| IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;
 Vista  la circolare del Ministero della sanita' n. 17 del 10 giugno 1995,  pubblicata  nel  S.O.  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995,  concernente, «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle    direttive    1999/45/CE    e   2001/60/CE,   relative   alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il decreto direttoriale in data 3 dicembre 1981 con il quale e'  stato  registrato al n. 4562 il prodotto fitosanitario denominato «Delancol»  a  nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede  in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
 Vista  la  domanda  presentata in data 22 giugno 2006, dall'inpresa medesima, diretta ad ottenere le seguenti autorizzazioni:
 la  modifica di denominazione del prodotto fitosanitario Delancol a Laned C;
 la   produzione   del   prodotto   sopra   citato   nell'officina dell'impresa  Syngenta  Crop Protection Monthey S.A., sito in Monthey (Svizzera),  rinunciando  contestualmente  alla  produzione presso lo stabilimento Syngenta - Yalding, sito in Kent (UK);
 Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione  non  e' richiesto  il  parere della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 L'impresa  Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano, via Gallarate  n.  139,  gia'  autorizzata  ad  immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Delancol, registrato al n. 4562 con decreto  direttoriale  in  data  3 dicembre 1981, e' autorizzata alle seguenti variazioni:
 modifica  di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo da Delancol a Laned C;
 produzione  del  prodotto sopra citato nell'officina dell'impresa Syngenta  Crop  Protection  Monthey S.A., sito in Monthey (Svizzera), rinunciando  contestualmente  alla  produzione presso lo stabilimento Syngenta - Yalding, sito in Kent (UK).
 E' approvata l'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 luglio 2006
 Il direttore generale: Borrello
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