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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3536). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 26 luglio 2005, n. 152 ed in particolare l'art.   4,  comma 2,  nel  quale  si  dispone  che  agli  interventi all'estero  del  Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 settembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di criticita'  in  conseguenza  delle  grave  situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468  del  13 ottobre  2005, n. 3518 del 27 aprile 2006 e n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 5;
 Visto   l'art.  13,  comma 2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005;
 Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
 Considerato  che  si  rende  necessario  perequare  il  trattamento economico  del personale esperto impiegato per conto del Dipartimento della protezione civile nelle diverse missioni umanitarie all'estero;
 Tenuto   conto   che  nell'ambito  delle  iniziative  di  carattere umanitario  finalizzate  al  completo  e  pieno  ritorno alle normali condizioni  di  vita  della popolazione del Sudan si rende necessario avvalersi,  anche  per  il tramite di organizzazioni non governative, della   collaborazione   di   personale  esperto  aventi  particolare esperienza  anche  nella  gestione  di  programmi  internazionali  di assistenza   umanitaria   e  di  riabilitazione  e  ricostruzione  di strutture ed infrastrutture;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio  2006  recante  proroga,  fino  al 31 gennaio 2007, dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di  Cosenza,  interessato  da  gravissimi  dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427  del  29 aprile  2005,  n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del 22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;
 Visto  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 23 febbraio  2006,  n. 669 recante «attribuzioni e composizione della Struttura  temporanea  di  missione per l'attuazione degli interventi urgenti  diretti  a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  a  dissesti idrogeologici   con   annessi   movimenti  franosi  verificatisi  nel territorio del comune di Cerzeto»;
 Considerate  le risultanze istruttorie relative al quadro economico dell'intervento  di  ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto rappresentate dal soggetto attuatore con nota n. 52 del 30 maggio 2006;
 Vista  la  nota  del  comune  di Cerzeto prot. n. 2559 del 6 giugno 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400 in  data 8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile  diretti  a  fronteggiare  la grave situazione di inquinamento ambientale  che  ha  interessato  il  territorio dei comuni di Asti e Cirie»;
 Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3491  in  data  25 gennaio  2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista  la nota del 26 maggio 2006 con la quale il sindaco di Asti - Commissario delegato chiede la proroga del poteri commissariali;
 Vista la nota del 3 luglio 2006 della regione Piemonte;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre  2005  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  delle  province  di  Bari  e  Brindisi  nei  giorni  22 e 23 ottobre 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre  2005,  n.  3475,  recante:  «Primi interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province  di  Bari  e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» cosi' come  modificata  dall'art.  3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485  del  2005,  dall'art.  11  dell'ordinanza  n.  3506  del 2006 e dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006;
 Vista  la  nota  del  20 marzo  2006  del  Presidente della regione Puglia;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459 in  data  16 agosto 2005, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della regione Puglia»;
 Vista  la  nota  13 giugno  2006,  con la quale il Presidente della regione  Puglia ha rappresentato l'esigenza che vengano confermati in capo  al  medesimo  i  poteri  di  Commissario  delegato  al  fine di provvedere,  in  regime ordinario, all'attuazione ed al completamento delle opere gia' programmate;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;
 Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  del  29 settembre  2002,  con il quale e' stata disposta la proroga  del  sopra  citato  stato  di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio  2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio  delle  isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stata disposta la proroga e la dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  fino  al 31 dicembre 2003, rispettivamente   nel   territorio  del  comune  di  Lipari  e  nelle prospicienti aree marine;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre  2003,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre  2004,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al 31 dicembre 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre  2005,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al 31 dicembre 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003,   n.   3266,   recante  «Primi  interventi  urgenti  diretti  a fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
 Vista  l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, recante:   «Disposizioni   urgenti   per  fronteggiare  l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 28 gennaio 2005, n. 3397,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione civile» e, in particolare, l'art. 7;
 Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio  dell'11 luglio 2006, prot. GAB/2006/5378/B08, nella quale per      la     risoluzione     delle     problematiche     afferenti all'approvvigionamento  idrico  e  della  gestione delle acque reflue urbane  del comune di Lipari detto Dicastero destina 12.000.000,00 di euro;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del  29 aprile  2005,  art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449  del  15 luglio  2005,  art.  2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005,  art.  5,  comma 6,  n.  3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre  2005,  n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493  in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile  2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del  16 giugno  2006,  art. 8 e n. 3529 del 2006 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre   2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre  2006,  lo stato di emergenza dello stato di emergenza in relazione    alla    crisi   di   natura   socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2006,  n.  3504,  recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette  a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno»;
 Vista  la  nota  del  12 giugno 2006 dell'Assessore alla protezione civile della regione Abruzzo;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre  2005,  recante la dichiarazione di «Grande evento» per lo svolgimento  dei  mondiali  di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3489 del   29 dicembre   2005,   recante   «Disposizioni  urgenti  per  lo svolgimento  nel  territorio  della provincia di Roma dei mondiali di nuoto  «Roma  2009»,  cosi'  come  integrata  dagli  articoli 9  e 10 dell'ordinanza di protezione civile n. 3508 del 2006;
 Visto l'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 203,  come  convertito  nella  legge  2 dicembre 2005, n. 248, con il quale,  tra l'altro, vengono stanziati 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno  2007  per  15  anni,  per  consentire  l'organizzazione  e l'adeguamento   degli   impianti   e   attrezzature   necessari  allo svolgimento  dei  Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre  2005  concernente  la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
 Visto   l'art.   3,  comma 3,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del  9 marzo 2006, recante: «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
 Vista  la  nota  n.  5916  del 3 dicembre 2005 del Presidente della regione   Molise,   concernente   la   richiesta   di   utilizzare  i finanziamenti   assegnati  alla  medesima  regione  da  destinare  al proseguimento  delle  attivita' poste in essere ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 7 luglio  2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel  territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del  7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici  che  hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006»;
 Vista la nota n. 330 del 13 luglio 2006 della regione Calabria;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525 del  24 marzo  2006,  recante:  «Ulteriori  interventi  di protezione civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticita' in atto nel territorio  delle  province  di  L'Aquila  e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419 del  24 marzo 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di  pericolo  in  atto  nei territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;
 Vista  la  nota  n. 256 del 18 luglio 2006 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza del sistema gran Sasso;
 Vista  la  nota  del  17 luglio  2006  della  prefettura  di Reggio Calabria - Ufficio territoriale del Governo, con la quale il Prefetto segnala  la  grave situazione di dissesto idrogeologico che interessa la rupe del castello «Ruffo di Calabria» nel comune di Scilla;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre   2004,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  in  ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre  2005,  concernente la proroga dello stato di emergenza in ordine   agli   eventi  sismici  verificatisi  nel  territorio  della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
 Vista  l'ordinanza  del  presidente  del Consiglio dei ministri del 10 dicembre   2004,  n.  3385,  recante:  «Primi  interventi  urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 21 marzo  2005, n. 3413, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile  in  relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici  che  hanno  colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
 Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 13 ottobre 2005, n. 3469,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione civile» e, in particolare, l'art. 12;
 Vista  l'ordinanza  di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520 recante   «Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile»  e,  in particolare, l'art. 5;
 Vista  la  nota del presidente della giunta regionale della regione Lombardia  del  18 luglio 2006, prot. A1.2006.0084154, nella quale si chiede  di  assicurare  la  continuita'  della gestione commissariale mediante   l'attribuzione  della  funzione  di  commissario  delegato all'assessore  alle  reti,  servizi  di  pubblica utilita' e sviluppo sostenibile della predetta regione;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre  2005,  concernente  la dichiarazione di grande evento nel territorio  della  provincia  di  Varese  per  garantire  il regolare svolgimento del «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
 Vista l'ordinanza di protezione civile del 19 aprile 2006, n. 3514, recante interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre  2005, cosi' come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006 recante  la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in localita' Torre Pozzella - Costa Merlata;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del  27 aprile  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio  2006,  cosi'  come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del  30  aprile  2003,  recante:  «Ulteriori  disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003;
 Visto,   in  particolare,  l'art.  1,  comma 2,  lettera f),  della predetta  ordinanza  con cui viene demandato al capo del Dipartimento della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il  compito,  tra  l'altro,  di  disporre  per il potenziamento delle strutture   e  delle  attrezzature  dell'Istituto  nazionale  per  le malattie  infettive  «Lazzaro  Spallanzani»  di  Roma  e dell'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano;
 Vista  la  delibera  CIPE  n.  35  del  22 marzo 2006 con cui viene assegnata  ai  predetti  istituti  ospedalieri  una parte della somma accantonata  a  valere sulle residue disponibilita' di cui alla legge n.  135/1990 per il completamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3285/2003;
 Viste  le  note  del  22 febbraio  2006 e del 21 marzo 2006 con cui l'Istituto  nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e l'Ospedale «Luigi Sacco» di Milano rappresentano l'esigenza di rendere immediatamente disponibili le predette somme;
 Vista la nota del 7 giugno 2006 del Ministero della salute;
 Viste  le  note  del  25 luglio 2006, del Ministero dell'economia e delle  finanze,  Ufficio legislativo, e CIPE con le quali si comunica la  propria  intesa  rispetto al trasferimento immediato delle citate risorse;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3390/2004 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 marzo  2006  concernente  la dichiarazione dello stato di emergenza nell'isola d'Ischia;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3521/2006;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri n. 3526/2006   inerente   agli   interventi   urgenti  nella  Repubblica indonesiana;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 aprile  2006 concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nell'isola di Lampedusa;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3350/2004;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 1° giugno  2006  recante  la  proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello stato  di  emergenza  nel territorio della regione Puglia nel settore dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  bonifica e risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti inquinanti;
 Viste  le  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno  1996,  n.  2450  e successive modificazioni, del 31 maggio 1999, n. 2985 e successive modificazioni;
 Vista  la nota della Prefettura di Bari prot. n. 06/6540/9C/GAB del 4 maggio 2006;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n. 3518 del 27 aprile 2006, il Dipartimento della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e'  autorizzato,  fino  al  30 giugno 2007, a continuare ad avvalersi degli   esperti   di  cui  all'art.  2,  comma 3,  dell'ordinanza  di protezione civile n. 3468 del 13 ottobre 2005;
 2.  Al  fine  di  favorire la realizzazione di alcune iniziative di carattere  umanitario  nel  Sudan,  il  Dipartimento della protezione civile   e'   autorizzato   a   consentire  alle  organizzazioni  non governative convenzionate con il Dipartimento medesimo, sulla base di motivata  richiesta,  la  possibilita'  di  avvalersi  di  esperti di comprovata professionalita', cui e' riconosciuto il regime giuridico, economico,  fiscale  e  previdenziale  di  cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.
 3.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede  a  carico  del  Fondo  della protezione civile che e' stato appositamente  integrato  con  la  somma  di  euro  1.000.000,00  dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Al  fine  di  consentire  il  proseguimento  degli  interventi straordinari  ed  urgenti previsti nel piano di delocalizzazione e di ricostruzione  dell'abitato della frazione di Cavallerizzo nel comune di   Cerzeto  (Cosenza)  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005 n. 3472 e successive modifiche ed  integrazioni, e' autorizzata la spesa di 36.700.000,00 milioni di euro.
 2. In ragione del protrarsi della situazione emergenziale di cui al decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006, il  sindaco di Cerzeto e' autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2007,  i  due contratti stipulati con professionisti per attivita' di consulenza    specialistica    ai   sensi   dell'art.   5,   comma 3, dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427.
 3.  Il  personale della struttura temporanea di missione istituita, ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1,  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri 29 aprile 2005 n. 3427, con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 23 febbraio 2006, n. 669, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo  di  30  ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.
 4.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede  a  carico  del  Fondo della protezione civile, che presenta l'occorrente disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del  16 giugno  2006  le  parole  «comma 203»  sono soppresse e cosi' sostituite «comma 213».
 2.   All'art.   1,  comma 4,  secondo  periodo,  dell'ordinanza  di protezione  civile  n.  3529  del  30 giugno  2006, le parole «Con il decreto  di  cui  al comma 1» sono soppresse e cosi' sostituite: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  sindaco  di  Asti  e'  confermato, fino al 31 gennaio 2007, nell'incarico  di  commissario  delegato  ai  sensi dell'ordinanza di protezione  civile  n.  3400  del  2005,  per  provvedere  in  regime ordinario,  in  termini  di  somma  urgenza,  a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che interessa il territorio del medesimo comune.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   Al   fine  di  fronteggiare  adeguatamente  la  situazione  di criticita'  determinatasi in conseguenza degli eventi alluvionali che il  22 e 23 ottobre 2005 hanno colpito il Comune di Martina Franca in provincia  di  Taranto,  il  Commissario  delegato  di cui all'art. 1 dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3527  del  2006  provvede all'attuazione  del  necessari  interventi  in regime ordinario ed in termini di somma urgenza.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 e' assegnata al predetto commissario  delegato  la somma di euro 500.000,00 a carico del Fondo della  protezione civile che presenta l'occorrente disponibilita'. Le predette  risorse  finanziarie sono trasferite nella contabilita' del commissario delegato di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Allo  scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' ancora in  corso  di completamento finalizzate al definitivo superamento del contesto  critico in materia di risorse idriche in atto nella regione Puglia,  le residue disponibilita' finanziarie giacenti alla data del 31 maggio  2006  sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato  -  Presidente  della regione Puglia ai sensi dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3188  del  2002 e successive  modificazioni ed integrazioni sono trasferite al bilancio della  predetta regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalita' in questione.
 |  |  |  | Art. 7. 1.   Per   dare   compiuta   e   proficua   soluzione  ai  problemi dell'approvvigionamento  idrico  e  della gestione delle acque reflue urbane  del  comune  di  Lipari,  ed  alla  necessita' di realizzare, contemporaneamente  alle relative strutture, un sistema di produzione di  energia  ad  esse  funzionali  tramite  tecnologie innovative, il commissario  delegato  di  cui all'ordinanza di protezione civile del 2 luglio  2002, n. 3225, si avvale, in aggiunta ad ogni altra risorsa finanziaria   disponibile   o   attivabile  per  lo  scopo,  di  euro 12.000.000,00  gia'  assegnati  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela  del territorio con delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20 punto 4.3 in deroga alle procedure ed alle modalita' ivi previste. Le predette  risorse sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze  direttamente  sulla  contabilita'  speciale  del commissario delegato.
 2.  Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e' autorizzato a nominare un soggetto attuatore  con  il  compito di coadiuvare il sindaco di Lipari per lo svolgimento delle attivita' di competenza.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  In  ragione  dei  maggiori  compiti  conferiti  al  commissario delegato  per  l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ed al fine di   accelerare   l'espletamento   delle   attivita'   connesse  agli adempimenti  della  struttura  commissariale  relativi  alla chiusura entro  il 31 gennaio 2007 dello stato d'emergenza di cui trattasi, il commissario   delegato   e'  autorizzato  ad  assumere  un'unita'  di personale  tecnico-amministrativo  con contratto a tempo determinato, in  deroga  agli  articoli 35  e  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali,  con  oneri  a  carico  delle  risorse finanziare poste nella disponibilita' del commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Il  comitato  tecnico-scientifico  di  cui all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3504 del 2006, e' integrato con  quattro  componenti  di cui due designati dalla regione Abruzzo, uno  dal  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri.
 2. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle  iniziative  di  cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3504  del 9 marzo 2006, al commissario delegato e' corrisposta  una  indennita'  onnicomprensiva,  ad eccezione del solo trattamento  di missione, di entita' pari al trattamento economico in godimento  ai  direttori  della  regione  Abruzzo, con oneri a carico delle  risorse finanziarie di cui all'art. 6 della medesima ordinanza di protezione civile.
 |  |  |  | Art. 10. 1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature  necessari  allo  svolgimento del Campionati mondiali di nuoto  che  si  terranno  a  Roma  nel  2009,  le risorse finanziarie stanziate  dall'art.  11-quaterdecies  del  decreto-legge 30 novembre 2005,  n.  203, cosi' come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  pari  a  2  milioni di euro, a decorrere dall'anno   2007,  saranno  trasferite  sulla  contabilita'  speciale intestata  al  commissario  delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3489 del 17 gennaio 2006.
 |  |  |  | Art. 11. 1.  A  valere sul complessivo importo assegnato alla regione Molise sulla  base  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3505  in  data  9 marzo 2006 - Allegato 1, la medesima regione e' autorizzata ad utilizzare la somma di euro 327.763,00 da destinare al proseguimento  delle  attivita' poste in essere ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005.
 |  |  |  | Art. 12. 1.  I  benefici di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  3531 del 7 luglio 2006, si applicano ai seguenti   comuni:   Brognaturo,   Capistrano,  Filogaso,  Gerocarne, Sant'Onofrio,   Simbario,   Serra   S.  Bruno,  Soriano,  Sorianello, Stefanaconi,  Spadola,  S.  Nicola  da  Crissa,  Pizzoni, Vallelonga, Vazzano e Vibo Valentia.
 2.  Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni  di cui al comma 1 e' concessa per il periodo contributivo dal 3 luglio  2006  al 31 dicembre 2006 la sospensione del versamento dei contributi  previdenziali  ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
 3.  La  riscossione  dei  contributi  e  premi  non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverra' mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2007.
 4.  I  versamenti,  non  eseguiti  per effetto del differimento del termine   di   scadenza   della   sospensione   di   cui  all'art.  9 dell'ordinanza  di  protezione civile n. 3531 del 2006, i cui termini scadono  nel  periodo  dal  3 luglio  2006  al 31 dicembre 2006, sono effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2007, ovvero, senza aggravio  di sanzioni ed interessi, a decorrere dallo stesso mese, al massimo,  in  dodici  rate mensili. Gli adempimenti tributari diversi dai  versamenti sono effettuati entro la medesima data del 31 gennaio 2007.
 5.  Al  comma 3  dell'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  n.  3531  del  7 luglio 2006 le parole «non superiore  al  30%» sono soppresse e cosi' sostituite: «non superiore al 60%».
 6.  All'art.  4  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3531 del 7 luglio  2006  e'  aggiunto  il  seguente  comma: «4. Il Commissario delegato  puo'  corrispondere una anticipazione del contributo di cui al  precedente comma 3, fino al limite massimo di euro mille per ogni unita'   abitativa,   sulla   base   di  apposita  autocertificazione attestante   l'entita'   del  danni  subiti  ai  beni  mobili.  Detto contributo  sara'  detratto  in  fase  di  liquidazione  della  somma eventualmente spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3.».
 7.  Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  3531  del 7 luglio 2006, sulla base del censimento  dei  danni  effettuati  dai  competenti  uffici  e  della valutazione  economica  presuntiva  della  loro  entita', predispone, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, un piano   di  interventi  infrastrutturali  di  emergenza  e  di  prima sistemazione   idrogeologica,   con  la  quantificazione  finanziaria occorrente   per   la   realizzazione   degli   interventi.   Per  la predisposizione  del piano il Commissario delegato puo' avvalersi dei soggetti  attuatori  di  cui  all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3531/2006.
 8.  In  favore  del  personale  del Settore protezione civile della regione  Calabria,  nel  limite  massimo  di  30 unita', impegnato in attivita' connesse con l'emergenza di cui all'ordinanza di protezione civile  n.  3531/2006,  e'  autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la corresponsione  di  compensi  per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestate nel limite di 50 ore mensili pro-capite.
 9.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle  risorse finanziarie poste nella disponibilita' del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3531 del 2006.
 10.   All'art.   1,  comma 4,  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  n.  3531  del  7 luglio 2006, le parole «da trasferire al Commissario delegato» sono soppresse.
 |  |  |  | Art. 13. 1.  Per  il  proseguimento  delle  iniziative da porre in essere ai sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3525  del  15 maggio 2006, i poteri conferiti al Commissario delegato sono confermati fino al 31 dicembre 2006.
 2.  Per  assicurare  la completa attuazione degli interventi di cui all'ordinanza  di protezione civile n. 3525 del 2006, nonche' per gli interventi   di   messa   a  norma  dei  laboratori  con  particolare riferimento  all'antincendio,  al  Commissario delegato e' attribuita l'ulteriore  somma  di 4.500.000,00 di euro, a valere sul Fondo della protezione   civile,   di   cui   e'   stata  accertata  l'occorrente disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 14. 1.  Per  il  proseguimento  delle  iniziative da porre in essere ai sensi  dell'ordinanza di protezione civile n. 3419 del 24 marzo 2005, e' assegnata al Commissario delegato la somma di euro 3.000.000,00 da destinare  al  consolidamento  del  lato  ovest del costone del Colle Guasco  annesso  alla  Cattedrale di S. Ciriaco ed al Museo Diocesano siti  nel  territorio  del comune di Ancona, nonche' la somma di euro 850.000,00  da  destinare al ripristino ed al completamento del Duomo di Orbetello.
 2.  Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del Fondo per  interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni,  nella  legge 24 novembre 2003, n. 326, rispetto a cui e' stata accertata la relativa disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 15. 1.  Per  i  necessari  ed  urgenti  interventi  da  porre in essere finalizzati  a  consentire  la  messa  in  sicurezza  della  rupe del castello  «Ruffo  di  Calabria»  nel comune di Scilla in provincia di Reggio  Calabria  interessata  dal  dissesto  idrogeologico di cui in premessa, e' assegnata alla prefettura di Reggio Calabria la somma di euro 49.000,00.
 2.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del  Fondo  della  protezione  civile,  del  quale e' stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 16. 1.  L'art.  1,  comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri n. 3385, del 10 dicembre 2004 e' soppresso e sostituito dal  seguente: «L'Assessore alle reti, servizi di pubblica utilita' e sviluppo  sostenibile della regione Lombardia e' nominato Commissario delegato  e  provvede  per  l'attuazione e per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza».
 |  |  |  | Art. 17. 1.  Al  fine  di  assicurare  l'operativita'  della Sala situazione Italia  del  Dipartimento  della  protezione civile anche assicurando ogni  necessario collegamento con le strutture operative del Servizio nazionale  di  protezione  civile  il  Dipartimento  della protezione civile  e'  autorizzato,  per  la  durata  degli  stati  emergenza in premessa   citati,  ad  utilizzare  personale  appartenente  a  dette strutture,  con  oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga all'art. 70, comma 12 del decreto legislativo n. 165/2001.
 2.  Al  personale di cui al comma 1, nei limiti temporali di cui al comma precedente,  impiegato  per  assicurare  la  piena operativita' della  Sala  situazione Italia e' corrisposta una speciale indennita' mensile   operativa  onnicomprensiva  commisurata  a  trenta  ore  di straordinario  festivo  e  notturno da corrispondersi in relazione ai giorni  di  effettivo impiego. Ai relativi oneri si provvede a carico del   Fondo   di   protezione  civile,  che  presenta  le  occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 18. 1.   Per   consentire  l'organizzazione  delle  connesse  attivita' finalizzate  allo  svolgimento  del «Grande evento» di cui al decreto del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005 citato in premessa, e' assegnata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del Consiglio dei Ministri, a titolo di anticipazione, al Comitato  organizzatore  Varese  2008  la somma di euro 850.000,00, a valere  sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a trasferire  al  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  le  risorse finanziarie iscritte nello stato   di   previsione   del  medesimo  Ministero  per  l'anno  2006 nell'ambito  dell'U.P.B.  3.2.3.31 - capitolo 7282, e di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da destinare alle iniziative  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3514 del 26 aprile 2006, recante interventi conseguenti alla  dichiarazione di «Grande evento» nel territorio della provincia di  Varese  per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008».
 |  |  |  | Art. 19. 1.  In  relazione  alle  maggiori  esigenze connesse all'attuazione delle  convenzioni  e  degli  accordi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge  19 aprile  2002,  n.  68,  convertito  in  legge,  con modificazioni,  dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, per l'impiego, in attivita'  di  ricognizione,  sorveglianza,  avvistamento  e  allarme contro  gli incendi boschivi, di soggetti ammessi a prestare servizio civile  ai  sensi  della  legge  6 marzo  2001,  n.  64,  nonche' per assicurare  ogni  utile  sinergia  finalizzata all'applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata  ad  attribuire  un  incarico di funzione dirigenziale di livello  generale  con  funzioni  vicarie,  ai  sensi  dell'art.  19, comma 6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti  percentuali ivi previsti, a personale dotato di particolare e comprovata qualificazione professionale.
 2.  Allo  scopo di assicurare ogni necessaria azione finalizzata al conseguimento  delle  finalita'  di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri del 13 luglio 2006 concernente, tra l'altro, il   coordinamento   dei   grandi  eventi  di  cui  al  decreto-legge 7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001, n. 401, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata  ad  attribuire  un  incarico di funzione dirigenziale di livello  generale  con  funzioni  vicarie,  ex  art. 19, comma 6, del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  in  deroga ai limiti percentuali   ivi  previsti  a  personale  altamente  qualificato  da assegnare al Dipartimento della protezione civile.
 3.  Ai  relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 20. 1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3517  del  27 aprile  2006,  cosi' come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006,   dopo   la   parola  «rimozione»  aggiungere  le  seguenti  «e demolizione anche in sito».
 |  |  |  | Art. 21. 1.  Le  risorse  assegnate  ai  sensi della delibera CIPE n. 35 del 22 marzo  2006  all'Istituto  «Lazzaro  Spallanzani»  ed  all'Azienda ospedaliera  «Luigi  Sacco»  per  consentire  il  completamento delle iniziative   poste   in   essere  in  attuazione  dell'ordinanza  del Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3285/2003, sono trasferite dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  direttamente  sulla contabilita'  speciale,  all'uopo  istituita ed intestata al soggetto attuatore  -  presidente  generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.
 2.  Il  soggetto  attuatore  a  chiusura  degli interventi posti in essere  ai  sensi  del  comma 1  provvede  a  trasmettere un'apposita relazione  al  CIPE,  al  Dipartimento  della protezione civile ed al Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 22. 1.  Allo  scopo  di  fronteggiare  le  numerose  emergenze  in atto mediante   criteri   di   rigorosa   perequazione  al  personale  non dirigenziale  impiegato  nelle  emergenze  di  protezione  civile  e' attribuito, previa emanazione di specifica disposizione emergenziale, il seguente trattamento economico accessorio:
 a) per   le  emergenze  verificatesi  in  territorio  estero  una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al personale impiegato nei  detti  territori,  forfetariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco;
 b) per le emergenze ed i grandi eventi verificatisi in territorio italiano  una  speciale  indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola  esclusione  del  trattamento  di missione, da corrispondersi al personale  impiegato  nei  territori  ove  e'  dichiarato lo stato di emergenza  o  di  grande  evento, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco;
 c) per  entrambe  le  tipologie  di  cui  ai  punti precedenti al personale  in servizio presso il Dipartimento della protezione civile possono  essere  corrisposte  fino  a  70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.
 2. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni  contrastanti  ed  al  personale impiegato nei territori esteri  di  cui  alle  ordinanze  di protezione civile n. 3468/2005 e successive modificazioni, n. 3390/2004 e successive modificazioni, n. 3526/2006   e   successive   modificazioni  si  applica  il  comma 1, lettera a), del presente articolo. Al personale impiegato in missione in  territorio italiano ai sensi delle ordinanze di protezione civile n.  3266/2003, n. 3521/2006, n. 3531/2006, n. 3427/2005, n. 3350/2004 e  successive  modificazioni,  n.  3479/2006,  si applica il comma 1, lettera  b).  Al  personale  impiegato  presso  il Dipartimento della protezione civile ai sensi delle ordinanze n. 3427/2005, n. 3468/2005 e  successive modificazioni, n. 3390/2004 e successive modificazioni, n.  3489/2005,  n.  3350/2004,  n.  3479/2006, si applica il comma 1, lettera c).
 3.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma 1 al personale dirigenziale  impiegato  nelle  emergenze  di  protezione  civile  e' attribuito,  in  deroga  all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001,   n.   165,   previa   emanazione   di  specifica  disposizione emergenziale, il seguente trattamento economico accessorio:
 a) per le emergenze verificatesi in territorio estero e nazionale ed i grandi eventi una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, da corrispondersi al   personale   impiegato   nei   detti  territori,  forfetariamente parametrata  su  base  mensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco;
 b) nella  ricorrenza  delle  tipologie  di cui alla lettera a) al personale  dirigenziale  in  servizio  presso  il  Dipartimento della protezione  civile  una speciale indennita' operativa omnicomprensiva forfetariamente  parametrata  su  base mensile al 30% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego.
 4. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni  contrastanti  ed  al  personale  dirigenziale impiegato nelle  situazioni emergenziali o nei grandi eventi in premessa citati si applica il comma 3 del presente articolo.
 5.  Ai  relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 23. 1.  Nell'ottica  di un progressivo rientro nell'ordinario, rispetto al  contesto  critico  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 1° giugno 2006 ed essendo cessata la competenza del prefetti   in   materia  di  rilascio  delle  autorizzazioni  per  le discariche  dei  rifiuti  urbani  di  cui  agli  articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, l'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1999, n. 2985 e' abrogato  e  le competenze in materia di vigilanza sulle attivita' di conferimento  e  di  gestione  delle  discariche sono ripristinate, a decorrere  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  della  presente  ordinanza,  agli  enti ed alle amministrazioni   ordinariamente   competenti  in  materia  ai  sensi dell'art. 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 luglio 2006
 
 Il Presidente: Prodi
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