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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' |  | COMUNICATO |  | Articolo  13  della  legge 11 agosto 2003, n. 228, concernente misure contro  la  tratta  di persone - Programmi di assistenza (Avviso n. 1 del 3 agosto 2006). |  | 
 |  |  |  | Il  Ministro  per  i  diritti  e  le  pari  opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilita', di seguito illustrati. 1. Premessa. Con  il  presente avviso si intende dare attuazione allo speciale programma  di  assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1 del  regolamento  di  attuazione approvato con decreto del Presidente della   Repubblica,   19 settembre  2005,  n.  237.  A  tal  fine  la commissione  interministeriale  prevista  dall'art.  3,  comma 1, del predetto regolamento di attuazione, valutera', sulla base dei criteri e  delle  modalita'  previsti dal medesimo regolamento, i progetti di fattibilita'    rivolti   specificamente   ad   assicurare   progetti individualizzati  di assistenza che garantiscano, in via transitoria, adeguate  condizioni  di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle  vittime  dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale,  come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 228/2003.
 Definizioni:
 programma di assistenza: per programma di assistenza si intende il  programma  di  assistenza  nel suo complesso, cosi' come definito all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
 progetti  di  fattibilita':  per  progetti  di  fattibilita' si intendono  i  progetti  da  attivarsi  ad iniziativa di regioni, enti locali  o  enti  privati,  tesi a realizzare i progetti di assistenza individualizzati  e  presentati,  ai fini del finanziamento di cui al programma  di  assistenza,  ai sensi del regolamento di attuazione di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237;
 progetti   individualizzati   di   assistenza:   per   progetti individualizzati  di  assistenza  si  intendono i singoli progetti di assistenza  da realizzarsi, nell'ambito dei progetti di fattibilita', a  favore  delle  vittime  di  tratta  e  riduzione o mantenimento in schiavitu'  o in servitu', di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/2005. 2. Obiettivi.
 Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza previsto  dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto del  presente  avviso  i  progetti  di  fattibilita'  annuali volti a realizzare  progetti  individualizzati  di assistenza della durata di tre  mesi,  prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei reati  di  riduzione  o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.
 Tali   progetti,  che  tengano  conto  delle  eventuali  esigenze collegate  alla  tipologia delle medesime vittime alla loro eta' e al tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
 fornitura  alle  vittime  di  alloggio  e ricovero in strutture adeguate;
 assistenza  che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;
 disponibilita' di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
 convenzioni  con  gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286 e comunque con i servizi sociali degli enti locali.
 I  progetti  di  fattibilita'  possono  essere  presentati  dalle regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati iscritti, alla data di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui al   presente   avviso,  nell'apposita  sezione  del  registro  delle associazioni  e  degli  enti  che  svolgono  attivita'  a  favore  di stranieri  immigrati  di  cui  all'art.  52,  comma 1, lettera b) del regolamento  di  attuazione del testo unico concernente la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate. 3. Risorse programmate.
 L'ammontare  delle  risorse destinate ai progetti di fattibilita' di  cui  al  presente  avviso  e' di Euro 2.500.000,00 a valere sulle risorse   assegnate   al   dipartimento  per  i  diritti  e  le  pari opportunita',  ai  sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.
 Le iniziative saranno finanziate come segue:
 l'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
 il  20%  del  totale  della  spesa a valere sulle risorse della regione e dell'ente locale. 4. Destinatari.
 Sono destinatari dei progetti:
 persone  vittime  dei  reati  di  riduzione  o  mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone. 5. Proponenti ed attuatori.
 Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di fattibilita' e lo realizza.
 Il  proponente  e'  responsabile della realizzazione del progetto presentato.
 Ove  l'attuazione  del  progetto o parte di esso venga affidata a soggetti  terzi,  da  indicare  specificamente nel progetto stesso, i proponenti   ne  rimangono  comunque  responsabili  e  mantengono  il coordinamento delle azioni previste.
 I  soggetti  attuatori  privati  debbono comunque essere iscritti nell'apposita  sezione  del  registro delle associazioni e degli enti che  svolgono  attivita'  a  favore  di  stranieri  immigrati, di cui all'art.  52,  comma 1,  lettera b) del regolamento di attuazione del testo  unico  gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.
 Ai  fini  della  valida presentazione del progetto e' sufficiente l'indicazione  del  soggetto  proponente  e  dell'eventuale  soggetto attuatore.  Debbono  essere indicate forme di collaborazione con enti impegnati, sul territorio di competenza del progetto, in programmi di assistenza  ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  attraverso  la produzione di apposite  lettere  di  intenti.  Possono  essere  indicate  forme  di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici. Qualora  nel  progetto  vengano indicate forme di collaborazione o di partenariato  con  soggetti privati, queste devono essere specificate in  maniera  analitica  e  gli  stessi  soggetti privati che svolgono attivita'  di  assistenza  per  le finalita' di cui all'art. 13 della citata  legge  debbono  essere  iscritti,  a pena di inammissibilita' dell'intero   progetto,  alla  seconda  sezione  del  registro  delle associazioni  e  degli  enti  che  svolgono  attivita'  a  favore  di stranieri  immigrati  di  cui  all'art.  52,  comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
 Tale  iscrizione  deve  essere  idoneamente  documentata anche in forma   di  autocertificazione  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge 15 maggio 1997, n. 127.
 Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto. 6. Durata dei progetti di fattibilita'.
 Ai  fini  del  presente  avviso  saranno ammessi alla valutazione progetti  di  fattibilita'  della durata di dodici mesi che prevedano progetti  individualizzati  di  assistenza  della durata di tre mesi, prorogabili  per  un  ulteriore  periodo  non superiore a tre mesi da parte  della  commissione,  previa  tempestiva  istanza  congruamente motivata e ferma restando l'entita' di finanziamento gia' concesso. 7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
 La   presentazione  dei  progetti  di  fattibilita'  deve  essere corredata da:
 a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli interventi con le indicazioni circa:
 1)   gli   obiettivi  da  conseguire,  i  tempi  di  avvio  e realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
 2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
 3) il numero e la tipologia dei destinatari del progetto, con indicazione   dell'eventuale   diversificazione   degli   ambiti   di sfruttamento,  della  provenienza  delle  vittime,  dell'eta'  e  del genere;
 4)  la  rete  dei  soggetti pubblici e privati coinvolti, con particolare  riguardo  ai programmi ex art. 18 decreto legislativo n. 286/1998;
 5) le risorse umane utilizzate, specificandone le competenze, le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti;
 6) carattere innovativo del progetto;
 b) una   analisi  costi-benefici  relativa  alla  finalita'  da perseguire,   con   particolare   riferimento   all'ampia  dimensione territoriale  del  progetto  e/o  alla localizzazione del progetto in zone  a  piu'  alta  diffusione  del  fenomeno,  ed  inoltre definita attraverso  i  seguenti  indicatori:  numero di persone destinatarie; effetto  moltiplicatore;  trasferibilita'  dei  risultati; promozione delle buone pratiche;
 c) una  scheda  contenente tutti i dati relativi alla natura ed alle caratteristiche del soggetto proponente e del soggetto attuatore se   diverso  dal  proponente,  con  l'indicazione  delle  esperienze maturate,  con  allegata  la  copia  del  decreto  di iscrizione alla seconda  sezione  del  registro  di  cui  al  precedente  punto  5, o dell'idonea    documentazione    dell'avvenuta   iscrizione   tramite autocertificazione  ai  sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, della medesima iscrizione. 8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
 Ulteriori  informazioni  sul presente avviso e sulle procedure di presentazione  dei  progetti  sono disponibili nel sito http://www.pa riopportunita.gov.it.  I  soggetti  interessati  potranno contattare, inoltre,  la  segreteria  tecnica della commissione interministeriale per    l'attuazione    dell'art.    18,   tel. 06/67792450,   e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it 9. Procedure di selezione.
 9.1 Ammissibilita' dei progetti.
 L'ammissibilita'  dei  progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.
 Non sono ammessi i progetti:
 inviati  o  consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;
 privi   della   domanda   di  candidatura  firmata  dal  legale rappresentante  del  soggetto  proponente  (allegato  1  al  presente avviso);
 privi  del  formulario allegato al presente avviso, firmato dal legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 2 al presente avviso);
 privi della documentazione di cui al precedente art. 7;
 privi  delle lettere di intenti con cui le regioni e/o gli enti locali si impegnano, irrevocabilmente e in modo esplicito, qualora il progetto  venga ammesso a finanziamento, a cofinanziarlo nella misura del  20%  della  spesa  totale e a stipulare la relativa convenzione, qualora  l'ente  proponente  o  attuatore  per  la  realizzazione del progetto sia un ente privato;
 privi  dello  schema tipo di convenzione che le regioni e/o gli enti  locali  intendono  stipulare  con  l'ente  privato proponente o attuatore per la realizzazione del progetto;
 privi  dell'indicazione  dell'ente  attuatore,  qualora  l'ente proponente  affidi  la  realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto;
 presentati  da  soggetti  privati  non  iscritti  alla  seconda sezione  del  registro,  di  cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  gia'  citato,  o  che indichino soggetti attuatori o altri soggetti privati di cui al punto 5,  comma 4  ultimo  periodo,  non  iscritti alla seconda sezione del registro, sopra citato;
 privi  delle  lettere di intenti prodromiche alla stipula delle convenzioni  con  gli  enti  impegnati  in  programmi di assistenza e integrazione  sociale  ai  sensi  dell'art. 18 decreto legislativo n. 286/1998, e con i servizi sociali degli enti locali.
 9.2 Valutazione dei progetti
 La   valutazione   dei   progetti  e'  svolta  dalla  commissione interministeriale  prevista  dall'art.  3,  comma 1  del  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, regolamento di attuazione della legge n. 228/2003.
 La  commissione  provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto   2  tramite  apposite  griglie  tecniche  di  attribuzione  di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri:
 a) esperienza  e  capacita'  organizzativa del proponente e del soggetto o dei soggetti attuatori;
 b) disponibilita'   di   personale   in  possesso  di  adeguata professionalita'  in grado di assistere le vittime in fase di avvio e prosecuzione del procedimento penale;
 c) previsione  di  forme  di  partenariato  o di collaborazione istituzionale   con   altri   soggetti   che  operano  nella  materia (Prefetture,   Autorita'   giudiziaria,  Forze  dell'ordine,  Servizi sanitari, Servizi sociali);
 d) articolazione e consistenza delle reti sociali predisposte;
 e) tipologia  di  forme di partenariato o di collaborazione con gli  enti  titolari dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998;
 f) tipologia dei destinatari in relazione alla diversificazione degli  ambiti  di  sfruttamento,  della  provenienza  delle  vittime, dell'eta', del genere;
 g) articolazione  e  consistenza  delle strutture logistiche di accoglienza;
 h) localizzazione  del  progetto in zone a piu' alta diffusione del  fenomeno  e/o ampia dimensione territoriale del progetto su base sovraprovinciale, regionale o sovraregionale;
 i) carattere innovativo del progetto;
 j) ottimale rapporto costi/benefici. 10.  Obblighi  del  soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita' delle spese.
 Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso al finanziamento e le spese ammissibili  saranno  precisati  nell'apposito atto di concessione di contributo  da  parte  del  dipartimento  per  i  diritti  e  le pari opportunita' e sottoscritto dall'ente proponente. 11. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
 I   soggetti  interessati  alla  presentazione  dei  progetti  di fattibilita'  relativi  ai  progetti  individualizzati  di assistenza dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel formulario allegato.
 Le  domande,  firmate  dal  legale  rappresentante  del  soggetto proponente,  dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate al  punto 7  e rispettando i criteri di ammissibilita' specificati al punto 9.1.
 Le  buste  contenenti  le  proposte  (un originale piu' due copie cartacee  e  floppy  disk o cd contenente il formulario, la relazione illustrativa,  l'analisi  costi-benefici,  la  scheda descrittiva dei soggetti proponente e attuatore/i) con indicazione del riferimento in calce  a  destra:  «Progetti  di  assistenza - art. 13 della legge n. 228/2003»,  con  la  dicitura  «non  aprire»  dovranno  pervenire  al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita - Segreteria tecnica della  commissione  interministeriale  per l'attuazione dell'art. 18, largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella Gazzetta Ufficiale.  Le  domande  possono  essere spedite per posta celere con raccomandata  a/r,  nel  qual  caso  fa  fede  il  timbro  postale di spedizione.
 La  consegna  a  mano  potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle  ore  9  alle  ore 14 presso il Dipartimento per i diritti e le pari    opportunita',    Segreteria    tecnica    della   commissione interministeriale, largo Chigi, 19 - Roma, 4° piano, stanza 4090.
 La  commissione  provvedera'  alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 79 a pag. 81 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 82 a pag. 91 della G.U.  <----
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