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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2006 |  | Programmazione   aggiuntiva  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori stagionali  extracomunitari  nel  Territorio  dello Stato, per l'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  contenente  il  testo  unico  delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma 4,  del  citato decreto legislativo  n. 286 del 1998, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005, di approvazione  del  Documento  programmatico  relativo  alla  politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio  2004-2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, supplemento ordinario;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 15 febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 55 del 7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori  extracomunitari  nel  territorio  dello  Stato per l'anno 2006,  che  ha  fissato una quota massima di 170.000 ingressi, di cui 50.000 per motivi di lavoro subordinato stagionale;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni,  con  la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, supplemento ordinario, che all'art.   1-ter   prevede,   tra  le  misure  volte  a  favorire  la competitivita'  e  la  crescita dell'economia italiana, una procedura accelerata,   poiche'  non  soggetta  all'ordinario  procedimento  di consultazione   previsto   dal  testo  unico  sull'immigrazione,  per l'aumento    delle    quote   massime   di   lavoratori   subordinati extracomunitari  da  destinare  ai  settori  dell'agricoltura  e  del turismo;
 Vista  la  nota  spedita  in  data  27 giugno 2006, con la quale il Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio, dei Ministri ha  richiesto  al  Gruppo  tecnico  di  lavoro  istituito  presso  il Ministero  dell'interno  ai  sensi  dell'art.  2-bis  del testo unico sull'immigrazione,  di effettuare le proprie valutazioni in ordine ad un eventuale secondo «decreto flussi» per l'anno 2006, da adottare ai sensi  dell'art. 3, comma 4 del citato testo unico sull'immigrazione, che  consenta  di  ampliare  le  quote  d'ingresso  per  i lavoratori extracomunitari;
 Vista  la relazione del predetto «Gruppo tecnico di lavoro» in data 3 luglio  2006,  nella quale si ritiene ipotizzabile l'adozione di un ulteriore  decreto  di  programmazione dei flussi per l'anno 2006 che incrementi   la   quota   massima   di   ingressi  per  i  lavoratori extracomunitari;
 Considerato che, in attesa della definizione delle quote aggiuntive di  cui  sopra  con  l'espletamento  della  complessa  ed  articolata procedura  prevista  per  l'adozione  di  un decreto flussi, ai sensi dell'art.  3,  comma 4  del  testo  unico sull'immigrazione, sussiste l'urgenza di stabilire una quota massima aggiuntiva per l'ingresso di lavoratori  extracomunitari stagionali indispensabili per la stagione turistica e per la raccolta dei prodotti agricoli;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. In aggiunta alla quota di 50.000 unita', gia' determinata con il decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, per  l'ingresso  in  Italia  di  cittadini  extracomunitari residenti all'estero,  per  motivi di lavoro subordinato stagionale, e' ammessa un'ulteriore quota massima di 30.000 ingressi.
 2.  La  quota  di  cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali  di  Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica  Yugoslava  di  Macedonia,  Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi  che  hanno  sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione  in  materia  migratoria  di  seguito indicati: Tunisia, Albania,  Marocco,  Moldavia  ed  Egitto  ed,  altresi',  i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2003, 2004, 2005.
 3.  L'ulteriore  quota  di  cui  al  comma 1 sara' ripartita tra le regioni   e   le   province  autonome  a  cura  del  Ministero  della solidarieta' sociale.
 
 Roma, 14 luglio 2006
 
 p. Il Presidente: Letta
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2006 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 9, foglio n. 334
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