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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 4 agosto 2006 |  | Disposizioni   per   le   autorizzazioni   all'aumento   del   titolo alcolometrico  volumico  naturale  ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493/99  del  17 maggio  1999 del Consiglio  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettere c)  e d), che prevede  che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della  Comunita'  lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493/99  del  17 maggio  1999 del Consiglio  ed  in  particolare  l'allegato  V, lettera H, punto 4 che prevede  che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le Regioni e le varieta'  per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo  condizioni  da  stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita «cuvee»  nel  luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti e dei vini spumanti di qualita';
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493/99  del  17 maggio  1999 del Consiglio  ed  in  particolare, l'allegato V punto E il quale prevede che  negli  anni  caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli  Stati  membri  possono  autorizzare  l'acidificazione  delle uve fresche,  del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 della Commissione  e  successive  modifiche,  che fissa alcune modalita' di applicazione  del  Regolamento  (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Vista  la  legge  n.  82  del  20 febbraio  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 13 marzo 2006, recante  «Disposizioni  di  attuazione  della  normativa  comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»;
 Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge 82/2006 il quale stabilisce   che   le   regioni  e  province  autonome,  con  proprio provvedimento,   autorizzano   annualmente   l'aumento   del   titolo alcolometrico  volumico  naturale  dei prodotti destinati a diventare vino  da tavola, vino a IGT, VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei  vini  spumanti,  dei  VSQ  e dei VSQPRD nonche' l'acidificazione delle  uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;
 Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana n. 281 del 3 dicembre 2001,  recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo  alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli, il quale  stabilisce  che  l'aumento  del  titolo alcolometrico volumico naturale  dei  prodotti  della  vendemmia  venga autorizzato mediante apposito  decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa richiesta delle regioni e province autonome;
 Visto  il  decreto  ministeriale  30 luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003,   ed   in   particolare   l'art.  2  il  quale  stabilisce  che l'acidificazione   dei   prodotti  vitivinicoli  e'  autorizzata  con apposito  decreto  del  Ministero per le politiche agricole emanato a seguito  di  apposita  richiesta  avanzata  dalle  regioni e province autonome;
 Considerata  la necessita' di procedere all'abrogazione del decreto ministeriale  3 settembre 2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 luglio  2003,  in  considerazione  dell'intervenuta  modifica alla normativa vigente;
 Ritenuto   opportuno   garantire   il   rispetto   della  normativa comunitaria citata;
 Sentita la Conferenza Stato-regioni
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  A  decorrere  dalla  campagna  2006/2007  le regioni e province autonome  di  Trento  e  Bolzano  autorizzano  l'aumento  del  titolo alcolometrico volumico naturale nonche' l'acidificazione dei prodotti citati  in  premessa,  previo  accertamento  della  sussistenza delle condizioni   climatiche   che   ne   giustificano   il   ricorso.  La documentazione  attestante l'accertamento delle condizioni climatiche viene  conservata  dalle  regioni  e  province  autonome  e  tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.
 2.   Copia  del  provvedimento  di  autorizzazione  e'  inviato  al Ministero   delle   politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  - Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione generale  per le politiche agricole - Polagr IV - via XX settembre 20 -   00186   Roma   -   che  provvede  alla  trasmissione  alle  altre amministrazioni interessate.
 |  |  |  | Art. 2. Il  decreto  ministeriale  3 settembre 2001, citato in premessa, e' abrogato.  E'  abrogato,  altresi', l'art. 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, citato in premessa.
 Il  presente  decreto  entra  in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2006
 Il Ministro: De Castro
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