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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2006, n. 246 |  | Regolamento  di  attuazione  delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo 7,  comma 1,  della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alla   Comunita'   europea,  ed  in particolare l'allegato C;
 Viste  le  direttive  2003/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del   17 novembre  2003  e  2005/23  della  Commissione, dell'8 marzo 2005, che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro;
 Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;
 Visto  il  regolamento  di  esecuzione del codice della navigazione (navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 Vista  la  legge  21 novembre  1985,  n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di  mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324,  recante il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE  relative  ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
 Vista   la  direttiva  2001/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  4 aprile  2001,  concernente  i  requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
 Visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  5 novembre  2002, che istituisce il Comitato    per    la    sicurezza   marittima   e   la   prevenzione dell'inquinamento  provocato dalle navi (Comitato COSS), che accentra i  compiti  del  Comitato  di  cui  all'articolo 23  della  direttiva 2001/25/CE;
 Vista   la  direttiva  2002/84/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  che ha modificato gli articoli 1, punti 16, 17, 18, 21, 23 e  24,  22  e  23  della direttiva 2001/25/CE in materia di sicurezza marittima  e  di  prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, recepita con decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119;
 Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;
 Viste  le risoluzioni MSC. 66(68) e MSC. 67(68) del Comitato per la sicurezza  marittima  dell'Organizzazione  marittima  internazionale, entrate in vigore il 1° gennaio 1999;
 Considerato   che  la  risoluzione  MSC  66(68)  ha  aggiunto  alla Convenzione  STCW  78, nella sua versione aggiornata, la nuova regola V/3  che  stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione  e  qualifiche  di  comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
 Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha  espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Acquisito  il  parere  della  IX  Commissione  trasporti,  poste  e telecomunicazioni  della  Camera  dei deputati, espresso nella seduta del 29 marzo 2006;
 Considerato  che  il  Senato  della  Repubblica  non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
 Sulla  proposta  dei  Ministri  per le politiche comunitarie, delle infrastrutture  e  dei trasporti, delle comunicazioni e della salute, di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del lavoro e delle politiche sociali;
 Emana
 il seguente regolamento:
 Art. 1. Modifiche  al  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
 n. 324
 1.  Al  comma 1  dell'articolo 2  del  decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio  2001, n. 324, di seguito denominato: «decreto», dopo la lettera qq), sono aggiunte le seguenti:
 «qq-bis)  "Comitato"  Comitato  per  la  sicurezza marittima e la prevenzione  dell'inquinamento  provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito  dall'articolo 3  del  regolamento  (CE)  n.  2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;
 qq-ter)  "Agenzia"  l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita  dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».
 2.  Il  comma 1  dell'articolo 8  del  decreto  e'  sostituito  dal seguente:
 «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i marittimi che non  possiedono  il  certificato  adeguato,  di  cui  all'articolo 2, comma 1,  lettera  nn), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un  Paese  terzo  che e' parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati  a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di  uno  Stato  membro  purche'  sia  stata  adottata, da parte delle amministrazioni   competenti   per  materia,  mediante  la  procedura definita   nell'allegato   II,   lettera   C),   una   decisione  sul riconoscimento del loro certificato adeguato.».
 3.  Il  comma 5  dell'articolo 17  del  decreto  e'  sostituito dal seguente:
 «5. A  bordo  di  tutte  le  navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra  la  nave  e  le  autorita' di terra in una lingua comune o nella lingua   di   tale   autorita'.   Tali   comunicazioni   si  svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.».
 4.  Il  punto 3 della Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto e' sostituito dal seguente:
 «3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi  di  formazione  di  cui  ai  paragrafi 4,  7,  e  8  devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento  o  devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.».
 5. Dopo la Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto e' inserita la seguente:
 «Regola V/2-bis
 (Requisiti   minimi   obbligatori   relativi   alla   formazione  e all'abilitazione  di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro).
 1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro  personale  di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano  viaggi  internazionali. Le Amministrazioni competenti per materia,  di  cui  all'articolo 3,  determinano  l'applicabilita' dei requisiti  di  cui  alla  presente  regola  al  personale  che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
 2.  Prima  di  essere  assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo  di  navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con  esito  positivo  i  corsi  di  formazione  di  cui  ai  seguenti paragrafi 4,  5,  6, 7 e 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.
 3.  Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi  di  formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento  o  devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.
 4.  Il  personale  indicato  sul  ruolo  di  bordo  per assistere i passeggeri  in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, deve  aver  frequentato  con  esito positivo i corsi di formazione in materia  di  gestione  delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del Codice STCW.
 5.  I  comandanti,  gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati  compiti  e  responsabilita'  specifici  a bordo di navi da passeggeri,  devono  aver  frequentato con esito positivo il corso di addestramento    specificamente    indicato   alla   sezione   A-V/3, paragrafo 2, del Codice STCW.
 6.  Il  personale  incaricato  di servire direttamente i passeggeri negli  spazi  loro riservati a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato  con  esito  positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza  specificamente  indicati  alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del Codice STCW.
 7.  I  comandanti,  gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati  responsabilita'  specifiche  per  l'imbarco e lo sbarco di passeggeri  devono  aver  frequentato  con  esito positivo i corsi di formazione  riconosciuti  in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del Codice STCW.
 8.  I  comandanti,  i  primi  ufficiali  di coperta, i direttori di macchina,   i   primi   ufficiali   di  macchina  e  qualunque  altro responsabile   della   sicurezza  dei  passeggeri  in  situazioni  di emergenza  a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito  positivo  i  corsi  di  formazione  riconosciuti in materia di gestione  delle  situazioni  di  crisi  e  comportamento  umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del Codice STCW.
 9.    Le   Amministrazioni   competenti   per   materia,   di   cui all'articolo 3, provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la  formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.».
 6. L'allegato II del decreto e' sostituito dal seguente:
 «Allegato II.
 PROCEDURE  E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO   UN  CERTIFICATO  O  SOTTO  LA  CUI  AUTORITA'  E'  STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, NONCHE' PER IL   RICONOSCIMENTO  DI  ISTITUTI,  ENTI  O  SOCIETA'  DI  FORMAZIONE MARITTIMA E DI PROGRAMMI E CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARITTIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 13. A) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di istituti, enti o  societa'  di  formazione  marittima  e  di  programmi  e  corsi di istruzione e di formazione marittima.
 I. Un istituto, ente o societa' di formazione marittima, al fine di ottenere  l'idoneita'  a  svolgere  corsi e programmi di istruzione e formazione  considerati da uno Stato membro conformi ai requisiti per il servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera, deve:
 1. aver assunto insegnanti che:
 1.1. hanno la necessaria conoscenza del programma di formazione e  comprendano  gli obiettivi specifici di formazione del particolare tipo di formazione da impartire;
 1.2. sono  qualificati per le funzioni oggetto della formazione da impartire;
 1.3. se sono utilizzati simulatori:
 1.3.1. hanno ricevuto orientamenti adeguati circa le tecniche d'insegnamento basate sull'uso di simulatorie;
 1.3.2. hanno   acquisito   sufficiente   esperienza   pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
 2. avere  assunto  supervisori  della  formazione, con competenze specifiche  per  i  programmi  e  corsi di formazione riconosciuti da tenersi  presso l'istituto, ente o societa', che hanno una conoscenza approfondita  di tutti i programmi e corsi di formazione riconosciuti che  sono  chiamati a supervisionare, inclusi gli obiettivi specifici degli stessi;
 3. avere  assunto  esaminatori  che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di metodi e pratiche di valutazione e che:
 3.1. hanno  un  livello  adeguato  di comprensione e conoscenza delle competenze che sono chiamati a valutare;
 3.2. sono   qualificati   per   le   funzioni   oggetto   della valutazione;
 3.3. hanno  ricevuto  orientamenti adeguati circa i metodi e le pratiche di valutazione;
 3.4. hanno    acquisito    sufficiente    esperienza    pratica nell'attivita' di valutazione e,
 3.5. se   l'oggetto   della   valutazione   richiede  l'uso  di simulatori,    hanno    maturato   sufficiente   esperienza   pratica nell'attivita' di valutazione per quanto concerne il particolare tipo di  simulatore  da  utilizzare,  sotto  la  supervisione  e con piena soddisfazione di un esaminatore esperto;
 4. conservare  registri con i dati relativi a tutti i certificati e   i  diplomi  rilasciati  agli  studenti  che  completano  la  loro istruzione  e formazione marittime presso l'istituto, ente o societa' contenenti  informazioni  dettagliate sull'istruzione e la formazione impartite,  le  relative date, oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita di ogni studente;
 5. rendere disponibili le necessarie informazioni sullo status di tali certificati o diplomi e sull'istruzione e sulla formazione;
 6. controllare costantemente la propria attivita' di formazione e valutazione  attraverso  un  sistema di standard qualitativi volto ad assicurare  il  conseguimento degli obiettivi definiti dell'istituto, ente  o  societa',  ivi  inclusi  quelli  concernenti le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori;
 7. essere  sottoposto a valutazione ad intervalli non superiori a cinque  anni  da  parte  di  persone  adeguatamente  qualificate, non direttamente coinvolte nelle attivita' di formazione o valutazione in questione, per verificare che le procedure operative e amministrative ad  ogni  livello  nell'ambito  dell'istituto,  ente o societa', sono gestite, organizzate, intraprese, supervisionate e controllate al suo interno,  onde garantirne l'idoneita' ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti.
 II.  Un  programma  o  corso di formazione, per essere riconosciuto rispondente  ai requisiti di istruzione e formazione marittima per il servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, deve:
 1. essere  strutturato  secondo programmi scritti che prevedano i metodi,  i  mezzi  di  insegnamento,  le  procedure  e  il  materiale didattico   necessari   per   conseguire   i  livelli  prescritti  di competenza;
 2. essere condotto, controllato, valutato e appoggiato da persone qualificate in conformita' dei paragrafi I.1, I.2 e I.3. B) Criteri  per  il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.
 1. il Paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW;
 2. il  Paese  terzo deve essere stato identificato dal comitato per la   sicurezza  marittima  dell'IMO  come  Paese  che  ha  pienamente adempiuto alle prescrizioni della Convenzione STCW;
 3. la Commissione europea, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione  degli  Stati  membri  interessati,  si  e' accertata, adottando   tutte   le   misure  necessarie,  che  possono  includere l'ispezione  di  strutture  e la verifica delle procedure, che siano, pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al  rilascio  ed  alla  convalida  dei certificati ed alla tenuta dei registri  e che e' stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW;
 4. lo  Stato  membro  ha  avviato con il Paese terzo interessato le procedure  di  stipula  di  un accordo contenente la clausola in base alla   quale   ogni   significativo   cambiamento,   apportato   alle disposizioni  in  materia  di formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW, sara' tempestivamente notificato;
 5. gli  Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti   alla   gente   di  mare  che  presentano,  a  fini  di riconoscimento,   certificati   per   svolgere  funzioni  di  livello superiore,   abbiano   una  conoscenza  adeguata  della  legislazione marittima  dello  Stato  membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a svolgere;
 6. se  uno  Stato  membro  desidera  completare  la  verifica della conformita'   di   un  Paese  terzo  esaminando  taluni  istituti  di formazione  marittima  deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW. C) Procedure per il riconoscimento dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.
 1) Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato  adeguato  rilasciato da un Paese terzo ad un comandante, ufficiale  o  radioperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente  la  propria  bandiera presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento del Paese terzo in questione.
 La  Commissione  europea,  assistita  dall'Agenzia  europea  per la sicurezza  marittima,  e  con  l'eventuale partecipazione degli Stati membri  interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui al punto  B)  del  presente  allegato  e  procede ad una valutazione dei sistemi  di formazione e di abilitazione del Paese terzo per il quale e'  stata  presentata  una  domanda  di  riconoscimento  al  fine  di verificare se tale Paese soddisfa tutti i requisiti della Convenzione STCW  e  se  siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
 2)  La Commissione europea decide in merito al riconoscimento di un Paese terzo secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE entro tre mesi dalla data di presentazione della   domanda   di   riconoscimento.   Una   volta   concesso,   il riconoscimento  e'  valido  fatte  salve  le prescrizioni di cui alla lettera D).
 3)  Se, entro il termine di cui al punto 2), non e' adottata alcuna decisione  in  merito al riconoscimento del Paese terzo in questione, lo  Stato  membro  che  ha  presentato  la  domanda  puo' decidere di riconoscere  detto  Paese terzo su base unilaterale fino a quando non sara'  stata  adottata  una  decisione  secondo  la  procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/25/CE.
 4)  Uno Stato membro puo' decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da Paesi terzi  riconosciuti  dalla  Commissione  europea, tenendo conto delle disposizioni  di cui alla lettera B) del presente allegato, punti 4 e 5.
 5)  Restano  validi  i riconoscimenti dei certificati rilasciati da Paesi   terzi   riconosciuti,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione   europea,  serie  C,  entro  il  13 giugno  2005.  Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione  che la Commissione europea non li revochi successivamente in virtu' della lettera E) del presente allegato.
 6)  La Commissione europea elabora e tiene aggiornato un elenco dei Paesi  terzi  riconosciuti.  L'elenco  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C. D)  Procedura  di  revoca dei certificati adeguati emessi da un Paese terzo.
 1)   Fatti   salvi   i  criteri  stabiliti  nella  lettera  B),  le amministrazioni   competenti  per  materia,  di  cui  all'articolo 3, qualora ritengano che un Paese terzo riconosciuto non soddisfi piu' i requisiti  della  Convenzione  STCW,  ne  informano  quanto  prima la Commissione europea, precisando i motivi.
 2)  Quando  le  amministrazioni  competenti  per  materia intendano revocare  la  convalida di tutti i certificati rilasciati da un Paese terzo  ne informano immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.
 3)   Quando  sussistono  indizi  che  un  determinato  istituto  di formazione   marittima   non  soddisfi  piu'  le  prescrizioni  della Convenzione   STCW,   la   Commissione   europea  notifica  al  Paese interessato  che  il riconoscimento dei certificati di detto Paese e' revocato  entro  due  mesi,  fatta  salva  l'adozione  di  misure per assicurare  il  rispetto  di  tutte le prescrizioni della Convenzione STCW.
 4)  La  decisione in merito alla revoca del riconoscimento e' presa secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo 23,  paragrafo 2, della direttiva  2001/25/CE,  entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata  dallo Stato membro. Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.
 5)  Resta  valida  la  convalida  che attesta il riconoscimento dei certificati  rilasciati a norma dell'articolo 4, comma 5, prima della data  in  cui  e' adottata la decisione di revocare il riconoscimento del  Paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia  esigere  una  convalida che attesti loro una qualifica piu' elevata   qualora   tale  rivalutazione  sia  fondata  unicamente  su un'esperienza supplementare di servizio in mare. E) Procedura per la rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti.
 1)  La  Commissione  europea, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza  marittima,  procede  regolarmente,  ed  almeno ogni cinque anni,  ad  una  rivalutazione dei Paesi terzi riconosciuti secondo la procedura  di  cui alla lettera C), punto 2, compresi quelli indicati alla  lettera  C), punto 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dalla lettera B) e se sono state adottate le misure adeguate  di  prevenzione  delle  frodi  in materia di certificati di abilitazione.
 2)  La  Commissione europea definisce i criteri di priorita' per la valutazione  dei  Paesi  terzi  sulla  base  dei  dati risultanti dal controllo  dello  Stato  di approdo ai sensi dell'articolo 18 e dalle relazioni   concernenti   i  risultati  di  valutazioni  indipendenti comunicate  dai  Paesi  terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.».
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni finali
 1.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma addi', 2 maggio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Landolfi, Ministro delle comunicazioni
 Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
 interim)
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali Visto,  il  Guardasigilli: Mastella   Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2006   Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 332
 
 Avvertenza:
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D. P. R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate   alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 -   L'art.   87,   quinto   comma della   Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
 legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri».
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme reolamentari.».
 - L'art.  7,  comma 1,  e  l'allegato  C,  della  legge
 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 8 febbraio   2006,  n.  32,  Supplemento  ordinario,  cosi'
 recitano:
 «Art.   7. (Attuazione  di  direttive  comunitarie  con
 regolamento  autorizzato.) - 1. Il Governo e' autorizzato a
 dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
 all'allegato  C  con  uno o piu' regolamenti da adottare ai
 sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n.
 400,  secondo  quanto  disposto dagli articoli 9 e 11 della
 legge 4 febbraio  2005,  n.  11,  e  con  le  procedure ivi
 previste,  previo parere dei competenti organi parlamentari
 ai  quali  gli  schemi  di  regolamento  sono trasmessi con
 apposite  relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio
 di   Stato   e  che  si  esprimono  entro  quaranta  giorni
 dall'assegnazione.   Decorso   il   predetto   termine,   i
 regolamenti   sono  emanati  anche  in  mancanza  di  detti
 pareri.».
 «Allegato C
 (Art. 7, comma 1)
 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre  2003,  che  modifica  la  direttiva 2001/25/CE
 concernente  i  requisiti minimi di formazione per la gente
 di mare.
 2005/23/CE  della  Commissione,  dell'8 marzo 2005, che
 modifica  la  direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e
 del  Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione
 per la gente di mare.».
 -  La direttiva 2003/103/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 326 del 13 dicembre 2003.
 - La direttiva 2005/23/E e' pubblicata nella GUCE n. L.
 62 del 9 marzo 2005.
 -  La  direttiva 2001/25/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 136 del 18 maggio 2001.
 -  Il  regio  decreto  30 marzo  1942, n. 327, recante:
 «Codice  della  navigazione»  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, ediz. spec.
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 15 febbraio   1952,  n.  328,  recante:  «Approvazione  del
 regolamento  per l'esecuzione del codice della navigazione»
 e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n.
 94, Supplemento Ordinario.
 -  La legge 21 novembre 1985, n. 739, e' pubblicata nel
 supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre
 1985, n. 295.
 -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
 2001,  n.  324,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 13 agosto 2001, n. 187, Supplemento Ordinario.
 -  La  direttiva 94/58/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 319 del 12 dicembre 1994.
 -  La  direttiva 98/35/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 172 del 17 giugno 1998.
 -  Il  regolamento  (CE)  2099/2002 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 324 del 29 novembre 2002.
 - La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
 324 del 29 novembre 2002.
 -  Il  decreto  legislativo  27 maggio 2005, n. 119, e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153.
 Il  regolamento  (CE)  n. 1406/2002 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 208 del 5 agosto 2002.
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
 legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed  autonomie  locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 30 agosto 1997, n. 202»:
 «3.  La  Conferenza  Stato-regioni e' obbligatoriamente
 sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
 decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
 materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
 venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
 attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
 mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
 ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
 attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
 Note all'art. 1:
 -  Il  testo  vigente  dell'art. 2, comma 1, del citato
 decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
 324, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.  2.  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini del presente
 regolamento si intende per:
 a) "lavoratore  marittimo" ogni persona che svolge, a
 qualsiasi  titolo,  servizio o attivita' lavorativa a bordo
 di una nave;
 b) "comandante"  l'ufficiale  che esercita il comando
 di una nave;
 c) "ufficiale" un membro dell'equipaggio, diverso dal
 comandante,  nominato  in tale funzione in forza di leggi o
 di regolamenti;
 d) "ufficiale  di coperta" l'ufficiale qualificato in
 conformita'   alle  disposizioni  di  cui  al  capitolo  II
 dell'allegato I;
 e) "primo    ufficiale   di   coperta"   l'ufficiale,
 immediatamente  sotto il comandante in linea gerarchica, al
 quale  compete  il comando della nave qualora il comandante
 non sia in grado di esercitarlo;
 f) "allievo   ufficiale   di   coperta"   un   membro
 dell'equipaggio  che  svolge attivita' formative a bordo di
 una  nave per acquisire la competenza professionale propria
 dell'ufficiale di coperta;
 g) "direttore  di  macchina"  l'ufficiale di macchina
 responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento
 e  della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici
 della nave;
 h) "ufficiale di macchina" l'ufficiale qualificato in
 conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  capitolo  III
 dell'allegato I;
 i) "primo   ufficiale  di  macchina"  l'ufficiale  di
 macchina,  immediatamente sotto il direttore di macchina in
 linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della
 propulsione    meccanica,   del   funzionamento   e   della
 manutenzione  degli  impianti  meccanici ed elettrici della
 nave  qualora  il direttore di macchina non sia in grado di
 esercitarla;
 l) "allievo   ufficiale   di   macchina"   un  membro
 dell'equipaggio  che  svolge attivita' formative a bordo di
 una  nave per acquisire la competenza professionale propria
 dell'ufficiale di macchina;
 m) "radioperatore"   un   membro  dell'equipaggio  in
 possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una
 stazione  radioelettrica  a  bordo  di  navi  e di stazioni
 terrene di navi;
 n) "comune   di   guardia   di   coperta"  un  membro
 dell'equipaggio  di una nave che non sia il comandante o un
 ufficiale di coperta;
 o) "comune   di   guardia   di  macchina"  un  membro
 dell'equipaggio  di  una nave che non sia il direttore o un
 ufficiale di macchina;
 p) "nave adibita alla navigazione marittima" una nave
 diversa  da  quelle che navigano esclusivamente nelle acque
 interne,  nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle
 acque   protette   o  alle  zone  in  cui  si  applicano  i
 regolamenti portuali;
 q) "nave  battente  bandiera di uno Stato membro" una
 nave  registrata  in uno Stato membro dell'Unione europea e
 battente  bandiera  del medesimo Stato membro conformemente
 alla   legislazione   di  quest'ultimo;  le  navi  che  non
 corrispondono  a  questa  definizione  sono equiparate alle
 navi battenti bandiera di un Paese terzo;
 r) "viaggi   costieri"   i   viaggi   effettuati   in
 prossimita' della costa come definiti dall'art. 1, comma 1,
 punti  37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica
 8 novembre 1991, n. 435
 s) "potenza  di  propulsione"  la  potenza  di uscita
 totale   massima  caratteristica  continuata  in  chilowatt
 sviluppata  da tutti gli apparati di propulsione principali
 della  nave  che appare sul certificato di iscrizione della
 nave o su altro documento ufficiale;
 t) "nave petroliera" la nave costruita ed adibita per
 il  trasporto  alla  rinfusa  di prodotti infiammabili allo
 stato liquido;
 u) "nave  chimichiera" la nave, costruita o adattata,
 adibita  al  trasporto  alla  rinfusa  di uno qualsiasi dei
 prodotti  chimici  allo stato liquido elencati nel capitolo
 17  del codice internazionale dei trasportatori di prodotti
 chimici alla rinfusa (IBC code);
 v) "nave  gasiera"  la  nave,  costruita  o adattata,
 adibita  al  trasporto  alla  rinfusa  di uno qualsiasi dei
 prodotti   gassosi   allo  stato  liquefatto  elencati  nel
 capitolo  19 del codice internazionale dei trasportatori di
 gas (IBG code);
 z) "norme radio" le norme relative al servizio mobile
 marittimo   adottate   dalla   Conferenza   mondiale  delle
 radiocomunicazioni;
 aa)   "nave  da  passeggeri"  la  nave  adibita  alla
 navigazione  marittima  abilitata  al  trasporto di piu' di
 dodici passeggeri;
 bb)  "nave  da pesca" la nave adibita alla cattura di
 pesce o altre risorse vive del mare;
 cc) "Convenzione   STCW"   (Standards   of  Training,
 Certification     and    Watchkeeping)    la    Convenzione
 internazionale   sui  requisiti  minimi  di  addestramento,
 certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il
 7 luglio  1978  e ratificata con legge 21 novembre 1985, n.
 39, e i successivi emendamenti;
 dd) "annesso  alla  Convenzione  STCW"  il  documento
 allegato  alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la
 risoluzione   i   della   Conferenza   dei  Paesi  aderenti
 all'Organizzazione  marittima internazionale (IMO) tenutasi
 a   Londra  il  7 luglio  1995,  allegato  I  del  presente
 regolamento;
 ee) "codice    STCW"    (Standards    of    Training,
 Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento,
 certificazione  e  tenuta  della  guardia  adottato  con la
 risoluzione  n.  2  dalla  Conferenza  dei  Paesi  aderenti
 all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi
 a Londra il 7 luglio 1995;
 ff) "funzioni"   una  serie  di  compiti,  servizi  e
 responsabilita',  come specificatamente indicati dal codice
 STCW,   necessari   per   la   conduzione  della  nave,  la
 salvaguardia   della   vita  umana  in  mare  e  la  tutela
 dell'ambiente marino;
 gg) "servizi  radio" le funzioni, a seconda del caso,
 di   tenuta   della   guardia,  di  radiocomunicazione,  di
 manutenzione   e   di   riparazione   tecnica  eseguite  in
 conformita'    delle   norme   radio,   della   Convenzione
 internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
 (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e
 delle    pertinenti   raccomandazioni   dell'Organizzazione
 marittima internazionale (IMO);
 hh) "Convenzione  SOLAS"  (Safety  of Life at Sea) la
 Convenzione  internazionale  per la salvaguardia della vita
 umana  in  mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva
 con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
 ii) "nave  da passeggeri ro-ro" (roll on roll off) la
 nave  da  passeggeri  espressamente  progettata e costruita
 anche  per  il  trasporto  di  veicoli con imbarco e sbarco
 sulle  proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in
 contenitori,  caricati  e  scaricati  per  mezzo di veicoli
 dotati di ruote;
 ll) "compagnia  di  navigazione"  la persona fisica o
 giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona
 fisica  o  giuridica  quale  l'armatore o il noleggiatore a
 scafo  nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario
 responsabilita'  inerenti  alla  conduzione  della  stessa,
 assumendosi  cosi'  tutti  i  doveri  e  le responsabilita'
 gravanti  sulla  compagnia  ai sensi delle disposizioni del
 presente regolamento;
 mm) "certificato"   qualsiasi   documento  valido,  a
 prescindere  dalla  denominazione  con  la  quale sia noto,
 rilasciato   ai  sensi  della  Convenzione  STCW  del  1978
 dall'autorita'  competente  di uno Stato membro dell'Unione
 europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante
 il  titolare  ad  assolvere le funzioni menzionate in detto
 documento o autorizzate dalle norme nazionali;
 nn) "certificato   adeguato"  il  documento  previsto
 nell'annesso    alla   Convenzione   STCW,   rilasciato   e
 convalidato  conformemente  al  presente  regolamento,  che
 abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a
 svolgere   le   funzioni   corrispondenti   al  livello  di
 responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo
 di   una   nave   del   tipo  e  dalle  caratteristiche  di
 tonnellaggio  e  potenza  di  propulsione considerati e nel
 particolare viaggio cui essa e' adibita;
 oo) "servizio  di  navigazione"  il servizio svolto a
 bordo  di  una  nave  rilevante  ai fini del rilascio di un
 certificato  o  di  un  certificato  adeguato ovvero per il
 conseguimento di un'altra qualifica;
 pp) "Paese  terzo"  il  Paese  che  non  e' uno Stato
 membro dell'Unione europea;
 qq) "mese"  un  mese  civile  o  un periodo di trenta
 giorni risultante dalla somma di periodi inferiori;
 qq-bis) "Comitato"    Comitato   per   la   sicurezza
 marittima  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  provocato
 dalle  navi  (Comitato  COSS),  istituito  dall'art.  3 del
 regolamento  (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
 Consiglio, del 5 novembre 2002;
 qq-ter) "Agenzia"  l'Agenzia europea per la sicurezza
 marittima,  istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.
 -  Per i regolamenti (CE) n. 2099/2002 e 1406/2002 vedi
 note alle premesse.
 - Il  testo  vigente dell'art. 8 del citato decreto del
 Presidente  della  Repubblica  9  maggio 2001, n. 324, come
 modificato dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art.   8.  (Riconoscimento  dei  certificati  adeguati
 rilasciati  da  Paesi  terzi).  -  1. Fermo quanto previsto
 dall'art.  4,  comma 2,  i  marittimi che non possiedono il
 certificato  adeguato, di' cui all'art. 2, comma 1, lettera
 nn),  relativo  all'espletamento  di  funzioni  diverse  da
 quelle  di  comandante  e  di  primo  ufficiale  di coperta
 rilasciati da un Paese terzo che e' parte della Convenzione
 STCW,  possono  essere  autorizzati  a  prestare servizio a
 bordo  di  navi  che  battono  bandiera di uno Stato membro
 purche'  sia stata adottata, da parte delle amministrazioni
 competenti  per  materia,  mediante  la  procedura definita
 nell'allegato   II,   lettera   C),   una   decisione   sul
 riconoscimento del loro certificato adeguato.
 2.  Agli  attestati di convalida dei certificati di cui
 al  comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 7,
 comma 4.
 3.   Le  autorita'  di  cui  al  comma 1  informano  la
 Commissione  europea  dei  certificati  adeguati  che hanno
 riconosciuto  o che intendono riconoscere secondo i criteri
 indicati  nell'allegato  II,  e,  ove  necessario, prendono
 adeguate  misure per attuare le decisioni della Commissione
 relative  alle informazioni fornite anche dagli altri Stati
 membri.
 4.  I  lavoratori  marittimi in possesso di certificati
 adeguati  in corso di validita' rilasciati e convalidati da
 un  Paese  terzo, non ancora convalidati dalle autorita' di
 cui  al  comma 1,  possono  essere  autorizzati, in caso di
 necessita',  a  prestare  servizio a bordo di navi battenti
 bandiera  italiana, per un periodo non superiore a tre mesi
 per   l'espletamento  di  funzioni  diverse  da  quelle  di
 comandante  e  di  primo  ufficiale  di coperta, nonche' da
 quelle  di ufficiale radio o di radioperatore, ad eccezione
 dei casi previsti dalle norme radio. La prova dell'avvenuta
 presentazione   della   domanda   di   riconoscimento  alle
 competenti  autorita'  e'  custodita  dal  comandante della
 nave, ai sensi dell'art. 11, comma 1.».
 - Il  testo vigente dell'art. 17 del citato decreto del
 Presidente  della  Repubblica  9 maggio  2001, n. 324, come
 modificato dal presente decreto, cosi' recita:
 «Art. 17. (Comunicazione tra i membri dell'equipaggio).
 1.  A  bordo  di  tutte le navi battenti la bandiera di uno
 Stato  membro  devono essere apprestati strumenti idonei ad
 assicurare  in  qualsiasi momento un'efficace comunicazione
 orale   per   scopi   di   sicurezza  tra  tutti  i  membri
 dell'equipaggio,  in  particolare ai fini della ricezione e
 della    comprensione    tempestiva    e   corretta   delle
 comunicazioni e degli ordini.
 2.  A  bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la
 bandiera  di  uno  Stato  membro  e  di  tutte  le  navi da
 passeggeri  provenienti  da  o  dirette  ad un porto di uno
 Stato membro, deve essere stabilita e iscritta nel registro
 di  bordo  una  lingua  di lavoro per garantire prestazioni
 efficaci   dell'equipaggio  in  materia  di  sicurezza.  La
 compagnia  o  il comandante, come opportuno, determinano la
 lingua  di  lavoro  appropriata. Ciascuna delle persone che
 prestano servizio a bordo e' tenuta a comprendere e, se del
 caso,  a  impartire ordini e istruzioni, nonche' a riferire
 in  tale  lingua.  Se la lingua di lavoro non e' una lingua
 ufficiale  dello  Stato membro, tutti i piani e gli elenchi
 da  affiggere  devono includere una traduzione nella lingua
 di lavoro.
 3.  A  bordo  delle  navi  da  passeggeri  il personale
 incaricato, nel ruolo d'appello, di aiutare i passeggeri in
 situazioni    di    emergenza    deve   essere   facilmente
 individuabile   e  dotato  di  capacita'  di  comunicazione
 sufficienti   per  questo  scopo  in  base  ad  un'adeguata
 combinazione dei seguenti criteri:
 a) la  lingua  utilizzata  o le lingue utilizzate dai
 passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una
 rotta determinata;
 b) la  probabilita' che la capacita' di utilizzare un
 elementare  vocabolario  d'inglese per impartire istruzioni
 basilari  possa  consentire di comunicare con un passeggero
 che  necessiti  di aiuto, sia che il passeggero e il membro
 dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;
 c) l'eventuale necessita', allorche' la comunicazione
 orale  e'  inattuabile,  di  comunicare  in  situazioni  di
 emergenza  con  altri  mezzi:  ad  esempio dando l'esempio,
 gestualmente,      ovvero      richiamando     l'attenzione
 sull'ubicazione  delle  istruzioni,  dei punti di raccolta,
 dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita;
 d) la  misura in cui sono state fornite le istruzioni
 di  sicurezza  complete  ai  passeggeri  nella o nelle loro
 madrelingue;
 e) le  lingue in cui gli annunci di emergenza possono
 essere   trasmessi   in   situazioni   critiche  o  durante
 esercitazioni  per fornire accurate direttive ai passeggeri
 e  facilitare  ai  membri  dell'equipaggio l'assistenza dei
 passeggeri.
 4.   A   bordo   delle   navi  petroliere,  delle  navi
 chimichiere  e  delle navi gasiere battenti bandiera di uno
 Stato  membro,  il  comandante,  gli  ufficiali e i marinai
 devono essere in grado di comunicare tra loro in una o piu'
 lingue di lavoro comuni.
 5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno
 Stato  membro devono essere previsti adeguati strumenti per
 la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in una
 lingua  comune  o  nella  lingua  di  tale  autorita'. Tali
 comunicazioni  si  svolgono  conformemente  al  capitolo V,
 regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.
 6.  Durante  le ispezioni a bordo, ai sensi delle norme
 che  regolano  il  controllo  dello  Stato  d'approdo,  gli
 ispettori  controllano  che anche le navi battenti bandiera
 di un Paese terzo osservino il presente articolo.».
 - Il  testo vigente dell'allegato I, capitolo V, Regola
 V/2,  punto  3,  del  citato  decreto  del Presidente della
 Repubblica  9 maggio  2001,  n.  324,  come  modificato dal
 presente decreto, cosi' recita:
 «Allegato I
 Requisiti per la formazione fissati dalla convenzione STCW
 Capitolo V
 Requisiti  particolari  relativi  alla  formazione  del
 personale di taluni tipi di navi
 (Omissis).
 Regola V/2
 Requisiti  minimi  obbligatori  relativi  alla formazione e
 all'abilitazione  di comandanti, ufficiali, marinai e altro
 personale di navi da passeggeri ro-ro.
 1.   La   presente  regola  si  applica  a  comandanti,
 ufficiali,  marinai e altro personale di navi da passeggeri
 ro-ro    che    effettuano    viaggi   internazionali.   Le
 amministrazioni  determinano l'applicabilita' dei requisiti
 di  cui  alla  presente  regola  al  personale  che  presta
 servizio  su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi
 nazionali.
 2.  Prima  di  essere demandata a qualsiasi funzione di
 servizio  a  bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di
 mare  deve  aver  frequentato con esito positivo i corsi di
 formazione  di  cui ai paragrafi da 4 a 8 in funzione della
 qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.
 3.  Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti
 a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7, e
 8  devono,  a  intervalli  non  superiori  a  cinque  anni,
 frequentare   appositi  corsi  di  aggiornamento  o  devono
 dimostrare  di  aver  raggiunto  gli standard di competenza
 previsti nei cinque anni precedenti.
 4.  I  comandanti,  gli  ufficiali  e l'altro personale
 addetto  sul  ruolo  di  bordo ad assistere i passeggeri in
 situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro
 devono  avere  frequentato  con  esito  positivo i corsi di
 formazione  in  materia  di  gestione  delle  operazioni di
 soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2,
 paragrafo 1 del codice STCW.
 5.  I  comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al
 quale  sono assegnati compiti e responsabilita' specifici a
 bordo  di  navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato
 con esito positivo il corso di addestramento specificamente
 indicato alla sezione A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW.
 6.  Il  personale  incaricato di servire direttamente i
 passeggeri  negli  spazi  loro riservati a bordo di navi da
 passeggeri  ro-ro deve avere frequentato con esito positivo
 i   corsi   di   formazione   in   materia   di   sicurezza
 specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del
 codice STCW.
 7.  I  comandanti,  i  primi  ufficiali  di  coperta, i
 direttori  di  macchina,  i  primi  ufficiali di macchina e
 chiunque   altro   abbia   diretta   responsabilita'  delle
 operazioni  di  imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico,
 scarico  e  stivaggio del carico o di chiusura dei portelli
 dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver
 frequentato  con  esito  positivo  i  corsi  di  formazione
 riconosciuti   in  materia  di  sicurezza  dei  passeggeri,
 sicurezza   del  carico  e  protezione  dello  scafo,  come
 specificato  alla  sezione  A-V/2,  paragrafo 4  del codice
 STCW.
 8.  I  comandanti,  i  primi  ufficiali  di  coperta, i
 direttori  di  macchina,  i  primi  ufficiali di macchina e
 chiunque   altro   abbia   diretta   responsabilita'  della
 sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo
 di  navi  da  passeggeri  ro-ro devono aver frequentato con
 esito  positivo  i  corsi  di  formazione  riconosciuti  in
 materia   di   gestione   delle   situazioni   di  crisi  e
 comportamento  umano,  come specificato alla sezione A-V/2,
 paragrafo 5 del codice STCW.
 9.   Le  amministrazioni  provvedono  a  rilasciare  la
 documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti
 coloro  che  risultano  qualificati ai sensi della presente
 regola.».
 (Omissis).
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