Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso tra la azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL, FAISA-CISAL in data 18 ottobre 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda SITA S.p.a. di Firenze. (Pos. 14677). (Deliberazione n. 06/424). |
|
|
LA COMMISSIONE
nella seduta del 19 luglio 2006; Premesso che l'azienda SITA S.p.a. di Firenze svolge attivita' di trasporto pubblico locale; che, in data 10 settembre 1992, questa Commissione ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 22 novembre 1991 tra l'azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.A. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL; che, in data 18 ottobre 2002, l'azienda SITA S.p.a. di Firenze e la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 6 dicembre 2002, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, in data 9 dicembre 2002, il comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha espresso avviso favorevole in ordine all'accordo in quanto in esso «si prevede l'assolvimento dei servizi minimi essenziali per assicurare il trasporto di determinate categorie di utenti»; Considerato che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'Azienda (art. 10, lettera A); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): - i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..); - procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; - procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; - criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; - garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; - eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; - in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; - individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; - individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo sono cosi' individuate: dalle 4,15 alle 8,15 e dalle 12,30 alle 14,30; che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le parti hanno previsto che «le corse avviate nelle fasce orarie perverranno fino a capolinea, alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio puo' cessare per l'adesione allo sciopero»; che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di quattro presidi aziendali (un addetto al movimento; un responsabile per l'officina; una unita' di pronto soccorso; un responsabile per l'autostazione); che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla azienda SITA S.p.a. di Firenze, concluso con la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL in data 18 ottobre 2002; Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole di cui alla citata legge n. 146/1990, e successive modificazioni, nonche' alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda SITA S.p.a. di Firenze, la R.S.U. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL dell'azienda SITA S.p.a. di Firenze, al prefetto di Firenze, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2006
Il presidente: Martone |
| SITA S.p.a. Sede Regionale della Toscana VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 18 ottobre 2002 presso la sede Toscana di SITA S.p.a. si sono incontrate la Direzione aziendale (Del Bolgia, Befani) e la RSU FILT-FIT-UILT-FASA CISAL (Cecchi, Volpi, Paoletti, Tonola, Sodi, Becciolini) per procedere all'adeguamento dell'accordo aziendale stipulato in data 22 novembre 1991 alle nuove norme legislative recate dalla legge n. 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 per il settore del TPL. Si premette che il quadro giuridico di riferimento e' costituito da: a) legge n. 146/1990, come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; b) protocolli nazionali 7 febbraio 1991 e 23 marzo 1999; c) deliberazone della Commissione di garanzia del 10 dicembre 1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL); deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL; nonche' deliberazione n. 02/13 quale regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; d) dall'accordo aziendale del 22 novembre 1991, giudicato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione assunta nella seduta del 10 settembre 1992. Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue: 1) ricezione e adesione, oltreche' ovviamente alle norme di legge, anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto, o ad eventuale pronuncia giudizale che ne inficasse anche parzialmente la legittimita', le parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione n. 02/13 dalla Commissione di garanzia, segnatamente, ma non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera: art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione); art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni); art. 8 (revoca): art. 9 (proclamazione dello sciopero); art. 10 (rarefazione); art. 11 (durata e modalita' dello sciopero); art. 12 (scioperi a scacchiera); art. 14 (assemblee); art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL); art. 16 (regolamento di servizio); 2) le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale del servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: dalle ore 4,15 alle ore 8,15 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30. Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio puo' cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero; 3) i presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali: un addetto al movimento; um responsabile per l'officina; una unita' di pronto soccorso; un responsabile per l'autostazione; 4) circa l'individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato da SITA S.p.a. si fa rinvio ai programmi e orari di servizio sottoscritti all'atto della stipula dei contratti di servizio e obbligatoriamente pubblicati da tutte le imprese toscane in conformita' con le disposizioni regionali. Copia del presente verbale di accordo e' inviato alla Commissione di garanzia.
SITA S.p.a.: firmato
R.S.U.: firmato |
|
|
|