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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 28 luglio 2006 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  denominato  I.N.O.Q.  - Istituto  nord  ovest  qualita'  -  Soc. coop a r.l., ad effettuare i controlli   sulla  denominazione  di  origine  protetta  Castelmagno, registrata  in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della denominazione di origine protetta Castelmagno;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il decreto 2 giugno 1999 con il quale l'organismo I.N.O.Q. - Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l. e' stato autorizzato ad  espletare  le  funzioni  di  controllo  previste dall'art. 10 del Regolamento  (CEE)  del  Consiglio  2081/92  per  la denominazione di origine protetta Castelmagno;
 Visto il decreto 10 giugno 2002 e successivi e da ultimo il decreto 18 aprile    2006    con    il    quale   il   termine   di   proroga dell'autorizzazione,  e'  stato  differito di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2006;
 Vista la comunicazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio di Origine  Castelmagno,  datata  21 marzo 2002 che ha confermato per il controllo   sulla   denominazione  di  origine  protetta  Castelmagno l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;
 Visto  il  decreto  del  13 gennaio  2006, relativo alla protezione transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta Castelmagno;
 Visto  il  decreto 14 luglio 2006 che integra le modifiche protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 13 gennaio 2006;
 Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano  di  controllo  predisposto  per  la  denominazione  di origine protetta  Castelmagno  allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota  ministeriale  del  29 marzo  2002, protocollo numero 61561 e di possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' -  Soc.  coop  a  r.l. ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli  che  recepisce  le modifiche al disciplinare di produzione protette   transitoriamente   a  livello  nazionale  con  il  decreto 13 gennaio 2006;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Castelmagno;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del Regolamento (CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10 Regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare  che  la  specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Visti la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  denominato  I.N.O.Q.  - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop  a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso  n.  82, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste  dall'art.  10  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  per la denominazione  di  origine protetta Castelmagno, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 |  |  |  | Art. 2. Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo transitorio  concessa  con  il  citato decreto 13 gennaio 2006, hanno l'obbligo  di  assoggettarsi al controllo di I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l.
 |  |  |  | Art. 3. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo I.N.O.Q.  -  Istituto  nord  ovest  qualita'  -  Soc. coop a r.l. del rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere  sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile  1998,  n.  128  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop  a r.l. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Castelmagno,  venga  apposta  la  dicitura:  «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».
 |  |  |  | Art. 5. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop  a  r.l.  non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio  statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il proprio sistema  qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati  nell'apposito  piano  di controllo per la denominazione di origine   protetta  Castelmagno,  cosi'  come  depositati  presso  il Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 6. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop  a  r.l.  e'  tenuto  ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop  a  r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non   superiore  a  trenta  giorni  lavorativi,  le  attestazioni  di conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di  origine protetta Castelmagno,  anche  mediante  immissione nel sistema informativo del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop a r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle  politiche  agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di  carattere  tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione di  origine  protetta  Castelmagno  rilasciate  agli utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte.
 |  |  |  | Art. 9. L'organismo  autorizzato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.  coop  a  r.l.  e'  sottoposto  alla  vigilanza  esercitata  dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali e dalla regione  Piemonte,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 12  della  legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 luglio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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