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| Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 245 |  | Norme   di   attuazione   dello   Statuto   speciale   della  Regione Trentino-Alto  Adige/Südtirol  in materia di accademia di belle arti, istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche,  conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 Sentita  la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con  i  Ministri  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e delle  finanze,  e  per  le  riforme  e  l'innovazione nella pubblica amministrazione;
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 1.  Alle  accademie  di  belle arti, agli istituti superiori per le industrie  artistiche  (ISIA),  ai  conservatori  di  musica  e  agli istituti  musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia autonoma  di  Bolzano  si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre  1999,  n.  508  e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
 2.  Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui   al  comma 1,  comprese  quelle  concernenti  gli  statuti  e  i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto  speciale  di  autonomia, alla Provincia autonoma di Bolzano, che  le  esercita  previa  acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.
 3.  Gli  atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori    in   Istituti   superiori   degli   studi   musicali, l'istituzione  di  nuove  istituzioni  di  alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Bolzano e l'autorizzazione ad enti  e  privati  con  sede nella provincia di Bolzano a rilasciare i titoli  con  valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508  e  dai  regolamenti  attuativi  di cui al comma 1, sono adottati dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  d'intesa  con  il Ministero dell'universita' e della ricerca.
 4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 2 la Provincia autonoma di Bolzano verifica   altresi'   l'adeguatezza  delle  risorse  finanziarie,  di docenza,  di  locali, di attrezzature e strumentazioni in conformita' ai  criteri  elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal Comitato  per  la  valutazione  del  sistema universitario, della cui collaborazione puo' avvalersi.
 5.   Ai  sensi  dell'articolo 17  dello  Statuto  speciale  per  il Trentino-Alto  Adige  la  Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto dei  principi  fondamentali  della legislazione statale, puo' emanare norme   legislative,  per  quanto  riguarda  il  finanziamento  delle istituzioni   di   cui   al  comma  1  e  l'edilizia  delle  medesime istituzioni,  ivi  comprese  la  scelta  delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
 6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al comma 1  sono  determinati  annualmente  con  decreto  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  previa intesa con la Provincia, nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  tenendo  conto  dei  parametri  utilizzati per il finanziamento   delle  analoghe  istituzioni  operanti  nel  restante territorio nazionale.
 7.  L'ordinamento  delle  istituzioni di cui al comma 1 deve essere improntato   ad   una   didattica  plurilingue,  e  garantire,  oltre all'utilizzo  delle  lingue  italiana  e tedesca, quello delle lingue straniere secondo modalita' da stabilirsi con i regolamenti didattici che  possono  contemplare,  ai  fini  di  lavoro  e  di insegnamento, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.
 8.  Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative e l'indirizzo  internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica   le  istituzioni  di  cui  al  comma 1  possono  conferire contratti  a  tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale   straniere   qualifiche   analoghe   a  quelle  considerate dall'ordinamento  nazionale. La facolta' di nomina di cui al presente comma e' esercitabile nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docenti.
 9.  Le  istituzioni  di  cui  al comma 1 promuovono e sviluppano la collaborazione  scientifica  con  le  universita',  con  i  centri di ricerca  e  con  le  istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica  e  musicale anche degli altri Stati e in particolare degli Stati  membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e della  produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi di  collaborazione  possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di  studio  sia  presso  entrambe  le  istituzioni o universita', sia presso  una  di  esse,  nonche'  programmi  di  ricerca congiunti. Le medesime  istituzioni  riconoscono  la  validita'  dei  corsi seguiti ovvero  delle  parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le  istituzioni  o  universita'  estere,  nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
 10.  Gli  accordi  di collaborazione definiti ai sensi del comma 9, sono  comunicati  al  Ministro dell'universita' e della ricerca entro trenta  giorni  dalla  loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro  non si opponga, per ragioni di legittimita', entro i trenta giorni successivi.
 11.  Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1, il  personale  docente in servizio presso il Conservatorio Statale di Musica di Bolzano, rimane alle dipendenze dello Stato.
 12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del provvedimento  di trasformazione del Conservatorio di musica «Claudio Monteverdi» di Bolzano in istituto superiore di studi musicali.
 13.  L'articolo  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e' soppresso.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma addi', 25 luglio 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
 regionali e le autonomie locali
 Mussi,   Ministro   dell'universita'  e
 della ricerca
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Nicolais,  Ministro per le riforme e le
 innovazioni        nella       pubblica
 amministrazione
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Avvertenza:
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.    87,   comma quinto,   della   Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
 1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
 costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige)  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
 - Il  testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto
 del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
 il seguente:
 «In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
 istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
 attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
 della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
 tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
 Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
 appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
 rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
 linguistico italiano.».
 Note all'art. 1:
 - La  legge  21 dicembre  1999,  n.  508 (Riforma delle
 Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
 dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
 superiori  per le industrie artistiche, dei Conservatori di
 musica  e degli Istituti musicali pareggiati) e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
 - Lo  Statuto  speciale  di autonomia del Trentino-Alto
 Adige  e'  citato  nelle  note  alle premesse (dec reto del
 Presidente della Repubblica n. 670/1972), e gli articoli 16
 e  17  dello  statuto  medesimo riguardano le «disposizioni
 comuni alla regione ed alle province».
 - Il  decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme
 di  attuazione  dello statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige  in  ordine  all'insegnamento  in  lingua tedesca nel
 conservatorio  di  musica  di  Bolzano) e' pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  22  aprile  1992,  n.  94, Supplemento
 Ordinario.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 10 febbraio  1983,  n. 89 (Approvazione del testo unificato
 dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica 20 gennaio
 1973,  n.  116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme
 di  attuazione  dello statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige  in materia di ordinamento scolastico in provincia di
 Bolzano)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile
 1983, n. 91.
 
 
 
 
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