IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che la situazione emergenziale in atto nella citta' di Roma, relativa al traffico ed alla mobilita', presenta peculiarita' tali da condizionare negativamente la qualita' della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti; Considerato, altresi', che il tessuto urbano della citta' di Roma, rappresentato da una estensione territoriale particolarmente ampia, e caratterizzato da una stratificazione di beni archeologici e dalla presenza di beni storico-architettonici, ha impedito la modernizzazione della rete stradale e dei sistemi di trasporto pubblico; Considerato, inoltre, che il livello di rischio per l'incolumita' dei cittadini durante gli spostamenti giornalieri nella citta' di Roma, in particolare, ove maggiore e' la concentrazione di edifici destinati allo svolgimento di attivita' istituzionali, ha raggiunto valori preoccupanti data l'elevata frequenza di incidenti stradali, e che la congestione del traffico veicolare causa ai cittadini gravi disturbi alla salute psico-fisica; Ritenuta la necessita' di porre in essere iniziative urgenti per perseguire l'obiettivo di uno scorrimento veicolare veloce, indispensabile per consentire, tra l'altro, l'effettuazione delle attivita' di soccorso in ambito cittadino; Ritenuta, altresi', la inidoneita' della rete di trasporto metropolitano ed il conseguente rischio incendi in caso di afflusso elevato di viaggiatori nelle stazioni metropolitane; Ritenuto che tale situazione emergenziale risulta essere maggiormente aggravata in concomitanza di «eventi» di rilevanza nazionale e mondiale in programma nella citta' di Roma e connessi al ruolo di capitale della Repubblica, di centro della Chiesa cattolica e di sede di importanti istituzioni internazionali; Ritenuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato - sez. IV, decisione n. 2361/2000, l'esistenza di una grave situazione di pericolo puo' realizzare quello stato di emergenza tale da richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992; Considerato che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici «fattori di rischio», connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Acquisita l'intesa della regione Lazio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2006; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Roma. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2006 Il Presidente: Prodi |