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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 26 luglio 2006 |  | Trasporto marittimo - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso  in  data  10 maggio  2006  tra  Ustica  Lines  S.p.a  e  le segreterie  provinciali  di  Messina  delle  organizzazioni sindacali FILT-CGIL,    FIT-CISL,   Uiltrasporti   e   Usclac-Uncdim   relativo all'individuazione  delle  prestazioni indispensabili da garantire in caso  di  sciopero nella tratta Milazzo-Eolie servita dalla flotta di Ustica Lines S.p.a (pos. 24475). (Deliberazione n. 06/446). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
 
 nella seduta del 26 luglio 2006;
 Premesso che:
 1. La Ustica Lines S.p.a. svolge il servizio di trasporto marittimo passeggeri sulle tratte Milazzo-Eolie;
 2.  in data 10 maggio 2006, Ustica Lines S.p.a. e le organizzazioni sindacali   FILT-CGIL,   FIT-CISL,   Uiltrasporti   e  Usclac-Uncdim, segreterie  provinciali  del  settore  marittimo  di  Messina,  hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire  in caso di sciopero per il personale marittimo in servizio presso le navi della flotta;
 3.  In  data 23 maggio 2006, il testo del predetto accordo e' stato inviato in commissione per la valutazione di idoneita';
 4. Con note del 12 giugno 2006, prot. numeri 6606, 6607, 6608, pos. 24475,   la  Commissione  ha  avviato  una  istruttoria,  onde  poter pervenire  ad  una  adeguata  valutazione  dell'accordo  in  oggetto, richiedendo  alle  aziende  Ustica  Lines  S.p.a.,  N.G.I.  traghetti S.p.a.,  Siremar S.p.a., di fornire, attraverso idonea documentazione scritta, dati relativi a:
 a)  servizi  erogati  dalle  aziende  sopra indicate sulle tratte Milazzo-Eolie;
 b)  orari  dei  servizi sia in inverno che in estate e nei giorni festivi;
 c) eventuali altre aziende che coprono le stesse tratte;
 5. Con note del 20 giugno 2006, prot. numeri 7009, 7010, 7011, pos. 24475,  la Commissione ha rinnovato alle aziende sopra specificate le richieste descritte nel punto n. 4 del premesso;
 6.  Ustica  Lines S.p.a., N.G.I. traghetti S.p.a. e Siremar S.p.a., hanno  risposto  alle  richieste della Commissione rispettivamente in data 20 giugno 2006, 21 giugno 2006 e 28 giugno 2006;
 7.   In  data  6 luglio  2006  il  testo  dell'accordo  oggetto  di valutazione  e'  stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13,  comma 1,  lettera a),  della  legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  ricevendo parere favorevole  dell'Unione  nazionale  consumatori (il 10 luglio 2006) e dell'Associazione  difesa orientamento consumatori (ADOC il 12 luglio 2006);
 Considerato che:
 1.  Lo  sciopero  nel settore marittimo e' attualmente disciplinato dalla  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge 11 aprile  2000,  n. 83, nonche' dall'accordo del Gruppo Tirrenia del 1° agosto   2000   (valutato   idoneo  con  delibera  n.  00/231  del 16 novembre  2000, integrato con le modifiche introdotte dall'accordo del  14 dicembre  2001,  valutato  idoneo  con  delibera n. 02/27 del 14 febbraio  2002,  e  dall'accordo  del  15 settembre 2003, valutato idoneo  con  delibera  n.  03/149  del 29 ottobre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003);
 2.  L'accordo  oggetto di valutazione, sottoscritto da Ustica Lines S.p.a.  e  dalle  organizzazioni sindacali segreterie provinciali del settore  marittimo  di  Messina,  FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Usclac-Uncdim,   contiene   la   sola  disciplina  delle  prestazioni indispensabili  da  garantire  in caso di sciopero, ferme restando le disposizioni  contenute  nella  legge  n.  146  del 1990 e successive modificazioni,   nonche'   i   contenuti  dell'accordo  Tirrenia  del 1° agosto  2000  e  successive  modifiche, espressamente citato dalle parti nelle premesse del testo;
 3.  In  particolare le parti concordano che in caso di sciopero nel periodo   invernale   (dal   1° ottobre   al   14  giugno)  la  linea Milazzo-Eolie  con partenza da Milazzo alle ore 7,25 non partecipera' alla  protesta  ed  effettuera'  il  normale  itinerario  di andata e ritorno  garantendo  i  collegamenti  con le isole. Mentre in caso di sciopero  nel periodo estivo (dal 15 giugno al 30 settembre) la linea Milazzo-Eolie,   con   partenza   da   Milazzo  alle  ore  7,50,  non partecipera'  allo  sciopero  ed effettuera' il normale itinerario di andata e ritorno garantendo i collegamenti con le isole;
 4. In caso di sciopero dei lavoratori marittimi della flotta Ustica Lines  S.p.a.  verra'  garantita  come prestazione indispensabile una sola corsa sia in inverno che in estate;
 5.  Dalla  istruttoria  compiuta dalla Commissione e' emerso che la stessa  tratta  e'  servita  dalle  Compagnie Siremar S.p.a. e N.G.I. Traghetti  S.p.a., le quali garantiscono il trasporto sia nel periodo invernale che in quello estivo, parimenti ad Ustica Lines S.p.a., dal lunedi'  alla  domenica.  In  particolare  nel periodo invernale sono previste   corse  in  partenza  da  Milazzo  alle  ore  6,30  (N.G.I. Traghetti),  alle  ore  10 (Siremar), alle ore 21 (N.G.I. Traghetti); mentre  nel perido estivo alle ore 6,30, 7,30, 21 (N.G.I. Traghetti), ore  10,  14,30  (Siremar  S.p.a.) con potenziamento delle stesse nel periodo di massima affluenza degli utenti (luglio-agosto);
 6.  Risulta  pertanto  garantito  il  diritto  alla  mobilita'  del cittadino-utente;
 Valuta idoneo L'accordo  aziendale  sottoscritto  in data 10 maggio 2006 tra Ustica Lines  S.p.a.  e  le  segreterie provinciali del settore marittimo di Messina   delle   organizzazioni   sindacali   FILT-CGIL,   FIT-CISL, Uiltrasporti e Usclac-Uncdim, relativo alla individuazione delle sole prestazioni   indispensabili   da  garantire  in  caso  di  sciopero, precisando  che  per  tutte  le altre disposizioni resta fermo quanto stabilito  dalla legge n. 146 del 1990 e successive modifiche nonche' dall'accordo  Tirrenia  del  1° agosto  2000 e successive modifiche e integrazioni;
 Dispone:
 La  comunicazione della presente delibera alla Ustica Lines S.p.a., alle  segreterie  provinciali  del settore marittimo di Messina delle organizzazioni   sindacali   FILT-CGIL,   FIT-CISL,   Uiltrasporti  e Usclac-Uncdim,   ai   Presidenti  delle  Camere,  al  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  al Ministro dei trasporti e al prefetto di Messina, nonche' l'inserimento nel sito Internet della Commissione;
 Dispone altresi':
 La  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 luglio 2006
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Allegato VERBALE DI ACCORDO
 L'anno 2006, addi' 10 del mese di maggio in Milazzo, tra l'Ustica Lines  S.p.a.  e  le  segreterie provinciali del settore marittimo di Messina di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e USCLAC-UNCDIM.
 Le  parti  si  sono  incontrate  per  definire  i  servizi minimi indispensabili da garantire in caso di sciopero del settore Messina.
 In particolare, le parti visti:
 la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
 la  regolamentazione  degli  scioperi nel settore dei trasporti marittimo  allegato  al  protocollo  delle  relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000);
 le norme generali per i servizi pubblici di trasporto contenute nel protocollo d'intesa per i trasporti pubblici del 18 luglio 1986.
 Considerato:
 Gli  allegati  orari  di  linea  (estivi  ed invernali) di cui al contratto  di servizio stipulato tra regione Siciliana e Ustica Lines S.p.a. per i collegamenti da e per le Isole Eolie;
 Che  sulle  stesse  tratte i collegamenti vengono quotidianamente garantiti  da  altre  due  vettori,  quali  Siremar  S.p.a.  (navi ed aliscafi) ed N.G.I. S.p.a. (traghetti);
 Che  e'  escluso  che i normali collegamenti con le isole possano intendersi tutti come essenziali;
 Concordano
 Che  in caso di sciopero nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 14 giugno)  nei termini e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, la  linea  Milazzo-Eolie  con  partenza  da Milazzo alle ore 7,25 non partecipera'  alla  protesta  ed  effettuera'  il  normale itinerario orario di andata e ritorno garantendo i collegamenti con le isole.
 Che  in  caso di sciopero nel periodo estivo (dal 15 giugno al 30 settembre)  nei termini e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, la  linea  Milazzo-Eolie  con  partenza  da Milazzo alle ore 7,50 non partecipera'  alla  protesta  ed  effettuera'  il  normale itinerario orario di andata e ritorno garantendo i collegamenti con le isole.
 In  caso  di  modifiche  di  linee  o itinerari orari le parti si riurniranno per eventuali integrazioni o correzioni.
 Ai  sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000,  si  invia  il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneita'.
 
 USTICA LINES S.p.a. «firmato»
 FILT-CGIL «firmato»
 FIT-CISL «firmato»
 UILTRASPORTI «firmato»
 USCLAC-UNCDIM «firmato»
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