Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 3 luglio 2006 |
Modificazioni agli allegati A e B della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 14 marzo 2005, n. 42/05. (Deliberazione n. 139/06). |
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 3 luglio 2006; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (nel seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva 98/30/CE); la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE) e la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE); la legge 31 ottobre 2003, n. 306; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 14 marzo 2005, n. 42/05 (di seguito: deliberazione n. 42/05); la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2006, n. 124/06 (di seguito: deliberazione n. 124/06). Considerato che: con la deliberazione n. 42/05 l'Autorita' ha approvato disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e del gas l'Autorita'; il provvedimento di cui al precedente alinea, in particolare, prevede disciplinandone le modalita', che l'Autorita' fornisca un supporto nell'esercizio della generale funzione in tal senso alla stessa intestata, per la gestione delle controversie in materia di accesso alle reti rispetto alle quali non sia possibile apprestare la tutela richiesta attraverso l'esercizio dei poteri amministrativi di adjudication intestati alla stessa Autorita'; il supporto di cui al precedente alinea e' eleggibile di volta in volta in via pattizia dai soggetti interessati per il tramite della sottoscrizione di uno schema-tipo di compromesso in arbitri o di clausola compromissoria definiti nel medesimo provvedimento; i suddetti schemi-tipo, tra l'altro, prevedono l'affidamento della nomina del Presidente del Collegio arbitrale, o dell'unico arbitro, all'Autorita'; designando il Direttore della Direzione legislativo e legale o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, altro funzionario a cio' incaricato dal Direttore Generale; la deliberazione n. 124/06 dispone l'attivazione dell'incarico speciale di consigliere giuridico dell'Autorita': il consigliere giuridico dell'Autorita', compatibilmente con i carichi di lavoro richiesti dalle sue mansioni principali di assistenza al Presidente e al Collegio, e' portatore di requisiti aderenti alle esigenze sottese alle richiamate previsioni in ordine alla designazione del Presidente dei collegi arbitrali costituiti in attuazione della deliberazione n. 42/05; in relazione a quanto indicato al precedente alinea, il punto 3 della deliberazione n. 124/06 prevede che il consigliere giuridico dell'Autorita' assuma incarichi nell'ambito dell'arbitrato amministrato del settore energetico; Ritenuto che sia necessario modificare le richiamate disposizioni degli schemi-tipo di compromesso in arbitri o di clausola compromissoria definiti nel medesimo provvedimento al fine di consentire la valutazione della designazione del responsabile della Direzione legislativo e legale ovvero del consigliere giuridico dell'Autorita', ovvero di risorsa con adeguati requisiti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della singola controversia devoluta all'arbitrato amministrato dell'Autorita' ovvero dei contingenti carichi di lavoro; Delibera: 1. Di modificare il punto 1.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 42/05 mediante sostituzione di una lettera c) formulata nel modo seguente: «presidente del collegio la cui nomina e' concordemente affidata dalle parti all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas su proposta del Direttore generale della stessa;». 2. Di modificare il punto 1. dell'Allegato B alla deliberazione n. 42/05 mediante sostituzione delle parole da «il terzo» a «dell'Autorita» con le seguenti: «la nomina del terzo, che svolge funzioni di presidente, viene concordemente affidata all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che provvede su proposta del Direttore generale della stessa.». 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della pubblicazione.
Milano, 3 luglio 2006
Il presidente: Ortis |
|
|
|