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| Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006 |  | Ulteriori  disposizioni  per fronteggiare la situazione di criticita' nel  settore  dello  smaltimento  dei rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi   ed   inerti  nel  territorio  della  regione  Siciliana. (Ordinanza n. 3537). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n.  3048  del  31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio  2001,  n.  3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005;
 Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di criticita'  con  la  sola  eccezione del settore della rottamazione e demolizione  dei  veicoli  fuori  uso  e  dei  relativi  componenti e materiali,  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata legge  n.  225/1992  per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
 Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di criticita'  sicche'  occorre  adottare  ogni  iniziativa utile per il completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
 Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in regime  straordinario  e  derogatorio, finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
 Vista  la  nota  del  30 maggio  2006,  con cui il presidente della regione   Siciliana   -  commissario  delegato  ha  rappresentato  la necessita'  di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;
 Ravvisata,  quindi,  l'esigenza  di  disciplinare le ulteriori fasi realizzative  delle  opere  e  degli  interventi  finalizzati  a dare continuita'  alle  azioni intraprese in regime straordinario, nonche' di  conseguire  il  definitivo  superamento  del  contesto critico in rassegna;
 Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile  ex  art.  5,  comma 3,  della  legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario;
 Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  presidente della regione Siciliana, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/1999, e successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre  il  31 dicembre  2006, di tutte le iniziative gia' programmate per  il  definitivo  superamento  del  contesto  critico  di  cui  in premessa.
 2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il commissario delegato   provvede,   altresi',  al  successivo  trasferimento  alle amministrazioni  ed  enti  ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature  acquisiti  per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento   del  contesto  critico  in  rassegna,  unitamente  alla documentazione  contabile  ed  amministrativa  relativa alla gestione commissariale.
 3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici tecnici  della  regione, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 4.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di un soggetto attuatore  nonche'  del  personale  gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   Il   commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri una relazione  conclusiva  sull'attivita'  svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile, e' estraneo ad ogni altro  rapporto  contrattuale  posto  in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 luglio 2006
 Il Presidente: Prodi
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