Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 luglio 2006
Rettifica del decreto 1° giugno 2006 di non inclusione della sostanza attiva' endosulfan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono endosulfan e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;
Visto il decreto datato 1° giugno 2006 di non inclusione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono endosulfan e limitazione degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva relativamente agli usi ora ricoriosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005;
Rilevato che nell'art. 4 del citato decreto del 1° giugno 2006 erroneamente non e' stato riportato il riferimento alla commercializzazione e all'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato A del citato decreto 1° giugno 2006;
Ritenuto di dover rettificare il decreto medesimo;
Decreta:
Articolo unico
L'articolo 4 del decreto dirigenziale 1° giugno 2006 e' sostituito dal seguente testo:
«1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato A del decreto 1° giugno 2006, e' consentita fino al 2 giugno 2007.
2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato B al presente decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato B, e' consentita fino al 2 giugno 2007.
3. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato B al presente decreto, che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007, sono consentiti fino al 31 dicembre 2007.
4. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino al 2 giugno 2007 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.»
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 19 luglio 2006
Il direttore generale: Borrello
 
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