IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Vista la circolare del Ministero della sanita' n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995, concernente, «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto direttoriale in data 3 dicembre 1981 con il quale e' stato registrato al n. 4562 il prodotto fitosanitario denominato «Delancol» a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti gia' autorizzati; Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2006, dall'inpresa medesima, diretta ad ottenere le seguenti autorizzazioni: la modifica di denominazione del prodotto fitosanitario Delancol a Laned C; la produzione del prodotto sopra citato nell'officina dell'impresa Syngenta Crop Protection Monthey S.A., sito in Monthey (Svizzera), rinunciando contestualmente alla produzione presso lo stabilimento Syngenta - Yalding, sito in Kent (UK); Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non e' richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: L'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano, via Gallarate n. 139, gia' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Delancol, registrato al n. 4562 con decreto direttoriale in data 3 dicembre 1981, e' autorizzata alle seguenti variazioni: modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo da Delancol a Laned C; produzione del prodotto sopra citato nell'officina dell'impresa Syngenta Crop Protection Monthey S.A., sito in Monthey (Svizzera), rinunciando contestualmente alla produzione presso lo stabilimento Syngenta - Yalding, sito in Kent (UK). E' approvata l'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2006 Il direttore generale: Borrello |