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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale  concluso in data 2 febbraio 2002 tra l'azienda SITA S.p.a. di  Rovigo e le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL e,  successivamente  in  data  11  ottobre  2002,  con  la R.S.A. UGL Autoferrovieri   in  relazione  alle  prestazioni  indispensabili  da garantire  in  caso  di  sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda  SITA  S.p.a.  di Rovigo (Pos. 14121). (Deliberazione n. 06/423). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE 
 nella seduta del 19 luglio 2006;
 Premesso
 che la SITA S.p.a. di Rovigo svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
 che,  in  data  13 gennaio  1999,  questa Commissione ha dichiarato idoneo  l'accordo  aziendale  contenente  la  regolamentazione  delle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 14 novembre 1997 tra l'azienda  SITA  S.p.a.  di  Rovigo  e  le  organizzazioni  sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e FAISA-CISAL;
 che, in data 2 ottobre 2002 e 11 ottobre 2002 l'azienda SITA S.p.a. di  Rovigo  ha  concluso  rispettivamente con le RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL,  UILT-UIL  e FAISA-CISAL e con la R.S.A. UGL Autoferrovieri un   accordo   aziendale  di  identico  contenuto  sulle  prestazioni indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale dipendente  dall'Azienda,  giusta  quanto  previsto  dalla  legge  n. 146/1990  come  modificata  dalla  legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che,  in  data 8 gennaio 2003, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo  parere,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 che,  in  data  22 gennaio  2003,  il comitato centrale dell'Unione nazionale  consumatori  ha  espresso  parere favorevole sul contenuto dell'accordo;
 Considerato
 che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico locale e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'Azienda (art. 10, lettera A);
 b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
 c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 - i   servizi   esclusi   dall'ambito   di  applicazione  della disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
 - procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla ripresa del servizio;
 - procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
 - criteri,  procedure  e  garanzie  da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
 - garanzia   dei   presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli impianti e dei mezzi;
 - eventuali  procedure  da  adottare  per  forme alternative di agitazioni sindacali;
 - in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 - individuazione  delle  aziende  che  per tipo, orari e tratte programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello erogato dall'Azienda interessata dallo sciopero;
 - individuazione  dei  servizi  da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 che   l'art.   10,   lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo sciopero»;
 Rilevato che  le  fasce  orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i  quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere  garantito  il  servizio  completo  urbano ed extraurbano sono cosi' individuate: dalle 5,00 alle 8,15 e dalle 12,00 alle 14,40;
 che  al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e  la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base  ai  tempi  di  preparazione e di riconsegna dei mezzi, le parti hanno  stabilito  che  «le  corse in partenza prima dell'inizio dello sciopero  arrivano, sempre e comunque, al capolinea» e che, comunque, per  meglio  conseguire  le  finalita'  di  cui sopra potranno essere realizzati «trasferimenti a vuoto»;
 che,  ai  sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti  sociali  hanno  escluso  dagli  scioperi  i servizi «disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari»;
 che  le  parti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 15 della predetta  regolamentazione, hanno raggiunto un accordo in ordine alla riduzione   dei   servizi   minimi   ammessa   in   occasione   della manifestazione  nazionale  per  il  rinnovo  del  contratto nazionale stabilendo  che  in  ogni  caso  saranno  garantiti  i  servizi per i disabili,   atipici  relativi  alle  scuole  materne  ed  elementari, «nonche'  i  servizi  di  trasporto  pubblico  urbani ed extraurbani, assolutamente    indispensabili   alla   generalita'   dei   clienti, individuati,  per  come  prescritti  dagli  enti affidanti, in quelli previsti nei giorni festivi»;
 che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro   sia   garantita  l'operativita'  di  presidi  aziendali  (un centralinista, una unita' per l'ufficio movimento);
 che,  pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla  osta  alla  valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi  come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla  regolamentazione  provvisoria,  fermo  restando  l'auspicio  al raggiungimento  di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
 Valuta idoneo ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo  aziendale  in materia di sciopero del personale dipendente dalla  SITA S.p.a. di Rovigo, concluso in data 2 febbraio 2002 con le RR.SS.AA.    FILT-CGIL,   FIT-CISL,   UILT-UIL   e   FAISA-CISAL   e, successivamente   in   data   11 ottobre  2002,  con  la  R.S.A.  UGL Autoferrovieri;
 Precisa che,  per  tutti  gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in  vigore  le  regole  di  cui  alla  citata  legge  n.  146/1990, e successive  modificazioni,  nonche'  alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
 Dispone la  comunicazione della presente delibera alla SITA S.p.a. di Rovigo, le  RR.SS.AA.  FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL, la R.S.A. UGL Autoferrovieri, al prefetto di Rovigo, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
 Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 luglio 2006
 
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | VERBALE DI ACCORDO 
 Presso  la  sede  di  Assindustria  di  Rovigo,  in  data odierna 2 ottobre  2002,  la  SITA  (R.  Buoso  -  Direttore, assistito da R. Baruffaldi  e  C.  Fassina)  e  le  OO.SS./RSA FITL/CGIL - FIT/CISL - UILTRASPORTI  e  FAISA/CISAL  del  Gruppo  di  Rovigo (L. Tugnolo, T. Rossi, E. Rizzo, C. Rizzatello, E. Carita', O. Marangoni, C. Siviero, A.  Contiero, F. Raddi) si sono incontrati per adeguare l'accordo del 14 novembre  1997 relativo alla disciplina dell'esercizio del diritto di  sciopero,  valutato  idoneo  dalla  Commissione di garanzia nella seduta del 13 gennaio 1999.
 LE PARTI
 premesso che  la  Commissione  di  garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero  nei  servizi pubblici essenziali, con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002,  ha  approvato,  ai  sensi dell'art. 13, lettera a) della  legge  n.  146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la provvisoria  regolamentazione  per  il  settore del trasporto locale, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002;
 che  la  Commissione di garanzia, con lettera del 20 giugno 2002, prot.  n.  7888,  pos.  n. 13616, ha ritenuto necessario che le Parti adeguino  l'accordo  del  14 novembre  1997,  citato,  alla  predetta provvisoria  regolamentazione,  segnalando contestualmente che l'art. 16  della  stessa  prevede,  al  fine di consentire la emanazione dei regolamenti   di   servizio,   che   le  aziende  concordino  con  le rappresentanze  sindacali alcune modalita' operative da rispettare in occasione di sciopero;
 preso atto che,  ove  le  Parti  non  provvedano entro un termine ragionevole ad adeguare  il  citato  accordo del 14 novembre 1997, la Commissione di garanzia    procedera'   alla   emanazione   della   regolamentazione provvisoria  di  cui  all'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;
 tenuto conto delle  osservazioni  formulate  dalle  organizzazioni degli utenti in data 12 dicembre 1995;
 convengono procedure di raffreddamento e di conciliazione.
 Le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2,  comma  2.1,  legge  n.  146/1990,  come modificata dalla legge n. 83/2000,  essendo  preordinate  ad evitare, ove possibile, il ricorso allo  sciopero,  devono  essere  rispettate da ambedue le parti, e di conseguenza  anche  da  tutti i soggetti sindacali, indipendentemente dalle motivazioni e dal livello organizzativo da cui dipende lo stato di agitazione. fasce garantite.
 Le  fasce  orarie,  durante  le  quali  deve  essere garantito il servizio  completo  ed  integrale  urbano  ed  extraurbano in caso di sciopero, sono cosi' identificate:
 a. lª fascia: dalle ore 05,00 alle ore 08,15;
 b. 2ª fascia: dalle ore 12,00 alle ore 14,45. procedure  da  adottare  per  qarantire  il servizio durante tutta la durata delle fasce.
 Lo  sciopero viene svolto presso tutti i depositi dell'esercizio, intendendo per gli stessi il capolinea di arrivo/partenza delle corse previste dal turno di servizio del personale viaggiante, ivi compresi i capolinea aventi come da orario 5 minuti di sosta fra l'arrivo e la partenza. procedure  da  adottare  all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio.
 Le  corse  in partenza prima dell'inizio dello sciopero arrivano, sempre    e    comunque,    al   capolinea   predetto   di   cui   al paragrafo immediatamente  sopra.  Ai  fini  di consentire la regolare ripresa del servizio, possono rivelarsi necessari dei trasferimenti a vuoto  (effettuabili  alla  velocita'  commerciale  di  quel  tipo di trasferimento  e  con naturale diritto alla retribuzione da parte del lavoratore  per  tale  attivita).  I  trasferimenti  a  vuoto saranno realizzati,  nella  misura  strettamente  necessaria ad assicurare le finalita' di cui sopra, con le seguenti modalita':
 a.  per  la ripresa del servizio in previsione della 2ª fascia: immediatamente  dopo  l'ultima  corsa  della  1ª  fascia, se la corsa medesima si e' conclusa dopo le ore 08,15, o comunque non prima delle ore 08,15;
 b.   per   riprendere   il   servizio   del   giorno  seguente: immediatamente dopo l'ultima corsa della 2ª fascia;
 c.  nell'eventuale  casistica di sciopero pomeridiano parziale, cui faccia seguito una ripresa terminale del servizio, immediatamente dopo l'ultima corsa.
 L'azienda assume lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare  il  regolare  ed  integrale  servizio  al momento della ripresa  dello  sciopero,  ovvero  in  ipotesi di revoca ternpestiva' dell'agitazione. servizi  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della disciplina del diritto di sciopero.
 Sono esclusi dagli scioperi i seguenti servizi: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari. manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto.
 I  servizi  da garantire in occasione della manifestone sindacale nazionale  per  rinnovo  del  contratto  sono,  i seguenti: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari, nonche' i servizi di   trasporto   pubblico   urbani   ed   extraurbani,  assolutamente indispensabili  per la generalita' dei clienti, individuati, per come prescritti  dagli  enti  affidanti,  in  quelli  previsti  nei giorni festivi. informazione alla clientela.
 l'Azienda garantisce la doverosa segnalazione dello sciopero alla clientela  in  tempo  utile  anche  attraverso  i media oltre che con affissione di appositi cartelli sui bus. garanzia dei presidi.
 I  servizi  indispensabili  per  la  sicurezza,  protezione degli impianti,  degli  automezzi  e  dell'esercizio sono assicurati con la presenza del centralinista, di una unita' per l'ufficio movimento. personale non viaggiante.
 Il  personale  non  viaggiante  puo' effettuare sciopero anche in coincidenza  con  l'inizio  o  la  fine  turno  di lavoro mattutino o pomeridiano e/o serale. regolamento di servizio.
 Il  presente  accordo  sara' inviato alla Commissione di garanzia per  la  valutazione  di  idoneita' ai fini di emanare il conseguente regolamento di servizio.
 
 L.C.S. SITA S.p.a.: firmato
 
 OO.SS. / RSA/: firmato
 FITL/CGIL: firmato
 FIT/CISL: firmato
 UILTRASPORTI: firmato
 FAISAL/CISAL: firmato
 
 VERBALE DI ACCORDO
 
 Presso  la  sede  di  Rovigo, in data odierna 11 ottobre 2002, la SITA  (R. Buoso - Direttore, assistito da R. Baruffaldi e C. Fassina) e  la  O.S./RSA  UGL  Autoferrotranvieri  del  Gruppo di Rovigo (G.F. Buoso,  M.  Cappello)  si  sono incontrati per adeguare l'accordo del 14 novembre  1997 relativo alla disciplina dell'esercizio del diritto di  sciopero,  valutato  idoneo  dalla  Commissione di garanzia nella seduta del 13 gennaio 1999.
 LE PARTI
 premesso che  la  Commissione  di  garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero  nei  servizi pubblici essenziali, con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002,  ha  approvato,  ai  sensi dell'art. 13, lettera a) della  legge  n.  146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, la provvisoria  regolamentazione  per  il  settore del trasporto locale, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002;
 che  la  Commissione di garanzia, con lettera del 20 giugno 2002, prot.  n.  7888,  pos.  n. 13616, ha ritenuto necessario che le Parti adeguino  l'accordo  del  14 novembre  1997,  citato,  alla  predetta provvisoria  regolamentazione,  segnalando contestualmente che l'art. 16  della  stessa  prevede,  al  fine di consentire la emanazione dei regolamenti   di   servizio,   che   le  aziende  concordino  con  le rappresentanze  sindacali alcune modalita' operative da rispettare in occasione di sciopero;
 preso atto che,  ove  le  Parti  non  provvedano entro un termine ragionevole ad adeguare  il  citato  accordo del 14 novembre 1997, la Commissione di garanzia    procedera'   alla   emanazione   della   regolamentazione provvisoria  di  cui  all'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;
 tenuto conto delle  osservazioni  formulate  dalle  organizzazioni degli utenti in data 12 dicembre 1995;
 convengono procedure di raffreddamento e di conciliazione.
 Le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2,  comma  2.1,  legge  n.  146/1990,  come modificata dalla legge n. 83/2000,  essendo  preordinate  ad evitare, ove possibile, il ricorso allo  sciopero,  devono  essere  rispettate da ambedue le parti, e di conseguenza  anche  da  tutti i soggetti sindacali, indipendentemente dalle motivazioni e dal livello organizzativo da cui dipende lo stato di agitazione. fasce garantite.
 Le  fasce  orarie,  durante  le  quali  deve  essere garantito il servizio  completo  ed  integrale  urbano  ed  extraurbano in caso di sciopero, sono cosi' identificate:
 a. 1ª fascia: dalle ore 05,00 alle ore 08,15;
 b. 2ª fascia: dalle ore 12,00 alle ore 14,45. procedure  da  adottare  per  garantire  il servizio durante tutta la durata delle fasce.
 Lo  sciopero viene svolto presso tutti i depositi dell'esercizio, intendendo per gli stessi il capolinea di arrivo/partenza delle corse previste dal turno di servizio del personale viaggiante, ivi compresi i capolinea aventi come da orario 5 minuti di sosta fra l'arrivo e la partenza. procedure  da  adottare  all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio.
 Le  corse  in partenza prima dell'inizio dello sciopero arrivano, sempre    e    comunque,    al   capolinea   predetto   di   cui   al paragrafo immediatamente sopra.
 Ai  fini  di consentire la regolare ripresa del servizio, possono rivelarsi  necessari  dei  trasferimenti  a  vuoto (effettuabili alla velocita'  commerciale  di  quel tipo di trasferimento e con naturale diritto alla retribuzione da parte del lavoratore per tale attivita). I trasferimenti a vuoto saranno realizzati, nella misura strettamente necessaria  ad  assicurare le finalita' di cui sopra, con le seguenti modalita':
 a.  per  la ripresa del servizio in previsione della 2ª fascia: immediatamente  dopo  l'ultima  corsa  della  1ª  fascia, se la corsa medesima si e' conclusa dopo le ore 08,15, o comunque non prima delle ore 08,15;
 b.   per   riprendere   il   servizio   del   giorno  seguente: immediatamente dopo l'ultima corsa della 2ª fascia;
 c.  nell'eventuale  casistica di sciopero pomeridiano parziale, cui faccia seguito una ripresa terminale del servizio, immediatamente dopo l'ultima corsa.
 L'azienda assume lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare  il  regolare  ed  integrale  servizio  al momento della ripresa  dello  sciopero,  ovvero  in  ipotesi  di  revoca tempestiva dell'agitazione. servizi  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della disciplina del diritto di sciopero.
 Sono esclusi dagli scioperi i seguenti servizi: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari. manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto.
 I   servizi   da  garantire  in  occasione  della  manifestazione sindacale  nazionale  per  il  rinnovo del contratto sono i seguenti: disabili, atipici relativi alle scuole materne ed elementari, nonche' i  servizi  di trasporto pubblico urbani ed extraurbani assolutamente indispensabili  per la generalita' dei clienti, individuati, per come prescritti  dagli  Enti  affidanti,  in  quelli  previsti  nei giorni festivi. informazione alla clientela.
 L'Azienda garantisce la doverosa segnalazione dello sciopero alla clientela  in  tempo  utile  anche  attraverso  i media oltre che con affissione di appositi cartelli sui bus. garanzia dei presidi.
 I  servizi  indispensabili  per  la  sicurezza,  protezione degli impianti,  degli  automezzi  e  dell'esercizio sono assicurati con la presenza del centralinista, di una unita' per l'ufficio movimento. personale non viaggiante.
 Il  personale  non  viaggiante  puo' effettuare sciopero anche in coincidenza  con  l'inizio  o  la  fine  turno  di lavoro mattutino o pomeridiano e/o serale. regolamento di servizio.
 Il  presente accordo sara' inviato alla Commissione di garanzia per la  valutazione  di  idoneita'  ai  fini  di  emanare  il conseguente regolamento di servizio.
 
 L.C.S. SITA S.p.a.: firmato
 
 O. S./RSA
 UGL Autoferrotranvieri: firmato
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