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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 31 luglio 2006 |  | Disposizioni  di  attuazione  della normativa comunitaria concernente l'organizzazione   comune   di  mercato  (OCM)  del  vino,  ai  sensi dell'articolo 10,  commi 1  e  2, dell'articolo 11, dell'articolo 14, commi 5, 8 e 24, della legge 20 febbraio 2006, n. 82. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999   relativo   alla   nuova   organizzazione  comune  del  mercato vitivinicolo  e, in particolare, gli articoli 27, paragrafi 3, 6 e 8, e 45;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio   2000,   che  fissa  talune  modalita'  di  applicazione  del regolamento  (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato  vitivinicolo  e  che  istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e, in particolare, l'art. 43;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1623/2000  della  Commissione del 25 luglio  2000,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento (CE)  n.  1493/1999  del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato, e, in particolare, l'art. 50, paragrafo 2;
 Vista  la  legge  20 febbraio  2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione  della  normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, gli articoli 10, commi 1 e 2, 11, 14, commi 5 e 8 e 24;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del   Consiglio   dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
 Visto  il  decreto  interministeriale  16 ottobre 1969, inerente il rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini alterati per malattia o avariati,  alle  fecce  ad ai prodotti vinosi ottenuti da torchiatura aventi   composizione   anomala,   nonche'   alle   fecce  liquide  e semiliquide;
 Considerato  che  l'art.  45  del  regolamento  (CE) n. 1493/1999 e l'art.  43  del regolamento (CE) n. 1622/2000 prevedono che, nel caso di prodotti che non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, gli Stati membri hanno la facolta' di procedere all'aggiunta di denaturanti e indicatori onde meglio identificarli;
 Considerato  che,  ai  sensi  dei  citati  articoli della  legge n. 82/2006,  sia  le  fecce  di  vino,  i mosti ed i vini che presentino caratteristiche  in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, commi 1 e 2, devono essere denaturati con la  sostanza  rivelatrice  prescritta  dal  Ministro  delle politiche agricole  e forestali con proprio decreto, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza;
 Considerato  che,  in  conformita'  con  l'art. 24 della legge piu' volte citata, anche i sidri ed i fermentati alcolici diversi dal vino che  hanno  subito  fermentazione  acetica  o  che  sono  in corso di fermentazione  acetica  nonche'  i  mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento  nel  quale  si  procede  alle operazioni di produzione, imbottigliamento  o deposito di aceti allo stato sfuso, qualora siano destinati  alla  distillazione  o  alla  distruzione,  devono  essere denaturati  con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, con il quale sono altresi'  stabilite  le  modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza;
 Ritenuto necessario stabilire la sostanza rivelatrice da aggiungere ai  prodotti  gia'  elencati,  nonche'  le modalita' da osservare per l'impiego di tale sostanza;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  mosti ed i vini che presentino caratteristiche in violazione delle  disposizioni  di  cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, commi 1  e 2, della legge n. 82/2006, sono immediatamente denaturati, con il cloruro di litio.
 2.  Il  cloruro  di  litio,  al  fine di consentirne la corretta ed omogenea  dispersione  nella partita di mosto o di vino oggetto della denaturazione,  deve  essere  perfettamente  sciolto in una parte del mosto  o del vino, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla totalita' della partita stessa.
 3.   Il   cloruro   di   litio,  al  termine  delle  operazioni  di denaturazione,  e' presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  responsabile  legale della distilleria ovvero la persona da lui   delegata  per  tale  funzione  nell'ambito  dell'organizzazione aziendale   verifica  che  il  cloruro  di  litio  sia  uniformemente contenuto,  nelle  singole  partite  di vino introdotte, nella misura stabilita dall'art. 1, comma 3.
 2.   E'   fatto   divieto  di  ritirare  il  prodotto  che  risulti irregolarmente denaturato.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle fecce di vino, purche' la denaturazione avvenga prima della loro estrazione dalla cantina.
 2.  Le  disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche, in  conformita'  con  l'art. 24 della legge n. 82/2006, ai sidri e ai fermentati alcolici che hanno subito fermentazione acetica o che sono in  corso di fermentazione acetica, ai mosti ed ai vini introdotti in uno  stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento   o   deposito   di   aceti   allo  stato  sfuso  e, successivamente,  destinati  alla  distillazione  o alla distruzione, purche'  la  denaturazione  avvenga prima della loro estrazione dallo stabilimento.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Il decreto interministeriale del 16 ottobre 1969 e' abrogato.
 Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 31 luglio 2006
 
 Il Ministro: De Castro
 
 Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  della  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 34
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