| IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Considerato  che la situazione emergenziale in atto nella citta' di Roma,  relativa  al traffico ed alla mobilita', presenta peculiarita' tali  da  condizionare  negativamente  la  qualita'  della  vita,  le relazioni  sociali  ed  economiche  dei cittadini per i suoi riflessi indotti;
 Considerato,  altresi', che il tessuto urbano della citta' di Roma, rappresentato da una estensione territoriale particolarmente ampia, e caratterizzato  da  una  stratificazione di beni archeologici e dalla presenza    di    beni   storico-architettonici,   ha   impedito   la modernizzazione  della  rete  stradale  e  dei  sistemi  di trasporto pubblico;
 Considerato,  inoltre,  che il livello di rischio per l'incolumita' dei  cittadini  durante  gli  spostamenti giornalieri nella citta' di Roma,  in  particolare,  ove maggiore e' la concentrazione di edifici destinati  allo  svolgimento di attivita' istituzionali, ha raggiunto valori preoccupanti data l'elevata frequenza di incidenti stradali, e che  la  congestione  del traffico veicolare causa ai cittadini gravi disturbi alla salute psico-fisica;
 Ritenuta  la  necessita'  di porre in essere iniziative urgenti per perseguire   l'obiettivo   di   uno   scorrimento  veicolare  veloce, indispensabile  per  consentire,  tra  l'altro, l'effettuazione delle attivita' di soccorso in ambito cittadino;
 Ritenuta,   altresi',   la  inidoneita'  della  rete  di  trasporto metropolitano  ed  il conseguente rischio incendi in caso di afflusso elevato di viaggiatori nelle stazioni metropolitane;
 Ritenuto   che   tale   situazione   emergenziale   risulta  essere maggiormente  aggravata  in  concomitanza  di  «eventi»  di rilevanza nazionale  e mondiale in programma nella citta' di Roma e connessi al ruolo  di capitale della Repubblica, di centro della Chiesa cattolica e di sede di importanti istituzioni internazionali;
 Ritenuto  che,  secondo  la giurisprudenza del Consiglio di Stato - sez.  IV, decisione n. 2361/2000, l'esistenza di una grave situazione di  pericolo  puo'  realizzare  quello  stato  di  emergenza  tale da richiedere  la  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;
 Considerato  che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via   ordinaria,   non   hanno   consentito   il   superamento  delle problematiche   emergenziali   afferenti   a  specifici  «fattori  di rischio»,  connessi  alla  situazione  del  traffico cittadino, e che risulta  necessario  ed urgente predisporre e realizzare un programma di   interventi   di   emergenza,   che   consenta  un  miglioramento significativo  e  rapido  della  situazione  in  atto  e  favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004  recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita l'intesa della regione Lazio;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
 Decreta:
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa,  e'  dichiarato,  fino  al  31 dicembre  2008,  lo stato di emergenza  per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Roma.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2006
 Il Presidente: Prodi
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