| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
 Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);
 Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  del 9 giugno  2005,  n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamita' naturali;
 Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi   di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei  territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
 piogge  persistenti  dal  2  ottobre  2005 al 10 ottobre 2005, in provincia di Rovigo;
 piogge  persistenti  dal  28  agosto  2005 al 10 ottobre 2005, in provincia di Venezia;
 Ritenuto   di   accogliere   la   proposta   della  regione  Veneto subordinando   l'erogazione   degli   aiuti   alla   decisione  della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto i danni;
 Decreta:
 E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
 Rovigo: piogge persistenti dal 2 ottobre 2005 al 10 ottobre 2005, provvidenze   di   cui   all'art.  5,  comma 2,  lettere a), b),  nel territorio  dei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Taglio di Po;
 Venezia:  piogge  persistenti  dal  28  agosto 2005 al 10 ottobre 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei comuni di Cavarzese, Chioggia, Cona.
 L'erogazione  degli  aiuti  e'  subordinata  alla  decisione  della Commissione  UE  sulle  informazioni  meteorologiche,  notificate  in conformita'  alla  decisione  della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 4 agosto 2006
 
 Il Ministro: De Castro
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