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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 31 luglio 2006 |  | Disposizioni  di  attuazione  della normativa comunitaria concernente l'organizzazione  comune  di  mercato  (OCM) del vino, ai sensi degli articoli  6,  comma 1, lettera g), e 8, comma 1, primo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 82. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato del settore vitivinicolo;
 Visto  il  regolamento  (CE)  della  commissione  n.  1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n.  1493/1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del mercato del settore vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
 Visto  il  regolamento  (CE)  della  commissione  n.  2729/2000 del 14 dicembre  2000,  recante  modalita' d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;
 Visto  il  regolamento  (CE)  della  commissione  n.  884/2001  del 24 aprile  2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti  che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
 Vista  la  legge  20 febbraio  2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione  della  normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune  di  mercato (OCM) del vino e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera g), e 8, comma 1, primo periodo;
 Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto  l'istituzione  dell'ispettorato  centrale repressione frodi presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle politiche agricole forestali del 19 dicembre 2005, recante revisione degli uffici e dei laboratori di   livello  dirigenziale  non  generale  dell'ispettorato  centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del   Consiglio   dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
 Considerata  la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita' di  trasformazione  delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico volumico  naturale  inferiore  a  8% vol  debbono  essere distinte in conformita'   alla   loro   diversa   destinazione  cui  soggiacciono nell'ambito   dell'organizzazione   comune  di  mercato  del  settore vitivinicolo;
 Considerato  che,  ai  sensi  dei  citati  articoli della  legge n. 82/2006,  i  mosti  aventi  titolo  alcolometrico inferiore all'8 per cento  in  volume,  destinati  alla preparazione di succo di uve e di succhi  di  uve  concentrati, possono essere detenuti nelle cantine e negli   stabilimenti   enologici,   nonche'   nei  locali  annessi  o intercomunicanti,   anche   attraverso   cortili,   a  qualunque  uso destinati,  senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate  le  modalita'  definite  con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Ritenuto  necessario  stabilire  le  modalita'  da osservare per la detenzione,  senza  la  prescritta  denaturazione, dei predetti mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume nelle cantine  e negli stabilimenti enologici, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti,   anche   attraverso   cortili,   a  qualunque  uso destinati;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  In  applicazione  del  combinato  disposto  di  cui all'art. 6, comma 1,  lettera g)  e  dell'art.  8,  comma 1, primo periodo, della legge n. 82/2006, con il presente decreto sono stabilite le modalita' da osservarsi per la detenzione dei mosti aventi titolo alcolometrico inferiore   all'8   per   cento   in   volume,  senza  la  prescritta denaturazione,  nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonche' nei  locali  annessi  o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque  uso  destinati,  purche'  tali  mosti siano destinati alla preparazione di succhi di uve e di succhi di uve concentrati.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  La detenzione dei mosti di cui all'art. 1 avviene conformemente alle seguenti modalita':
 a) i  mosti  sono  ottenuti  direttamente  e  totalmente  da  uve appartenenti  alle varieta' che figurano come varieta' di uve da vino nella  classificazione compilata a norma dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999, introdotte e lavorate nella stessa cantina;
 b) i  mosti  ottenuti  sono immediatamente immessi nei recipienti destinati  a  contenerli, secondo quanto indicato nella dichiarazione preventiva di cui alla lettera e);
 c) i  mosti presenti nei recipienti di cui alla lettera b), hanno i  requisiti,  oltre  a  quelli gia' previsti alla lettera a), per la fabbricazione di succo di uve e di succo di uve concentrato;
 d) i  mosti  presenti  nei recipienti di cui alla lettera b) sono trasferiti,  entro  il  terzo  giorno lavorativo successivo alla data della loro presa in carico sul registro tenuto conformemente all'art. 3,  ad  uno  stabilimento  separato,  destinato  all'elaborazione dei prodotti  di  cui  alla lettera c): il trasferimento avviene comunque entro  e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui sono state raccolte le uve da cui tali mosti sono stati ottenuti;
 e) sono  effettuate  le  apposite  denunce  previste dall'art. 8, comma 1,  primo  periodo  della  legge n. 82/2006, conformemente alle modalita' di cui al comma 2.
 2.   La  denuncia  di  cui  al  comma 1,  lettera e),  perviene  al competente  Ufficio  periferico  entro  e non oltre il secondo giorno precedente  a  quello  in  cui  le  uve  sono  in prese in carico sul registro tenuto conformemente all'art. 3, e contiene:
 -    il nome e/o la ragione sociale del dichiarante, la partita IVA o il codice fiscale e la sede legale;
 -    l'ubicazione della cantina in cui avverra' la detenzione e del numero   che,   ai   sensi  dell'art.  15  della  legge  n.  82/2006, contraddistingue   i  recipienti  fissi  esclusivamente  destinati  a contenere i mosti di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001,  nella  cantina  ove  si  detengono  mosti  con  un  titolo alcolometrico  volumico  naturale  inferiore  a  8%  vol e' tenuto un registro separato, vidimato dal competente ufficio periferico.
 2. Sul registro di cui al comma 1, sono annotati:
 a) i quantitativi di uve giornalmente introdotti;
 b) i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto;
 c) i quantitativi di mosto ottenuti;
 d) la massa volumica dei prodotti ottenuti;
 e) i  quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve in mosti;
 f) il numero progressivo e la data dell'operazione;
 g) gli   estremi  dei  documenti  di  accompagnamento  che  hanno scortato  le  uve  in  entrata  ovvero  i mosti ed i sottoprodotti in uscita;
 h) il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione.
 3. Le   operazioni  previste  dal  primo  comma sono  annotate  nel registro di carico e scarico nello stesso giorno in cui sono poste in essere.
 4.  Nei  registri  e  nei documenti di accompagnamento i mosti sono denominati  «mosto di uve avente titolo alcolometrico inferiore all'8 per  cento  in  volume, non denaturato, destinato esclusivamente alla produzione di succo di uve o di succo di uve concentrato».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Entro  lo  stesso  giorno  in  cui  avviene  la  spedizione, la comunicazione  concernente  la  data  di  spedizione dei mosti di cui all'art.  1,  il  quantitativo  che  si intende spedire, il nome o la ragione  sociale  del  destinatario  ed  il  luogo  di  consegna,  e' presentata all'Ufficio periferico o fatta pervenire via telefax.
 2.  In  luogo  della comunicazione di cui al comma 1, e' ammessa la spedizione  della  copia  del  documento  di accompagnamento prevista dall'art.   10   del  regolamento  (CE)  n.  884/2001,  purche'  tale comunicazione  avvenga  entro il giorno stesso della spedizione e sia effettuata tramite l'utilizzo del telefax.
 Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 31 luglio 2006
 
 Il Ministro: De Castro
 
 Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 35
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