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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale  concluso tra la azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.U. FILT-CGIL,  FIT-CISL e UILT-UIL, FAISA-CISAL in data 18 ottobre 2002, in  relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda SITA S.p.a. di Firenze. (Pos. 14677). (Deliberazione n. 06/424). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE 
 nella seduta del 19 luglio 2006;
 Premesso che  l'azienda  SITA  S.p.a. di Firenze svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
 che,  in  data  10 settembre 1992, questa Commissione ha dichiarato idoneo  l'accordo  aziendale  contenente  la  regolamentazione  delle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 22 novembre 1991 tra l'azienda  SITA  S.p.a.  di Firenze e la R.S.A. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL;
 che, in data 18 ottobre 2002, l'azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.U.  FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL hanno concluso un accordo  aziendale  sulle  prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda, giusta quanto previsto  dalla  legge  n.  146/1990  come  modificata dalla legge n. 83/2000,  e  in  adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che,  in data 6 dicembre 2002, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo  parere,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 che,  in  data  9 dicembre  2002,  il comitato centrale dell'Unione nazionale   consumatori  ha  espresso  avviso  favorevole  in  ordine all'accordo  in quanto in esso «si prevede l'assolvimento dei servizi minimi   essenziali   per  assicurare  il  trasporto  di  determinate categorie di utenti»;
 Considerato che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale  e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'Azienda (art. 10, lettera A);
 b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
 c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 - i   servizi   esclusi   dall'ambito   di  applicazione  della disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
 - procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla ripresa del servizio;
 - procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
 - criteri,  procedure  e  garanzie  da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
 - garanzia   dei   presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli impianti e dei mezzi;
 - eventuali  procedure  da  adottare  per  forme alternative di agitazioni sindacali;
 - in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 - individuazione  delle  aziende  che  per tipo, orari e tratte programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
 - individuazione  dei  servizi  da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 che   l'art.   10,   lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo sciopero»;
 Rilevato che  le  fasce  orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i  quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere  garantito  il servizio completo sono cosi' individuate: dalle 4,15 alle 8,15 e dalle 12,30 alle 14,30;
 che  al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le  parti  hanno  previsto  che  «le corse avviate nelle fasce orarie perverranno  fino  a  capolinea,  alla  stessa  stregua  le  corse in svolgimento  all'ora  di  avvio  dell'agitazione saranno regolarmente condotte  fino  al  capolinea,  ove  il  servizio  puo'  cessare  per l'adesione allo sciopero»;
 che  le  parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal  lavoro sia garantita l'operativita' di quattro presidi aziendali (un  addetto al movimento; un responsabile per l'officina; una unita' di pronto soccorso; un responsabile per l'autostazione);
 che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della  regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle previsioni  di  cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
 Valuta idoneo ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo  aziendale  in materia di sciopero del personale dipendente dalla  azienda  SITA  S.p.a.  di  Firenze,  concluso  con  la  R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL in data 18 ottobre 2002;
 Precisa che,  per  tutti  gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in  vigore  le  regole  di  cui  alla  citata  legge  n.  146/1990, e successive  modificazioni,  nonche'  alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
 Dispone la  comunicazione della presente delibera alla azienda SITA S.p.a. di Firenze,  la  R.S.U.  FILT-CGIL,  FIT-CISL,  UILT-UIL  e  FAISA-CISAL dell'azienda  SITA  S.p.a.  di  Firenze,  al  prefetto di Firenze, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
 Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 luglio 2006
 
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | SITA S.p.a. Sede Regionale della Toscana
 VERBALE DI ACCORDO
 
 Il  giorno  18 ottobre 2002 presso la sede Toscana di SITA S.p.a. si  sono  incontrate la Direzione aziendale (Del Bolgia, Befani) e la RSU  FILT-FIT-UILT-FASA CISAL (Cecchi, Volpi, Paoletti, Tonola, Sodi, Becciolini)  per  procedere  all'adeguamento  dell'accordo  aziendale stipulato  in  data  22 novembre  1991  alle  nuove norme legislative recate  dalla  legge n. 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla   Commissione  di  garanzia  con  deliberazione  n.  02/13  del 31 gennaio  2002  di  regolamentazione  provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 per il settore del TPL.
 Si  premette che il quadro giuridico di riferimento e' costituito da:
 a) legge  n.  146/1990, come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
 b) protocolli nazionali 7 febbraio 1991 e 23 marzo 1999;
 c) deliberazone  della  Commissione di garanzia del 10 dicembre 1998  (formulazione  proposta  sulle  prestazioni  indispensabili del settore   TPL);  deliberazione  n.  287-6/1999  sulle  determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire  in caso di sciopero nel settore TPL; nonche' deliberazione n.   02/13   quale  regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
 d) dall'accordo   aziendale  del  22 novembre  1991,  giudicato idoneo  dalla Commissione di garanzia con deliberazione assunta nella seduta del 10 settembre 1992.
 Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue:
 1)  ricezione  e  adesione,  oltreche' ovviamente alle norme di legge,  anche  ai  contenuti  e  ai  criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto  accordo  nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto,  o ad eventuale pronuncia giudizale che ne inficasse anche parzialmente  la  legittimita', le parti si impegnano ad attenersi al contenuto    della    provvisoria   regolamentazione   adottata   con deliberazione  n.  02/13 dalla Commissione di garanzia, segnatamente, ma  non  esclusivamente,  per  quanto  attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:
 art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione);
 art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni);
 art. 8 (revoca):
 art. 9 (proclamazione dello sciopero);
 art. 10 (rarefazione);
 art. 11 (durata e modalita' dello sciopero);
 art. 12 (scioperi a scacchiera);
 art. 14 (assemblee);
 art.  15  (manifestazione  sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL);
 art. 16 (regolamento di servizio);
 2)  le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale del servizio,  in  cui  quest'ultimo  deve  essere  effettuato  nella sua interezza  sono le seguenti: dalle ore 4,15 alle ore 8,15 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30.
 Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al  capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio   dell'agitazione   saranno   regolarmente   condotte  fino  al capolinea, ove il servizio puo' cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno   garantite  le  eventuali  corse  a  vuoto  necessarie  alla riallocazione  dei  mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero;
 3) i presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:
 un addetto al movimento;
 um responsabile per l'officina;
 una unita' di pronto soccorso;
 un responsabile per l'autostazione;
 4)  circa  l'individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato  da SITA S.p.a. si fa rinvio ai programmi e orari di servizio sottoscritti  all'atto  della  stipula  dei  contratti  di servizio e obbligatoriamente   pubblicati   da   tutte  le  imprese  toscane  in conformita' con le disposizioni regionali.
 Copia  del  presente verbale di accordo e' inviato alla Commissione di garanzia.
 
 SITA S.p.a.: firmato
 
 R.S.U.: firmato
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