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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 28 giugno 2006 |  | Modifiche  e  integrazioni  dei  criteri  per  l'aggiornamento  delle condizioni  economiche  di  fornitura del gas naturale, aggiornamento per  il  trimestre luglio-settembre 2006 e obblighi per gli esercenti l'attivita' di vendita. (Deliberazione n. 134/06). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 28 giugno 2006;
 Visti:
 la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n. 481/1995);
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 5 settembre 2005, n. 184/05 (di seguito: deliberazione n. 184/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di seguito: deliberazione n. 298/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  15 febbraio 2006, n. 31/06 (di seguito: deliberazione n. 31/06);
 la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 63/06;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2006,  n.  64/06 (di seguito: deliberazione n. 64/06);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2006,  n.  65/06 (di seguito: deliberazione n. 65/06);
 il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data 17 maggio  2006, in materia di aggiornamento della componente materia prima  delle  condizioni  economiche  di  fornitura del gas naturale, obblighi  di rinegoziazione dei contratti economiche di fornitura del gas   naturale,   obblighi   di   rinegoziazione   dei  contratti  di compravendita all'ingrosso per gli esercenti l'attivita' di vendita e misure  volte  a  garantire  la  promozione  del mercato (di seguito: documento per la consultazione 17 maggio 2006);
 la   sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia  (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di seguito: sentenza n. 3478/05);
 il  dispositivo  di decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 21 marzo  2006, n. 217/2006 (di seguito: decisione n. 217/06) nonche' le relative motivazioni;
 Considerato che:
 con  la  deliberazione  n.  138/03,  l'Autorita',  in  attuazione dell'art.  1  della  deliberazione  n.  207/02,  ha disciplinato, tra l'altro,  le  modalita' di definizione delle condizioni economiche di fornitura  che  gli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale sono tenuti a proporre, unitamente a quelle dagli stessi definite, ai clienti  finali  che  alla  data  del  31 dicembre  2002  erano nella condizione  di cliente non idoneo; e che la medesima deliberazione n. 138/03,    ai    fini    dell'aggiornamento   della   componente   di commercializzazione  all'ingrosso,  ha  recepito  il  regime definito dalla deliberazione n. 195/02;
 con  la  deliberazione  n.  248/04  l'Autorita'  ha modificato il predetto regime di aggiornamento, introducendo, tra l'altro:
 una  disposizione  che  assicura  variazioni  della  componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del Brent  ricada  al  di  fuori  dell'intervallo  compreso  tra  20 e 35 dollari/barile (c.d. clausola di salvaguardia);
 la rettifica dei pesi adottati nel paniere di riferimento;
 le quotazioni del Brent dated come riferimento per il greggio;
 l'art.  2 della deliberazione n. 248/04 ha previsto l'obbligo per gli  esercenti l'attivita' di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso  del  gas  naturale  in  essere  alla data di entrata in vigore  del  medesimo  provvedimento  che non prevedevano clausole di aggiornamento  o  di  revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, di  offrire  ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti  dell'aggiornamento  della  componente materia prima effettuato sulla   base   della   metodologia   introdotta   con   la   medesima deliberazione;
 con  la  sentenza  n.  3478/05,  il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione n. 248/04;
 con  la  deliberazione n. 184/05, l'Autorita' ha proposto appello innanzi  al Consiglio di Stato avverso la sopramenzionata sentenza di annullamento della deliberazione n. 248/04;
 con la decisione n. 217/06, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n. 3478/05 del Tar Lombardia;
 con   la   deliberazione   n.  64/06,  l'Autorita'  ha  richiesto informazioni  alle  imprese  allo  scopo di conoscere gli esiti delle rinegoziazioni di cui all'art. 2 della deliberazione n. 248/04;
 la  deliberazione  n.  65/06  ha disposto che, entro il 30 giugno 2006,  gli  esercenti  l'attivita'  di  vendita riconoscano ai propri clienti  finali  destinatari delle condizioni economiche di fornitura di  cui  alla  deliberazione  n.  138/03,  una  somma pari a 0,072585 euro/GJ  moltiplicati  per  i  volumi  consumati dai medesimi clienti finali  nel  trimestre  aprile-giugno  2006,  a  titolo  di  parziale conguaglio,  lasciando  fermo  e  impregiudicato  il  diritto,  per i clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre 2004  e  fino  al  28 marzo  2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004, abbiano  cessato  di  esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su richiesta, i sopramenzionati conguagli;
 a  conclusione  del  procedimento  volto  a  verificare, ai sensi dell'art.  14,  comma 1,  della  deliberazione n. 138/03, il grado di concorrenza  nella  vendita  del  gas  naturale  ai  clienti  finali, l'Autorita'  con  deliberazione  n.  31/06  ha pubblicato il rapporto «Situazione  del  mercato  della  vendita del gas naturale ai clienti finali  in  Italia»,  dal  quale e' emersa la necessita' di mantenere azioni  di  tutela regolatoria da parte della Autorita', a favore dei clienti  finali  aventi modeste dimensioni di consumo, in particolare dei  clienti  domestici;  e  che  cio' in quanto l'attuale assetto di mercato  non  e'  ancora  in  grado  di assicurare a tali consumatori possibilita'  concrete  di scelta dell'operatore piu' conveniente fra tutti  i  concorrenti;  e  che  il  medesimo  rapporto  ha registrato tuttavia  maggiore  concorrenza per le fasce di consumo piu' elevate, nonche'  tra  quelle  oggetto  di  tutela per le tipologie di consumi produttivi;
 Considerato inoltre che:
 rispetto  al  secondo  semestre  2004,  si  e'  assistito  ad  un continuo,  ulteriore  ed  imprevisto  aumento  delle  quotazioni  dei prodotti  energetici, che hanno raggiunto valori eccezionali; che, in particolare,  a  fronte  di quotazioni medie mensili del Brent dated, nel  secondo  semestre  2004,  intorno ai 40 dollari/barile, a maggio 2006  il  petrolio  si  e' attestato sui circa 70 dollari/barile, con picchi  giornalieri di oltre 74 dollari/barile; si registra, inoltre, diversamente  dal  passato, il permanere delle medesime quotazioni su valori eccezionalmente elevati per lunghi periodi di tempo;
 i  livelli  raggiunti  dai  prezzi del petrolio negli ultimi mesi configurano  scenari di prezzi energetici elevati e inattesi, nonche' aumenti  cosi' repentini da non aver potuto trovare ancora riscontro, a meno di eccezioni, nell'adozione di coerenti formule contrattuali a lungo  termine,  essendo quelle attualmente esistenti tra importatori ed  esportatori definite in un contesto caratterizzato da riferimenti energetici significativamente diversi dagli attuali;
 si  sono  registrate  negli ultimi mesi forti tensioni sui prezzi internazionali   del  gas  naturale  in  Europa,  per  effetto  della volatilita'  dei prezzi registrati sui mercati dell'energia, ma anche sui  mercati  spot  del  gas  naturale, in particolare nei primi mesi dell'anno  corrente,  in  concomitanza  con  le  punte stagionali dei consumi;
 i  prezzi  medi  all'importazione  del  gas  naturale  in  Europa continuano a registrare negli ultimi mesi una dinamica piu' sostenuta rispetto  a  quella riconosciuta dal regime di aggiornamento adottato per  le  condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03;
 il sistema nazionale del gas, a fronte di una domanda in continua crescita,  ha conosciuto negli ultimi due anni situazioni di notevole criticita'  dal  lato dell'offerta, che hanno richiesto l'attivazione della  procedura  di  emergenza di cui al decreto del Ministero delle attivita'  produttive  12 dicembre 2005; esistono timori di scarsita' dell'offerta  anche  per  il prossimo inverno; l'entrata in esercizio nel  nostro  Paese  di  nuove  infrastrutture  o dei potenziamenti di quelle esistenti e' attesa non prima di due-tre anni;
 nel   definire   i  criteri  di  aggiornamento  delle  condizioni economiche  di  fornitura,  l'Autorita',  nel  rispetto del principio della  promozione  dell'efficienza  di  cui alla legge n. 481/1995 ha ritenuto  che  il  costo  riconosciuto per l'approvvigionamento debba tenere  conto dei costi di importazione sia sul mercato nazionale che su  quelli  internazionali,  al  fine  di  garantire competitivita' e sicurezza al nostro mercato;
 alla  luce della particolare congiuntura dei mercati energetici e del  gas  e  di  quanto  sopra  esposto,  con  il  documento  per  la consultazione  17 maggio  2006 l'Autorita' ha pertanto evidenziato la necessita':
 a) di  integrare e modificare i criteri di aggiornamento di cui alla deliberazione n. 248/04,
 implementando  due  distinti meccanismi di aggiornamento: uno da   applicare  al  corrispettivo  variabile  di  commercializzazione all'ingrosso  delle  condizioni economiche di fornitura per i clienti finali, mantenendo, come gia' previsto dalla deliberazione n. 248/04, un  aggiornamento  trimestrale e una soglia di invarianza dell'indice It  fissata  al  5%;  l'altro  relativo  al  costo  riconosciuto agli esercenti  per la quota materia prima, per il quale si e' proposto un aggiornamento  mensile e una soglia di invarianza ridotta all'interno di un intervallo tra 0 e 1%;
 integrando,  per  un  periodo  di  due  anni,  la clausola di salvaguardia  di  cui  alla  deliberazione n. 248/04, prevedendo, per valori  di  Bt  a partire da 60 dollari/barile, l'aggiornamento delle condizioni  economiche  di  fornitura  mediante  un  parametro \alpha compreso  tra  0,90  e 0,95, da applicare ad entrambi i meccanismi di cui al precedente alinea;
 b) di  istituire  un  Fondo  presso  la Cassa conguaglio per il settore elettrico volto a compensare eventuali disallineamenti tra le due    modalita'   di   aggiornamento,   alimentato   attraverso   un corrispettivo addizionale alle condizioni economiche di fornitura;
 c) di  prevedere  l'obbligo  per  gli  esercenti l'attivita' di vendita,  con  riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso in  essere  al  28 marzo  2006  di  offrire,  ove  necessario,  nuove condizioni  economiche di fornitura in coerenza con la metodologia di aggiornamento   della   componente  materia  prima  prevista  con  la deliberazione n. 248/04;
 d) di   stabilire   modalita'  per  i  conguagli  di  cui  alla deliberazione  n.  298/05  volte  a  minimizzare,  in  occasione  dei prossimi   aggiornamenti,   eventuali   incrementi  delle  condizioni economiche  di fornitura per i clienti finali, tenuto anche conto del sopracitato corrispettivo addizionale;
 e) di  prevedere,  con l'approssimarsi della data del 1° luglio 2007  prevista  dall'Unione  europea  per  la  completa  apertura dei mercati  del  gas  naturale  e  al fine di promuovere l'esercizio del diritto  di  idoneita'  da  parte  dei  clienti  finali,  di limitare l'obbligo   posto   dalla  deliberazione  n.  207/02  agli  esercenti l'attivita'  di  vendita  di  offrire condizioni economiche calcolate sulla  base  di criteri definiti dall'Autorita', a beneficio dei soli clienti finali domestici;
 dalle  osservazioni  pervenute  al documento per la consultazione 17 maggio 2006 sono emersi, tra l'altro:
 a) l'inadeguatezza  della  prospettata  modifica  del regime di aggiornamento  mediante  l'introduzione  di un parametro compreso tra 0,90  e  0,95,  con  la  conseguente necessita', espressa da parte di tutti  gli  operatori,  di  implementare  tale misura in modo tale da assicurare, in questa particolare congiuntura, l'equilibrio economico finanziario  delle imprese e di mantenere incentivi a favore di nuove iniziative di importazione;
 b) la necessita' di rimuovere o quantomeno di ridurre la soglia di  invarianza  all'interno  del  meccanismo di aggiornamento, tenuto conto  degli  alti  livelli  di  prezzo  del gas oggi raggiunti e del conseguente  impatto  in  valore  assoluto  della  soglia attualmente prevista;
 c) un  orientamento  favorevole  al  mantenimento  di  un'unica modalita' di aggiornamento per le imprese e i clienti finali, al fine di  evitare il ricorso a complicati ed onerosi meccanismi asimmetrici di  adeguamento,  e di disporre di un prezzo di riferimento unico per il mercato;
 d) la  necessita'  di rivedere l'intervallo di operativita' e i valori  del  parametro  a della clausola di salvaguardia, sia pure in assenza di proposte univoche;
 e) le  difficolta'  finora  registrate da parte degli esercenti l'attivita'  di  vendita  in  merito  alla  rinegoziazione  di  nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento prevista   dalla   deliberazione   n.  248/04  e  l'opportunita'  che l'Autorita' preveda adeguate misure per tale rinegoziazione;
 f) un  consenso  diffuso  alla  proposta di ridurre l'ambito di applicazione  dell'obbligo di offrire condizioni economiche stabilite sulla  base di criteri fissati dall'Autorita', anche se, ad avviso di un'associazione  dei  consumatori,  sussistono fondate ragioni per il mantenimento  di adeguati strumenti di tutela dei consumatori, tenuto conto dello scarso livello di concorrenzialita' del mercato;
 Considerato    che    in    applicazione   della   disciplina   per l'aggiornamento   delle  condizioni  economiche  di  fornitura,  come modificata   dal  presente  provvedimento,  l'indice  dei  prezzi  di riferimento  It,  relativo  al  gas naturale, registra una variazione maggiore  della  soglia  di  invarianza  fissata,  rispetto al valore assunto  dal  medesimo  indice  per  il  mese  di aprile  2006,  data dell'ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;
 Ritenuto che sia necessario:
 in  considerazione  di  quanto  emerso  in  consultazione e delle ragioni sopra esposte, modificare le modalita' di aggiornamento delle condizioni  economiche  di  fornitura  stabilite con deliberazione n. 248/04, prevedendo:
 l'integrazione  degli  intervalli di applicazione del parametro \alpha  ,  definito dalla deliberazione n. 248/04, con la definizione di  un  nuovo parametro indicato come \beta pari a 0,95 per valori di Bt a partire da 60 dollari/barile;
 la riduzione della soglia di invarianza al 2,5%;
 il  riconoscimento  di  un  corrispettivo  aggiuntivo  in forma fissa,   quantificato   in  1,5  centesimi  di  euro/mc,  con  potere calorifico  superiore  di  riferimento  pari  a  38,52 MJ/mc, (0,0389 centesimi  di  euro/MJ),  tenendo  conto  del maggiore riconoscimento derivante  dalle  modifiche  di  cui ai precedenti alinea in luogo di quelle  proposte nel documento per la consultazione 17 maggio 2006, e della necessita' di un ulteriore intervento al fine di assicurare una dinamica  dei  costi riconosciuti tendenzialmente in linea con quelle attuali  dei  prezzi internazionali di importazione del gas a livello europeo, concorrendo cosi' alla sicurezza degli approvvigionamenti;
 stabilire  che  le  modifiche  di  cui  al precedente punto siano adottate  in  via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2009, in  ragione  dei tempi necessari per la rinegoziazione contrattuale a monte,  nonche'  dell'attesa  entrata di nuovi operatori, conseguente alla realizzazione di nuova capacita' di trasporto e rigassificazione nei  prossimi anni, e dunque delle maggiori possibilita' di confronto concorrenziale  sul  mercato  a  tale orizzonte temporale, prevedendo pertanto   che,   entro  il  30 giugno  2008,  l'Autorita'  verifichi l'opportunita'  di estendere l'applicazione di tali modifiche fino al 30 giugno  2009,  in  relazione agli andamenti dei prezzi sui mercati internazionali  e  alle  esigenze  di  sicurezza  del  mercato  degli approvvigionamenti a tale data;
 assicurare   la  copertura  di  eventuali  costi  addizionali  di importazioni di breve termine, destinate a contribuire all'incremento dell'offerta  di gas nel periodo di particolare criticita' atteso nei prossimi mesi invernali;
 prevedere  il mantenimento di un'unica modalita' di aggiornamento per  imprese  e  clienti  finali,  al  fine di semplificare gli oneri amministrativi  per  le  imprese ed avere un unico riferimento per il mercato, anche successivamente alla rimozione dell'obbligo di offrire condizioni   economiche  stabilite  sulla  base  di  criteri  fissati dall'Autorita';
 Ritenuto che sia altresi' opportuno:
 prevedere   per   gli   esercenti  l'attivita'  di  vendita,  con riferimento  ai  contratti  di  compravendita  all'ingrosso stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e prima della data di entrata in vigore della deliberazione n. 65/06,  l'obbligo  di offrire nuove condizioni economiche in coerenza con  la  metodologia  di aggiornamento della componente materia prima introdotta  dall'art. 1, comma 2, della deliberazione n. 248/04, come pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2005;
 in  ragione delle concrete modalita' di attuazione del vincolo di rinegoziazione di cui al precedente punto, nonche' ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 248/04, porre a carico del sistema una parte dei  relativi  oneri,  secondo  modalita' da definirsi con successivo provvedimento;
 mantenere  il  riconoscimento dell'ammontare gia' previsto con la deliberazione n. 65/06 a titolo di parziale conguaglio;
 prevedere,  a partire dal 1° ottobre 2006, in concomitanza con la scadenza  prevista per il meccanismo di compensazione di cui all'art. 4,  comma 3, della deliberazione n. 138/03, di limitare l'obbligo per gli  esercenti l'attivita' di vendita di offrire, unitamente a quelle dagli  stessi definite, le condizioni economiche di fornitura, di cui alla  deliberazione  n.  138/03,  ai  clienti  domestici,  secondo la classificazione   di   cui   all'art.  13,  comma 3,  della  medesima deliberazione  n.  138/03,  in  virtu'  dell'esigenza, da un lato, di mantenere  forme  di tutela per tale categoria, dall'altro di avviare al  confronto  sul  mercato  libero  gli  utilizzatori  di gas a fini produttivi  anche  in considerazione dell'apertura totale dei mercati del gas e dell'elettricita' in tutta Europa prevista per il 1° luglio 2007 dalla direttiva europea 2003/55/CE;
 Ritenuto  infine  che sia necessario modificare, con decorrenza dal trimestre   luglio-settembre   2006,   le  condizioni  economiche  di fornitura  del  gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03,  in  esito all'applicazione della disciplina di aggiornamento prevista dal presente provvedimento;
 Delibera:
 Art. 1. Integrazioni  e  modificazioni delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia   elettrica   e  il  gas  29 dicembre  2004,  n.  248/04  e
 29 novembre 2002, n. 195/02.
 1.1.  L'articolo  1,  comma 2,  della  deliberazione  n. 248/04, e' sostituito dal seguente comma:
 «1.2  All'art.  1,  comma 3,  della deliberazione dell'Autorita' n. 195/02 il testo successivo alle parole "seguente comma" e' sostituito dal  seguente  testo:  "Nel  caso  in  cui  si  registrino variazioni dell'indice It, in aumento o diminuzione, maggiori del 2,5 % rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (It-1 ), ossia se:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 56 della G.U.  <----
 
 il   corrispettivo   variabile   relativo   alla  commercializzazione all'ingrosso  di  cui  all'art.  7,  comma 1,  della deliberazione n. 138/03  e'  aggiornato  apportando una variazione DeltaQE, positiva o negativa  tale  che QEt = QEt-1 + DeltaQE, dove QEt-1 e' il valore di QE,   vale   a   dire   della   quota   a   copertura  dei  costi  di approvvigionamento   del  gas  naturale  compresa  nel  corrispettivo variabile  relativo  alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato per  il  precedente aggiornamento. La variazione DeltaQE e' calcolata mediante  una  delle  formule  di  cui  al punto 1 dell'Allegato A al presente provvedimento"».
 1.2  All'art.  1  della deliberazione n. 195/02 come modificato dal presente  provvedimento,  dopo  il  comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
 «1.3-bis  A partire dal 1° luglio 2006 e fino al 30 giugno 2008, la variazione DeltaQE, positiva o negativa, di cui al precedente art. 1, comma 3, e' tale che QEt = QEt-1 + DeltaQE + QF, dove
 QEt-1 e' definita come all'art. 1, comma 3;
 QF e' pari a 0,0389 centesimi di euro/MJ (0,389 euro/GJ);
 DeltaQE e' definita come all'art. 1, comma 3 e calcolata mediante una  delle  formule  di  cui  al  punto 2 dell'allegato A al presente provvedimento.
 1.3-ter Entro il 30 giugno 2008, l'Autorita' verifica le condizioni per  l'ulteriore estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui al precedente comma.».
 |  |  |  | Art. 2. Misure transitorie per il trimestre gennaio-marzo 2007
 2.1.  I  titolari  di  contratti di importazione possono richiedere all'Autorita'  il riconoscimento di eventuali costi addizionali per i volumi  importati nel trimestre gennaio-marzo 2007 nel rispetto delle seguenti condizioni:
 a) i  volumi  di gas naturale per cui si richiede il sopraccitato riconoscimento  dei  costi  devono  essere  relativi  a  contratti di importazione di durata inferiore all'anno;
 b) per ciascun titolare di contratti di importazione le quantita' ammesse  a tale riconoscimento non possono essere superiori ai volumi trasportabili  utilizzando,  nel  sopraccitato  periodo, capacita' di trasporto  non superiori al 5% di quelle che gli sono state conferite per  l'anno  termico del trasporto 2006-2007; nel caso il titolare di contratti  di  importazione utilizzi capacita' di trasporto ceduta da un  altro  utente  del  servizio  di  trasporto,  il limite del 5% e' calcolato  sulla  capacita' conferita ad inizio anno termico al primo soggetto cedente e pro quota nel caso di cessioni di capacita' a piu' utenti.  Le  condizioni di cui alla presente lettera sono subordinate al  rispetto  di  una  quota di utilizzo della capacita' conferita ad inizio  anno termico pari almeno al 90%. Tali limiti non si applicano nel  caso  di  capacita'  addizionale presso i punti di entrata della rete  nazionale  di  trasporto,  resa  disponibile  ad  anno  termico avviato;
 c) il  titolare  di  contratti  di  importazione  non  deve avere collegamenti societari diretti o indiretti con il soggetto cedente la capacita'  di  trasporto  e/o  con  la  controparte  del contratto di importazione.
 2.2  L'ammontare  riconosciuto  (A)  ai  titolari  di  contratti di importazione  di  cui  all'art.  2, comma 1, e' calcolato mediante la seguente formula:
 
 ---->  Vedere formula a pag. 56 della G.U.  <----
 
 dove:
 Vs  e'  pari  ai  volumi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), riferiti  al  trimestre gennaio-marzo  2007 ed espressi in metri cubi con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
 Vt  e'  pari  ai volumi venduti nel 2006 ai clienti oggetto delle condizioni  economiche  di  fornitura  di  cui  alla deliberazione n. 138/03,  come  modificati  dall'art.  6  del  presente provvedimento, espressi in metri cubi con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
 Vv  e'  pari ai volumi totali venduti nell'anno 2006, espressi in metri  cubi  con  potere  calorifico  superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
 ps  e'  valore  medio  dei  prezzi di importazione per metro cubo risultanti  dai  contratti  di  cui  al  successivo  art. 2, comma 3, espresso  con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;
 QEgen07  e'  il  valore  della  quota  a  copertura  dei costi di approvvigionamento   del   gas  naturale  aggiornata  alla  data  del 1° gennaio 2007.
 2.3.  Ai  fini del riconoscimento dell'ammontare di cui all'art. 2, comma 2,   i   titolari  di  contratti  di  importazione  trasmettono all'Autorita',  entro  il  31 maggio  2007,  copia  dei  contratti di importazione  relativi  al  trimestre gennaio-marzo 2007 nonche' ogni altra  eventuale  idonea  documentazione attestante l'acquisizione di capacita'   di   trasporto  presso  i  punti  di  entrata,  i  volumi trasportati   nel   trimestre gennaio-marzo   2007   e  i  prezzi  di importazione corrisposti.
 2.4.   Con   successivo   provvedimento  l'Autorita'  definisce  le modalita'  di finanziamento ed erogazione ai titolari di contratti di importazione dell'ammontare di cui all'art. 2, comma 2.
 |  |  |  | Art. 3. Obblighi  degli  esercenti  l'attivita'  di  vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale
 3.1.  Entro  il  30 novembre  2006,  gli  esercenti  l'attivita' di vendita,  limitatamente ai contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 248/04 e fino alla data di pubblicazione della deliberazione  n.  65/06,  offrono ai propri clienti nuove condizioni economiche  formulate  in  coerenza  con  i  criteri di aggiornamento previsti  dalla  disciplina  introdotta  dall'art.  1, comma 3, della medesima  deliberazione  n.  248/04,  come  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2005.
 3.2.  Entro  il  31 dicembre  2006,  gli  esercenti  l'attivita' di vendita ai clienti finali comunicano all'Autorita', congiuntamente al proprio fornitore all'ingrosso, l'avvenuto adempimento degli obblighi di rinegoziazione di cui al precedente comma.
 |  |  |  | Art. 4. Misure   per   promuovere   la   rinegoziazione   dei   contratti  di compravendita all'ingrosso di cui all'art. 3
 4.1.   L'Autorita'   definisce   con  successivo  provvedimento  le modalita'  con le quali e' riconosciuto agli esercenti l'attivita' di vendita  che  hanno  ottemperato  agli  obblighi di cui all'art. 3 un importo  pari  al 50% della differenza derivante dall'applicazione da parte  dei  medesimi  esercenti,  per l'anno 2005, delle modalita' di aggiornamento  di  cui  alla  deliberazione  n. 248/04 in luogo della deliberazione  n.  195/02,  nonche' della revisione del corrispettivo variabile  relativo  alla  commercializzazione  all'ingrosso  di  cui all'art.     3    della    deliberazione    n.    248/04    per    il trimestre ottobre-dicembre    2005,   moltiplicata   per   i   volumi corrispondenti consumati dai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03.
 |  |  |  | Art. 5. Riconoscimento  di  un  parziale  conguaglio ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 138/03
 5.1.  Gli  esercenti  l'attivita'  di vendita riconoscono ai propri clienti  finali  destinatari delle condizioni economiche di fornitura di  cui  alla  deliberazione  n.  138/03,  una  somma pari a 0,072585 euro/GJ  moltiplicati  per  i  volumi  consumati dai medesimi clienti finali  nel  trimestre luglio-settembre  2006,  a  titolo di parziale conguaglio    derivante    dall'applicazione   delle   modalita'   di aggiornamento  di  cui  alla  deliberazione  n. 248/04 in luogo della deliberazione  n.  195/02  per  l'anno  2005  e  della  revisione del corrispettivo    variabile    relativo    alla    commercializzazione all'ingrosso  di  cui all'art. 3 della deliberazione n. 248/04 per il trimestre ottobre-dicembre 2005.
 5.2.  Ai  fini  del  riconoscimento, in sede di fatturazione, delle somme dovute ai sensi del comma precedente, gli esercenti l'attivita' di  vendita  accreditano  i relativi importi in occasione delle prime fatture emesse in relazione ai consumi del trimestre luglio-settembre 2006.
 5.3.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti lasciano fermo e impregiudicato  il  diritto,  per  i clienti finali di cui al punto 4 della  deliberazione  n.  65/06  di ottenere su richiesta i conguagli loro  spettanti.  Tale  diritto  e'  esteso  ai soggetti che cambiano fornitore   o   per   i   quali   cessa   l'erogazione  del  servizio successivamente  al  28 marzo  2006,  limitatamente alle quote ancora spettanti  al  momento della cessazione del rapporto contrattuale con l'esercente.
 |  |  |  | Art. 6. Revisione  dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03.
 6.1.  A  partire  dal 1° ottobre 2006, gli esercenti l'attivita' di vendita  propongono,  unitamente  a  quelle dagli stessi definite, le condizioni  economiche  di  fornitura  di  cui  alla deliberazione n. 138/03,  ai  soli  clienti  domestici  con consumi annui inferiori ai 200.000  metri  cubi di gas naturale, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni    relative    all'aggiornamento    per   il   trimestre luglio-settembre  2006  delle  condizioni economiche di fornitura del gas naturale.
 7.1.   Per   il  trimestre  luglio-settembre  2006,  le  condizioni economiche  di  fornitura  del  gas  naturale  determinate  ai  sensi dell'art.  3  della  deliberazione  n. 138/03 sono aumentate, tenendo conto di quanto previsto all'art. 1, comma 3-bis, della deliberazione n.  195/02  come  modificata  dal  presente  provvedimento, di 0,0603 centesimi  di  euro/MJ (0,603 euro/GJ); tale aumento e' pari a 2,3228 centesimi  di  euro/mc  (0,023228  euro/mc)  per  le forniture di gas naturale  con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
 |  |  |  | Art. 8. Pubblicazione ed entrata in vigore
 8.1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il 1° luglio 2006.
 
 Milano, 28 giugno 2006
 
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 58 a pag. 60 della G.U.  <----
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