Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2006
Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera g), e 8, comma 1, primo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) della commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
Visto il regolamento (CE) della commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000, recante modalita' d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) della commissione n. 884/2001 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera g), e 8, comma 1, primo periodo;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali del 19 dicembre 2005, recante revisione degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Considerata la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita' di trasformazione delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol debbono essere distinte in conformita' alla loro diversa destinazione cui soggiacciono nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;
Considerato che, ai sensi dei citati articoli della legge n. 82/2006, i mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succhi di uve concentrati, possono essere detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Ritenuto necessario stabilire le modalita' da osservare per la detenzione, senza la prescritta denaturazione, dei predetti mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;
Decreta:
Art. 1.
1. In applicazione del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) e dell'art. 8, comma 1, primo periodo, della legge n. 82/2006, con il presente decreto sono stabilite le modalita' da osservarsi per la detenzione dei mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, senza la prescritta denaturazione, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, purche' tali mosti siano destinati alla preparazione di succhi di uve e di succhi di uve concentrati.
 
Art. 2.
1. La detenzione dei mosti di cui all'art. 1 avviene conformemente alle seguenti modalita':
a) i mosti sono ottenuti direttamente e totalmente da uve appartenenti alle varieta' che figurano come varieta' di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999, introdotte e lavorate nella stessa cantina;
b) i mosti ottenuti sono immediatamente immessi nei recipienti destinati a contenerli, secondo quanto indicato nella dichiarazione preventiva di cui alla lettera e);
c) i mosti presenti nei recipienti di cui alla lettera b), hanno i requisiti, oltre a quelli gia' previsti alla lettera a), per la fabbricazione di succo di uve e di succo di uve concentrato;
d) i mosti presenti nei recipienti di cui alla lettera b) sono trasferiti, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data della loro presa in carico sul registro tenuto conformemente all'art. 3, ad uno stabilimento separato, destinato all'elaborazione dei prodotti di cui alla lettera c): il trasferimento avviene comunque entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui sono state raccolte le uve da cui tali mosti sono stati ottenuti;
e) sono effettuate le apposite denunce previste dall'art. 8, comma 1, primo periodo della legge n. 82/2006, conformemente alle modalita' di cui al comma 2.
2. La denuncia di cui al comma 1, lettera e), perviene al competente Ufficio periferico entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello in cui le uve sono in prese in carico sul registro tenuto conformemente all'art. 3, e contiene:
- il nome e/o la ragione sociale del dichiarante, la partita IVA o il codice fiscale e la sede legale;
- l'ubicazione della cantina in cui avverra' la detenzione e del numero che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 82/2006, contraddistingue i recipienti fissi esclusivamente destinati a contenere i mosti di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001, nella cantina ove si detengono mosti con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol e' tenuto un registro separato, vidimato dal competente ufficio periferico.
2. Sul registro di cui al comma 1, sono annotati:
a) i quantitativi di uve giornalmente introdotti;
b) i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto;
c) i quantitativi di mosto ottenuti;
d) la massa volumica dei prodotti ottenuti;
e) i quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve in mosti;
f) il numero progressivo e la data dell'operazione;
g) gli estremi dei documenti di accompagnamento che hanno scortato le uve in entrata ovvero i mosti ed i sottoprodotti in uscita;
h) il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione.
3. Le operazioni previste dal primo comma sono annotate nel registro di carico e scarico nello stesso giorno in cui sono poste in essere.
4. Nei registri e nei documenti di accompagnamento i mosti sono denominati «mosto di uve avente titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, non denaturato, destinato esclusivamente alla produzione di succo di uve o di succo di uve concentrato».
 
Art. 4.
1. Entro lo stesso giorno in cui avviene la spedizione, la comunicazione concernente la data di spedizione dei mosti di cui all'art. 1, il quantitativo che si intende spedire, il nome o la ragione sociale del destinatario ed il luogo di consegna, e' presentata all'Ufficio periferico o fatta pervenire via telefax.
2. In luogo della comunicazione di cui al comma 1, e' ammessa la spedizione della copia del documento di accompagnamento prevista dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 884/2001, purche' tale comunicazione avvenga entro il giorno stesso della spedizione e sia effettuata tramite l'utilizzo del telefax.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 35
 
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