Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso in data 2 febbraio 2002 tra l'azienda SITA S.p.a. di Rovigo e le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL e, successivamente in data 11 ottobre 2002, con la R.S.A. UGL Autoferrovieri in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda SITA S.p.a. di Rovigo (Pos. 14121). (Deliberazione n. 06/423). |
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LA COMMISSIONE
nella seduta del 19 luglio 2006; Premesso che la SITA S.p.a. di Rovigo svolge attivita' di trasporto pubblico locale; che, in data 13 gennaio 1999, questa Commissione ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 14 novembre 1997 tra l'azienda SITA S.p.a. di Rovigo e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e FAISA-CISAL; che, in data 2 ottobre 2002 e 11 ottobre 2002 l'azienda SITA S.p.a. di Rovigo ha concluso rispettivamente con le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL e con la R.S.A. UGL Autoferrovieri un accordo aziendale di identico contenuto sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 8 gennaio 2003, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, in data 22 gennaio 2003, il comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo; Considerato che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'Azienda (art. 10, lettera A); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): - i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..); - procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; - procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; - criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; - garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; - eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; - in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; - individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'Azienda interessata dallo sciopero; - individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo urbano ed extraurbano sono cosi' individuate: dalle 5,00 alle 8,15 e dalle 12,00 alle 14,40; che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, le parti hanno stabilito che «le corse in partenza prima dell'inizio dello sciopero arrivano, sempre e comunque, al capolinea» e che, comunque, per meglio conseguire le finalita' di cui sopra potranno essere realizzati «trasferimenti a vuoto»; che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno escluso dagli scioperi i servizi «disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari»; che le parti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 15 della predetta regolamentazione, hanno raggiunto un accordo in ordine alla riduzione dei servizi minimi ammessa in occasione della manifestazione nazionale per il rinnovo del contratto nazionale stabilendo che in ogni caso saranno garantiti i servizi per i disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari, «nonche' i servizi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani, assolutamente indispensabili alla generalita' dei clienti, individuati, per come prescritti dagli enti affidanti, in quelli previsti nei giorni festivi»; che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di presidi aziendali (un centralinista, una unita' per l'ufficio movimento); che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla SITA S.p.a. di Rovigo, concluso in data 2 febbraio 2002 con le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL e, successivamente in data 11 ottobre 2002, con la R.S.A. UGL Autoferrovieri; Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990, e successive modificazioni, nonche' alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la comunicazione della presente delibera alla SITA S.p.a. di Rovigo, le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL, la R.S.A. UGL Autoferrovieri, al prefetto di Rovigo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2006
Il presidente: Martone |
| VERBALE DI ACCORDO
Presso la sede di Assindustria di Rovigo, in data odierna 2 ottobre 2002, la SITA (R. Buoso - Direttore, assistito da R. Baruffaldi e C. Fassina) e le OO.SS./RSA FITL/CGIL - FIT/CISL - UILTRASPORTI e FAISA/CISAL del Gruppo di Rovigo (L. Tugnolo, T. Rossi, E. Rizzo, C. Rizzatello, E. Carita', O. Marangoni, C. Siviero, A. Contiero, F. Raddi) si sono incontrati per adeguare l'accordo del 14 novembre 1997 relativo alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia nella seduta del 13 gennaio 1999. LE PARTI premesso che la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la provvisoria regolamentazione per il settore del trasporto locale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002; che la Commissione di garanzia, con lettera del 20 giugno 2002, prot. n. 7888, pos. n. 13616, ha ritenuto necessario che le Parti adeguino l'accordo del 14 novembre 1997, citato, alla predetta provvisoria regolamentazione, segnalando contestualmente che l'art. 16 della stessa prevede, al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, che le aziende concordino con le rappresentanze sindacali alcune modalita' operative da rispettare in occasione di sciopero; preso atto che, ove le Parti non provvedano entro un termine ragionevole ad adeguare il citato accordo del 14 novembre 1997, la Commissione di garanzia procedera' alla emanazione della regolamentazione provvisoria di cui all'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000; tenuto conto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni degli utenti in data 12 dicembre 1995; convengono procedure di raffreddamento e di conciliazione. Le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2.1, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, essendo preordinate ad evitare, ove possibile, il ricorso allo sciopero, devono essere rispettate da ambedue le parti, e di conseguenza anche da tutti i soggetti sindacali, indipendentemente dalle motivazioni e dal livello organizzativo da cui dipende lo stato di agitazione. fasce garantite. Le fasce orarie, durante le quali deve essere garantito il servizio completo ed integrale urbano ed extraurbano in caso di sciopero, sono cosi' identificate: a. lª fascia: dalle ore 05,00 alle ore 08,15; b. 2ª fascia: dalle ore 12,00 alle ore 14,45. procedure da adottare per qarantire il servizio durante tutta la durata delle fasce. Lo sciopero viene svolto presso tutti i depositi dell'esercizio, intendendo per gli stessi il capolinea di arrivo/partenza delle corse previste dal turno di servizio del personale viaggiante, ivi compresi i capolinea aventi come da orario 5 minuti di sosta fra l'arrivo e la partenza. procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio. Le corse in partenza prima dell'inizio dello sciopero arrivano, sempre e comunque, al capolinea predetto di cui al paragrafo immediatamente sopra. Ai fini di consentire la regolare ripresa del servizio, possono rivelarsi necessari dei trasferimenti a vuoto (effettuabili alla velocita' commerciale di quel tipo di trasferimento e con naturale diritto alla retribuzione da parte del lavoratore per tale attivita). I trasferimenti a vuoto saranno realizzati, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le finalita' di cui sopra, con le seguenti modalita': a. per la ripresa del servizio in previsione della 2ª fascia: immediatamente dopo l'ultima corsa della 1ª fascia, se la corsa medesima si e' conclusa dopo le ore 08,15, o comunque non prima delle ore 08,15; b. per riprendere il servizio del giorno seguente: immediatamente dopo l'ultima corsa della 2ª fascia; c. nell'eventuale casistica di sciopero pomeridiano parziale, cui faccia seguito una ripresa terminale del servizio, immediatamente dopo l'ultima corsa. L'azienda assume lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare ed integrale servizio al momento della ripresa dello sciopero, ovvero in ipotesi di revoca ternpestiva' dell'agitazione. servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina del diritto di sciopero. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti servizi: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari. manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto. I servizi da garantire in occasione della manifestone sindacale nazionale per rinnovo del contratto sono, i seguenti: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari, nonche' i servizi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani, assolutamente indispensabili per la generalita' dei clienti, individuati, per come prescritti dagli enti affidanti, in quelli previsti nei giorni festivi. informazione alla clientela. l'Azienda garantisce la doverosa segnalazione dello sciopero alla clientela in tempo utile anche attraverso i media oltre che con affissione di appositi cartelli sui bus. garanzia dei presidi. I servizi indispensabili per la sicurezza, protezione degli impianti, degli automezzi e dell'esercizio sono assicurati con la presenza del centralinista, di una unita' per l'ufficio movimento. personale non viaggiante. Il personale non viaggiante puo' effettuare sciopero anche in coincidenza con l'inizio o la fine turno di lavoro mattutino o pomeridiano e/o serale. regolamento di servizio. Il presente accordo sara' inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita' ai fini di emanare il conseguente regolamento di servizio.
L.C.S. SITA S.p.a.: firmato
OO.SS. / RSA/: firmato FITL/CGIL: firmato FIT/CISL: firmato UILTRASPORTI: firmato FAISAL/CISAL: firmato
VERBALE DI ACCORDO
Presso la sede di Rovigo, in data odierna 11 ottobre 2002, la SITA (R. Buoso - Direttore, assistito da R. Baruffaldi e C. Fassina) e la O.S./RSA UGL Autoferrotranvieri del Gruppo di Rovigo (G.F. Buoso, M. Cappello) si sono incontrati per adeguare l'accordo del 14 novembre 1997 relativo alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia nella seduta del 13 gennaio 1999. LE PARTI premesso che la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la provvisoria regolamentazione per il settore del trasporto locale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002; che la Commissione di garanzia, con lettera del 20 giugno 2002, prot. n. 7888, pos. n. 13616, ha ritenuto necessario che le Parti adeguino l'accordo del 14 novembre 1997, citato, alla predetta provvisoria regolamentazione, segnalando contestualmente che l'art. 16 della stessa prevede, al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, che le aziende concordino con le rappresentanze sindacali alcune modalita' operative da rispettare in occasione di sciopero; preso atto che, ove le Parti non provvedano entro un termine ragionevole ad adeguare il citato accordo del 14 novembre 1997, la Commissione di garanzia procedera' alla emanazione della regolamentazione provvisoria di cui all'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000; tenuto conto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni degli utenti in data 12 dicembre 1995; convengono procedure di raffreddamento e di conciliazione. Le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2.1, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, essendo preordinate ad evitare, ove possibile, il ricorso allo sciopero, devono essere rispettate da ambedue le parti, e di conseguenza anche da tutti i soggetti sindacali, indipendentemente dalle motivazioni e dal livello organizzativo da cui dipende lo stato di agitazione. fasce garantite. Le fasce orarie, durante le quali deve essere garantito il servizio completo ed integrale urbano ed extraurbano in caso di sciopero, sono cosi' identificate: a. 1ª fascia: dalle ore 05,00 alle ore 08,15; b. 2ª fascia: dalle ore 12,00 alle ore 14,45. procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce. Lo sciopero viene svolto presso tutti i depositi dell'esercizio, intendendo per gli stessi il capolinea di arrivo/partenza delle corse previste dal turno di servizio del personale viaggiante, ivi compresi i capolinea aventi come da orario 5 minuti di sosta fra l'arrivo e la partenza. procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio. Le corse in partenza prima dell'inizio dello sciopero arrivano, sempre e comunque, al capolinea predetto di cui al paragrafo immediatamente sopra. Ai fini di consentire la regolare ripresa del servizio, possono rivelarsi necessari dei trasferimenti a vuoto (effettuabili alla velocita' commerciale di quel tipo di trasferimento e con naturale diritto alla retribuzione da parte del lavoratore per tale attivita). I trasferimenti a vuoto saranno realizzati, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le finalita' di cui sopra, con le seguenti modalita': a. per la ripresa del servizio in previsione della 2ª fascia: immediatamente dopo l'ultima corsa della 1ª fascia, se la corsa medesima si e' conclusa dopo le ore 08,15, o comunque non prima delle ore 08,15; b. per riprendere il servizio del giorno seguente: immediatamente dopo l'ultima corsa della 2ª fascia; c. nell'eventuale casistica di sciopero pomeridiano parziale, cui faccia seguito una ripresa terminale del servizio, immediatamente dopo l'ultima corsa. L'azienda assume lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare ed integrale servizio al momento della ripresa dello sciopero, ovvero in ipotesi di revoca tempestiva dell'agitazione. servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina del diritto di sciopero. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti servizi: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari. manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto. I servizi da garantire in occasione della manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto sono i seguenti: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari, nonche' i servizi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani assolutamente indispensabili per la generalita' dei clienti, individuati, per come prescritti dagli Enti affidanti, in quelli previsti nei giorni festivi. informazione alla clientela. L'Azienda garantisce la doverosa segnalazione dello sciopero alla clientela in tempo utile anche attraverso i media oltre che con affissione di appositi cartelli sui bus. garanzia dei presidi. I servizi indispensabili per la sicurezza, protezione degli impianti, degli automezzi e dell'esercizio sono assicurati con la presenza del centralinista, di una unita' per l'ufficio movimento. personale non viaggiante. Il personale non viaggiante puo' effettuare sciopero anche in coincidenza con l'inizio o la fine turno di lavoro mattutino o pomeridiano e/o serale. regolamento di servizio. Il presente accordo sara' inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita' ai fini di emanare il conseguente regolamento di servizio.
L.C.S. SITA S.p.a.: firmato
O. S./RSA UGL Autoferrotranvieri: firmato |
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