 a) le  modalita'  per  l'individuazione delle ferme e
 della  loro  eventuale  estensione  nell'ambito  del limite
 massimo di cui al comma 1;
 b) i  requisiti  fisici  ed attitudinali richiesti ai
 fini   dell'esercizio   delle  mansioni  previste  per  gli
 ufficiali   chiamati   o   richiamati   in   servizio.  Gli
 ordinamenti   di   ciascuna  Forza  armata,  dell'Arma  dei
 carabinieri   e   del   Corpo   della  Guardia  di  finanza
 individuano  gli  eventuali  specifici requisiti richiesti,
 anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;
 c) le   procedure   da  seguirsi,  le  modalita'  per
 l'individuazione   delle   professionalita'   e  del  grado
 conferibile  ai  sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
 requisiti,  secondo  criteri  analoghi a quelli individuati
 dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819.
 8.  Agli  ufficiali  delle  forze di completamento, che
 siano  lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
 per  le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
 aggiunta  alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
 attribuite  ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
 al   periodo   di   effettiva  permanenza  nelle  posizioni
 precedentemente  individuate, anche lo stipendio e le altre
 indennita'   a   carattere   fisso  e  continuativo,  fatta
 eccezione  per  l'indennita'  integrativa  speciale, dovute
 dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
 corresponsione all'interessato.».
 -   Si   riporta   il   testo   dell'art.   13-ter  del
 decreto-legge   20 gennaio  2004,  n.  9,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  12 marzo 2004, n. 68, recante
 «Proroga   della   partecipazione   italiana  a  operazioni
 internazionali.   Disposizioni   in  favore  delle  vittime
 militari e civili di attentati terroristici all'estero», e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 65 del 18 marzo 2004:
 «Art.  13-ter  (Attivita' di ricerca scientifica a fini
 di  prevenzione sanitaria). - 1. E' autorizzata la spesa di
 euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
 studio   epidemiologico   di   tipo   prospettico   seriale
 indirizzato  all'accertamento  dei  livelli  di uranio e di
 altri  elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
 biologici    di   militari   impiegati   nelle   operazioni
 internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
 espositive  idonee  a  costituire fattore di rischio per la
 salute.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente  legge,  pari complessivamente a euro 488.119.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e,  quanto  a  euro 30.261.565,  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per   l'anno   2006,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando  gli accantonamenti  relativi  ai sottoindicati Ministeri, nella misura di seguito specificata:
 a)  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a euro 10.039.565;
 b) Ministero degli affari esteri, quanto a euro 2.000.000;
 c)  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, quanto a euro 3.700.000;
 d) Ministero dell'interno, quanto a euro 8.800.000;
 e)  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quanto a euro 682.000;
 f)  Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 5.040.000.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Si  riporta  il testo del comma 97 dell'art. 1 della
 legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato   (legge   finanziaria   2006)»,   e  pubblicata  nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
 generale - n. 302 del 29 dicembre 2005:
 «97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere
 ad   eventuali  esigenze  connesse  con  la  proroga  delle
 missioni  internazionali  di  pace  e'  stabilito  in 1.000
 milioni  di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze
 provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
 relative  all'utilizzo  del  Fondo,  delle quali viene data
 formale    comunicazione    alle   competenti   Commissioni
 parlamentari».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge  sono  convalidati  gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni  effettuate  dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 4 agosto 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 D'Alema, Ministro degli affari esteri
 Parisi, Ministro della difesa
 Amato, Ministro dell'interno
 Mastella, Ministro della giustizia
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 1288):
 Presentato   dal  Ministro  dell'interno  (Amato),  dal
 Ministro  degli affari esteri (D'Alema), dal Ministro della
 giustizia  (Mastella), dal Ministro dell'economia e finanze
 (Padoa-Schioppa),  dal  Ministro della difesa (Parisi), dal
 Presidente del Consiglio (Prodi), il 5 luglio 2006.
 Assegnato  alle commissioni riunite III (Affari esteri)
 e  IV  (Difesa),  in  sede  referente, il 5 luglio 2006 con
 pareri delle commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIV.
 Esaminato  dalle  commissioni riunite III e IV, in sede
 referente, il 6, 10, 11, 12 e 13 luglio 2006.
 Esaminato  in  aula il 18 luglio 2006 e approvato il 19
 luglio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 845):
 Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e
 4ª  (Difesa),  in  sede  referente,  il  20 luglio 2006 con
 pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 12ª e 14ª.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite 3ª e 4ª, in sede
 referente, il 24, 25 e 26 luglio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 2006.
 |  |  |  |  |