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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |  | DETERMINAZIONE 26 luglio 2006 |  | Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di  lavori  pubblici.  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 222/2003,  articolo 131  del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. (Determinazione n. 4/06). |  | 
 |  |  |  | G.E.906.05 IL CONSIGLIO Premessa.
 
 Da  parte  di stazioni appaltanti ed associazioni di categoria sono stati  chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003. Diversi dubbi interpretativi sono stati evidenziati soprattutto in riferimento all'art. 7 di detto decreto  del Presidente della Repubblica n. 222, riguardante la stima dei costi della sicurezza.
 I quesiti sono stati posti in particolare su:
 l'attualita' del metodo di calcolo dei costi della sicurezza gia' proposto dall'Autorita' nella determinazione n. 2/2001;
 l'ascrivibilita'  del  costo  delle  opere  provvisionali  (e  in particolare dei ponteggi) ai costi della sicurezza.
 Alla  luce  del  mutato  quadro  normativo,  della  rilevanza degli argomenti  relativi  alla  sicurezza  dei  lavoratori  nei  cantieri, l'Autorita'  ha ravvisato l'esigenza di un nuovo pronunciamento sulla materia,  gia'  oggetto  di  numerose  determinazioni (determinazioni numeri 12/99, 37/2000, 2/2001, 11/2001, 2/2003).
 Allo  scopo  di pervenire ad una interpretazione condivisa sui temi sollevati   nei   quesiti   e  sulle  altre  problematiche  derivanti dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003,  il  consiglio  dell'Autorita' ha deciso di procedere a una audizione   delle  rappresentanze  delle  categorie  e  degli  organi istituzionali interessati alla tematica.
 All'audizione,  tenutasi nei giorni 22 e 23 marzo 2006, hanno preso parte    i   rappresentanti   delle   seguenti   amministrazioni   ed associazioni:  i Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali,  delle  infrastrutture  e  trasporti,  la Commissione salute delle  regioni  e  province  autonome,  i  Consigli  nazionali  degli architetti,  degli  ingegneri,  dei  geometri  e  dei  periti edili e industriali,    l'ANCE,   le   associazioni   sindacali   FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
 In  sede  di  audizione, i soggetti cointeressati hanno espresso il proprio  avviso  sulle  questioni  in  argomento, anche attraverso la produzione di memorie scritte; tra gli altri, il rappresentante della Conferenza  delle  regioni e delle province autonome ha presentato un documento  contenente  le «Linee guida per l'applicazione del decreto del  Presidente della Repubblica n. 222/2003» redatte di concerto dal «Coordinamento  tecnico delle regioni e delle province autonome della prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro»  della Commissione salute e dal gruppo  di  lavoro  «Sicurezza  appalti pubblici» di ITACA, organi di coordinamento della suddetta Conferenza. Tale documento ha gia' avuto ampia diffusione tramite le riviste specializzate ed e' stato accolto favorevolmente dagli operatori del settore. Inquadramento normativo.
 Sulla  sicurezza  nei  cantieri - materia al centro dell'attenzione dell'opinione  pubblica  anche  a  seguito  dei tragici incidenti che frequentemente  si  ripetono  - le disposizioni contenute nel decreto del   Presidente   della   Repubblica   n.   222/2003   costituiscono l'attuazione  della  previsione  dell'art. 31, comma 1 della legge n. 109/1994,  e  successive  modificazioni,  e  rappresentano  lo  snodo attuale di una lunga evoluzione normativa, nella quale il concetto di costo  della  sicurezza  ha  assunto  diverse  configurazioni e si e' prestato a molteplici interpretazioni.
 Si  e'  passati,  infatti, da un regime in cui si ponevano a carico dell'impresa  le  incombenze  concernenti la sicurezza dei lavoratori sul  cantiere  (v.  l'art.  18,  comma 8  della  legge n. 55/1990) al diverso sistema, nel quale i costi della sicurezza sono stati esclusi dal  ribasso  d'asta  e  gli  stessi  margini di sicurezza sono stati ampliati,  allo  scopo  di  garantire in cantiere il massimo grado di protezione  possibile,  in  conformita'  ai principi fondamentali del nostro ordinamento.
 La sicurezza dei lavoratori e' infatti materia di elevata rilevanza sociale  che  trova fondamento nella Costituzione (art. 32 e art. 41, comma 2)  e  nel  diritto  comunitario. Come significativo fattore di garanzia  del  diritto  alla  salute, costituisce bene inderogabile a rilevanza   pubblicistica   e   in   quanto   tale   sottratto   alla disponibilita'  di  chiunque ne debba determinare i suoi contenuti in applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti.
 Coerentemente  a  tali principi, la legge n. 415/1998, modificativa della  n.  109/1994,  per  quanto  riguarda  i  lavori pubblici, e il decreto  legislativo n. 528/1999, di modifica del decreto legislativo n. 494/1996, per tutte le tipologie di lavori, hanno introdotto nella normativa nazionale la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e  della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure   di   sicurezza,  degli  apprestamenti,  dei  dispositivi  di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, e' sottratto alla competizione del mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso d'asta.
 Pertanto,  i  costi  della  sicurezza, nel caso di lavori pubblici, debbono   essere   preventivamente   quantificati   gia'  nella  fase progettuale,  evidenziati  in  modo  distinto nei bandi di gara (cfr. art.  31  della  legge  n.  109/1994,  e successive modificazioni) ed esclusi dal ribasso, come ricordato.
 L'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  494/1996 e l'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 hanno indicato la stima  dei  costi  della sicurezza come uno degli elementi essenziali del  piano  di sicurezza e coordinamento (PSC), che, come e' noto, e' di  competenza  del  coordinatore  della progettazione nominato dalla S.A. e fa parte dei documenti contrattuali.
 Anche  il  piano  operativo  di  sicurezza  (POS)  ovvero  il piano sostitutivo  (PSS),  nei  casi  in  cui e' richiesto, fanno parte dei documenti  contrattuali.  In  assenza dei piani di sicurezza previsti dalla norma i contratti di appalto o concessione sono nulli.
 La  definizione  dei  costi  della  sicurezza  previsti  nei piani, quindi,  in  base alle norme citate e alla luce dell'art. 31, comma 2 della legge n. 109/1994, ha valenza contrattuale.
 Occorre  inoltre  evidenziare  che  l'art.  31  prevede  che vadano «evidenziati  nei bandi di gara» per l'esclusione dal ribasso anche i costi  derivanti dal POS e dal PSS, nonostante tali documenti vengano redatti dopo l'aggiudicazione a cura dell'impresa aggiudicataria.
 I  contenuti  di  detto  art. 31 della legge n. 109/1994 sono stati riprodotti integralmente nell'art. 131 del nuovo codice dei contratti pubblici  approvato  con  il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (in vigore dal 1° luglio 2006), che, in parte qua, ha sostituito l'art. 31.
 Tuttavia   il  comma 1  dell'art.  131  prevede,  come  sostanziale diversita'  rispetto  all'art.  31,  l'autorizzazione  al  Governo di introdurre  le  modifiche  «...  necessarie  al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003».
 Sulla  base  delle  norme sopra richiamate, sono state elaborate in ambito tecnico e giuridico interpretazioni non univoche su cosa debba intendersi   nello   specifico   per   «costo   della  sicurezza»  e, soprattutto, sui relativi criteri di computo.
 La  riflessione  a  riguardo,  in  ogni  modo,  non poteva ne' puo' prescindere   da  alcune  disposizioni  della  normativa  dei  lavori pubblici.
 In primis, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999,  in  base  al  quale la composizione del prezzo unitario di ogni  lavorazione  comprende  una  aliquota «percentuale per le spese relative alla sicurezza» (comma 2, lettera b).
 Anche  nella  redazione dei prezziari ufficiali tradizionalmente la spesa  per  eseguire  in  sicurezza ogni singola lavorazione e' stata inclusa nel prezzo unitario della lavorazione stessa.
 L'art.  34 del regolamento n. 554/1999 andava letto in collegamento con  l'art.  5  del capitolato generale sui lavori pubblici di cui al decreto ministeriale n. 145/2000.
 Quest'ultimo  elenca  le  voci  comprese  nel  prezzo  dei lavori e percio'  a  carico  dell'appaltatore:  tra  queste sono riferibili in senso lato alla sicurezza quelle di cui alle lettere «a», «c» ed «i».
 Dall'art.   5   discende(va)   dunque   che   le  spese  per  opere provvisionali   e   per   quant'altro  sia  direttamente  strumentale all'esecuzione  dei  lavori,  cosi'  come  quelle per l'impianto e la manutenzione del cantiere e il suo adeguamento al decreto legislativo n.  626/1994,  erano  da  corrispondere  all'appaltatore  col  prezzo contrattuale,  mediante  le  spese  generali  e,  quindi,  soggette a ribasso.
 Le  due norme succitate delineavano pertanto una distinzione: da un lato, i costi imputabili alla sicurezza in senso stretto, inclusi nei prezzi  unitari  delle varie lavorazioni, da evidenziare nei bandi ed esclusi  dal ribasso; dall'altro, altre voci di spesa riferibili alla sicurezza  (ponteggi,  allestimento cantiere, etc.), che per il nesso di strumentalita' con l'esecuzione dei lavori, erano tuttavia inclusi nelle spese generali e dunque assoggettati a ribasso d'asta.
 Un  contributo  su tali aspetti e' stato offerto dall'Autorita' con le  determinazioni  numeri 37/2000  e  2/2001  con  le quali e' stato proposto  un  metodo di calcolo dei costi della sicurezza applicabile sino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui all'art. 31, comma 1  della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e dunque da intendersi come metodo interlocutorio.
 L'Autorita'   aveva   indicato  come  le  spese  complessive  della sicurezza  (Scs)  derivino  dalla  somma dei costi «diretti» (SRPi) - relativi  alle  misure  e  procedure  di  sicurezza obbligatoriamente previste  per ogni singola lavorazione e pertanto gia' valutati nella determinazione  dei  prezzi unitari compresi nei relativi elenchi - e dei  costi  «speciali»  (SSS)  -  riferiti  alle  misure di sicurezza relative  allo  specifico  cantiere non comprese nei costi diretti di cui sopra.
 Per  la  stima dei costi diretti, l'Autorita' aveva quindi previsto che  dai  prezzi  unitari  relativi  alle  varie  lavorazioni venisse scorporata   una  quota  afferente  alla  sicurezza,  in  una  misura percentuale variabile da determinarsi analiticamente.
 Per  il  calcolo  dei  costi speciali, invece, il progettista della sicurezza era tenuto ad effettuare un computo metrico estimativo. Il  metodo  di  calcolo  dei  costi  della  sicurezza nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3 luglio 2003.
 Il  contesto normativo prima brevemente descritto e' stato innovato ad  opera  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 222/2003 - riguardante i «contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri  temporanei  e  mobili»  -  con  cui  e'  stato approvato il regolamento  di attuazione, in virtu' della doppia delega ex art. 31, comma  1,  legge n. 109/1994 ed ex art. 22 del decreto legislativo n. 528/1999.
 Il suo ambito di applicazione comprende sia i lavori privati, sia i lavori  pubblici  ed  e'  volto a disciplinare i contenuti minimi dei piani di sicurezza.
 Esso   dunque   rappresenta   un  livello  minimo  inderogabile  di regolamentazione,   applicabile  a  qualunque  tipologia  lavorativa, dall'opera  pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione, naturalmente  sempre  nel rispetto dei criteri della ragionevolezza e della proporzionalita' ed adeguatezza.
 In particolare il tema della stima dei costi derivanti dai piani di sicurezza e' affrontato nell'art. 7 del regolamento in questione.
 Questa  norma  contiene  al  comma 1  una elencazione dei costi che «vanno  stimati  nei  costi  della  sicurezza»  nei  casi in cui vige l'obbligo  di  redigere  il  PSC  ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996.
 Tale  elenco  comprende:  gli  apprestamenti  previsti  nel PSC; le misure   preventive  e  protettive  e  i  dispositivi  di  protezione individuale  previsti nel PSC per le sole lavorazioni interferenti; i mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva; le eventuali procedure «speciali»  per la sicurezza; i sovraccosti connessi al coordinamento temporale  tra  le  diverse  fasi  esecutive  e  le diverse imprese e all'uso  comune  di  apprestamenti, infrastrutture mezzi e servizi di protezione  collettiva, nonche' gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere (impianti di terra, antincendio, evacuazione fumi).
 Si  tratta  di  voci  connesse  tutte alla specificita' del singolo cantiere, e non alle modalita' ordinarie di esecuzione dei lavori.
 La  formulazione  della  norma  non  consente  interpretazioni  che lascino  margini  per  integrare  o  ridurre  detto  elenco,  in sede applicativa.
 Esso deve quindi considerarsi tassativo.
 Nel  comma 3,  inoltre, il predetto art. 7 stabilisce che «la stima dovra'  essere  congrua,  analitica  per  voci  singole,  a corpo o a misura,  riferita  ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata   su   prezziari   o   listini   ufficiali  vigenti  nell'area interessata,  o  sull'elenco  prezzi  delle  misure  di sicurezza del committente;  nel  caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non  disponibile,  si  fara'  riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato».
 Non  trova  piu' spazio, quindi, la prassi - praticata in passato - di  stimare  i  costi  della  sicurezza  mediante  l'applicazione  di percentuali  sull'importo complessivo dei lavori. E' richiesto invece al  coordinatore  per la progettazione l'impegno di calcolare i costi della  sicurezza  mediante  un  accurato  computo  metrico estimativo fondato sulle proprie scelte progettuali.
 Il  metodo  di  calcolo  dei costi della sicurezza da escludere dal ribasso  si puo' ricavare dal decreto del Presidente della Repubblica n.  222 attraverso una lettura esegetica delle disposizioni contenute nell'art. 7.
 Sotto  questo  profilo  l'interpretazione  fornita dalla Conferenza delle  regioni,  assunta  peraltro  in conformita' al parere dell'UOC Unita'   operativa   di   coordinamento  presso  il  Ministero  delle infrastrutture e trasporti, costituisce un valido contributo.
 L'impostazione  contenuta  nel  predetto  documento  (per brevita', documento ITACA) e' fondata sui seguenti assunti:
 in base a una lettura combinata dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo  n.  494/1996  e  dell'art.  7,  comma 1  del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003  non  tutti i costi della sicurezza  devono essere stimati nel PSC, ma solo quelli elencati nel citato art. 7;
 in base all'art. 7, comma 4 dello stesso regolamento e alle altre disposizioni succitate, sono esclusi dal ribasso in sede di gara solo i costi della sicurezza preventivamente stimati nel PSC;
 a  norma  dell'art.  5  del  decreto  ministeriale  n.  145/2000, rientrano  tra le spese generali una parte delle spese «di sicurezza» necessarie all'assolvimento degli obblighi del decreto legislativo n. 626/1994,  in  particolare quelle legate all'adeguamento del cantiere (vd. parere UOC Ministero infrastrutture).
 Partendo  da tali assunti, il documento ITACA opera una distinzione tra   i   costi   della   sicurezza  a  cui  l'impresa  e'  vincolata contrattualmente in quanto previsti nel PSC per lo specifico cantiere (per  brevita',  costi  della sicurezza «contrattuali») e costi della sicurezza che il datore di lavoro e' comunque obbligato a sostenere a norma   del  titolo  IV  del  decreto  legislativo  n.  626/1994  per l'esecuzione  in  sicurezza  di  ogni  singola  lavorazione  compresa nell'appalto (costi della sicurezza «ex lege»).
 I   costi   della   sicurezza   «contrattuali»  vanno  riconosciuti integralmente all'appaltatore, in quanto derivanti dall'ingerenza del committente nelle scelte esecutive dell'impresa, che deve conformarsi alle indicazioni del PSC.
 Secondo  il  documento  ITACA,  quindi,  il PSC in base al disposto dell'art.  7,  comma 1 deve comprendere soltanto le spese connesse al coordinamento  delle  attivita'  nel  cantiere,  alla  gestione delle interferenze  o  sovrapposizioni, nonche' quelle degli apprestamenti, dei  servizi  e  delle  procedure  necessari  per  la sicurezza dello specifico  cantiere secondo le scelte di discrezionalita' tecnica del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
 Non  sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza ex lege, quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi   prezzi  unitari,  come  le  spese  per  i  dispositivi  di protezione  individuale  (DPI), nonche' i cosiddetti «costi generali» per  l'adeguamento  dell'impresa  al decreto legislativo n. 626/1994, ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.
 E'  chiaro,  altresi',  che  per  la  stima  dei costi di sicurezza contrattuali il progettista della sicurezza dovra' procedere mediante computo metrico.
 Il  documento  si  sofferma  anche  sui  costi  derivanti dal Piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa. Come piano complementare e  di  dettaglio  del  PSC,  il  POS non da' luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli stimati nel PSC.
 Essendo  anche  equiparato  al  documento di valutazione dei rischi della singola impresa previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994,  esso contiene le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione  (DPI,  formazione,  sorveglianza  sanitaria, etc.) i cui costi sono indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non sono a carico del committente.
 L'interpretazione  proposta  dal  documento  ITACA appare per larga parte  aderente  al  nuovo  quadro normativo, cosi' come innovato dal regolamento n. 222/2003.
 Difatti,  nel  nuovo  assetto introdotto dal decreto del Presidente della  Repubblica  n.  222  vige  l'obbligo  di evidenziare nel PSC e conseguentemente escludere dal ribasso di gara soltanto i costi della sicurezza contrattuali.
 Nell'elenco tassativo di cui all'art. 7, comma 1, infatti, non sono comprese  le  voci  riconducibili  ai  cd.  costi  ex lege, quali, ad esempio,   i  DPI  necessari  all'esecuzione  ordinaria  delle  varie lavorazioni, la formazione dei lavoratori, ecc.
 Lo  stesso  documento  ITACA  pone  poi la questione se, in base al disposto dell'art. 31, comma 2 della legge n. 109/1994 (oggi art. 131 del  decreto  legislativo n. 163/2006), tutti i costi della sicurezza debbano essere esclusi dal ribasso.
 Il problema riguarda in particolare il POS, per il quale il comma 2 dell'art. 31 (riprodotto nell'art. 131) prevede che - al pari che per il  PSC  e  il PSS - «i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta».
 Tale  norma viene interpretata nel senso che la stazione appaltante deve stimare ed evidenziare nel bando per l'esclusione dal ribasso di gara  unicamente  i  costi  della sicurezza individuati nel PSC ossia quelli  contrattuali, mentre i restanti costi della sicurezza - ossia quelli  relativi  alla  tutela  fisica dei lavoratori nell'esecuzione delle   singole  lavorazioni  e  quelli  relativi  all'organizzazione dell'impresa, connessi alla mera osservanza delle norme in materia di sicurezza  -  che  non  sono  compresi nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  222, dovrebbero anch'essi essere esclusi dal ribasso.
 Tuttavia  secondo  questa  tesi  non  compete  alla  S.A.  stimarne analiticamente  l'importo,  ma solo «evidenziarli nei bandi di gara». Spetterebbe  invece  alle  singole imprese concorrenti effettuarne la stima  analitica  estrapolandoli  dal costo delle singole lavorazioni (con  l'utilizzo  dei  prezziari  specialistici per la sicurezza gia' predisposti   dalle  regioni)  ed  escluderli  dal  ribasso  in  sede d'offerta.
 Le  stazioni  appaltanti  dovranno  verificare  la congruita' delle offerte  delle imprese con riguardo ai costi di sicurezza evidenziati da  queste,  per  accertare  che  sia stata correttamente valutata la quota relativa alla sicurezza e che non sia assoggettata al ribasso.
 In  riferimento  a  questi  ultimi  assunti, il rimedio proposto da ITACA  non  trova  piena  copertura  normativa e potrebbe tra l'altro comportare un aggravio del procedimento di gara.
 Quanto  alla  verifica  della  congruita',  l'art. 87 del codice n. 163/2006   espressamente   prevede   (comma   2,  lettera e)  che  le giustificazioni  possono  riguardare,  tra l'altro, il rispetto delle norme in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
 Questa  Autorita'  ritiene dunque che la verifica sulla circostanza che  il  ribasso offerto lasci inalterata la sicurezza ex lege potra' essere   effettuata   dalla   stazione   appaltante   nei   confronti dell'offerta   dell'aggiudicatario,   ovvero   nei   confronti  della successiva  offerta,  nel  caso in cui l'offerente primo classificato non  riuscisse  a  dimostrare  la congruita' del suo ribasso, e cosi' via.
 Tale  metodo  e'  inoltre  applicabile  anche  nei  casi  in cui il committente  optasse  per  l'esclusione  automatica delle offerte, ai sensi  dell'art.  122,  comma 9 del codice n. 163: infatti, anche per gli  appalti  sotto  soglia,  ogni stazione appaltante (cfr. art. 86, comma 3  e art. 87, comma 1) esercita la discrezionalita' di valutare la  congruita'  dell'offerta, compresa quella che presenti il ribasso che  per difetto piu' si avvicina alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 di detto codice.
 Inoltre,  secondo  il  principio  di effettivita', sul coordinatore della  sicurezza per la fase dell'esecuzione (CSE) grava l'obbligo di verificare,  da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificita' del cantiere e dall'altro, il rispetto da parte dell'esecutore  di  tutti gli altri obblighi generali della sicurezza (ex  lege)  che,  in quanto a carico dell'esecutore stesso, non fanno parte del PSC.
 Quanto poi alla estrapolazione dal costo delle singole lavorazioni, nel  vigente  ordinamento  vanno  esclusi  dal ribasso i costi per la sicurezza  riferiti  alle esigenze dello specifico cantiere ex art. 7 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 222/2003, con la conseguenza che non vi sarebbe per le SS.AA. l'obbligo di individuare una componente di costo riferibile alla sicurezza nel prezzo unitario di  ciascuna  lavorazione  e  di escluderla dal ribasso (Sotto questo profilo,  e' significativo il raffronto tra l'art. 34 del regolamento e  la  nuova disciplina dell'allegato XXI del codice - valida, pero', per   i   soli   lavori   relativi  a  infrastrutture  strategiche  e insediamenti  produttivi ex legge n. 443/2001 - che, all'art. 15, non menziona  tra  le componenti del prezzo unitario delle lavorazioni la quota riferita alla sicurezza).
 E'  evidente,  altresi',  che l'individuazione e la stima dei costi della  sicurezza e' adempimento che attiene alla competenza esclusiva della  S.A.,  nel  quadro  della  predeterminazione del corrispettivo della prestazione che e' propria del contratto d'appalto.
 L'impresa  quindi  non  puo' provvedere o comunque partecipare alla definizione  della  parte  del prezzo da escludere dal ribasso d'asta (ad  esempio,  con l'individuazione dei costi derivanti dal POS o dal PSS). Tanto e' vero che il decreto del Presidente della Repubblica n. 222  tra i contenuti minimi rispettivamente del PSS e del POS esclude espressamente,  o quantomeno non prevede, la stima dei relativi costi (cfr.  art. 7, comma 2, art. 5, comma 1 e art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003).
 Cio'  non  esclude,  peraltro,  che  l'impresa possa influenzare la determinazione del costo della sicurezza, attraverso le modifiche che la  stessa  eventualmente  propone  al  piano  di  sicurezza ai sensi dell'art.  131,  comma 2 (prima della stipula del contratto, ossia in sede  di POS) e comma 4 (prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera)  a  condizione  che  tali  modifiche  siano  approvate dalla stazione appaltante.
 In  sintesi, puo' dunque verificarsi - dopo che la S.A., attraverso il  coordinatore per la progettazione, abbia provveduto a calcolare i costi  della  sicurezza  in  sede  di  PSC  -  che:  la  sola impresa aggiudicataria  presenti  in  sede di POS proposte di adeguamento del PSC in rapporto alla propria tecnologia ed organizzazione di cantiere -  e  conseguentemente  anche  dei  relativi costi di sicurezza, gia' calcolati  dalla  S.A.  -  purche'  tali  modifiche siano destinate a migliorare la sicurezza dei lavoratori.
 L'amministrazione,    nel   valutare   le   proposte   dell'impresa aggiudicataria,  puo'  modificare  la stima dei costi della sicurezza effettuata  in  sede  di  PSC, ma con parziali e limitate variazioni, eventualmente anche in detrazione. Il costo degli apprestamenti.
 In  rapporto alla seconda questione di cui in premessa, si pone poi la  problematica  relativa al costo delle opere provvisionali e degli apprestamenti.
 Nel   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003  il riferimento agli apprestamenti e' contenuto nelle seguenti norme:
 l'art.    1,   comma 1,   lettera c),   laddove   sono   definiti apprestamenti «le opere provvisionali necessarie ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere»;
 l'art.  7,  comma 1,  che,  nell'elencare  i costi afferenti alla sicurezza  per  i cantieri ove e' prevista la redazione del PSC, alla lettera a)  stabilisce  che  «...  nei  costi  della  sicurezza vanno stimati ... i costi degli apprestamenti previsti nel PSC ...»;
 l'allegato  1,  ove e' contenuto l'elenco, definito «indicativo e non esauriente», degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti  del PSC, e in particolare il primo capoverso che indica le voci comprese nella categoria degli apprestamenti.
 Confrontando   dette   disposizioni   con   l'art.  5  del  decreto ministeriale  n.  145/2000  sopra  ricordato,  si coglie il contenuto innovativo del regolamento n. 222.
 Stando  alla portata letterale della legge, infatti, alcune voci di costo  che  in  base  al  decreto ministeriale n. 145 afferivano alle spese  generali di cantiere a carico dell'impresa, rientrando ora tra gli «apprestamenti» in forza dell'elencazione contenuta nell'allegato I,  primo  capoverso,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 222,  sono  integralmente  riconducibili  al  costo della sicurezza e devono essere escluse dal ribasso.
 Ci  si  riferisce  in  particolare ai mezzi e servizi di protezione collettiva  connessi  agli  obblighi  della  legge  n. 626/1994, alle recinzioni di cantiere, nonche' alle opere provvisionali propriamente dette  (ponteggi,  trabattelli,  etc.)  e  i baraccamenti di cantiere (bagni, spogliatoi, refettori etc.).
 Si  veda  al  riguardo l'elenco contenuto all'art. 7, comma 1, e in particolare  la  lettera a)  laddove  e' stabilito che «... nei costi della  sicurezza  vanno  stimati  ...  i  costi  degli  apprestamenti previsti nel PSC ...».
 Oggi  infatti la normativa, con il citato allegato 1 al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  222,  definisce apprestamenti, con elencazione   esemplificativa,   «i   ponteggi,  i  trabattelli,  gli impalcati,  le  passerelle,  le  andatoie»,  oltre  che  «i  bagni, i refettori,  gli  spogliatoi  ...»  etc.,  tutti elementi che, benche' destinati  funzionalmente a servizio delle attivita' di costruzione o di  altre  attivita'  connesse,  devono  garantire  prioritariamente, attraverso le loro caratteristiche intrinseche nonche' in forza delle condizioni  di  uso  e  di manutenzione, il rispetto dei requisiti di sicurezza e di igiene.
 Sotto   questo   profilo,   quindi,  la  formulazione  dell'art.  7 differisce  dalla  disposizione  dell'art.  5, lettera c) del decreto ministeriale  n.  145/2000, in base alla quale, come sopra ricordato, le  spese  per le opere provvisionali erano comprese nel prezzo delle lavorazioni,  a  carico  dell'esecutore  e assoggettate a ribasso. In altri termini, quindi, erano ascritte alle cd. «spese generali».
 Altrettanto   dicasi  delle  voci  di  cui  alle  lettere a)  ed i) dell'art. 5.
 Si  rileva,  inoltre, che anche il documento della Conferenza delle regioni   concorda   con   la   tesi  di  ricondurre  i  costi  degli apprestamenti,  e  in  particolare  delle  opere provvisionali, tra i costi della sicurezza, alla luce dell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003;  pur  sottolineando,  al riguardo,  il discrimine costituito dall'inserimento nel PSC, per cui potrebbero   afferire   integralmente   alla   sicurezza   solo   gli apprestamenti  previsti  dal progettista della sicurezza in base alla sua discrezionalita' tecnica.
 Premesso quanto sopra, la traslazione tra gli oneri di sicurezza di alcune   voci  prima  considerate  «spese  generali»  potrebbe  pero' determinare  alcuni  dubbi  applicativi, nonche' problemi di coerenza con la normativa esistente.
 Per  un  primo aspetto, posto che la componente relativa alle spese generali  inclusa  nei  prezzi unitari e' sempre calcolata in base ad una percentuale compresa tra il 13 e il 15% (cfr. art. 34 del decreto del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999), oggi il trasferimento delle opere provvisionali e dei baraccamenti dall'ambito delle S.G. a quello  della  sicurezza  puo' comportare l'esigenza di rideterminare l'incidenza  delle  spese  generali su valori percentuali inferiori a quelli  fissati  dalla  norma,  onde  evitare  di pagare due volte le stesse spese.
 In  secondo  luogo,  si pone il problema di imputare il costo delle attrezzature  che  svolgono  una  funzione  sostitutiva  delle  opere provvisionali  (ponti  mobili,  cestelli),  ma che in base alla legge sono da considerare spese generali.
 Al  riguardo  si  ritiene  che,  ove  l'impresa, in variazione alle previsioni  del  PSC  e  dietro  espressa  autorizzazione della S.A., adotti  un  macchinario  in  luogo  di  un  ponteggio, la conseguente variazione  di costo dovra' essere considerata alla stregua di quanto indicato nella parte finale del precedente paragrafo.
 Inoltre,  e'  stata  prospettata  la questione relativa alla esatta portata della disposizione di cui alla lettera c) del richiamato art. 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 222/2003, che classifica  come  apprestamenti «le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
 In  particolare,  si  tratta  di chiarire se l'elemento teleologico racchiuso  nell'alinea «... ai fini della tutela della salute e della sicurezza  dei  lavoratori»  valga  in  qualche modo a restringere il campo delle opere provvisionali imputabili alla sicurezza.
 In   altri   termini,   si   tratta   di  verificare  se  le  opere provvisionali,  tra  cui  i  ponteggi, debbano integralmente afferire alla  sicurezza  ed  i  relativi  costi essere sottratti dal ribasso, ovvero  se continua ad operare la prassi precedente di assoggettare a ribasso  quanto  meno il costo delle opere provvisionali strettamente strumentali all'esecuzione delle varie lavorazioni.
 Difatti,  attraverso  una  esegesi della disposizione ora indicata, tra  gli  apprestamenti  rientrerebbero  solo  le opere provvisionali necessarie  «ai  fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori»  in  cantiere,  cosicche', non subendo modificazione - ad esempio  -  la  distinzione tra ponteggi «di servizio» e ponteggi «di sicurezza»,  solo  questi ultimi sarebbero computati tra gli oneri di sicurezza.
 Tale  interpretazione,  per  quanto  non  irragionevole  sul  piano astratto,   sarebbe   pero'  di  non  agevole  applicazione,  per  la difficolta'   di   definire   un  discrimine  netto  tra  quanto  (un apprestamento o parte di esso) e' destinato in prevalenza a garantire la  sicurezza  dei  lavoratori  e  quanto  afferisce  invece ad altre funzioni.
 Il   legislatore  ha  dunque  privilegiato  una  scelta  definitiva attraverso  una  inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione delle  tipologie  di  apprestamenti  i  cui  costi  vanno esclusi dal ribasso.
 Questo  nuovo orientamento del legislatore, distaccandosi da quello risalente  al  decreto  ministeriale  n.  145/2000,  sembra  peraltro coerente  con  la  generale  evoluzione del quadro normativo verso un consolidamento  e  rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri. La sicurezza e le varianti.
 Il  decreto  del Presidente della Repubblica n. 222, all'art. 7 nel comma 5,  dispone  espressamente  che  anche  nel caso di varianti in corso   d'opera  e'  necessario  stimare  i  costi  della  sicurezza, adottando   i  medesimi  criteri  che  si  applicano  nella  fase  di progettazione dei lavori od opere.
 Pertanto  nel  caso  di  varianti  le  relative  perizie,  ai sensi dell'art. 134, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dovranno essere corredate anche del PSC ed a questi fini il RUP  dovra'  farsi  carico  del  rispetto  di  tali adempimenti ed in particolare  di  quello  relativo  all'individuazione del costo della sicurezza compreso nell'importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso.
 In  taluni casi, invece, la variazione progettuale in corso d'opera e'  generata  proprio  dalla necessita' di migliorare il PSC rispetto alla  primitiva stesura facente parte del progetto appaltato, sia che esso  contenga  una vera e propria carenza di previsione - in caso di previsione  parziale  delle  misure  di  sicurezza  o  sottostima dei relativi  costi  -  sia  che  esso  necessiti  di meri assestamenti o correttivi  di  dettaglio;  cio' si ricava dall'art. 131, comma 4 del codice dei contratti n. 163/2006. Altre  problematiche  in  tema  di  sicurezza  -  Implementazione del casellario informatico.
 Sono  state inoltre esaminate altre questioni riguardanti le azioni di  contrasto  da  parte dei soggetti istituzionali nei confronti del grave fenomeno degli infortuni sul lavoro.
 In  generale  e'  stato  osservato  che  una  efficace  politica di prevenzione   degli   incidenti   e  di  tutela  dell'integrita'  dei lavoratori  si scontra con la resistenza da parte di alcuni operatori del  settore  alla  «effettiva»  applicazione  delle norme di legge e delle regole di sicurezza contenute nei piani.
 Sotto  questo  profilo, in una logica di contrasto di comportamenti irregolari,  l'Autorita'  ritiene  necessario che le SS.AA. attendano alla  selezione  dei  contraenti  anche  in base a criteri di provata affidabilita'  nella  prevenzione  degli  incidenti e di capacita' ad eseguire i lavori in sicurezza.
 In  questo  senso,  i poteri delle SS.AA. sono delimitati dall'art. 75,  comma 1,  lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n.  554/1999  (oggi  art.  38,  comma 1,  lettera e) del codice degli appalti  n.  163/2006),  in  base  al quale tra le cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici e' compreso l'«aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia  di  sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio».
 Tale  circostanza,  come  e' noto, configura un requisito di ordine generale  e di affidabilita' per poter contrattare con la P.A., ed e' soggetto  a  una  verifica  di tipo dinamico da parte delle SS.AA. in occasione  di  ogni  singola gara (si veda anche l'art. 3 del decreto legislativo  n.  494/1996,  e successive modificazioni, che affida al committente  l'onere di verificare «l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese esecutrici»).
 In  coerenza  con  le  citate  disposizioni,  il  regolamento sulla qualificazione  n.  34/2000,  all'art.  27,  comma 2, prevede che nel casellario  informatico  presso  l'osservatorio  siano  annotati  tra l'altro:
 «p)  eventuali  episodi  di  grave  negligenza nell'esecuzione di lavori  ovvero  gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza  delle  norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti   da   rapporto   di   lavoro,  comunicate  dalle  stazioni appaltanti».
 In  ordine  ai presupposti per l'iscrizione nel casellario di detta annotazione, l'Autorita' con successive determinazioni n. 16-23/2001, n. 10/03, n. 13/2003 e n. 1/05, ha complessivamente affermato che:
 l'accertamento  della esistenza e della gravita' della violazione compete alla stazione appaltante;
 detto   accertamento   e'  di  natura  discrezionale  e  comporta l'obbligo di motivazione;
 la  S.A.  puo'  desumere  la  «gravita»  della  violazione  dalla specifica  tipologia dell'infrazione commessa, sulla base del tipo di sanzione   penale   (arresto   o  ammenda)  irrogata,  dell'eventuale reiterazione  della  condotta,  del  grado  di  colpevolezza  e delle eventuali  altre  conseguenze  dannose  che  ne  sono  derivate  (es. infortunio sul lavoro);
 per gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto  le  omissioni  inerenti  il  mancato pagamento dei relativi contributi,  ma  anche  le  infrazioni  alle  prescrizioni  di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo 14 agosto  1996, n. 494 e al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 sulla sicurezza nei cantieri.
 In  rapporto  agli  obbiettivi  sopra indicati emerge l'esigenza di incrementare  la pubblicita' - tramite l'Osservatorio - delle notizie circa la affidabilita' delle imprese sotto il profilo della sicurezza e  di  implementare  il  casellario  informatico  con  le annotazioni riguardanti  le  infrazioni  delle  norme  sulla  sicurezza  e  delle disposizioni contenute nei piani.
 Nell'attuale  corpus  normativo  «la  grave negligenza» e «la grave inadempienza  contrattuale»  in tema di sicurezza di cui all'art. 27, comma 1,  lettera p)  del  Regolamento  n. 34/2000 trova risonanza in alcune altre disposizioni legislative e regolamentari.
 In  primo  luogo,  l'art.  31,  comma 3  della  legge  n. 109/1994, modificata dalla legge n. 415/1998, oggi riprodotto nell'art. 131 del codice  degli  appalti,  ove  e'  sancito  che  «le  gravi o ripetute violazioni  dei  piani  di  sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto».
 Al  contempo,  l'art. 127, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  554/1999  -  e  analogamente  l'art.  5  del  decreto legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni ed integrazioni - che  consente al coordinatore per l'esecuzione, al ricorrere di gravi inosservanze  delle  norme  in  materia di sicurezza nei cantieri, di assumere diversi provvedimenti, graduati in rapporto alla valutazione del caso concreto ed in particolare:
 «d) proporre  alla stazione appaltante la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 e) sospendere  in  caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni   fino   alla   comunicazione   scritta   degli  avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate».
 Se  ne deduce che sia la fattispecie di cui all'art. 131 del codice 163  che  quelle  di  cui  all'art.  127  del regolamento n. 554/1999 possono   integrare  gli  estremi  per  l'iscrizione  nel  casellario informatico delle imprese ex art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.
 Tuttavia,  allo  stato  attuale,  sono  oggetto di comunicazione al casellario  da parte delle stazioni appaltanti solo le infrazioni che hanno  gia'  determinato  la risoluzione del rapporto contrattuale ex art. 31, comma 3 della legge n. 109/1994.
 Nella  prassi  si  e' quindi determinata una applicazione riduttiva della  norma, rispetto alla piu' ampia formulazione dello stesso art. 27  o  del citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.  554/1999,  atteso  che  la  gravita' dell'infrazione e' spesso da collegare alla recidivita' della stessa.
 Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita' ritiene che:
 il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 222 del 3 luglio 2003   disciplina  i  contenuti  minimi  dei  piani  di  sicurezza  e rappresenta  il  livello  minimo  inderogabile  di  regolamentazione, applicabile  a  qualunque  tipologia  lavorativa, dall'opera pubblica complessa  al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre nel rispetto dei criteri della ragionevolezza, della proporzionalita' ed adeguatezza;
 il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase di progettazione nel redigere    il    PSC   esercita   un'attivita'   amministrativa   di discrezionalita' tecnica;
 sono  oggetto  di  stima  nel  PSC  solo  i costi della sicurezza espressamente   elencati   nell'art.   7,  comma 1  del  decreto  del Presidente  della Repubblica n. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze  del  singolo cantiere (costi della sicurezza «contrattuali» nel senso sopra indicato);
 la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o  a  misura,  riferita  ad  elenchi prezzi standard o specializzati, oppure  basata  su  prezziari  o  listini ufficiali vigenti nell'area interessata,  o  sull'elenco  prezzi  delle  misure  di sicurezza del committente;  nel  caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non  disponibile,  si  fara'  riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato;
 i  costi  della  sicurezza  inseriti nel PSC sono evidenziati nei bandi  di  gara e non sono soggetti a ribasso d'asta; inoltre su tali costi  non sono ammesse le giustificazioni a corredo dell'offerta, ai sensi  dell'art.  87,  comma 4  del  codice  dei  contratti  pubblici approvato con decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
 in  sede  di  valutazione  della  congruita'  delle  offerte,  la stazione  appaltante deve procedere, ai sensi dell'art. 86, comma 3 e dall'art.  87,  comma 2,  lettera e)  del  codice  n.  163/2006, alla verifica  del  rispetto  delle  norme  vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
 gli   apprestamenti   di   cui   all'art.  7,  comma 1,  elencati nell'allegato  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 222/2003,  sono  ricompresi negli oneri della sicurezza ed i relativi costi non sono soggetti a ribasso d'asta;
 il coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione (CSE) ha  l'obbligo  di  verificare, da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificita' del cantiere e dall'altro, il rispetto da parte dell'esecutore di tutti gli altri obblighi generali della  sicurezza  (ex  lege)  che,  in quanto a carico dell'esecutore stesso,  non fanno parte del PSC; il RUP vigila, verificando che tali adempimenti  a  carico del CSE siano effettivamente assolti, compresi tutti  quelli indicati nell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
 nel  caso  di  varianti in corso d'opera, le relative perizie, ai sensi  dell'art.  134,  comma 9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  554/1999  dovranno essere corredate anche del PSC e a questi  fini  il  RUP  dovra'  farsi  carico  del  rispetto  di  tali adempimenti  ed  in particolare di quello relativo all'individuazione del  costo della sicurezza compreso nell'importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso;
 le  stazioni  appaltanti  devono  acquisire  le  segnalazioni,  i verbali e gli ordini di servizio emessi dal CSE, al fine di valutare, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999  (e  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  n. 494/1996, e successive   modificazioni),   se  ricorrano  le  condizioni  per  la sospensione  dei  lavori  o  per l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o per la risoluzione dell'appalto;
 le   reiterate   infrazioni   agli   obblighi   della   sicurezza costituiscono  un  valido  presupposto per avviare la risoluzione del contratto,  secondo  la  procedura dell'art. 119 del medesimo decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  (oggi, art. 136 del decreto legislativo n. 163/2006);
 le  stazioni  appaltanti  devono  inviare  all'Osservatorio,  per l'annotazione   nel   casellario   informatico,  copia  di  tutte  le segnalazioni riguardanti le infrazioni in fatto di sicurezza prodotte dal   coordinatore  (CSE),  che  siano  seguite  da  risoluzione  del contratto o anche dalla sola sospensione dei lavori;
 tutte  le  precedenti  determinazioni emanate da questa Autorita' nella  materia  della  sicurezza, si intendono superate, per la parte relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza.
 
 Roma, 26 luglio 2006
 
 Il presidente: Rossi Brigante
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