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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale  concluso tra l'Azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro e  la  R.S.U. in data 14 dicembre 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  riguardante il personale   dipendente   dall'azienda   SITA   S.p.a.   -  Gruppo  di Sansepolcro. (Pos. 14909). (Deliberazione n. 06/425). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
 
 nella seduta del 19 luglio 2006
 Premesso
 che  l'azienda  SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo) svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
 che,  in  data  14 dicembre 2002, l'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro  (Arezzo)  e  la  R.S.U. ha concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n.  146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che,  in data 10 gennaio 2003, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo  parere,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 che  peraltro, nessuna associazione si e' pronunciata sul contenuto del predetto accordo;
 Considerato
 che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico locale e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
 b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
 c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 - i   servizi   esclusi   dall'ambito   di  applicazione  della disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
 - procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla ripresa del servizio;
 - eventuali  procedure  da  adottare  per  forme alternative di agitazioni sindacali;
 - in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 - individuazione  delle  aziende  che  per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio altemativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
 - individuazione  dei  servizi  da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 che   l'art.   10,   lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo sciopero»;
 Rilevato
 che  le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i  quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere  garantito  il servizio completo sono cosi' individuate: dalle 4,30 alle 8,30 e dalle 12,30 alle 14,30;
 che  al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia le  parti  hanno  previsto  che  «le corse avviate nelle fasce orarie perverranno  fino  a  capolinea;  alla  stessa  stregua  le  corse in svolgimento  all'ora  di  avvio  dell'agitazione saranno regolarmente condotte  fino  al  capolinea,  ove  il  servizio  puo'  cessare  per l'adesione allo sciopero»;
 che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro  sia  garantita  l'operativita'  di  tre presidi aziendali (un addetto  al  movimento; un responsabile per l'officina; una unita' di pronto soccorso);
 che,  pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla  osta  alla  valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi  come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla  regolamentazione  provvisoria,  fermo  restando  l'auspicio  al raggiungimento  di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
 Valuta idoneo
 ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo  aziendale  in materia di sciopero del personale dipendente dalla  azienda SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro (Arezzo), concluso con la R.S.U. in data 14 dicembre 2002;
 Precisa
 che,  per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in  vigore  le  regole  di  cui  alla  citata  legge  n.  146/1990, e successive  modificazioni,  nonche'  alla menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
 Dispone
 la  comunicazione della presente delibera alla SITA S.p.a. - Gruppo di  Sansepolcro (Arezzo), la R.S.U. dell'azienda SITA S.p.a. - Gruppo di  Sansepolcro  (Arezzo),  al  prefetto  di  Arezzo, al Ministro dei trasporti,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio dei   Ministri,   nonche'   l'inserimento  sul  sito  Internet  della Commissione;
 Dispone inoltre
 la  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 luglio 2006
 
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Grupo di Sansepolcro 
 VERBALE DI ACCORDO
 
 Il giorno 14 dicembre 2002 presso a sede Toscana di SITA S.p.a. - Gruppo di Sansepolcro, si sono incontrate la Direzione aziendale (Del Bolgia, Zoi) e le OO.SS. - Segreterie provinciali ed RSU (Centobelli, Boncompagni   Sauro,   Carnicci,   Pellegrini,  Turcheria,  Crocioni, Lombardi)   per   procedere  all'adeguamento  dell'accordo  aziendale stipulato  in data 12 maggio 1994 alle nuove norme legislative recate dalla  legge  n.  83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione  di  garanzia  con deliberazione n. 02/13 del 31 dicembre 2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e  delle  altre  misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 per il settore del TPL.
 Si  premette che il quadro giuridico di riferimento e' costituito da:
 a) legge  n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000;
 b) protocolli nazionali 7 febbraio 1991 e 23 marzo 1999;
 c) deliberazione  della Commissione di garanzia del 10 dicembre 1998  (formulazione  proposta  sulle  prestazioni  indispensabili del settore   TPL);  deliberazione  n.  287-6/1999  sulle  determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire  in caso di sciopero nel settore TPL; nonche' deliberazione n.   02/13   quale  regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;
 d) dall'accordo  aziendale  del 12 maggio 1994 e della delibera al  riguardo  assunta  dalla Commissione di garanzia nella seduta del 23 giugno 1994.
 Tutto cio' premesso le parti convengono quanto segue:
 1)  ricezione  ed  adesione, oltreche' ovviamente alle norme di legge,  anche  ai  contenuti  ed  ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto  accordo  nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto,  o  ad  eventuale  pronuncia  giudiziale che ne inficiasse anche   parzialmente  la  legittimita',  le  Parti  si  impegnano  ad attenersi  al  contenuto  della provvisoria regolamentazione adottata con   deliberazione   n.   02/13   dalla   Commissione  di  garanzia, segnatamente,  ma  non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:
 art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione);
 art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni);
 art. 8 (revoca);
 art. 9 (proclamazione dello sciopero);
 art. 10 (rarefazione);
 art. 11 (durata e modalita' dello sciopero);
 art. 12 (scioperi a scacchiera);
 art. 14 (assemblee);
 art.  15  (manifestazione  sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL);
 - art. 16 (regolamento di servizio).
 2)  Le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale del servizio,  in  cui  quest'ultimo  deve  essere  effettuato  nella sua interezza, sono le seguenti: dalle ore 4,30 alle ore 8,30 e dalle ore 12,30 alle ore 14,30.
 Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al  capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea ove  il  servizio  puo' cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite  le  eventuali  corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei  mezzi  nelle  ubicazioni  nelle  quali  questi  debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.
 3) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:
 - un addetto al movimento;
 - un responsabile per l'officina;
 - una unita' di pronto soccorso.
 4)  Circa  l'individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possono garantire un servizio alternativo a quello erogato  da  SITA  S.p.a.,  si  fa  rinvio  ai  programmi ed orari di servizio   sottoscritti  all'atto  della  stipula  dei  contratti  di servizio  ed obbligatoriamente pubblicati da tutte le imprese toscane in conformita' con le disposizioni regionali.
 Copia del presente verbale di accordo e' inviato alla Commissione di garanzia.
 
 SITA S.p.a.: firmato
 
 R.S.U.: firmato
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