| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n. 488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, e ulteriormente modificato  dall'art.  10  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che  all'art.  8,  comma 3  stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta  dai  commi 1  e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti  di  programma  per  i  quali  il Ministero delle attivita' produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della  relativa  delibera  di  approvazione,  alla data di entrata in vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  2 e, comunque, non oltre il 30 settembre  2005  e  per  un  importo  di  contributi  statali  non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;
 Vista  la  nota  della  Commissione  europea  del 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  in  data  3  luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000) e successive modificazioni;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per  la  concessione ed erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e  il  coordinamento  Governo,  regioni  e  province  autonome  per i contratti di programma;
 Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita' produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;
 Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai fini della concessione delle agevolazioni;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 30 settembre  2005  (Gazzetta  Ufficiale  n.  251/2005), con il quale viene  destinata  al  finanziamento  dei  contratti  di programma nel settore   industriale  e  turistico  la  somma  di  64.500.000  euro, derivanti   da   rinunce  e  revoche  di  iniziative  imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992;
 Vista  la  nota  n.  0010950 del 29 settembre 2005, con la quale il Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato la  proposta  di  contratto  di  programma  presentata dalla societa' «Eurallumina    S.p.a.»,    concernente   il   potenziamento   e   la riqualificazione  dei propri impianti di produzione ubicati nell'area di  Portovesme  comune  di  Portoscuso  (Cagliari),  area  ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del trattato C.E.;
 Considerate  le  caratteristiche  qualitative  delle  iniziative da realizzare e le ricadute occupazionali attivate;
 Considerato  che  la regione Sardegna ha espresso parere favorevole agli  investimenti  previsti  dal  contratto  di  programma  e  sulla compatibilita'  con  la propria programmazione regionale, dichiarando altresi' la propria disponibilita' al cofinanziamento dell'iniziativa nella misura massima di euro 5.000.000;
 Considerato  che  il contratto di programma proposto dalla societa' «Eurallumina  S.p.a.»  rientra  nella  deroga  all'applicazione della riforma  degli  incentivi  prevista  dall'art.  8, punto 3 del citato decreto-legge n. 35/2005;
 Considerato  che  l'entita'  delle  agevolazioni concesse in deroga all'applicazione  della succitata riforma degli incentivi e' relativa alla  copertura  di  una  determinata  percentuale degli investimenti giudicati ammissibili;
 Considerata, pertanto, l'opportunita' di rinviare ad una successiva determinazione  di questo Comitato l'approvazione di una integrazione delle  agevolazioni  per  la  restante  parte  degli investimenti, da concedersi  secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto legge n. 35/2005;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta   Ufficiale   della   presente  delibera,  con  la  societa' «Eurallumina  S.p.a.»  il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione  di un articolato piano di investimenti, da realizzarsi nella  regione  Sardegna,  area  compresa  nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali  comunitari.  Il  contratto,  sottoscritto nei termini di seguito  indicati  e  con  le  necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra'  trasmesso  in  copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a euro 113.000.000.
 1.2.  Gli  investimenti  finanziati  dalla presente delibera sono pari  a  54.589.879  euro,  corrispondenti al 48,31% del totale degli investimenti ammessi.
 1.3.  Le  agevolazioni  finanziarie, concesse in base all'art. 8, comma 3,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  e  successive modificazioni  e integrazioni, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in un  contributo  in  c/capitale  calcolato nella misura del 57,38% del massimale  consentito  per  investimenti  in  aree  obiettivo  1 (35% E.S.N.).
 1.4.  L'importo  totale  delle  agevolazioni  cosi'  calcolate  e riferite  all'importo  di 54.589.879 euro, e' pari a 15.610.000 euro, di  cui 10.610.000 a carico dello Stato e i restanti euro 5.000.000 a carico della regione Sardegna.
 1.5.  Per  la  restante  quota degli investimenti ammessi, pari a 58.410.121  euro,  sara' sottoposta ad una successiva approvazione di questo  Comitato  la  determinazione  della misura di agevolazioni da concedere in base all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.
 1.6.  Il  contributo  di  15.610.000  euro  sara'  erogato in tre annualita'  di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo delle   agevolazioni   si  terra'  conto  del  predetto  piano  delle disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di realizzazione degli investimenti.
 1.7.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli investimenti non potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2.
 1.8. Il termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
 1.9.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare una nuova occupazione  diretta non inferiore a n. 365 U.L.A. (Unita' lavorative annue).
 1.10   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  curera',  ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1.,  e'  approvato il finanziamento di 10.610.000 euro a valere sulle risorse  evidenziate nel citato decreto 30 settembre 2005 di cui alle premesse.
 
 Roma, 2 dicembre 2005
 Il Presidente:
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE:
 Molgora
 
 Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 2006 Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 128
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